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Testo originale e tradotto della sentenza selezionata

CASE OF CICCARIELLO v. ITALY

Tipologia: Sentenza
Importanza: 3
Articoli: 41, P1-1
Numero: 34412/97/2003
Stato: Italia
Data: 2003-01-09 00:00:00
Organo: Sezione Prima
Testo Originale

Conclusione Violazione dell? Art. 6-1; violazione di P1-1; danno Materiale – risarcimento finanziario; danno Morale – risarcimento finanziario; Costi e spese risarcimento parziale – procedimenti della Convenzione
PRIMA SEZIONE
CAUSA CICCARIELLO C. ITALIA
(Richiesta n. 34412/97)
SENTENZA
STRASBOURG
9 gennaio 2003
DEFINITIVO
09/04/2003
Questa sentenza diverr? definitiva nelle circostanze esposte nell? Articolo 44 ? 2 della Convenzione. Pu? essere soggetta a revisione editoriale.

Nella causa Ciccariello c. Italia,
La Corte europea dei Diritti umani (Prima Sezione), riunendosi in una Camera, composta da:
Il Sig. C.L. Rozakis, Presidente, il
Sig. G. Bonello il Sig. P. Lorenzen, la Sig.ra N. Vajic la Sig.ra S. Botoucharova, la Sig.ra E. Steiner giudici, la Sig.ra M. Del Tufo giudice ad hoc, ed il Sig. S. Nielsen, Cancelliere Aggiunto di Sezione
Avendo deliberato in privato il 12 dicembre 2002,
Consegna la seguente sentenza che fu adottata in quella data:
PROCEDURA
1. La causa origin? in una richiesta (n. 34412/97) contro la Repubblica italiana depositata con la Commissione europea dei Diritti umani (?la Commissione?) sotto il precedente Articolo 25 della Convenzione per la Protezione dei Diritti umani e le Libert? Fondamentali (?la Convenzione?) dalla Sig.ra F. C. (?il richiedente?), un cittadino italiano, il 26 dicembre 1996.
2. Il richiedente fu rappresentato dal Sig. G. R., un avvocato che pratica a Benevento. Il Governo italiano (?il Governo?) fu rappresentato dal suo Agente, il Sig. U. Leanza e dal suo co-agente, il Sig. C. Crisafulli.
3. Il richiedente si lament? sotto l?Articolo 1 del Protocollo N.ro 1 che non era stato capace di recuperare possesso del suo appartamento all’interno di un termine ragionevole. Invocando l?Articolo 6 ? 1 della Convenzione, si lament? inoltre della lunghezza dei procedimenti di sfratto.
4. La richiesta fu trasmessa alla Corte il 1 novembre 1998, quando Protocollo N.ro 11 alla Convenzione entr? in vigore (l’Articolo 5 ? 2 del Protocollo N.ro 11).
5. La richiesta fu assegnata alla Seconda Sezione della Corte (Articolo 52 ? 1 degli Articoli di Corte). All?interno di questa Sezione, la Camera che avrebbe considererato la causa (Articolo 27 ? 1 della Convenzione) fu costituita come previsto nell? Articolo 26 ? 1 degli Articoli di Corte. Il Sig. V. Zagrebelsky, il giudice eletto a riguardo dell’Italia,si ritir? dal riunirsi nella causa (Articolo 28). Il Governo nomin? la Sig.ra M. Del Tufo come giudice ad hoc riunirsi al suo posto (Articolo 27 ? 2 della Convenzione ed Articolo 29 ? 2).
6. Il 4 ottobre 2001 la Corte dichiar? la richiesta ammissibile.
7. Il 1 novembre 2001 la Corte cambi? la composizione delle sue Sezioni (Articolo 25 ? 1). Questa causa fu assegnata alla Prima di recente ricomposta .
I FATTI
IO. LE CIRCOSTANZE DELLA CAUSA
8. Il richiedente nacque nel 1946 e vive a Napoli.
9. E? proprietario di un appartamento a Napoli che aveva affittato a L.T.
10. In un documento notificato all’inquilino il 24 ottobre 1986, il richiedente comunic? la sua intenzione di terminare il contratto d’affitto e chiam? in causa l’inquilino per apparire di fronte al Magistrato di Napoli.
11. IL 3 novembre 1986, il Magistrato in Napoli non sostenne la validit? dell’avviso per sgomberare e declin? la giurisdizione riguardo il valore della causa.
12. L? 11 novembre 1986, il richiedente riprese i procedimenti di fronte alla Corte distrettuale di Napoli. In una sentenza del 10 luglio 1987, depositata alla cancelleria il 22 luglio 1987, la corte dichiar? che il contratto d’affitto sarebbe terminato il 4 novembre 1987 ed ordin? che i locali fossero sgombrati il 31 dicembre 1988.
13. Il 20 febbraio 1992, il richiedente notific? un avviso all’inquilino chiedendogli di sgombrare i locali.
14. L? 8 aprile 1992, notific? un avviso all’inquilino informandolo che il mandato per possesso sarebbe stato eseguito da un ufficiale giudiziario il 29 aprile 1992.
15. Il 28 aprile 1992, il richiedente fece una dichiarazione legale con cui richiedeva urgentemente i locali come sistemazione per sua figlia.
16. Il 29 aprile 1992 e il 12 febbraio 1993, l’ufficiale giudiziario fece due tentativi di recuperare possesso.
17. Ogni tentativo si dimostr? senza successo, siccome al richiedente non fu mai accordata l’assistenza della polizia nell’eseguire il mandato per possesso.
18. Da allora in poi, il richiedente decise di non intraprendere pi? procedimenti di esecuzione per evitare costi inutili, dato la mancanza di prospettive di ottenere l’assistenza della polizia.
19. Il 27 giugno 1995, il richiedente notific? di nuovo un avviso all’inquilino chiedendogli di sgombrare i locali.
20. Il5 luglio 1995, notific? un avviso all’inquilino informandolo che il mandato per possesso sarebbe stato eseguito da un ufficiale giudiziario il 24 luglio 1995.
21. Fra il 24 luglio 1995 e il 7 ottobre 1998, l’ufficiale giudiziario fece dodici tentativi di recuperare possesso. Ogni tentativo si dimostr? senza successo, siccome al richiedente non fu mai accordata l’assistenza della polizia nell’eseguire il mandato per possesso.
22. Il 28 ottobre 1998, l’inquilino sgombr? i locali.
II. DIRITTO NAZIONALE ATTINENTE
23. Il diritto nazionale attinente ? descritto nella sentenza della Corte nella causa Immobiliare Saffi c. l’Italia [GC], n. 22774/93, ?? 18-35, 1999-V di ECHR.
LA LEGGE
I. VIOLAZIONE ADDOTTA DELL? ARTICOLO 1 DEL PROTOCOLLO N. 1 E DELL? ARTICOLO 6 ? 1 DELLA CONVENZIONE
24. Il richiedente si lament? che non era stato capace di recuperare possesso del suo appartamento all’interno di un termine ragionevole dovuto alla mancanza di assistenza di polizia. Lei asser? una violazione dell? Articolo 1 del Protocollo N.ro 1 alla Convenzione che prevede:
?Ogni persona fisica o giuridica ? abilitata al godimento tranquillo delle sue propriet?. Nessuno sar? privato delle sue propriet? eccetto che nell’interesse pubblico e soggetto alle condizioni previste dalla legge e dai principi generali di diritto internazionale.
Comunque, i provvedimenti precedenti non possono in qualsiasi modo danneggiare il diritto di un Stato ad eseguire simili leggi se ritiene necessario controllare l’uso della propriet? in conformit? con l’interesse generale o assicurare il pagamento di tasse o gli altri contributi o sanzioni penali.?
25. Il richiedente asser? anche una violazione dell?Articolo 6 ? 1 della Convenzione, la cui parte attinente prevede:
?Nella determinazione dei suoi diritti civili ed obblighi…, ognuno ? abilitato a un?… udienza all’interno di un termine ragionevole da [un]… tribunale…?
26. La Corte prima ha esaminato un numero di cause che sollevano problemi simili a quelli nella presente causa e ha trovato una violazione dell? Articolo 1 di Protocollo N.ro 1 ed Articolo 6 ? 1 della Convenzione (vedere Immobiliare Saffi, citata sopra, ?? 46-75; Lunari c. l’Italia, n. 21463/93, ?? 34-46 11 gennaio 2001; Palumbo c. l’Italia, n. 15919/89, 30 novembre 2000?? 33-48).
27. La Corte ha esaminato la presente causa e trova che non ci sia nessun fatto o argomento del Governo che condurrebbe a una qualsiasi conclusione diversa in questa istanza. Nota che il richiedente ha dovuto aspettare approssimativamente sei anni e sei mesi dopo il primo tentativo dell’ufficiale giudiziario prima di essere in grado riacquistare l’appartamento.
28.C’? stata di conseguenza, una violazione dell? Articolo 1 di Protocollo N.ro 1 e dell? Articolo 6 ? 1 della Convenzione nella presente causa.

II. L?APPLICAZIONE DELL? ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE
29. L?Articolo 41 della Convenzione prevede:
?Se la Corte trova che c’? stata una violazione della Convenzione o dei Protocolli inoltre, e se la legge interna dell?Alta Parte Contraente concernente permette di rendere una riparazione solamente parziale, la Corte pu?, se necessario, riconoscere una soddisfazione equa alla vittima.?

A. danno Materiale
30. Il richiedente chiese riparazione per il danno materiale che aveva sostenuto e che fiss? a 79,200,000 lire italiani (ITL) [40,903.39 euro (EUR)], data da ITL 600,000 [EUR 309.87] per mese per un periodo di undici anni (dal 4 novembre 1987, quando la Corte distrettuale di Napoli dichiar? che il contratto d’affitto sarebbe terminato, al 28 ottobre 1996, quando il richiedente recuper? possesso del suo appartamento).
31. Il Governo impugn? il criterio usato dal richiedente.
32. La Corte considera che al richiedente deve essere data la compensazione per il danno materiale (vederea Immobiliare Saffi, citata sopra, ? 79). Avendo riguardo dei metodi di calcolo proposti dal richiedente, la Corte alla luce dell’evidenza di fronte a s? ed il periodo riguardato, decide di dare su una base equa EUR 13,000 sotto questo capo.
B. danno Morale
33. Il richiedente chiese ITL 70,000,000 [EUR 36,151.98] per il danno morale.
34. Il Governo present? che in qualsiasi caso l’importo chiesto era eccessivo.
35. La Corte considera che il richiedente ha dovuto sostenere un danno morale. Perci?, la Corte decide, su una base equa, di dare EUR 6,000 sotto questo capo.

C. Costi e spese
36. Il richiedente chiese il rimborso delle sue spese processuali che fiss? ad ITL 21,774,960 [EUR 11,245.83] per i suoi costi e spese di fronte alla Commissione e la Corte.
34. Secondo la giurisprudenza della Corte, un risarcimento pu? essere accordato solamente nella misura in cui i costi e le spese siano stati realmente e necessariamente impegnanti dal richiedente e siano stati ragionevoli relativamente al quantum (vedere la causa Bottazzi c. l’Italia [GC], n. 34884/97, ? 30 1999-V di ECHR). Nella presente causa, sulla base delle informazioni in suo possesso ed il criterio summenzionato la Corte considera che EUR 2,000 sia una somma ragionevole e concede l?importo al richiedente.

D. Interesse di mora
38. La Corte considera adatto che l’interesse di mora debba essere basato sul tasso di prestito marginale della Banca Centrale europea a cui dovrebbero essere aggiunti tre punti percentuale.
PER QUESTE RAGIONI, LA CORTE UNANIMEMENTE
1. Sostiene che c’? stata una violazione dell? Articolo 1 del Protocollo N.ro 1 alla Convenzione;
2. Sostiene che c’? stata una violazione dell?Articolo 6 ? 1 della Convenzione;
3. Sostiene
(a) che lo Stato convenuto deve pagare il richiedente, entro tre mesi dalla data in cui la sentenza diviene definitiva secondo l?Articolo 44 ? 2 della Convenzione i seguenti importi:
(i) 13,000 EUR (tredici mila euro) per danno materiale;
(ii) 6,000 EUR (sei mila euro) per danno morale;
(iii) 2,000 EUR (due mila euro) per spese processuali e spese;
(b) che dalla scadenza dei tre mesi summenzionati sino ad accordo l?interesse semplice sar? pagabile sugli importi sopra ad un tasso uguale al tasso di prestito marginale della Banca Centrale europea durante il periodo predefinito pi? tre punti percentuale;
4. Respinge il resto della richiesta del richiedente per la soddisfazione equa.
Fatto in inglese, e notificato per iscritto il9 gennaio 2003, facendo seguito all?Articolo 77 ?? 2 e 3 degli Articoli di Corte.
S?ren Nielsen Christos Rozakis
Cancelliere Aggiunto Presidente

Testo Tradotto

Conclusion Violation of Art. 6-1 ; Violation of P1-1 ; Pecuniary damage – financial award ; Non-pecuniary damage – financial award ; Costs and expenses partial award – Convention proceedings
FIRST SECTION
CASE OF CICCARIELLO v. ITALY
(Application no. 34412/97)
JUDGMENT
STRASBOURG
9 January 2003
FINAL
09/04/2003
This judgment will become final in the circumstances set out in Article 44 ? 2 of the Convention. It may be subject to editorial revision.

In the case of Ciccariello v. Italy,
The European Court of Human Rights (First Section), sitting as a Chamber composed of:
Mr C.L. Rozakis, President,
Mr G. Bonello,
Mr P. Lorenzen,
Mrs N. Vajic,
Mrs S. Botoucharova,
Mrs E. Steiner, judges,
Mrs M. Del Tufo, ad hoc judge,
and Mr S. Nielsen, Deputy Section Registrar,
Having deliberated in private on 12 December 2002,
Delivers the following judgment, which was adopted on that date:
PROCEDURE
1. The case originated in an application (no. 34412/97) against the Italian Republic lodged with the European Commission of Human Rights (?the Commission?) under former Article 25 of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (?the Convention?) by Mrs F. C. (?the applicant?), an Italian national, on 26 December 1996.
2. The applicant was represented by Mr G. R., a lawyer practising in Benevento. The Italian Government (?the Government?) were represented by their Agent, Mr U. Leanza, and by their co-Agent, Mr C. Crisafulli.
3. The applicant complained under Article 1 of Protocol No. 1 that she had been unable to recover possession of her flat within a reasonable time. Invoking Article 6 ? 1 of the Convention, she further complained about the length of the eviction proceedings.
4. The application was transmitted to the Court on 1 November 1998, when Protocol No. 11 to the Convention came into force (Article 5 ? 2 of Protocol No. 11).
5. The application was allocated to the Second Section of the Court (Rule 52 ? 1 of the Rules of Court). Within that Section, the Chamber that would consider the case (Article 27 ? 1 of the Convention) was constituted as provided in Rule 26 ? 1 of the Rules of Court. Mr V. Zagrebelsky, the judge elected in respect of Italy, withdrew from sitting in the case (Rule 28). The Government appointed Mrs M. Del Tufo as ad hoc judge to sit in his place (Article 27 ? 2 of the Convention and Rule 29 ? 2).
6. On 4 October 2001 the Court declared the application admissible.
7. On 1 November 2001 the Court changed the composition of its Sections (Rule 25 ? 1). This case was assigned to the newly composed First Section.
THE FACTS
I. THE CIRCUMSTANCES OF THE CASE
8. The applicant was born in 1946 and lives in Naples.
9. She is the owner of an apartment in Naples, which she had let to L.T.
10. In a writ served on the tenant on 24 October 1986, the applicant communicated her intention to terminate the lease and summoned the tenant to appear before the Naples Magistrate.
11. On 3 November 1986, the Naples Magistrate did not uphold the validity of the notice to quit and declined jurisdiction on account of the value of the case.
12. On 11 November 1986, the applicant resumed the proceedings before the Naples District Court. In a judgment of 10 July 1987, deposited with the registry on 22 July 1987, the court declared that the lease would terminate on 4 November 1987 and ordered that the premises be vacated by 31 December 1988.
13. On 20 February 1992, the applicant served notice on the tenant requiring him to vacate the premises.
14. On 8 April 1992, she served notice on the tenant informing him that the order for possession would be enforced by a bailiff on 29 April 1992.
15. On 28 April 1992, the applicant made a statutory declaration that she urgently required the premises as accommodation for her daughter.
16. On 29 April 1992 and 12 February 1993, the bailiff made two attempts to recover possession.
17. Each attempt proved unsuccessful, as the applicant was never granted the assistance of the police in enforcing the order for possession.
18. Thereafter, the applicant decided not to pursue the enforcement proceedings, in order to avoid useless costs, given the lack of prospects of obtaining the assistance of the police.
19. On 27 June 1995, the applicant served again notice on the tenant requiring him to vacate the premises.
20. On 5 July 1995, she served notice on the tenant informing him that the order for possession would be enforced by a bailiff on 24 July 1995.

21. Between 24 July 1995 and 7 October 1998, the bailiff made twelve attempts to recover possession. Each attempt proved unsuccessful, as the applicant was never granted the assistance of the police in enforcing the order for possession.
22. On 28 October 1998, the tenant vacated the premises.
II. RELEVANT DOMESTIC LAW
23. The relevant domestic law is described in the Court’s judgment in the case of Immobiliare Saffi v. Italy [GC], no. 22774/93, ?? 18-35, ECHR 1999-V.
THE LAW
I. ALLEGED VIOLATION OF ARTICLE 1 OF PROTOCOL NO. 1 AND OF ARTICLE 6 ? 1 OF THE CONVENTION
24. The applicant complained that she had been unable to recover possession of her flat within a reasonable time owing to the lack of police assistance. She alleged a violation of Article 1 of Protocol No. 1 to the Convention, which provides:
?Every natural or legal person is entitled to the peaceful enjoyment of his possessions. No one shall be deprived of his possessions except in the public interest and subject to the conditions provided for by law and by the general principles of international law.
The preceding provisions shall not, however, in any way impair the right of a State to enforce such laws as it deems necessary to control the use of property in accordance with the general interest or to secure the payment of taxes or other contributions or penalties.?
25. The applicant also alleged a breach of Article 6 ? 1 of the Convention, the relevant part of which provides:
?In the determination of his civil rights and obligations …, everyone is entitled to a … hearing within a reasonable time by [a] … tribunal…?
26. The Court has on several previous occasions decided cases raising similar issues as in the present case and found a violation of Article 1 of Protocol No. 1 and Article 6 ? 1 of the Convention (see Immobiliare Saffi, cited above, ?? 46-66; Lunari v. Italy, no. 21463/93, 11 January 2001, ?? 34-46; Palumbo v. Italy, no. 15919/89, 30 November 2000, ?? 33-47).
27. The Court has examined the present case and finds that there are no facts or arguments from the Government, which would lead to any different conclusion in this case. The Court refers to its detailed reasons in the judgments cited above and notes that in this case the applicant has had to wait for approximately six years and six months after the first attempt of the bailiff before repossessing the flat.
28. Consequently, there has been a violation of Article 1 of Protocol No. 1 and of Article 6 ? 1 of the Convention in the present case.
II. APPLICATION OF ARTICLE 41 OF THE CONVENTION
29. Article 41 of the Convention provides:
?If the Court finds that there has been a violation of the Convention or the Protocols thereto, and if the internal law of the High Contracting Party concerned allows only partial reparation to be made, the Court shall, if necessary, afford just satisfaction to the injured party.?
A. Pecuniary damage
30. The applicant sought reparation for the pecuniary damage she had sustained, which she put at 79,200,000 Italian lire (ITL) [40,903.39 euros (EUR)], being the prejudice of ITL 600,000 [EUR 309.87] per month for a period of eleven years (from 4 November 1987, when the Naples District Court declared that the lease would terminate, to 28 October 1996, when the applicant recovered possession of her flat).
31. The Government challenged the criteria that had been used by the applicant.
32. The Court considers that the applicant must be awarded compensation for the pecuniary damage (see Immobiliare Saffi, cited above, ? 79). Having regard to the means of calculation proposed by the applicant, the Court, in the light of the evidence before it and the period concerned, decides to award on an equitable basis EUR 13,000 under this head.
B. Non-pecuniary damage
33. The applicant claimed ITL 70,000,000 [EUR 36,151.98] for the non-pecuniary damage.
34. The Government submitted that in any event the amount claimed was excessive.
35. The Court considers that the applicant must have sustained some non-pecuniary damage. Therefore, the Court decides, on an equitable basis, to award EUR 6,000 under this head.

C. Costs and expenses
36. The applicant sought reimbursement of her legal costs, which she put at ITL 21,774,960 [EUR 11,245.83] for her costs and expenses before the Commission and the Court.
37. According to the Court’s case-law, an award can be made in respect of costs and expenses only in so far as they have been actually and necessarily incurred by the applicant and are reasonable as to quantum (see, Bottazzi v. Italy, no. 34884/97, Reports of Judgments and Decisions 1999-V, ? 30). In the present case, on the basis of the information in its possession and the above-mentioned criteria, the Court considers that EUR 2,000 is a reasonable sum and awards the applicant that amount.
D. Default interest
38. The Court considers it appropriate that the default interest should be based on the marginal lending rate of the European Central Bank to which should be added three percentage points.
FOR THESE REASONS, THE COURT UNANIMOUSLY
1. Holds that there has been a violation of Article 1 of Protocol No. 1 to the Convention;
2. Holds that there has been a violation of Article 6 ? 1 of the Convention;
3. Holds
(a) that the respondent State is to pay the applicant, within three months from the date on which the judgment becomes final according to Article 44 ? 2 of the Convention, the following amounts:
(i) 13,000 EUR (thirteen thousand euros) for pecuniary damage;
(ii) 6,000 EUR (six thousand euros) for non-pecuniary damage;
(iii) 2,000 EUR (two thousand euros) for legal costs and expenses;
(b) that from the expiry of the above-mentioned three months until settlement simple interest shall be payable on the above amounts at a rate equal to the marginal lending rate of the European Central Bank during the default period plus three percentage points;
4. Dismisses the remainder of the applicant’s claim for just satisfaction.
Done in English, and notified in writing on 9 January 2003, pursuant to Rule 77 ?? 2 and 3 of the Rules of Court.
S?ren Nielsen Christos Rozakis
Deputy Registrar President

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