Conclusione Violazione di P1-1; Violazione dell? Art. 6-1; danno morale – risarcimento finanziario; Costi e spese risarcimento parziale – procedimenti nazionali; Costi e spese risarcimento parziale – procedimenti della Convenzione
PRIMA SEZIONE
CAUSA DEL SOLE C. ITALIA
(Richiesta n. 36254/97)
SENTENZA
STRASBOURG
17 luglio 2003
DEFINITIVO
17/10/2003
Questa sentenza diverr? definitiva nelle circostanze esposte nell? Articolo 44 ? 2 della Convenzione. Pu? essere soggetto a revisione editoriale.
Nella causa Del Sole c. Italia,
La Corte europea dei Diritti umani (Prima Sezione), riunendosi in una Camera, composta da:
Il Sig. C.L. Rozakis, Presidente il
Sig. P. Lorenzen, il Sig. G. Bonello la Sig.ra F. Tulkens, la Sig.ra N. Vajic il Sig. E. Levits, giudici, il Sig. G. RAIMONDI giudice ad hoc ed il Sig. S. Nielsen, Sostituto Cancelliere di Sezione
Avendo deliberato in privato il 26 giugno 2003,
Consegna la seguente sentenza che adottata in quella data:
PROCEDURA
1. La causa origin? in una richiesta (n. 36254/97) contro la Repubblica italiana depositata per la Commissione europea dei Diritti umani (?la Commissione?) sotto il precedente Articolo 25 della Convenzione per la Protezione dei Diritti umani e le Libert? Fondamentali (?la Convenzione?) da un cittadino italiano, il Sig. F. D.S. (?il richiedente?), il 18 marzo 1997.
2. Il richiedente fu rappresentato dal Sig. G. T., un avvocato che pratica a Napoli. Il Governo italiano (?il Governo?) fu rappresentato dal suo Agente, il Sig. U. Leanza e dal suo co-agente, il Sig. V. Esposito. Il Sig. V. Zagrebelsky, il giudice eletto a titolo dell’Italia, si astenne dal riunirsi nella causa (Articolo 28). Il Governo nomin? il Sig. G. Raimondi come giusice ad hoc per riunirsi al suo posto (Articolo 27 ? 2 della Convenzione e Articolo 29 ? 2).
3. In 22 maggio 2001 la Corte dichiar? la richiesta ammissibile.
I FATTI
I. LE CIRCOSTANZE DELLA CAUSA
4. Il richiedente nacque nel 1947 e vive a Napoli.
5. Lui ? il proprietario di un appartamento a Napoli che aveva affittato a C.E.
6. In un documento presentato all’inquilino il 15 gennaio 1987, il richiedente comunic? la sua intenzione di terminare il contratto d’affitto e chiam? in causa l’inquilino per apparire di fronte al Magistrato di Napoli.
7. Con una decisione del 13 dicembre 1987 che fu registrata presso la cancelleria il 16 dicembre 1987 il Magistrato di Napoli sostenne la validit? dell’avviso per sgomberare ed ordin? che i locali dovessero essere sgombrati il 31 dicembre 1989.
8. Il 30 novembre 1988, l’inquilino fece appello alla Corte distrettuale di Napoli.
9. Con una decisione del 26 ottobre 1990, la corte respinse l’appello ed ordin? che i locali fossero sgombrati il 30 giugno 1991.
10. Il 27 dicembre 1990, il richiedente present? all’inquilino un avviso della sentenza.
11. Il 5 luglio 1991, lui present? un avviso all’inquilino informandolo che il mandato per possesso sarebbe stato eseguito da un ufficiale giudiziario il 16 luglio 1991.
12. Tra il16 luglio 1991 e il 24 settembre 1992, l’ufficiale giudiziario fece cinque tentativi di recuperare possesso. Ogni tentativo si dimostr? senza successo, siccome, sotto i provvedimenti legali che prevedono lo scaglionamento degli sfratti, al richiedente non fu concessa l? assistenza della polizia nell’eseguire il mandato per possesso.
13. Il 19 febbraio 1993, il richiedente fece una dichiarazione legale in cui richiedeva urgentemente i locali come sistemazione per suo padre.
14. Tra il25 febbraio 1993 e il 28 aprile 1998, l’ufficiale giudiziario fece diciotto tentativi di recuperare possesso. Ogni tentativo si dimostr? senza successo, siccome al richiedente non fu mai accordata l’assistenza della polizia nell’eseguire il mandato per possesso.
15. Il 3 luglio 1998, il richiedente riacquis? l’appartamento grazie all’assistenza della polizia.
II. DIRITTO NAZIONALE ATTINENTE
13. Fin dal 1947 le autorit? pubbliche in Italia frequentemente sono intervenute in materia di legislazione di affitto residenziale allo scopo di controllare gli affitti. Questo ? stato realizzato tramite congelamento degli affitti (di quando in quando mitigati quando il Governo decretava aumenti legali), la proroga legale di tutti i contratti d’affitto correnti e la proroga, la sospensione o lo scaglionamento dell’imposizione di mandati di sfratto. Il diritto nazionale attinente riguardo alla proroga di affitti, la sospensione di imposizione e lo scaglionamento di sfratti ? descritta nella sentenza della Corte nella causa Immobiliare Saffi c. l’Italia [GC], n. 22774/93, ?? 18-35, 1999-V di ECHR.
A. Il sistema di controllo degli affitti
14. Riguardo al controllo degli affitti, l’evoluzione della legislazione italiana pu? essere riassunta come segue.
15. La prima misura attinente era la Legge n. 392 del27 luglio 1978 che fornisce il sistema per ?gli equocanoni? (il cos? definito equo canone) sulla base di un numero di criteri come la superficie dell’appartamento ed i suoi costi di realizzazione.
16. Il secondo passo delle autorit? italiane ? datato agosto 1992. Fu preso nella prospettiva della liberalizzazione progressiva del mercato degli affitti. Di conseguenza, una legislazione che sbloccava le restrizioni sui livelli degli affitti (il cos? definito patti in deroga) entr? in vigore. Ai proprietari e agli inquilini fu data l’opportunit? di derogare all’affitto imposto dalla legge ed accordarsi su un prezzo diverso.
17. Ultimamente, Legge n. 431 del 9 dicembre 1998 riform? i contratti d?affitto e liberalizz? gli affitti.
B. Obblighi dell’inquilino in caso di tarda restituzione
18. L’inquilino ? sottoposto a un obbligo generale di risarcire il proprietario per qualsiasi danno causato nella causa di tarda restituzione dell’appartamento. A questo riguardo, l?Articolo 1591 del Codice civile italiano prevede:
?L’inquilino che non riesce a sgombrare il patrimonio immobiliare ? sottoposto a un obbligo di pagare al proprietario l’importo convenuto sino alla data in cui se ne va, insieme ad altri danni rimanenti.?
19. Comunque, la Legge n. 61 di 1989 stabilisce, inter alia, un limite alla compensazione rivendicabile dal proprietario assegnandogli una somma uguale all’affitto pagato dall’inquilino al tempo della scadenza del contratto d’affitto, proporzionalmente aumento secondo il costo della vita (Articolo 24 della Legge n. 392 27 luglio 1978) pi? il 20%, per il periodo dell’incapacit? di disporre della propriet? dell’appartamento.
20. Nella sentenza n. 482 di 2000, la Corte Costituzionale fu chiamata a decidere se tale limitazione si atteneva alla Costituzione. La Corte Costituzionale sostenne che era compatibile con la Costituzione riguardo a certi periodi di tempo durante i quali la sospensione degli sfratti era determinata dalla legge. La Corte Costituzionale spieg? che l’introduzione della limitazione era intesa a stabilire gli affitti al tempo della legislazione di emergenza, quando la penuria di alloggi rendevano la sospensione dell’imposizione necessaria. Mentre gli sfratti erano sospesi ex il lege, la legge predeterminava sia il quantum del rimborso a carico dell’inquilino, sia le misure che sono provvisorie ed eccezionali. Inoltre, gli interessi del proprietario furono controbilanciati dall’esenzione per lui dal carico di provare i danni.
21. La Corte Costituzionale dichiar? la limitazione alla compensazione rivendicabile dal proprietario incostituzionale riguardo a cause in cui l’impossibilit? per il proprietario per riacquistare l’appartamento dipendeva dalla condotta dell’inquilino e non era a causa di un intervento legislativo. Di conseguenza, apr? la strada ai proprietari per l’istituzione di procedimenti civili per ottenere la piena riparazione dei danni causati dall’inquilino.
LA LEGGE
I. VIOLAZIONE ADDOTTA DELL? ARTICOLO 1 DEL PROTOCOLLO N.RO 1 E DELL?ARTICOLO 6 ? 1 DELLA CONVENZIONE
25. Il richiedente si lagn? della sua incapacit? prolungata di recuperare possesso del suo appartamento, dovuta alla mancanza di assistenza della polizia. Addusse una violazione del suo diritto di propriet?, come garantito dall? Articolo 1 di Protocollo N.ro 1 alla Convenzione che prevede:
?Ogni persona fisica o giuridica ? abilitata al godimento tranquillo delle sue propriet?. Nessuno sar? privato delle sue propriet? eccetto che nell’interesse pubblico e soggetto alle condizioni previste dalla legge e dai principi generali di diritto internazionale.
Comunque, i provvedimenti precedenti non possono in qualsiasi modo danneggiare il diritto di un Stato ad eseguire simili leggi se ritiene necessario controllare l’uso della propriet? in conformit? con l’interesse generale o assicurare il pagamento di tasse o gli altri contributi o sanzioni penali.?
26. Il richiedente dichiar? anche una violazione dell? Articolo 6 ? 1 della Convenzione, la cui parte attinente prevede:
?Nella determinazione dei suoi diritti civili ed obblighi…, ognuno ? abilitato a un?… udienza all’interno di un termine ragionevole da [un]… tribunale…?
24. La Corte prima ha esaminato un numero di cause che sollevano problemi simili a quelli nella presente causa e ha trovato una violazione dell? Articolo 1 di Protocollo N.ro 1 ed Articolo 6 ? 1 della Convenzione (vedere Immobiliare Saffi, citata sopra, ?? 46-75; Lunari c. l’Italia, n. 21463/93, ?? 34-46 11 gennaio 2001; Palumbo c. l’Italia, n. 15919/89, 30 novembre 2000?? 33-48).
25. La Corte ha esaminato la presente causa e trova che non ci sia nessun fatto o argomento del Governo che condurrebbe a una qualsiasi conclusione diversa in questa istanza. Nota che il richiedente ha dovuto aspettare approssimativamente sette anni prima di essere in grado riacquisire l’appartamento.
C’? stata di conseguenza, una violazione di Articolo 1 di Protocollo N.ro 1 e di Articolo 6 ? 1 della Convenzione nella causa presente.
II. L?APPLICAZIONE DELL? ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE
29. L? Articolo 41 della Convenzione prevede:
?Se la Corte trova che c’? stata una violazione della Convenzione o dei Protocolli inoltre, e se la legge interna dell?Alta Parte Contraente concernente permette di rendere una riparazione solamente parziale, la Corte pu?, se necessario, riconoscere una soddisfazione equa alla vittima.?
A. danno Morale
30. Il richiedente chiese ITL 70,000,000 [EUR 36,151.98] per il danno morale.
31. Il Governo contest? la richiesta.
32. La Corte considera che il richiedente ha dovuto sostenere del danno morale. Stabilendo su una base equa, gli d? EUR 6,000 sotto questo capo.
B. Costi e spese
33. Il richiedente chiese rimborso delle sue spese processuali. Chiese ITL 6,000,000 Lire italiani (ITL) [3,098.74 euro (EUR)] per i costi dei procedimenti di esecuzione e lasci? che il rimborso dei costi e spese davanti alla Corte venisse stimato in modo equo.
34. Riguardo ai costi dei procedimenti di esecuzione il Governo contest? la richiesta. Riguardo ai costi e spese di fronte alla Corte, il Governo non rese alcuna sottomissione.
35. Sulla base delle informazioni in suo possesso e la giurisprudenza della Corte, la Corte considera ragionevole dare la somma di EUR 2,000 al richiedente per i costi dei procedimenti di esecuzione ed EUR 2,000 per i costi e spese di fronte alla Corte.
D. Interesse di mora
32. La Corte considera adatto che l’interesse di mora debba essere basato sul tasso di prestito marginale della Banca Centrale europea a cui si dovrebbero aggiungere tre punti percentuale.
PER QUESTE RAGIONI, LA CORTE UNANIMAMENTE
1. Ritiene che c’? stata una violazione dell? Articolo 1 del Protocollo N.ro 1 alla Convenzione;
2. Ritiene che c’? stata una violazione dell? Articolo 6 ? 1 della Convenzione;
3. Ritiene
(a) che lo Stato convenuto deve pagare ogni richiedente, entro tre mesi dalla data in cui la sentenza diviene definitiva secondo l?Articolo 44 ? 2 della Convenzione i seguenti importi:
(i) 6,000 EUR (sei mila euro) per danno morale;
(ii) 4,000 EUR (quattro mila euro) per spese processuali e spese;
(iii) qualsiasi tassa che pu? essere addebitabile sugli importi sopra;
(b) che dalla scadenza dei tre mesi summenzionati sino ad accordo l?interesse semplice sar? pagabile sugli importi sopra ad un tasso uguale al tasso di prestito marginale della Banca Centrale europea durante il periodo predefinito pi? tre punti di percentuale;
4. Respinge il resto della richiesta del richiedente per la soddisfazione equa.
Fatto in inglese, e notificato per iscritto il 17 luglio 2003, facendo seguito all?Articolo 77 ?? 2 e 3 degli Articoli di Corte.
S?ren Nielsen Christos Rozakis
Cancelliere Aggiunto Presidente