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Testo originale e tradotto della sentenza selezionata

CASE OF CIMA v. ITALY

Tipologia: Sentenza
Importanza: 3
Articoli: 41, 6, P1-1
Numero: 55161/00/2005
Stato: Italia
Data: 2005-07-28 00:00:00
Organo: Sezione Terza
Testo Originale

Conclusione Violazione di P1-1; Violazione di Art. 6-1; danno pecuniario – reclamo respinto; danno Non-pecuniario – risarcimento finanziario; Costi e spese risarcimento – procedimenti nazionali; Costi e spese risarcimento – procedimenti della Convenzione
TERZA SEZIONE
Causa CIMA c. l’Italia
(Richiesta n. 55161/00)
SENTENZA
STRASBOURG
28 luglio 2005
DEFINITIVO
28/10/2005
Questa sentenza diverr? definitiva nelle circostanze poste fuori nell? Articolo 44 ? 2 della Convenzione. Pu? essere soggetta a revisione editoriale.

Nella causa di Cima c. l’Italia,
La Corte europea di Diritti umani (terza Divisione), riunendosi in una Camera, composta di:
Il Sig. B.M. Zupančič, Presidente,
il Sig. J. Hedigan, il Sig. L. Caflisch, La Sig.ra M. Tsatsa-Nikolovska, il Sig. V. Zagrebelsky, La Sig.ra A. Gyulumyan, il Sig. David Th?r Bj?rgvinsson, giudici
ed il Sig. V. Berger, Cancelliere di Sezione
Avendo deliberato in privato il 5 luglio 2005,
Consegna la sentenza seguente che fu adottata in questa data:
PROCEDURA
1. La causa nacque da in una richiesta (n. 55161/00) contro la Repubblica italiana depositata per la Corte sotto Articolo 34 della Convenzione per la Protezione di Diritti umani e le Libert? Fondamentali (?la Convenzione?) da un cittadino italiano, il Sig. M. C. (?il richiedente?), 6 luglio 1999.
2. Il richiedente fu rappresentato di fronte alla Corte dal La Sig.ra M.G. M. P. ed il Sig. A. M., avvocati che praticano a Roma. Il Governo italiano (?il Governo?) fu rappresentato dai loro Agenti successivi, rispettivamente il Sig. U. Leanza ed il Sig. I.M. Braguglia, e dai loro co-agenti successivi, rispettivamente il Sig. V. Esposito ed il Sig. F. Crisafulli.
3. 8 gennaio 2004, la Corte (Prima Sezione) dichiar? la richiesta ammissibile.
4. 1 novembre 2004 la Corte cambi? la composizione delle sue Divisioni (l’Articolo 25 ? 1). Questa causa fu assegnata ai di recente composero terza Divisione (l’Articolo 52 ? 1).
I FATTI
I. LE CIRCOSTANZE DELLA CAUSA
5. Il richiedente nacque nel 1945 e vive a Roma.
6. A.C., la zia del richiedente, era il proprietario di un appartamento a Roma che lei aveva affittato a C.R.
7. In una lettera registrata il 10 maggio 1985, A.C. ha informato l’inquilino che lei ha inteso terminare il contratto d’affitto su scadenza del termine del 30 aprile 1986 e chiese a lei di sgombrare i locali per quella la data.
8. In un documento presentato all’inquilino il 10 luglio 1985, A.C. ha reiterato la sua intenzione di terminare il contratto d’affitto e chiam? in causa l’inquilino per apparire di fronte al Magistrato in Roma.
9. Da una decisione del 14 novembre 1985, che fu resa esecutiva nello stesso giorno, il Magistrato in Roma sostenne la validit? dell’avviso per sgomberare ed ordin? che i locali fossero sgombrati dal 31 maggio 1986.
10. Il 29 maggio 1986, A.C. present? avviso all’inquilino costringendola a sgombrare i locali.
11. Il 24 luglio 1986, lei inform? l’inquilino che il mandato per propriet? sarebbe stato eseguito da un ufficiale giudiziario il 5 agosto 1986.
12. Tra il 20 novembre 1986 e il 5 agosto 1998, l’ufficiale giudiziario fece trenta-sei tentativi di recuperare propriet?. Ogni tentativo si dimostr? senza successo, siccome A.C. non fu abilitato ad assistenza di polizia nell’eseguire il mandato per propriet?.
13. Nel frattempo, il 9 novembre 1998, A.C. mor? e suo nipote, il richiedente eredit? l’appartamento.
14. Il 22 luglio 1999, facendo seguito alla Legge n. 431/98, l’inquilino chiese una sospensione dei procedimenti di esecuzione.
15. Dopo ci?, in un giorno non specificato del 1999, il richiedente divenne parte ai procedimenti nazionali.
16. I procedimenti di esecuzione furono sospesi sino al 30 maggio 2000 e poi sino al 16 novembre 2000.
17. Il 30 gennaio 2001, l’inquilino lasci? spontaneamente i locali ed il richiedente recuper? propriet? dell’appartamento.
II. DIRITTO NAZIONALE ATTINENTE E PRATICA
18. Il diritto nazionale attinente e la pratica sono descritti nella sentenza della Corte nella causa Mascolo c. l’Italia (n. 68792/01, ?? 14-44).
LA LEGGE
I. VIOLAZIONE ADDOTTA DELL?ARTICOLO 1 DEL PROTOCOLLO N.RO 1 E DELL? ARTICOLO 6 ? 1 DELLA CONVENZIONE
19. Il richiedente si lagn? della sua incapacit? prolungata di recuperare propriet? del suo appartamento, dovuta alla mancanza di assistenza di polizia. Lui dichiar? una violazione del suo diritto di propriet?, come garantito dall? Articolo 1 di Protocollo N.ro 1, che prevede:
?Ogni persona fisica o giuridica ? abilitata al godimento tranquillo delle sue propriet?. Nessuno sar? privato delle sue propriet? eccetto nell’interesse pubblico e soggetto alle condizioni previste per da legge e dai principi generali di diritto internazionale.
Comunque, i provvedimenti precedenti non possono in qualsiasi modo danneggiare il diritto di un Stato eseguire simili leggi siccome ritiene necessario controllare l’uso di propriet? in concordanza dell’interesse generale o assicurare il pagamento di tasse o gli altri contributi o sanzioni penali.?
20. Il richiedente dichiar? anche una violazione dell? Articolo 6 ? 1 della Convenzione, la parte attinente di che prevede:
?Nella determinazione dei suoi diritti civili ed obblighi…, ognuno ? abilitato un… ascolto all’interno di un termine ragionevole da [un]… tribunale…?
21. La Corte prima ha esaminato un numero di cause che sollevano problemi simile a quelli nella causa presente e ha fondato una violazione di Articolo 1 di Protocollo N.ro 1 ed Articolo 6 ? 1 della Convenzione (veda Immobiliare Saffi, cit? sopra, ?? 46-75; Lunari c. l’Italia, n. 21463/93, ?? 34-46 11 gennaio 2001; Palumbo c. l’Italia, n. 15919/89, ?? 33-48 30 novembre 2000).
22. La Corte ha esaminato la causa presente e fonda che non ci sono nessuno fatti o argomenti del Governo che condurrebbe a qualsiasi conclusione diversa in questa istanza. Nota che il richiedente doveva aspettare approssimativamente quattordici anni e sei mesi dopo il primo tentativo dell’ufficiale giudiziario prima di essere in grado riacquistare l’appartamento.
23. C’? stata di conseguenza, una violazione di Articolo 1 di Protocollo N.ro 1 e di Articolo 6 ? 1 della Convenzione nella causa presente.
II. LA RICHIESTA DELL?ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE
24. Articolo 41 della Convenzione prevede:
?Se la Corte trova che c’? stata una violazione della Convenzione o i Protocolli inoltre, e se la legge interna della Parte Contraente ed Alta riguardata permette di essere resa riparazione solamente parziale, la Corte pu?, se necessario, riconoscere la soddisfazione equa alla vittima.?
A. Danni
25. Il richiedente chiese 14,460.80 euro (EUR) come una soddisfazione equa per l’interferenza nel suo diritto.
26. Il Governo contest? il reclamo.
27. Fino a che il richiedente reclama il rimborso per danni pecuniari, la Corte nota che lui pu? intentare un’azione nei tribunali civili sotto l?Articolo 1591 del Codice civile che chiede la compensazione dal suo primo inquilino per la perdita incorsa come un risultato della propriet? restituita tardi.
28. Il problema nella causa presente ? il danno che sorge dalla condotta illegale dell’inquilino che, irrispettoso della cooperazione dello Stato nell’eseguire lo sfratto ordinato dal tribunale, aveva un dovere di restituire l’appartamento al suo proprietario. La violazione del diritto del richiedente al godimento tranquillo delle sue propriet? ? soprattutto la conseguenza della condotta illegale dell’inquilino. La violazione dell? Articolo 6 ? 1 della Convenzione commessa dallo Stato e trovata dalla Corte ? una di tipo procedurale che accadde dopo simile condotta da parte dell’inquilino.
29. La Corte di conseguenza nota che diritto nazionale italiano permette di essere fatta riparazione per le conseguenze materiali della violazione e considera che il reclamo per la soddisfazione equa per danno pecuniario dovrebbe essere respinto (vedere Mascolo citata sopra).
30. Dal momento che il richiedente reclama la riparazione di danno non-pecuniario, la Corte, stabilendo su una base equa gli d? EUR 3,000.
B. Costi e spese
31. Il richiedente chiese anche rimborso delle sue spese processuali e spese. Lui lasci? la questione per essere stimata dalla Corte in una maniera equa.
32. Il Governo contest? il reclamo.
33. Dal momento che il richiedente reclama il rimborso di costi e spese incorsi nei procedimenti nazionali, la Corte alla luce dell’evidenza di fronte a s? ed il periodo concernentee, decide di dargli su una base equa EUR 1,000 sotto questo capo.
Dal momento che il richiedente reclama il rimborso dei costi e spese incorsi di fronte alla Corte, la Corte considera ragionevole dare la somma di EUR 2,000.
34. La Corte d? una somma totale di EUR 3,000 per spese processuali e spese.
C. Interesse di mora
35. La Corte considera adatto che l’interesse di mora dovrebbe essere basato sul tasso di prestito marginale della Banca Centrale europea al quale dovrebbero essere aggiunti tre punti percentuale.
PER QUESTE RAGIONI, LA CORTE UNANIMAMENTE
1. Ritiene che c’? stata una violazione dell? Articolo 1 del Protocollo N.ro 1;
2. Ritiene che c’? stata una violazione dell? Articolo 6 ? 1 della Convenzione;
3. Ritiene
(a) che lo Stato convenuto deve pagare il richiedente, entro tre mesi dalla data nella quale la sentenza diviene definitiva secondo l?Articolo 44 ? 2 della Convenzione gli importi seguenti:
(i) EUR 3,000 (tre mila euro) per danno non-pecuniario;
(l’ii) EUR 3,000 (tre mila euro) per spese processuali e spese;
(l’iii) qualsiasi tassa che pu? essere addebitabile sugli importi sopra;
(b) che dalla scadenza dei tre mesi summenzionati sino a pagamento il semplice interesse sar? pagabile sugli importi sopra ad un tasso uguale al tasso di prestito marginale della Banca Centrale europea durante il periodo predefinito pi? tre punti percentuale;
4. Respinge il resto del reclamo del richiedente per la soddisfazione equa.
Fatto in inglese, ed notificato per iscritto 28 luglio 2005, facendo seguito all?Articolo 77 ?? 2 e 3 degli Articoli di Corte.
Vincenzo Berger Bo?tjan M. Zupančič
Cancelliere Presidente

Testo Tradotto

Conclusion Violation of P1-1 ; Violation of Art. 6-1 ; Pecuniary damage – claim dismissed ; Non-pecuniary damage – financial award ; Costs and expenses award – domestic proceedings ; Costs and expenses award – Convention proceedings
THIRD SECTION
CASE OF CIMA v. ITALY
(Application no. 55161/00)
JUDGMENT
STRASBOURG
28 July 2005
FINAL
28/10/2005
This judgment will become final in the circumstances set out in Article 44 ? 2 of the Convention. It may be subject to editorial revision.

In the case of Cima v. Italy,
The European Court of Human Rights (Third Section), sitting as a Chamber composed of:
Mr B.M. Zupančič, President,
Mr J. Hedigan,
Mr L. Caflisch,
Mrs M. Tsatsa-Nikolovska,
Mr V. Zagrebelsky,
Mrs A. Gyulumyan,
Mr David Th?r Bj?rgvinsson, judges,
and Mr V. Berger, Section Registrar,
Having deliberated in private on 5 July 2005,
Delivers the following judgment, which was adopted on that date:
PROCEDURE
1. The case originated in an application (no. 55161/00) against the Italian Republic lodged with the Court under Article 34 of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (?the Convention?) by an Italian national, Mr M. C.(?the applicant?), on 6 July 1999.
2. The applicant was represented before the Court by Mrs M.G. M. P. and Mr A. M., lawyers practising in Rome. The Italian Government (?the Government?) were represented by their successive Agents, respectively Mr U. Leanza and Mr I.M. Braguglia, and by their successive co-Agents, respectively Mr V. Esposito and Mr F. Crisafulli.
3. On 8 January 2004, the Court (First Section) declared the application admissible.
4. On 1 November 2004 the Court changed the composition of its Sections (Rule 25 ? 1). This case was assigned to the newly composed Third Section (Rule 52 ? 1).
THE FACTS
I. THE CIRCUMSTANCES OF THE CASE
5. The applicant was born in 1945 and lives in Rome.
6. A.C., the applicant’s aunt, was the owner of a flat in Rome, which she had let to C.R.
7. In a registered letter of 10 May 1985, A.C. informed the tenant that she intended to terminate the lease on expiry of the term on 30 April 1986 and asked her to vacate the premises by that date.
8. In a writ served on the tenant on 10 July 1985, A.C. reiterated her intention to terminate the lease and summoned the tenant to appear before the Rome Magistrate.
9. By a decision of 14 November 1985, which was made enforceable on the same day, the Rome Magistrate upheld the validity of the notice to quit and ordered that the premises be vacated by 31 May 1986.
10. On 29 May 1986, A.C. served notice on the tenant requiring her to vacate the premises.
11. On 24 July 1986, she informed the tenant that the order for possession would be enforced by a bailiff on 5 August 1986.
12. Between 5 August 1986 and 20 November 1998, the bailiff made thirty-six attempts to recover possession. Each attempt proved unsuccessful, as A.C. was not entitled to police assistance in enforcing the order for possession.
13. In the meanwhile, on 9 November 1998, A.C. died and her nephew, the applicant, inherited the apartment.
14. On 22 July 1999, pursuant to Law no. 431/98, the tenant asked for a suspension of the enforcement proceedings.
15. After that, on an unspecified day of 1999, the applicant became party to the national proceedings.
16. The enforcement proceedings were suspended first until 30 May 2000 and then until 16 November 2000.
17. On 30 January 2001, the tenant spontaneously left the premises and the applicant recovered possession of the flat.
II. RELEVANT DOMESTIC LAW AND PRACTICE
18. The relevant domestic law and practice is described in the Court’s judgment in the case of Mascolo v. Italy (no. 68792/01, ?? 14-44).
THE LAW
I. ALLEGED VIOLATION OF ARTICLE 1 OF PROTOCOL No. 1 AND OF ARTICLE 6 ? 1 OF THE CONVENTION
19. The applicant complained of his prolonged inability to recover possession of his flat, owing to the lack of police assistance. He alleged a violation of his right of property, as guaranteed by Article 1 of Protocol No. 1, which provides:
?Every natural or legal person is entitled to the peaceful enjoyment of his possessions. No one shall be deprived of his possessions except in the public interest and subject to the conditions provided for by law and by the general principles of international law.
The preceding provisions shall not, however, in any way impair the right of a State to enforce such laws as it deems necessary to control the use of property in accordance with the general interest or to secure the payment of taxes or other contributions or penalties.?
20. The applicant also alleged a breach of Article 6 ? 1 of the Convention, the relevant part of which provides:
?In the determination of his civil rights and obligations …, everyone is entitled to a … hearing within a reasonable time by [a] … tribunal…?
21. The Court has previously examined a number of cases raising issues similar to those in the present case and found a violation of Article 1 of Protocol No. 1 and Article 6 ? 1 of the Convention (see Immobiliare Saffi, cited above, ?? 46-75; Lunari v. Italy, no. 21463/93, ?? 34-46, 11 January 2001; Palumbo v. Italy, no. 15919/89, ?? 33-48, 30 November 2000).
22. The Court has examined the present case and finds that there are no facts or arguments from the Government which would lead to any different conclusion in this instance. It notes that the applicant had to wait approximately fourteen years and six months after the first attempt of the bailiff before being able to repossess the flat.
23. Consequently, there has been a violation of Article 1 of Protocol No. 1 and of Article 6 ? 1 of the Convention in the present case.
II. APPLICATION OF ARTICLE 41 OF THE CONVENTION
24. Article 41 of the Convention provides:
?If the Court finds that there has been a violation of the Convention or the Protocols thereto, and if the internal law of the High Contracting Party concerned allows only partial reparation to be made, the Court shall, if necessary, afford just satisfaction to the injured party.?
A. Damages
25. The applicant claimed 14,460.80 euros (EUR) as a just satisfaction for the interference in his rights.
26. The Government contested the claim.
27. As far as the applicant claims reimbursement for pecuniary damages, the Court notes that he can bring an action in the civil courts under Article 1591 of the Civil Code claiming compensation from his former tenant for the loss incurred as a result of the property being returned late.
28. The issue in the present case is the damage arising from the unlawful conduct of the tenant, who, irrespective of the State’s cooperation in enforcing the court-ordered eviction, had a duty to return the flat to its owner. The breach of the applicant’s right to peaceful enjoyment of his possessions is above all the consequence of the tenant’s unlawful conduct. The breach of Article 6 ? 1 of the Convention committed by the State and found by the Court is a procedural one that occurred after such conduct on the part of the tenant.
29. The Court accordingly notes that Italian domestic law allows reparation to be made for the material consequences of the breach and considers that the claim for just satisfaction for pecuniary damage should be dismissed (see Mascolo cited above).
30. As far as the applicant claims reparation of non-pecuniary damage, the Court, ruling on an equitable basis, it awards him EUR 3,000.
B. Costs and expenses
31. The applicant also claimed reimbursement of his legal costs and expenses. He left the matter to be assessed by the Court in an equitable manner.
32. The Government contested the claim.
33. As far as the applicant claims reimbursement of costs and expenses incurred in the domestic proceedings, the Court, in the light of the evidence before it and the period concerned, decides to award him on an equitable basis EUR 1,000 under this head.
As far as the applicant claims reimbursement of costs and expenses incurred before the Court, the Court considers it reasonable to award the sum of EUR 2,000.
34. The Court awards a total sum of EUR 3,000 for legal costs and expenses.
C. Default interest
35. The Court considers it appropriate that the default interest should be based on the marginal lending rate of the European Central Bank to which should be added three percentage points.
FOR THESE REASONS, THE COURT UNANIMOUSLY
1. Holds that there has been a violation of Article 1 of Protocol No. 1;
2. Holds that there has been a violation of Article 6 ? 1 of the Convention;
3. Holds
(a) that the respondent State is to pay the applicant, within three months from the date on which the judgment becomes final according to Article 44 ? 2 of the Convention, the following amounts:
(i) EUR 3,000 (three thousand euros) for non-pecuniary damage;
(ii) EUR 3,000 (three thousand euros) for legal costs and expenses;
(iii) any tax that may be chargeable on the above amounts;
(b) that from the expiry of the above-mentioned three months until settlement simple interest shall be payable on the above amounts at a rate equal to the marginal lending rate of the European Central Bank during the default period plus three percentage points;
4. Dismisses the remainder of the applicant’s claim for just satisfaction.
Done in English, and notified in writing on 28 July 2005, pursuant to Rule 77 ?? 2 and 3 of the Rules of Court.
Vincent Berger Bo?tjan M. Zupančič
Registrar President

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