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Testo originale e tradotto della sentenza selezionata

CASE OF CAVICCHI AND RUGGERI v. ITALY

Tipologia: Sentenza
Importanza: 3
Articoli: 41, P1-1
Numero: 56717/00/2003
Stato: Italia
Data: 2003-10-30 00:00:00
Organo: Sezione Prima
Testo Originale

Conclusione Violazione di P1-1; Violazione dell? Art. 6-1; danno materiale – risarcimento finanziario; danno Morale – risarcimento finanziario; Costi e spese risarcimento parziale – procedimenti della Convenzione
PRIMA SEZIONE
CAUSA CAVICCHI E RUGGERI C. ITALIA
(Richiesta n. 56717/00)
SENTENZA
STRASBOURG
30 ottobre 2003
DEFINITIVO
30/01/2004
Questa sentenza diverr? definitiva nelle circostanze esposte nell? Articolo 44 ? 2 della Convenzione. Pu? essere soggetta a revisione editoriale.

Nella causa Cavicchi e Ruggeri c. Italia,
La Corte europea dei Diritti umani (Prima Sezione), riunendosi in una Camera, composta da:
Il Sig. C.L. Rozakis, Presidente
Il Sig.ra F. Tulkens, il
Sig.ra N. Vajic, il Sig. E. Levits, la Sig.ra S. Botoucharova, il Sig. A. Kovler, il Sig. V. Zagrebelsky, giudici
ed il Sig. E. Fribergh, Cancelliere di Sezione
Avendo deliberato in privato il 9 ottobre 2003,
Consegna la seguente sentenza che fu adottata in quella data:
PROCEDURA
1. La causa origin? in una richiesta (n. 56717/00) contro la Repubblica italiana depositata con la Corte sotto l?Articolo 34 della Convenzione per la Protezione dei Diritti umani e le Libert? Fondamentali (?la Convenzione?) da tre cittadini italiani, i Sig. S. C., i Sig. R. C. ed la Sig.ra M. R. (?i richiedenti?), 3 dicembre 1999.
2. I richiedenti furono rappresentati dal Sig. F. P., un avvocato che pratica a Firenze. Il Governo italiano (?il Governo?) fu rappresentato dal suo Agente, il Sig. U. Leanza e dai suoi co-agenti successivi, rispettivamente il Sig. V. Esposito ed il Sig. F. Crisafulli.
3. Il 31 gennaio 2002 la Corte dichiar? la richiesta ammissibile.
I FATTI
I. LE CIRCOSTANZE DELLA CAUSA
4. I richiedenti nacquero rispettivamente nel 1962, 1932 e 1934 e vivono a Firenze.
5. Sono i proprietari di un appartamento a Firenze che avevano affittato a P.V.
6. In una lettera datata 25 luglio 1983, i richiedenti informarono l’inquilino che intendevano terminare il contratto d’affitto alla scadenza del termine il 30 aprile 1984 e gli chiesero di sgombrare i locali entro quella data.
7. In un documento notificato all’inquilino il 24 aprile 1984, i richiedenti reiterarono la loro intenzione di terminare il contratto d’affitto e chiamarono in causa l’inquilino per apparire di fronte al Magistrato di Firenze.
8. Con una decisione dell? 11 maggio 1984 che fu resa esecutiva il 13 giugno 1984 il Magistrato di Firenze sostenne la validit? dell’avviso per sgomberare ed ordin? che i locali fossero sgombrati l? 11 maggio 1985.
9. L’inquilino chiese al Magistrato di Firenze che l’imposizione fosse posticipata.
10. Il 21 giugno 1985 il Magistrato di Firenze ordin?, che i locali fossero sgombrati il 30 aprile 1986.
11. Il 5 giugno 1986, i richiedenti notificarono un avviso all’inquilino chiedendogli di sgombrare i locali.
12. Il 23 giugno 1986, notificarono un avviso all’inquilino informandolo che il mandato per possesso sarebbe stato eseguito da un ufficiale giudiziario il 3 settembre 1986.
13. Fra il 3 settembre 1986 e il 16 dicembre 1998, l’ufficiale giudiziario fece trenta cinque tentativi di recuperare possesso. Ogni tentativo si dimostr? senza successo, siccome ai richiedenti non fu concessa lp assistenza della polizia nell’eseguire il mandato per possesso.
14. Il 12 luglio 1999, facendo seguito all? articolo 6 della Legge n. 431/98, l’inquilino chiese alla Corte distrettuale di Firenze di sospendere i procedimenti di sfratto.
15. Il 9 aprile 2001 l’inquilino mor?, e suo figlio si rifiut? di lasciare l’appartamento.
16. L? 11 maggio 2001, l’ufficiale giudiziario fece un tentativo di recuperare possesso che si dimostr? senza successo siccome ai richiedenti non fu mai accordata l’assistenza della polizia nell’eseguire il mandato per possesso. Il successivo tentativo fu posticipato al 16 ottobre 2001.
17. Fra il16 ottobre 2001 e il 21 novembre 2002 , l’ufficiale giudiziario fece, quattro tentativi di recuperare possesso che si dimostrarono senza successo siccome ai richiedenti non fu mai accordata l’assistenza della polizia nell’eseguire il mandato per possesso.
18. Il 3 marzo 2003, i richiedenti recuperarono possesso dell’appartamento.
II. DIRITTO NAZIONALE ATTINENTE
19. Fin dal 1947 le autorit? pubbliche in Italia frequentemente sono intervenute in materia di legislazione di affitto residenziale allo scopo di controllare gli affitti. Questo ? stato realizzato tramite congelamento degli affitti (di quando in quando mitigati quando il Governo decretava aumenti legali), la proroga legale di tutti i contratti d’affitto correnti e la proroga, la sospensione o lo scaglionamento dell’imposizione di mandati di sfratto. Il diritto nazionale attinente riguardo alla proroga di affitti, la sospensione di imposizione e lo scaglionamento di sfratti ? descritta nella sentenza della Corte nella causa Immobiliare Saffi c. l’Italia [GC], n. 22774/93, ?? 18-35, 1999-V di ECHR.
A. Il sistema di controllo degli affitti
20. Riguardo al controllo degli affitti, l’evoluzione della legislazione italiana pu? essere riassunta come segue.
21. La prima misura attinente era la Legge n. 392 del27 luglio 1978 che fornisce il sistema per ?gli equocanoni? (il cos? definito equo canone) sulla base di un numero di criteri come la superficie dell’appartamento ed i suoi costi di realizzazione.
22. Il secondo passo delle autorit? italiane ? datato agosto 1992. Fu preso nella prospettiva della liberalizzazione progressiva del mercato degli affitti. Di conseguenza, una legislazione che sbloccava le restrizioni sui livelli degli affitti (il cos? definito patti in deroga) entr? in vigore. Ai proprietari e agli inquilini fu data l’opportunit? di derogare all’affitto imposto dalla legge ed accordarsi su un prezzo diverso.
23. Ultimamente, Legge n. 431 del 9 dicembre 1998 riform? i contratti d?affitto e liberalizz? gli affitti.
B. Obblighi dell’inquilino in caso di tarda restituzione
24. L’inquilino ? sottoposto a un obbligo generale di risarcire il proprietario per qualsiasi danno causato nella causa di tarda restituzione dell’appartamento. A questo riguardo, l?Articolo 1591 del Codice civile italiano prevede:
?L’inquilino che non riesce a sgombrare il patrimonio immobiliare ? sottoposto a un obbligo di pagare al proprietario l’importo convenuto sino alla data in cui se ne va, insieme ad altri danni rimanenti.?
25. Comunque, la Legge n. 61 di 1989 stabilisce, inter alia, un limite alla compensazione rivendicabile dal proprietario assegnandogli una somma uguale all’affitto pagato dall’inquilino al tempo della scadenza del contratto d’affitto, proporzionalmente aumento secondo il costo della vita (Articolo 24 della Legge n. 392 27 luglio 1978) pi? il 20%, per il periodo dell’incapacit? di disporre della propriet? dell’appartamento.
26. Nella sentenza n. 482 di 2000, la Corte Costituzionale fu chiamata a decidere se tale limitazione si atteneva alla Costituzione. La Corte Costituzionale sostenne che era compatibile con la Costituzione riguardo a certi periodi di tempo durante i quali la sospensione degli sfratti era determinata dalla legge. La Corte Costituzionale spieg? che l’introduzione della limitazione era intesa a stabilire gli affitti al tempo della legislazione di emergenza, quando la penuria di alloggi rendevano la sospensione dell’imposizione necessaria. Mentre gli sfratti erano sospesi ex il lege, la legge predeterminava sia il quantum del rimborso a carico dell’inquilino, sia le misure che sono provvisorie ed eccezionali. Inoltre, gli interessi del proprietario furono controbilanciati dall’esenzione per lui dal carico di provare i danni.
27. La Corte Costituzionale dichiar? la limitazione alla compensazione rivendicabile dal proprietario incostituzionale riguardo a cause in cui l’impossibilit? per il proprietario per riacquistare l’appartamento dipendeva dalla condotta dell’inquilino e non era a causa di un intervento legislativo. Di conseguenza, apr? la strada ai proprietari per l’istituzione di procedimenti civili per ottenere la piena riparazione dei danni causati dall’inquilino.

LA LEGGE
I. VIOLAZIONE ADDOTTA DELL? ARTICOLO 1 DEL PROTOCOLLO N.RO 1 E DELL? ARTICOLO 6 ? 1 DELLA CONVENZIONE
28. I richiedenti si lamentarono della loro incapacit? prolungata di recuperare possesso del loro appartamento, dovuta alla mancanza di assistenza della polizia. Loro asserirono una violazione del loro diritto di propriet?, come garantito dall? Articolo 1 del Protocollo N.ro 1 alla Convenzione che prevede:
?Ogni persona fisica o giuridica ? abilitata al godimento tranquillo delle sue propriet?. Nessuno sar? privato delle sue propriet? eccetto che nell’interesse pubblico e soggetto alle condizioni previste dalla legge e dai principi generali di diritto internazionale.
Comunque, i provvedimenti precedenti non possono in qualsiasi modo danneggiare il diritto di un Stato ad eseguire simili leggi se ritiene necessario controllare l’uso della propriet? in conformit? con l’interesse generale o assicurare il pagamento di tasse o gli altri contributi o sanzioni penali.?
29. I richiedenti asserirono anche una violazione dell? Articolo 6 ? 1 della Convenzione, la cui parte attinente prevede:
?Nella determinazione dei suoi diritti civili ed obblighi…, ognuno ? abilitato a un?… udienza all’interno di un termine ragionevole da [un]… tribunale…?
30. La Corte prima ha esaminato un numero di cause che sollevano problemi simili a quelli nella presente causa e ha trovato una violazione dell? Articolo 1 di Protocollo N.ro 1 ed Articolo 6 ? 1 della Convenzione (vedere Immobiliare Saffi, citata sopra, ?? 46-75; Lunari c. l’Italia, n. 21463/93, ?? 34-46 11 gennaio 2001; Palumbo c. l’Italia, n. 15919/89, ?? 33-48 30 novembre 2000).
31. La Corte ha esaminato la presente causa e trova che non ci sia nessun fatto o argomento del Governo che condurrebbe a una qualsiasi conclusione diversa in questa istanza. Nota che il richiedente ha dovuto aspettare approssimativamente sedici anni e sei mesi dopo il primo tentativo dell’ufficiale giudiziario prima di essere in grado riacquistare l’appartamento.
C’? stata di conseguenza, una violazione dell? Articolo 1 di Protocollo N.ro 1 e dell? Articolo 6 ? 1 della Convenzione nella presente causa.

II. L?APPLICAZIONE DELL? ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE
32. L?Articolo 41 della Convenzione prevede:
?Se la Corte trova che c’? stata una violazione della Convenzione o dei Protocolli inoltre, e se la legge interna dell?Alta Parte Contraente concernente permette di rendere una riparazione solamente parziale, la Corte pu?, se necessario, riconoscere una soddisfazione equa alla vittima.?
A. danno Materiale
33. I richiedenti chiesero, in primo luogo, riparazione per il danno materiale che avevano sostenuto che calcolarono come segue: 500,000 lire italiani (ITL) [258,23 euro (EUR)] al mese pi? interessi per un periodo di tempo dall? agosto 1992 al marzo 2003, essendo la somma la perdita di affitto derivata dalla differenza fra il valore di mercato dell?affitto,-come valutato sulla base di due offerte che ricevettero nel 1993 e nel 1996-e l’affitto imposto dalla legge.
34. Il Governo contest? la richiesta.
35. La Corte considera che ai richiedenti debba essere data la compensazione per il danno materiale che ? l risultato dalla perdita di affitto per il periodo di tempo riferito alle violazioni trovate.
Avendo riguardo ai metodi di calcolo proposti dai richiedenti e alla luce dell’evidenza di fronte a s? ed il periodo riguardato, decide di dare loro EUR 32,793 (EUR 10,931 per ogni richiedente) sotto questo capo.
B. danno Morale
36. I richiedenti chiesero ITL 35,000,000 [EUR 18,075.99] per il danno morale.
37. Il Governo contest? la richiesta.
38. La Corte considera che i richiedenti hanno dovuto sostenere un danno morale. Dominante d? ognuno di loro EUR 3,000 sotto questo capo su una base equa.
C. Costi e spese
39. I richiedenti chiesero anche EUR 15,816.60 per costi e spese di fronte alla Corte.
40. Il Governo non rese alcuna sottomissione su questo punto.
41. Sulla base delle informazioni in suo possesso e la giurisprudenza della Corte, la Corte considera ragionevole dare la somma di EUR 2,100 ai richiedenti (EUR 700 per ogni richiedente) sotto questo capo.
D. Interesse di mora
42. La Corte considera adatto che l’interesse di mora debba essere basato sul tasso di prestito marginale della Banca Centrale europea a cui si dovrebbe aggiungere tre punti percentuale.
PER QUESTE RAGIONI, LA CORTE UNANIMEMENTE
1. Sostiene che c’? stata una violazione dell? Articolo 1 del Protocollo N.ro 1 alla Convenzione;
2. Sostiene che c’? stata una violazione dell?Articolo 6 ? 1 della Convenzione;
3. Sostiene
(a) che lo Stato convenuto deve pagare ognuno dei richiedenti, entro tre mesi dalla data in cui la sentenza diviene definitiva secondo l?Articolo 44 ? 2 della Convenzione i seguenti importi:
(i) EUR 10,931 (dieci mila novecento trentuno euro) per danno materiale;
(ii) EUR 3,000 (tre mila euro) per danno morale;
(iii) EUR 700 (settecento euro) per spese processuali e spese;
(iv) qualsiasi tassa che pu? essere addebitabile sugli importi sopra;
(b) che dalla scadenza dei tre mesi summenzionati sino ad accordo l?interesse semplice sar? pagabile sugli importi sopra ad un tasso uguale al tasso di prestito marginale della Banca Centrale europea durante il periodo predefinito pi? tre punti percentuale;
4. Respinge il resto della richiesta dei richiedenti per la soddisfazione equa.
Fatto in inglese, e notificato per iscritto il 30 ottobre 2003, facendo seguito all? Articolo 77 ?? 2 e 3 degli Articoli di Corte.
Erik Fribergh Christos Rozakis
Cancelliere Presidente

Testo Tradotto

Conclusion Violation of P1-1 ; Violation of Art. 6-1 ; Pecuniary damage – financial award ; Non-pecuniary damage – financial award ; Costs and expenses partial award – Convention proceedings
FIRST SECTION
CASE OF CAVICCHI AND RUGGERI v. ITALY
(Application no. 56717/00)
JUDGMENT
STRASBOURG
30 October 2003
FINAL
30/01/2004
This judgment will become final in the circumstances set out in Article 44 ? 2 of the Convention. It may be subject to editorial revision.

In the case of Cavicchi and Ruggeri v. Italy,
The European Court of Human Rights (First Section), sitting as a Chamber composed of:
Mr C.L. Rozakis, President,
Mrs F. Tulkens,
Mrs N. Vajic,
Mr E. Levits,
Mrs S. Botoucharova,
Mr A. Kovler,
Mr V. Zagrebelsky, judges,
and Mr E. Fribergh, Section Registrar,
Having deliberated in private on 9 October 2003,
Delivers the following judgment, which was adopted on that date:
PROCEDURE
1. The case originated in an application (no. 56717/00) against the Italian Republic lodged with the Court under Article 34 of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (?the Convention?) by three Italian nationals, Mr S. C., Mr R. C. and Mrs M. R. (?the applicants?), on 3 December 1999.
2. The applicants were represented by Mr F. P., a lawyer practising in Florence. The Italian Government (?the Government?) were represented by their Agent, Mr U. Leanza and by their successive co-agents, respectively Mr V. Esposito and Mr F. Crisafulli.
3. On 31 January 2002 the Court declared the application admissible.
THE FACTS
I. THE CIRCUMSTANCES OF THE CASE
4. The applicants were respectively born in 1962, 1932 and 1934 and live in Florence.
5. They are the owners of a flat in Florence, which they had let to P.V.
6. In a registered letter of 25 July 1983, the applicants informed the tenant that they intended to terminate the lease on expiry of the term on 30 April 1984 and asked him to vacate the premises by that date.
7. In a writ served on the tenant on 24 April 1984, the applicants reiterated their intention to terminate the lease and summoned the tenant to appear before the Florence Magistrate.
8. By a decision of 11 May 1984, which was made enforceable on 13 June 1984, the Florence Magistrate upheld the validity of the notice to quit and ordered that the premises be vacated by 11 May 1985.
9. The tenant asked the Florence Magistrate that the enforcement be postponed.
10. On 21 June 1985, the Florence Magistrate ordered that the premises be vacated by 30 April 1986.
11. On 5 June 1986, the applicants served notice on the tenant requiring him to vacate the premises.
12. On 23 June 1986, they served notice on the tenant informing him that the order for possession would be enforced by a bailiff on 3 September 1986.
13. Between 3 September 1986 and 16 December 1998, the bailiff made thirty-five attempts to recover possession. Each attempt proved unsuccessful, as the applicants were not entitled to police assistance in enforcing the order for possession.
14. On 12 July 1999, pursuant to article 6 of Law no. 431/98, the tenant asked the Florence District Court to suspend the eviction proceedings.
15. On 9 April 2001, the tenant died and his son refused to leave the flat.
16. On 11 May 2001, the bailiff made one attempt to recover possession, which proved unsuccessful, as the applicants were never granted the assistance of the police in enforcing the order for possession. The next attempt was deferred to 16 October 2001.
17. Between 16 October 2001 and 21 November 2002, the bailiff made four attempts to recover possession, which proved unsuccessful as the applicants were never granted the assistance of the police in enforcing the order for possession.
18. On 3 March 2003, the applicants recovered possession of the flat.
II. RELEVANT DOMESTIC LAW
19. Since 1947 the public authorities in Italy have frequently intervened in residential tenancy legislation with the aim of controlling rents. This has been achieved by rent freezes (occasionally relaxed when the Government decreed statutory increases), by the statutory extension of all current leases and by the postponement, suspension or staggering of the enforcement of orders for possession. The relevant domestic law concerning the extension of tenancies, the suspension of enforcement and the staggering of evictions is described in the Court’s judgment in the case of Immobiliare Saffi v. Italy [GC], no. 22774/93, ?? 18-35, ECHR 1999-V.
A. The system of control of the rents
20. As regards the control of the rents, the evolution of the Italian legislation may be summarised as follows.
21. The first relevant measure was the Law no. 392 of 27 July 1978 which provided machinery for ?fair rents? (the so-called equo canone) on the basis of a number of criteria such as the surface of the flat and its costs of realisation.
22. The second step of the Italian authorities dated August 1992. It was taken in the view of progressive liberalisation of the market of tenancies. Accordingly, a legislation relaxing on rent levels restrictions (the so-called patti in deroga) entered into force. Owners and tenants were in principle given the opportunity to derogate from the rent imposed by law and to agree on a different price.
23. Lastly, Law no. 431 of 9 December 1998 reformed the tenancies and liberalised the rents.
B. Obligations of the tenant in the case of late restitution
24. The tenant is under a general obligation to refund the owner any damages caused in the case of late restitution of the flat. In this regard, Article 1591 of the Italian Civil Code provides:
?The tenant who fails to vacate the immovable property is under an obligation to pay the owner the agreed amount until the date when he leaves, together with other remaining damages.?
25. However, Law no. 61 of 1989 set out, inter alia, a limit to the compensation claimable by the owner entitling him to a sum equal to the rent paid by the tenant at the time of the expiration of the lease, proportionally increased according to the cost of living (Article 24 of Law no. 392 of 27 July 1978) plus 20%, along the period of inability to dispose of the possession of the flat.
26. In the judgment no. 482 of 2000, the Constitutional Court was called upon to decide whether such a limitation complied with the Constitution. The Constitutional Court held that it was compatible with the Constitution with regard to periods of time during which the suspension of the evictions was determined by law. The Constitutional Court explained that the introduction of that limitation was intended to settle the tenancies of the time of the emergency legislation, when the housing shortage made the suspension of the enforcement necessary. While evictions were suspended ex lege, the law predetermined the quantum of the reimbursement chargeable to the tenant, both measures being temporary and exceptional. Besides, the interests of the owner were counterbalanced by the exemption for him from the burden to prove the damages.
27. The Constitutional Court declared the limitation to the compensation claimable by the owner unconstitutional with regard to cases where the impossibility for the owner to repossess the flat depended on the conduct of the tenant and was not due to a legislative intervention. Accordingly, it opened the way to owners for the institution of civil proceedings in order to obtain full reparation of the damages caused by the tenant.
THE LAW
I. ALLEGED VIOLATION OF ARTICLE 1 OF PROTOCOL No. 1 AND OF ARTICLE 6 ? 1 OF THE CONVENTION
28. The applicants complained of their prolonged inability to recover possession of their flat, owing to the lack of police assistance. They alleged a violation of their right of property, as guaranteed by Article 1 of Protocol No. 1 to the Convention, which provides:
?Every natural or legal person is entitled to the peaceful enjoyment of his possessions. No one shall be deprived of his possessions except in the public interest and subject to the conditions provided for by law and by the general principles of international law.
The preceding provisions shall not, however, in any way impair the right of a State to enforce such laws as it deems necessary to control the use of property in accordance with the general interest or to secure the payment of taxes or other contributions or penalties.?
29. The applicants also alleged a breach of Article 6 ? 1 of the Convention, the relevant part of which provides:
?In the determination of his civil rights and obligations …, everyone is entitled to a … hearing within a reasonable time by [a] … tribunal…?
30. The Court has previously examined a number of cases raising issues similar to those in the present case and found a violation of Article 1 of Protocol No. 1 and Article 6 ? 1 of the Convention (see Immobiliare Saffi, cited above, ?? 46-75; Lunari v. Italy, no. 21463/93, ?? 34-46, 11 January 2001; Palumbo v. Italy, no. 15919/89, ?? 33-48, 30 November 2000).
31. The Court has examined the present case and finds that there are no facts or arguments from the Government which would lead to any different conclusion in this instance. It notes that the applicants had to wait approximately sixteen years and six months after the first access of the bailiff before being able to repossess the flat.
Consequently, there has been a violation of Article 1 of Protocol No. 1 and of Article 6 ? 1 of the Convention in the present case.
II. APPLICATION OF ARTICLE 41 OF THE CONVENTION
32. Article 41 of the Convention provides:
?If the Court finds that there has been a violation of the Convention or the Protocols thereto, and if the internal law of the High Contracting Party concerned allows only partial reparation to be made, the Court shall, if necessary, afford just satisfaction to the injured party.?
A. Pecuniary damage
33. The applicants sought, firstly, reparation for the pecuniary damage they had sustained, which they calculated as follows: 500,000 Italian lire (ITL) [258,23 euros (EUR)] per month plus interests for a period of time from August 1992 to March 2003, the sum being the loss of rent as the difference between the market value rent ? as estimated on the basis of two offers they received in 1993 and in 1996 ? and the rent imposed by law.
34. The Government contested the claim.
35. The Court considers that the applicants must be awarded compensation for the pecuniary damage resulting from the loss of rent for the period of time related to the violations found.
Having regard to the means of calculation proposed by the applicants and in the light of the evidence before it and the period concerned, it decides to award them EUR 32,793 (EUR 10,931 for each applicant) under this head.
B. Non-pecuniary damage
36. The applicants claimed ITL 35,000,000 [EUR 18,075.99] for the non-pecuniary damage.
37. The Government contested the claim.
38. The Court considers that the applicants must have sustained some non-pecuniary damage. Ruling on an equitable basis, it awards each of them EUR 3,000 under this head.
C. Costs and expenses
39. The applicants also claimed EUR 15,816.60 for their costs and expenses before the Court.
40. The Government did not make any submissions on that point.
41. On the basis of the information in its possession and the Court’s case-law, the Court considers it reasonable to award the applicants the sum of EUR 2,100 (EUR 700 for each applicant) under this head.
D. Default interest
42. The Court considers it appropriate that the default interest should be based on the marginal lending rate of the European Central Bank to which should be added three percentage points.
FOR THESE REASONS, THE COURT UNANIMOUSLY
1. Holds that there has been a violation of Article 1 of Protocol No. 1 to the Convention;
2. Holds that there has been a violation of Article 6 ? 1 of the Convention;
3. Holds
(a) that the respondent State is to pay each of the applicants, within three months from the date on which the judgment becomes final according to Article 44 ? 2 of the Convention, the following amounts:
(i) EUR 10,931 (ten thousand nine hundred thirty-one euros) for pecuniary damage;
(ii) EUR 3,000 (three thousand euros) for non-pecuniary damage;
(iii) EUR 700 (seven hundred euros) for legal costs and expenses;
(iv) any tax that may be chargeable on the above amounts;
(b) that from the expiry of the above-mentioned three months until settlement simple interest shall be payable on the above amounts at a rate equal to the marginal lending rate of the European Central Bank during the default period plus three percentage points;
4. Dismisses the remainder of the applicants’ claim for just satisfaction.
Done in English, and notified in writing on 30 October 2003, pursuant to Rule 77 ?? 2 and 3 of the Rules of Court.
Erik Fribergh Christos Rozakis
Registrar President

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