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Testo originale e tradotto della sentenza selezionata

CASE OF CATALDO AND OTHERS v. ITALY

Tipologia: Sentenza
Importanza: 3
Articoli: 06
Numero: 54425/08/2014
Stato: Italia
Data: 2014-06-24 00:00:00
Organo: Sezione Seconda
Testo Originale

Conclusioni: Violazione dell’ Articolo 6 – Diritto ad un processo equanime (Articolo 6 – procedimenti Amministrativi Articolo 6-1 – Accesso ad un tribunale)

SECONDA SEZIONE

CAUSA CATALDO ED ALTRI C. ITALIA

(Richieste N. 54425/08, 58361/08 58464/08, 60505/08 60524/08 e 61827/08)

SENTENZA

STRASBOURG

24 giugno 2014

Questa sentenza diverrà definitivo nelle circostanze esposte fuori in Articolo 44 § 2 della Convenzione. Può essere soggetto a revisione editoriale.

Nella causa di Cataldo ed Altri c. l’Italia,
La Corte europea di Diritti umani (Seconda Sezione), riunendosi che come una Camera, compose di:
Il ıKaraka, şPresidente
Guido Raimondi,
András Sajó,
Nebojša Vuinić,
Egidijus Krisū,
Robert Spano,
Jon Fridrik Kjølbro, giudici
e Stanley Naismith, Sezione Cancelliere
Avendo deliberato in privato in 27 maggio 2014,
Consegna la sentenza seguente sulla quale fu adottata quel la data:
PROCEDURA
1. La causa nacque da in sei richieste (veda Annetta) contro la Repubblica italiana depositata con la Corte sotto Articolo 34 della Convenzione per la Protezione di Diritti umani e le Libertà Fondamentali (“la Convenzione”) con sei cittadini italiani (“i richiedenti”) nel 2008 (veda Annetta per dettagli).
2. I richiedenti furono rappresentati con OMISSIS, un avvocato che pratica a Bergamo, Italia. Il Governo italiano (“il Governo”) fu rappresentato col loro Agente, il Sig.ra E. Spatafora, ed il loro Co-agente, il Sig.ra Paola Accardo.
3. I richiedenti addussero che intervento legislativo, vale a dire la promulgazione di Legge n. 296/2006, mentre procedimenti erano pendenti, li aveva negati il loro diritto ad un processo equanime sotto Articolo 6 § 1 della Convenzione.
4. 29 agosto 2012 le richieste furono comunicate al Governo.
I FATTI
IO. LE CIRCOSTANZE DI LA CAUSA
Sfondo di A. alle cause
5. Le circostanze della causa sono analoghe a quelli descritti in Maggio ed Altri c. l’Italia (N. 46286/09, 52851/08 53727/08, 54486/08 e 56001/08 31 maggio 2011).
6. Nel 1995, con vuole dire della riforma di Dini, Italia cambiò il suo sistema di pensione da un retributivo che fece domanda il rimunerazione-basato (“il retributivo”) metodo del calcolo, ad un contribuente, dove era dipendente sui contributi pagati l’importo ricevuto in pensione.
1. Il Sig. Cataldo
7. Il Sig. Cataldo che aveva trasferito ad Italia i contributi che lui aveva pagato in Svizzera, richiese l’INPS per stabilire la sua pensione in conformità con l’Italo-svizzero Convention del 1962 su Social Security (veda Diritto nazionale Attinente e Pratichi sotto) sulla base dei contributi pagata in Svizzera per lavoro che lui aveva compiuto fra il 1956 ed il 1994 là. Come una base per il calcolo della sua pensione (in riguardo della rimunerazione media degli ultimi dieci anni), l’INPS assunse una rimunerazione teoretica (“retribuzione teorica”) invece della vera rimunerazione (“retribuzione effettiva”). I precedenti diedero luogo ad un riadattamento sulla base del rapporto esistente fra i contributi fatti domanda in Svizzera (8%) ed in Italia (32.7%) che volle dire che il calcolo aveva come la sua base una falso-salario che davvero corrispose a verso un quartiere del salario ricevuta col richiedente e perciò condusse ad una riduzione nella pensione stessa.
8. Nel 2006 il Sig. Cataldo avviò di conseguenza, procedimenti giudiziali, mentre contendendo che questo era contrario allo spirito dell’Italo-svizzero Convention.
I vari individui nella stessa posizione avevano fatto lo stessi ed avevano avuto successo, le corti nazionali che hanno determinato che persone che hanno lavorato in Svizzera e che aveva trasferito successivamente i loro contributi ad Italia dovrebbe trarre profitto dai calcoli di pensione rimunerazione-basati, sulla base dei salarii guadagnata in Svizzera irrispettoso del fatto che i contributi trasferiti erano stati pagati ad un svizzero molto più basso tasso.
9. Durante i procedimenti, Legge n. 296/2006 (veda Diritto nazionale Attinente e Pratichi sotto) entrò in vigore 1 gennaio 2007.
10. Con una sentenza del Tribunale di Lecco (Lavori e Sezione di Welfare) di 27 febbraio 2008, registrò nella cancelleria attinente in 6 maggio 2008, la corte respinse la rivendicazione del Sig. Cataldo in prospettiva dell’entrata in vigore di Legge n. 296/2006.
11. Il Sig. Cataldo non piacque, mentre ritenendolo per essere futile determinato che la legge contestata era stata considerata legittima con la Corte Costituzionale nella sua sentenza di 23 maggio 2008, n. 172 (veda Diritto nazionale Attinente e Pratichi sotto) che le altre corti furono legate poi per sostenere.
2. Il Sig. Maggioni
12. Il Sig. Maggioni che aveva trasferito ad Italia i contributi che lui aveva pagato in Svizzera, richiese l’INPS per stabilire la sua pensione in conformità con l’Italo-svizzero Convention del 1962 su Social Security sulla base dei contributi pagò in Svizzera per lavoro che lui aveva compiuto fra il 1965 ed il 2000 là. Come una base per il calcolo della sua pensione (in riguardo della rimunerazione media degli ultimi dieci anni), l’INPS assunse una rimunerazione teoretica (“retribuzione teorica”) invece della vera rimunerazione (“retribuzione effettiva”). I precedenti diedero luogo ad un riadattamento sulla base del rapporto esistente fra i contributi fatti domanda in Svizzera (8%) ed in Italia (32.7%) che volle dire che il calcolo aveva come la sua base una falso-salario che davvero corrispose a verso un quartiere del salario ricevuta col richiedente e perciò condusse ad una riduzione nella pensione stessa.
13. Nel 2006 il Sig. Maggioni avviò di conseguenza, procedimenti giudiziali.
14. Con una sentenza del Tribunale di Brescia (Operi Sezione) di 26 giugno 2006, la rivendicazione del Sig. Maggioni fu sostenuta sulla base della Corte attinente di causa-legge di Cassazione al tempo.
15. L’INPS piacque.
16. Con una sentenza di 1 marzo 2007, registrò nella cancelleria attinente in 19 maggio 2007, la Corte d’appello di Milano invertì la sentenza di primo-istanza in prospettiva dell’entrata in vigore di Legge n. 296/2006. Questa sentenza divenne definitivo in 19 maggio 2008 determinato che il Sig. Maggioni non piacque alla Corte di Cassazione, mentre lo ritenne per essere futile nelle circostanze della causa.
3. Il Sig. Ribulotta
17. Il Sig. Ribulotta che aveva trasferito ad Italia i contributi che lui aveva pagato in Svizzera, richiese l’INPS per stabilire la sua pensione in conformità con l’Italo-svizzero Convention del 1962 su Social Security sulla base dei contributi pagò in Svizzera per lavoro che lui aveva compiuto fra il 1955 ed il 1991 là. Come una base per il calcolo della sua pensione (in riguardo della rimunerazione media degli ultimi dieci anni), l’INPS assunse una rimunerazione teoretica (“retribuzione teorica”) invece della vera rimunerazione (“retribuzione effettiva”). I precedenti diedero luogo ad un riadattamento sulla base del rapporto esistente fra i contributi fatti domanda in Svizzera (8%) ed in Italia (32.7%) che volle dire che il calcolo aveva come la sua base una falso-salario che davvero corrispose a verso un quartiere del salario ricevuta col richiedente e perciò condusse ad una riduzione nella pensione stessa.
18. Nel 2003 il Sig. Ribulotta avviò di conseguenza, procedimenti giudiziali.
19. Con una sentenza del Tribunale di Varese (Lavori e Sezione di Welfare) di 21 febbraio 2006, la rivendicazione del Sig. Ribulotta fu sostenuta sulla base della Corte attinente di causa-legge di Cassazione al tempo.
20. L’INPS piacque.
21. Con una sentenza di 16 maggio 2008, registrò nella cancelleria attinente 5 giugno 2008, la Corte d’appello di Milano invertì la sentenza di primo-istanza in prospettiva dell’entrata in vigore di Legge n. 296/2006.
22. Il Sig. Ribulotta non piacque alla Corte di Cassazione, mentre ritenendolo per essere futile nelle circostanze della causa.
4. Il Sig. Marinaro
23. Il Sig. Marinaro che aveva trasferito ad Italia i contributi che lui aveva pagato in Svizzera, richiese l’INPS per stabilire la sua pensione in conformità con l’Italo-svizzero Convention del 1962 su Social Security sulla base dei contributi pagò in Svizzera per lavoro che lui aveva compiuto fra il 1965 ed il 1994 là. Come una base per il calcolo della sua pensione (in riguardo della rimunerazione media degli ultimi dieci anni), l’INPS assunse una rimunerazione teoretica (“retribuzione teorica”) invece della vera rimunerazione (“retribuzione effettiva”). I precedenti diedero luogo ad un riadattamento sulla base del rapporto esistente fra i contributi fatti domanda in Svizzera (8%) ed in Italia (32.7%) che volle dire che il calcolo aveva come la sua base una falso-salario che davvero corrispose a verso un quartiere del salario ricevuta col richiedente e perciò condusse ad una riduzione nella pensione stessa.
24. Nel 2006 il Sig. Marinaro avviò di conseguenza, procedimenti giudiziali.
25. Con una sentenza del Tribunale di Como (Lavori e Sezione di Welfare) di 21 febbraio 2006, la rivendicazione del Sig. Marinaro fu respinta come essendo fuori termini.
26. Il Sig. Marinaro piacque.
27. Con una sentenza di 7 luglio 2008, registrò nella cancelleria attinente 17 luglio 2008, la Corte d’appello di Milano riformò la sentenza di primo-istanza, mentre considerando che le rivendicazioni del richiedente per le quote relativo ai tre anni prima che lui depositò la sua richiesta non poteva essere considerata tempo-sbarrata. Comunque, respinse i meriti della rivendicazione in prospettiva dell’entrata in vigore di Legge n. 296/2006.
28. Il Sig. Marinaro non piacque alla Corte di Cassazione, mentre ritenendolo a futile nelle circostanze della causa.
5. Il Sig. Centamore
29. Il Sig. Centamore che aveva trasferito ad Italia i contributi che lui aveva pagato in Svizzera, richiese l’INPS per stabilire la sua pensione in conformità con l’Italo-svizzero Convention del 1962 su Social Security sulla base dei contributi pagò in Svizzera per lavoro che lui aveva compiuto fra il 1969 ed il 2000 là. Come una base per il calcolo della sua pensione (in riguardo della rimunerazione media degli ultimi dieci anni), l’INPS assunse una rimunerazione teoretica (“retribuzione teorica”) invece della vera rimunerazione (“retribuzione effettiva”). I precedenti diedero luogo ad un riadattamento sulla base del rapporto esistente fra i contributi fatti domanda in Svizzera (8%) ed in Italia (32.7%) che volle dire che il calcolo aveva come la sua base una falso-salario che davvero corrispose a verso un quartiere del salario ricevuta col richiedente e perciò condusse ad una riduzione nella pensione stessa.
30. Nel 2006 il Sig. Centamore avviò di conseguenza, procedimenti giudiziali.
31. Con una sentenza del Busto Arsizio Tribunale (Lavori e Sezione di Welfare) di 9 giugno 2008, la rivendicazione del Sig. Centamore fu respinta in prospettiva dell’entrata in vigore di Legge n. 296/2006.
32. Il Sig. Centamore non piacque, mentre ritenendolo futile nelle circostanze della causa.
6. Il Sig. Maccarinelli
33. Il Sig. Maccarinelli che aveva trasferito ad Italia i contributi che lui aveva pagato in Svizzera, richiese l’INPS per stabilire la sua pensione in conformità con l’Italo-svizzero Convention del 1962 su Social Security sulla base dei contributi pagò in Svizzera per lavoro che lui aveva compiuto fra il 1960 ed il 2000 là. Come una base per il calcolo della sua pensione (in riguardo della rimunerazione media degli ultimi dieci anni), l’INPS assunse una rimunerazione teoretica (“retribuzione teorica”) invece della vera rimunerazione (“retribuzione effettiva”). I precedenti diedero luogo ad un riadattamento sulla base del rapporto esistente fra i contributi fatti domanda in Svizzera (8%) ed in Italia (32.7%) che volle dire che il calcolo aveva come la sua base una falso-salario che davvero corrispose a verso un quartiere del salario ricevuta col richiedente e perciò condusse ad una riduzione nella pensione stessa.
34. Nel 2006 il Sig. Maccarinelli avviò di conseguenza, procedimenti giudiziali.
35. Con una sentenza del Tribunale di Bresce (Lavori e Sezione di Welfare) di 20 giugno 2008, registrò nella cancelleria attinente 23 giugno 2008,
La rivendicazione del Sig. Maccarinelli fu respinta in prospettiva dell’entrata in vigore di Legge n. 296/2006.
36. Il Sig. Maccarinelli non piacque, mentre ritenendolo futile nelle circostanze della causa.
II. DIRITTO NAZIONALE ATTINENTE E PRATICA
37. Il diritto nazionale attinente e pratica riguardo alla causa sarà trovato in in Maggio ed Altri c. l’Italia (N. 46286/09, 52851/08, 53727/08 54486/08 e 56001/08, §§ 27-35 31 maggio 2011).
Sentenza di Corte costituzionale di 28 novembre 2012, n. 264
La questione entrò di nuovo di fronte alla Corte Costituzionale italiana seguente la Corte europea della sentenza di Diritto umano in Maggio ed Altri c. l’Italia (N. 46286/09, 52851/08 53727/08, 54486/08 e 56001/08 31 maggio 2011) che aveva trovato in circostanze come quelli della causa presente che con decretando Legge n. 296/2006 lo Stato italiano aveva infranto i richiedenti i diritti di ‘ sotto Articolo 6 § 1 con intervenendo in una maniera decisiva di assicurare che la conseguenza di procedimenti alla quale era una parte sia favorevole a sé. La Corte Costituzionale doveva esaminare perciò la compatibilità di Legge n. 296/2006 con la struttura legale ed attinente e fondò che era infatti compatibile.
La Corte Costituzionale richiamò che Decreto Presidenziale n. 488 27 aprile 1968 introdussero un sistema nuovo del calcolo di pensione, vale a dire un rimunerazione-basato (metodo retributivo). Una giurisprudenza continua era stata stabilita partecipazione azionaria che persone italiane che avevano lavorato in Svizzera e poi avevano trasferito il loro contributo nel sistema italiano, trarrebbe profitto anche dal calcolo rimunerazione-basato, irrispettoso del fatto che loro avevano pagato contributi più bassi che quelli pagabile in Italia. Successivamente, il legislatore decretò Legge n. 296/2006, la costituzionalità di che fu confermato con la Corte Costituzionale nel 2008, poiché la legge era stata un’interpretazione autentica della legge originale ed era stata perciò ragionevole, e da poi giurisprudenza di onwards spostata di conseguenza.
La Corte Costituzionale si riferì alle sentenze in Maggio, ma considerato che era per sé per valutare la questione; l’ECHR aveva ammesso che era possibile intervenire finora in procedimenti pendenti in come obbligando là esistito ragioni di interesse generali, e nella prospettiva della Corte Costituzionale, era il ruolo degli Stati Contraenti per identificare quelli che obbligano ragioni di interesse generali ed intervenire legislativamente assicurare loro sono risolti.
La giurisprudenza della Corte Costituzionale previde che quando comparando il cittadino e meccanismi di protezione di Convenzione, era la protezione delle garanzie che devono prevalere, mentre prendendo conto, comunque di altri interessi costituzionalmente protegguti. Il principio del margine della valutazione stabilito con la Corte stessa era di particolare attinenza, e doveva essere preso in considerazione con la Corte Costituzionale per assicurare un sistema di uniforme di leggi aderenti.
Mentre la Corte Costituzionale era in principio limitato con la sentenza di Maggio (i principi sui quali fu basato anche essere riconobbero costituzionalmente principi), la Corte Costituzionale doveva prestarsi ad un esercizio di bilanciamento. Considerò che altri interessi avversario che furono protegguti anche costituzionalmente e quale relativo alla questione in questione, prevalse nelle circostanze della causa. Seguì che là esistè obbligando ragioni di interesse generali che giustificano una richiesta retroattiva della legge. Effettivamente, gli effetti della legge nuova erano come per evitare un sistema di welfare che privilegiò alcuni ed era vantaggioso ad altri, mentre garantendo il riguardo per i principi dell’uguaglianza e la solidarietà che a causa della loro natura fondatore, occupò una posizione privilegiata quando pesò contro gli altri diritti costituzionali. La legge contestata fu inspirata coi principi dell’uguaglianza e la proporzionalità e prese in considerazione il fatto che contributi pagarono in Svizzera era quattro volte abbassano che quelli pagarono in Italia. Fece domanda così un ricalcolo diretto che permise a pensioni di essere dispensate in proporzione ai contributi pagato, così il livellamento fuori qualsiasi le ineguaglianze e rendendo il sistema di welfare più sostenibile per il beneficio di tutti quelli che si avvale di sé. L’ECHR aveva sostenuto anche effettivamente, così ragionando nella causa di Maggio in relazione all’azione di reclamo sotto Articolo 1 di Protocollo N.ro, benché non avesse trovato tale ragione di essere sufficiente per evitare una violazione di Articolo 6. Diversamente da Corte che è legata per esaminare separatamente azioni di reclamo, la Corte Costituzionale aveva comunque, prendere un approccio globale e valutare una causa sulla base di tutte le garanzie costituzionali ed attinenti. La rivendicazione di unconstitutionality era perciò infondata. Concludere altrimenti non solo avrebbe effettivamente, conseguenze per il sistema di pensione ma andrebbe anche contro lo spirito della sentenza della Corte in Maggio che aveva respinto le rivendicazioni del richiedente per la loro pensione secondo il calcolo precedente.
LA LEGGE
IO. RIUNIONE DI LE RICHIESTE
38. Nella conformità con Articolo 42 § 1 degli Articoli di Corte, la Corte decide di congiungere le richieste, determinato il loro sfondo che riguarda i fatti e legale simile.
II. VIOLAZIONE ALLEGATO DI ARTICOLO 6 § 1 DI LA CONVENZIONE
39. I richiedenti si lamentarono Articolo 6 § 1 della Convenzione sotto che l’intervento legislativo, vale a dire la promulgazione di Legge n. 296/2006, mentre procedimenti erano pendenti che cambiò causa-legge ben stabilita li aveva negati il loro diritto ad un processo equanime. La disposizione, in finora come attinente, legge siccome segue:
“Nella determinazione dei suoi diritti civili ed obblighi… ognuno è concesso ad una fiera… ascolti… con [un]… tribunale…”
40. Il Governo contestò quel l’argomento.
Ammissibilità di A.
41. La Corte nota che questa azione di reclamo non è mal-fondata manifestamente all’interno del significato di Articolo 35 § 3 (un) della Convenzione. Nota inoltre che non è inammissibile su qualsiasi gli altri motivi. Deve essere dichiarato perciò ammissibile.
B. Merits
1. Le parti le osservazioni di ‘
42. I richiedenti presentarono che Legge n. 296/2006 avevano lo scopo esplicito di evitare il pagamento di millions di euros per eseguire una moltitudine di sentenze che sono il risultato delle cause pendente di fronte alle corti nazionali. La conseguenza di quelle cause, vale a dire che loro sarebbero favorevoli ai rivendicatori, era stato prevedibile determinato la giurisprudenza continua. Effettivamente, la legislatura aveva approvato una legge definita come interpretativo (autentica di interpretazione di di), ma che era in realtà innovativo, con la sfera di influenzare le determinazioni giudiziali ed attinenti, invertendo con ciò l’interpretazione consolidata data alle leggi in questione con le corti nazionali. Facendo così lo Stato contrario aveva agito all’articolo di legge ed in violazione del diritto ad un processo equanime che previde che contesta su diritti civili ed obblighi sarebbe determinato con un tribunale e non la legislatura
43. Il Governo ricapitolò i fatti, mentre accentuando che l’Italo-svizzero Convention era stata ratificata in 1963 e Legge n. 1987 erano stati passati nel 1982. Che legge aveva cambiato il metodo di calcolo di pensione da un contribuente ad un rimunerazione-basato (metodo retributivo). Posò così un problema serio di coesione in relazione alla valutazione di periodi lavorata in Svizzera, in finora come salari svizzeri era soggetto ad un contributo di 8%, comparato con 32% per salari di italiano. Seguì che le pensioni di persone italiane che avevano lavorato in Svizzera furono sopravvalutate vis-à-vis sia gli altri lavoratori italiani che avevano pagato solamente contributi in Italia ed anche lavoratori svizzeri che avevano pagato contributi più bassi ma che anche ricevettero le più piccole pensioni. Quel è perché il Governo aveva decretato Legge n. 296/2006 che purché che se contributi pagassero all’estero fu trasferito al sistema italiano in conformità con accordi internazionali riguardo alla previdenza sociale, la rimunerazione di persone che hanno lavorato all’estero, per il periodo durante il quale loro lavorarono all’estero sarebbe determinata con moltiplicando i loro contributi versati entro cento e dividere che somma col tasso di contributo applicabile in Italia di periodo attinente. Diritti di pensione più favorevoli già liquidati di fronte all’entrata in vigore della legge dovevano essere esenti.
44. Il Governo considerò che non c’era stata un’interferenza ingiustificata con decisioni giudiziali, né qualsiasi violazione della certezza legale, perché l’interpretazione della legge aveva in qualsiasi evento stato controverso-un numero di decisioni di primo-istanza che hanno confermato il metodo di INPS del calcolo-e perché la legge non aveva effetto su cause che già erano state concluse. La ragione dietro alla promulgazione della legge, vale a dire assicurare che il metodo del calcolo usò con l’INPS (e confermò con la causa-legge di minoranza) divenne l’interpretazione comune delle leggi attinenti, era serio e ragionevole perché previde per lo stesso valore per essere dato a periodi di lavoro se loro furono notificati in Italia o all’estero. Seguì che le ragioni non erano state solamente finanziarie siccome loro erano stati in Zielinski e Pradal e Gonzalez ed Altri c. la Francia ([GC], N. 24846/94 e 34165/96 a 34173/96, ECHR 1999 VII), e Scordino c. l’Italia (n. 1) ([GC], n. 36813/97, ECHR 2006 V).
45. Il Governo considerò che la causa era comparabile a che di OGIS-Institut Stanislas, Santo-torta di OGEC X ed il de di Blanche Castille ed Altri c. la Francia (N. 42219/98 e 54563/00, 27 maggio 2004), dove la Corte non aveva trovato violazione perché l’interferenza che assicurò riguardo per la volontà originale del legislatore fu tirata, e dove la Corte aveva dato anche peso allo scopo di riattivare l’uguaglianza di trattamento fra insegnanti in costituzioni private e pubbliche. Al giorno d’oggi causa, anche il fine dell’intervento della legislatura nel decretare Legge n. 296/2006 erano stati assicurare riguardo per la volontà originale del legislatore, e coordinare la richiesta dell’Italo-svizzero Convention ed il metodo nuovo di calcolo che era entrato in vigore nel 1982 ed aveva creato un squilibrio nelle valutazioni attinenti. Seguì che l’interferenza fu giustificata per una ragione di interesse generale ed irresistibile.
2. La valutazione della Corte
46. La Corte ha deciso ripetutamente che benché alla legislatura non sia impedita di regolare, per disposizioni di retrospettiva nuove diritti derivarono dalle leggi in vigore, il principio dell’articolo di legge e la nozione di un processo equanime custodito in Articolo 6 preclude, a parte irresistibile pubblico-interessi ragioni, interferenza con la legislatura con l’amministrazione della giustizia progettò per influenzare la determinazione giudiziale di una controversia (veda, fra molte altre autorità, Stran Raffinerie greche e Stratis Andreadis c. la Grecia, 9 dicembre 1994, § 49 la Serie Un n. 301-B; il Cittadino & Edificio Società Provinciale, Leeds Edificio Società Permanente e Yorkshire Building la Società c. il Regno Unito, 23 ottobre 1997, § 112 Relazioni 1997-VII; e Zielinski e Pradal e Gonzalez ed Altri, citato sopra). Benché regolamentazioni di pensione legali siano responsabili a cambio ed una decisione giudiziale non può essere appellatosi su come una garanzia contro simile cambi nel futuro (veda Sukhobokov c. la Russia, n. 75470/01, § 26 13 aprile 2006), anche se simile cambi sono allo svantaggio di certi destinatari di welfare, lo Stato non può interferire con l’elaborazione dell’aggiudicazione in una maniera arbitraria (veda, mutatis mutandis, Bulgakova c. la Russia, n. 69524/01, § 42 18 gennaio 2007).
47. In circostanze analoghe, nella causa di Maggio ed Altri (citò sopra, §§ 44-50), la Corte, nel trovare una violazione di Articolo 6 sostenne siccome segue:
“la Legge [296/2006] escluse espressamente dalle sue decisioni di corte di sfera che erano divenute definitivo (trattamenti di pensione già liquidarono) e stabilì una volta e per sempre retrospettivamente i termini delle controversie di fronte alle corti ordinarie. Effettivamente, la promulgazione di Legge 296/2006 mentre i procedimenti erano pendenti, in realtà determinata la sostanza delle controversie e la richiesta di sé con le varie corti ordinarie lo costituì spuntato un gruppo intero di individui nei richiedenti ‘ posiziona continuare con la causa. Così, la legge aveva l’effetto di cambiare definitivamente la conseguenza della causa pendente alla quale lo Stato era una parte, mentre girando la posizione dello Stato ai richiedenti il danno di ‘.
… Rispetti per l’articolo di legge e la nozione di un processo equanime richieda che qualsiasi ragioni addotte per giustificare simile misure siano trattate col più grande possibile grado della circospezione (veda, Stran Raffinerie greche, citato sopra, § 49). … La Corte prima ha sostenuto che le considerazioni finanziarie non possono garantire la legislatura che si sostituisce per le corti per stabilire controversie da sole (veda Scordino c. l’Italia (n. 1) [GC], n. 36813/97, § 132 ECHR 2006 V, e Cabourdin c. la Francia, n. 60796/00, § 37 11 aprile 2006).
La Corte nota che, dopo 1982, l’INPS fece domanda un’interpretazione del diritto vigente al tempo che era molto favorevole a sé come l’autorità che sborsa. Questo sistema non fu sostenuto con la causa-legge di maggioranza. La Corte non può immaginare in che modo lo scopo di rafforzare un’interpretazione soggettiva e parziale, favorevole all’entità di un Stato come parte ai procedimenti, potrebbe corrispondere alla giustificazione per interferenza legislativa mentre quelli procedimenti erano pendenti, particolarmente quando tale interpretazione era stata trovata essere fallace su una maggioranza di occasioni con le corti nazionali, incluso la Corte di Cassazione.
Come all’argomento del Governo che la Legge era stata necessaria per riattivare un equilibrio nel sistema di pensione con rimuovere qualsiasi vantaggi piacquero con individui che avevano funzionato in Svizzera e contributi più bassi e pagati, mentre la Corte accetta questo per essere una ragione di interesse generale, la Corte non si persuade che stava obbligando abbastanza a superare i pericoli inerente nell’uso di legislazione retrospettiva che aveva l’effetto di influenzare la determinazione giudiziale di una controversia pendente alla quale lo Stato era una parte.
Lo Stato infranse i richiedenti i diritti di ‘ sotto Articolo 6 § 1 in conclusione, con intervenendo in una maniera decisiva di assicurare che la conseguenza di procedimenti alla quale era una parte era favorevole a sé.”
48. Al giorno d’oggi la causa, il Governo presentò gli ulteriori argomenti, mentre accentuando in particolare che la promulgazione di Legge n. 296/2006 furono intesi di assicurare riguardo per la volontà originale del legislatore, e coordinare la richiesta dell’Italo-svizzero Convention ed il metodo nuovo di calcolo che era entrato in vigore nel 1982 ed aveva creato un squilibrio nelle valutazioni attinenti. Loro si appellarono sulla causa di OGIS Institut Stanislas, Santo-torta di OGEC X ed il de di Blanche Castille ed Altri (citò sopra).
49. La Corte considera che la causa presente è diversa da che di Cittadino & Edificio Società Provinciale, Leeds Edificio Società Permanente e Yorkshire Building la Società (citò sopra), dove le società di richiedente che l’istituzione di ‘ di procedimenti è stata considerata come un tentativo di trarre profitto dalla vulnerabilità delle autorità che danno luogo da difetti tecnici alla legge, e come un sforzo di frustrare l’intenzione di Parlamento (§§ 109 e 112). La causa presente è anche diversa dalla causa di OGIS-Institut Stanislas, Santo-torta di OGEC X ed il de di Blanche Castille ed Altri citarono col Governo, dove i richiedenti tentarono anche di dedurre benefici come un risultato di una lacuna nella legge che fu tirata l’interferenza legislativa che rimediò a. In quelle due cause le corti nazionali avevano dato credito alle deficienze nella legge in problema ed azione con lo Stato rimediare alla situazione era stato prevedibile (§§ 112 e 72 rispettivamente).
50. Al giorno d’oggi la causa non c’erano stati difetti notevoli nella struttura legale di 1962, e, siccome ammesso col Governo, il bisogno per un intervento legislativo sorse solamente come un risultato della decisione dello Stato, nel 1982 riformare il sistema di pensione. A che stadio lo Stato stesso creò una disparità che tentò di correggere solamente ventiquattro anni più tardi (e trenta-otto anni dopo la promulgazione delle disposizioni legali ed originali). Effettivamente, non sembra che c’era stato qualsiasi tentativi opportuni ad aggiustando il sistema più primo, nonostante il fatto che pensionati numerosi che avevano lavorato in Svizzera stavano vincendo ripetutamente le loro rivendicazioni di fronte alle corti nazionali. In questo collegamento la Corte nota che di fronte alla promulgazione di Legge n. 296/2006 che le corti nazionali avevano trovato ripetutamente in favore di persone nei richiedenti che ‘ posiziona, e che interpretazione delle disposizioni legali ed attinenti (come confermato con la Corte della sentenza della Cassazione di 6 marzo 2004) era divenuto la causa-legge di maggioranza. Segue che, dato anche che nelle decadi durante le quali la richiesta del calcolo riguardata era stata impugnata nelle corti nazionali era stata un’interpretazione di maggioranza in favore dei rivendicatori (salvi delle decisioni di primo-istanza), al giorno d’oggi la causa, diversamente da nelle cause summenzionate, un’interferenza legislativa (spostando l’equilibrio in favore di una delle parti) non era prevedibile.
51. La Corte considera inoltre che, determinato la sequenza di eventi, non si può dire che l’intervento legislativo mirò a ripristinando l’intenzione originale del legislatore nel 1962. Inoltre, presumendo anche che la legge mirò a reintroducing i desideri originali del legislatore seguente i cambi nel 1982, la Corte già ha accettato che lo scopo di re che stabilisce un equilibrio nel sistema di pensione, mentre nell’interesse generale, non stava obbligando abbastanza a superare i pericoli inerente nell’uso di legislazione retrospettiva che colpisce una controversia pendente. Effettivamente, accettando anche che lo Stato stava tentando di aggiustare una situazione non aveva inteso originalmente di creare, avrebbe potuto fare così perfettamente bene senza ricorrere ad una richiesta retrospettiva della legge. Inoltre, il fatto che lo Stato aspettò ventiquattro anni prima di fare tale rettifica, nonostante il fatto che pensionati numerosi che avevano lavorato in Svizzera stavano vincendo ripetutamente le loro rivendicazioni di fronte alle corti nazionali, anche crea dubbi come a se che realmente era l’intenzione del legislatore nel 1982.
52. Nella luce del sopra, e riaffermando le sue considerazioni nella sentenza di Maggio summenzionata, i costatazione di Corte che c’è stata una violazione di Articolo 6 § 1 della Convenzione.
III. Violazione allegato Di Articolo 13 Di La Convenzione
53. I richiedenti si lamentano inoltre che loro non avevano una via di ricorso nazionale ed effettiva, poiché l’intervento legislativo negò qualsiasi le aspettative legittime è probabile che loro avrebbero contenuto ed avrebbero fatto l’istituzione di qualsiasi procedimenti legali vano, urtando contro sull’imparzialità delle corti attinenti. Loro invocarono Articolo 13 della Convenzione che legge siccome segue:
“Ognuno cui diritti e le libertà come insorga avanti [il] Convenzione è violata avrà una via di ricorso effettiva di fronte ad un’autorità nazionale nonostante che la violazione è stata commessa con persone che agiscono in una veste ufficiale.”
54. Il Governo reiterò le loro osservazioni sotto Articolo 6, mentre notando che in Maggio, la Corte aveva considerato l’azione di reclamo assorbita con la disposizione seconda.
55. La Corte nota che in Maggio ed Altri (citò sopra, § 67), la Corte sostenne che avendo riguardo ad alla sentenza relativo ad Articolo 6 non era necessario per esaminare se c’era stata anche una violazione di Articolo 13.
56. La Corte nota inoltre che siccome attestato da che causa ed il presente, c’è senza dubbio che i richiedenti non furono costretti a continuare intraprendere i loro procedimenti ordinari dato che loro non avevano qualsiasi prospettive del successo una volta corti nazionali furono legate per fare domanda la legge nuova che fu confermata infine come essendo costituzione-conforme con la sentenza di Corte Costituzionale di 2008.
57. Tale conclusione non solleva necessariamente comunque, un problema sotto Articolo 13 della Convenzione. Effettivamente, presumere anche la disposizione è applicabile secondo la causa-legge della Corte, Articolo 13 non va finora come a garantire una via di ricorso che concede le leggi di un Stato Contraente come simile essere impugnato di fronte ad un’autorità nazionale (veda, per esempio, Gustafsson c. la Svezia, § 70, 25 aprile 1996 Relazioni di Sentenze e Decisioni 1996 II, § 70). Di conseguenza, i richiedenti dei quali l’azione di reclamo di ‘ incorre urto che principio in finora siccome loro si lamentarono della mancanza di una via di ricorso dopo la promulgazione di Legge n. 296/2006 (veda, mutatis mutandis, Draon c. la Francia [GC], § 98, n. 1513/03, 6 ottobre 2005 e Maurizio c. la Francia [GC], § 108, n. 11810/03, ECHR 2005 IX)).
58. Così, l’azione di reclamo deve essere respinta come essendo mal-fondata manifestamente facendo seguito ad Articolo 35 §§ 3 e 4 della Convenzione.
IV. ALTRE VIOLAZIONI ALLEGATO DI LA CONVENZIONE
59. Infine, senza invocare qualsiasi articolo della Convenzione che i richiedenti si sono lamentati inoltre che Legge n. 296/2006 crearono una disparità in trattamento fra persone che avevano scelto di lavorare all’estero, e quelli che rimasero in Italia; loro notarono inoltre che la sentenza di Corte Costituzionale che conferma la validità di Legge n. 296/2006 crearono una disparità fra persone i cui procedimenti avevano terminato (con successo) e quegli i cui procedimenti ancora erano pendenti.
60. In Maggio ed Altri c. l’Italia, (il dec.) (N. 46286/09, 52851/08 53727/08, 54486/08 e 56001/08 8 giugno 2010) la Corte esaminò l’azione di reclamo riguardo alla discriminazione contro persone, come i richiedenti che, diversamente dal più italiani, ha optato di lasciare Italia per fini di lavoro. In che causa, la Corte considerò che i richiedenti non potessero chiedere di essere in una posizione attinente, simile a residenti italiani che hanno funzionato in Italia. Notò che, rispetto a lavoratori italiani, i richiedenti, come persone che scelsero di lavorare in Svizzera pagarono molti contributi più bassi nei loro schemi di previdenza sociale. Diversamente da persone che emigrarono temporaneamente a Svizzera, cittadini italiani non erano inoltre, soggetto alle convenzioni internazionali ed attinenti e norme legislative italiane e susseguenti. Seguì che non si poteva considerare che i richiedenti e residenti di italiano che rimasero lavorando in Italia le loro vite intere siano in una situazione comparabile per i fini di Articolo 14.
61. Nella sentenza di Maggio la Corte esaminò anche successivamente, l’azione di reclamo sotto Articolo 14 persone di vis-à-vis di discriminazione che adducono i cui procedimenti avevano terminato. In che causa che la Corte ha richiamato che Legge n. 296/2006 furono intesi di livellare fuori qualsiasi trattamento favorevole che sorge dall’interpretazione precedente delle disposizioni in vigore che aveva garantito a persone nei richiedenti ‘ posiziona un vantaggio ingiustificato, mentre tenendo presente le necessità del sistema di previdenza sociale in Italia. La Corte reiterò che nel creare un schema di benefici sé è necessario per usare punti di rottura che fanno domanda ai grandi gruppi di persone e quali qualche volta ad una certa misura sembri arbitrario (veda Twizell c. il Regno Unito, n. 25379/02, § 24 20 maggio 2008), una conseguenza inevitabile di introdurre regolamentazioni nuove per sostituire schemi precedenti. Tenendo presente il margine ampio della valutazione riconobbe a Stati nella sfera di politica sociale, considerò che la data d’arresta e contestata che sorge fuori di Legge n. 296/2006 potrebbero essere ritenuti ragionevolmente ed obiettivamente giustificato. Il fatto che la data d’arresta e contestata sorse fuori di legislazione decretata mentre procedimenti erano pendenti non alteri che conclusione per i fini dell’esame sotto Articolo 14, e non c’era stata perciò nessuna violazione della disposizione detta (veda Maggio ed Altri, citato sopra, §§ 71-75).
62. Per le stesse ragioni, segue, che, l’interezza di questa azione di reclamo deve essere respinta come essendo mal-fondata manifestamente facendo seguito ad Articolo 35 §§ 3 e 4 della Convenzione
C. la Richiesta Di Articolo 41 Di La Convenzione
63. Articolo 41 della Convenzione prevede:
“Se i costatazione di Corte che c’è stata una violazione della Convenzione o i Protocolli inoltre, e se la legge interna della Parte Contraente ed Alta riguardasse permette a riparazione solamente parziale di essere resa, la Corte può, se necessario, riconosca la soddisfazione equa alla vittima.”
A. Damage
64. I richiedenti chiesero il sotto somme in riguardo di danno patrimoniale. La prima somma rappresentò la differenza fra l’importo di pensione pagabile ai richiedenti e che che davvero fu liquidato a loro con l’INPS fino a 2012 presa nell’inflazione di conto, e la seconda somma (se applicabile) rappresentò sulla differenza in assegnazioni di pensione dovuto per pensioni future alla durata presunta della vita media di 79.4 anni:
805, 539 + 182,032 Euros (EUR) il Sig. Cataldo
EUR 697,328 + 471,978 Sig. Maggioni
EUR 590,603 Sig. Ribulotta
EUR 563,904 + 304,183 Sig. Marinaro
EUR 311,339 + 274,131 Sig. Centamore
EUR 268,483 + 206,858 Sig. Macarinelli
Loro dissero inoltre EUR 25,000 ognuno in danno patrimoniale. Loro particolarmente notato che quando loro avevano optato di ritrasferirsi ad Italia loro si erano appellati su un stato della giurisprudenza consolidata, ma finì per dovere ottenere con con una pensione molto più bassa che che quale loro si erano appellati su e dovendo iniziare procedimenti giudiziali in quel il riguardo.
65. Il Governo considerò che le rivendicazioni erano infondate determinato che nella causa di Maggio la Corte aveva trovato solamente una violazione di Articolo 6 § 1 ed aveva assegnato una somma per perdita di opportunità che nella prospettiva del Governo sarebbero limitate al periodo di fronte all’arrivo in vigore della legge.
66. La Corte nota che nella causa presente un’assegnazione della soddisfazione equa può essere basata solamente sul fatto che i richiedenti non avevano il beneficio delle garanzie di Articolo 6 in riguardo dell’equità dei procedimenti. Mentre la Corte non può speculare come alla conseguenza dei procedimenti aveva la posizione stato altrimenti, non lo trova irragionevole a riguardo ai richiedenti siccome avendo sofferto di una perdita delle vere opportunità (veda Maggio ed Altri, citato sopra, § 80). Comunque, determinato il molto imponderables nell’evolvere condizioni politiche ed economiche che potrebbero colpire diritti di pensione futuri ed i calcoli, un’assegnazione riferita a pensioni future sarebbe estesamente ipotetica. La Corte nota inoltre che benché il Governo presentò che il pagamento dovrebbe essere limitato ad un tempo specificato, loro non riuscirono a spiegare perché o presentare qualsiasi i calcoli in quel il riguardo. Così, tenendo presente le considerazioni dette e l’importo dei richiedenti ‘ assegna una pensione a così come gli anni che ogni richiedente ha lavorato in Svizzera, la Corte assegna gli importi seguenti:
EUR 40,000 Sig. Cataldo
EUR 35,000 Sig. Maggioni
EUR 30,000 Sig. Ribulotta
EUR 28,000 Sig. Marinaro
EUR 16,000 Sig. Centamore
EUR 13,500 Sig. Macarinelli
A quel deve essere aggiunto danno non-patrimoniale che la sentenza di una violazione in questa sentenza non basta rimediare a. Facendo la sua valutazione su una base equa come richiesto con Articolo 41, la Corte assegna EUR 10,000 ogni richiedente sotto questo capo.
Costi di B. e spese
67. I richiedenti chiesero anche un prezzo globale di EUR 10,000 ognuno per i costi e spese incorse in di fronte alle corti nazionali e di fronte alla Corte.
68. Il Governo non fece commento.
69. Secondo la causa-legge della Corte, un richiedente è concesso solamente finora al rimborso di costi e spese in come sé è stato mostrato che questi davvero e necessariamente sono stati incorsi in e sono stati ragionevoli come a quantum. Al giorno d’oggi la causa, i richiedenti non hanno presentato qualsiasi dettagli che concernono i loro costi né loro hanno provato qualsiasi simile pagamenti. In quelle circostanze, la Corte respinge la rivendicazione per costi e spese sotto tutti i capi.
Interesse di mora di C.
70. La Corte lo considera appropriato che il tasso di interesse di mora dovrebbe essere basato sul tasso di prestito marginale della Banca Centrale europea a che dovrebbe essere aggiunto tre punti di percentuale.
PER QUESTE RAGIONI, LA CORTE
1. Decide, unanimamente, congiungere le richieste;

2. Dichiara, unanimamente, l’azione di reclamo riguardo ad Articolo 6 § 1 ammissibile ed il resto delle richieste inammissibile;

3. Sostiene, unanimamente, che c’è stata una violazione di Articolo 6 § 1 della Convenzione;

4. Sostiene, con cinque voti a due,
(un) che lo Stato rispondente è pagare i richiedenti, entro tre mesi dalla data sulla quale la sentenza diviene definitivo in conformità con Articolo 44 § 2 della Convenzione gli importi seguenti:
(i) EUR 40,000 (quaranta mila euros), in riguardo di danno patrimoniale, al Sig. Cataldo
EUR 35,000 (trenta-cinque mila euros), in riguardo di danno patrimoniale, al Sig. Maggioni
EUR 30,000 (trenta mila euros), in riguardo di danno patrimoniale, al Sig. Ribulotta
EUR 28,000 (ventotto mila euros), in riguardo di danno patrimoniale, al Sig. Marinaro
EUR 16,000 (sedici mila euros), in riguardo di danno patrimoniale, al Sig. Centamore
EUR 13,500 (tredici mila cinquecento euros), in riguardo di danno patrimoniale, al Sig. Macarinelli;
(l’ii) EUR 10,000 (dieci mila euros), più qualsiasi tassa che può essere addebitabile, in riguardo di danno non-patrimoniale ad ogni richiedente;
(b) che dalla scadenza dei tre mesi summenzionati sino ad accordo il semplice interesse sarà pagabile sugli importi sopra ad un tasso uguale al tasso di prestito marginale della Banca Centrale europea durante il periodo predefinito più tre punti di percentuale;

5. Respinge, con cinque voti a due, il resto dei richiedenti che ‘ chiede per la soddisfazione equa.
Fatto in inglesi, e notificò per iscritto 24 giugno 2014, facendo seguito Decidere 77 §§ 2 e 3 degli Articoli di Corte.
Stanley Naismith Il ıKarakaş
Cancelliere Presidente
Nella conformità con Articolo 45 § 2 della Convenzione e Decide 74 § 2 degli Articoli di Corte, l’opinione separata di Giudici Sajó e Kris è ūannesso a questa sentenza.
A.I.K.
S.H.N.

APPENDICE
OMISSIS

CONGIUNGA DISSENTENDO IN PARTE OPINIONE DI GIUDICI SAJÓ E KRISŪ
Noi concordiamo con tutti i punti della sentenza, a parte la richiesta di Articolo 41 della Convenzione. La Corte riconosce implicitamente che c’è un collegamento causale fra la perdita subita (una perdita delle vere opportunità-veda paragrafo 66 della sentenza) ed il fatto che richiedenti non avevano il beneficio delle garanzie di Articolo 6. Nella causa dei richiedenti il Sig. Maggioni ed il Sig. Ribulotta, la loro rivendicazione fu sostenuta con una corte sulla base della Corte attinente di causa-legge di Cassazione al tempo. In circostanze comparabili la Grande Camera lo trovò appropriato assegnare in riguardo di danno patrimoniale, su una base equa le somme che i richiedenti avrebbero ricevuto avuto la legislazione rimasta come sé era di fronte al passeggera dell’Atto attinente (veda Zielinski e Pradal e Gonzalez ed Altri c. la Francia [GC], N. 24846/94 e 34165/96 a 34173/96, §§ 76 e 79, ECHR 1999 VII; veda anche, fra le altre autorità, Arnolin ed Altri c. la Francia, N. 20127/03, 31795/03, 35937/03, 2185/04, 4208/04, 12654/04, 15466/04, 15612/04, 27549/04, 27552/04, 27554/04, 27560/04, 27566/04, 27572/04, 27586/04, 27588/04, 27593/04, 27599/04, 27602/04, 27605/04, 27611/04, 27615/04, 27632/04, 34409/04 e 12176/05, § 87, 9 gennaio 2007, ed Agrati ed Altri c. l’Italia (soddisfazione equa), N. 43549/08, 6107/09 e 5087/09, §§ 14-16 8 novembre 2012).
Mentre nella causa presente era solamente una sentenza del giudice di prima istanza in favore dei richiedenti, è irragionevole per presumere che la corte d’appello avrebbe deciso differentemente, come là nessuna partenza era stata della Corte della causa-legge della Cassazione. Noi concludiamo che l’importo stabilì con sentenze nazionali sarebbe dovuto essere assegnato.
In prospettiva della logica sopra noi consideriamo che sarebbe ingiusto agli altri richiedenti per assegnare meno che il pieno, chiaramente perdita stabilita, anche nell’assenza di una sentenza semplicemente perché loro avevano la cattiva fortuna per avere le loro cause differito per più lungo di alcuni degli altri richiedenti. Infatti, il Sig. Cataldo, equo piaccia il Sig. Maggioni, procedimenti giudiziali ed avviati nel 2006 ma nella causa del Sig. Cataldo la sentenza fu consegnata solamente in 2008, dopo l’entrata in vigore della legge contestata.
Gradiremmo infine, esprimere la nostra preoccupazione della causa-legge riguardo alla considerazione di diritti di pensione futuri. La causa-legge, siccome riassunto in Maggio ed Altri c. l’Italia (N. 46286/09, 52851/08, 53727/08 54486/08 e 56001/08, § 80 31 maggio 2011) ed inveterato nella causa presente, considera che determinato il molto imponderables nell’evolvere condizioni politiche ed economiche che potrebbero colpire diritti di pensione futuri ed i calcoli, un’assegnazione riferita a pensioni future sarebbe estesamente ipotetica. Anche se le pensioni non furono definite, come nella causa presente, simile imponderables non possono corrispondere ad una conclusione che non c’è perdita chiara, anche all’interno della logica di perdita delle vere opportunità. Perciò uno non può concludere che nessuna perdita è stata subita. Inoltre, al giorno d’oggi la causa, contrari a cause che comportano sottoscrittori correnti ad un schema di pensione, noi non stiamo trattando con diritti di pensione futuri e è ingiusto per imporre esclusivamente imponderables su un specifico gruppo di destinatari di pensione nel nome di hypotheticals. Nella nostra prospettiva questa questione merita la considerazione della Grande Camera.

Testo Tradotto

Conclusions: Violation of Article 6 – Right to a fair trial (Article 6 – Administrative proceedings Article 6-1 – Access to court)

SECOND SECTION

CASE OF CATALDO AND OTHERS v. ITALY

(Applications nos. 54425/08, 58361/08, 58464/08, 60505/08, 60524/08 and 61827/08)

JUDGMENT

STRASBOURG

24 June 2014

This judgment will become final in the circumstances set out in Article 44 § 2 of the Convention. It may be subject to editorial revision.

In the case of Cataldo and Others v. Italy,
The European Court of Human Rights (Second Section), sitting as a Chamber composed of:
Işıl Karakaş, President,
Guido Raimondi,
András Sajó,
Nebojša Vučinić,
Egidijus Kūris,
Robert Spano,
Jon Fridrik Kjølbro, judges,
and Stanley Naismith, Section Registrar,
Having deliberated in private on 27 May 2014,
Delivers the following judgment, which was adopted on that date:
PROCEDURE
1. The case originated in six applications (see Annex) against the Italian Republic lodged with the Court under Article 34 of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (“the Convention”) by six Italian nationals (“the applicants”) in 2008 (see Annex for details).
2. The applicants were represented by OMISSIS, a lawyer practising in Bergamo, Italy. The Italian Government (“the Government”) were represented by their Agent, Ms E. Spatafora, and their Co-Agent, Ms Paola Accardo.
3. The applicants alleged that legislative intervention, namely the enactment of Law no. 296/2006, whilst proceedings were pending, had denied them their right to a fair trial under Article 6 § 1 of the Convention.
4. On 29 August 2012 the applications were communicated to the Government.
THE FACTS
I. THE CIRCUMSTANCES OF THE CASE
A. Background to the cases
5. The circumstances of the case are analogous to those described in Maggio and Others v. Italy (nos. 46286/09, 52851/08, 53727/08, 54486/08 and 56001/08, 31 May 2011).
6. In 1995, by means of the Dini reform, Italy changed its pension system from a retributive one, which applied the remuneration-based (“retributivo”) method of calculation, to a contributory one, where the amount received in pension was dependent on the contributions paid.
1. Mr Cataldo
7. Mr Cataldo, who had transferred to Italy the contributions he had paid in Switzerland, requested the INPS to establish his pension in accordance with the 1962 Italo-Swiss Convention on Social Security (see Relevant Domestic Law and Practice below) on the basis of the contributions paid in Switzerland for work he had performed there between 1956 and 1994. As a basis for the calculation of his pension (in respect of the average remuneration of the last ten years), the INPS employed a theoretical remuneration (“retribuzione teorica”) instead of the real remuneration (“retribuzione effettiva”). The former resulted in a readjustment on the basis of the existing ratio between the contributions applied in Switzerland (8%) and in Italy (32.7%), which meant that the calculation had as its basis a pseudo-salary which amounted to approximately a quarter of the salary actually received by the applicant and therefore led to a reduction in the pension itself.
8. Consequently, in 2006 Mr Cataldo instituted judicial proceedings, contending that this was contrary to the spirit of the Italo-Swiss Convention.
Various individuals in the same position had done the same and had been successful, the domestic courts having determined that persons having worked in Switzerland and who had subsequently transferred their contributions to Italy should benefit from the remuneration-based pension calculations, on the basis of the wages earned in Switzerland, irrespective of the fact that the transferred contributions had been paid at a much lower Swiss rate.
9. Pending the proceedings, Law no. 296/2006 (see Relevant Domestic Law and Practice below) entered into force on 1 January 2007.
10. By a judgment of the Lecco Tribunal (Labour and Welfare Section) of 27 February 2008, filed in the relevant registry on 6 May 2008, the court rejected Mr Cataldo’s claim in view of the entry into force of Law no. 296/2006.
11. Mr Cataldo did not appeal, deeming it to be futile given that the impugned law had been considered legitimate by the Constitutional Court in its judgment of 23 May 2008, no. 172 (see Relevant Domestic Law and Practice below), which other courts were then bound to uphold.
2. Mr Maggioni
12. Mr Maggioni, who had transferred to Italy the contributions he had paid in Switzerland, requested the INPS to establish his pension in accordance with the 1962 Italo-Swiss Convention on Social Security on the basis of the contributions paid in Switzerland for work he had performed there between 1965 and 2000. As a basis for the calculation of his pension (in respect of the average remuneration of the last ten years), the INPS employed a theoretical remuneration (“retribuzione teorica”) instead of the real remuneration (“retribuzione effettiva”). The former resulted in a readjustment on the basis of the existing ratio between the contributions applied in Switzerland (8%) and in Italy (32.7%), which meant that the calculation had as its basis a pseudo-salary which amounted to approximately a quarter of the salary actually received by the applicant and therefore led to a reduction in the pension itself.
13. Consequently, in 2006 Mr Maggioni instituted judicial proceedings.
14. By a judgment of the Brescia Tribunal (Labour Section) of 26 June 2006, Mr Maggioni’s claim was upheld on the basis of the relevant Court of Cassation case-law at the time.
15. The INPS appealed.
16. By a judgment of 1 March 2007, filed in the relevant registry on 19 May 2007, the Milan Court of Appeal reversed the first-instance judgment in view of the entry into force of Law no. 296/2006. This judgment became final on 19 May 2008 given that Mr Maggioni did not appeal to the Court of Cassation, deeming it to be futile in the circumstances of the case.
3. Mr Ribulotta
17. Mr Ribulotta, who had transferred to Italy the contributions he had paid in Switzerland, requested the INPS to establish his pension in accordance with the 1962 Italo-Swiss Convention on Social Security on the basis of the contributions paid in Switzerland for work he had performed there between 1955 and 1991. As a basis for the calculation of his pension (in respect of the average remuneration of the last ten years), the INPS employed a theoretical remuneration (“retribuzione teorica”) instead of the real remuneration (“retribuzione effettiva”). The former resulted in a readjustment on the basis of the existing ratio between the contributions applied in Switzerland (8%) and in Italy (32.7%), which meant that the calculation had as its basis a pseudo-salary which amounted to approximately a quarter of the salary actually received by the applicant and therefore led to a reduction in the pension itself.
18. Consequently, in 2003 Mr Ribulotta instituted judicial proceedings.
19. By a judgment of the Varese Tribunal (Labour and Welfare Section) of 21 February 2006, Mr Ribulotta’s claim was upheld on the basis of the relevant Court of Cassation case-law at the time.
20. The INPS appealed.
21. By a judgment of 16 May 2008, filed in the relevant registry on 5 June 2008, the Milan Court of Appeal reversed the first-instance judgment in view of the entry into force of Law no. 296/2006.
22. Mr Ribulotta did not appeal to the Court of Cassation, deeming it to be futile in the circumstances of the case.
4. Mr Marinaro
23. Mr Marinaro, who had transferred to Italy the contributions he had paid in Switzerland, requested the INPS to establish his pension in accordance with the 1962 Italo-Swiss Convention on Social Security on the basis of the contributions paid in Switzerland for work he had performed there between 1965 and 1994. As a basis for the calculation of his pension (in respect of the average remuneration of the last ten years), the INPS employed a theoretical remuneration (“retribuzione teorica”) instead of the real remuneration (“retribuzione effettiva”). The former resulted in a readjustment on the basis of the existing ratio between the contributions applied in Switzerland (8%) and in Italy (32.7%), which meant that the calculation had as its basis a pseudo-salary which amounted to approximately a quarter of the salary actually received by the applicant and therefore led to a reduction in the pension itself.
24. Consequently, in 2006 Mr Marinaro instituted judicial proceedings.
25. By a judgment of the Como Tribunal (Labour and Welfare Section) of 21 February 2006, Mr Marinaro’s claim was dismissed as being out of time.
26. Mr Marinaro appealed.
27. By a judgment of 7 July 2008, filed in the relevant registry on 17 July 2008, the Milan Court of Appeal reformed the first-instance judgment, considering that the applicant’s claims for the dues relating to the three years before he lodged his application could not be considered time-barred. However, it rejected the merits of the claim in view of the entry into force of Law no. 296/2006.
28. Mr Marinaro did not appeal to the Court of Cassation, deeming it to futile in the circumstances of the case.
5. Mr Centamore
29. Mr Centamore, who had transferred to Italy the contributions he had paid in Switzerland, requested the INPS to establish his pension in accordance with the 1962 Italo-Swiss Convention on Social Security on the basis of the contributions paid in Switzerland for work he had performed there between 1969 and 2000. As a basis for the calculation of his pension (in respect of the average remuneration of the last ten years), the INPS employed a theoretical remuneration (“retribuzione teorica”) instead of the real remuneration (“retribuzione effettiva”). The former resulted in a readjustment on the basis of the existing ratio between the contributions applied in Switzerland (8%) and in Italy (32.7%), which meant that the calculation had as its basis a pseudo-salary which amounted to approximately a quarter of the salary actually received by the applicant and therefore led to a reduction in the pension itself.
30. Consequently, in 2006 Mr Centamore instituted judicial proceedings.
31. By a judgment of the Busto Arsizio Tribunal (Labour and Welfare Section) of 9 June 2008, Mr Centamore’s claim was rejected in view of the entry into force of Law no. 296/2006.
32. Mr Centamore did not appeal, deeming it futile in the circumstances of the case.
6. Mr Maccarinelli
33. Mr Maccarinelli, who had transferred to Italy the contributions he had paid in Switzerland, requested the INPS to establish his pension in accordance with the 1962 Italo-Swiss Convention on Social Security on the basis of the contributions paid in Switzerland for work he had performed there between 1960 and 2000. As a basis for the calculation of his pension (in respect of the average remuneration of the last ten years), the INPS employed a theoretical remuneration (“retribuzione teorica”) instead of the real remuneration (“retribuzione effettiva”). The former resulted in a readjustment on the basis of the existing ratio between the contributions applied in Switzerland (8%) and in Italy (32.7%), which meant that the calculation had as its basis a pseudo-salary which amounted to approximately a quarter of the salary actually received by the applicant and therefore led to a reduction in the pension itself.
34. Consequently, in 2006 Mr Maccarinelli instituted judicial proceedings.
35. By a judgment of the Bresce Tribunal (Labour and Welfare Section) of 20 June 2008, filed in the relevant registry on 23 June 2008,
Mr Maccarinelli’s claim was rejected in view of the entry into force of Law no. 296/2006.
36. Mr Maccarinelli did not appeal, deeming it futile in the circumstances of the case.
II. RELEVANT DOMESTIC LAW AND PRACTICE
37. The relevant domestic law and practice concerning the case is to be found in in Maggio and Others v. Italy (nos. 46286/09, 52851/08, 53727/08, 54486/08 and 56001/08, §§ 27-35, 31 May 2011).
Constitutional Court judgment of 28 November 2012, no. 264
The matter came again before the Italian Constitutional Court following the European Court of Human Right’s judgment in Maggio and Others v. Italy (nos. 46286/09, 52851/08, 53727/08, 54486/08 and 56001/08, 31 May 2011), which had found, in circumstances such as those of the present case, that by enacting Law no. 296/2006 the Italian State had infringed the applicants’ rights under Article 6 § 1 by intervening in a decisive manner to ensure that the outcome of proceedings to which it was a party were favourable to it. The Constitutional Court had therefore to examine the compatibility of Law no. 296/2006 with the relevant legal framework and it found that it was in fact compatible.
The Constitutional Court recalled that Presidential Decree no. 488 of 27 April 1968 introduced a new system of pension calculation, namely a remuneration-based one (metodo retributivo). A constant jurisprudence had been established holding that Italian persons, who had worked in Switzerland and then transferred their contribution into the Italian system, would also benefit from the remuneration-based calculation, irrespective of the fact that they had paid lower contributions than those payable in Italy. Subsequently, the legislator enacted Law no. 296/2006, the constitutionality of which was confirmed by the Constitutional Court in 2008, since the law had been an authentic interpretation of the original law and was therefore reasonable, and from then onwards jurisprudence shifted accordingly.
The Constitutional Court referred to the findings in Maggio, but considered that it was for it to assess the matter; the ECHR had acknowledged that it was possible to intervene in pending proceedings in so far as there existed compelling general interest reasons, and in the Constitutional Court’s view, it was the role of the Contracting States to identify those compelling general interest reasons and intervene legislatively to ensure they are resolved.
The jurisprudence of the Constitutional Court provided that when comparing the national and Convention protection mechanisms, it was the protection of the guarantees that must prevail, taking account, however, of other constitutionally protected interests. The principle of the margin of appreciation established by the Court itself was of particular relevance, and had to be taken into account by the Constitutional Court to ensure a uniform system of coherent laws.
While the Constitutional Court was in principle bound by the Maggio judgment (the principles on which it was based being also constitutionally recognised principles), the Constitutional Court had to lend itself to a balancing exercise. It considered that other opposing interests, which were also constitutionally protected and which related to the matter at issue, prevailed in the circumstances of the case. It followed that there existed compelling general interest reasons justifying a retroactive application of the law. Indeed, the effects of the new law were such as to avoid a welfare system which privileged some and was advantageous to others, guaranteeing the respect for the principles of equality and solidarity, which because of their founding nature, occupied a privileged position when weighed against other constitutional rights. The impugned law was inspired by the principles of equality and proportionality and took into account the fact that contributions paid in Switzerland were four times lower than those paid in Italy. It thus applied a direct recalculation which allowed pensions to be dispensed in proportion to the contributions paid, thus levelling out any inequalities and rendering the welfare system more sustainable for the benefit of all those making use of it. Indeed, even the ECHR had upheld such reasoning in the Maggio case in relation to the complaint under Article 1 of Protocol No., although it had not found such a reason to be sufficient to avoid a violation of Article 6. However, unlike the Court which is bound to examine complaints separately, the Constitutional Court had to take a global approach and evaluate a case on the basis of all the relevant constitutional guarantees. The claim of unconstitutionality was therefore unfounded. Indeed, to conclude otherwise would not only have consequences for the pension system but would also go against the spirit of the Court’s judgment in Maggio, which had rejected the applicant’s claims for their pension according to the previous calculation.
THE LAW
I. JOINDER OF THE APPLICATIONS
38. In accordance with Rule 42 § 1 of the Rules of Court, the Court decides to join the applications, given their similar factual and legal background.
II. ALLEGED VIOLATION OF ARTICLE 6 § 1 OF THE CONVENTION
39. The applicants complained under Article 6 § 1 of the Convention that the legislative intervention, namely the enactment of Law no. 296/2006, whilst proceedings were pending, which changed well-established case-law, had denied them their right to a fair trial. The provision, in so far as relevant, reads as follows:
“In the determination of his civil rights and obligations … everyone is entitled to a fair … hearing … by [a] … tribunal …”
40. The Government contested that argument.
A. Admissibility
41. The Court notes that this complaint is not manifestly ill-founded within the meaning of Article 35 § 3 (a) of the Convention. It further notes that it is not inadmissible on any other grounds. It must therefore be declared admissible.
B. Merits
1. The parties’ submissions
42. The applicants submitted that Law no. 296/2006 had the explicit aim of avoiding the disbursement of millions of euros in order to enforce a multitude of judgments resulting from the cases pending before the domestic courts. The outcome of those cases, namely that they would be favourable to the claimants, had been foreseeable given the constant jurisprudence. Indeed, the legislature had approved a law defined as interpretative (di interpretazione autentica), but which was in reality innovative, with the scope of influencing the relevant judicial determinations, thereby reversing the consolidated interpretation given to the laws at issue by the domestic courts. By so doing the State had acted contrary to the rule of law and in breach of the right to a fair trial, which provided that disputes over civil rights and obligations were to be determined by a tribunal and not the legislature
43. The Government recapitulated the facts, highlighting that the Italo-Swiss Convention had been ratified in 1963 and Law no. 1987 had been passed in 1982. That law had changed the pension calculation method from a contributory one to a remuneration-based one (metodo retributivo). It thus posed a serious problem of coherence in relation to the evaluation of periods worked in Switzerland, in so far as Swiss salaries were subject to a contribution of 8%, compared with 32% for Italian salaries. It followed that the pensions of Italian people who had worked in Switzerland were overvalued vis-à-vis both other Italian workers who had paid contributions only in Italy and also Swiss workers who had paid lower contributions but who also received smaller pensions. That is why the Government had enacted Law no. 296/2006, which provided that if contributions paid abroad were transferred to the Italian system in accordance with international agreements regarding social security, the remuneration of people having worked abroad, for the period during which they worked abroad, was to be determined by multiplying their paid-up contributions by one hundred and dividing that sum by the contribution rate applicable in Italy in the relevant period. More favourable pension entitlements already liquidated before the entry into force of the law were to be exempt.
44. The Government considered that there had not been an unjustified interference with judicial decisions, nor any breach of legal certainty, because the interpretation of the law had in any event been controversial – a number of first-instance decisions having confirmed the INPS method of calculation – and because the law had no effect on cases which had already been concluded. The reason behind the enactment of the law, namely to ensure that the method of calculation used by the INPS (and confirmed by the minority case-law) became the prevalent interpretation of the relevant laws, was serious and reasonable because it provided for the same value to be given to periods of work whether they were served in Italy or abroad. It followed that the reasons had not been solely financial as they had been in Zielinski and Pradal and Gonzalez and Others v. France ([GC], nos. 24846/94 and 34165/96 to 34173/96, ECHR 1999 VII), and Scordino v. Italy (no. 1) ([GC], no. 36813/97, ECHR 2006 V).
45. The Government considered that the case was comparable to that of OGIS-Institut Stanislas, OGEC Saint-Pie X and Blanche de Castille and Others v. France (nos. 42219/98 and 54563/00, 27 May 2004), where the Court had found no violation because the interference was aimed at ensuring respect for the original will of the legislator, and where the Court had also given weight to the aim of re-establishing equal treatment between teachers in private and public establishments. In the present case, too, the purpose of the legislature’s intervention in enacting Law no. 296/2006 had been to ensure respect for the original will of the legislator, and to coordinate the application of the Italo-Swiss Convention and the new method of calculation which had come into force in 1982 and created an imbalance in the relevant evaluations. It followed that the interference was justified for a compelling general interest reason.
2. The Court’s assessment
46. The Court has repeatedly ruled that although the legislature is not prevented from regulating, through new retrospective provisions, rights derived from the laws in force, the principle of the rule of law and the notion of a fair trial enshrined in Article 6 preclude, except for compelling public-interest reasons, interference by the legislature with the administration of justice designed to influence the judicial determination of a dispute (see, among many other authorities, Stran Greek Refineries and Stratis Andreadis v. Greece, 9 December 1994, § 49, Series A no. 301-B; National & Provincial Building Society, Leeds Permanent Building Society and Yorkshire Building Society v. the United Kingdom, 23 October 1997, § 112, Reports 1997-VII; and Zielinski and Pradal and Gonzalez and Others, cited above). Although statutory pension regulations are liable to change and a judicial decision cannot be relied on as a guarantee against such changes in the future (see Sukhobokov v. Russia, no. 75470/01, § 26, 13 April 2006), even if such changes are to the disadvantage of certain welfare recipients, the State cannot interfere with the process of adjudication in an arbitrary manner (see, mutatis mutandis, Bulgakova v. Russia, no. 69524/01, § 42, 18 January 2007).
47. In analogous circumstances, in the case of Maggio and Others (cited above, §§ 44-50), the Court, in finding a violation of Article 6, held as follows:
“the Law [296/2006] expressly excluded from its scope court decisions that had become final (pension treatments already liquidated) and settled once and for all the terms of the disputes before the ordinary courts retrospectively. Indeed, the enactment of Law 296/2006 while the proceedings were pending, in reality determined the substance of the disputes and the application of it by the various ordinary courts made it pointless for an entire group of individuals in the applicants’ positions to carry on with the litigation. Thus, the law had the effect of definitively modifying the outcome of the pending litigation, to which the State was a party, endorsing the State’s position to the applicants’ detriment.
… Respect for the rule of law and the notion of a fair trial require that any reasons adduced to justify such measures be treated with the greatest possible degree of circumspection (see, Stran Greek Refineries, cited above, § 49). … The Court has previously held that financial considerations cannot by themselves warrant the legislature substituting itself for the courts in order to settle disputes (see Scordino v. Italy (no. 1) [GC], no. 36813/97, § 132, ECHR 2006 V, and Cabourdin v. France, no. 60796/00, § 37, 11 April 2006).
The Court notes that, after 1982, the INPS applied an interpretation of the law in force at the time which was most favourable to it as the disbursing authority. This system was not supported by the majority case-law. The Court cannot imagine in what way the aim of reinforcing a subjective and partial interpretation, favourable to a State’s entity as party to the proceedings, could amount to justification for legislative interference while those proceedings were pending, particularly when such an interpretation had been found to be fallacious on a majority of occasions by the domestic courts, including the Court of Cassation.
As to the Government’s argument that the Law had been necessary to re-establish an equilibrium in the pension system by removing any advantages enjoyed by individuals who had worked in Switzerland and paid lower contributions, while the Court accepts this to be a reason of general interest, the Court is not persuaded that it was compelling enough to overcome the dangers inherent in the use of retrospective legislation which had the effect of influencing the judicial determination of a pending dispute to which the State was a party.
In conclusion, the State infringed the applicants’ rights under Article 6 § 1 by intervening in a decisive manner to ensure that the outcome of proceedings to which it was a party was favourable to it.”
48. In the present case, the Government submitted further arguments, highlighting in particular that the enactment of Law no. 296/2006 was intended to ensure respect for the original will of the legislator, and to coordinate the application of the Italo-Swiss Convention and the new method of calculation which had come into force in 1982 and created an imbalance in the relevant evaluations. They relied on the case of OGIS Institut Stanislas, OGEC Saint-Pie X and Blanche de Castille and Others (cited above).
49. The Court considers that the present case is different from that of National & Provincial Building Society, Leeds Permanent Building Society and Yorkshire Building Society (cited above), where the applicant societies’ institution of proceedings was considered as an attempt to benefit from the vulnerability of the authorities resulting from technical defects in the law, and as an effort to frustrate the intention of Parliament (§§ 109 and 112). The instant case is also different from the case of OGIS-Institut Stanislas, OGEC Saint-Pie X and Blanche de Castille and Others cited by the Government, where the applicants also attempted to derive benefits as a result of a lacuna in the law, which the legislative interference was aimed at remedying. In those two cases the domestic courts had acknowledged the deficiencies in the law in issue and action by the State to remedy the situation had been predictable (§§ 112 and 72 respectively).
50. In the present case there had been no major flaws in the legal framework of 1962, and, as acknowledged by the Government, the need for a legislative intervention only arose as a result of the State’s decision, in 1982, to reform the pension system. At that stage the State itself created a disparity which it tried to amend only twenty-four years later (and thirty-eight years after the enactment of the original legal provisions). Indeed, it does not appear that there had been any timely attempts at adjusting the system earlier, despite the fact that numerous pensioners who had worked in Switzerland were repeatedly winning their claims before the domestic courts. In this connection the Court notes that before the enactment of Law no. 296/2006 the domestic courts had repeatedly found in favour of people in the applicants’ position, and that interpretation of the relevant legal provisions (as confirmed by the Court of Cassation’s judgment of 6 March 2004) had become the majority case-law. It follows that, given also that in the decades during which the application of the calculation concerned had been challenged in the domestic courts there had been a majority interpretation in favour of the claimants (save some first-instance decisions), in the present case, unlike in the above-mentioned cases, a legislative interference (shifting the balance in favour of one of the parties) was not foreseeable.
51. The Court further considers that, given the sequence of events, it cannot be said that the legislative intervention aimed at restoring the original intention of the legislator in 1962. Furthermore, even assuming that the law did aim at reintroducing the legislator’s original wishes following the changes in 1982, the Court has already accepted that the aim of re establishing an equilibrium in the pension system, while in the general interest, was not compelling enough to overcome the dangers inherent in the use of retrospective legislation affecting a pending dispute. Indeed, even accepting that the State was attempting to adjust a situation it had not originally intended to create, it could have done so perfectly well without resorting to a retrospective application of the law. Furthermore, the fact that the State waited twenty-four years before making such an adjustment, despite the fact that numerous pensioners who had worked in Switzerland were repeatedly winning their claims before the domestic courts, also creates doubts as to whether that really was the legislator’s intention in 1982.
52. In the light of the above, and reaffirming its considerations in the above-mentioned Maggio judgment, the Court finds that there has been a violation of Article 6 § 1 of the Convention.
III. ALLEGED VIOLATION OF ARTICLE 13 OF THE CONVENTION
53. The applicants further complain that they did not have an effective domestic remedy, since the legislative intervention negated any legitimate expectations they might have held and made the institution of any legal proceedings vain, impinging on the impartiality of the relevant courts. They invoked Article 13 of the Convention, which reads as follows:
“Everyone whose rights and freedoms as set forth in [the] Convention are violated shall have an effective remedy before a national authority notwithstanding that the violation has been committed by persons acting in an official capacity.”
54. The Government reiterated their observations under Article 6, noting that in Maggio, the Court had considered the complaint absorbed by the latter provision.
55. The Court notes that in Maggio and Others (cited above, § 67), the Court held that having regard to the finding relating to Article 6 it was not necessary to examine whether there had also been a violation of Article 13.
56. The Court further notes that as evidenced from that case and the present one, there is no doubt that the applicants were not required to continue pursuing their ordinary proceedings given that they had not any prospects of success once domestic courts were bound to apply the new law, which was eventually confirmed as being constitution-compliant by the Constitutional Court judgment of 2008.
57. However, such a conclusion does not necessarily raise an issue under Article 13 of the Convention. Indeed, even assuming the provision is applicable according to the Court’s case-law, Article 13 does not go so far as to guarantee a remedy allowing a Contracting State’s laws as such to be challenged before a national authority (see, for example, Gustafsson v. Sweden, § 70, 25 April 1996, Reports of Judgments and Decisions 1996 II, § 70). Consequently, the applicants’ complaint falls foul of that principle in so far as they complained of the lack of a remedy after the promulgation of Law no. 296/2006 (see, mutatis mutandis, Draon v. France [GC], § 98, no. 1513/03, 6 October 2005 and Maurice v. France [GC], § 108, no. 11810/03, ECHR 2005 IX)).
58. Thus, the complaint must be rejected as being manifestly ill-founded pursuant to Article 35 §§ 3 and 4 of the Convention.
IV. OTHER ALLEGED VIOLATIONS OF THE CONVENTION
59. Lastly, without invoking any article of the Convention the applicants further complained that Law no. 296/2006 created a disparity in treatment between persons who had chosen to work abroad, and those who remained in Italy; they further noted that the Constitutional Court judgment confirming the validity of Law no. 296/2006 created a disparity between persons whose proceedings had ended (successfully) and those whose proceedings were still pending.
60. In Maggio and Others v. Italy, (dec.) (nos. 46286/09, 52851/08, 53727/08, 54486/08 and 56001/08, 8 June 2010) the Court examined the complaint concerning discrimination against persons, as the applicants, who, unlike most Italians, have opted to leave Italy for work purposes. In that case, the Court considered that the applicants could not claim to be in a relevant, similar position to Italian residents who have worked in Italy. It noted that, in comparison to Italian workers, the applicants, as persons who chose to work in Switzerland, paid much lower contributions into their social security schemes. Moreover, unlike persons who migrated temporarily to Switzerland, Italian nationals were not subject to the relevant international conventions and subsequent Italian legislative norms. It followed that the applicants and Italian residents who remained working in Italy their entire lives could not be considered to be in a comparable situation for the purposes of Article 14.
61. Subsequently, in the Maggio judgment the Court also examined the complaint under Article 14 alleging discrimination vis-à-vis persons whose proceedings had terminated. In that case the Court recalled that Law no. 296/2006 was intended to level out any favourable treatment arising from the previous interpretation of the provisions in force, which had guaranteed to persons in the applicants’ position an unjustified advantage, bearing in mind the needs of the social security system in Italy. The Court reiterated that in creating a scheme of benefits it is sometimes necessary to use cut-off points that apply to large groups of people and which may to a certain extent appear arbitrary (see Twizell v. the United Kingdom, no. 25379/02, § 24, 20 May 2008), an inevitable consequence of introducing new regulations to replace previous schemes. Bearing in mind the wide margin of appreciation afforded to States in the sphere of social policy, it considered that the impugned cut-off date arising out of Law no. 296/2006 could be deemed reasonably and objectively justified. The fact that the impugned cut-off date arose out of legislation enacted while proceedings were pending did not alter that conclusion for the purposes of the examination under Article 14, and there had therefore been no violation of the said provision (see Maggio and Others, cited above, §§ 71-75).
62. For the same reasons, it follows that, the entirety of this complaint must be rejected as being manifestly ill-founded pursuant to Article 35 §§ 3 and 4 of the Convention
V. APPLICATION OF ARTICLE 41 OF THE CONVENTION
63. Article 41 of the Convention provides:
“If the Court finds that there has been a violation of the Convention or the Protocols thereto, and if the internal law of the High Contracting Party concerned allows only partial reparation to be made, the Court shall, if necessary, afford just satisfaction to the injured party.”
A. Damage
64. The applicants claimed the below sums in respect of pecuniary damage. The first sum represented the difference between the amount of pension payable to the applicants and what was actually liquidated to them by the INPS until 2012 taking into account inflation, and the second sum (if applicable) represented the difference in pension awards due for future pensions up to the average life expectancy of 79.4 years:
805, 539 + 182,032 Euros (EUR) Mr Cataldo
EUR 697,328 + 471,978 Mr Maggioni
EUR 590,603 Mr Ribulotta
EUR 563,904 + 304,183 Mr Marinaro
EUR 311,339 + 274,131 Mr Centamore
EUR 268,483 + 206,858 Mr Macarinelli
They further claimed EUR 25,000 each in pecuniary damage. They particularly noted that when they had opted to move back to Italy they had relied on a state of consolidated jurisprudence, but ended up having to get by with a much lower pension than that which they had relied upon and having to initiate judicial proceedings in that respect.
65. The Government considered that the claims were unfounded given that in the Maggio case the Court had only found a violation of Article 6 § 1 and awarded a sum for loss of opportunities, which in the Government’s view was to be limited to the period before the coming into force of the law.
66. The Court notes that in the present case an award of just satisfaction can only be based on the fact that the applicants did not have the benefit of the guarantees of Article 6 in respect of the fairness of the proceedings. Whilst the Court cannot speculate as to the outcome of the proceedings had the position been otherwise, it does not find it unreasonable to regard the applicants as having suffered a loss of real opportunities (see Maggio and Others, cited above, § 80). However, given the many imponderables in evolving political and economic conditions that could affect future pension entitlements and calculations, an award related to future pensions would be largely hypothetical. The Court further notes that although the Government submitted that the payment should be limited to a specified time, they failed to explain why or to submit any calculations in that respect. Thus, bearing in mind the said considerations and the amount of the applicants’ pension as well as the years each applicant worked in Switzerland, the Court awards the following amounts:
EUR 40,000 Mr Cataldo
EUR 35,000 Mr Maggioni
EUR 30,000 Mr Ribulotta
EUR 28,000 Mr Marinaro
EUR 16,000 Mr Centamore
EUR 13,500 Mr Macarinelli
To that must be added non-pecuniary damage, which the finding of a violation in this judgment does not suffice to remedy. Making its assessment on an equitable basis as required by Article 41, the Court awards each applicant EUR 10,000 under this head.
B. Costs and expenses
67. The applicants also claimed a lump sum of EUR 10,000 each for the costs and expenses incurred before the domestic courts and before the Court.
68. The Government made no comment.
69. According to the Court’s case-law, an applicant is entitled to the reimbursement of costs and expenses only in so far as it has been shown that these have been actually and necessarily incurred and are reasonable as to quantum. In the present case, the applicants have not submitted any details concerning their costs nor have they substantiated any such disbursements. In those circumstances, the Court rejects the claim for costs and expenses under all heads.
C. Default interest
70. The Court considers it appropriate that the default interest rate should be based on the marginal lending rate of the European Central Bank, to which should be added three percentage points.
FOR THESE REASONS, THE COURT
1. Decides, unanimously, to join the applications;

2. Declares, unanimously, the complaint concerning Article 6 § 1 admissible and the remainder of the applications inadmissible;

3. Holds, unanimously, that there has been a violation of Article 6 § 1 of the Convention;

4. Holds, by five votes to two,
(a) that the respondent State is to pay the applicants, within three months from the date on which the judgment becomes final in accordance with Article 44 § 2 of the Convention, the following amounts:
(i) EUR 40,000 (forty thousand euros), in respect of pecuniary damage, to Mr Cataldo,
EUR 35,000 (thirty-five thousand euros), in respect of pecuniary damage, to Mr Maggioni,
EUR 30,000 (thirty thousand euros), in respect of pecuniary damage, to Mr Ribulotta,
EUR 28,000 (twenty-eight thousand euros), in respect of pecuniary damage, to Mr Marinaro,
EUR 16,000 (sixteen thousand euros), in respect of pecuniary damage, to Mr Centamore,
EUR 13,500 (thirteen thousand five hundred euros), in respect of pecuniary damage, to Mr Macarinelli;
(ii) EUR 10,000 (ten thousand euros), plus any tax that may be chargeable, in respect of non-pecuniary damage to each applicant;
(b) that from the expiry of the above-mentioned three months until settlement simple interest shall be payable on the above amounts at a rate equal to the marginal lending rate of the European Central Bank during the default period plus three percentage points;

5. Dismisses, by five votes to two, the remainder of the applicants’ claim for just satisfaction.
Done in English, and notified in writing on 24 June 2014, pursuant to Rule 77 §§ 2 and 3 of the Rules of Court.
Stanley Naismith Işıl Karakaş
Registrar President
In accordance with Article 45 § 2 of the Convention and Rule 74 § 2 of the Rules of Court, the separate opinion of Judges Sajó and Kūris is annexed to this judgment.
A.I.K.
S.H.N.

APPENDIX
OMISSIS

JOINT PARTLY DISSENTING OPINION OF JUDGES SAJÓ AND KŪRIS
We agree with all points of the judgment, except for the application of Article 41 of the Convention. The Court implicitly recognises that there is a causal link between the loss suffered (a loss of real opportunities – see paragraph 66 of the judgment) and the fact that applicants did not have the benefit of the guarantees of Article 6. In the case of the applicants Mr Maggioni and Mr Ribulotta, their claim was upheld by a court on the basis of the relevant Court of Cassation case-law at the time. In comparable circumstances the Grand Chamber found it appropriate to award in respect of pecuniary damage, on an equitable basis, the sums the applicants would have received had the legislation remained as it was before the passing of the relevant Act (see Zielinski and Pradal and Gonzalez and Others v. France [GC], nos. 24846/94 and 34165/96 to 34173/96, §§ 76 and 79, ECHR 1999 VII; see also, among other authorities, Arnolin and Others v. France, nos. 20127/03, 31795/03, 35937/03, 2185/04, 4208/04, 12654/04, 15466/04, 15612/04, 27549/04, 27552/04, 27554/04, 27560/04, 27566/04, 27572/04, 27586/04, 27588/04, 27593/04, 27599/04, 27602/04, 27605/04, 27611/04, 27615/04, 27632/04, 34409/04 and 12176/05, § 87, 9 January 2007, and Agrati and Others v. Italy (just satisfaction), nos. 43549/08, 6107/09 and 5087/09, §§ 14-16, 8 November 2012).
While in the present case there was only a judgment of the court of first instance in favour of the applicants, it is unreasonable to assume that the courts of appeal would have ruled differently, as there had been no departure from the Court of Cassation’s case-law. We conclude that the amount established by national judgments should have been awarded.
In view of the above logic we consider that it would be unfair to the other applicants to award less than the full, clearly established loss, even in the absence of a judgment, simply because they had the bad luck to have their cases delayed for longer than some of the other applicants. In fact, Mr Cataldo, just like Mr Maggioni, instituted judicial proceedings in 2006 but in the case of Mr Cataldo the judgment was delivered only in 2008, after the entry into force of the impugned law.
Finally, we would like to voice our concern about the case-law concerning the consideration of future pension entitlements. The case-law, as summarised in Maggio and Others v. Italy (nos. 46286/09, 52851/08, 53727/08, 54486/08 and 56001/08, § 80, 31 May 2011) and confirmed in the present case, considers that given the many imponderables in evolving political and economic conditions that could affect future pension entitlements and calculations, an award related to future pensions would be largely hypothetical. Even if the pensions were not defined, as in the present case, such imponderables cannot amount to a conclusion that there is no clear loss, even within the logic of loss of real opportunities. Therefore one cannot conclude that no loss has been sustained. Moreover, in the present case, contrary to cases involving current contributors to a pension scheme, we are not dealing with future pension entitlements and it is unfair to impose imponderables exclusively on a specific group of pension recipients in the name of hypotheticals. In our view this matter merits the consideration of the Grand Chamber.

A chi rivolgersi e i costi dell'assistenza

Il Diritto dell'Espropriazione è una materia molto complessa e poco conosciuta, che "ingloba" parti importanti di molteplici rami del diritto. Per tutelarsi è quindi essenziale farsi assistere da un Professionista (con il quale si consiglia di concordare in anticipo i costi da sostenere, come ormai consentito dalle leggi in vigore).

Se l'espropriato ha già un Professionista di sua fiducia, può comunicagli che sul nostro sito trova strumenti utili per il suo lavoro.
Per capire come funziona la procedura, quando intervenire e i costi da sostenere, si consiglia di consultare la Sezione B.6 - Come tutelarsi e i Costi da sostenere in TRE Passi.

  • La consulenza iniziale, con esame di atti e consigli, è sempre gratuita
    - Per richiederla cliccate qui: Colloquio telefonico gratuito
  • Un'eventuale successiva assistenza, se richiesta, è da concordare
    - Con accordo SCRITTO che garantisce l'espropriato
    - Con pagamento POSTICIPATO (si paga con i soldi che si ottengono dall'Amministrazione)
    - Col criterio: SE NON OTTIENI NON PAGHI

Se l'espropriato è assistito da un Professionista aderente all'Associazione pagherà solo a risultato raggiunto, "con i soldi" dell'Amministrazione. Non si deve pagare se non si ottiene il risultato stabilito. Tutto ciò viene pattuito, a garanzia dell'espropriato, con un contratto scritto. è ammesso solo un rimborso spese da concordare: ad. es. 1.000 euro per il DAP (tutelarsi e opporsi senza contenzioso) o 2.000 euro per il contenzioso. Per maggiori dettagli si veda la pagina 20 del nostro Vademecum gratuito.

La data dell'ultimo controllo di validità dei testi è la seguente: 11/12/2024