Conclusione Violazione di P1-1; Violazione dell? Art. 6-1; danno materiale – richiesta respinta; danno Morale – risarcimento finanziario; Costi e spese risarcimento parziale – procedimenti nazionali
PRIMA SEZIONE
CAUSA D’OTTAVI C. ITALIA
(Richiesta n. 33113/96)
SENTENZA
STRASBOURG
17 luglio 2003
DEFINITIVO
17/10/2003
Questa sentenza diverr? definitiva nelle circostanze esposte nell? Articolo 44 ? 2 della Convenzione. Pu? essere soggetta a revisione editoriale.
Nella causa D’ottavi c. Italia,
La Corte europea dei Diritti umani (Prima Sezione), riunendosi in una Camera, composta da:
Il Sig. C.L. Rozakis, Presidente
il Sig. P. Lorenzen, il Sig. G. Bonello, la Sig.ra F. Tulkens, la Sig.ra N. Vajic, il Sig. E. Levits, giudici, il Sig. G. Raimondi giudice ad hoc
ed il Sig. S. Nielsen, Sostituto Cancelliere di Sezione
Avendo deliberato in privato il 26 giugno 2003,
Consegna la seguente sentenza che fu adottata in quella data:
PROCEDURA
1. La causa origin? in una richiesta (n. 33113/96) contro la Repubblica italiana depositata per la Commissione europea dei Diritti umani (?la Commissione?) sotto il precedente Articolo 25 della Convenzione per la Protezione dei Diritti umani e le Libert? Fondamentali (?la Convenzione?) da un cittadino italiano, il Sig. L. D’O. (?il richiedente?), il 23 settembre 1996.
2. Il richiedente ? rappresentato dal Sig. S. R., un avvocato che pratica a Roma. Il Governo italiano (?il Governo?) fu rappresentato dal suo Agente, il Sig. U. Leanza e dal suo co-agente, il Sig. V. Esposito. Il Sig. V. Zagrebelsky, il giudice eletto a titolo dell’Italia, si astenne dal riunirsi nella causa (Articolo 28). Il Governo nomin? il Sig. G. Raimondi come giudice ad hoc per riunirsi al suo posto (Articolo 27 ? 2 della Convenzione e Articolo 29 ? 2).
3. Il 22 marzo 2001 la Corte dichiar? la richiesta ammissibile.
I FATTI
I. LE CIRCOSTANZE DI LA CAUSA
4. Il richiedente nacque nel 1967 e vive a Caverna.
5. F.D. era il proprietario di un appartamento a Roma che lui aveva affittato ad A.C.
6. In un documento presentato all’inquilino il 20 ottobre 1987, lui comunic? la sua intenzione di terminare il contratto d’affitto e chiam? in causa l’inquilino per apparire di fronte al Magistrato di Roma.
7. Con una sentenza del 30 aprile 1990, il testo del quale fu depositato presso la cancelleria il 3 maggio 1990, il Magistrato di Roma dichiar? la conclusione del contratto d’affitto ed ordin? che i locali fossero sgombrati il 30 novembre 1990. La sentenza fu resa esecutiva il 24 settembre 1990.
8. Il 17 gennaio 1991, F.D. notific? un avviso all’inquilino chiedendogli di sgombrare i locali. Il 28 febbraio 1991, lui present? un avviso all’inquilino informandolo che il mandato per possesso sarebbe stato eseguito da un ufficiale giudiziario il 15 aprile 1991.
9. Tra il 15 aprile 1991 e il 27 maggio 1993, l’ufficiale giudiziario fece 13 tentativi di recuperare possesso. Ogni tentativo si dimostr? senza successo, siccome, sotto i provvedimenti legali che prevedevano lo scaglionamento degli sfratti, F.D. non gli fu concessa l? assistenza della polizia nell’eseguire il mandato per possesso.
10. In una data non specificata il richiedente divenne il proprietario dell’appartamento.
11. Il 28 febbraio 1994, lui present? un avviso all’inquilino costringendolo a sgombrare i locali.
12. Il 3 maggio 1994, lui present? un avviso all’inquilino informandolo che il mandato per possesso sarebbe stato eseguito da un ufficiale giudiziario il 10 maggio 1994.
13. Tra il 10 maggio 1994 e il 1 dicembre 1998, l’ufficiale giudiziario fece 24 tentativi di recuperare possesso. Ogni tentativo si dimostr? senza successo, siccome, sotto i provvedimenti legali che prevedevano lo scaglionamento degli sfratti, al richiedente non fu concessa l? assistenza della polizia nell’eseguire il mandato per possesso.
14. Facendo seguito alla Sezione 6 della Legge n. 431 del 9 dicembre 1998, i procedimenti di esecuzione furono sospesi.
15. Il 30 novembre 2001, il richiedente recuper? possesso dell’appartamento.
II. DIRITTO NAZIONALE ATTINENTE
16. Fin dal 1947 le autorit? pubbliche in Italia frequentemente sono intervenute in materia di legislazione di affitto residenziale allo scopo di controllare gli affitti. Questo ? stato realizzato tramite congelamento degli affitti (di quando in quando mitigati quando il Governo decretava aumenti legali), la proroga legale di tutti i contratti d’affitto correnti e la proroga, la sospensione o lo scaglionamento dell’imposizione di mandati di sfratto. Il diritto nazionale attinente riguardo alla proroga di affitti, la sospensione di imposizione e lo scaglionamento di sfratti ? descritta nella sentenza della Corte nella causa Immobiliare Saffi c. l’Italia [GC], n. 22774/93, ?? 18-35, 1999-V di ECHR.
A. Il sistema di controllo degli affitti
17. Riguardo al controllo degli affitti, l’evoluzione della legislazione italiana pu? essere riassunta come segue.
18. La prima misura attinente era la Legge n. 392 del27 luglio 1978 che fornisce il sistema per ?gli equocanoni? (il cos? definito equo canone) sulla base di un numero di criteri come la superficie dell’appartamento ed i suoi costi di realizzazione.
19. Il secondo passo delle autorit? italiane ? datato agosto 1992. Fu preso nella prospettiva della liberalizzazione progressiva del mercato degli affitti. Di conseguenza, una legislazione che sbloccava le restrizioni sui livelli degli affitti (il cos? definito patti in deroga) entr? in vigore. Ai proprietari e agli inquilini fu data l’opportunit? di derogare all’affitto imposto dalla legge ed accordarsi su un prezzo diverso.
20. Ultimamente, Legge n. 431 del 9 dicembre 1998 riform? i contratti d?affitto e liberalizz? gli affitti.
B. Obblighi dell’inquilino in caso di tarda restituzione
21. L’inquilino ? sottoposto a un obbligo generale di risarcire il proprietario per qualsiasi danno causato nella causa di tarda restituzione dell’appartamento. A questo riguardo, l?Articolo 1591 del Codice civile italiano prevede:
?L’inquilino che non riesce a sgombrare il patrimonio immobiliare ? sottoposto a un obbligo di pagare al proprietario l’importo convenuto sino alla data in cui se ne va, insieme ad altri danni rimanenti.?
22. Comunque, la Legge n. 61 di 1989 stabilisce, inter alia, un limite alla compensazione rivendicabile dal proprietario assegnandogli una somma uguale all’affitto pagato dall’inquilino al tempo della scadenza del contratto d’affitto, proporzionalmente aumento secondo il costo della vita (Articolo 24 della Legge n. 392 27 luglio 1978) pi? il 20%, per il periodo dell’incapacit? di disporre della propriet? dell’appartamento.
23. Nella sentenza n. 482 di 2000, la Corte Costituzionale fu chiamata a decidere se tale limitazione si atteneva alla Costituzione. La Corte Costituzionale sostenne che era compatibile con la Costituzione riguardo a certi periodi di tempo durante i quali la sospensione degli sfratti era determinata dalla legge. La Corte Costituzionale spieg? che l’introduzione della limitazione era intesa a stabilire gli affitti al tempo della legislazione di emergenza, quando la penuria di alloggi rendevano la sospensione dell’imposizione necessaria. Mentre gli sfratti erano sospesi ex il lege, la legge predeterminava sia il quantum del rimborso a carico dell’inquilino, sia le misure che sono provvisorie ed eccezionali. Inoltre, gli interessi del proprietario furono controbilanciati dall’esenzione per lui dal carico di provare i danni.
24. La Corte Costituzionale dichiar? la limitazione alla compensazione rivendicabile dal proprietario incostituzionale riguardo a cause in cui l’impossibilit? per il proprietario per riacquistare l’appartamento dipendeva dalla condotta dell’inquilino e non era a causa di un intervento legislativo. Di conseguenza, apr? la strada ai proprietari per l’istituzione di procedimenti civili per ottenere la piena riparazione dei danni causati dall’inquilino.
LA LEGGE
I. VIOLAZIONE ADDOTTA DELL? ARTICOLO 1 DEL PROTOCOLLO N.RO 1 E DELL?ARTICOLO 6 ? 1 DELLA CONVENZIONE
25. Il richiedente si lagn? della sua incapacit? prolungata di recuperare possesso del suo appartamento, dovuta alla mancanza di assistenza di polizia. Lui dichiar? una violazione del suo diritto di propriet?, come garantito dall? Articolo 1 di Protocollo N.ro 1 alla Convenzione che prevede:
?Ogni persona fisica o giuridica ? abilitata al godimento tranquillo delle sue propriet?. Nessuno sar? privato delle sue propriet? eccetto che nell’interesse pubblico e soggetto alle condizioni previste dalla legge e dai principi generali di diritto internazionale.
Comunque, i provvedimenti precedenti non possono in qualsiasi modo danneggiare il diritto di un Stato ad eseguire simili leggi se ritiene necessario controllare l’uso della propriet? in conformit? con l’interesse generale o assicurare il pagamento di tasse o gli altri contributi o sanzioni penali.?
26. Il richiedente dichiar? anche una violazione dell? Articolo 6 ? 1 della Convenzione, la cui parte attinente prevede:
?Nella determinazione dei suoi diritti civili ed obblighi…, ognuno ? abilitato a un?… udienza all’interno di un termine ragionevole da [un]… tribunale…?
27. La Corte prima ha esaminato un numero di cause che sollevano problemi simili a quelli nella presente causa e ha trovato una violazione dell? Articolo 1 di Protocollo N.ro 1 ed Articolo 6 ? 1 della Convenzione (vedere Immobiliare Saffi, citata sopra, ?? 46-75; Lunari c. l’Italia, n. 21463/93, ?? 34-46 11 gennaio 2001; Palumbo c. l’Italia, n. 15919/89, 30 novembre 2000?? 33-48).
28. La Corte ha esaminato la presente causa e trova che non ci sia nessun fatto o argomento del Governo che condurrebbe a una qualsiasi conclusione diversa in questa istanza. Nota che il richiedente ha dovuto aspettare approssimativamente dieci anni e sette mesi dopo il primo tentativo dell’ufficiale giudiziario prima di essere in grado riacquistare l’appartamento.
C’? stata di conseguenza, una violazione dell? Articolo 1 del Protocollo N.ro 1 e dell? Articolo 6 ? 1 della Convenzione nella presente causa.
II. L?APPLICAZIONE DELL? ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE
29. L?Articolo 41 della Convenzione prevede:
?Se la Corte trova che c’? stata una violazione della Convenzione o dei Protocolli inoltre, e se la legge interna dell?Alta Parte Contraente concernente permette di rendere una riparazione solamente parziale, la Corte pu?, se necessario, riconoscere una soddisfazione equa alla vittima.?
A. Danni
30. Il richiedente chiese riparazione per il danno materiale e morale che aveva sostenuto e che fiss? a 1,000,000,000 lire italiani [516,456.90 euro (EUR)].
31. Il Governo contest? quelle richieste.
32. Nella misura in cui la richiesta del richiedente concerne il danno materiale, la Corte considera che non riusc? a presentare dettagli particolareggiati della sua richiesta, insieme ai documenti o ricevute attinente di sostegno, come richiesto sotto l?Articolo 60 degli Articoli di Corte.
Di conseguenza, la Corte decide di non fare risarcimento sotto questo capo.
Riguardo al danno morale, la Corte considera che il richiedente ha dovuto sostenere un danno morale. Stabilendo su una base equa, gli d? EUR 3,000 sotto questo capo.
B. Costi e spese
33. Il richiedente chiese rimborso dei costi dei procedimenti di esecuzione.
34. Il Governo contest? la richiesta.
35. Sulla base delle informazioni in suo possesso e la giurisprudenza della Corte, la Corte considera ragionevole dare la somma di EUR 2,000 al richiedente sotto questo capo.
C. Interesse di mora
32. La Corte considera adatto che l’interesse di mora debba essere basato sul tasso di prestito marginale della Banca Centrale europea a cui si dovrebbero aggiungere tre punti percentuale.
PER QUESTE RAGIONI, LA CORTE UNANIMEMENTE
1. Ritiene che c’? stata una violazione dell? Articolo 1 del Protocollo N.ro 1 alla Convenzione;
2. Ritiene che c’? stata una violazione dell? Articolo 6 ? 1 della Convenzione;
3. Ritiene
(a) che lo Stato convenuto deve pagare ogni richiedente, entro tre mesi dalla data in cui la sentenza diviene definitiva secondo l?Articolo 44 ? 2 della Convenzione i seguenti importi:
(i) 3,000 EUR (tre mila euro) per danno morale;
(ii) 2,000 EUR (due mila euro) per spese processuali e spese;
(iii) qualsiasi tassa che pu? essere addebitabile sugli importi sopra;
(b) che dalla scadenza dei tre mesi summenzionati sino ad accordo l?interesse semplice sar? pagabile sugli importi sopra ad un tasso uguale al tasso di prestito marginale della Banca Centrale europea durante il periodo predefinito pi? tre punti di percentuale;
4. Respinge il resto della richiesta del richiedente per la soddisfazione equa.
Fatto in inglese, e notificato per iscritto il 17 luglio 2003, facendo seguito all?Articolo 77 ?? 2 e 3 degli Articoli di Corte.
S?ren Nielsen Christos Rozakis
Cancelliere Aggiunto Presidente