Conclusione Cancellato d
PRIMA SEZIONE
CAUSA CECCHI C. ITALIA
(Richiesta n. 37888/97)
SENTENZA
( regolamento amichevole)
STRASBOURG
9 gennaio 2003
Questa sentenza ? definitiva ma pu? essere soggetta a revisione editoriale.
Nella causa Cecchi c. Italia,
La Corte europea dei Diritti umani (Prima Sezione), riunendosi in una Camera, composta da:
Il Sig. C.L. Rozakis, Presidente il
Sig.ra F. Tulkens, il Sig. P. Lorenzen la Sig.ra N. Vajic, il Sig. E. Levits il Sig. A. Kovler, giudici, la Sig.ra M. Del Tufo giudice ad hoc ed il Sig. S. Nielsen, Cancelliere Aggiunto di Sezione
Avendo deliberato in privato il 12 dicembre 2002,
Consegna la seguente sentenza che fu adottata in quella data:
PROCEDURA
1. La causa origin? in una richiesta (n. 37888/97) contro la Repubblica italiana depositata con la Corte sotto l?Articolo 34 della Convenzione per la Protezione dei Diritti umani e le Libert? Fondamentali (?la Convenzione?) da un cittadino italiano, la Sig.ra I. C. (?il richiedente?), il 24 luglio 1997.
2. Il richiedente fu rappresentato dal Sig. P.L. G., un avvocato che pratica a Firenze. Il Governo italiano (?il Governo?) fu rappresentato dal suo Agente, il Sig. U. Leanza e dal suo co-agente, il Sig. F. Crisafulli.
3. Il richiedente si lagn? della sua incapacit? prolungata ? a causa della mancanza di assistenza della polizia ? di recuperare possesso del suo appartamento e della durata dei procedimenti di sfratto.
4. Dopo avere ottenuto le osservazioni delle parti, la Corte dichiar? la richiesta ammissibile il 4 ottobre 2001,
5. Il 7 novembre 2002 e il 22 novembre 2002 il richiedente ed il Governo presentarono rispettivamente dichiarazioni formali accettando un regolamento amichevole della causa.
I FATTI
6. Il richiedente ? il proprietario di un appartamento a Firenze che lei aveva affittato ad I.M.
7. In un documento notificato all’inquilino l?11 giugno 1987, il richiedente comunic? la sua intenzione di terminare il contratto d’affitto alla scadenza del termine il 30 giugno 1987 e chiam? in causa l’inquilino per apparire di fronte al Magistrato di Firenze.
8. Con una decisione del 29 giugno 1987 che fu resa esecutiva il 7 luglio 1987 il Magistrato di Firenze sostenne la validit? dell’avviso per sgomberare ed ordin? che i locali fossero sgombrati il 30 giugno 1988.
9. Il 4 maggio 1989, il richiedente fece una dichiarazione legale in cui richiedeva urgentemente i locali come sistemazione per lei.
10. Il 7 ottobre 1989, il richiedente notific? un avviso all’inquilino chiedendogli di sgombrare i locali.
11. Il 17 novembre 1989, lei notific? un avviso all’inquilino informandolo che il mandato per possesso sarebbe stato eseguito da un ufficiale giudiziario il 18 dicembre 1989.
12. Fra il 18 dicembre 1989 e il 24 gennaio 1997, l’ufficiale giudiziario fece quindici tentativi di recuperare possesso.
13. Ogni tentativo si dimostr? senza successo, siccome al richiedente non fu mai accordata l’assistenza della polizia nell’eseguire il mandato per possesso.
14. Il 28 febbraio 1997, il richiedente riacquist? l’appartamento.
LA LEGGE
15. Il 22 novembre 2002, la Corte ricevette la seguente dichiarazione dal Governo:
?Io dichiaro che il Governo Italiano offre di pagare un importo totale di 12,000 (dodici mila) Euros a Sig.ra I. C. in prospettiva di assicurare un regolamento amichevole della richiesta registrata sotto il n. 37888/97. Questa somma coprir? qualsiasi danno materiale e morale cos? come i costi, e sar? pagabile entro tre mesi che cominciano dalla notificazione della sentenza consegnata dalla Corte facendo seguito all? Articolo 39 della Convenzione europea dei Diritti umani. Questo pagamento costituir? la decisione finale della causa.
Questa dichiarazione non comporta un qualsiasi riconoscimento del Governo di una violazione della Convenzione europea dei Diritti umani nella causa presente.
Il governo si impegna inoltre a non richiedere la raccomandazione della causa alla Grande Camera sotto l?Articolo 43 ? 1 della Convenzione.?
16. Il 7 novembre 2002, la Corte ricevette la seguente dichiarazione firmata dal richiedente:
?Io noto che il Governo dell’Italia ? pronto a pagare un importo totale di 12,000 (dodici mila) Euro che copre danno materiale e morale e costi alla Sig.ra I. C. nella prospettiva di assicurare un regolamento amichevole della richiesta n. 37888/97 pendente di fronte alla Corte.
Io accetto la proposta e rinuncio a qualsiasi le ulteriore richiesta nei confronti dell’Italia relativa ai fatti di questa richiesta. Io dichiaro che la causa ? stabilita definitivamente.
Questa dichiarazione ? resa nel contesto di un regolamento amichevole che il Governo ed il richiedente hanno raggiunto.
Io inoltre m?impegno a non richiedere la raccomandazione della causa alla Grande Camera sotto l?Articolo 43 ? 1 della Convenzione dopo la consegna della sentenza della Corte.?
17. La Corte prende nota dell’accordo raggiunto dalle parti (Articolo 39 della Convenzione). ? sicuro che l’accordo sia basato sul rispetto dei diritti umani come definito nella Convenzione o nei suoi Protocolli (l’Articolo 37 ? 1 in fine della Convenzione ed Articolo 62 ? 3 degli Articoli di Corte).
18. Di conseguenza, la causa dovrebbe essere cancellata dal ruolo.
PER QUESTE RAGIONI, LA CORTE UNANIMEMENTE
1. Decide di cancellare la causa dal ruolo;
2. Prende nota dell’impegno delle parti di non richiedere un riesame della causa di fronte alla Grande Camera.
Fatto in inglese, e notificato per iscritto il 9 gennaio 2003, facendo seguito all? Articolo 77 ?? 2 e 3 degli Articoli di Corte.
S?ren Nielsen Christos Rozakis
Cancelliere Aggiunto Presidente