Conclusione Violazione di P1-1; Violazione dell? Art. 6-1; danno materiale – richiesta respinta; danno Morale – risarcimento finanziario; Costi e spese risarcimento parziale – procedimenti nazionali; Costi e spese risarcimento parziale – procedimenti di Convenzione
PRIMA SEZIONE
CAUSA CUCINOTTA C. ITALIA
(Richiesta n. 63938/00)
SENTENZA
STRASBOURG
30 ottobre 2003
DEFINITIVO
30/01/2004
Questa sentenza diverr? definitiva nelle circostanze esposte nell? Articolo 44 ? 2 della Convenzione. Pu? essere soggetta a revisione editoriale.
Nella causa Cucinotta c. Italia,
La Corte europea dei Diritti umani (Prima Sezione), riunendosi in una Camera, composta da:
Il Sig. C.L. Rozakis, Presidente, il
Sig. P. Lorenzen, il Sig. G. Bonello, il Sig. A. Kovler, il Sig. V. Zagrebelsky, la Sig.ra E. Steiner, il Sig. K. Hajiyev, giudici
ed il Sig. E. Fribergh, Cancelliere di Sezione
Avendo deliberato in privato il 9 ottobre 2003,
Consegna la seguente sentenza che fu adottata in quella data:
PROCEDURA
1. La causa origin? in una richiesta (n. 63938/00) contro la Repubblica italiana depositata con la Corte sotto l?Articolo 34 della Convenzione per la Protezione dei Diritti umani e le Libert? Fondamentali (?la Convenzione?) da due cittadini italiani, il Sig. R. C. ed il Sig. G. C. (?i richiedenti?), il 24 ottobre 2000.
2. Il Governo italiano (?il Governo?) fu rappresentato dal suo Agente, il Sig. U. Leanza e dai suoi co-agenti successivi, rispettivamente il Sig. V. Esposito ed il Sig. F. Crisafulli.
3. Il 27 giugno 2002 la Corte dichiar? la richiesta ammissibile.
I FATTI
IO. LE CIRCOSTANZE DELLA CAUSA
4. I richiedenti nacquero rispettivamente nel 1951 e 1952 e vivono a Messina.
5. Sono i proprietari di un appartamento a Milano che loro avevano affittato a F.G.
6. In una lettera datata 29 aprile 1993, i richiedenti informarono l’inquilino che intendevano terminare il contratto d’affitto alla scadenza del termine il 30 dicembre 1993 e chiesero a lui di sgombrare i locali per quella data.
7. L’inquilino disse ai richiedenti che lui non avrebbe lasciato i locali.
8. In un documento notificato all’inquilino il 30 giugno 1993, i richiedenti reiterarono la loro intenzione di terminare il contratto d’affitto e chiamarono in causa l’inquilino per apparire di fronte al Magistrato di Milano.
9. Con una decisione del 28 ottobre 1993 che fu resa esecutiva l? 8 novembre 1993 il Magistrato di Milano sostenne la validit? dell’avviso per sgomberare ed ordin? che i locali fossero sgombrati il 31 gennaio 1996.
10. Il 6 febbraio 1996, i richiedenti notificarono un avviso all’inquilino chiedendole di sgombrare i locali.
11. In una data non specificata, loro notificarono un avviso all’inquilino informandolo che il mandato per possesso sarebbe stato eseguito da un ufficiale giudiziario il 15 marzo 1996.
12. Fra il 15 marzo 1996 e il 21 settembre 2001, l’ufficiale giudiziario fece undici tentativi di recuperare possesso. Ogni tentativo si dimostr? senza successo, siccome ai richiedenti non fu concessa l? assistenza della polizia nell’eseguire il mandato per possesso.
13. Il 29 gennaio 2002 e il 16 aprile 2002, l’ufficiale giudiziario fece due tentativi di recuperare possesso che si dimostrarono senza successo, siccome ai richiedenti non fu concessa l? assistenza della polizia nell’eseguire il mandato per possesso.
14. Nel luglio 2002, i richiedenti recuperarono possesso dell’appartamento.
II. DIRITTO NAZIONALE ATTINENTE
13. Fin dal 1947 le autorit? pubbliche in Italia frequentemente sono intervenute in materia di legislazione di affitto residenziale allo scopo di controllare gli affitti. Questo ? stato realizzato tramite congelamento degli affitti (di quando in quando mitigati quando il Governo decretava aumenti legali), la proroga legale di tutti i contratti d’affitto correnti e la proroga, la sospensione o lo scaglionamento dell’imposizione di mandati di sfratto. Il diritto nazionale attinente riguardo alla proroga di affitti, la sospensione di imposizione e lo scaglionamento di sfratti ? descritta nella sentenza della Corte nella causa Immobiliare Saffi c. l’Italia [GC], n. 22774/93, ?? 18-35, 1999-V di ECHR.
A. Il sistema di controllo degli affitti
14. Riguardo al controllo degli affitti, l’evoluzione della legislazione italiana pu? essere riassunta come segue.
15. La prima misura attinente era la Legge n. 392 del27 luglio 1978 che fornisce il sistema per ?gli equocanoni? (il cos? definito equo canone) sulla base di un numero di criteri come la superficie dell’appartamento ed i suoi costi di realizzazione.
16. Il secondo passo delle autorit? italiane ? datato agosto 1992. Fu preso nella prospettiva della liberalizzazione progressiva del mercato degli affitti. Di conseguenza, una legislazione che sbloccava le restrizioni sui livelli degli affitti (il cos? definito patti in deroga) entr? in vigore. Ai proprietari e agli inquilini fu data l’opportunit? di derogare all’affitto imposto dalla legge ed accordarsi su un prezzo diverso.
17. Ultimamente, Legge n. 431 del 9 dicembre 1998 riform? i contratti d?affitto e liberalizz? gli affitti.
B. Obblighi dell’inquilino in caso di tarda restituzione
18. L’inquilino ? sottoposto a un obbligo generale di risarcire il proprietario per qualsiasi danno causato nella causa di tarda restituzione dell’appartamento. A questo riguardo, l?Articolo 1591 del Codice civile italiano prevede:
?L’inquilino che non riesce a sgombrare il patrimonio immobiliare ? sottoposto a un obbligo di pagare al proprietario l’importo convenuto sino alla data in cui se ne va, insieme ad altri danni rimanenti.?
19. Comunque, la Legge n. 61 di 1989 stabilisce, inter alia, un limite alla compensazione rivendicabile dal proprietario assegnandogli una somma uguale all’affitto pagato dall’inquilino al tempo della scadenza del contratto d’affitto, proporzionalmente aumento secondo il costo della vita (Articolo 24 della Legge n. 392 27 luglio 1978) pi? il 20%, per il periodo dell’incapacit? di disporre della propriet? dell’appartamento.
20. Nella sentenza n. 482 di 2000, la Corte Costituzionale fu chiamata a decidere se tale limitazione si atteneva alla Costituzione. La Corte Costituzionale sostenne che era compatibile con la Costituzione riguardo a certi periodi di tempo durante i quali la sospensione degli sfratti era determinata dalla legge. La Corte Costituzionale spieg? che l’introduzione della limitazione era intesa a stabilire gli affitti al tempo della legislazione di emergenza, quando la penuria di alloggi rendevano la sospensione dell’imposizione necessaria. Mentre gli sfratti erano sospesi ex il lege, la legge predeterminava sia il quantum del rimborso a carico dell’inquilino, sia le misure che sono provvisorie ed eccezionali. Inoltre, gli interessi del proprietario furono controbilanciati dall’esenzione per lui dal carico di provare i danni.
21. La Corte Costituzionale dichiar? la limitazione alla compensazione rivendicabile dal proprietario incostituzionale riguardo a cause in cui l’impossibilit? per il proprietario per riacquistare l’appartamento dipendeva dalla condotta dell’inquilino e non era a causa di un intervento legislativo. Di conseguenza, apr? la strada ai proprietari per l’istituzione di procedimenti civili per ottenere la piena riparazione dei danni causati dall’inquilino.
LA LEGGE
I. VIOLAZIONE ADDOTTA DELL? ARTICOLO 1 DEL PROTOCOLLO N.RO 1 E DELL? ARTICOLO 6 ? 1 DELLA CONVENZIONE
22. I richiedenti si lamentarono della loro incapacit? prolungata di recuperare possesso del loro appartamento, dovuta alla mancanza di assistenza di polizia. Loro asserirono una violazione del loro diritto di propriet?, come garantito dall? Articolo 1 del Protocollo N.ro 1 alla Convenzione che prevede:
?Ogni persona fisica o giuridica ? abilitata al godimento tranquillo delle sue propriet?. Nessuno sar? privato delle sue propriet? eccetto che nell’interesse pubblico e soggetto alle condizioni previste dalla legge e dai principi generali di diritto internazionale.
Comunque, i provvedimenti precedenti non possono in qualsiasi modo danneggiare il diritto di un Stato ad eseguire simili leggi se ritiene necessario controllare l’uso della propriet? in conformit? con l’interesse generale o assicurare il pagamento di tasse o gli altri contributi o sanzioni penali.?
23. I richiedenti asserirono anche una violazione dell? Articolo 6 ? 1 della Convenzione, la cui parte attinente prevede:
?Nella determinazione dei suoi diritti civili ed obblighi…, ognuno ? abilitato a un?… udienza all’interno di un termine ragionevole da [un]… tribunale…?
24. La Corte prima ha esaminato un numero di cause che sollevano problemi simili a quelli nella presente causa e ha trovato una violazione dell? Articolo 1 di Protocollo N.ro 1 ed Articolo 6 ? 1 della Convenzione (vedere Immobiliare Saffi, citata sopra, ?? 46-75; Lunari c. l’Italia, n. 21463/93, ?? 34-46 11 gennaio 2001; Palumbo c. l’Italia, n. 15919/89, 30 novembre 2000?? 33-48).
25. La Corte ha esaminato la presente causa e trova che non ci sia nessun fatto o argomento del Governo che condurrebbe a una qualsiasi conclusione diversa in questa istanza. Nota che il richiedente ha dovuto aspettare approssimativamente si anni e tre mesi dopo il primo tentativo dell’ufficiale giudiziario prima di essere in grado riacquistare l’appartamento.
C’? stata di conseguenza, una violazione dell? Articolo 1 di Protocollo N.ro 1 e dell? Articolo 6 ? 1 della Convenzione nella presente causa.
II. L?APPLICAZIONE DELL? ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE
28. L?Articolo 41 della Convenzione prevede:
?Se la Corte trova che c’? stata una violazione della Convenzione o dei Protocolli inoltre, e se la legge interna dell?Alta Parte Contraente concernente permette di rendere una riparazione solamente parziale, la Corte pu?, se necessario, riconoscere una soddisfazione equa alla vittima.?
A. danno Materiale
29. I richiedenti chiesero 67,189 euro (EUR) per il danno materiale. Presentarono che questa somma rappresentava l’importo che avrebbero guadagnato se una somma corrispondente al valore dell’appartamento fosse stata investita in obbligazioni pubbliche. Al fine di stimare il valore dell’appartamento, i richiedenti presentarono un’opinione competente.
30. Il Governo contest? la richiesta.
31. La Corte non trova collegamento causale fra le violazioni trovate ed il danno materiale addotto. Perci? respinge la richiesta per simile danno.
B. danno Morale
32. I richiedenti chiesero EUR 25,000 per il danno morale. I richiedenti lasciarono anche la questione alla discrezione della Corte.
33. Il Governo contest? la richiesta.
34. La Corte considera che i richiedenti hanno dovuto sostenere del danno morale. Dominante d? ognuno di loro EUR 3,000 sotto questo capo su una base equa.
C. Costi e spese
35. I richiedenti chiesero anche rimborso delle loro spese processuali e spese come segue:
– EUR 979,59 per i costi dei procedimenti di esecuzione;
– EUR 516,46 per i costi dell’opinione competente per stimare il valore dell’appartamento;
– EUR 5,074.49 per i costi e spese di fronte alla Corte.
36. Il Governo contest? le richieste.
37. Riguardo ai costi dei procedimenti di esecuzione, sulla base delle informazioni in suo possesso e la giurisprudenza della Corte la Corte considera ragionevole dare la somma di EUR 700 ai richiedenti (EUR 350 per ogni richiedente).
Riguardo ai costi dell’opinione competente per stimare il valore dell’appartamento, la Corte richiama che un risarcimento pu? essere reso riguardo a dei costi e spese solamente se sono stati davvero e necessariamente sostenuti in (vedere, per esempio, Bottazzi c. l’Italia [GC], n. 34884/97, 1999-V di ECHR ? 30) e considera che non erano necessari. Di conseguenza, la Corte respinge la richiesta.
Riguardo ai costi e spese per i procedimenti di fronte a s?, la Corte lo considera ragionevole dare la somma di EUR 500 ai richiedenti che non furono rappresentati da un avvocato (EUR 250 per ogni richiedente) sotto questo capo.
D. Interesse di mora
38. La Corte considera adatto che l’interesse di mora debba essere basato sul tasso di prestito marginale della Banca Centrale europea a cui si dovrebbero aggiungere tre punti percentuale.
PER QUESTE RAGIONI, LA CORTE UNANIMAMENTE
1. Sostiene che c’? stata una violazione dell? Articolo 1 del Protocollo N.ro 1 alla Convenzione;
2. Sostiene che c’? stata una violazione dell? Articolo 6 ? 1 della Convenzione;
3. Sostiene
(a) a) che lo Stato convenuto deve pagare ogni richiedente, entro tre mesi dalla data in cui la sentenza diviene definitiva secondo l?Articolo 44 ? 2 della Convenzione i seguenti importi:
(i) EUR 3,000 (tre mila euro) per danno morale;
(ii) EUR 600 (seicento euro) per spese processuali e spese;
(iii) qualsiasi tassa che pu? essere addebitabile sugli importi sopra;
((b) che dalla scadenza dei tre mesi summenzionati sino ad accordo l?interesse semplice sar? pagabile sugli importi sopra ad un tasso uguale al tasso di prestito marginale della Banca Centrale europea durante il periodo predefinito pi? tre punti di percentuale;
4. Respinge il resto della richiesta dei richiedenti per la soddisfazione equa.
Fatto in inglese, e notificato per iscritto il 30 ottobre 2003, facendo seguito all? Articolo 77 ?? 2 e 3 degli Articoli di Corte.
Erik Fribergh Christos Rozakis
Cancelliere Presidente