A.N.P.T.ES. Associazione Nazionale per la Tutela degli Espropriati. Oltre 5.000 espropri trattati in 15 anni di attività.
Qui trovi tutto cio che ti serve in tema di espropriazione per pubblica utilità.

Se desideri chiarimenti in tema di espropriazione compila il modulo cliccando qui e poi chiamaci ai seguenti numeri: 06.91.65.04.018 - 340.95.85.515

Testo originale e tradotto della sentenza selezionata

CASE OF CUCINOTTA v. ITALY

Tipologia: Sentenza
Importanza: 3
Articoli: 41, P1-1
Numero: 63938/00/2003
Stato: Italia
Data: 2003-10-30 00:00:00
Organo: Sezione Prima
Testo Originale

Conclusione Violazione di P1-1; Violazione dell? Art. 6-1; danno materiale – richiesta respinta; danno Morale – risarcimento finanziario; Costi e spese risarcimento parziale – procedimenti nazionali; Costi e spese risarcimento parziale – procedimenti di Convenzione
PRIMA SEZIONE
CAUSA CUCINOTTA C. ITALIA
(Richiesta n. 63938/00)
SENTENZA
STRASBOURG
30 ottobre 2003
DEFINITIVO
30/01/2004
Questa sentenza diverr? definitiva nelle circostanze esposte nell? Articolo 44 ? 2 della Convenzione. Pu? essere soggetta a revisione editoriale.

Nella causa Cucinotta c. Italia,
La Corte europea dei Diritti umani (Prima Sezione), riunendosi in una Camera, composta da:
Il Sig. C.L. Rozakis, Presidente, il
Sig. P. Lorenzen, il Sig. G. Bonello, il Sig. A. Kovler, il Sig. V. Zagrebelsky, la Sig.ra E. Steiner, il Sig. K. Hajiyev, giudici
ed il Sig. E. Fribergh, Cancelliere di Sezione
Avendo deliberato in privato il 9 ottobre 2003,
Consegna la seguente sentenza che fu adottata in quella data:
PROCEDURA
1. La causa origin? in una richiesta (n. 63938/00) contro la Repubblica italiana depositata con la Corte sotto l?Articolo 34 della Convenzione per la Protezione dei Diritti umani e le Libert? Fondamentali (?la Convenzione?) da due cittadini italiani, il Sig. R. C. ed il Sig. G. C. (?i richiedenti?), il 24 ottobre 2000.
2. Il Governo italiano (?il Governo?) fu rappresentato dal suo Agente, il Sig. U. Leanza e dai suoi co-agenti successivi, rispettivamente il Sig. V. Esposito ed il Sig. F. Crisafulli.
3. Il 27 giugno 2002 la Corte dichiar? la richiesta ammissibile.
I FATTI
IO. LE CIRCOSTANZE DELLA CAUSA
4. I richiedenti nacquero rispettivamente nel 1951 e 1952 e vivono a Messina.
5. Sono i proprietari di un appartamento a Milano che loro avevano affittato a F.G.
6. In una lettera datata 29 aprile 1993, i richiedenti informarono l’inquilino che intendevano terminare il contratto d’affitto alla scadenza del termine il 30 dicembre 1993 e chiesero a lui di sgombrare i locali per quella data.
7. L’inquilino disse ai richiedenti che lui non avrebbe lasciato i locali.
8. In un documento notificato all’inquilino il 30 giugno 1993, i richiedenti reiterarono la loro intenzione di terminare il contratto d’affitto e chiamarono in causa l’inquilino per apparire di fronte al Magistrato di Milano.
9. Con una decisione del 28 ottobre 1993 che fu resa esecutiva l? 8 novembre 1993 il Magistrato di Milano sostenne la validit? dell’avviso per sgomberare ed ordin? che i locali fossero sgombrati il 31 gennaio 1996.
10. Il 6 febbraio 1996, i richiedenti notificarono un avviso all’inquilino chiedendole di sgombrare i locali.
11. In una data non specificata, loro notificarono un avviso all’inquilino informandolo che il mandato per possesso sarebbe stato eseguito da un ufficiale giudiziario il 15 marzo 1996.
12. Fra il 15 marzo 1996 e il 21 settembre 2001, l’ufficiale giudiziario fece undici tentativi di recuperare possesso. Ogni tentativo si dimostr? senza successo, siccome ai richiedenti non fu concessa l? assistenza della polizia nell’eseguire il mandato per possesso.
13. Il 29 gennaio 2002 e il 16 aprile 2002, l’ufficiale giudiziario fece due tentativi di recuperare possesso che si dimostrarono senza successo, siccome ai richiedenti non fu concessa l? assistenza della polizia nell’eseguire il mandato per possesso.
14. Nel luglio 2002, i richiedenti recuperarono possesso dell’appartamento.
II. DIRITTO NAZIONALE ATTINENTE
13. Fin dal 1947 le autorit? pubbliche in Italia frequentemente sono intervenute in materia di legislazione di affitto residenziale allo scopo di controllare gli affitti. Questo ? stato realizzato tramite congelamento degli affitti (di quando in quando mitigati quando il Governo decretava aumenti legali), la proroga legale di tutti i contratti d’affitto correnti e la proroga, la sospensione o lo scaglionamento dell’imposizione di mandati di sfratto. Il diritto nazionale attinente riguardo alla proroga di affitti, la sospensione di imposizione e lo scaglionamento di sfratti ? descritta nella sentenza della Corte nella causa Immobiliare Saffi c. l’Italia [GC], n. 22774/93, ?? 18-35, 1999-V di ECHR.
A. Il sistema di controllo degli affitti
14. Riguardo al controllo degli affitti, l’evoluzione della legislazione italiana pu? essere riassunta come segue.
15. La prima misura attinente era la Legge n. 392 del27 luglio 1978 che fornisce il sistema per ?gli equocanoni? (il cos? definito equo canone) sulla base di un numero di criteri come la superficie dell’appartamento ed i suoi costi di realizzazione.
16. Il secondo passo delle autorit? italiane ? datato agosto 1992. Fu preso nella prospettiva della liberalizzazione progressiva del mercato degli affitti. Di conseguenza, una legislazione che sbloccava le restrizioni sui livelli degli affitti (il cos? definito patti in deroga) entr? in vigore. Ai proprietari e agli inquilini fu data l’opportunit? di derogare all’affitto imposto dalla legge ed accordarsi su un prezzo diverso.
17. Ultimamente, Legge n. 431 del 9 dicembre 1998 riform? i contratti d?affitto e liberalizz? gli affitti.
B. Obblighi dell’inquilino in caso di tarda restituzione
18. L’inquilino ? sottoposto a un obbligo generale di risarcire il proprietario per qualsiasi danno causato nella causa di tarda restituzione dell’appartamento. A questo riguardo, l?Articolo 1591 del Codice civile italiano prevede:
?L’inquilino che non riesce a sgombrare il patrimonio immobiliare ? sottoposto a un obbligo di pagare al proprietario l’importo convenuto sino alla data in cui se ne va, insieme ad altri danni rimanenti.?
19. Comunque, la Legge n. 61 di 1989 stabilisce, inter alia, un limite alla compensazione rivendicabile dal proprietario assegnandogli una somma uguale all’affitto pagato dall’inquilino al tempo della scadenza del contratto d’affitto, proporzionalmente aumento secondo il costo della vita (Articolo 24 della Legge n. 392 27 luglio 1978) pi? il 20%, per il periodo dell’incapacit? di disporre della propriet? dell’appartamento.
20. Nella sentenza n. 482 di 2000, la Corte Costituzionale fu chiamata a decidere se tale limitazione si atteneva alla Costituzione. La Corte Costituzionale sostenne che era compatibile con la Costituzione riguardo a certi periodi di tempo durante i quali la sospensione degli sfratti era determinata dalla legge. La Corte Costituzionale spieg? che l’introduzione della limitazione era intesa a stabilire gli affitti al tempo della legislazione di emergenza, quando la penuria di alloggi rendevano la sospensione dell’imposizione necessaria. Mentre gli sfratti erano sospesi ex il lege, la legge predeterminava sia il quantum del rimborso a carico dell’inquilino, sia le misure che sono provvisorie ed eccezionali. Inoltre, gli interessi del proprietario furono controbilanciati dall’esenzione per lui dal carico di provare i danni.
21. La Corte Costituzionale dichiar? la limitazione alla compensazione rivendicabile dal proprietario incostituzionale riguardo a cause in cui l’impossibilit? per il proprietario per riacquistare l’appartamento dipendeva dalla condotta dell’inquilino e non era a causa di un intervento legislativo. Di conseguenza, apr? la strada ai proprietari per l’istituzione di procedimenti civili per ottenere la piena riparazione dei danni causati dall’inquilino.
LA LEGGE
I. VIOLAZIONE ADDOTTA DELL? ARTICOLO 1 DEL PROTOCOLLO N.RO 1 E DELL? ARTICOLO 6 ? 1 DELLA CONVENZIONE
22. I richiedenti si lamentarono della loro incapacit? prolungata di recuperare possesso del loro appartamento, dovuta alla mancanza di assistenza di polizia. Loro asserirono una violazione del loro diritto di propriet?, come garantito dall? Articolo 1 del Protocollo N.ro 1 alla Convenzione che prevede:
?Ogni persona fisica o giuridica ? abilitata al godimento tranquillo delle sue propriet?. Nessuno sar? privato delle sue propriet? eccetto che nell’interesse pubblico e soggetto alle condizioni previste dalla legge e dai principi generali di diritto internazionale.
Comunque, i provvedimenti precedenti non possono in qualsiasi modo danneggiare il diritto di un Stato ad eseguire simili leggi se ritiene necessario controllare l’uso della propriet? in conformit? con l’interesse generale o assicurare il pagamento di tasse o gli altri contributi o sanzioni penali.?
23. I richiedenti asserirono anche una violazione dell? Articolo 6 ? 1 della Convenzione, la cui parte attinente prevede:

?Nella determinazione dei suoi diritti civili ed obblighi…, ognuno ? abilitato a un?… udienza all’interno di un termine ragionevole da [un]… tribunale…?

24. La Corte prima ha esaminato un numero di cause che sollevano problemi simili a quelli nella presente causa e ha trovato una violazione dell? Articolo 1 di Protocollo N.ro 1 ed Articolo 6 ? 1 della Convenzione (vedere Immobiliare Saffi, citata sopra, ?? 46-75; Lunari c. l’Italia, n. 21463/93, ?? 34-46 11 gennaio 2001; Palumbo c. l’Italia, n. 15919/89, 30 novembre 2000?? 33-48).
25. La Corte ha esaminato la presente causa e trova che non ci sia nessun fatto o argomento del Governo che condurrebbe a una qualsiasi conclusione diversa in questa istanza. Nota che il richiedente ha dovuto aspettare approssimativamente si anni e tre mesi dopo il primo tentativo dell’ufficiale giudiziario prima di essere in grado riacquistare l’appartamento.
C’? stata di conseguenza, una violazione dell? Articolo 1 di Protocollo N.ro 1 e dell? Articolo 6 ? 1 della Convenzione nella presente causa.

II. L?APPLICAZIONE DELL? ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE
28. L?Articolo 41 della Convenzione prevede:
?Se la Corte trova che c’? stata una violazione della Convenzione o dei Protocolli inoltre, e se la legge interna dell?Alta Parte Contraente concernente permette di rendere una riparazione solamente parziale, la Corte pu?, se necessario, riconoscere una soddisfazione equa alla vittima.?
A. danno Materiale
29. I richiedenti chiesero 67,189 euro (EUR) per il danno materiale. Presentarono che questa somma rappresentava l’importo che avrebbero guadagnato se una somma corrispondente al valore dell’appartamento fosse stata investita in obbligazioni pubbliche. Al fine di stimare il valore dell’appartamento, i richiedenti presentarono un’opinione competente.
30. Il Governo contest? la richiesta.
31. La Corte non trova collegamento causale fra le violazioni trovate ed il danno materiale addotto. Perci? respinge la richiesta per simile danno.
B. danno Morale
32. I richiedenti chiesero EUR 25,000 per il danno morale. I richiedenti lasciarono anche la questione alla discrezione della Corte.
33. Il Governo contest? la richiesta.
34. La Corte considera che i richiedenti hanno dovuto sostenere del danno morale. Dominante d? ognuno di loro EUR 3,000 sotto questo capo su una base equa.
C. Costi e spese
35. I richiedenti chiesero anche rimborso delle loro spese processuali e spese come segue:
– EUR 979,59 per i costi dei procedimenti di esecuzione;
– EUR 516,46 per i costi dell’opinione competente per stimare il valore dell’appartamento;
– EUR 5,074.49 per i costi e spese di fronte alla Corte.
36. Il Governo contest? le richieste.
37. Riguardo ai costi dei procedimenti di esecuzione, sulla base delle informazioni in suo possesso e la giurisprudenza della Corte la Corte considera ragionevole dare la somma di EUR 700 ai richiedenti (EUR 350 per ogni richiedente).
Riguardo ai costi dell’opinione competente per stimare il valore dell’appartamento, la Corte richiama che un risarcimento pu? essere reso riguardo a dei costi e spese solamente se sono stati davvero e necessariamente sostenuti in (vedere, per esempio, Bottazzi c. l’Italia [GC], n. 34884/97, 1999-V di ECHR ? 30) e considera che non erano necessari. Di conseguenza, la Corte respinge la richiesta.
Riguardo ai costi e spese per i procedimenti di fronte a s?, la Corte lo considera ragionevole dare la somma di EUR 500 ai richiedenti che non furono rappresentati da un avvocato (EUR 250 per ogni richiedente) sotto questo capo.
D. Interesse di mora
38. La Corte considera adatto che l’interesse di mora debba essere basato sul tasso di prestito marginale della Banca Centrale europea a cui si dovrebbero aggiungere tre punti percentuale.

PER QUESTE RAGIONI, LA CORTE UNANIMAMENTE
1. Sostiene che c’? stata una violazione dell? Articolo 1 del Protocollo N.ro 1 alla Convenzione;
2. Sostiene che c’? stata una violazione dell? Articolo 6 ? 1 della Convenzione;
3. Sostiene
(a) a) che lo Stato convenuto deve pagare ogni richiedente, entro tre mesi dalla data in cui la sentenza diviene definitiva secondo l?Articolo 44 ? 2 della Convenzione i seguenti importi:
(i) EUR 3,000 (tre mila euro) per danno morale;
(ii) EUR 600 (seicento euro) per spese processuali e spese;
(iii) qualsiasi tassa che pu? essere addebitabile sugli importi sopra;
((b) che dalla scadenza dei tre mesi summenzionati sino ad accordo l?interesse semplice sar? pagabile sugli importi sopra ad un tasso uguale al tasso di prestito marginale della Banca Centrale europea durante il periodo predefinito pi? tre punti di percentuale;
4. Respinge il resto della richiesta dei richiedenti per la soddisfazione equa.
Fatto in inglese, e notificato per iscritto il 30 ottobre 2003, facendo seguito all? Articolo 77 ?? 2 e 3 degli Articoli di Corte.
Erik Fribergh Christos Rozakis
Cancelliere Presidente

Testo Tradotto

Conclusion Violation of P1-1 ; Violation of Art. 6-1 ; Pecuniary damage – claim rejected ; Non-pecuniary damage – financial award ; Costs and expenses partial award – domestic proceedings ; Costs and expenses partial award – Convention proceedings
FIRST SECTION
CASE OF CUCINOTTA v. ITALY
(Application no. 63938/00)
JUDGMENT
STRASBOURG
30 October 2003
FINAL
30/01/2004
This judgment will become final in the circumstances set out in Article 44 ? 2 of the Convention. It may be subject to editorial revision.

In the case of Cucinotta v. Italy,
The European Court of Human Rights (First Section), sitting as a Chamber composed of:
Mr C.L. Rozakis, President,
Mr P. Lorenzen,
Mr G. Bonello,
Mr A. Kovler,
Mr V. Zagrebelsky,
Mrs E. Steiner,
Mr K. Hajiyev, judges,
and Mr E. Fribergh, Section Registrar,
Having deliberated in private on 9 October 2003,
Delivers the following judgment, which was adopted on that date:
PROCEDURE
1. The case originated in an application (no. 63938/00) against the Italian Republic lodged with the Court under Article 34 of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (?the Convention?) by two Italian nationals, Mr R. C. and Mr G. C. (?the applicants?), on 24 October 2000.
2. The Italian Government (?the Government?) were represented by their Agent, Mr U. Leanza and by their successive co-agents, respectively Mr V. Esposito and Mr F. Crisafulli.
3. On 27 June 2002 the Court declared the application admissible.
THE FACTS
I. THE CIRCUMSTANCES OF THE CASE
4. The applicants were respectively born in 1951 and 1952 and live in Messina.
5. They are the owners of a flat in Milan, which they had let to F.G.
6. In a registered letter of 29 April 1993, the applicants informed the tenant that they intended to terminate the lease on expiry of the term on 30 December 1993 and asked him to vacate the premises by that date.
7. The tenant told the applicants that he would not leave the premises.
8. In a writ served on the tenant on 30 June 1993, the applicants reiterated their intention to terminate the lease and summoned the tenant to appear before the Milan Magistrate.
9. By a decision of 28 October 1993, which was made enforceable on 8 November 1993, the Milan Magistrate upheld the validity of the notice to quit and ordered that the premises be vacated by 31 January 1996.
10. On 6 February 1996, the applicants served notice on the tenant requiring him to vacate the premises.
11. On an unspecified date, they served notice on the tenant informing him that the order for possession would be enforced by a bailiff on 15 March 1996.
12. Between 15 March 1996 and 21 September 2001, the bailiff made eleven attempts to recover possession. Each attempt proved unsuccessful, as the applicants were not entitled to police assistance in enforcing the order for possession.
13. On 29 January 2002 and on 16 April 2002, the bailiff made two attempts to recover possession which proved unsuccessful, as the applicants were not entitled to police assistance in enforcing the order for possession.
14. In July 2002, the applicants recovered possession of the flat.
II. RELEVANT DOMESTIC LAW
15. Since 1947 the public authorities in Italy have frequently intervened in residential tenancy legislation with the aim of controlling rents. This has been achieved by rent freezes (occasionally relaxed when the Government decreed statutory increases), by the statutory extension of all current leases and by the postponement, suspension or staggering of the enforcement of orders for possession. The relevant domestic law concerning the extension of tenancies, the suspension of enforcement and the staggering of evictions is described in the Court’s judgment in the case of Immobiliare Saffi v. Italy [GC], no. 22774/93, ?? 18-35, ECHR 1999-V.
A. The system of control of the rents
16. As regards the control of the rents, the evolution of the Italian legislation may be summarised as follows.
17. The first relevant measure was the Law no. 392 of 27 July 1978 which provided machinery for ?fair rents? (the so-called equo canone) on the basis of a number of criteria such as the surface of the flat and its costs of realisation.
18. The second step of the Italian authorities dated August 1992. It was taken in the view of progressive liberalisation of the market of tenancies. Accordingly, a legislation relaxing on rent levels restrictions (the so-called patti in deroga) entered into force. Owners and tenants were in principle given the opportunity to derogate from the rent imposed by law and to agree on a different price.
19. Lastly, Law no. 431 of 9 December 1998 reformed the tenancies and liberalised the rents.
B. Obligations of the tenant in the case of late restitution
20. The tenant is under a general obligation to refund the owner any damages caused in the case of late restitution of the flat. In this regard, Article 1591 of the Italian Civil Code provides:
?The tenant who fails to vacate the immovable property is under an obligation to pay the owner the agreed amount until the date when he leaves, together with other remaining damages.?
21. However, Law no. 61 of 1989 set out, inter alia, a limit to the compensation claimable by the owner entitling him to a sum equal to the rent paid by the tenant at the time of the expiration of the lease, proportionally increased according to the cost of living (Article 24 of Law no. 392 of 27 July 1978) plus 20%, along the period of inability to dispose of the possession of the flat.
22. In the judgment no. 482 of 2000, the Constitutional Court was called upon to decide whether such a limitation complied with the Constitution. The Constitutional Court held that it was compatible with the Constitution with regard to periods of time during which the suspension of the evictions was determined by law. The Constitutional Court explained that the introduction of that limitation was intended to settle the tenancies of the time of the emergency legislation, when the housing shortage made the suspension of the enforcement necessary. While evictions were suspended ex lege, the law predetermined the quantum of the reimbursement chargeable to the tenant, both measures being temporary and exceptional. Besides, the interests of the owner were counterbalanced by the exemption for him from the burden to prove the damages.
23. The Constitutional Court declared the limitation to the compensation claimable by the owner unconstitutional with regard to cases where the impossibility for the owner to repossess the flat depended on the conduct of the tenant and was not due to a legislative intervention. Accordingly, it opened the way to owners for the institution of civil proceedings in order to obtain full reparation of the damages caused by the tenant.

THE LAW
I. ALLEGED VIOLATION OF ARTICLE 1 OF PROTOCOL No. 1 AND OF ARTICLE 6 ? 1 OF THE CONVENTION
24. The applicants complained of their prolonged inability to recover possession of their flat, owing to the lack of police assistance. They alleged a violation of their right of property, as guaranteed by Article 1 of Protocol No. 1 to the Convention, which provides:
?Every natural or legal person is entitled to the peaceful enjoyment of his possessions. No one shall be deprived of his possessions except in the public interest and subject to the conditions provided for by law and by the general principles of international law.
The preceding provisions shall not, however, in any way impair the right of a State to enforce such laws as it deems necessary to control the use of property in accordance with the general interest or to secure the payment of taxes or other contributions or penalties.?
25. The applicants also alleged a breach of Article 6 ? 1 of the Convention, the relevant part of which provides:
?In the determination of his civil rights and obligations …, everyone is entitled to a … hearing within a reasonable time by [a] … tribunal…?
26. The Court has previously examined a number of cases raising issues similar to those in the present case and found a violation of Article 1 of Protocol No. 1 and Article 6 ? 1 of the Convention (see Immobiliare Saffi, cited above, ?? 46-75; Lunari v. Italy, no. 21463/93, ?? 34-46, 11 January 2001; Palumbo v. Italy, no. 15919/89, ?? 33-48, 30 November 2000).
27. The Court has examined the present case and finds that there are no facts or arguments from the Government which would lead to any different conclusion in this instance. It notes that the applicants had to wait approximately six years and three months after the first attempt of the bailiff before being able to repossess the flat.
Consequently, there has been a violation of Article 1 of Protocol No. 1 and of Article 6 ? 1 of the Convention in the present case.

II. APPLICATION OF ARTICLE 41 OF THE CONVENTION
28. Article 41 of the Convention provides:
?If the Court finds that there has been a violation of the Convention or the Protocols thereto, and if the internal law of the High Contracting Party concerned allows only partial reparation to be made, the Court shall, if necessary, afford just satisfaction to the injured party.?
A. Pecuniary damage
29. The applicants claimed 67,189 euros (EUR) for the pecuniary damage. They submitted that this sum represents the amount they would have gained if a sum corresponding to the value of the flat would have been invested in public bonds. For the purpose of assessing the value of the flat, the applicants submitted an expert opinion.
30. The Government contested the claim.
31. The Court finds no causal link between the violations it has found and the alleged pecuniary damage. Therefore it rejects the claim for such damage.
B. Non-pecuniary damage
32. The applicants claimed EUR 25,000 for the non-pecuniary damage. The applicants also left the matter to the Court’s discretion.
33. The Government contested the claim.
34. The Court considers that the applicants must have sustained some non-pecuniary damage. Ruling on an equitable basis, it awards each of them EUR 3,000 under this head.
C. Costs and expenses
35. The applicants also claimed reimbursement of their legal costs and expenses as follows:
– EUR 979,59 for the costs of the enforcement proceedings;
– EUR 516,46 for the costs of the expert opinion in order to assess the value of the flat;
– EUR 5,074.49 for the costs and expenses before the Court.
36. The Government contested the claims.
37. As regards the costs of the enforcement proceedings, on the basis of the information in its possession and the Court’s case-law, the Court considers it reasonable to award the applicants the sum of EUR 700 (EUR 350 for each applicant).
As regards the costs of the expert opinion in order to assess the value of the flat, the Court recalls that an award can be made in respect of costs and expenses only in so far as they have been actually and necessarily incurred (see, for example, Bottazzi v. Italy [GC], no. 34884/97, ECHR 1999-V, ? 30) and considers that they were not necessary. Accordingly, the Court rejects the claim.
As regards the costs and expenses for the proceedings before it, the Court considers it reasonable to award the applicants, who were not represented by a lawyer, the sum of EUR 500 (EUR 250 for each applicant) under this head.
D. Default interest
38. The Court considers it appropriate that the default interest should be based on the marginal lending rate of the European Central Bank to which should be added three percentage points.
FOR THESE REASONS, THE COURT UNANIMOUSLY
1. Holds that there has been a violation of Article 1 of Protocol No. 1 to the Convention;
2. Holds that there has been a violation of Article 6 ? 1 of the Convention;
3. Holds
(a) that the respondent State is to pay each of the applicants, within three months from the date on which the judgment becomes final according to Article 44 ? 2 of the Convention, the following amounts:
(i) EUR 3,000 (three thousand euros) for non-pecuniary damage;
(ii) EUR 600 (six hundred euros) for legal costs and expenses;
(iii) any tax that may be chargeable on the above amounts;
(b) that from the expiry of the above-mentioned three months until settlement simple interest shall be payable on the above amounts at a rate equal to the marginal lending rate of the European Central Bank during the default period plus three percentage points;
4. Dismisses the remainder of the applicants’ claim for just satisfaction.
Done in English, and notified in writing on 30 October 2003, pursuant to Rule 77 ?? 2 and 3 of the Rules of Court.
Erik Fribergh Christos Rozakis
Registrar President

A chi rivolgersi e i costi dell'assistenza

Il Diritto dell'Espropriazione è una materia molto complessa e poco conosciuta, che "ingloba" parti importanti di molteplici rami del diritto. Per tutelarsi è quindi essenziale farsi assistere da un Professionista (con il quale si consiglia di concordare in anticipo i costi da sostenere, come ormai consentito dalle leggi in vigore).

Se l'espropriato ha già un Professionista di sua fiducia, può comunicagli che sul nostro sito trova strumenti utili per il suo lavoro.
Per capire come funziona la procedura, quando intervenire e i costi da sostenere, si consiglia di consultare la Sezione B.6 - Come tutelarsi e i Costi da sostenere in TRE Passi.

  • La consulenza iniziale, con esame di atti e consigli, è sempre gratuita
    - Per richiederla cliccate qui: Colloquio telefonico gratuito
  • Un'eventuale successiva assistenza, se richiesta, è da concordare
    - Con accordo SCRITTO che garantisce l'espropriato
    - Con pagamento POSTICIPATO (si paga con i soldi che si ottengono dall'Amministrazione)
    - Col criterio: SE NON OTTIENI NON PAGHI

Se l'espropriato è assistito da un Professionista aderente all'Associazione pagherà solo a risultato raggiunto, "con i soldi" dell'Amministrazione. Non si deve pagare se non si ottiene il risultato stabilito. Tutto ciò viene pattuito, a garanzia dell'espropriato, con un contratto scritto. è ammesso solo un rimborso spese da concordare: ad. es. 1.000 euro per il DAP (tutelarsi e opporsi senza contenzioso) o 2.000 euro per il contenzioso. Per maggiori dettagli si veda la pagina 20 del nostro Vademecum gratuito.

La data dell'ultimo controllo di validità dei testi è la seguente: 13/12/2024