Conclusione Cancellato dal ruolo
PRIMA SEZIONE
CAUSA D.L. C. ITALIA
(Richiesta n. 34669/97)
SENTENZA
(Cancellazione)
STRASBOURG
6 novembre 2003
DEFINITIVO
06/02/2004
Questa sentenza diverr? definitiva nelle circostanze esposte nell? Articolo 44 ? 2 della Convenzione. Pu? essere soggetta a revisione editoriale.
Nella causa D.L. c. Italia,
La Corte europea dei Diritti umani (Prima Sezione), riunendosi in una Camera, composta dai:
Il Sig. P. Lorenzen, Presidente il
Sig. G. Bonello, il Sig. E. Levits il Sig. A. Kovler, la Sig.ra E. Steiner il Sig. K. Hajiyev, giudici la Sig.ra M. del Tufo, giudici ad hoc,
ed il Sig. S. Nielsen, Cancelliere Aggiunto di Sezione
Avendo deliberato in privato il 16 ottobre 2003,
Consegna la seguente sentenza che fu adottata in quella data:
PROCEDURA
1. La causa origin? in una richiesta (n. 34669/97) contro la Repubblica italiana depositata con la Commissione europea dei Diritti umani (?la Commissione?) sotto il precedente Articolo 25 della Convenzione per la Protezione dei Diritti umani e le Libert? Fondamentali (?la Convenzione?) da un cittadino italiano, la Sig.ra D.L. (?il richiedente?), il 13 novembre 1996.
2. Il richiedente fu rappresentato dalla Sig.ra A. M. F., un avvocato che pratica a Milano. Il Governo italiano (?il Governo?) fu rappresentato dal suo Agente, il Sig. U. Leanza e dal suo co-agente, il Sig. V. Esposito.
3. La richiesta fu trasmessa alla Corte il 1 novembre 1998, quando il Protocollo N.ro 11 alla Convenzione entr? in vigore (Articolo 5 ? 2 del Protocollo N.ro 11).
4. Il Sig. V. Zagrebelsky, il giudice eletto a riguardo dell’Italia, si ritir? dal riunirsi nella causa (Articolo 28). Il Governo nomin? la Sig.ra M. del Tufo come giudice ad hoc per riunirsi al suo posto (Articolo 27 ? 2 della Convenzione ed Articolo 29 ? 2).
5. Il 4 ottobre 2001 la Corte dichiar? la richiesta ammissibile.
6. Il 15 novembre 2002, la Corte fu informata della morte della Sig.ra D.L. e poi che la Sig.ra A.M. F. desidera che i procedimenti fossero continuati e desiderava prendervi parte come proprietario attuale dell’appartamento.
7. Il 13 febbraio 2003, la Corte fu informata dalla Sig.ra A.M. F. del fatto che la Sig.ra D.L. era morta il 7 novembre 1999.
I FATTI
I. LE CIRCOSTANZE DELLA CAUSA
8. Il richiedente nacque nel 1920 e visse a Firenze.
9. Sino al 1992, era il proprietario di un appartamento a Firenze che aveva affittato ad A.P.
10. Dopo questa data, da contratto mantenne una partecipazione di maggioranza a vita (l’usufrutto) nell’appartamento, cio? il diritto di usarlo e derivare qualsiasi beneficio da questo. Il suo rappresentante, la Sig.ra A.M. F., aveva il titolo (nuda propriet?) su quell’appartamento.
11. In un documento notificato all’inquilino il 23 novembre 1982, il richiedente comunic? la sua intenzione di terminare il contratto d’affitto e chiam? in causa l’inquilino per apparire di fronte al Magistrato di Firenze.
12. Con una decisione del 3 ottobre 1983 che fu resa esecutiva il 16 dicembre 1983 il Magistrato di Firenze sostenne la validit? dell’avviso per sgomberare ed ordin? che i locali dovessero essere sgombrati il 31 dicembre 1984. Alla richiesta dell’inquilino il Magistrato posticip? il termine massimo per lo sgombero ad una data non specificata.
13. Il 30 settembre 1987, il richiedente notific? un avviso all’inquilino chiedendogli di sgombrare i locali.
14. Il 2 novembre 1987, notific? un avviso all’inquilino informandolo che il mandato per possesso sarebbe stato eseguito da un ufficiale giudiziario il 9 dicembre 1987.
15. Fra il 9 dicembre 1987 e il 16 settembre 1998 i, l’ufficiale giudiziario fece ventiquattro tentativi di recuperare possesso. Ogni tentativo si dimostr? senza successo, siccome, sotto i provvedimenti legali che prevedono lo scaglionamento degli sfratti, al richiedente non fu concessa l?assistenza della polizia nell’eseguire il mandato per possesso.
16. Il 12 luglio 1999, l’inquilino richiese la Corte distrettuale di Firenze di stabilire una nuova data per l’esecuzione del mandato per possesso facendo seguito alla Sezione 6 della Legge N.ro 431/98. La Corte fiss? la data al 26 gennaio 2001.
17. il 7 novembre 1999 il richiedente mor?, e la Sig.ra A.M. F. acquis? il pieno interesse nell’appartamento siccome era il proprietario di tutti i diritti dell’appartamento. Lei divenne anche di conseguenza, una parte dei procedimenti di sfratto.
18. La Corte distrettuale di Firenze stabil? la data nuova al 15 gennaio 2004 per l’esecuzione del mandato per possesso secondo le ultime informazioni fornite dalla Sig.ra A. M. F. nel suo fax del 15 novembre 2002, per l’assistenza della polizia.
19. Ad oggi, la Sig.ra A.M. F. non ha ancora recuperato possesso dell’appartamento.
LA LEGGE
20. La Corte deve rivolgere il problema del diritto della Sig.ra A.M. F. per intraprendere la richiesta originalmente presentata dal richiedente che mor? nel novembre 1999.
21. La Sig.ra A. M. F. dichiar? a novembre 2002 che lei desidera intraprendere la richiesta del Sig.ra D.L. di fronte alla Corte. Lei invoca il fatto che, dopo la morte del Sig.ra D.L., lei acquis? interessi nell’appartamento e chiese l’esecuzione del mandato di sfratto.
22. La Corte osserva che, mentre la Sig.ra A.M. F. aveva un mero titolo sull’appartamento in oggetto, era il richiedente, la Sig.ra D.L. che aveva una partecipazione di maggioranza a vita in s? cio?, il diritto di usarlo e derivare qualsiasi profitto da questo. Era il richiedente, nella sua capacit? che intraprese procedimenti contro l’inquilino. La Sig.ra A.M. F. acquis? il pieno interesse nell’appartamento il 7 novembre 1999 (quando il richiedente mor?) e divenne solamente una parte ai procedimenti di sfratto dopo questa data.
23. La Corte richiama che nelle varie cause in cui un richiedente mor? nel corso dei procedimenti ha preso in considerazione le asserzioni degli eredi del richiedente o di membri vicini alla sua famiglia che espressero la volont? di intraprendere i procedimenti di fronte alla Corte (vedere Malhous c. Repubblica ceca ( dec.) [GC], n. 33071/96, ECHR 2000-XII).
24. Nella presente causa finora, nessun eredi ha espresso qualsiasi desiderio di continuare i procedimenti di fronte alla Corte.
25. Comunque, la Sig.ra A. M. F. che desidera intraprendere la richiesta non ? nessuno uno degli eredi del richiedente n? un parente prossimo del richiedente e n? lei aveva diritto ad esercitare il titolo prima della morte della Sig.ra D.L. Ancora, nulla nell’archivio suggerisce che il desiderio della Sig.ra D.L. fosse di designare la Sig.ra A.M. F. come successore dei procedimenti di fronte alla Corte.
26. In queste circostanze, la Corte considera, che la Sig.ra F. A. M..manca di locus standi riguardo la presente richiesta.
27. Comunque, nulla le impedisce dal registrare un altro applicativo di fronte alla Corte dopo avere esaurito le vie di ricorso nazionali disponibili come richiesto sotto l?Articolo 35 ? 1 della Convenzione.
28. In queste circostanze, la Corte conclude, che non ? giustificato pi? continuare l’esame della richiesta all’interno del significato dell? Articolo 37 ? 1 (c) della Convenzione. Inoltre, la Corte non trova nessuna ragiona di carattere generale, come definito nell? Articolo 37 ? 1 in fine per cui si richiederebbe l’esame della richiesta in virt? di quell’Articolo.
29. Di conseguenza, la causa dovrebbe essere cancellata dal ruolo.
PER QUESTE RAGIONI, LA CORTE
1. Ritiene, per sei voti ad uno, che la Sig.ra A.M. F. non ha requisiti per continuare i presenti procedimenti;
2. Decide per sei voti ad uno di cancellare la causa dal ruolo.
Fatto in inglese, ed ntificato per iscritto il 6 novembre 2003, facendo seguito all? Articolo 77 ?? 2 e 3 degli Articoli di Corte.
S?ren Nielsen Pari Lorenzen
Cancelliere Aggiunto Presidente
In concordanza con l? Articolo 45 ? 2 della Convenzione ed l?Articolo 74 ? 2 degli Articoli di Corte, un’opinione separata della Sig.ra M. del Tufo ? annessa a questa sentenza.
P.L.
S.N.
OPINIONE SEPARATA DEL GIUDICE DEL TUFO
Attraverso questa opinione separata, io posso esprimere della perplessit? sulla decisione di cancellare la causa di D.L. c. Italia dal ruolo. Io penso che la posizione del Sig.ra F. avrebbe meritato un esame pi? ravvicinato.
Poich? nel 1992 la Sig.ra F. aveva da contratto il titolo su un appartamento (nuda propriet?) del quale D.L. aveva una partecipazione di maggioranza a vita (l’usufrutto).
Nel 1982 D.L. ha cominciato i tentativi di sgombrare il suo appartamento di fronte al Magistrato. La Sig.ra F. era il suo rappresentante. Dopo la morte della Sig.ra D.L. nel 1999, la Sig.ra F. che poich? nel1992 gi? aveva un interesse nell’appartamento, divenne proprietaria di tutti i diritti e continu? in Italia il procedimento per lo sgombero dell’appartamento.
Il 13 novembre 1996 la Sig.ra D.L., rappresentata dalla Sig.ra F., present? una richiesta a Strasburgo e il 4 ottobre 2001 la Corte dichiar? la richiesta ammissibile. La Corte fu informata il 15 novembre 2002 della morte della Sig.ra D.L. e della volont? della Sig.ra F. continuare i procedimenti e prendervi parte come proprietario attuale dell’appartamento.
Per la decisione presente la Corte cancella la causa perch? la Sig.ra F. manca di locus standi riguardo a questa richiesta. Secondo la Corte, la Sig.ra F. acquis? il pieno interesse nell’appartamento dopo la morte della Sig.ra D.L. (1999) e divenne una parte dei procedimenti di sfratto solamente dopo questa data. Lei non ? nessuno degli eredi del richiedente n? un parente prossimo del richiedente . Inoltre D.L. non ha espresso nessuna volont? di designare la Sig.ra F. come successore dei procedimenti di fronte alla Corte.
In conclusione, la Sig.ra F., dopo avere esaurito le vie di ricorso nazionali disponibili potrebbe registrare, solamente un?altra richiesta di fronte alla Corte.
Il tempo per far proteggere i suoi diritti efficacemente sar? in qualsiasi caso molto lungo.
Io mi chiedo se, sotto il punto di vista della procedura, la causa non poteva essere vista in un’altra prospettiva.
L’oggetto dei procedimenti nazionali era il ricupero di un appartamento. Su questo appartamento la Sig.ra F. aveva anche diritto di propriet?, anche se era uno ?limitato? . ? vero che lei divenne il solo proprietario dopo la morte della Sig.ra D.L., ma ci? che ? discusso qui ? solo se la Sig.ra F. possa tenere la posizione della Sig.ra D.L. nei procedimenti di fronte alla Corte come dalla sua introduzione nel 1996. Certamente non vi ? a dubbio, che fin dal 1999 lei avesse un locus standi autonomo, ma, nella secondo me, lei trasse vantaggio anche dal periodo precedente (1996-1999) come successore nello specifico diritto della Sig.ra D.L. La sua posizione attuale nei procedimenti ? innestata direttamente sulla posizione precedente del Sig.ra D.L.: ? richiesta la protezione effettiva da una violazione di un diritto riguardo allo stesso appartamento.
Il fatto che la Sig.ra F. non sia nessuno degli eredi del richiedente n? ? un parente prossimo del richiedente non ? attinente, perch? la persona sola riguardata dalla continuazione dei procedimenti ? il proprietario che difende lo stesso diritto che la Sig.ra D. L. aveva difeso presentando la richiesta di fronte alla Corte.
Il fatto che il Sig.ra D.L. non abbia espresso nessuna volont? di designare la Sig.ra F. come successore dei procedimenti di fronte alla Corte non ha attinenza qui.
Ci? che ? importante ? assicurare che il diritto di propriet? riceva una protezione concreta ed effettiva ed in questa causa fin dal 1982 ? stato impossibile recuperare possesso dell’appartamento.