Conclusioni: Eccezione preliminare congiunse a meriti e respinse (Articolo 34 – la Vittima) il Resto Violazione inammissibile di Articolo 1 di Protocollo N.ro 1 – Protezione di propriet? (l’Articolo 1 par?. 1 di Protocollo N.ro 1 – la Privazione di propriet?) danno Patrimoniale e non-patrimoniale – l’assegnazione (Articolo 41 – danno Non-patrimoniale danno Patrimoniale la soddisfazione Equa)
QUARTA SEZIONE
CAUSA CHINNICI C. ITALIA (N.RO 2)
(Richiesta n. 22432/03)
SENTENZA
STRASBOURG
14 aprile 2015
Questa sentenza diverr? definitiva nelle circostanze esposte nell? Articolo 44 ? 2 della Convenzione. Pu? essere soggetta a revisione editoriale.
Nella causa Chinnici c. ltalia (n. 2),
La Corte europea dwi Diritti umani (quarta Sezione), riunendosi in una Camera, composta da:
P?ivi Hirvel?, Presidente
Guido Raimondi,
Giorgio Nicolaou,
Ledi Bianku,
Nona Tsotsoria,
Krzysztof Wojtyczek,
Faris Vehabovi, ?giudici
e Fran?oise Elens-Passos, Cancelliere di Sezione
Avendo deliberato in privato il 24 marzo 2015,
Consegna la seguente sentenza che fu adottata in quella data:
PROCEDURA
1. La causa nacque da una richiesta (n. 22432/03) contro la Repubblica italiana depositata presso la Corte sotto l?Articolo 34 della Convenzione per la Protezione di Diritti umani e le Libert? Fondamentali (?la Convenzione?) da un cittadino italiano, il Sig. OMISSIS (?il richiedente?), 4 luglio 2003.
2. Il richiedente fu rappresentato dal Sig. OMISSIS, un avvocato che pratica a Roma. Il Governo italiano (?il Governo?) fu rappresentato col loro Agente, il Sig.ra E. Spatafora, il loro co-agente precedente, il Sig. N. Lettieri, ed il loro co-agente, il Sig.ra P. Accardo.
3. 3 gennaio 2009 la richiesta fu comunicata al Governo.
I FATTI
I. LE CIRCOSTANZE DELLA CAUSA
4. Il richiedente nacque nel 1945 e vive a L’Aquila.
5. I fatti della causa, come presentati dalle parti, possono essere riassunti come segue.
6. Il richiedente era il proprietario di un’area di terreno designato come terreno industriale a L’Aquila. Il terreno in questione-di un’area di superficie di 10,059 metri quadrati-fu registrato nel registro dei terreni come Foglio n. 4, Parcella n. 222.
7. Nel 1989, le autorit? amministrative regionali accordarono al Consorzio per lo sviluppo industriale di L’Aquila (?Consorzio per il nucleo di sviluppo industriale di L’Aquila?, in seguito ?il Consorzio?) il permesso per occupare una porzione del terreno del richiedente per cominciare la costruzione di un complesso industriale.
8. Il richiedente introdusse un’azione per danni presso la Corte distrettuale di L’Aquila contro le autorit? amministrative regionali chiedendo il risarcimento per la porzione rimanente del terreno che era diventata inutile dopo l’occupazione in una data non specificata.
9. Il 9 aprile 1991 le autorit? amministrative regionali emisero un ordine di espropriazione a riguardo del terreno.
10. Facendo seguito all’ordine, il consorzio offr? al richiedente una somma globale di 106.400.000 lire italiane (ITL) (equivalente ad EUR 55,000) come risarcimento per l’espropriazione ed il risarcimento per il periodo durante il quale il terreno era stato occupato a fronte dell’ordine di espropriazione che era stato emesso.
11. L’offerta fu rifiutata dal richiedente sulla base che lui la considerava inadeguata.
12. Il 9 maggio 1991, contestando l’importo che gli era stato assegnato, il richiedente inoltr? procedimenti contro il Consorzio presso la Corte d’appello di L’Aquila. Lui dibatt? che l’importo determinato dalle autorit? regionali era estremamente basso in relazione al valore di mercato del terreno.
13. Il 14 agosto 1992 la Legge di n. 359 dell?8 agosto 1992 entr? in vigore (?misure Urgenti tese a stabilizzare le finanze pubbliche?). L? Articolo 5 bis della Legge stabiliva un nuovo criterio per calcolo del risarcimento per l’espropriazione di un terreno edificabile. La Legge era espressamente applicabile ai procedimenti pendenti.
14. Il 3 novembre 1993, il richiedente accett? l’offerta del consorzio e richiese la conclusione dei procedimenti (?cessazione della materia del contendere?).
15. Con una sentenza provvisoria consegnata il 22 novembre 1994, la Corte d’appello diede credito all’entrata in vigore della Legge n. 359 dell?8 agosto 1992 e sostenne che l’importo del risarcimento per l’espropriazione doveva essere in conformit? col nuovo criterio stabilito nell’Articolo 5bis della legislazione. La corte respinse perci? la richiesta del richiedente per terminare i procedimenti, nomin? un perito per valutare il risarcimento per l’espropriazione secondo il nuovo criterio.
16. In una data non specificata, l’esperto present? il suo rapporto.
17. Con una sentenza consegnata il 23 luglio 2002 e registrata presso la cancelleria della corte il 1 agosto 2002, la Corte d’appello sostenne che al richiedente era concesso il risarcimento nella somma di EUR 77,556.40, come calcolato secondo il criterio stabilito nella Legge n. 359 di 1992. Inoltre, la Corte d’appello sostenne che al richiedente venisse concesso il risarcimento per il periodo durante il quale il terreno era stato occupato prima che l?ordine di espropriazione fosse stato emesso, nella somma di EUR 12 778,37. Gli importi erano soggetto a tassa, dedotta alla fonte ad un tasso del 20%.
18. In una data non specificata il consorzio fece ricorso su questioni di diritto.
19. Con una sentenza consegnata il 21 novembre 2006 e registrata presso la cancelleria della corte l? 8 gennaio 2007, la Corte di Cassazione rinvi? la causa alla Corte d’appello di L’Aquila.
20. Con una sentenza consegnata il 24 gennaio 2013, registrata presso la cancelleria della corte il 12 marzo 2013 la Corte d’appello di L’Aquila diede credito alla sentenza della Corte Costituzionale n. 348 24 ottobre 2007, dal momento che l? Articolo 5 bis della Legge n. 359 dell?8 agosto 1992 era stato dichiarato incostituzionale, e sostenne che al richiedente fosse concesso un risarcimento corrispondente al pieno valore di mercato della propriet?.
21. Perci?, basandosi sul rapporto dell?esperto designato dalla corte e presentato durante il primo set di procedimenti, la Corte d’appello concluse che al richiedente venisse concesso il risarcimento nella somma di EUR 108,578.96 (equivalente ad ITL 210,236,000) che rifletteva il valore di mercato del terreno al tempo dell’espropriazione (1991), l?interesse legale e positivo. Comunque, non aggiust? l’importo per l’inflazione.
II. DIRITTO NAZIONALE ATTINENTE E LA PRATICA
22. Il diritto nazionale attinente e la pratica concernenti le espropriazioni formali sar? trovato in Scordino c. l’Italia (n. 1) sentenza ([GC], n. 36813/97, ?? 47-61 ECHR 2006 V).
23. Nella sentenza n. 348 24 ottobre 2007, la Corte Costituzionale italiana sostenne che legislazione nazionale doveva essere compatibile con la Convenzione come interpretato dalla giurisprudenza della Corte e, di conseguenza,dichiarata incostituzionale la sezione 5 bis della Legge n. 359 dell?8 agosto 1992.
24. Nella sentenza, la Corte Costituzionale not?, che il livello insufficiente del risarcimento previsto dalla Legge del 1992 era contrario all? Articolo 1 del Protocollo N.ro 1 ed anche all?Articolo 117 della Costituzione italiana che prevede l? ottemperanza con obblighi internazionali. Da questa sentenza, la disposizione in oggetto non pu? essere pi? applicata nel contesto di procedimenti nazionali pendenti.
LA LEGGE
I. VIOLAZIONE ADDOTTA DELL? ARTICOLO 1 DEL PROTOCOLLO N.RO 1
25. Il richiedente addusse di aver sopportato un carico sproporzionato a causa dell’importo inadeguato del risarcimento di espropriazione che lui ricevette a livello nazionale, comportando cos? una violazione dell? Articolo 1 del Protocollo N.ro 1 che prevede come segue:
?Ogni persona fisica o giuridica ? abilitata al godimento pacifico delle sue propriet?. Nessuno sar? privato delle sue propriet? eccetto che nell’interesse pubblico e soggetto alle condizioni previste dalla legge e dai principi generali di diritto internazionale.
Comunque, le disposizioni precedenti non possono in qualsiasi modo danneggiare il diritto di un Stato ad eseguire simili leggi come ritiene necessario per controllare l’uso di propriet? in conformit? con l’interesse generale o assicurare il pagamento di tasse o gli altri contributi o sanzioni penali.?
A. Le osservazioni delle parti
26. Il Governo present? che il richiedente non era pi? una ?vittima? all’interno del significato di dell?Articolo 34 della Convenzione siccome lui aveva ottenuto dalla Corte d’appello di L’Aquila una sentenza di una violazione dell?Articolo 1 del Protocollo N.ro 1 ed un importo che corrispondeva al pieno valore di mercato del terreno espropriato.
27. Il richiedente, da parte sua considerava di essere ancora una ?vittima? della violazione in quanto l’importo che era stato assegnato a lui non corrispondeva al valore di mercato del terreno al tempo dell’espropriazione nel 1991, e la somma non era stata convertita nel suo valore corrente per compensare gli effetti dell’inflazione.
B. La valutazione della Corte
1. Ammissibilit?
28. Avendo riguardo agli argomenti delle parti in causa, , la Corte considera che la questione riguardo allo status di vittima del richiedente ? collegata da vicino ai meriti dell’azione di reclamo. Unisce perci? la questione ai meriti dell’azione di reclamo del richiedente sotto l?Articolo 1 del Protocollo N.ro 1.
2. Meriti
29. Come la Corte ha reiterato in numerose occasioni, l?Articolo 1 del Protocollo N.ro 1 contiene tre articoli distinti: il primo articolo, esposto nella prima frase del primo paragrafo ? di natura generale ed enuncia il principio del godimento tranquillo di propriet?; il secondo articolo, contenuto nella seconda frase del primo paragrafo copre la privazione di propriet? e la sottopone a certe condizioni; il terzo articolo, determinato nel secondo paragrafo, riconosce che agli Stati ? concesso, fra le altre cose, di controllare l’uso della propriet? in conformit? con l’interesse generale. Comunque, questi articoli non sono distaccati: il secondo e terzo articolo riguardano le particolari istanze di interferenza col diritto al godimento tranquillo di propriet? e perci? saranno costruiti alla luce del principio posto nel primo articolo (vedere, fra le altre autorit?, James ed Altri c. il Regno Unito, 21 febbraio 1986, ? 37 Serie A n. 98 che in parte reiterano i termini della Corte elaborati in Sporrong e L?nnroth c. Svezia, 23 settembre 1982, ? 61 Serie A n. 52; vedere anche I Conventi Santi c. Grecia, 9 dicembre 1994, ? 56 Serie A n. 301-a; Iatridis c. la Grecia [GC], n. 31107/96, ? 55 ECHR 1999-II; e Beyeler c. ltalia [GC], n. 33202/96, ? 106 ECHR 2000-I).
30. Non ? in controversia fra le parti che nella presente causa della cui situazione ci si lamenta rientra all’interno della sfera dell? Articolo 1 di Protocollo N.ro 1.
31. Emerge dalle decisioni delle corti nazionali che era considerato che l’espropriazione fosse in conformit? con la legge e che l’espropriazione perseguisse uno scopo legittimo nell’interesse pubblico. La Corte non trova nessuna ragione di sostenere altrimenti.
32. La Corte reitera che qualsiasi interferenza con la propriet? deve, oltre ad essere legale e ad avere uno scopo legittimo, anche soddisfi il requisito della proporzionalit?. Un equilibrio equo deve essere previsto fra le richieste dell’interesse generale della comunit? ed i requisiti della protezione dei diritti essenziali dell’individuo, essendo la ricerca di tale equilibrio equo inerente all’intera Convenzione. L’equilibrio richiesto non sar? previsto dove la persona riguardata sopporta un carico individuale eccessivo (vedere, fra le altre autorit?, Sporrong e L?nnroth c. Svezia, citata sopra, ed I Conventi Santi c. la Grecia, citata sopra).
33. In questo collegamento, la presa di propriet? senza pagamento di un importo ragionevolmente in riferito al suo valore normalmente costituir? un’interferenza sproporzionata che non pu? essere giustificata sotto l?Articolo 1 del Protocollo N.ro 1 (vedere, fra le altre autorit?, Papachelas c. Grecia [GC], n. 31423/96, ? 48 ECHR 1999 II).
34. L?Articolo 1 del Protocollo N.ro 1, comunque, non garantisce un diritto al pieno risarcimento in tutte le circostanze, poich? obiettivi legittimi di ?interesse pubblico? possono richiedere meno del rimborso del pieno valore di mercato (vedere Papachelas c. Grecia [GC], citata sopra, ? 48; I Conventi Santi c. Grecia, citata sopra, ? 71; Lithgow ed Altri c. il Regno Unito, 8 luglio 1986, ?? 50-51 Serie A n. 102). 35. Nella presente causa l’importo del risarcimento di espropriazione proposto al richiedente facendo seguito l’ordine di espropriazione del 9 aprile 1991 fu fissato ad ITL 106,400,000, o circa EUR 55,000 (vedere paragrafo 10 sopra) che costituisce una somma molto inferiore del valore di mercato della propriet? in oggetto (vedere paragrafo 21 sopra).
36. La presente causa riguarda un’espropriazione distinta, ed una che non fu eseguita come parte di un processo di riforma economica, sociale o politica n? collegata a qualsiasi altre specifiche circostanze. In questa causa, la Corte non discerne di conseguenza, qualsiasi obiettivo legittimo ?nell’interesse pubblico? capace di giustificare un rimborso inferiore al valore di mercato.
37. Avendo riguardo ad a tutte le considerazioni precedenti, la Corte considera, che il risarcimento assegnato al richiedente era inadeguato, dato l’importo basso assegnato e la mancanza dei motivi di interesse pubblico capaci di giustificare il risarcimento inferiore al valore di mercato della propriet?. Il richiedente ha dovuto di conseguenza, sopportare un carico sproporzionato ed eccessivo che non pu? essere giustificato da uno scopo legittimo nell’interesse pubblico perseguito con le autorit?.
38. Rimane da determinare se le corti nazionali dove da prima furono introdotte le rivendicazioni del richiedente, hanno riconosciuto compensazione per la violazione della Convenzione.
39. La Corte reitera che da prima spetta alle autorit? nazionali compensare qualsiasi violazione della Convenzione. A questo riguardo, la questione se un richiedente pu? chiedere di essere una vittima della violazione ? attinente a tutti gli stadi dei procedimenti sotto la Convenzione (vedere Scordino c. l’Italia (n. 1) [GC], citata sopra, ? 179 e Burdov c. Russia, n. 59498/00, ? 30 ECHR 2002-III).
40. La Corte richiama ulteriormente che una decisione o misura favorevole al richiedente non ? in principio sufficiente a spogliarlo del suo status di ? vittima? a meno che le autorit? nazionali hanno ammesso, o espressamente o in sostanza, e poi riconosciuto compensazione appropriata e sufficiente per, la violazione della Convenzione. Solamente quando queste condizioni sono soddisfatte la natura sussidiaria del meccanismo protettivo della Convenzione prevede l? esame di una richiesta (vedere Eckle c. Germania, 15 luglio 1982 ?? 69 et seq., Serie Un n. 51; Amuur c. la Francia, 25 giugno 1996, ? 36 Relazioni di Sentenze e Decisioni 1996 III).
41. Riguardo alla prima condizione che ?che la sentenza di una violazione da parte delle autorit? nazionali nella sua sentenza del 24 gennaio 2013 la Corte d’appello di L’Aquila diede credito alla sentenza della Corte Costituzionale n. 348 24 ottobre 2007, con cui l? Articolo 5 bis della Legge n. 359 dell?8 agosto 1992 era stato dichiarato incostituzionali, e sostenne che al richiedente fu concesso il risarcimento corrispondente al pieno valore di mercato della propriet?. Questo pu? essere visto come un riconoscimento del principio che la presa di propriet? senza pagamento di un importo ragionevolmente in riferimento al suo valore costituir? un’interferenza sproporzionata che non pu? essere giustificata sotto Articolo 1 di Protocollo normalmente N.ro 1. La Corte considera perci? che le corti nazionali ammisero, almeno in sostanza, la violazione si lament? di.
42. A riguardo della seconda condizione, la Corte deve accertare, se le misure prese dalle autorit?, nelle particolari circostanze della causa presente riconosciuto il richiedente compensazione appropriata in tale modo come per spogliarlo del suo status di vittima.
43. Secondo la causa-legge della Corte (Scordino c. l’Italia (n. 1) [GC], citata sopra, e, fra altri, Aldo Leoni c. l’Italia, n. 67780/01, 26 gennaio 2010; Perinati c. l’Italia, n. 8073/05, 6 ottobre 2009; Mandola c. l’Italia, n. 38596/02, 30 giugno 2009; Zuccal? c. l’Italia, n. 72746/01, 19 gennaio 2010), il risarcimento di espropriazione adeguato in cause simile a quello sotto scrutinio debba di tutti prima corrisponda al pieno valore di mercato della terreno al tempo della perdita della propriet?, ridusse con qualsiasi somme assegnarono a livello nazionale. Inoltre, come l’adeguatezza del risarcimento sarebbe diminuito se fosse pagato senza riferimento alle varie circostanze responsabile ridurre il suo valore, come l’errore di un periodo considerevole di tempo (vedere Stran Raffinerie greche e Stratis Andreadis c. la Grecia, 9 dicembre 1994, ? 82 la Serie Un n. 301 B, e, mutatis mutandis, il de di Motais Narbonne c. la Francia (soddisfazione equa), n. 48161/99, ?? 20-21 27 maggio 2003), la Corte ha sostenuto che l’importo iniziale deve essere aggiornato per compensare gli effetti dell’inflazione, e ha aumentato con l’importo di interesse scaduto legale (Scordino c. l’Italia (n. 1) [GC], above,? 258 citata. Vedere anche, mutatis mutandis, Akku ?c. la Turchia, 9 luglio 1997, ? 29 le Relazioni 1997 IV e Conosciuto anche come c. la Turchia, 23 settembre 1998, ? 48 le Relazioni 1998 VI).
44. Nella causa presente la Corte d’appello assegn? il risarcimento di richiedente nella somma di EUR 108,578.96 (equivalente ad ITL 210,236,000), riflettendo il valore di mercato della propriet? al tempo dell’espropriazione, pi? l’interesse, ma non riusc? ad assegnare rettifica di inflazione riflettente una somma.
45. La Corte sottolinea ulteriormente , nei ventidue anni che sono passati fra la data dell’espropriazione nel 1991 e la sentenza della Corte d’appello di L’Aquila nel 2013, un cambio considerevole verificatosi nel deprezzamento valutario nel paese. Convertendo nel suo valore corrente per compensare gli effetti dell’inflazione, il capitale cos? aggiustato ammontava due volte importi all’importo originale.
46. Alla luce di ci? che precede la Corte considera, che la compensazione era solamente parziale ed il risarcimento ottenuto a livello nazionale era, perci?, non capace di creazione buono la perdita sub?.
47. Riguardo alla seconda condizione-compensazione appropriata e sufficiente- non ? stata adempiuta, la Corte considera che il richiedente pu? ancora nella presente causa rivendicare di essere una ? vittima? a riguardo della sua azione di reclamo sotto l?Articolo 1 di Protocollo N.ro 1.
48. Di conseguenza, la Corte respinge l’eccezione del Governo e, decidendo sui meriti, costata che c’? stata una violazione dell? Articolo 1 del Protocollo N.ro 1.
II. VIOLAZIONE ADDOTTA DELL? ARTICOLO 6 ? 1 DELLA CONVENZIONE
49. Il richiedente addusse che la promulgazione e la richiesta alla sua causa di Articolo 5 bis di Legge n. 359/1992 corrisposero ad interferenza con la legislatura in violazione del suo diritto ad un’udienza corretta come garantito con Articolo 6 ? 1 della Convenzione, le parti attinenti di che prevede:
?Nella determinazione dei suoi diritti civili ed obblighi…, ognuno ? concesso ad una fiera… ascolti all’interno di un termine ragionevole con [un]… tribunale…?
50. Il Governo contest? quel l’argomento.
51. La Corte indica che, con una sentenza di 24 gennaio 2013, registr? con la cancelleria di corte 12 marzo 2013, la Corte d’appello di L’Aquila diede credito alla sentenza della Corte Costituzionale n. 348 24 ottobre 2007, da che cosa Articolo 5 bis di Legge n. 359 8 agosto 1992 erano stati dichiarati incostituzionali, e sostenne che il richiedente fu concesso a risarcimento che corrisponde al valore di mercato della propriet? (vedere paragrafo 20 sopra).
52. Nella prospettiva della Corte, perci? la legislazione contestata non fu fatta domanda nella causa del richiedente.
53. Nella luce del sopra, non pu? essere detto, che il richiedente ha status di vittima in riguardo di questa azione di reclamo che ? perci? ratione personae incompatibile con le disposizioni della Convenzione e deve essere dichiarata inammissibile in conformit? con Articolo 35 ?? 3 e 4 della Convenzione.
III. L?APPLICAZIONE DELL? ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE
54. L?Articolo 41 della Convenzione prevede:
?Se la Corte costata che c’? stata una violazione della Convenzione o dei Protocolli, e se la legge interna dell?Alta Parte Contraente riguardata permette una riparazione solamente parziale, la Corte pu?, se necessario, riconoscere una soddisfazione equa alla vittima.?
A. danno Patrimoniale
55. Il richiedente chiese 161,370.59 euro (EUR) in riguardo di danno patrimoniale, essere aggiustato per l’inflazione ed aument? con l’importo di interesse scaduto.
56. Il Governo contese che il richiedente aveva ottenuto un importo che corrisponde al valore di mercato della terreno espropriata.
57. La Corte reitera che una sentenza nella quale trova una violazione impone sullo Stato rispondente un obbligo legale per porre fine alla violazione e costituire riparazione le sue conseguenze in tale modo come ripristinare il pi? lontano possibile la situazione che esiste di fronte alla violazione (vedere Iatridis c. la Grecia (soddisfazione equa) [GC], citata sopra, ? 32).
58. Gli Stati Contraenti che sono parti ad una causa sono in principio libero scegliere i mezzi da che cosa loro si atterrenon con una sentenza nella quale la Corte ha trovato una violazione. Questa discrezione come alla maniera di esecuzione di una sentenza la libert? di scelta allegata all’obbligo primario degli Stati Contraenti sotto la Convenzione per garantire i diritti e le libert? garantite riflette (Articolo 1). Se la natura della violazione concede restitutio in integrum, ? per lo Stato rispondente per effettuarlo, la Corte che n? ha il potere n? la possibilit? pratica di fare cos? s?. Se, d’altra parte l legge nazionale non concede- o concede solamente in parte – riparazione per le conseguenze della violazione, l?Articolo 41 conferisce poteri la Corte per riconoscere la vittima simile soddisfazione siccome sembra a s? per essere appropriato (vedere Brumrescu ?c. la Romania (soddisfazione equa) [GC], n. 28342/95, ? 20 ECHR 2001-io).
59. La Corte ha sostenuto che l’interferenza in oggetto soddisfatto la condizione della legalit? e non era arbitrario (vedere divide in paragrafi 30-31 sopra). L’atto del governo italiano che la Corte sostenne essere contraria alla Convenzione era un’espropriazione che sarebbe stata legittima ma per l’insuccesso per pagare correttamente il risarcimento (vedere divide in paragrafi 32-37 sopra).
60. Nella presente causa che la Corte considera che la natura della violazione trovata non gli concede presumere che restitutio in integrum possono essere resi (il contrasto Papamichalopoulos ed Altri c. la Grecia (Articolo 50), 31 ottobre 1995, Serie Un n. 330-B). Un’assegnazione del risarcimento equivalente deve essere resa perci?.
61. Nella causa presente la Corte ha trovato che un ?equilibrio equo? non fu previsto, determinato non si poteva dire che il livello del risarcimento assegnato corrisponda ragionevolmente ad una somma, rifer? al valore della propriet?.
62. Siccome il richiedente ricevette dalla Corte d’appello un’assegnazione di EUR 108,578.96, una somma che riflette il valore di mercato della terreno al tempo dell’espropriazione nel 1991, aumentata con l’importo di interesse scaduto legale ma non riusc? ad aggiustare l’importo per l’inflazione, la Corte assegner? risarcimento che corrisponde a rettifica di inflazione.
63. Avendo riguardo ad al precedente, la Corte lo considera ragionevole assegnare EUR 85,000 il richiedente, pi? qualsiasi tassa sulla quale pu? essere addebitabile quel l’importo. L’importo fu ottenuto con aggiustando la somma di EUR 108,578.96 per l’inflazione secondo l’indice dei prezzi al consumo calcol? con l’Istituto Nazionale italiano di Statistiche (ISTAT).
B. danno Non -patrimoniale
64. Il richiedente chiese EUR 100,000 in riguardo di danno non-patrimoniale.
65. Il Governo contest? quel l’importo.
66. La Corte considera che su conto della violazione trovato il richiedente ha dovuto subire un certo grado di danno non-patrimoniale che valuta, su una base equa, ad EUR 5,000.
Costi di C. e spese
67. Il richiedente present? una nota spese e spese e chiese il rimborso di EUR 40,000 per i costi e spese incorse in nei procedimenti nazionali.
68. Il Governo contest? quel l’importo.
69. Secondo la causa-legge stabilita della Corte, costi e spese non saranno assegnate sotto Articolo 41 a meno che ? stabilito che loro davvero e necessariamente erano incorsi in ed erano ragionevoli come a quantum (vedere ed Altri c. la Turchia, n. 29189/02, ? 22 24 gennaio 2008).
70. Come la causa del richiedente di fronte alle corti nazionali essenzialmente fu mirato a rimediando alle violazioni della Convenzione addotte di fronte alla Corte, queste spese processuali nazionali possono essere prese in considerazione nel valutare la rivendicazione per costi.
71. Mentre non ? contestato che il richiedente incorse nelle certe spese per ottenere compensi di fronte alle corti nazionali, considera che la somma richiesta ? eccessiva.
72. Essendo avuto riguardo ai documenti nella sua propriet? ed alla sua causa-legge, la Corte lo considera ragionevole assegnare la somma di 5,000 per i procedimenti di fronte alle corti nazionali.
Interesse di mora di D.
73. La Corte lo considera appropriato che il tasso di interesse di mora dovrebbe essere basato sul tasso di prestito marginale della Banca Centrale europea a che dovrebbe essere aggiunto tre punti di percentuale.
PER QUESTE RAGIONI, LA CORTE, ALL?UNANIMITA?
1. Congiunge ai meriti l’eccezione del Governo riguardo allo status di vittima del richiedente in riguardo di Articolo 1 di Protocollo N.ro 1;
2. Dichiara l’azione di reclamo riguardo all? Articolo 1 del Protocollo N.ro 1 ammissibile ed il resto della richiesta inammissibile;
3. Sostiene che c’? stata una violazione dell? Articolo 1 di Protocollo N.ro 1 della Convenzione e respinge l’eccezione del Governo;
4. Sostiene
(a) che lo Stato rispondente deve pagare il richiedente, entro tre mesi dalla data in cui la sentenza diviene definitiva in conformit? con l?Articolo 44 ? 2 della Convenzione gli importi seguenti:
(i) EUR 85,000 (ottanta-cinque mila euro), pi? qualsiasi tassa che pu? essere addebitabile, a riguardo di danno patrimoniale;
(ii) EUR 5,000 (cinque mila euro), pi? qualsiasi tassa che pu? essere addebitabile, a riguardo di danno non-patrimoniale;
(iii) EUR 5,000 (cinque mila euro), pi? qualsiasi tassa che pu? essere a carico dei richiedenti, in riguardo di costi e spese;
(b) che dalla scadenza dei tre mesi summenzionati sino ad accordo l?interesse semplice sar? pagabile sugli importi sopra ad un tasso uguale al tasso di prestito marginale della Banca Centrale europea durante il periodo predefinito pi? tre punti di percentuale;
5. Respinge il resto della rivendicazione del richiedente per la soddisfazione equa.
Fatto in inglesi, e notific? per iscritto 14 aprile 2015, facendo seguito Decidere 77 ?? 2 e 3 degli Articoli di Corte.
Fran?oise Elens-Passos P?ivi Hirvel?
Cancelliere Presidente