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Testo originale e tradotto della sentenza selezionata

CASE OF D.L. AND M.A. v. ITALY

Tipologia: Sentenza
Importanza: 3
Articoli: 37, 39, P1-1
Numero: 31926/96/2001
Stato: Italia
Data: 2001-04-19 00:00:00
Organo: Sezione Seconda
Testo Originale

Conclusione Cancellato dal ruolo ( regolamento amichevole)
SECONDA SEZIONE
CAUSA D.L. e M.A. C. ITALIA
(Richiesta n. 31926/96)
SENTENZA
( regolamento amichevole)
STRASBOURG
19 aprile 2001

Nella causa D.L. e M.A. c. Italia,
La Corte europea dei Diritti umani (Seconda Sezione), riunendosi in una Camera, composta da:
Il Sig. C.L. Rozakis, Presidente, il
Sig. A.B. Baka, il Sig. G. Bonello, il Sig. P. Lorenzen, la Sig.ra M. Tsatsa-Nikolovska, il Sig. E. Levits, il Sig. A. Kovler, giudici, ed il Sig. E. Fribergh, Cancelliere di Sezione
Avendo deliberato in privato il 5 aprile 2001,
Consegna la seguente sentenza che fu adottata in quella data:
PROCEDURA
1. La causa origin? in una richiesta (n. 31926/96) contro l’Italia depositata con la Commissione europea dei Diritti umani (?la Commissione?) sotto il precedente Articolo 25 della Convenzione per la Protezione dei Diritti umani e le Libert? Fondamentali (?la Convenzione?) da due cittadini italiani, la Sig.ra D.L. ed il Sig. M.A. (?i richiedenti?), il 19 dicembre 1995.
2. I richiedenti agirono in persona. Il Governo italiano (?il Governo?) fu rappresentato dal suo Agente, il Sig. U. Leanza e dal suo co-agente, il Sig. V. Esposito.
3. I richiedenti si lagnarono della loro incapacit? prolungata-a causa della mancanza di assistenza della polizia- di recuperare possesso del loro appartamento e della durata dei procedimenti di sfratto.
4. Dopo avere ottenuto le osservazioni delle parti, la Corte dichiar? la richiesta ammissibile il 22 giugno 2000.
5. Il 26 febbraio 2001 e il 5 marzo 2001, i richiedenti e l’Agente del Governo presentarono rispettivamente dichiarazioni formali proponendo un regolamento amichevole della causa.
I FATTI
6. I richiedenti sono i proprietari di un appartamento a Firenze che avevano affittato a G.M. In una lettera datata 11 giugno 1987, i richiedenti informarono l’inquilino che intendevano terminare il contratto d’affitto alla scadenza del termine il 31 dicembre 1987 e gli chiesero di sgombrare i locali per quella la data.
7. Il 13 giugno 1987, notificarono un avviso per sgomberare all’inquilino, ma lui si rifiut? di andare via.
8. In un documento notificato all’inquilino il 19 settembre 1987, i richiedenti reiterarono la loro intenzione di terminare il contratto d’affitto e chiamarono in causa l’inquilino per apparire di fronte al Magistrato di Firenze.
9. Con una decisione del 26 novembre 1987 che fu resa esecutiva il 4 dicembre 1987 il Magistrato di Firenze sostenne la validit? dell’avviso per sgomberare ed ordin? che i locali fossero sgombrati il 31 dicembre 1988.
10. In una data non specificata, i richiedenti notificarono un avviso all’inquilino chiedendogli di sgombrare i locali.
11. Fra il 25 luglio 1989 e il 9 marzo 1993, l’ufficiale giudiziario fece 8 tentativi di recuperare possesso.
12. Il 21 aprile 1993, i richiedenti fecero una dichiarazione legale in cui richiedevano urgentemente i locali come sistemazione per loro.
13. Il 30 giugno 1993, i richiedenti notificarono un avviso all’inquilino chiedendogli di sgombrare i locali.
14. Il 30 luglio 1993, notificarono un avviso all’inquilino informandolo che il mandato per possesso sarebbe stato eseguito da un ufficiale giudiziario il 9 settembre 1993.
15. Fra il 9 settembre 1993 e il 15 ottobre 1997, l’ufficiale giudiziario fece 9 tentativi di recuperare possesso. Ogni tentativo si dimostr? senza successo, siccome ai richiedenti non fu mai accordata l’assistenza della polizia nell’eseguire il mandato per possesso.
16. A gennaio 1998, l’inquilino lasci? l’appartamento ed i richiedenti lo riacquisirono.
LA LEGGE
17. Il 17 ottobre 2001, la Corte ricevette la seguente dichiarazione dal Governo:
?Io dichiaro che il Governo Italiano offre di pagare un importo totale di 35,000,000 ITL (17,500,000 ITL per ogni richiedente) alla Sig.ra D.L. ed al Sig. M.A in prospettiva di assicurare un regolamento amichevole della richiesta registrata sotto il n. 31926/96. Questa somma coprir? qualsiasi danno materiale e morale cos? come i costi, e sar? pagabile entro tre mesi che cominciano dalla notificazione della sentenza consegnata dalla Corte facendo seguito all? Articolo 39 della Convenzione europea dei Diritti umani. Questo pagamento costituir? la decisione finale della causa.
Questa dichiarazione non comporta un qualsiasi riconoscimento del Governo di una violazione della Convenzione europea dei Diritti umani nella causa presente.
Il governo si impegna inoltre a non richiedere la raccomandazione della causa alla Grande Camera sotto l?Articolo 43 ? 1 della Convenzione.?
18. Il 26 febbraio 2001, la Corte ricevette la seguente dichiarazione firmata dai richiedenti:
?Io noto che il Governo dell’Italia ? pronto a pagare un importo totale di 35,000,000 ITL (17,500,000 ITL per ogni richiedente) che copre danno materiale e morale e costi alla Sig.ra D.L. ed al Sig. M.A. nella prospettiva di assicurare un regolamento amichevole della richiesta n. 31926/96 pendente di fronte alla Corte.
Io accetto la proposta e rinuncio a qualsiasi le ulteriore richiesta nei confronti dell’Italia relativa ai fatti di questa richiesta. Io dichiaro che la causa ? stabilita definitivamente.
Questa dichiarazione ? resa nel contesto di un regolamento amichevole che il Governo ed il richiedente hanno raggiunto.
Io inoltre m?impegno a non richiedere la raccomandazione della causa alla Grande Camera sotto l?Articolo 43 ? 1 della Convenzione dopo la consegna della sentenza della Corte.?
19. La Corte prende nota dell’accordo raggiunto dalle parti (Articolo 39 della Convenzione). ? sicuro che l’accordo sia basato sul rispetto dei diritti umani come definito nella Convenzione o nei suoi Protocolli (l’Articolo 37 ? 1 in fine della Convenzione ed Articolo 62 ? 3 degli Articoli di Corte).
20. Di conseguenza, la causa dovrebbe essere cancellata dal ruolo.
PER QUESTE RAGIONI, LA CORTE UNANIMEMENTE
1. Decide di cancellare la causa dal ruolo;
2. Prende nota dell?impegno delle parti a non richiedere un riesame della causa di fronte alla Grande Camera.
Fatto in inglese, e notificato per iscritto il 19 aprile 2001 facendo seguito all? Articolo 77 ?? 2 e 3 degli Articoli di Corte.
Erik Fribergh Christos Rozakis
Cancelliere Presidente

Testo Tradotto

Conclusion Struck of the list (friendly settlement)
SECOND SECTION
CASE OF D.L. and M.A. v. ITALY
(Application no. 31926/96)
JUDGMENT
(Friendly settlement)
STRASBOURG
19 April 2001

In the case of D.L. and M.A. v. Italy,
The European Court of Human Rights (Second Section), sitting as a Chamber composed of:
Mr C.L. Rozakis, President,
Mr A.B. Baka,
Mr G. Bonello,
Mr P. Lorenzen,
Mrs M. Tsatsa-Nikolovska,
Mr E. Levits,
Mr A. Kovler, judges,
and Mr E. Fribergh, Section Registrar,
Having deliberated in private on 5 April 2001,
Delivers the following judgment, which was adopted on that date:
PROCEDURE
1. The case originated in an application (no. 31926/96) against Italy lodged with the European Commission of Human Rights (?the Commission?) under former Article 25 of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (?the Convention?) by two Italian nationals, Mrs D.L. and Mr M.A. (?the applicants?), on 19 December 1995.
2. The applicants acted in person. The Italian Government (?the Government?) were represented by their Agent, Mr U. Leanza, and by their co-agent, Mr V. Esposito.
3. The applicants complained about their prolonged inability ? through lack of police assistance ? to recover possession of their apartment and about the duration of the eviction proceedings.
4. On 22 June 2000, after obtaining the parties? observations, the Court declared the application admissible.
5. On 26 February 2001 and on 5 March 2001, the applicants and the Agent of the Government respectively submitted formal declarations proposing a friendly settlement of the case.
THE FACTS
6. The applicants are the owners of an apartment in Florence, which they had let to G.M. In a registered letter of 11 June 1987, the applicants informed the tenant that they intended to terminate the lease on expiry of the term on 31 December 1987 and asked him to vacate the premises by that date.
7. On 13 June 1987, they served a notice to quit on the tenant, but he refused to leave.
8. In a writ served on the tenant on 19 September 1987, the applicants reiterated their intention to terminate the lease and summoned the tenant to appear before the Florence Magistrate.
9. By a decision of 26 November 1987, which was made enforceable on 4 December 1987, the Florence Magistrate upheld the validity of the notice to quit and ordered that the premises be vacated by 31 December 1988.
10. On an unspecified date, the applicants served notice on the tenant requiring him to vacate the premises.
11. Between 25 July 1989 and 9 March 1993, the bailiff made 8 attempts to recover possession.
12. On 21 April 1993, the applicants made a statutory declaration that they urgently required the premises as accommodation for themselves.
13. On 30 June 1993, the applicants served notice on the tenant requiring him to vacate the premises.
14. On 30 July 1993, they served notice on the tenant informing him that the order for possession would be enforced by a bailiff on 9 September 1993.
15. Between 9 September 1993 and 15 October 1997, the bailiff made 9 attempts to recover possession. Each attempt proved unsuccessful, as the applicants were never granted the assistance of the police in enforcing the order for possession.
16. In January 1998, the tenant left the apartment and the applicants repossessed it.
THE LAW
17. On 5 March 2001, the Court received the following declaration from the Government:
?I declare that the Government of Italy offer to pay 35,000,000 ITL (17,500,000 ITL for each applicant) to Mrs D.L. and Mr M.A. with a view to securing a friendly settlement of the application registered under no. 31926/96. This sum shall cover any pecuniary and non-pecuniary damage as well as costs, and it will be payable immediately after the notification of the judgment delivered by the Court pursuant to Article 39 of the European Convention on Human Rights. This payment will constitute the final resolution of the case.
This declaration does not entail any acknowledgement by the Government of a violation of the European Convention on Human Rights in the present case.
The Government further undertake not to request the reference of the case to the Grand Chamber under Article 43 ? 1 of the Convention.?
18. On 26 February 2001, the Court received the following declaration signed by the applicants:
?We note that the Government of Italy are prepared to pay a sum totalling 35,000,000 ITL (17,500,000 ITL for each applicant) covering both pecuniary and non-pecuniary damage and costs to Mrs D.L. and Mr M.A. with a view to securing a friendly settlement of application no. 31926/96 pending before the Court.
We accept the proposal and waive any further claims in respect of Italy relating to the facts of this application. I declare that the case is definitely settled.
This declaration is made in the context of a friendly settlement which the Government and the applicants have reached.
We further undertake not to request the reference of the case to the Grand Chamber under Article 43 ? 1 of the Convention after the delivery of the Court?s judgment.?
19. The Court takes note of the agreement reached between the parties (Article 39 of the Convention). It is satisfied that the settlement is based on respect for human rights as defined in the Convention or its Protocols (Article 37 ? 1 in fine of the Convention and Rule 62 ? 3 of the Rules of Court).
20. Accordingly, the case should be struck of the list.
FOR THESE REASONS, THE COURT UNANIMOUSLY
1. Decides to strike the case of the list;
2. Takes note of the parties? undertaking not to request a rehearing of the case before the Grand Chamber.
Done in English, and notified in writing on 19 April 2001 pursuant to Rule 77 ?? 2 and 3 of the Rules of Court.
Erik Fribergh Christos Rozakis
Registrar President

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