A.N.P.T.ES. Associazione Nazionale per la Tutela degli Espropriati. Oltre 5.000 espropri trattati in 15 anni di attività.
Qui trovi tutto cio che ti serve in tema di espropriazione per pubblica utilità.

Se desideri chiarimenti in tema di espropriazione compila il modulo cliccando qui e poi chiamaci ai seguenti numeri: 06.91.65.04.018 - 340.95.85.515

Testo originale e tradotto della sentenza selezionata

CASE OF D.L. v. ITALY

Tipologia: Sentenza
Importanza: 3
Articoli: 37, P1-1
Numero: 34669/97/2003
Stato: Italia
Data: 2003-11-06 00:00:00
Organo: Sezione Prima
Testo Originale

Conclusione Cancellato dal ruolo
PRIMA SEZIONE
CAUSA D.L. C. ITALIA
(Richiesta n. 34669/97)
SENTENZA
(Cancellazione)
STRASBOURG
6 novembre 2003
DEFINITIVO
06/02/2004
Questa sentenza diverr? definitiva nelle circostanze esposte nell? Articolo 44 ? 2 della Convenzione. Pu? essere soggetta a revisione editoriale.

Nella causa D.L. c. Italia,
La Corte europea dei Diritti umani (Prima Sezione), riunendosi in una Camera, composta dai:
Il Sig. P. Lorenzen, Presidente il
Sig. G. Bonello, il Sig. E. Levits il Sig. A. Kovler, la Sig.ra E. Steiner il Sig. K. Hajiyev, giudici la Sig.ra M. del Tufo, giudici ad hoc,
ed il Sig. S. Nielsen, Cancelliere Aggiunto di Sezione
Avendo deliberato in privato il 16 ottobre 2003,
Consegna la seguente sentenza che fu adottata in quella data:
PROCEDURA
1. La causa origin? in una richiesta (n. 34669/97) contro la Repubblica italiana depositata con la Commissione europea dei Diritti umani (?la Commissione?) sotto il precedente Articolo 25 della Convenzione per la Protezione dei Diritti umani e le Libert? Fondamentali (?la Convenzione?) da un cittadino italiano, la Sig.ra D.L. (?il richiedente?), il 13 novembre 1996.
2. Il richiedente fu rappresentato dalla Sig.ra A. M. F., un avvocato che pratica a Milano. Il Governo italiano (?il Governo?) fu rappresentato dal suo Agente, il Sig. U. Leanza e dal suo co-agente, il Sig. V. Esposito.
3. La richiesta fu trasmessa alla Corte il 1 novembre 1998, quando il Protocollo N.ro 11 alla Convenzione entr? in vigore (Articolo 5 ? 2 del Protocollo N.ro 11).
4. Il Sig. V. Zagrebelsky, il giudice eletto a riguardo dell’Italia, si ritir? dal riunirsi nella causa (Articolo 28). Il Governo nomin? la Sig.ra M. del Tufo come giudice ad hoc per riunirsi al suo posto (Articolo 27 ? 2 della Convenzione ed Articolo 29 ? 2).
5. Il 4 ottobre 2001 la Corte dichiar? la richiesta ammissibile.
6. Il 15 novembre 2002, la Corte fu informata della morte della Sig.ra D.L. e poi che la Sig.ra A.M. F. desidera che i procedimenti fossero continuati e desiderava prendervi parte come proprietario attuale dell’appartamento.
7. Il 13 febbraio 2003, la Corte fu informata dalla Sig.ra A.M. F. del fatto che la Sig.ra D.L. era morta il 7 novembre 1999.

I FATTI
I. LE CIRCOSTANZE DELLA CAUSA
8. Il richiedente nacque nel 1920 e visse a Firenze.
9. Sino al 1992, era il proprietario di un appartamento a Firenze che aveva affittato ad A.P.
10. Dopo questa data, da contratto mantenne una partecipazione di maggioranza a vita (l’usufrutto) nell’appartamento, cio? il diritto di usarlo e derivare qualsiasi beneficio da questo. Il suo rappresentante, la Sig.ra A.M. F., aveva il titolo (nuda propriet?) su quell’appartamento.
11. In un documento notificato all’inquilino il 23 novembre 1982, il richiedente comunic? la sua intenzione di terminare il contratto d’affitto e chiam? in causa l’inquilino per apparire di fronte al Magistrato di Firenze.
12. Con una decisione del 3 ottobre 1983 che fu resa esecutiva il 16 dicembre 1983 il Magistrato di Firenze sostenne la validit? dell’avviso per sgomberare ed ordin? che i locali dovessero essere sgombrati il 31 dicembre 1984. Alla richiesta dell’inquilino il Magistrato posticip? il termine massimo per lo sgombero ad una data non specificata.
13. Il 30 settembre 1987, il richiedente notific? un avviso all’inquilino chiedendogli di sgombrare i locali.
14. Il 2 novembre 1987, notific? un avviso all’inquilino informandolo che il mandato per possesso sarebbe stato eseguito da un ufficiale giudiziario il 9 dicembre 1987.
15. Fra il 9 dicembre 1987 e il 16 settembre 1998 i, l’ufficiale giudiziario fece ventiquattro tentativi di recuperare possesso. Ogni tentativo si dimostr? senza successo, siccome, sotto i provvedimenti legali che prevedono lo scaglionamento degli sfratti, al richiedente non fu concessa l?assistenza della polizia nell’eseguire il mandato per possesso.
16. Il 12 luglio 1999, l’inquilino richiese la Corte distrettuale di Firenze di stabilire una nuova data per l’esecuzione del mandato per possesso facendo seguito alla Sezione 6 della Legge N.ro 431/98. La Corte fiss? la data al 26 gennaio 2001.
17. il 7 novembre 1999 il richiedente mor?, e la Sig.ra A.M. F. acquis? il pieno interesse nell’appartamento siccome era il proprietario di tutti i diritti dell’appartamento. Lei divenne anche di conseguenza, una parte dei procedimenti di sfratto.
18. La Corte distrettuale di Firenze stabil? la data nuova al 15 gennaio 2004 per l’esecuzione del mandato per possesso secondo le ultime informazioni fornite dalla Sig.ra A. M. F. nel suo fax del 15 novembre 2002, per l’assistenza della polizia.
19. Ad oggi, la Sig.ra A.M. F. non ha ancora recuperato possesso dell’appartamento.

LA LEGGE
20. La Corte deve rivolgere il problema del diritto della Sig.ra A.M. F. per intraprendere la richiesta originalmente presentata dal richiedente che mor? nel novembre 1999.
21. La Sig.ra A. M. F. dichiar? a novembre 2002 che lei desidera intraprendere la richiesta del Sig.ra D.L. di fronte alla Corte. Lei invoca il fatto che, dopo la morte del Sig.ra D.L., lei acquis? interessi nell’appartamento e chiese l’esecuzione del mandato di sfratto.
22. La Corte osserva che, mentre la Sig.ra A.M. F. aveva un mero titolo sull’appartamento in oggetto, era il richiedente, la Sig.ra D.L. che aveva una partecipazione di maggioranza a vita in s? cio?, il diritto di usarlo e derivare qualsiasi profitto da questo. Era il richiedente, nella sua capacit? che intraprese procedimenti contro l’inquilino. La Sig.ra A.M. F. acquis? il pieno interesse nell’appartamento il 7 novembre 1999 (quando il richiedente mor?) e divenne solamente una parte ai procedimenti di sfratto dopo questa data.
23. La Corte richiama che nelle varie cause in cui un richiedente mor? nel corso dei procedimenti ha preso in considerazione le asserzioni degli eredi del richiedente o di membri vicini alla sua famiglia che espressero la volont? di intraprendere i procedimenti di fronte alla Corte (vedere Malhous c. Repubblica ceca ( dec.) [GC], n. 33071/96, ECHR 2000-XII).
24. Nella presente causa finora, nessun eredi ha espresso qualsiasi desiderio di continuare i procedimenti di fronte alla Corte.
25. Comunque, la Sig.ra A. M. F. che desidera intraprendere la richiesta non ? nessuno uno degli eredi del richiedente n? un parente prossimo del richiedente e n? lei aveva diritto ad esercitare il titolo prima della morte della Sig.ra D.L. Ancora, nulla nell’archivio suggerisce che il desiderio della Sig.ra D.L. fosse di designare la Sig.ra A.M. F. come successore dei procedimenti di fronte alla Corte.
26. In queste circostanze, la Corte considera, che la Sig.ra F. A. M..manca di locus standi riguardo la presente richiesta.
27. Comunque, nulla le impedisce dal registrare un altro applicativo di fronte alla Corte dopo avere esaurito le vie di ricorso nazionali disponibili come richiesto sotto l?Articolo 35 ? 1 della Convenzione.
28. In queste circostanze, la Corte conclude, che non ? giustificato pi? continuare l’esame della richiesta all’interno del significato dell? Articolo 37 ? 1 (c) della Convenzione. Inoltre, la Corte non trova nessuna ragiona di carattere generale, come definito nell? Articolo 37 ? 1 in fine per cui si richiederebbe l’esame della richiesta in virt? di quell’Articolo.
29. Di conseguenza, la causa dovrebbe essere cancellata dal ruolo.

PER QUESTE RAGIONI, LA CORTE
1. Ritiene, per sei voti ad uno, che la Sig.ra A.M. F. non ha requisiti per continuare i presenti procedimenti;
2. Decide per sei voti ad uno di cancellare la causa dal ruolo.
Fatto in inglese, ed ntificato per iscritto il 6 novembre 2003, facendo seguito all? Articolo 77 ?? 2 e 3 degli Articoli di Corte.
S?ren Nielsen Pari Lorenzen
Cancelliere Aggiunto Presidente
In concordanza con l? Articolo 45 ? 2 della Convenzione ed l?Articolo 74 ? 2 degli Articoli di Corte, un’opinione separata della Sig.ra M. del Tufo ? annessa a questa sentenza.
P.L.
S.N.

OPINIONE SEPARATA DEL GIUDICE DEL TUFO
Attraverso questa opinione separata, io posso esprimere della perplessit? sulla decisione di cancellare la causa di D.L. c. Italia dal ruolo. Io penso che la posizione del Sig.ra F. avrebbe meritato un esame pi? ravvicinato.
Poich? nel 1992 la Sig.ra F. aveva da contratto il titolo su un appartamento (nuda propriet?) del quale D.L. aveva una partecipazione di maggioranza a vita (l’usufrutto).
Nel 1982 D.L. ha cominciato i tentativi di sgombrare il suo appartamento di fronte al Magistrato. La Sig.ra F. era il suo rappresentante. Dopo la morte della Sig.ra D.L. nel 1999, la Sig.ra F. che poich? nel1992 gi? aveva un interesse nell’appartamento, divenne proprietaria di tutti i diritti e continu? in Italia il procedimento per lo sgombero dell’appartamento.
Il 13 novembre 1996 la Sig.ra D.L., rappresentata dalla Sig.ra F., present? una richiesta a Strasburgo e il 4 ottobre 2001 la Corte dichiar? la richiesta ammissibile. La Corte fu informata il 15 novembre 2002 della morte della Sig.ra D.L. e della volont? della Sig.ra F. continuare i procedimenti e prendervi parte come proprietario attuale dell’appartamento.
Per la decisione presente la Corte cancella la causa perch? la Sig.ra F. manca di locus standi riguardo a questa richiesta. Secondo la Corte, la Sig.ra F. acquis? il pieno interesse nell’appartamento dopo la morte della Sig.ra D.L. (1999) e divenne una parte dei procedimenti di sfratto solamente dopo questa data. Lei non ? nessuno degli eredi del richiedente n? un parente prossimo del richiedente . Inoltre D.L. non ha espresso nessuna volont? di designare la Sig.ra F. come successore dei procedimenti di fronte alla Corte.
In conclusione, la Sig.ra F., dopo avere esaurito le vie di ricorso nazionali disponibili potrebbe registrare, solamente un?altra richiesta di fronte alla Corte.
Il tempo per far proteggere i suoi diritti efficacemente sar? in qualsiasi caso molto lungo.
Io mi chiedo se, sotto il punto di vista della procedura, la causa non poteva essere vista in un’altra prospettiva.
L’oggetto dei procedimenti nazionali era il ricupero di un appartamento. Su questo appartamento la Sig.ra F. aveva anche diritto di propriet?, anche se era uno ?limitato? . ? vero che lei divenne il solo proprietario dopo la morte della Sig.ra D.L., ma ci? che ? discusso qui ? solo se la Sig.ra F. possa tenere la posizione della Sig.ra D.L. nei procedimenti di fronte alla Corte come dalla sua introduzione nel 1996. Certamente non vi ? a dubbio, che fin dal 1999 lei avesse un locus standi autonomo, ma, nella secondo me, lei trasse vantaggio anche dal periodo precedente (1996-1999) come successore nello specifico diritto della Sig.ra D.L. La sua posizione attuale nei procedimenti ? innestata direttamente sulla posizione precedente del Sig.ra D.L.: ? richiesta la protezione effettiva da una violazione di un diritto riguardo allo stesso appartamento.

Il fatto che la Sig.ra F. non sia nessuno degli eredi del richiedente n? ? un parente prossimo del richiedente non ? attinente, perch? la persona sola riguardata dalla continuazione dei procedimenti ? il proprietario che difende lo stesso diritto che la Sig.ra D. L. aveva difeso presentando la richiesta di fronte alla Corte.
Il fatto che il Sig.ra D.L. non abbia espresso nessuna volont? di designare la Sig.ra F. come successore dei procedimenti di fronte alla Corte non ha attinenza qui.
Ci? che ? importante ? assicurare che il diritto di propriet? riceva una protezione concreta ed effettiva ed in questa causa fin dal 1982 ? stato impossibile recuperare possesso dell’appartamento.

Testo Tradotto

Conclusion Struck of the list
FIRST SECTION
CASE OF D.L. v. ITALY
(Application no. 34669/97)
JUDGMENT
(Striking out)
STRASBOURG
6 November 2003
FINAL
06/02/2004
This judgment will become final in the circumstances set out in Article 44 ? 2 of the Convention. It may be subject to editorial revision.

In the case of D.L. v. Italy,
The European Court of Human Rights (First Section), sitting as a Chamber composed of:
Mr P. Lorenzen, President,
Mr G. Bonello,
Mr E. Levits,
Mr A. Kovler,
Mrs E. Steiner,
Mr K. Hajiyev, judges,
Mrs M. del Tufo, ad hoc judge,
and Mr S. Nielsen, Deputy Section Registrar,
Having deliberated in private on 16 October 2003,
Delivers the following judgment, which was adopted on that date:
PROCEDURE
1. The case originated in an application (no. 34669/97) against the Italian Republic lodged with the European Commission of Human Rights (?the Commission?) under former Article 25 of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (?the Convention?) by an Italian national, Mrs D.L. (?the applicant?), on 13 November 1996.
2. The applicant was represented by Mrs A. M. F., a lawyer practising in Milan. The Italian Government (?the Government?) were represented by their Agent, Mr U. Leanza and by their co-Agent, Mr V. Esposito.
3. The application was transmitted to the Court on 1 November 1998, when Protocol No. 11 to the Convention came into force (Article 5 ? 2 of Protocol No. 11).
4. Mr V. Zagrebelsky, the judge elected in respect of Italy, withdrew from sitting in the case (Rule 28). The Government appointed Mrs M. del Tufo as ad hoc judge to sit in his place (Article 27 ? 2 of the Convention and Rule 29 ? 2).
5. On 4 October 2001 the Court declared the application admissible.
6. On 15 November 2002, the Court was informed of Mrs D.L.?s death and then of Mrs A.M. F.?s wish to have the proceedings continued and to take part therein as the actual owner of the flat.
7. On 13 February 2003, the Court was informed by Mrs A.M. F. of the fact that Mrs D.L. died on 7 November 1999.

THE FACTS
I. THE CIRCUMSTANCES OF THE CASE
8. The applicant was born in 1920 and lived in Florence.
9. Until 1992, she was the owner of a flat in Florence, which she had let to A.P.
10. After that date, by contract, she kept a life and controlling interest (usufrutto) in the flat, i.e. the right to use it and derive any benefits therefrom. Her representative, Mrs A.M. F., had the title (nuda propriet?) over that flat.
11. In a writ served on the tenant on 23 November 1982, the applicant communicated her intention to terminate the lease and summoned the tenant to appear before the Florence Magistrate.
12. By a decision of 3 October 1983, which was made enforceable on 16 December 1983, the Florence Magistrate upheld the validity of the notice to quit and ordered that the premises must be vacated by 31 December 1984. At the tenant?s request the Magistrate postponed the deadline for vacation to an unspecified date.
13. On 30 September 1987, the applicant served notice on the tenant requiring him to vacate the premises.
14. On 2 November 1987, she served notice on the tenant informing him that the order for possession would be enforced by a bailiff on 9 December 1987.
15. Between 9 December 1987 and 16 September 1998, the bailiff made twenty-four attempts to recover possession. Each attempt proved unsuccessful, as, under the statutory provisions providing for the staggering of evictions, the applicant was not entitled to police assistance in enforcing the order for possession.
16. On 12 July 1999, the tenant requested the Florence District Court to set a fresh date for the enforcement of the order for possession pursuant to Section 6 of Law No. 431/98. The Court set the date for 26 January 2001.
17. On 7 November 1999, the applicant died and Mrs A.M. F. acquired full interest in the flat as she was the owner with all the rights over the flat. Subsequently, she also became a part of the eviction proceedings.
18. According to the last information provided by Mrs A. M. F. in her fax of 15 November 2002, the Florence District Court has now set the new date for 15 January 2004 for the enforcement of the order for possession with the assistance of the police.
19. As of today, Mrs A.M. F. has not yet recovered possession of the flat.

THE LAW
20. The Court must first address the issue of Mrs A.M. F.?s entitlement to pursue the application originally introduced by the applicant who died in November 1999.
21. Mrs A.M. F. declared in November 2002 that she wishes to pursue the application of Mrs D.L. before the Court. She invokes the fact that, after the death of Mrs D.L., she acquired interest in the flat and sought the enforcement of the eviction order.
22. The Court observes that, while Mrs A.M. F. had a mere title over the flat in question, it was the applicant, Mrs D.L., who had a life and controlling interest in it, i.e. the right to use it and to derive any benefits therefrom. It was the applicant, in her capacity, who issued the proceedings against the tenant. Mrs A.M. F. acquired full interest in the flat on 7 November 1999 (when the applicant died) and became a party to the eviction proceedings only after this date.
23. The Court recalls that in various cases where an applicant died in the course of the proceedings it has taken into account the statements of the applicant?s heirs or of close members of his or her family who expressed the wish to pursue the proceedings before the Court (see Malhous v. the Czech Republic (dec.) [GC], no. 33071/96, ECHR 2000-XII).
24. In the present case so far, no heirs have expressed any wish to continue the proceedings before the Court.
25. However, Mrs A.M. F., who wishes to pursue the application, is neither one of the applicant?s heirs nor one of the applicant?s next of kin and neither had she the right to exercise that title before Mrs D.L.?s death. Yet, nothing in the file suggests that Mrs D.L.?s wish was to designate Mrs A.M. F. as the successor of the proceedings before the Court.
26. In these circumstances, the Court considers that Mrs A.M. F. lacks locus standi in respect of the present application.
27. However, nothing prevents her from filing another application before the Court after having exhausted the available domestic remedies as required under Article 35 ? 1 of the Convention.
28. In these circumstances, the Court concludes that it is no longer justified to continue the examination of the application within the meaning of Article 37 ? 1 (c) of the Convention. Furthermore, the Court finds no reasons of a general character, as defined in Article 37 ? 1 in fine, which would require the examination of the application by virtue of that Article.
29. Accordingly, the case should be struck out of the list.

FOR THESE REASONS, THE COURT
1. Holds, by six votes to one, that Mrs A.M. F. has no standing to continue the present proceedings;
2. Decides by six votes to one to strike the case out of the list.
Done in English, and notified in writing on 6 November 2003, pursuant to Rule 77 ?? 2 and 3 of the Rules of Court.
S?ren Nielsen Peer Lorenzen
Deputy Registrar President
In accordance with Article 45 ? 2 of the Convention and Rule 74 ? 2 of the Rules of Court, a separate opinion of Mrs M. del Tufo is annexed to this judgment.
P.L.
S.N.

SEPARATE OPINION OF JUDGE DEL TUFO
Through this separate opinion, I would just express some perplexity about the decision of striking the case of D.L. v. Italy out of the list. I think that the position of Mrs F. would have deserved closer examination.
Since 1992 Mrs F. had by contract the title over a flat (nuda propriet?), in which D.L. kept a life and controlling interest (usufrutto).
In 1982 D.L. began trying to vacate her flat before the Magistrate. Mrs F. was her representative. After the death of Mrs D.L. in 1999, Mrs F., who since 1992 had already an interest in the flat, became owner with all the rights and continued in Italy the proceeding for the vacation of the flat.
On 13 November 1996 Mrs D.L., represented by Mrs F., introduced an application in Strasbourg and on 4 October 2001 the Court declared the application admissible. The Court was informed on 15 november 2002 of Mrs D.L.?s death and of Mrs F.?s wish to have the proceedings continued and to take part therein as actual owner of the flat.
With the present decision the Court strikes out the case because Mrs F. lacks locus standi in respect of this application. According to the Court, Mrs F. acquired full interest in the flat after the death of Mrs D.L. (1999) and became a party of the eviction proceedings only after this date. She is neither one of applicant?s heirs nor one of the applicant?s next of kin. Furthermore D.L. expressed no wish to designate Mrs F. as successor of the proceedings before the Court.
In conclusion, Mrs F., after having exhausted the available domestic remedies, could only file another application before the Court.
The time to have her rights effectively protected will be in any case very long.
I wonder if, under the point of view of the procedure, the case could not be seen from an other perspective.
The object of the national proceedings was the recovery of a flat. On this flat Mrs F. also had right of property, even though it was a ?compressed? one. It is true that she became sole owner only after the death of Mrs D.L., but what is discussed here is only whether Mrs F. could keep Mrs D.L. position in the proceedings before the Court as from its introduction in 1996. Certainly, there is no doubt that since 1999 she has an autonomous locus standi, but, in my opinion, she could take advantage also of the previous period (1996-1999) as successor in the specific right of Mrs D.L. Her actual position in the proceedings is directly grafted on the previous position of Mrs D.L.: the effective protection from a violation of a right concerning the same flat is demanded.

The fact that Mrs F. is neither one of applicant?s heirs nor one of the applicant?s next of kin is not relevant, because the only person concerned by the continuation of the proceedings is the owner, who defends the same right that Mrs D. L. had defended by introducing the application before the Court.
The fact that Mrs D.L. expressed no wish to designate Mrs F. as successor of the proceedings before the Court has no relevance here.
What is important is to assure that the right of ownership receives a concrete and effective protection and in this case since 1982 it has been impossible to recover possession of the flat.

A chi rivolgersi e i costi dell'assistenza

Il Diritto dell'Espropriazione è una materia molto complessa e poco conosciuta, che "ingloba" parti importanti di molteplici rami del diritto. Per tutelarsi è quindi essenziale farsi assistere da un Professionista (con il quale si consiglia di concordare in anticipo i costi da sostenere, come ormai consentito dalle leggi in vigore).

Se l'espropriato ha già un Professionista di sua fiducia, può comunicagli che sul nostro sito trova strumenti utili per il suo lavoro.
Per capire come funziona la procedura, quando intervenire e i costi da sostenere, si consiglia di consultare la Sezione B.6 - Come tutelarsi e i Costi da sostenere in TRE Passi.

  • La consulenza iniziale, con esame di atti e consigli, è sempre gratuita
    - Per richiederla cliccate qui: Colloquio telefonico gratuito
  • Un'eventuale successiva assistenza, se richiesta, è da concordare
    - Con accordo SCRITTO che garantisce l'espropriato
    - Con pagamento POSTICIPATO (si paga con i soldi che si ottengono dall'Amministrazione)
    - Col criterio: SE NON OTTIENI NON PAGHI

Se l'espropriato è assistito da un Professionista aderente all'Associazione pagherà solo a risultato raggiunto, "con i soldi" dell'Amministrazione. Non si deve pagare se non si ottiene il risultato stabilito. Tutto ciò viene pattuito, a garanzia dell'espropriato, con un contratto scritto. è ammesso solo un rimborso spese da concordare: ad. es. 1.000 euro per il DAP (tutelarsi e opporsi senza contenzioso) o 2.000 euro per il contenzioso. Per maggiori dettagli si veda la pagina 20 del nostro Vademecum gratuito.

La data dell'ultimo controllo di validità dei testi è la seguente: 19/09/2024