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Testo originale e tradotto della sentenza selezionata

CASE OF CARNASCIALI v. ITALY

Tipologia: Sentenza
Importanza: 3
Articoli: 37, 39, P1-1
Numero: 66754/01/2004
Stato: Italia
Data: 2004-01-29 00:00:00
Organo: Sezione Prima
Testo Originale

Conclusione Cancellato dal ruolo ( regolamento amichevole)
PRIMA SEZIONE
CAUSA CARNASCIALI C. ITALIA
(Richiesta n. 66754/01)
SENTENZA
( regolamento amichevole)
STRASBOURG
29 gennaio 2004
Questa sentenza ? definitiva ma pu? essere soggetta a revisione editoriale.

Nella causa Carnasciali c. Italia,
La Corte europea dei Diritti umani (Prima Sezione), riunendosi in una Camera, composta da:
Il Sig. C.L. Rozakis, Presidente, il
Sig. P. Lorenzen, il Sig. G. Bonello, il Sig. A. Kovler, il Sig. V. Zagrebelsky, la Sig.ra E. Steiner, il Sig. K. Hajiyev, giudici, ed i Sig. S. Nielsen, Cancelliere Aggiunto di Sezione
Avendo deliberato in privato l?8 gennaio 2004,
Consegna la seguente sentenza che fu adottata in quella data:
PROCEDURA
1. La causa origin? in una richiesta (n. 66754/01) contro la Repubblica italiana depositata con la Corte sotto l?Articolo 34 della Convenzione per la Protezione dei Diritti umani e le Libert? Fondamentali (?la Convenzione?) da un cittadino italiano, la Sig.ra F. C. (?il richiedente?) il 27 febbraio 2001.
2. Il richiedente fu rappresentato di fronte alla Corte dal Sig. G. V., un avvocato che pratica a Firenze. Il Governo italiano (?il Governo?) fu rappresentato dai suoi Agenti successivi, rispettivamente il Sig. U. Leanza ed il Sig. I.M. Braguglia, e dai suoi co-agenti successivi, rispettivamente il Sig. V. Esposito ed il Sig. F. Crisafulli.
3. Il richiedente si lagn? sotto l?Articolo 1 del Protocollo N.ro 1 che non era stato capace di recuperare possesso del suo appartamento all’interno di un termine ragionevole. Invocando l?Articolo 6 ? 1 della Convenzione, si lagn? ulteriormente della lunghezza dei procedimenti di sfratto.
4. Dopo avere ottenuto le osservazioni delle parti, la Corte dichiar? la richiesta ammissibile il 12 settembre 2002.
5. Il 13 novembre 2003 e il 20 novembre 2003, il richiedente ed il Governo rispettivamente presentarono dichiarazioni formali accettando un regolamento amichevole della causa.
I FATTI
6. Il richiedente nacque nel 1948 e vive a Firenze.
7. T.P.N. era il proprietario di un appartamento a Firenze che aveva affittato a M.G.
8. In una lettera datata 20 giugno 1987, il proprietario inform? l’inquilino che intendeva terminare il contratto d’affitto alla scadenza del termine il 31 dicembre 1987 e gli chiese di sgombrare i locali entro quella la data.
9. In un documento notificato all’inquilino il 21 gennaio 1988, il proprietario reiter? la sua intenzione di terminare il contratto d’affitto e chiam? in causa l’inquilino per apparire di fronte al Magistrato di Firenze.
10. Con una decisione del 10 febbraio 1988 che fu resa esecutiva il 22 febbraio 1988 il Magistrato di Firenze sostenne la validit? dell’avviso per sgomberare ed ordin? che i locali fossero sgombrati il 10 febbraio 1989.
11. Il 19 maggio 1989, il proprietario notific? un avviso all’inquilino chiedendogli di sgombrare i locali.
12. Il 15 giugno 1989, inform? l’inquilino che il mandato per possesso sarebbe stato eseguito da un ufficiale giudiziario il 13 luglio 1989.
13. Il 20 novembre 1989, il richiedente divenne il proprietario dell’appartamento.
14. Fra il 13 luglio 1989 e il 1 settembre 2000, l’ufficiale giudiziario fece venti tentativi di recuperare possesso. Ogni tentativo si dimostr? senza successo, siccome al richiedente non fu mai accordata l’assistenza della polizia nell’eseguire il mandato per possesso.
15. L?11 febbraio 1991, il richiedente fece una dichiarazione legale in cui richiese urgentemente i locali come sistemazione per lei.
16. Il 1 settembre 2000, il richiedente recuper? possesso dell’appartamento.
LA LEGGE
17. Il 20 novembre 2003, la Corte ricevette la seguente dichiarazione dal Governo:
?Io dichiaro che il Governo Italiano offre di pagare 7,000 euro (sette mila euro) al Sig.ra F. C. in prospettiva di assicurare un regolamento amichevole della richiesta registrata sotto il n. 66754/01. Questa somma coprir? qualsiasi danno materiale e morale cos? come i costi, e sar? pagabile entro tre mesi che cominciano dalla notificazione della sentenza consegnata dalla Corte facendo seguito all? Articolo 39 della Convenzione europea dei Diritti umani. Questo pagamento costituir? la decisione finale della causa.
Questa dichiarazione non comporta un qualsiasi riconoscimento del Governo di una violazione della Convenzione europea dei Diritti umani nella causa presente.
Il governo si impegna inoltre a non richiedere la raccomandazione della causa alla Grande Camera sotto l?Articolo 43 ? 1 della Convenzione.?
18. Il 13 novembre 2003, la Corte ricevette la seguente dichiarazione firmata dal rappresentante del richiedente:
?Io noto che il Governo dell’Italia ? pronto a pagare un importo totale di 7,000 euro (sette mila euro) che copre danno materiale e morale e costi al Sig.ra F. C. nella prospettiva di assicurare un regolamento amichevole della richiesta n. 66754/01 pendente di fronte alla Corte.
Io accetto la proposta e rinuncio a qualsiasi le ulteriore richiesta nei confronti dell’Italia relativa ai fatti di questa richiesta. Io dichiaro che la causa ? stabilita definitivamente.
Questa dichiarazione ? resa nel contesto di un regolamento amichevole che il Governo ed il richiedente hanno raggiunto.
Io inoltre m?impegno a non richiedere la raccomandazione della causa alla Grande Camera sotto l?Articolo 43 ? 1 della Convenzione dopo la consegna della sentenza della Corte.
19. La Corte prende nota dell’accordo raggiunto dalle parti (Articolo 39 della Convenzione). In questo contesto la Corte considera che ha gi? specificato la natura e l?estensione degli obblighi che sorgono per il Governo convenuto nelle cause riguardanti lo sfratto degli inquilini (vedere Immobiliare Saffi c. l’Italia [GC], n. 22774/93, il 1999-V di ECHR), e la questione dell’adempimento di quegli obblighi ? attualmente pendente di fronte al Comitato di Ministri. Perci?, una continuazione dell’esame della presente richiesta non ? richiesta. In queste circostanze la Corte accetta che l’accordo ? basato sul rispetto dei diritti umani come definito nella Convenzione o nei suoi Protocolli (l’Articolo 37 ? 1 in fine della Convenzione ed Articolo 62 ? 3 degli Articoli di Corte).
20. Di conseguenza, la causa dovrebbe essere cancellata dal ruolo.
PER QUESTE RAGIONI, LA CORTE UNANIMEMENTE
1. Decide di cancellare la causa dal ruolo;
2. Prende nota dell’impegno delle parti per non richiedere un riesame della causa di fronte alla Grande Camera.
Fatto in inglese, e notificato per iscritto il 29 gennaio 2004, facendo seguito all? Articolo 77 ?? 2 e 3 degli Articoli di Corte.
S?ren Nielsen Christos Rozakis
Cancelliere Aggiunto Presidente

Testo Tradotto

Conclusion Struck of the list (friendly settlement)
FIRST SECTION
CASE OF CARNASCIALI v. ITALY
(Application no. 66754/01)
JUDGMENT
(Friendly settlement)
STRASBOURG
29 January 2004
This judgment is final but it may be subject to editorial revision.

In the case of Carnasciali v. Italy,
The European Court of Human Rights (First Section), sitting as a Chamber composed of:
Mr C.L. Rozakis, President,
Mr P. Lorenzen,
Mr G. Bonello,
Mr A. Kovler,
Mr V. Zagrebelsky,
Mrs E. Steiner,
Mr K. Hajiyev, judges,
and Mr S. Nielsen, Deputy Section Registrar,
Having deliberated in private on 8 January 2004,
Delivers the following judgment, which was adopted on that date:
PROCEDURE
1. The case originated in an application (no. 66754/01) against the Italian Republic lodged with the Court under Article 34 of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (?the Convention?) by an Italian national, Mrs F. C. (?the applicant?) on 27 February 2001.
2. The applicant was represented before the Court by Mr G. V., a lawyer practising in Florence. The Italian Government (?the Government?) were represented by their successive Agents, respectively Mr U. Leanza and Mr I.M. Braguglia, and by their successive co-Agents, respectively Mr V. Esposito and Mr F. Crisafulli.
3. The applicant complained under Article 1 of Protocol No. 1 that she had been unable to recover possession of her flat within a reasonable time. Invoking Article 6 ? 1 of the Convention, she further complained about the length of the eviction proceedings.
4. On 12 September 2002, after obtaining the parties’ observations, the Court declared the application admissible.
5. On 13 November 2003 and on 20 November 2003, the applicant and the Government respectively submitted formal declarations accepting a friendly settlement of the case.
THE FACTS
6. The applicant was born in 1948 and lives in Florence.
7. T.P.N. was the owner of a flat in Florence, which she had let to M.G.
8. In a registered letter of 20 June 1987, the owner informed the tenant that she intended to terminate the lease on expiry of the term on 31 December 1987 and asked him to vacate the premises by that date.
9. In a writ served on the tenant on 21 January 1988, the owner reiterated her intention to terminate the lease and summoned the tenant to appear before the Florence Magistrate.
10. By a decision of 10 February 1988, which was made enforceable on 22 February 1988, the Florence Magistrate upheld the validity of the notice to quit and ordered that the premises be vacated by 10 February 1989.
11. On 19 May 1989, the owner served notice on the tenant requiring him to vacate the premises.
12. On 15 June 1989, she informed the tenant that the order for possession would be enforced by a bailiff on 13 July 1989.
13. On 20 November 1989, the applicant became the owner of the flat.
14. Between 13 July 1989 and 1 September 2000, the bailiff made twenty attempts to recover possession. Each attempt proved unsuccessful, as the applicant was never granted the assistance of the police in enforcing the order for possession.
15. On 11 February 1991, the applicant made a statutory declaration that she urgently required the premises as accommodation for herself.
16. On 1 September 2000, the applicant recovered possession of the flat.
THE LAW
17. On 20 November 2003, the Court received the following declaration from the Government:
?I declare that the Government of Italy offer to pay 7,000 euros (seven thousand euros) to Mrs F. C. with a view to securing a friendly settlement of the application registered under no. 66754/01. This sum shall cover any pecuniary and non-pecuniary damage as well as costs, and it will be payable within three months starting from the notification of the judgment delivered by the Court pursuant to Article 39 of the European Convention on Human Rights. This payment will constitute the final resolution of the case.
This declaration does not entail any acknowledgement by the Government of a violation of the European Convention on Human Rights in the present case.
The Government further undertake not to request the referral of the case to the Grand Chamber under Article 43 ? 1 of the Convention.?
18. On 13 November 2003, the Court received the following declaration signed by the applicant’s representative:
?I note that the Government of Italy are prepared to pay a sum totalling 7,000 euros (seven thousand euros) covering both pecuniary and non-pecuniary damage and costs to Mrs F. C. with a view to securing a friendly settlement of application no. 66754/01 pending before the Court.
I accept the proposal and waive any further claims in respect of Italy relating to the facts of this application. I declare that the case is definitely settled.
This declaration is made in the context of a friendly settlement which the Government and applicant has reached.
I further undertake not to request the referral of the case to the Grand Chamber under Article 43 ? 1 of the Convention after the delivery of the Court’s judgment.?
19. The Court takes note of the agreement reached between the parties (Article 39 of the Convention). In this connection the Court considers that it has already specified the nature and extent of the obligations which arise for the respondent Government in cases concerning eviction of tenants (see Immobiliare Saffi v. Italy [GC], no. 22774/93, ECHR 1999-V), and the question of the performance of those obligations is currently pending before the Committee of Ministers. Therefore, a continuation of the examination of the present application is not required. In these circumstances the Court accepts that the settlement is based on respect for human rights as defined in the Convention or its Protocols (Article 37 ? 1 in fine of the Convention and Rule 62 ? 3 of the Rules of Court).
20. Accordingly, the case should be struck of the list.
FOR THESE REASONS, THE COURT UNANIMOUSLY
1. Decides to strike the case of the list;
2. Takes note of the parties’ undertaking not to request a rehearing of the case before the Grand Chamber.
Done in English, and notified in writing on 29 January 2004, pursuant to Rule 77 ?? 2 and 3 of the Rules of Court.
S?ren Nielsen Christos Rozakis
Deputy Registrar President

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