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Testo originale e tradotto della sentenza selezionata

CASE OF D’OTTAVI v. ITALY

Tipologia: Sentenza
Importanza: 3
Articoli: 41, P1-1
Numero: 33113/96/2003
Stato: Italia
Data: 2003-07-17 00:00:00
Organo: Sezione Prima
Testo Originale

Conclusione Violazione di P1-1; Violazione dell? Art. 6-1; danno materiale – richiesta respinta; danno Morale – risarcimento finanziario; Costi e spese risarcimento parziale – procedimenti nazionali
PRIMA SEZIONE
CAUSA D’OTTAVI C. ITALIA
(Richiesta n. 33113/96)
SENTENZA
STRASBOURG
17 luglio 2003
DEFINITIVO
17/10/2003
Questa sentenza diverr? definitiva nelle circostanze esposte nell? Articolo 44 ? 2 della Convenzione. Pu? essere soggetta a revisione editoriale.

Nella causa D’ottavi c. Italia,
La Corte europea dei Diritti umani (Prima Sezione), riunendosi in una Camera, composta da:
Il Sig. C.L. Rozakis, Presidente
il Sig. P. Lorenzen, il Sig. G. Bonello, la Sig.ra F. Tulkens, la Sig.ra N. Vajic, il Sig. E. Levits, giudici, il Sig. G. Raimondi giudice ad hoc
ed il Sig. S. Nielsen, Sostituto Cancelliere di Sezione
Avendo deliberato in privato il 26 giugno 2003,
Consegna la seguente sentenza che fu adottata in quella data:
PROCEDURA
1. La causa origin? in una richiesta (n. 33113/96) contro la Repubblica italiana depositata per la Commissione europea dei Diritti umani (?la Commissione?) sotto il precedente Articolo 25 della Convenzione per la Protezione dei Diritti umani e le Libert? Fondamentali (?la Convenzione?) da un cittadino italiano, il Sig. L. D’O. (?il richiedente?), il 23 settembre 1996.
2. Il richiedente ? rappresentato dal Sig. S. R., un avvocato che pratica a Roma. Il Governo italiano (?il Governo?) fu rappresentato dal suo Agente, il Sig. U. Leanza e dal suo co-agente, il Sig. V. Esposito. Il Sig. V. Zagrebelsky, il giudice eletto a titolo dell’Italia, si astenne dal riunirsi nella causa (Articolo 28). Il Governo nomin? il Sig. G. Raimondi come giudice ad hoc per riunirsi al suo posto (Articolo 27 ? 2 della Convenzione e Articolo 29 ? 2).
3. Il 22 marzo 2001 la Corte dichiar? la richiesta ammissibile.
I FATTI
I. LE CIRCOSTANZE DI LA CAUSA
4. Il richiedente nacque nel 1967 e vive a Caverna.
5. F.D. era il proprietario di un appartamento a Roma che lui aveva affittato ad A.C.
6. In un documento presentato all’inquilino il 20 ottobre 1987, lui comunic? la sua intenzione di terminare il contratto d’affitto e chiam? in causa l’inquilino per apparire di fronte al Magistrato di Roma.
7. Con una sentenza del 30 aprile 1990, il testo del quale fu depositato presso la cancelleria il 3 maggio 1990, il Magistrato di Roma dichiar? la conclusione del contratto d’affitto ed ordin? che i locali fossero sgombrati il 30 novembre 1990. La sentenza fu resa esecutiva il 24 settembre 1990.
8. Il 17 gennaio 1991, F.D. notific? un avviso all’inquilino chiedendogli di sgombrare i locali. Il 28 febbraio 1991, lui present? un avviso all’inquilino informandolo che il mandato per possesso sarebbe stato eseguito da un ufficiale giudiziario il 15 aprile 1991.
9. Tra il 15 aprile 1991 e il 27 maggio 1993, l’ufficiale giudiziario fece 13 tentativi di recuperare possesso. Ogni tentativo si dimostr? senza successo, siccome, sotto i provvedimenti legali che prevedevano lo scaglionamento degli sfratti, F.D. non gli fu concessa l? assistenza della polizia nell’eseguire il mandato per possesso.
10. In una data non specificata il richiedente divenne il proprietario dell’appartamento.
11. Il 28 febbraio 1994, lui present? un avviso all’inquilino costringendolo a sgombrare i locali.
12. Il 3 maggio 1994, lui present? un avviso all’inquilino informandolo che il mandato per possesso sarebbe stato eseguito da un ufficiale giudiziario il 10 maggio 1994.
13. Tra il 10 maggio 1994 e il 1 dicembre 1998, l’ufficiale giudiziario fece 24 tentativi di recuperare possesso. Ogni tentativo si dimostr? senza successo, siccome, sotto i provvedimenti legali che prevedevano lo scaglionamento degli sfratti, al richiedente non fu concessa l? assistenza della polizia nell’eseguire il mandato per possesso.
14. Facendo seguito alla Sezione 6 della Legge n. 431 del 9 dicembre 1998, i procedimenti di esecuzione furono sospesi.
15. Il 30 novembre 2001, il richiedente recuper? possesso dell’appartamento.
II. DIRITTO NAZIONALE ATTINENTE
16. Fin dal 1947 le autorit? pubbliche in Italia frequentemente sono intervenute in materia di legislazione di affitto residenziale allo scopo di controllare gli affitti. Questo ? stato realizzato tramite congelamento degli affitti (di quando in quando mitigati quando il Governo decretava aumenti legali), la proroga legale di tutti i contratti d’affitto correnti e la proroga, la sospensione o lo scaglionamento dell’imposizione di mandati di sfratto. Il diritto nazionale attinente riguardo alla proroga di affitti, la sospensione di imposizione e lo scaglionamento di sfratti ? descritta nella sentenza della Corte nella causa Immobiliare Saffi c. l’Italia [GC], n. 22774/93, ?? 18-35, 1999-V di ECHR.
A. Il sistema di controllo degli affitti
17. Riguardo al controllo degli affitti, l’evoluzione della legislazione italiana pu? essere riassunta come segue.
18. La prima misura attinente era la Legge n. 392 del27 luglio 1978 che fornisce il sistema per ?gli equocanoni? (il cos? definito equo canone) sulla base di un numero di criteri come la superficie dell’appartamento ed i suoi costi di realizzazione.
19. Il secondo passo delle autorit? italiane ? datato agosto 1992. Fu preso nella prospettiva della liberalizzazione progressiva del mercato degli affitti. Di conseguenza, una legislazione che sbloccava le restrizioni sui livelli degli affitti (il cos? definito patti in deroga) entr? in vigore. Ai proprietari e agli inquilini fu data l’opportunit? di derogare all’affitto imposto dalla legge ed accordarsi su un prezzo diverso.
20. Ultimamente, Legge n. 431 del 9 dicembre 1998 riform? i contratti d?affitto e liberalizz? gli affitti.
B. Obblighi dell’inquilino in caso di tarda restituzione
21. L’inquilino ? sottoposto a un obbligo generale di risarcire il proprietario per qualsiasi danno causato nella causa di tarda restituzione dell’appartamento. A questo riguardo, l?Articolo 1591 del Codice civile italiano prevede:
?L’inquilino che non riesce a sgombrare il patrimonio immobiliare ? sottoposto a un obbligo di pagare al proprietario l’importo convenuto sino alla data in cui se ne va, insieme ad altri danni rimanenti.?
22. Comunque, la Legge n. 61 di 1989 stabilisce, inter alia, un limite alla compensazione rivendicabile dal proprietario assegnandogli una somma uguale all’affitto pagato dall’inquilino al tempo della scadenza del contratto d’affitto, proporzionalmente aumento secondo il costo della vita (Articolo 24 della Legge n. 392 27 luglio 1978) pi? il 20%, per il periodo dell’incapacit? di disporre della propriet? dell’appartamento.
23. Nella sentenza n. 482 di 2000, la Corte Costituzionale fu chiamata a decidere se tale limitazione si atteneva alla Costituzione. La Corte Costituzionale sostenne che era compatibile con la Costituzione riguardo a certi periodi di tempo durante i quali la sospensione degli sfratti era determinata dalla legge. La Corte Costituzionale spieg? che l’introduzione della limitazione era intesa a stabilire gli affitti al tempo della legislazione di emergenza, quando la penuria di alloggi rendevano la sospensione dell’imposizione necessaria. Mentre gli sfratti erano sospesi ex il lege, la legge predeterminava sia il quantum del rimborso a carico dell’inquilino, sia le misure che sono provvisorie ed eccezionali. Inoltre, gli interessi del proprietario furono controbilanciati dall’esenzione per lui dal carico di provare i danni.
24. La Corte Costituzionale dichiar? la limitazione alla compensazione rivendicabile dal proprietario incostituzionale riguardo a cause in cui l’impossibilit? per il proprietario per riacquistare l’appartamento dipendeva dalla condotta dell’inquilino e non era a causa di un intervento legislativo. Di conseguenza, apr? la strada ai proprietari per l’istituzione di procedimenti civili per ottenere la piena riparazione dei danni causati dall’inquilino.

LA LEGGE
I. VIOLAZIONE ADDOTTA DELL? ARTICOLO 1 DEL PROTOCOLLO N.RO 1 E DELL?ARTICOLO 6 ? 1 DELLA CONVENZIONE
25. Il richiedente si lagn? della sua incapacit? prolungata di recuperare possesso del suo appartamento, dovuta alla mancanza di assistenza di polizia. Lui dichiar? una violazione del suo diritto di propriet?, come garantito dall? Articolo 1 di Protocollo N.ro 1 alla Convenzione che prevede:
?Ogni persona fisica o giuridica ? abilitata al godimento tranquillo delle sue propriet?. Nessuno sar? privato delle sue propriet? eccetto che nell’interesse pubblico e soggetto alle condizioni previste dalla legge e dai principi generali di diritto internazionale.
Comunque, i provvedimenti precedenti non possono in qualsiasi modo danneggiare il diritto di un Stato ad eseguire simili leggi se ritiene necessario controllare l’uso della propriet? in conformit? con l’interesse generale o assicurare il pagamento di tasse o gli altri contributi o sanzioni penali.?
26. Il richiedente dichiar? anche una violazione dell? Articolo 6 ? 1 della Convenzione, la cui parte attinente prevede:
?Nella determinazione dei suoi diritti civili ed obblighi…, ognuno ? abilitato a un?… udienza all’interno di un termine ragionevole da [un]… tribunale…?
27. La Corte prima ha esaminato un numero di cause che sollevano problemi simili a quelli nella presente causa e ha trovato una violazione dell? Articolo 1 di Protocollo N.ro 1 ed Articolo 6 ? 1 della Convenzione (vedere Immobiliare Saffi, citata sopra, ?? 46-75; Lunari c. l’Italia, n. 21463/93, ?? 34-46 11 gennaio 2001; Palumbo c. l’Italia, n. 15919/89, 30 novembre 2000?? 33-48).
28. La Corte ha esaminato la presente causa e trova che non ci sia nessun fatto o argomento del Governo che condurrebbe a una qualsiasi conclusione diversa in questa istanza. Nota che il richiedente ha dovuto aspettare approssimativamente dieci anni e sette mesi dopo il primo tentativo dell’ufficiale giudiziario prima di essere in grado riacquistare l’appartamento.
C’? stata di conseguenza, una violazione dell? Articolo 1 del Protocollo N.ro 1 e dell? Articolo 6 ? 1 della Convenzione nella presente causa.

II. L?APPLICAZIONE DELL? ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE
29. L?Articolo 41 della Convenzione prevede:
?Se la Corte trova che c’? stata una violazione della Convenzione o dei Protocolli inoltre, e se la legge interna dell?Alta Parte Contraente concernente permette di rendere una riparazione solamente parziale, la Corte pu?, se necessario, riconoscere una soddisfazione equa alla vittima.?
A. Danni
30. Il richiedente chiese riparazione per il danno materiale e morale che aveva sostenuto e che fiss? a 1,000,000,000 lire italiani [516,456.90 euro (EUR)].
31. Il Governo contest? quelle richieste.
32. Nella misura in cui la richiesta del richiedente concerne il danno materiale, la Corte considera che non riusc? a presentare dettagli particolareggiati della sua richiesta, insieme ai documenti o ricevute attinente di sostegno, come richiesto sotto l?Articolo 60 degli Articoli di Corte.
Di conseguenza, la Corte decide di non fare risarcimento sotto questo capo.
Riguardo al danno morale, la Corte considera che il richiedente ha dovuto sostenere un danno morale. Stabilendo su una base equa, gli d? EUR 3,000 sotto questo capo.
B. Costi e spese
33. Il richiedente chiese rimborso dei costi dei procedimenti di esecuzione.
34. Il Governo contest? la richiesta.
35. Sulla base delle informazioni in suo possesso e la giurisprudenza della Corte, la Corte considera ragionevole dare la somma di EUR 2,000 al richiedente sotto questo capo.
C. Interesse di mora
32. La Corte considera adatto che l’interesse di mora debba essere basato sul tasso di prestito marginale della Banca Centrale europea a cui si dovrebbero aggiungere tre punti percentuale.

PER QUESTE RAGIONI, LA CORTE UNANIMEMENTE
1. Ritiene che c’? stata una violazione dell? Articolo 1 del Protocollo N.ro 1 alla Convenzione;
2. Ritiene che c’? stata una violazione dell? Articolo 6 ? 1 della Convenzione;
3. Ritiene
(a) che lo Stato convenuto deve pagare ogni richiedente, entro tre mesi dalla data in cui la sentenza diviene definitiva secondo l?Articolo 44 ? 2 della Convenzione i seguenti importi:
(i) 3,000 EUR (tre mila euro) per danno morale;
(ii) 2,000 EUR (due mila euro) per spese processuali e spese;
(iii) qualsiasi tassa che pu? essere addebitabile sugli importi sopra;
(b) che dalla scadenza dei tre mesi summenzionati sino ad accordo l?interesse semplice sar? pagabile sugli importi sopra ad un tasso uguale al tasso di prestito marginale della Banca Centrale europea durante il periodo predefinito pi? tre punti di percentuale;

4. Respinge il resto della richiesta del richiedente per la soddisfazione equa.
Fatto in inglese, e notificato per iscritto il 17 luglio 2003, facendo seguito all?Articolo 77 ?? 2 e 3 degli Articoli di Corte.
S?ren Nielsen Christos Rozakis
Cancelliere Aggiunto Presidente

Testo Tradotto

Conclusion Violation of P1-1 ; Violation of Art. 6-1 ; Pecuniary damage – claim rejected ; Non-pecuniary damage – financial award ; Costs and expenses partial award – domestic proceedings
FIRST SECTION
CASE OF D’OTTAVI v. ITALY
(Application no. 33113/96)
JUDGMENT
STRASBOURG
17 July 2003
FINAL
17/10/2003
This judgment will become final in the circumstances set out in Article 44 ? 2 of the Convention. It may be subject to editorial revision.
In the case of D’ottavi v. Italy,
The European Court of Human Rights (First Section), sitting as a Chamber composed of:
Mr C.L. Rozakis, President,
Mr P. Lorenzen,
Mr G. Bonello,
Mrs F. Tulkens,
Mrs N. Vajic,
Mr E. Levits, judges,
Mr G. Raimondi, ad hoc judge,
and Mr S. Nielsen, Deputy Section Registrar,
Having deliberated in private on 26 June 2003,
Delivers the following judgment, which was adopted on that date:
PROCEDURE
1. The case originated in an application (no. 33113/96) against the Italian Republic lodged with the European Commission of Human Rights (?the Commission?) under former Article 25 of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (?the Convention?) by an Italian national, Mr L. D’O. (?the applicant?), on 23 September 1996.
2. The applicant is represented by Mr S. R., a lawyer practising in Rome. The Italian Government (?the Government?) were represented by their Agent, Mr U. Leanza and by their co-Agent, Mr V. Esposito. Mr V. Zagrebelsky, the judge elected in respect of Italy, withdrew from sitting in the case (Rule 28). The Government appointed Mr G. Raimondi as ad hoc judge to sit in his place (Article 27 ? 2 of the Convention and Rule 29 ? 2).
3. On 22 March 2001 the Court declared the application admissible.
THE FACTS
I. THE CIRCUMSTANCES OF THE CASE
4. The applicant was born in 1967 and lives in Cave.
5. F.D. was the owner of a flat in Rome, which he had let to A.C.
6. In a writ served on the tenant on 20 October 1987, he communicated his intention to terminate the lease and summoned the tenant to appear before the Rome Magistrate.
7. By a judgment of 30 April 1990, the text of which was deposited with the registry on 3 May 1990, the Rome Magistrate declared termination of the lease and ordered that the premises be vacated by 30 November 1990. The judgment was made enforceable on 24 September 1990.
8. On 17 January 1991, F.D. served notice on the tenant requiring her to vacate the premises. On 28 February 1991, he served notice on the tenant informing her that the order for possession would be enforced by a bailiff on 15 April 1991.
9. Between 15 April 1991 and 27 May 1993, the bailiff made 13 attempts to recover possession. Each attempt proved unsuccessful, as, under the statutory provisions providing for the staggering of evictions, F.D. was not entitled to police assistance in enforcing the order for possession.
10. On an unspecified date the applicant became the owner of the flat.
11. On 28 February 1994, he served notice on the tenant requiring her to vacate the premises.
12. On 3 May 1994, he served notice on the tenant informing her that the order for possession would be enforced by a bailiff on 10 May 1994.
13. Between 10 May 1994 and 1 December 1998, the bailiff made 24 attempts to recover possession. Each attempt proved unsuccessful, as, under the statutory provisions providing for the staggering of evictions, the applicant was not entitled to police assistance in enforcing the order for possession.
14. Pursuant to Section 6 of Law no. 431 of 9 December 1998, the enforcement proceedings were suspended.
15. On 30 November 2001, the applicant recovered possession of the flat.
II. RELEVANT DOMESTIC LAW
16. Since 1947 the public authorities in Italy have frequently intervened in residential tenancy legislation with the aim of controlling rents. This has been achieved by rent freezes (occasionally relaxed when the Government decreed statutory increases), by the statutory extension of all current leases and by the postponement, suspension or staggering of the enforcement of orders for possession. The relevant domestic law concerning the extension of tenancies, the suspension of enforcement and the staggering of evictions is described in the Court’s judgment in the case of Immobiliare Saffi v. Italy [GC], no. 22774/93, ?? 18-35, ECHR 1999-V.
A. The system of control of the rents
17. As regards the control of the rents, the evolution of the Italian legislation may be summarised as follows.
18. The first relevant measure was the Law no. 392 of 27 July 1978 which provided machinery for ?fair rents? (the so-called equo canone) on the basis of a number of criteria such as the surface of the flat and its costs of realisation.
19. The second step of the Italian authorities dated August 1992. It was taken in the view of progressive liberalisation of the market of tenancies. Accordingly, a legislation relaxing on rent levels restrictions (the so-called patti in deroga) entered into force. Owners and tenants were in principle given the opportunity to derogate from the rent imposed by law and to agree on a different price.
20. Lastly, Law no. 431 of 9 December 1998 reformed the tenancies and liberalised the rents.
B. Obligations of the tenant in the case of late restitution
21. The tenant is under a general obligation to refund the owner any damages caused in the case of late restitution of the flat. In this regard, Article 1591 of the Italian Civil Code provides:
?The tenant who fails to vacate the immovable property is under an obligation to pay the owner the agreed amount until the date when he leaves, together with other remaining damages?.
22. However, Law no. 61 of 1989 set out, inter alia, a limit to the compensation claimable by the owner entitling him to a sum equal to the rent paid by the tenant at the time of the expiration of the lease, proportionally increased according to the cost of living (Article 24 of Law n. 392 of 27 July 1978) plus 20%, along the period of inability to dispose of the possession of the flat.
23. In the judgment no. 482 of 2000, the Constitutional Court was called upon to decide whether such a limitation complied with the Constitution. The Constitutional Court held that it was compatible with the Constitution with regard to periods of time during which the suspension of the evictions was determined by law. The Constitutional Court explained that the introduction of that limitation was intended to settle the tenancies of the time of the emergency legislation, when the housing shortage made the suspension of the enforcement necessary. While evictions were suspended ex lege, the law predetermined the quantum of the reimbursement chargeable to the tenant, both measures being temporary and exceptional. Besides, the interests of the owner were counterbalanced by the exemption for him from the burden to prove the damages.
24. The Constitutional Court declared the limitation to the compensation claimable by the owner unconstitutional with regard to cases where the impossibility for the owner to repossess the flat depended on the conduct of the tenant and was not due to a legislative intervention.
Accordingly, it opened the way to owners for the institution of civil proceedings in order to obtain full reparation of the damages caused by the tenant.
THE LAW
I. ALLEGED VIOLATION OF ARTICLE 1 OF PROTOCOL No. 1 AND OF ARTICLE 6 ? 1 OF THE CONVENTION
25. The applicant complained of his prolonged inability to recover possession of his flat, owing to the lack of police assistance. He alleged a violation of his right of property, as guaranteed by Article 1 of Protocol No. 1 to the Convention, which provides:
?Every natural or legal person is entitled to the peaceful enjoyment of his possessions. No one shall be deprived of his possessions except in the public interest and subject to the conditions provided for by law and by the general principles of international law.
The preceding provisions shall not, however, in any way impair the right of a State to enforce such laws as it deems necessary to control the use of property in accordance with the general interest or to secure the payment of taxes or other contributions or penalties.?
26. The applicant also alleged a breach of Article 6 ? 1 of the Convention, the relevant part of which provides:
?In the determination of his civil rights and obligations …, everyone is entitled to a … hearing within a reasonable time by [a] … tribunal…?
27. The Court has previously examined a number of cases raising issues similar to those in the present case and found a violation of Article 1 of Protocol No. 1 and Article 6 ? 1 of the Convention (see Immobiliare Saffi, cited above, ?? 46-66; Lunari v. Italy, no. 21463/93, 11 January 2001, ?? 34-46; Palumbo v. Italy, no. 15919/89, 30 November 2000, ?? 33-47).
28. The Court has examined the present case and finds that there are no facts or arguments from the Government which would lead to any different conclusion in this instance. It notes that the applicant is waiting since approximately ten years and seven months after the first attempt of the bailiff before being able to repossess the flat.
Consequently, there has been a violation of Article 1 of Protocol No. 1 and of Article 6 ? 1 of the Convention in the present case.

II. APPLICATION OF ARTICLE 41 OF THE CONVENTION
29. Article 41 of the Convention provides:
?If the Court finds that there has been a violation of the Convention or the Protocols thereto, and if the internal law of the High Contracting Party concerned allows only partial reparation to be made, the Court shall, if necessary, afford just satisfaction to the injured party.?
A. Damages
30. The applicant sought reparation for the pecuniary and non-pecuniary damages he had sustained, which he put at 1,000,000,000 Italian lire [516,456.90 euros (EUR)].
31. The Government contested those claims.
32. As far as the applicant’s claim concerns the pecuniary damage, the Court considers that he failed to submit itemised particulars of his claim, together with the relevant supporting documents or vouchers, as required under Rule 60 of the Rules of Court.
Consequently, the Court decides to make no award under this head.
As regards the non-pecuniary damage, the Court considers that the applicant must have sustained some non-pecuniary damage. Ruling on an equitable basis, it awards him EUR 3,000 under this head.
B. Costs and expenses
33. The applicant sought reimbursement of the costs of the enforcement proceedings.
34. The Government contested the claim.
35. On the basis of the information in its possession and the Court’s case-law, the Court considers it reasonable to award the applicant the sum of EUR 2,000 under this head.
C. Default interest
36. The Court considers it appropriate that the default interest should be based on the marginal lending rate of the European Central Bank to which should be added three percentage points.

FOR THESE REASONS, THE COURT UNANIMOUSLY
1. Holds that there has been a violation of Article 1 of Protocol No. 1 to the Convention;
2. Holds that there has been a violation of Article 6 ? 1 of the Convention;
3. Holds
(a) that the respondent State is to pay the applicant, within three months from the date on which the judgment becomes final according to Article 44 ? 2 of the Convention, the following amounts:
(i) 3,000 EUR (three thousand euros) for non-pecuniary damage;
(ii) 2,000 EUR (two thousand euros) for legal costs and expenses;
(iii) any tax that may be chargeable on the above amounts;
(b) that from the expiry of the above-mentioned three months until settlement simple interest shall be payable on the above amounts at a rate equal to the marginal lending rate of the European Central Bank during the default period plus three percentage points;
4. Dismisses the remainder of the applicant’s claim for just satisfaction.
Done in English, and notified in writing on 17 July 2003, pursuant to Rule 77 ?? 2 and 3 of the Rules of Court.
S?ren Nielsen Christos Rozakis
Deputy Registrar President

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