Conclusione Violazione di P1-1; Violazione dell? Art. 6-1; danno materiale – risarcimento finanziario; danno Morale – risarcimento finanziario; Costi e spese risarcimento parziale – procedimenti della Convenzione
PRIMA SEZIONE
CAUSA CLUCHER C. ITALIA
(Richiesta n. 36268/97)
SENTENZA
STRASBOURG
17 aprile 2003
DEFINITIVO
24/09/2003
Questa sentenza diverr? definitiva nelle circostanze esposte nell? Articolo 44 ? 2 della Convenzione. Pu? essere soggetta a revisione editoriale.
Nella causa Clucher c. Italia,
La Corte europea dei Diritti umani (Prima Sezione), riunendosi in una Camera, composta da:
Il Sig. C.L. Rozakis, Presidente, il
Sig.ra F. Tulkens il Sig. P. Lorenzen, la Sig.ra N. Vajic il Sig. E. Levits, il Sig. A. Kovler giudici, la Sig.ra M. Del TUFO giudice ad hoc, e Sig. nielsen di S., Cancelliere Aggiunto di Sezione
Avendo deliberato in privato il 27 marzo 2003,
Consegna la seguente sentenza che fu adottata in quella data:
PROCEDURA
1. La causa origin? in una richiesta (n. 36268/97) contro la Repubblica italiana depositata con la Commissione europea dei Diritti umani (?la Commissione?) sotto il precedente Articolo 25 della Convenzione per la Protezione dei Diritti umani e le Libert? Fondamentali (?la Convenzione?) da tre cittadini italiani, il Sig. P. L. C., il Sig. G. G. C. ed la Sig.ra L. C. (?i richiedenti?), il 1 agosto 1996.
2. I richiedenti furono rappresentati dal Sig. B. T., un avvocato che pratica a Roma. Il Governo italiano (?il Governo?) fu rappresentato dal suo Agente, il Sig. U. Leanza e dai suoi co-agenti successivi, rispettivamente il Sig. V. Esposito e il Sig. F. Crisafulli.
3. I richiedenti si lamentarono sotto l?Articolo 1 del Protocollo N.ro 1 di non essere stati capaci di recuperare possesso del loro appartamento all’interno di un termine ragionevole. Invocando l?Articolo 6 ? 1 della Convenzione, si lamentarono ulteriormente della lunghezza dei procedimenti di sfratto.
4. La richiesta fu trasmessa alla Corte il 1 novembre 1998, quando il Protocollo N.ro 11 alla Convenzione entr? in vigore (Articolo 5 ? 2 di Protocollo N.ro 11).
5. La richiesta fu assegnata alla Seconda Sezione della Corte (Articolo 52 ? 1 degli Articoli di Corte). Entro questa Sezione, la Camera che avrebbe considerato la causa (Articolo 27 ? 1 della Convenzione) fu costituita come previsto nell? Articolo 26 ? 1 degli Articoli di Corte. Il Sig. V. Zagrebelsky, il giudice eletto a titolo dell’Italia, si ritir? dal riunirsi nella causa. Il Governo nomin? la Sig.ra i M. del Tufo come giudice ad hoc per riunirsi al suo posto (Articolo 27 ? 2 della Convenzione ed Articolo 29 ? 2).
6. Il 4 ottobre 2001 la Corte dichiar? la richiesta ammissibile.
7. Il 1 novembre 2001 la Corte cambi? la composizione delle sue Sezioni (Articolo 25 ? 1). Questa causa fu assegnata alla Prima Sezione di recente ricomposta.
I FATTI
I. LE CIRCOSTANZE DELLA CAUSA
8. I richiedenti nacquero rispettivamente nel 1954, 1956 e 1952 e vivono a Roma.
9. I richiedenti sono i proprietari di un appartamento a Roma che avevano affittato a G.D.
10. In un documento notificato all’inquilino il 19 maggio 1984, i richiedenti comunicarono la loro intenzione di terminare il contratto d’affitto e chiamarono in causa l’inquilino per apparire di fronte al Magistrato di Roma.
11. Con una decisione del 15 ottobre 1984 che fu resa esecutiva o stesso giorno il Magistrato in Roma sostenne la validit? dell’avviso per sgomberare ed ordin? che i locali dovevano essere sgombrati il 31 maggio 1987.
12. Il 17 giugno 1987, i richiedenti notificarono un avviso all’inquilino chiedendogli di sgombrare i locali.
13. Il 30 luglio 1987, notificarono un avviso all’inquilino informandolo che il mandato per possesso sarebbe stato eseguito da un ufficiale giudiziario il 14 settembre 1987.
14. Fra il 14 settembre 1987 e il 29 febbraio 2000, l’ufficiale giudiziario fece trenta tentativi di recuperare possesso.
15. Ogni tentativo si dimostr? senza successo siccome, sotto i provvedimenti legali che prevedevano la sospensione o lo scaglionamento degli sfratti, ai richiedenti non fu concessa l? assistenza della polizia nell’eseguire il mandato per possesso.
16. Il 3 luglio 2000, i richiedenti recuperarono possesso del loro appartamento.
II. DIRITTO NAZIONALE ATTINENTE
17. Il diritto nazionale attinente ? descritto nella sentenza della Corte nella causa Immobiliare Saffi c. l’Italia [GC], n. 22774/93, ?? 18-35, 1999-V di ECHR.
LA LEGGE
I. VIOLAZIONE ADDOTTA DELL? ARTICOLO 1 DEL PROTOCOLLO N.RO 1 E DELL? ARTICOLO 6 ? 1 DELLA CONVENZIONE
18. I richiedenti si lamentarono che loro di non essere stati in grado di recuperare possesso del loro appartamento all’interno di un termine ragionevole a causa della mancanza di assistenza della polizia. Loro asserirono una violazione dell? Articolo 1 del Protocollo N.ro 1 alla Convenzione che prevede:
?Ogni persona fisica o giuridica ? abilitata al godimento tranquillo delle sue propriet?. Nessuno sar? privato delle sue propriet? eccetto che nell’interesse pubblico e soggetto alle condizioni previste dalla legge e dai principi generali di diritto internazionale.
Comunque, i provvedimenti precedenti non possono in qualsiasi modo danneggiare il diritto di un Stato ad eseguire simili leggi se ritiene necessario controllare l’uso della propriet? in conformit? con l’interesse generale o assicurare il pagamento di tasse o gli altri contributi o sanzioni penali.?
19. I richiedenti asserirono anche una violazione dell? Articolo 6 ? 1 della Convenzione, la cui parte attinente prevede:
?Nella determinazione dei suoi diritti civili ed obblighi…, ognuno ? abilitato a un?… udienza all’interno di un termine ragionevole da [un]… tribunale…?
20. La Corte prima ha esaminato un numero di cause che sollevano problemi simili a quelli nella presente causa e ha trovato una violazione dell? Articolo 1 di Protocollo N.ro 1 ed Articolo 6 ? 1 della Convenzione (vedere Immobiliare Saffi, citata sopra, ?? 46-75; Lunari c. l’Italia, n. 21463/93, ?? 34-46 11 gennaio 2001; Palumbo c. l’Italia, n. 15919/89, 30 novembre 2000?? 33-48).
21. La Corte ha esaminato la presente causa e trova che non ci sia nessun fatto o argomento del Governo che condurrebbe a una qualsiasi conclusione diversa in questa istanza. Nota che il richiedente ha dovuto aspettare approssimativamente tredici anni dopo il primo tentativo dell’ufficiale giudiziario prima di essere in grado riacquistare l’appartamento.
22. C’? stata di conseguenza, una violazione dell? Articolo 1 di Protocollo N.ro 1 e dell? Articolo 6 ? 1 della Convenzione nella presente causa.
II. L?APPLICAZIONE DELL?ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE
23. L?Articolo 41 della Convenzione prevede:
?Se la Corte trova che c’? stata una violazione della Convenzione o dei Protocolli inoltre, e se la legge interna dell?Alta Parte Contraente concernente permette di rendere una riparazione solamente parziale, la Corte pu?, se necessario, riconoscere una soddisfazione equa alla vittima.?
A. danno Materiale
24. I richiedenti chiesero riparazione per il danno materiale che avevano sostenuto e che fissarono a 78,006,483 lire italiani (ITL) [40,286.99 euro (EUR)], dato dalla perdita di affitto per il periodo dal 1 gennaio 1994, sotto la legislazione di restrizioni che attenuava i livelli di affitto, al 30 giugno 2000 e 3,194,764 ITL [1,649.96 EUR] per i costi d?esecuzione del mandato di possesso.
25. Il Governo sottoline? che i richiedenti non erano riusciti ad addurre prova del danno materiale sostenuto come un risultato della violazione addotta. Riguardo i costi incorsero nei procedimenti nazionali, il Governo dibatt? che i costi dei procedimenti sui meriti non si riferivano alle violazioni addotte e che i costi incorsi durante lo stadio di esecuzione erano solamente dovuti per il periodo che ? stato considerato come un’interferenza sproporzionata col diritto di propriet? richiedenti.
26. La Corte considera che ai richiedenti deve essere data la compensazione per il danno materiale che ? il risultato della perdita di affitto (vedere Immobiliare Saffi citata sopra , ? 79). Avendo riguardo dei metodi di calcolo proposti dai richiedenti, la Corte alla luce dell’evidenza di fronte a s? ed il periodo riguardato, decide di dare su una base equa EUR 40,000. Riguardo ai costi dei procedimenti di esecuzione, la Corte considera che loro devono essere rimborsati in parte (vedere la sentenza Scollo c. Italia del 28 settembre 1995, Serie A n. 315-C, p. 56, ? 50). Di conseguenza, decide di dare su una base equa EUR 1,500.
La Corte d? una somma totale di EUR 41,500 per danno materiale che corrisponde ad EUR 13,833.33 per ogni richiedente.
B. danno Morale
27. Ogni richiedente chiese ITL 7,200,000 [EUR 3,718.49] per danno morale.
28. Il Governo sottoline? che i richiedenti non erano riusciti ad addurre alcuna prova del danno morale sostenuto come risultato della violazione addotta.
29. La Corte considera che i richiedenti hanno dovuto sostenere un danno morale che non si pu? compensare adeguatamente con la mera costatazione di una violazione. Perci?, la Corte decide, su una base equa, di dare EUR 3,000 ad ogni richiedente sotto questo capo.
C. Costi e spese
30. I richiedenti chiesero rimborso delle loro spese processuali che fissarono ad ITL 1,787,040 [922.93 EUR] per costi e spese di fronte alla Corte.
31. Secondo la giurisprudenza della Corte, un risarcimento pu? essere accordato solamente nella misura in cui i costi e le spese siano stati realmente e necessariamente impegnanti dal richiedente e siano stati ragionevoli relativamente al quantum (vedere la causa Bottazzi c. l’Italia [GC], n. 34884/97, ? 30 1999-V di ECHR). Nella presente causa, sulla base delle informazioni in suo possesso ed il criterio summenzionato la Corte considera che EUR 900 sia una somma ragionevole e concede EUR 300 ogni richiedente sotto questo capo.
D. Interesse di mora
32. La Corte considera adatto che l’interesse di mora debba essere basato sul tasso di prestito marginale della Banca Centrale europea a cui si dovrebbe aggiungere tre punti percentuale.
PER QUESTE RAGIONI, LA CORTE UNANIMEMENTE
1. Sostiene che c’? stata una violazione dell? Articolo 1 di Protocollo N.ro 1 alla Convenzione;
2. Sostiene che c’? stata una violazione dell? Articolo 6 ? 1 della Convenzione;
3. Sostiene
(a) che lo Stato convenuto deve pagare ogni richiedente, entro tre mesi dalla data in cui la sentenza diviene definitiva secondo l?Articolo 44 ? 2 della Convenzione i seguenti importi:
(i) 13,833.33 EUR (tredici mila ottocento trenta-tre euro e trenta-tre centesimi) per danno materiale;
(ii) 3,000 EUR (tre mila euro) per danno morale;
(iii) 300 EUR (trecento euro) per spese processuali e spese;
(b) che dalla scadenza dei tre mesi summenzionati sino ad accordo l?interesse semplice sar? pagabile sugli importi sopra ad un tasso uguale al tasso di prestito marginale della Banca Centrale europea durante il periodo predefinito pi? tre punti di percentuale;
4. Respinge il resto della richiesta dei richiedenti per la soddisfazione equa.
Fatto in inglesr, e notificato per iscritto il 17 aprile 2003, facendo seguito all?Articolo 77 ?? 2 e 3 degli Articoli di Corte.
S?ren Nielsen Christos Rozakis
Cancelliere Aggiunto Presidente