Conclusione Violazione di P1-1; Violazione di Art. 6-1; danno pecuniario – reclamo respinto; danno Non-pecuniario – risarcimento finanziario; Costi e spese risarcimento – procedimenti nazionali; Costi e spese risarcimento – procedimenti della Convenzione
TERZA SEZIONE
Causa CIMA c. l’Italia
(Richiesta n. 55161/00)
SENTENZA
STRASBOURG
28 luglio 2005
DEFINITIVO
28/10/2005
Questa sentenza diverr? definitiva nelle circostanze poste fuori nell? Articolo 44 ? 2 della Convenzione. Pu? essere soggetta a revisione editoriale.
Nella causa di Cima c. l’Italia,
La Corte europea di Diritti umani (terza Divisione), riunendosi in una Camera, composta di:
Il Sig. B.M. Zupančič, Presidente,
il Sig. J. Hedigan, il Sig. L. Caflisch, La Sig.ra M. Tsatsa-Nikolovska, il Sig. V. Zagrebelsky, La Sig.ra A. Gyulumyan, il Sig. David Th?r Bj?rgvinsson, giudici
ed il Sig. V. Berger, Cancelliere di Sezione
Avendo deliberato in privato il 5 luglio 2005,
Consegna la sentenza seguente che fu adottata in questa data:
PROCEDURA
1. La causa nacque da in una richiesta (n. 55161/00) contro la Repubblica italiana depositata per la Corte sotto Articolo 34 della Convenzione per la Protezione di Diritti umani e le Libert? Fondamentali (?la Convenzione?) da un cittadino italiano, il Sig. M. C. (?il richiedente?), 6 luglio 1999.
2. Il richiedente fu rappresentato di fronte alla Corte dal La Sig.ra M.G. M. P. ed il Sig. A. M., avvocati che praticano a Roma. Il Governo italiano (?il Governo?) fu rappresentato dai loro Agenti successivi, rispettivamente il Sig. U. Leanza ed il Sig. I.M. Braguglia, e dai loro co-agenti successivi, rispettivamente il Sig. V. Esposito ed il Sig. F. Crisafulli.
3. 8 gennaio 2004, la Corte (Prima Sezione) dichiar? la richiesta ammissibile.
4. 1 novembre 2004 la Corte cambi? la composizione delle sue Divisioni (l’Articolo 25 ? 1). Questa causa fu assegnata ai di recente composero terza Divisione (l’Articolo 52 ? 1).
I FATTI
I. LE CIRCOSTANZE DELLA CAUSA
5. Il richiedente nacque nel 1945 e vive a Roma.
6. A.C., la zia del richiedente, era il proprietario di un appartamento a Roma che lei aveva affittato a C.R.
7. In una lettera registrata il 10 maggio 1985, A.C. ha informato l’inquilino che lei ha inteso terminare il contratto d’affitto su scadenza del termine del 30 aprile 1986 e chiese a lei di sgombrare i locali per quella la data.
8. In un documento presentato all’inquilino il 10 luglio 1985, A.C. ha reiterato la sua intenzione di terminare il contratto d’affitto e chiam? in causa l’inquilino per apparire di fronte al Magistrato in Roma.
9. Da una decisione del 14 novembre 1985, che fu resa esecutiva nello stesso giorno, il Magistrato in Roma sostenne la validit? dell’avviso per sgomberare ed ordin? che i locali fossero sgombrati dal 31 maggio 1986.
10. Il 29 maggio 1986, A.C. present? avviso all’inquilino costringendola a sgombrare i locali.
11. Il 24 luglio 1986, lei inform? l’inquilino che il mandato per propriet? sarebbe stato eseguito da un ufficiale giudiziario il 5 agosto 1986.
12. Tra il 20 novembre 1986 e il 5 agosto 1998, l’ufficiale giudiziario fece trenta-sei tentativi di recuperare propriet?. Ogni tentativo si dimostr? senza successo, siccome A.C. non fu abilitato ad assistenza di polizia nell’eseguire il mandato per propriet?.
13. Nel frattempo, il 9 novembre 1998, A.C. mor? e suo nipote, il richiedente eredit? l’appartamento.
14. Il 22 luglio 1999, facendo seguito alla Legge n. 431/98, l’inquilino chiese una sospensione dei procedimenti di esecuzione.
15. Dopo ci?, in un giorno non specificato del 1999, il richiedente divenne parte ai procedimenti nazionali.
16. I procedimenti di esecuzione furono sospesi sino al 30 maggio 2000 e poi sino al 16 novembre 2000.
17. Il 30 gennaio 2001, l’inquilino lasci? spontaneamente i locali ed il richiedente recuper? propriet? dell’appartamento.
II. DIRITTO NAZIONALE ATTINENTE E PRATICA
18. Il diritto nazionale attinente e la pratica sono descritti nella sentenza della Corte nella causa Mascolo c. l’Italia (n. 68792/01, ?? 14-44).
LA LEGGE
I. VIOLAZIONE ADDOTTA DELL?ARTICOLO 1 DEL PROTOCOLLO N.RO 1 E DELL? ARTICOLO 6 ? 1 DELLA CONVENZIONE
19. Il richiedente si lagn? della sua incapacit? prolungata di recuperare propriet? del suo appartamento, dovuta alla mancanza di assistenza di polizia. Lui dichiar? una violazione del suo diritto di propriet?, come garantito dall? Articolo 1 di Protocollo N.ro 1, che prevede:
?Ogni persona fisica o giuridica ? abilitata al godimento tranquillo delle sue propriet?. Nessuno sar? privato delle sue propriet? eccetto nell’interesse pubblico e soggetto alle condizioni previste per da legge e dai principi generali di diritto internazionale.
Comunque, i provvedimenti precedenti non possono in qualsiasi modo danneggiare il diritto di un Stato eseguire simili leggi siccome ritiene necessario controllare l’uso di propriet? in concordanza dell’interesse generale o assicurare il pagamento di tasse o gli altri contributi o sanzioni penali.?
20. Il richiedente dichiar? anche una violazione dell? Articolo 6 ? 1 della Convenzione, la parte attinente di che prevede:
?Nella determinazione dei suoi diritti civili ed obblighi…, ognuno ? abilitato un… ascolto all’interno di un termine ragionevole da [un]… tribunale…?
21. La Corte prima ha esaminato un numero di cause che sollevano problemi simile a quelli nella causa presente e ha fondato una violazione di Articolo 1 di Protocollo N.ro 1 ed Articolo 6 ? 1 della Convenzione (veda Immobiliare Saffi, cit? sopra, ?? 46-75; Lunari c. l’Italia, n. 21463/93, ?? 34-46 11 gennaio 2001; Palumbo c. l’Italia, n. 15919/89, ?? 33-48 30 novembre 2000).
22. La Corte ha esaminato la causa presente e fonda che non ci sono nessuno fatti o argomenti del Governo che condurrebbe a qualsiasi conclusione diversa in questa istanza. Nota che il richiedente doveva aspettare approssimativamente quattordici anni e sei mesi dopo il primo tentativo dell’ufficiale giudiziario prima di essere in grado riacquistare l’appartamento.
23. C’? stata di conseguenza, una violazione di Articolo 1 di Protocollo N.ro 1 e di Articolo 6 ? 1 della Convenzione nella causa presente.
II. LA RICHIESTA DELL?ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE
24. Articolo 41 della Convenzione prevede:
?Se la Corte trova che c’? stata una violazione della Convenzione o i Protocolli inoltre, e se la legge interna della Parte Contraente ed Alta riguardata permette di essere resa riparazione solamente parziale, la Corte pu?, se necessario, riconoscere la soddisfazione equa alla vittima.?
A. Danni
25. Il richiedente chiese 14,460.80 euro (EUR) come una soddisfazione equa per l’interferenza nel suo diritto.
26. Il Governo contest? il reclamo.
27. Fino a che il richiedente reclama il rimborso per danni pecuniari, la Corte nota che lui pu? intentare un’azione nei tribunali civili sotto l?Articolo 1591 del Codice civile che chiede la compensazione dal suo primo inquilino per la perdita incorsa come un risultato della propriet? restituita tardi.
28. Il problema nella causa presente ? il danno che sorge dalla condotta illegale dell’inquilino che, irrispettoso della cooperazione dello Stato nell’eseguire lo sfratto ordinato dal tribunale, aveva un dovere di restituire l’appartamento al suo proprietario. La violazione del diritto del richiedente al godimento tranquillo delle sue propriet? ? soprattutto la conseguenza della condotta illegale dell’inquilino. La violazione dell? Articolo 6 ? 1 della Convenzione commessa dallo Stato e trovata dalla Corte ? una di tipo procedurale che accadde dopo simile condotta da parte dell’inquilino.
29. La Corte di conseguenza nota che diritto nazionale italiano permette di essere fatta riparazione per le conseguenze materiali della violazione e considera che il reclamo per la soddisfazione equa per danno pecuniario dovrebbe essere respinto (vedere Mascolo citata sopra).
30. Dal momento che il richiedente reclama la riparazione di danno non-pecuniario, la Corte, stabilendo su una base equa gli d? EUR 3,000.
B. Costi e spese
31. Il richiedente chiese anche rimborso delle sue spese processuali e spese. Lui lasci? la questione per essere stimata dalla Corte in una maniera equa.
32. Il Governo contest? il reclamo.
33. Dal momento che il richiedente reclama il rimborso di costi e spese incorsi nei procedimenti nazionali, la Corte alla luce dell’evidenza di fronte a s? ed il periodo concernentee, decide di dargli su una base equa EUR 1,000 sotto questo capo.
Dal momento che il richiedente reclama il rimborso dei costi e spese incorsi di fronte alla Corte, la Corte considera ragionevole dare la somma di EUR 2,000.
34. La Corte d? una somma totale di EUR 3,000 per spese processuali e spese.
C. Interesse di mora
35. La Corte considera adatto che l’interesse di mora dovrebbe essere basato sul tasso di prestito marginale della Banca Centrale europea al quale dovrebbero essere aggiunti tre punti percentuale.
PER QUESTE RAGIONI, LA CORTE UNANIMAMENTE
1. Ritiene che c’? stata una violazione dell? Articolo 1 del Protocollo N.ro 1;
2. Ritiene che c’? stata una violazione dell? Articolo 6 ? 1 della Convenzione;
3. Ritiene
(a) che lo Stato convenuto deve pagare il richiedente, entro tre mesi dalla data nella quale la sentenza diviene definitiva secondo l?Articolo 44 ? 2 della Convenzione gli importi seguenti:
(i) EUR 3,000 (tre mila euro) per danno non-pecuniario;
(l’ii) EUR 3,000 (tre mila euro) per spese processuali e spese;
(l’iii) qualsiasi tassa che pu? essere addebitabile sugli importi sopra;
(b) che dalla scadenza dei tre mesi summenzionati sino a pagamento il semplice interesse sar? pagabile sugli importi sopra ad un tasso uguale al tasso di prestito marginale della Banca Centrale europea durante il periodo predefinito pi? tre punti percentuale;
4. Respinge il resto del reclamo del richiedente per la soddisfazione equa.
Fatto in inglese, ed notificato per iscritto 28 luglio 2005, facendo seguito all?Articolo 77 ?? 2 e 3 degli Articoli di Corte.
Vincenzo Berger Bo?tjan M. Zupančič
Cancelliere Presidente