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Testo originale e tradotto della sentenza selezionata

CASE OF CLUCHER v. ITALY

Tipologia: Sentenza
Importanza: 3
Articoli: 41, P1-1
Numero: 36268/97/2003
Stato: Italia
Data: 2003-04-17 00:00:00
Organo: Sezione Prima
Testo Originale

Conclusione Violazione di P1-1; Violazione dell? Art. 6-1; danno materiale – risarcimento finanziario; danno Morale – risarcimento finanziario; Costi e spese risarcimento parziale – procedimenti della Convenzione
PRIMA SEZIONE
CAUSA CLUCHER C. ITALIA
(Richiesta n. 36268/97)
SENTENZA
STRASBOURG
17 aprile 2003
DEFINITIVO
24/09/2003
Questa sentenza diverr? definitiva nelle circostanze esposte nell? Articolo 44 ? 2 della Convenzione. Pu? essere soggetta a revisione editoriale.

Nella causa Clucher c. Italia,
La Corte europea dei Diritti umani (Prima Sezione), riunendosi in una Camera, composta da:
Il Sig. C.L. Rozakis, Presidente, il
Sig.ra F. Tulkens il Sig. P. Lorenzen, la Sig.ra N. Vajic il Sig. E. Levits, il Sig. A. Kovler giudici, la Sig.ra M. Del TUFO giudice ad hoc, e Sig. nielsen di S., Cancelliere Aggiunto di Sezione
Avendo deliberato in privato il 27 marzo 2003,
Consegna la seguente sentenza che fu adottata in quella data:
PROCEDURA
1. La causa origin? in una richiesta (n. 36268/97) contro la Repubblica italiana depositata con la Commissione europea dei Diritti umani (?la Commissione?) sotto il precedente Articolo 25 della Convenzione per la Protezione dei Diritti umani e le Libert? Fondamentali (?la Convenzione?) da tre cittadini italiani, il Sig. P. L. C., il Sig. G. G. C. ed la Sig.ra L. C. (?i richiedenti?), il 1 agosto 1996.
2. I richiedenti furono rappresentati dal Sig. B. T., un avvocato che pratica a Roma. Il Governo italiano (?il Governo?) fu rappresentato dal suo Agente, il Sig. U. Leanza e dai suoi co-agenti successivi, rispettivamente il Sig. V. Esposito e il Sig. F. Crisafulli.
3. I richiedenti si lamentarono sotto l?Articolo 1 del Protocollo N.ro 1 di non essere stati capaci di recuperare possesso del loro appartamento all’interno di un termine ragionevole. Invocando l?Articolo 6 ? 1 della Convenzione, si lamentarono ulteriormente della lunghezza dei procedimenti di sfratto.
4. La richiesta fu trasmessa alla Corte il 1 novembre 1998, quando il Protocollo N.ro 11 alla Convenzione entr? in vigore (Articolo 5 ? 2 di Protocollo N.ro 11).
5. La richiesta fu assegnata alla Seconda Sezione della Corte (Articolo 52 ? 1 degli Articoli di Corte). Entro questa Sezione, la Camera che avrebbe considerato la causa (Articolo 27 ? 1 della Convenzione) fu costituita come previsto nell? Articolo 26 ? 1 degli Articoli di Corte. Il Sig. V. Zagrebelsky, il giudice eletto a titolo dell’Italia, si ritir? dal riunirsi nella causa. Il Governo nomin? la Sig.ra i M. del Tufo come giudice ad hoc per riunirsi al suo posto (Articolo 27 ? 2 della Convenzione ed Articolo 29 ? 2).
6. Il 4 ottobre 2001 la Corte dichiar? la richiesta ammissibile.
7. Il 1 novembre 2001 la Corte cambi? la composizione delle sue Sezioni (Articolo 25 ? 1). Questa causa fu assegnata alla Prima Sezione di recente ricomposta.
I FATTI
I. LE CIRCOSTANZE DELLA CAUSA
8. I richiedenti nacquero rispettivamente nel 1954, 1956 e 1952 e vivono a Roma.
9. I richiedenti sono i proprietari di un appartamento a Roma che avevano affittato a G.D.
10. In un documento notificato all’inquilino il 19 maggio 1984, i richiedenti comunicarono la loro intenzione di terminare il contratto d’affitto e chiamarono in causa l’inquilino per apparire di fronte al Magistrato di Roma.
11. Con una decisione del 15 ottobre 1984 che fu resa esecutiva o stesso giorno il Magistrato in Roma sostenne la validit? dell’avviso per sgomberare ed ordin? che i locali dovevano essere sgombrati il 31 maggio 1987.
12. Il 17 giugno 1987, i richiedenti notificarono un avviso all’inquilino chiedendogli di sgombrare i locali.
13. Il 30 luglio 1987, notificarono un avviso all’inquilino informandolo che il mandato per possesso sarebbe stato eseguito da un ufficiale giudiziario il 14 settembre 1987.
14. Fra il 14 settembre 1987 e il 29 febbraio 2000, l’ufficiale giudiziario fece trenta tentativi di recuperare possesso.
15. Ogni tentativo si dimostr? senza successo siccome, sotto i provvedimenti legali che prevedevano la sospensione o lo scaglionamento degli sfratti, ai richiedenti non fu concessa l? assistenza della polizia nell’eseguire il mandato per possesso.
16. Il 3 luglio 2000, i richiedenti recuperarono possesso del loro appartamento.
II. DIRITTO NAZIONALE ATTINENTE
17. Il diritto nazionale attinente ? descritto nella sentenza della Corte nella causa Immobiliare Saffi c. l’Italia [GC], n. 22774/93, ?? 18-35, 1999-V di ECHR.

LA LEGGE
I. VIOLAZIONE ADDOTTA DELL? ARTICOLO 1 DEL PROTOCOLLO N.RO 1 E DELL? ARTICOLO 6 ? 1 DELLA CONVENZIONE
18. I richiedenti si lamentarono che loro di non essere stati in grado di recuperare possesso del loro appartamento all’interno di un termine ragionevole a causa della mancanza di assistenza della polizia. Loro asserirono una violazione dell? Articolo 1 del Protocollo N.ro 1 alla Convenzione che prevede:
?Ogni persona fisica o giuridica ? abilitata al godimento tranquillo delle sue propriet?. Nessuno sar? privato delle sue propriet? eccetto che nell’interesse pubblico e soggetto alle condizioni previste dalla legge e dai principi generali di diritto internazionale.
Comunque, i provvedimenti precedenti non possono in qualsiasi modo danneggiare il diritto di un Stato ad eseguire simili leggi se ritiene necessario controllare l’uso della propriet? in conformit? con l’interesse generale o assicurare il pagamento di tasse o gli altri contributi o sanzioni penali.?
19. I richiedenti asserirono anche una violazione dell? Articolo 6 ? 1 della Convenzione, la cui parte attinente prevede:
?Nella determinazione dei suoi diritti civili ed obblighi…, ognuno ? abilitato a un?… udienza all’interno di un termine ragionevole da [un]… tribunale…?
20. La Corte prima ha esaminato un numero di cause che sollevano problemi simili a quelli nella presente causa e ha trovato una violazione dell? Articolo 1 di Protocollo N.ro 1 ed Articolo 6 ? 1 della Convenzione (vedere Immobiliare Saffi, citata sopra, ?? 46-75; Lunari c. l’Italia, n. 21463/93, ?? 34-46 11 gennaio 2001; Palumbo c. l’Italia, n. 15919/89, 30 novembre 2000?? 33-48).
21. La Corte ha esaminato la presente causa e trova che non ci sia nessun fatto o argomento del Governo che condurrebbe a una qualsiasi conclusione diversa in questa istanza. Nota che il richiedente ha dovuto aspettare approssimativamente tredici anni dopo il primo tentativo dell’ufficiale giudiziario prima di essere in grado riacquistare l’appartamento.
22. C’? stata di conseguenza, una violazione dell? Articolo 1 di Protocollo N.ro 1 e dell? Articolo 6 ? 1 della Convenzione nella presente causa.

II. L?APPLICAZIONE DELL?ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE
23. L?Articolo 41 della Convenzione prevede:
?Se la Corte trova che c’? stata una violazione della Convenzione o dei Protocolli inoltre, e se la legge interna dell?Alta Parte Contraente concernente permette di rendere una riparazione solamente parziale, la Corte pu?, se necessario, riconoscere una soddisfazione equa alla vittima.?

A. danno Materiale
24. I richiedenti chiesero riparazione per il danno materiale che avevano sostenuto e che fissarono a 78,006,483 lire italiani (ITL) [40,286.99 euro (EUR)], dato dalla perdita di affitto per il periodo dal 1 gennaio 1994, sotto la legislazione di restrizioni che attenuava i livelli di affitto, al 30 giugno 2000 e 3,194,764 ITL [1,649.96 EUR] per i costi d?esecuzione del mandato di possesso.
25. Il Governo sottoline? che i richiedenti non erano riusciti ad addurre prova del danno materiale sostenuto come un risultato della violazione addotta. Riguardo i costi incorsero nei procedimenti nazionali, il Governo dibatt? che i costi dei procedimenti sui meriti non si riferivano alle violazioni addotte e che i costi incorsi durante lo stadio di esecuzione erano solamente dovuti per il periodo che ? stato considerato come un’interferenza sproporzionata col diritto di propriet? richiedenti.
26. La Corte considera che ai richiedenti deve essere data la compensazione per il danno materiale che ? il risultato della perdita di affitto (vedere Immobiliare Saffi citata sopra , ? 79). Avendo riguardo dei metodi di calcolo proposti dai richiedenti, la Corte alla luce dell’evidenza di fronte a s? ed il periodo riguardato, decide di dare su una base equa EUR 40,000. Riguardo ai costi dei procedimenti di esecuzione, la Corte considera che loro devono essere rimborsati in parte (vedere la sentenza Scollo c. Italia del 28 settembre 1995, Serie A n. 315-C, p. 56, ? 50). Di conseguenza, decide di dare su una base equa EUR 1,500.
La Corte d? una somma totale di EUR 41,500 per danno materiale che corrisponde ad EUR 13,833.33 per ogni richiedente.
B. danno Morale
27. Ogni richiedente chiese ITL 7,200,000 [EUR 3,718.49] per danno morale.
28. Il Governo sottoline? che i richiedenti non erano riusciti ad addurre alcuna prova del danno morale sostenuto come risultato della violazione addotta.
29. La Corte considera che i richiedenti hanno dovuto sostenere un danno morale che non si pu? compensare adeguatamente con la mera costatazione di una violazione. Perci?, la Corte decide, su una base equa, di dare EUR 3,000 ad ogni richiedente sotto questo capo.
C. Costi e spese
30. I richiedenti chiesero rimborso delle loro spese processuali che fissarono ad ITL 1,787,040 [922.93 EUR] per costi e spese di fronte alla Corte.
31. Secondo la giurisprudenza della Corte, un risarcimento pu? essere accordato solamente nella misura in cui i costi e le spese siano stati realmente e necessariamente impegnanti dal richiedente e siano stati ragionevoli relativamente al quantum (vedere la causa Bottazzi c. l’Italia [GC], n. 34884/97, ? 30 1999-V di ECHR). Nella presente causa, sulla base delle informazioni in suo possesso ed il criterio summenzionato la Corte considera che EUR 900 sia una somma ragionevole e concede EUR 300 ogni richiedente sotto questo capo.
D. Interesse di mora
32. La Corte considera adatto che l’interesse di mora debba essere basato sul tasso di prestito marginale della Banca Centrale europea a cui si dovrebbe aggiungere tre punti percentuale.
PER QUESTE RAGIONI, LA CORTE UNANIMEMENTE
1. Sostiene che c’? stata una violazione dell? Articolo 1 di Protocollo N.ro 1 alla Convenzione;
2. Sostiene che c’? stata una violazione dell? Articolo 6 ? 1 della Convenzione;
3. Sostiene
(a) che lo Stato convenuto deve pagare ogni richiedente, entro tre mesi dalla data in cui la sentenza diviene definitiva secondo l?Articolo 44 ? 2 della Convenzione i seguenti importi:
(i) 13,833.33 EUR (tredici mila ottocento trenta-tre euro e trenta-tre centesimi) per danno materiale;
(ii) 3,000 EUR (tre mila euro) per danno morale;
(iii) 300 EUR (trecento euro) per spese processuali e spese;
(b) che dalla scadenza dei tre mesi summenzionati sino ad accordo l?interesse semplice sar? pagabile sugli importi sopra ad un tasso uguale al tasso di prestito marginale della Banca Centrale europea durante il periodo predefinito pi? tre punti di percentuale;
4. Respinge il resto della richiesta dei richiedenti per la soddisfazione equa.
Fatto in inglesr, e notificato per iscritto il 17 aprile 2003, facendo seguito all?Articolo 77 ?? 2 e 3 degli Articoli di Corte.
S?ren Nielsen Christos Rozakis
Cancelliere Aggiunto Presidente

Testo Tradotto

Conclusion Violation of P1-1 ; Violation of Art. 6-1 ; Pecuniary damage – financial award ; Non-pecuniary damage – financial award ; Costs and expenses partial award – Convention proceedings
FIRST SECTION
CASE OF CLUCHER v. ITALY
(Application no. 36268/97)
JUDGMENT
STRASBOURG
17 April 2003
FINAL
24/09/2003
This judgment will become final in the circumstances set out in Article 44 ? 2 of the Convention. It may be subject to editorial revision.

In the case of Clucher v. Italy,
The European Court of Human Rights (First Section), sitting as a Chamber composed of:
Mr C.L. Rozakis, President,
Mrs F. Tulkens,
Mr P. Lorenzen,
Mrs N. Vajic,
Mr E. Levits,
Mr A. Kovler, judges,
Mrs M. DEL TUFO, ad hoc judge,
and Mr S. nielsen, Deputy Section Registrar,
Having deliberated in private on 27 March 2003,
Delivers the following judgment, which was adopted on that date:
PROCEDURE
1. The case originated in an application (no. 36268/97) against the Italian Republic lodged with the European Commission of Human Rights (?the Commission?) under former Article 25 of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (?the Convention?) by three Italian nationals, Mr P. L. C., Mr G. G. C. and Mrs L. C. (?the applicants?), on 1 August 1996.
2. The applicants were represented by Mr B. T., a lawyer practising in Rome. The Italian Government (?the Government?) were represented by their Agent, Mr U. Leanza, and by their successive co-agents, respectively Mr V. Esposito an Mr F. Crisafulli.
3. The applicants complained under Article 1 of Protocol No. 1 that they had been unable to recover possession of their flat within a reasonable time. Invoking Article 6 ? 1 of the Convention, they further complained about the length of the eviction proceedings.
4. The application was transmitted to the Court on 1 November 1998, when Protocol No. 11 to the Convention came into force (Article 5 ? 2 of Protocol No. 11).
5. The application was allocated to the Second Section of the Court (Rule 52 ? 1 of the Rules of Court). Within that Section, the Chamber that would consider the case (Article 27 ? 1 of the Convention) was constituted as provided in Rule 26 ? 1 of the Rules of Court. Mr V. Zagrebelsky, the judge elected in respect of Italy, withdrew from sitting in the case. The Government appointed Ms M. del Tufo as ad hoc judge to sit in his place (Article 27 ? 2 of the Convention and Rule 29 ? 2).
6. On 4 October 2001 the Court declared the application admissible.
7. On 1 November 2001 the Court changed the composition of its Sections (Rule 25 ? 1). This case was assigned to the newly composed First Section.
THE FACTS
I. THE CIRCUMSTANCES OF THE CASE
8. The applicants were born in 1954, 1956 and 1952 respectively and live in Rome.
9. The applicants are the owners of a flat in Rome, which they had let to G.D.
10. In a writ served on the tenant on 19 May 1984, the applicants communicated their intention to terminate the lease and summoned the tenant to appear before the Rome Magistrate.
11. By a decision of 15 October 1984, which was made enforceable on the same day, the Rome Magistrate upheld the validity of the notice to quit and ordered that the premises must be vacated by 31 May 1987.
12. On 17 June 1987, the applicants served notice on the tenant requiring her to vacate the premises.
13. On 30 July 1987, they served notice on the tenant informing her that the order for possession would be enforced by a bailiff on 14 September 1987.
14. Between 14 September 1987 and 29 February 2000, the bailiff made thirty attempts to recover possession.
15. Each attempt proved unsuccessful as, under the statutory provisions providing for the suspension or the staggering of evictions, the applicants were not entitled to police assistance in enforcing the order for possession.
16. On 3 July 2000, the applicants recovered possession of their flat.
II. RELEVANT DOMESTIC LAW
17. The relevant domestic law is described in the Court?s judgment in the case of Immobiliare Saffi v. Italy [GC], no. 22774/93, ?? 18-35, ECHR 1999-V.

THE LAW
I. ALLEGED VIOLATION OF ARTICLE 1 OF PROTOCOL No. 1 AND ARTICLE 6 ? 1 OF THE CONVENTION
18. The applicants complained that they had been unable to recover possession of their flat within a reasonable time owing to the lack of police assistance. They alleged a violation of Article 1 of Protocol No. 1 to the Convention, which provides:
?Every natural or legal person is entitled to the peaceful enjoyment of his possessions. No one shall be deprived of his possessions except in the public interest and subject to the conditions provided for by law and by the general principles of international law.
The preceding provisions shall not, however, in any way impair the right of a State to enforce such laws as it deems necessary to control the use of property in accordance with the general interest or to secure the payment of taxes or other contributions or penalties.?
19. The applicants also alleged a breach of Article 6 ? 1 of the Convention, the relevant part of which provides:
?In the determination of his civil rights and obligations …, everyone is entitled to a … hearing within a reasonable time by [a] … tribunal…?
20. The Court has on several previous occasions decided cases raising similar issues as in the present case and found a violation of Article 1 of Protocol No. 1 and Article 6 ? 1 of the Convention (see Immobiliare Saffi, cited above, ?? 46-66; Lunari v. Italy, no. 21463/93, 11 January 2001, ?? 34-46; Palumbo v. Italy, no. 15919/89, 30 November 2000, ?? 33-47).
21. The Court has examined the present case and finds that there are no facts or arguments from the Government, which would lead to any different conclusion in this case. The Court refers to its detailed reasons in the judgments cited above and notes that in this case the applicants had to wait for approximately thirteen years after the first attempt of the bailiff before repossessing the flat.
22. Consequently, there has been a violation of Article 1 of Protocol No. 1 and of Article 6 ? 1 of the Convention in the present case.

II. APPLICATION OF ARTICLE 41 OF THE CONVENTION
23. Article 41 of the Convention provides:
?If the Court finds that there has been a violation of the Convention or the Protocols thereto, and if the internal law of the High Contracting Party concerned allows only partial reparation to be made, the Court shall, if necessary, afford just satisfaction to the injured party.?
A. Pecuniary damage
24. The applicants sought reparation for the pecuniary damage they had sustained, which they put at 78,006,483 Italian lire (ITL) [40,286.99 euros (EUR)], being the loss of rent for the period from 1 January 1994, under the legislation relaxing restrictions on rent levels, to 30 June 2000, and 3,194,764 ITL [1,649.96 EUR] for the costs of executing the possession order.
25. The Government stressed that the applicants had failed to adduce evidence of the pecuniary damage sustained as a result of the alleged violation. As regards the costs incurred in the domestic proceedings, the Government argued that the costs of the proceedings on the merits were not related to the alleged violations and that the costs incurred during the enforcement stage were due only for the period that was regarded as being a disproportionate interference with the applicants? right of property.
26. The Court considers that the applicants must be awarded compensation for the pecuniary damage resulting from the loss of rent (see Immobiliare Saffi cited above, ? 79). Having regard to the means of calculation proposed by the applicants, the Court, in the light of the evidence before it and the period concerned, decides to award on an equitable basis EUR 40,000. As regards the costs of the enforcement proceedings, the Court considers that they must be reimbursed in part (see the Scollo v. Italy judgment of 28 September 1995, Series A no. 315-C, p. 56, ? 50). Accordingly, it decides to award on an equitable basis EUR 1,500.
The Court awards a total sum of EUR 41,500 for pecuniary damage, that corresponds to EUR 13,833.33 for each applicant.
B. Non-pecuniary damage
27. Each applicant claimed ITL 7,200,000 [EUR 3,718.49] for non-pecuniary damage.
28. The Government stressed that the applicants had failed to adduce evidence of non-pecuniary damage sustained as a result of the alleged violation.
29. The Court considers that the applicants must have sustained some non-pecuniary damage, which the mere finding of a violation cannot adequately compensate. Therefore, the Court decides, on an equitable basis, to award each applicant EUR 3,000 under this head.
C. Costs and expenses
30. The applicants sought reimbursement of their legal costs, which they put at ITL 1,787,040 [922.93 EUR] for their costs and expenses before the Court.
31. According to the Court?s case-law, an award can be made in respect of costs and expenses only in so far as they have been actually and necessarily incurred by the applicants and are reasonable as to quantum (Bottazzi v. Italy, no. 34884/97, Reports of Judgments and Decisions 1999-V, ? 30). In the present case, on the basis of the information in its possession and the above-mentioned criteria, the Court considers that EUR 900 is a reasonable sum and awards each applicant EUR 300 under this head.
D. Default interest
32. The Court considers it appropriate that the default interest should be based on the marginal lending rate of the European Central Bank to which should be added three percentage points.
FOR THESE REASONS, THE COURT UNANIMOUSLY
1. Holds that there has been a violation of Article 1 of Protocol No. 1 to the Convention;
2. Holds that there has been a violation of Article 6 ? 1 of the Convention;
3. Holds
(a) that the respondent State is to pay each applicant, within three months from the date on which the judgment becomes final according to Article 44 ? 2 of the Convention, the following amounts:
(i) 13,833.33 EUR (thirteen thousand eight hundred thirty-three euros and thirty-three cents) for pecuniary damage;
(ii) 3,000 EUR (three thousand euros) for non-pecuniary damage;
(iii) 300 EUR (three hundred euros) for legal costs and expenses;
(b) that from the expiry of the above-mentioned three months until settlement simple interest shall be payable on the above amounts at a rate equal to the marginal lending rate of the European Central Bank during the default period plus three percentage points;
4. Dismisses the remainder of the applicants? claim for just satisfaction.
Done in English, and notified in writing on 17 April 2003, pursuant to Rule 77 ?? 2 and 3 of the Rules of Court.
S?ren Nielsen Christos Rozakis
Deputy Registrar President

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