Conclusione Violazione dell? Art. 6-1; violazione di P1-1; danno Materiale – risarcimento finanziario; danno Morale – risarcimento finanziario; Costi e spese risarcimento parziale – procedimenti della Convenzione
PRIMA SEZIONE
CAUSA CICCARIELLO C. ITALIA
(Richiesta n. 34412/97)
SENTENZA
STRASBOURG
9 gennaio 2003
DEFINITIVO
09/04/2003
Questa sentenza diverr? definitiva nelle circostanze esposte nell? Articolo 44 ? 2 della Convenzione. Pu? essere soggetta a revisione editoriale.
Nella causa Ciccariello c. Italia,
La Corte europea dei Diritti umani (Prima Sezione), riunendosi in una Camera, composta da:
Il Sig. C.L. Rozakis, Presidente, il
Sig. G. Bonello il Sig. P. Lorenzen, la Sig.ra N. Vajic la Sig.ra S. Botoucharova, la Sig.ra E. Steiner giudici, la Sig.ra M. Del Tufo giudice ad hoc, ed il Sig. S. Nielsen, Cancelliere Aggiunto di Sezione
Avendo deliberato in privato il 12 dicembre 2002,
Consegna la seguente sentenza che fu adottata in quella data:
PROCEDURA
1. La causa origin? in una richiesta (n. 34412/97) contro la Repubblica italiana depositata con la Commissione europea dei Diritti umani (?la Commissione?) sotto il precedente Articolo 25 della Convenzione per la Protezione dei Diritti umani e le Libert? Fondamentali (?la Convenzione?) dalla Sig.ra F. C. (?il richiedente?), un cittadino italiano, il 26 dicembre 1996.
2. Il richiedente fu rappresentato dal Sig. G. R., un avvocato che pratica a Benevento. Il Governo italiano (?il Governo?) fu rappresentato dal suo Agente, il Sig. U. Leanza e dal suo co-agente, il Sig. C. Crisafulli.
3. Il richiedente si lament? sotto l?Articolo 1 del Protocollo N.ro 1 che non era stato capace di recuperare possesso del suo appartamento all’interno di un termine ragionevole. Invocando l?Articolo 6 ? 1 della Convenzione, si lament? inoltre della lunghezza dei procedimenti di sfratto.
4. La richiesta fu trasmessa alla Corte il 1 novembre 1998, quando Protocollo N.ro 11 alla Convenzione entr? in vigore (l’Articolo 5 ? 2 del Protocollo N.ro 11).
5. La richiesta fu assegnata alla Seconda Sezione della Corte (Articolo 52 ? 1 degli Articoli di Corte). All?interno di questa Sezione, la Camera che avrebbe considererato la causa (Articolo 27 ? 1 della Convenzione) fu costituita come previsto nell? Articolo 26 ? 1 degli Articoli di Corte. Il Sig. V. Zagrebelsky, il giudice eletto a riguardo dell’Italia,si ritir? dal riunirsi nella causa (Articolo 28). Il Governo nomin? la Sig.ra M. Del Tufo come giudice ad hoc riunirsi al suo posto (Articolo 27 ? 2 della Convenzione ed Articolo 29 ? 2).
6. Il 4 ottobre 2001 la Corte dichiar? la richiesta ammissibile.
7. Il 1 novembre 2001 la Corte cambi? la composizione delle sue Sezioni (Articolo 25 ? 1). Questa causa fu assegnata alla Prima di recente ricomposta .
I FATTI
IO. LE CIRCOSTANZE DELLA CAUSA
8. Il richiedente nacque nel 1946 e vive a Napoli.
9. E? proprietario di un appartamento a Napoli che aveva affittato a L.T.
10. In un documento notificato all’inquilino il 24 ottobre 1986, il richiedente comunic? la sua intenzione di terminare il contratto d’affitto e chiam? in causa l’inquilino per apparire di fronte al Magistrato di Napoli.
11. IL 3 novembre 1986, il Magistrato in Napoli non sostenne la validit? dell’avviso per sgomberare e declin? la giurisdizione riguardo il valore della causa.
12. L? 11 novembre 1986, il richiedente riprese i procedimenti di fronte alla Corte distrettuale di Napoli. In una sentenza del 10 luglio 1987, depositata alla cancelleria il 22 luglio 1987, la corte dichiar? che il contratto d’affitto sarebbe terminato il 4 novembre 1987 ed ordin? che i locali fossero sgombrati il 31 dicembre 1988.
13. Il 20 febbraio 1992, il richiedente notific? un avviso all’inquilino chiedendogli di sgombrare i locali.
14. L? 8 aprile 1992, notific? un avviso all’inquilino informandolo che il mandato per possesso sarebbe stato eseguito da un ufficiale giudiziario il 29 aprile 1992.
15. Il 28 aprile 1992, il richiedente fece una dichiarazione legale con cui richiedeva urgentemente i locali come sistemazione per sua figlia.
16. Il 29 aprile 1992 e il 12 febbraio 1993, l’ufficiale giudiziario fece due tentativi di recuperare possesso.
17. Ogni tentativo si dimostr? senza successo, siccome al richiedente non fu mai accordata l’assistenza della polizia nell’eseguire il mandato per possesso.
18. Da allora in poi, il richiedente decise di non intraprendere pi? procedimenti di esecuzione per evitare costi inutili, dato la mancanza di prospettive di ottenere l’assistenza della polizia.
19. Il 27 giugno 1995, il richiedente notific? di nuovo un avviso all’inquilino chiedendogli di sgombrare i locali.
20. Il5 luglio 1995, notific? un avviso all’inquilino informandolo che il mandato per possesso sarebbe stato eseguito da un ufficiale giudiziario il 24 luglio 1995.
21. Fra il 24 luglio 1995 e il 7 ottobre 1998, l’ufficiale giudiziario fece dodici tentativi di recuperare possesso. Ogni tentativo si dimostr? senza successo, siccome al richiedente non fu mai accordata l’assistenza della polizia nell’eseguire il mandato per possesso.
22. Il 28 ottobre 1998, l’inquilino sgombr? i locali.
II. DIRITTO NAZIONALE ATTINENTE
23. Il diritto nazionale attinente ? descritto nella sentenza della Corte nella causa Immobiliare Saffi c. l’Italia [GC], n. 22774/93, ?? 18-35, 1999-V di ECHR.
LA LEGGE
I. VIOLAZIONE ADDOTTA DELL? ARTICOLO 1 DEL PROTOCOLLO N. 1 E DELL? ARTICOLO 6 ? 1 DELLA CONVENZIONE
24. Il richiedente si lament? che non era stato capace di recuperare possesso del suo appartamento all’interno di un termine ragionevole dovuto alla mancanza di assistenza di polizia. Lei asser? una violazione dell? Articolo 1 del Protocollo N.ro 1 alla Convenzione che prevede:
?Ogni persona fisica o giuridica ? abilitata al godimento tranquillo delle sue propriet?. Nessuno sar? privato delle sue propriet? eccetto che nell’interesse pubblico e soggetto alle condizioni previste dalla legge e dai principi generali di diritto internazionale.
Comunque, i provvedimenti precedenti non possono in qualsiasi modo danneggiare il diritto di un Stato ad eseguire simili leggi se ritiene necessario controllare l’uso della propriet? in conformit? con l’interesse generale o assicurare il pagamento di tasse o gli altri contributi o sanzioni penali.?
25. Il richiedente asser? anche una violazione dell?Articolo 6 ? 1 della Convenzione, la cui parte attinente prevede:
?Nella determinazione dei suoi diritti civili ed obblighi…, ognuno ? abilitato a un?… udienza all’interno di un termine ragionevole da [un]… tribunale…?
26. La Corte prima ha esaminato un numero di cause che sollevano problemi simili a quelli nella presente causa e ha trovato una violazione dell? Articolo 1 di Protocollo N.ro 1 ed Articolo 6 ? 1 della Convenzione (vedere Immobiliare Saffi, citata sopra, ?? 46-75; Lunari c. l’Italia, n. 21463/93, ?? 34-46 11 gennaio 2001; Palumbo c. l’Italia, n. 15919/89, 30 novembre 2000?? 33-48).
27. La Corte ha esaminato la presente causa e trova che non ci sia nessun fatto o argomento del Governo che condurrebbe a una qualsiasi conclusione diversa in questa istanza. Nota che il richiedente ha dovuto aspettare approssimativamente sei anni e sei mesi dopo il primo tentativo dell’ufficiale giudiziario prima di essere in grado riacquistare l’appartamento.
28.C’? stata di conseguenza, una violazione dell? Articolo 1 di Protocollo N.ro 1 e dell? Articolo 6 ? 1 della Convenzione nella presente causa.
II. L?APPLICAZIONE DELL? ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE
29. L?Articolo 41 della Convenzione prevede:
?Se la Corte trova che c’? stata una violazione della Convenzione o dei Protocolli inoltre, e se la legge interna dell?Alta Parte Contraente concernente permette di rendere una riparazione solamente parziale, la Corte pu?, se necessario, riconoscere una soddisfazione equa alla vittima.?
A. danno Materiale
30. Il richiedente chiese riparazione per il danno materiale che aveva sostenuto e che fiss? a 79,200,000 lire italiani (ITL) [40,903.39 euro (EUR)], data da ITL 600,000 [EUR 309.87] per mese per un periodo di undici anni (dal 4 novembre 1987, quando la Corte distrettuale di Napoli dichiar? che il contratto d’affitto sarebbe terminato, al 28 ottobre 1996, quando il richiedente recuper? possesso del suo appartamento).
31. Il Governo impugn? il criterio usato dal richiedente.
32. La Corte considera che al richiedente deve essere data la compensazione per il danno materiale (vederea Immobiliare Saffi, citata sopra, ? 79). Avendo riguardo dei metodi di calcolo proposti dal richiedente, la Corte alla luce dell’evidenza di fronte a s? ed il periodo riguardato, decide di dare su una base equa EUR 13,000 sotto questo capo.
B. danno Morale
33. Il richiedente chiese ITL 70,000,000 [EUR 36,151.98] per il danno morale.
34. Il Governo present? che in qualsiasi caso l’importo chiesto era eccessivo.
35. La Corte considera che il richiedente ha dovuto sostenere un danno morale. Perci?, la Corte decide, su una base equa, di dare EUR 6,000 sotto questo capo.
C. Costi e spese
36. Il richiedente chiese il rimborso delle sue spese processuali che fiss? ad ITL 21,774,960 [EUR 11,245.83] per i suoi costi e spese di fronte alla Commissione e la Corte.
34. Secondo la giurisprudenza della Corte, un risarcimento pu? essere accordato solamente nella misura in cui i costi e le spese siano stati realmente e necessariamente impegnanti dal richiedente e siano stati ragionevoli relativamente al quantum (vedere la causa Bottazzi c. l’Italia [GC], n. 34884/97, ? 30 1999-V di ECHR). Nella presente causa, sulla base delle informazioni in suo possesso ed il criterio summenzionato la Corte considera che EUR 2,000 sia una somma ragionevole e concede l?importo al richiedente.
D. Interesse di mora
38. La Corte considera adatto che l’interesse di mora debba essere basato sul tasso di prestito marginale della Banca Centrale europea a cui dovrebbero essere aggiunti tre punti percentuale.
PER QUESTE RAGIONI, LA CORTE UNANIMEMENTE
1. Sostiene che c’? stata una violazione dell? Articolo 1 del Protocollo N.ro 1 alla Convenzione;
2. Sostiene che c’? stata una violazione dell?Articolo 6 ? 1 della Convenzione;
3. Sostiene
(a) che lo Stato convenuto deve pagare il richiedente, entro tre mesi dalla data in cui la sentenza diviene definitiva secondo l?Articolo 44 ? 2 della Convenzione i seguenti importi:
(i) 13,000 EUR (tredici mila euro) per danno materiale;
(ii) 6,000 EUR (sei mila euro) per danno morale;
(iii) 2,000 EUR (due mila euro) per spese processuali e spese;
(b) che dalla scadenza dei tre mesi summenzionati sino ad accordo l?interesse semplice sar? pagabile sugli importi sopra ad un tasso uguale al tasso di prestito marginale della Banca Centrale europea durante il periodo predefinito pi? tre punti percentuale;
4. Respinge il resto della richiesta del richiedente per la soddisfazione equa.
Fatto in inglese, e notificato per iscritto il9 gennaio 2003, facendo seguito all?Articolo 77 ?? 2 e 3 degli Articoli di Corte.
S?ren Nielsen Christos Rozakis
Cancelliere Aggiunto Presidente