Conclusione Cancellato dal ruolo ( regolamento amichevole)
SECONDA SEZIONE
CAUSA D.L. e M.A. C. ITALIA
(Richiesta n. 31926/96)
SENTENZA
( regolamento amichevole)
STRASBOURG
19 aprile 2001
Nella causa D.L. e M.A. c. Italia,
La Corte europea dei Diritti umani (Seconda Sezione), riunendosi in una Camera, composta da:
Il Sig. C.L. Rozakis, Presidente, il
Sig. A.B. Baka, il Sig. G. Bonello, il Sig. P. Lorenzen, la Sig.ra M. Tsatsa-Nikolovska, il Sig. E. Levits, il Sig. A. Kovler, giudici, ed il Sig. E. Fribergh, Cancelliere di Sezione
Avendo deliberato in privato il 5 aprile 2001,
Consegna la seguente sentenza che fu adottata in quella data:
PROCEDURA
1. La causa origin? in una richiesta (n. 31926/96) contro l’Italia depositata con la Commissione europea dei Diritti umani (?la Commissione?) sotto il precedente Articolo 25 della Convenzione per la Protezione dei Diritti umani e le Libert? Fondamentali (?la Convenzione?) da due cittadini italiani, la Sig.ra D.L. ed il Sig. M.A. (?i richiedenti?), il 19 dicembre 1995.
2. I richiedenti agirono in persona. Il Governo italiano (?il Governo?) fu rappresentato dal suo Agente, il Sig. U. Leanza e dal suo co-agente, il Sig. V. Esposito.
3. I richiedenti si lagnarono della loro incapacit? prolungata-a causa della mancanza di assistenza della polizia- di recuperare possesso del loro appartamento e della durata dei procedimenti di sfratto.
4. Dopo avere ottenuto le osservazioni delle parti, la Corte dichiar? la richiesta ammissibile il 22 giugno 2000.
5. Il 26 febbraio 2001 e il 5 marzo 2001, i richiedenti e l’Agente del Governo presentarono rispettivamente dichiarazioni formali proponendo un regolamento amichevole della causa.
I FATTI
6. I richiedenti sono i proprietari di un appartamento a Firenze che avevano affittato a G.M. In una lettera datata 11 giugno 1987, i richiedenti informarono l’inquilino che intendevano terminare il contratto d’affitto alla scadenza del termine il 31 dicembre 1987 e gli chiesero di sgombrare i locali per quella la data.
7. Il 13 giugno 1987, notificarono un avviso per sgomberare all’inquilino, ma lui si rifiut? di andare via.
8. In un documento notificato all’inquilino il 19 settembre 1987, i richiedenti reiterarono la loro intenzione di terminare il contratto d’affitto e chiamarono in causa l’inquilino per apparire di fronte al Magistrato di Firenze.
9. Con una decisione del 26 novembre 1987 che fu resa esecutiva il 4 dicembre 1987 il Magistrato di Firenze sostenne la validit? dell’avviso per sgomberare ed ordin? che i locali fossero sgombrati il 31 dicembre 1988.
10. In una data non specificata, i richiedenti notificarono un avviso all’inquilino chiedendogli di sgombrare i locali.
11. Fra il 25 luglio 1989 e il 9 marzo 1993, l’ufficiale giudiziario fece 8 tentativi di recuperare possesso.
12. Il 21 aprile 1993, i richiedenti fecero una dichiarazione legale in cui richiedevano urgentemente i locali come sistemazione per loro.
13. Il 30 giugno 1993, i richiedenti notificarono un avviso all’inquilino chiedendogli di sgombrare i locali.
14. Il 30 luglio 1993, notificarono un avviso all’inquilino informandolo che il mandato per possesso sarebbe stato eseguito da un ufficiale giudiziario il 9 settembre 1993.
15. Fra il 9 settembre 1993 e il 15 ottobre 1997, l’ufficiale giudiziario fece 9 tentativi di recuperare possesso. Ogni tentativo si dimostr? senza successo, siccome ai richiedenti non fu mai accordata l’assistenza della polizia nell’eseguire il mandato per possesso.
16. A gennaio 1998, l’inquilino lasci? l’appartamento ed i richiedenti lo riacquisirono.
LA LEGGE
17. Il 17 ottobre 2001, la Corte ricevette la seguente dichiarazione dal Governo:
?Io dichiaro che il Governo Italiano offre di pagare un importo totale di 35,000,000 ITL (17,500,000 ITL per ogni richiedente) alla Sig.ra D.L. ed al Sig. M.A in prospettiva di assicurare un regolamento amichevole della richiesta registrata sotto il n. 31926/96. Questa somma coprir? qualsiasi danno materiale e morale cos? come i costi, e sar? pagabile entro tre mesi che cominciano dalla notificazione della sentenza consegnata dalla Corte facendo seguito all? Articolo 39 della Convenzione europea dei Diritti umani. Questo pagamento costituir? la decisione finale della causa.
Questa dichiarazione non comporta un qualsiasi riconoscimento del Governo di una violazione della Convenzione europea dei Diritti umani nella causa presente.
Il governo si impegna inoltre a non richiedere la raccomandazione della causa alla Grande Camera sotto l?Articolo 43 ? 1 della Convenzione.?
18. Il 26 febbraio 2001, la Corte ricevette la seguente dichiarazione firmata dai richiedenti:
?Io noto che il Governo dell’Italia ? pronto a pagare un importo totale di 35,000,000 ITL (17,500,000 ITL per ogni richiedente) che copre danno materiale e morale e costi alla Sig.ra D.L. ed al Sig. M.A. nella prospettiva di assicurare un regolamento amichevole della richiesta n. 31926/96 pendente di fronte alla Corte.
Io accetto la proposta e rinuncio a qualsiasi le ulteriore richiesta nei confronti dell’Italia relativa ai fatti di questa richiesta. Io dichiaro che la causa ? stabilita definitivamente.
Questa dichiarazione ? resa nel contesto di un regolamento amichevole che il Governo ed il richiedente hanno raggiunto.
Io inoltre m?impegno a non richiedere la raccomandazione della causa alla Grande Camera sotto l?Articolo 43 ? 1 della Convenzione dopo la consegna della sentenza della Corte.?
19. La Corte prende nota dell’accordo raggiunto dalle parti (Articolo 39 della Convenzione). ? sicuro che l’accordo sia basato sul rispetto dei diritti umani come definito nella Convenzione o nei suoi Protocolli (l’Articolo 37 ? 1 in fine della Convenzione ed Articolo 62 ? 3 degli Articoli di Corte).
20. Di conseguenza, la causa dovrebbe essere cancellata dal ruolo.
PER QUESTE RAGIONI, LA CORTE UNANIMEMENTE
1. Decide di cancellare la causa dal ruolo;
2. Prende nota dell?impegno delle parti a non richiedere un riesame della causa di fronte alla Grande Camera.
Fatto in inglese, e notificato per iscritto il 19 aprile 2001 facendo seguito all? Articolo 77 ?? 2 e 3 degli Articoli di Corte.
Erik Fribergh Christos Rozakis
Cancelliere Presidente