Conclusione Cancellato dal ruolo ( regolamento amichevole)
PRIMA SEZIONE
CAUSA CARNASCIALI C. ITALIA
(Richiesta n. 66754/01)
SENTENZA
( regolamento amichevole)
STRASBOURG
29 gennaio 2004
Questa sentenza ? definitiva ma pu? essere soggetta a revisione editoriale.
Nella causa Carnasciali c. Italia,
La Corte europea dei Diritti umani (Prima Sezione), riunendosi in una Camera, composta da:
Il Sig. C.L. Rozakis, Presidente, il
Sig. P. Lorenzen, il Sig. G. Bonello, il Sig. A. Kovler, il Sig. V. Zagrebelsky, la Sig.ra E. Steiner, il Sig. K. Hajiyev, giudici, ed i Sig. S. Nielsen, Cancelliere Aggiunto di Sezione
Avendo deliberato in privato l?8 gennaio 2004,
Consegna la seguente sentenza che fu adottata in quella data:
PROCEDURA
1. La causa origin? in una richiesta (n. 66754/01) contro la Repubblica italiana depositata con la Corte sotto l?Articolo 34 della Convenzione per la Protezione dei Diritti umani e le Libert? Fondamentali (?la Convenzione?) da un cittadino italiano, la Sig.ra F. C. (?il richiedente?) il 27 febbraio 2001.
2. Il richiedente fu rappresentato di fronte alla Corte dal Sig. G. V., un avvocato che pratica a Firenze. Il Governo italiano (?il Governo?) fu rappresentato dai suoi Agenti successivi, rispettivamente il Sig. U. Leanza ed il Sig. I.M. Braguglia, e dai suoi co-agenti successivi, rispettivamente il Sig. V. Esposito ed il Sig. F. Crisafulli.
3. Il richiedente si lagn? sotto l?Articolo 1 del Protocollo N.ro 1 che non era stato capace di recuperare possesso del suo appartamento all’interno di un termine ragionevole. Invocando l?Articolo 6 ? 1 della Convenzione, si lagn? ulteriormente della lunghezza dei procedimenti di sfratto.
4. Dopo avere ottenuto le osservazioni delle parti, la Corte dichiar? la richiesta ammissibile il 12 settembre 2002.
5. Il 13 novembre 2003 e il 20 novembre 2003, il richiedente ed il Governo rispettivamente presentarono dichiarazioni formali accettando un regolamento amichevole della causa.
I FATTI
6. Il richiedente nacque nel 1948 e vive a Firenze.
7. T.P.N. era il proprietario di un appartamento a Firenze che aveva affittato a M.G.
8. In una lettera datata 20 giugno 1987, il proprietario inform? l’inquilino che intendeva terminare il contratto d’affitto alla scadenza del termine il 31 dicembre 1987 e gli chiese di sgombrare i locali entro quella la data.
9. In un documento notificato all’inquilino il 21 gennaio 1988, il proprietario reiter? la sua intenzione di terminare il contratto d’affitto e chiam? in causa l’inquilino per apparire di fronte al Magistrato di Firenze.
10. Con una decisione del 10 febbraio 1988 che fu resa esecutiva il 22 febbraio 1988 il Magistrato di Firenze sostenne la validit? dell’avviso per sgomberare ed ordin? che i locali fossero sgombrati il 10 febbraio 1989.
11. Il 19 maggio 1989, il proprietario notific? un avviso all’inquilino chiedendogli di sgombrare i locali.
12. Il 15 giugno 1989, inform? l’inquilino che il mandato per possesso sarebbe stato eseguito da un ufficiale giudiziario il 13 luglio 1989.
13. Il 20 novembre 1989, il richiedente divenne il proprietario dell’appartamento.
14. Fra il 13 luglio 1989 e il 1 settembre 2000, l’ufficiale giudiziario fece venti tentativi di recuperare possesso. Ogni tentativo si dimostr? senza successo, siccome al richiedente non fu mai accordata l’assistenza della polizia nell’eseguire il mandato per possesso.
15. L?11 febbraio 1991, il richiedente fece una dichiarazione legale in cui richiese urgentemente i locali come sistemazione per lei.
16. Il 1 settembre 2000, il richiedente recuper? possesso dell’appartamento.
LA LEGGE
17. Il 20 novembre 2003, la Corte ricevette la seguente dichiarazione dal Governo:
?Io dichiaro che il Governo Italiano offre di pagare 7,000 euro (sette mila euro) al Sig.ra F. C. in prospettiva di assicurare un regolamento amichevole della richiesta registrata sotto il n. 66754/01. Questa somma coprir? qualsiasi danno materiale e morale cos? come i costi, e sar? pagabile entro tre mesi che cominciano dalla notificazione della sentenza consegnata dalla Corte facendo seguito all? Articolo 39 della Convenzione europea dei Diritti umani. Questo pagamento costituir? la decisione finale della causa.
Questa dichiarazione non comporta un qualsiasi riconoscimento del Governo di una violazione della Convenzione europea dei Diritti umani nella causa presente.
Il governo si impegna inoltre a non richiedere la raccomandazione della causa alla Grande Camera sotto l?Articolo 43 ? 1 della Convenzione.?
18. Il 13 novembre 2003, la Corte ricevette la seguente dichiarazione firmata dal rappresentante del richiedente:
?Io noto che il Governo dell’Italia ? pronto a pagare un importo totale di 7,000 euro (sette mila euro) che copre danno materiale e morale e costi al Sig.ra F. C. nella prospettiva di assicurare un regolamento amichevole della richiesta n. 66754/01 pendente di fronte alla Corte.
Io accetto la proposta e rinuncio a qualsiasi le ulteriore richiesta nei confronti dell’Italia relativa ai fatti di questa richiesta. Io dichiaro che la causa ? stabilita definitivamente.
Questa dichiarazione ? resa nel contesto di un regolamento amichevole che il Governo ed il richiedente hanno raggiunto.
Io inoltre m?impegno a non richiedere la raccomandazione della causa alla Grande Camera sotto l?Articolo 43 ? 1 della Convenzione dopo la consegna della sentenza della Corte.
19. La Corte prende nota dell’accordo raggiunto dalle parti (Articolo 39 della Convenzione). In questo contesto la Corte considera che ha gi? specificato la natura e l?estensione degli obblighi che sorgono per il Governo convenuto nelle cause riguardanti lo sfratto degli inquilini (vedere Immobiliare Saffi c. l’Italia [GC], n. 22774/93, il 1999-V di ECHR), e la questione dell’adempimento di quegli obblighi ? attualmente pendente di fronte al Comitato di Ministri. Perci?, una continuazione dell’esame della presente richiesta non ? richiesta. In queste circostanze la Corte accetta che l’accordo ? basato sul rispetto dei diritti umani come definito nella Convenzione o nei suoi Protocolli (l’Articolo 37 ? 1 in fine della Convenzione ed Articolo 62 ? 3 degli Articoli di Corte).
20. Di conseguenza, la causa dovrebbe essere cancellata dal ruolo.
PER QUESTE RAGIONI, LA CORTE UNANIMEMENTE
1. Decide di cancellare la causa dal ruolo;
2. Prende nota dell’impegno delle parti per non richiedere un riesame della causa di fronte alla Grande Camera.
Fatto in inglese, e notificato per iscritto il 29 gennaio 2004, facendo seguito all? Articolo 77 ?? 2 e 3 degli Articoli di Corte.
S?ren Nielsen Christos Rozakis
Cancelliere Aggiunto Presidente