PRIMA SEZIONE
CASE OF CARMELINA MICALLEF v. MALTA
(Domanda n. 23264/18 )
GIUDIZIO
Art 1 P1 ? Privazione della propriet? ? Indennizzo inadeguato per l?occupazione della propriet? sotto titoli successivi e la sua successiva espropriazione
STRASBURGO
28 ottobre 2021
Questa sentenza diverr? definitiva nelle circostanze previste dall’articolo 44 ? 2 della Convenzione. Pu? essere soggetto a revisione editoriale.
In the case of Carmelina Micallef v. Malta,
La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (Sezione Prima), riunita in una Sezione composta da:
Ksenija Turkovic, presidente,
Peter Paczolay,
Alena Pol??kov?,
Erik Wennerstr?m,
Raffaele Sabato,
Lorena Schembri Orlando,
John Ktistakis, giudici,
e Renata Degener, cancelliere di sezione,
Aver riguardo di:
il ricorso (n. 23264/18) contro la Repubblica di Malta presentato alla Corte ai sensi dell’articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libert? fondamentali (“la Convenzione”) da una cittadina maltese, la sig.ra Carmelina Micallef (“la richiedente?), in data 15 maggio 2018;
la decisione di notificare al governo maltese (“il governo”) il ricorso relativo all’articolo 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione e di dichiarare inammissibile il resto del ricorso;
la decisione di respingere la dichiarazione unilaterale presentata dal Governo;
le osservazioni delle parti;
Avendo deliberato in privato il 5 ottobre 2021,
Emette la seguente sentenza, adottata in tale data:
INTRODUZIONE
1. La causa riguarda la presa di propriet? a titoli successivi, ed eventualmente la sua espropriazione. In particolare, l’adeguatezza dell’indennit? dovuta sulla base dell’ordinanza sull’acquisto di terreni (scopo pubblico).
I FATTI
2. Il ricorrente ? nato nel 1962 e vive a Birkirkara. E’ rappresentata dinanzi alla Corte dai Dott. P. Borg Costanzi e Dott. E. Borg Costanzi, avvocati che esercitano in Valletta.
3. Il governo era rappresentato dai suoi agenti, il dottor C. Soler, avvocato dello Stato, e il dottor J. Vella, avvocato presso l’Ufficio dell’avvocato dello Stato.
4. I fatti di causa, cos? come esposti dalle parti, possono essere riassunti come segue.
I. CONTESTO DEL CASO
5. La ricorrente era la proprietaria di 94, Bull Street Cospicua (la propriet?), che ha ereditato da sua madre nel 2009.
6. Nel 1949 l’immobile era stato preso dal Governo a titolo di ?possesso e uso? per un canone di acquisto equivalente a circa 14 euro (EUR) annui, basato sul valore locativo dell?immobile nel 1939 e non rivedibile ai sensi di legge . Nel 1966, il governo convert? l’incasso in uno sotto il titolo di ?affitto pubblico? ad un canone di riconoscimento equivalente a circa 20 euro annui (di seguito 20 euro).
7. Il 22 agosto 2011 ? stato notificato al ricorrente che mediante Avviso governativo n. 934, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del governo il 13 settembre 2010, la propriet? (che era gi? stata demolita subito dopo la seconda guerra mondiale e trasformata dal governo in un sito comprendente una serie di altre propriet?) era in corso di acquisizione per ?acquisto assoluto?. ? stata informata che il risarcimento dovuto in base al valore della propriet? era di EUR 1.397,87 (di seguito EUR 1.398) ai sensi dell’articolo 22 (11) (vi) (c) dell’ordinanza sull’acquisto di terreni (scopo pubblico) (“l’ordinanza ?, Capitolo 88 delle Leggi di Malta), che stabiliva che l’indennizzo doveva essere calcolato sulla base del canone di riconoscimento capitalizzato dell’1,4% (si veda il successivo paragrafo 18).
II. LA PROCEDURA DI INDENNIZZO
8. Il 9 settembre 2011 il ricorrente ha contestato tale importo dinanzi al Land Arbitration Board (LAB) ritenendo che EUR 60.000 fosse pi? appropriato sulla base di un rapporto ex parte che valutava la propriet? nel 2012 a EUR 70.000.
9. In tale procedimento gli architetti incaricati di assistere il LAB hanno altres? valutato l’immobile in EUR 60.000 come valore a settembre 2010, data di occupazione. Tuttavia, con sentenza del 14 gennaio 2015 il LAB, simpatizzando con la ricorrente e confermando che le sue richieste erano ragionevoli e condivise dagli esperti del LAB, ha ritenuto che il risarcimento dovuto a norma di legge, al quale era vincolato, fosse l’importo originariamente offerto dal Commissioner of Land, ovvero 1.398 euro.
10. Il 3 febbraio 2015 il ricorrente ha presentato ricorso. Ha affermato che, nonostante la valutazione degli architetti, il LAB era tenuto per legge a confermare l’importo estremamente basso del risarcimento. Pertanto, le ? stato impedito di fornirle un accesso effettivo alla corte. Ha inoltre sostenuto che la Corte d’appello dovrebbe considerare tale legge nulla e non valida e quindi scartarla. Poich? a suo avviso la situazione sollevava questioni ai sensi dell’articolo 6 della Convenzione e dell’articolo 1 del Protocollo n. 1, ha chiesto alla Corte d’appello di deferire la questione alle giurisdizioni costituzionali.
11. Con decreto 4 ottobre 2016 la Corte d’appello (composta dai giudici XG e N.) ha ritenuto che la sua richiesta non fosse frivola o vessatoria ed ha quindi accolto l’istanza di rinvio della questione alle giurisdizioni costituzionali ed ha svolto le seguenti considerazioni ( punto 6-10 del decreto): (i) vi ? stata violazione dei diritti del ricorrente ai sensi dell’articolo 1 del Protocollo n. 1? In particolare qual ? la data rilevante per il calcolo del risarcimento? (ii Se l’assunzione del potere pubblico nel 1966 ? di per s? un diritto di propriet? ( dritt in re ), equivalente all’utile dominium , la compensazione di circa 20 EUR era adeguata nel 1966? (iii) Se l’assunzione del possesso pubblico ? di per s? un diritto di propriet?, equivalente al dominio utile, era di 1.398 EUR una compensazione adeguata per l’acquisizione nel 2010 del diritto residuo di dirett dominium, ossia il diritto di ricevere circa 20 EUR all’anno? Iv) Se, d’altro canto, l’assunzione del possesso pubblico non ? un diritto di propriet? in s?, con il risultato che l’assunzione nel 2010 non ? stata solo una presa di diritti residui, ma della totalit? dei diritti di propriet?, 1,398 EUR sono stati un indennizzo adeguato per l’acquisto assoluto? v) A seconda della risposta alle domande di cui sopra, dato che il LAB ? obbligato ad applicare la legge che regola il risarcimento, alla ricorrente ? stato negato l’accesso al tribunale nella determinazione del suo risarcimento?
12. A seguito di tali considerazioni ha posto sei questioni alle giurisdizioni costituzionali riguardanti i diritti del ricorrente ai sensi dell’articolo 6 della Convenzione e dell’articolo 1 del Protocollo n. 1. Le questioni relative all’articolo 1 del Protocollo n. 1 recitavano come segue (punto 11 del decreto):
(i)
(i) Dovrebbe essere considerato (a) che la propriet? nel suo complesso ? stata presa nel 2010 o (b) che la pars Domini – il possesso pubblico – ? stata presa nel 1966 e il diritto residuo – il diritto di ricevere 20 euro all’anno – ? stato preso nel 2010?
(ii) Se la risposta ? (a) ? di 1.398 EUR, pi? gli interessi, un compenso adeguato e proporzionato per l’acquisizione della propriet? nel 2010, o viola il diritto al godimento della propriet??
(iii) Se la risposta ? (b) era di 1.398 euro, una compensazione adeguata e proporzionata, basata sui valori del 1966, per l’assunzione del titolo di propriet? pubblica o viola il diritto al godimento della propriet??
(iv) Inoltre, se la risposta ? (b) era di 1.398 EUR, pi? gli interessi, una compensazione adeguata e proporzionata, basata sui valori del 2010, per l’acquisizione del diritto di ricevere circa 20 EUR all’anno, o viola il diritto al godimento della propriet??
PROCEDIMENTI PRESSO LE GIURISDIZIONI COSTITUZIONALI
13. Con sentenza del 4 ottobre 2016 la giurisdizione costituzionale di primo grado ha accertato la violazione dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 e si ? astenuta dal trattare le altre materie ad essa deferite nell’ambito della medesima disposizione. In particolare, ha ritenuto che l’intera propriet? fosse stata presa nel 2010. Infatti la propriet? era gi? stato ‘espropriato’ nel 1949, tuttavia l’offerta risarcitoria ? stata formulata solo nel 2011. Pertanto, viste le modifiche alla legge del 2006, l’indennizzo era dovuto secondo il valore alla data dell’avviso a trattare ? nella presente caso il valore il 22 agosto 2011. Dato che il valore allora era di circa EUR 60.000, il risarcimento di EUR 1.398 non era adeguato e non ha raggiunto un giusto equilibrio, e quindi era in violazione dei diritti di propriet? del ricorrente . Non ha riscontrato alcuna violazione dell’articolo 6 (accesso al tribunale).
14. In appello, con sentenza del 24 novembre 2017, la Corte costituzionale (composta dai giudici SG e N.) ha parzialmente ribaltato la sentenza di primo grado, segnatamente in relazione all’articolo 1 del Protocollo n. 1. Ha ritenuto che il Governo subentrava solo nei diritti residui di propriet? a seguito dell’assunzione a titolo di pubblica amministrazione nel 1966, pertanto il ricorrente non poteva essere risarcito per l’intero valore della propriet? . A suo avviso, attraverso la dichiarazione presidenziale del 2010 veniva trasferito solo il diritto a ricevere una somma di denaro ogni anno. ?In altre parole quello che si prende oggi non ? il diritto di godimento della propriet? ? che fu presa nel 1966 ? ma il diritto a ricevere ogni anno una somma di denaro che non sia legata al godimento della propriet??. Pertanto, la somma di EUR 1.398 (pi? interessi) era un’adeguata compensazione, basata sui valori applicabili nel 2010, per l’assunzione del diritto residuo (per guadagnare EUR 20 all’anno) e non ? emersa alcuna violazione dei diritti di propriet? del ricorrente . Trov? anche che la l?assunzione nel 1996 sotto il titolo di ?incarico pubblico? non era in violazione dei diritti di propriet? del richiedente .
IV. PROSEGUIMENTO DEL PROCEDIMENTO IN CORTE D’APPELLO
15. La causa doveva riprendere dinanzi alla Corte d’appello il 4 giugno 2018. Prima di tale data il ricorrente ha presentato una richiesta ai sensi dell’articolo 734, paragrafo 1, lettera d), del codice di organizzazione e procedura civile per i giudici G. e N. in seduta alla Corte d’Appello di rinunciare all’udienza del suo ricorso sia perch? avevano accolto la sua domanda di rinvio, sia perch? avevano effettivamente deciso la questione a livello costituzionale.
16 . Il 4 giugno 2018 la Corte d’Appello (composta dai giudici JG e N.) ha respinto la sua richiesta. Pur ammettendo che la questione decisa dalla Corte Costituzionale avesse un impatto sulle modalit? di decisione dell’appello civile, hanno ritenuto che la Corte Costituzionale avesse deciso una questione costituzionale e non avesse detto nulla sul modo in cui l’appello civile doveva essere deciso. ? vero che i giudici della Corte d’Appello erano tenuti a seguire le conclusioni della Corte Costituzionale; tuttavia, questo sarebbe il caso indipendentemente dai giudici che hanno ascoltato il caso. La causa costituzionale era stata chiusa e la Corte d’Appello doveva solo decidere la questione civile.
17. La causa ? stata rinviata all’8 ottobre 2018, data in cui il ricorrente ha chiesto alla Corte d’Appello di rinviare l’esame della causa in attesa dell’esito del ricorso proposto dinanzi a questa Corte (a seguito della sentenza della Corte Costituzionale). Lo stesso giorno la sua richiesta ? stata accolta, e la causa civile ? stata aggiornata sine die .
QUADRO GIURIDICO PERTINENTE
18 . Le disposizioni pertinenti dell’ordinanza sull’acquisizione di terreni (scopi pubblici), capitolo 88 delle leggi di Malta, per quanto pertinenti, recitano quanto segue:
Sezione 5
“L’autorit? competente pu? acquisire qualsiasi terreno necessario per qualsiasi scopo pubblico, sia –
(a) dall’acquisto assoluto degli stessi; o
(b) per il possesso e l’uso degli stessi per un tempo stabilito, o durante il tempo richiesto dalle esigenze del fine pubblico; o
(c) in carica pubblica:
A condizione che, dopo che un’autorit? competente ha acquisito un terreno per il possesso e l’uso o per il possesso pubblico, la conversione in propriet? pubblica o in propriet? assoluta dei termini in base ai quali tale terreno ? detenuto deve sempre essere considerata un’acquisizione di terreno necessario per un uso pubblico scopo e di essere nell’interesse pubblico:
Fermo restando il disposto degli articoli 14, 15 e 16, un’autorit? competente pu? acquisire terreni in parte dall’uno e in parte dall’altro o da altre delle modalit? di cui ai commi (a), (b) e (c):
Fermo restando che, qualora il terreno debba essere acquistato per conto e per uso di terzi per uno scopo connesso o accessorio al pubblico interesse o utilit?, l’acquisizione avverr?, in ogni caso, mediante l’acquisto assoluto del terreno .?
Sezione 13
?(1) L’importo del risarcimento da pagare per qualsiasi terreno richiesto da un’autorit? competente pu? essere determinato in qualsiasi momento mediante accordo tra l’autorit? competente e il proprietario, fatte salve le disposizioni contenute nel comma (2).
(2) L’indennizzo, in caso di acquisto di un terreno per il possesso e l’uso temporaneo, sar? un canone di acquisto e, nel caso di acquisto di un terreno di propriet? pubblica, sar? un canone di riconoscimento determinato in entrambi i casi in conformit? con le disposizioni pertinenti contenute nell’articolo 27. …?
Sezione 22
” … (8) All’atto della dichiarazione del Presidente in conformit? con la presente Ordinanza che qualsiasi terra deve essere acquisita mediante l’acquisto assoluto di essa, la propriet? assoluta della terra a cui si riferisce la dichiarazione sar? considerata come un’area catastale ai fini della legge sul catasto e la sua assoluta propriet? saranno, in virt? della presente ordinanza e senza alcuna ulteriore assicurazione o formalit?, trasferite e acquisite dall’autorit? competente libera e libera da ogni onere, ipotesi o privilegio e con tutte le sue pertinenze, e l’autorit? competente far? s? che tali terreni siano registrati nel registro fondiario a suo nome in conformit? con la legge sul registro fondiario entro tre mesi dall’emissione della dichiarazione del presidente.
(11) … ( b ) in caso di conversione dal possesso e dall’uso in acquisto assoluto una somma ottenuta dalla capitalizzazione al tasso dell’uno per cento del canone annuo di acquisto dovuto in base alle disposizioni della presente ordinanza;
( c ) in caso di conversione da pubblico impiego in acquisto assoluto una somma pervenuta dalla capitalizzazione al tasso di uno virgola quattro per cento del canone annuo di riconoscimento dovuto in base alle disposizioni della presente ordinanza. …?
Sezione 27(13)
?L’indennit? per l’acquisizione di qualsiasi terreno di propriet? pubblica ? pari al canone di acquisto imponibile a riguardo secondo le disposizioni contenute nei commi da (2) a (12), inclusi, del presente articolo, aumentato (a ) del quaranta per cento (40%) nel caso di un vecchio caseggiato urbano e (b) del venti per cento (20%) nel caso di terreni agricoli?.
LA LEGGE
I. PRESUNTA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 1 DEL PROTOCOLLO N o . 1 ALLA CONVENZIONE
19. La ricorrente si lament? che la somma di EUR 1.398 non era un risarcimento adeguato per l?acquisizione da parte dello Stato della sua propriet?, valutata a circa EUR 65.000. Ha invocato l’articolo 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione, che recita come segue:
?Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al godimento pacifico dei suoi beni. Nessuno pu? essere privato dei suoi beni se non nell’interesse pubblico e alle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale.
Le precedenti disposizioni non pregiudicano tuttavia in alcun modo il diritto di uno Stato di far applicare le leggi che ritenga necessarie per controllare l’uso dei beni secondo l’interesse generale o per garantire il pagamento di tasse o altri contributi o sanzioni. “
A. Ammissibilit?
1. Compatibilit? temporale
20. Il Governo ha sostenuto che l’assunzione sotto mandato pubblico ? avvenuta nel 1966, quindi prima che Malta ratificasse la Convenzione e il Protocollo n. 1 nel 1967, quindi la Corte non aveva giurisdizione per trattare tale questione.
21. La ricorrente ha sostenuto che, sebbene l’interferenza possa essere iniziata nel 1966, era continuata poich? le veniva fatto ricevere tale affitto ogni anno, e ha continuato fino ad oggi poich? la ricorrente ? rimasta non compensata. Ha paragonato la sua situazione a quella derivante dalle inadeguate leggi nazionali sugli affitti (pre-1995) in cui i tribunali nazionali avevano riconosciuto che costituivano situazioni continue (si veda, ad esempio, Raymond Cassar Torrregiani et vs Attorney General et decise dalla Corte Civile (First Hall) nella sua competenza costituzionale il 2 febbraio 2015).
22. Tenendo presente le conclusioni della Corte al paragrafo 51 di seguito, la Corte non ritiene necessario affrontare questa obiezione.
2. Esaurimento delle vie di ricorso interne
(un) Le argomentazioni delle parti
23. Il Governo ha sostenuto che la ricorrente non ha esaurito le vie di ricorso interne, poich? su sua richiesta, i procedimenti dinanzi alla Corte d’appello sono stati sospesi in attesa dell’esito della causa dinanzi alla Corte. Pertanto, di sua spontanea volont?, aveva interrotto il procedimento e fino ad oggi non vi era alcuna decisione definitiva sull’importo del risarcimento dovuto a lei. Hanno accettato che la sospensione fosse alla luce del ricorso presentato dinanzi alla Corte, ma hanno ritenuto che non potesse essere equiparata al riconoscimento che il ricorrente aveva esaurito le vie di ricorso interne.
24. Il ricorrente ha sostenuto che la Corte d’appello era vincolata dalla legge, vale a dire dall’articolo 22, paragrafo 11, lettera c) dell’ordinanza, come dimostrato dalla sentenza del LAB. Pertanto, in assenza di una sentenza di violazione da parte della Corte, non vi era alcuna possibilit? per lei di ottenere un adeguato risarcimento dalla Corte d’Appello, che pertanto non poteva essere considerato un rimedio effettivo. Ha osservato inoltre che i giudici della Corte d’Appello erano gli stessi giudici che hanno deciso la sua causa alla Corte Costituzionale, non c’era quindi certamente alcuna possibilit? per loro di ignorare il proprio giudizio e dare un diverso lodo a titolo di risarcimento. Ha rilevato che solo a seguito dell’accertamento di una violazione da parte di questa Corte, la Corte d’Appello potrebbe decidere in modo diverso, tanto che la Corte d’Appello (organo dello Stato) aveva acconsentito a sospendere il procedimento in attesa dell’esito della controversia innanzi al Tribunale. Era quindi ironico che il governo stesse ora sollevando una tale obiezione. Alla luce di quanto sopra, la ricorrente ha ritenuto di aver esaurito i mezzi di ricorso nei confronti del suo ricorso e che il ricorso dinanzi alla Corte fosse stato depositato entro sei mesi dalla sentenza della Corte costituzionale.
(b) La valutazione della Corte
25 . In conformit? con l’Articolo 35 ? 1 della Convenzione, la Corte pu? trattare una questione solo dopo che tutte le vie di ricorso interne sono state esaurite. Lo scopo di questa norma ? di offrire agli Stati contraenti l’opportunit? di prevenire o porre rimedio alle violazioni addebitate loro prima che tali accuse siano presentate alla Corte (si veda, tra l’altro, Selmouni c. Francia [GC], n. 25803/ 94 , ? 74, CEDU 1999-V). Pertanto, il reclamo presentato alla Corte deve essere stato preventivamente presentato ai giudici nazionali competenti, almeno nella sostanza, in conformit? con i requisiti formali del diritto interno ed entro i termini prescritti. Tuttavia, la regola dell’esaurimento delle vie di ricorso interne richiede che un richiedente ricorra normalmente a vie di ricorso all’interno dell’ordinamento giuridico nazionale che sono disponibili e sufficienti per consentire un risarcimento in relazione alle violazioni addotte. L’esistenza dei rimedi in questione deve essere sufficientemente certa non solo in teoria ma anche in pratica, pena la mancanza della necessaria accessibilit? ed efficacia. Non vi ? alcun obbligo di ricorrere a rimedi inadeguati o inefficaci (si veda Micallef c. Malta [GC], n. 17056/06 , ? 55, CEDU 2009).
26. La Corte sottolinea che l’applicazione della regola dell’esaurimento deve tenere debitamente conto del fatto che essa viene applicata nell’ambito del meccanismo per la tutela dei diritti umani che le Parti contraenti hanno convenuto di istituire. Di conseguenza, ha riconosciuto che l’articolo 35 deve essere applicato con un certo grado di flessibilit? e senza eccessivi formalismi. Ha inoltre riconosciuto che tale regola non ? n? assoluta n? applicabile automaticamente; nel riesaminare se ? stato osservato, ? essenziale tenere conto delle circostanze particolari di ogni singolo caso (vedere Akdivar e altri c. Turchia , 16 settembre 1996, ? 69, Rapporti di sentenze e decisioni 1996-IV, e Saliba e altri c. Malta , n. 20287/10 , ? 37, 22 novembre 2011).
27. La Corte osserva che, a differenza della funzione delle giurisdizioni costituzionali a Malta, che sono anche competenti a prendere conoscenza dei casi che riguardano un’eventuale violazione, il ruolo della Corte ? generalmente quello di esaminare i casi in cui una presunta violazione ? gi? avvenuta, e se il richiedente ha esaurito i mezzi di ricorso disponibili per porre rimedio a tale situazione. In tale ottica, la Corte ha scarsa simpatia per le richieste, come quella avanzata in sede nazionale dal ricorrente, di sospendere il procedimento interno ordinario (a seguito di un esito sfavorevole delle giurisdizioni costituzionali) in attesa dell’esito della causa innanzi alla Corte. Non si pu? infatti escludere che, in taluni casi, un siffatto modo di procedere renderebbe irricevibile il ricorso dinanzi alla Corte per non esaurimento delle vie di ricorso interne, o avere un impatto sullo status di vittima di un ricorrente (si veda, ad esempio, Cane` e altri c. Malta (dec.), n. 24788/17 , 13 aprile 2021, ? 75).
28. Tuttavia, come affermato sopra (paragrafo 25 supra), gli unici rimedi che devono essere esauriti sono rimedi efficaci che hanno una prospettiva di successo. Nel caso di specie la Corte Costituzionale ha gi? esaminato il ricorso del ricorrente mediante rinvio e lo ha respinto nel merito. ? chiaro, nel caso di specie, che la Corte d’Appello ? ora tenuta a seguire la sentenza della Corte Costituzionale (come ammesso anche dalla Corte d’Appello, cfr. 16 supra) e applicare il diritto nazionale pertinente. Di conseguenza, non c’? dubbio che la Corte d’Appello non fosse in grado di riconoscere alcun risarcimento oltre quello di EUR 1.398 (pi? interessi), in linea con il diritto interno, che ? proprio ci? che viene contestato dinanzi a questa Corte. Non ? inoltre irrilevante che la Corte d’Appello abbia accettato di rinviare la causa sine die in attesa dell’esito di tale giudizio. Ne consegue che nelle circostanze del caso di specie non pu? essere imputato alla ricorrente di aver proposto ricorso alla Corte entro sei mesi dalla sentenza della Corte Costituzionale, senza attendere l’esito della sentenza dinanzi alla Corte d’Appello, che non aveva prospettive di successo.
29. L’eccezione del Governo del mancato esaurimento delle vie di ricorso interne ? pertanto respinta.
3. Conclusione
30. note alla corte che la denuncia non ? n? manifestamente mal – fondata n? inammissibile per qualsiasi altro motivo di cui all’articolo 35 della Convenzione. Deve pertanto essere dichiarato ammissibile.
B. meriti
1. Le osservazioni del richiedente
(un) Il candidato
31. La ricorrente inizialmente si lament? che la somma di EUR 1.398 (basata su 1939 valori locativi) non era un risarcimento adeguato per l’espropriazione da parte dello Stato della sua propriet? nel 2010, quando aveva un valore medio di vendita di EUR 65.000. Tuttavia, in risposta alle argomentazioni del Governo, not? che non le era stato pagato un risarcimento adeguato nemmeno negli anni precedenti, quando la propriet? era tenuta sotto titoli diversi.
32. La richiedente contest? che la propriet? della propriet? era stata trasferita al Governo nel 1966. All’epoca il Governo aveva rilevato l’uso della sua propriet? in cambio di un canone annuale di riconoscimento stabilito unilateralmente, ma certamente non aveva rilevato alcun diritti di propriet?, o pagato qualsiasi altra somma per qualsiasi trasferimento. Tuttavia, ha osservato che anche in base a tale ipotesi, sarebbe chiaro che non aveva ricevuto un risarcimento adeguato. Dal 1966 aveva ricevuto in totale 1.046 euro come canone di riconoscimento, a cui si sono aggiunti 1.398 euro concessi dal LAB (pari al 50% del valore nel 1966), per un totale di 2.444 euro. Quelle somme erano state basate su valori applicabili alla propriet? nel 1939. Pertanto, a suo avviso, non costituirebbe in ogni caso un adeguato risarcimento per un’espropriazione di un bene abitabile , iniziata nel 1966 e conclusa con l’acquisto assoluto nel 2010.
33. Il richiedente insistette che la data dell’acquisizione doveva essere considerata essere il 13 settembre 2010, data della dichiarazione presidenziale che affermava che la propriet? era stata acquisita tramite acquisto assoluto, siccome solo allora la propriet? era stata trasferita.
34. Il richiedente contest? l’affermazione del Governo secondo cui la propriet? era in un cattivo stato di manutenzione. Nessuno degli esperti o dei tribunali nazionali lo aveva stabilito, n? il governo aveva presentato alcuna prova in tal senso. Inoltre i valori ad essa attribuiti, ad esempio EUR 2.800 in 1966, non erano bassi, se si tenesse presente che il salario medio in quell’anno era stato di circa EUR 662 annui. Nella misura in cui il Governo ha messo in dubbio le valutazioni degli esperti, il ricorrente ha sostenuto che gli esperti erano stati nominati dallo stesso LAB, e secondo il diritto interno facevano parte di tale organo decisionale. Inoltre, avevano avuto tutte le prove e il materiale pertinenti per prendere la loro decisione. Era quindi inappropriato per il governo a mettere in discussione l’integrit? e la capacit? della Corte – esperti nominati, sulla base di accuse infondate.
(b) Il governo
35. Il Governo present? che non c’era stata violazione dell’ Articolo 1 del Protocollo N.ro 1. Essi sostenevano che il bene era stato espropriato ( sic. ) a titolo di possesso e d’uso nel 1949, e poi a titolo di demanio pubblico (la pars domini , che comprendeva lo ius utendi, fruendi e abutendi ) nel 1966. Quest’ultimo aveva un effetto perpetuo, e quindi nel 2010, come ritenuto dalla Corte Costituzionale, era stato solo il diritto residuo a percepire l’affitto di riconoscimento, che era stato sottratto al ricorrente.
36. Il Governo present? che tutte le misure intraprese dal 1949 erano state legittime e in linea con l’Ordinanza. Avevano anche perseguito l’interesse pubblico, una questione non contestata dal ricorrente.
37. Il Governo ha ritenuto che anche le misure fossero state proporzionate. In particolare, hanno notato che quando la propriet? era stata rilevata dal governo, come parte di un progetto di bonifica dei bassifondi, era in cattivo stato di manutenzione ed aveva gi? pi? di cento anni. Secondo il perito indipendente, nel 1949 l’immobile valeva solo 1.300 euro , e nel 1966, quando il Governo aveva rilevato la pars dominii , valeva 2.800 euro . Cos?, mentre il Governo deteneva la terra sotto titolo di propriet? pubblica, il compenso del ricorrente di quasi EUR 20 all’anno era, secondo il Governo, adeguato. A ci? si dovrebbe aggiungere l’EUR 1.398 pronunciate dal LAB, qualora la Corte d’Appello confermasse tale decisione. Il Governo mise anche in dubbio le valutazioni invocate dal richiedente. In ogni caso quelle somme non potevano essere dovute poich? la ricorrente aveva solo perso un diritto residuo, come aveva riconosciuto durante i procedimenti interni.
38. Il Governo ha inoltre sostenuto che la ricorrente non era anziana, n? disabile, n? aveva nessun altro posto dove vivere, quindi le sue circostanze personali non erano tali da farle subire un onere sproporzionato.
2. La valutazione della Corte
(un) Principi generali
39. Come la Corte ha pi? volte affermato, l’articolo 1 del Protocollo n. 1 comprende tre norme distinte: la prima norma, enunciata nella prima frase del primo comma, ? di carattere generale ed enuncia il principio di il pacifico godimento della propriet?; la seconda norma, contenuta nella seconda frase del primo comma, riguarda la privazione dei beni e la sottopone a determinate condizioni; la terza regola, enunciata al secondo comma, riconosce agli Stati contraenti il diritto, inter alia, di controllare l’uso dei beni secondo l’interesse generale. Le tre regole non sono, tuttavia, distinte nel senso di essere scollegate. La seconda e la terza regola riguardano casi particolari di interferenza con il diritto al godimento pacifico della propriet? e devono pertanto essere interpretate alla luce del principio generale enunciato nella prima regola (si veda, tra le altre, James e altri c. Regno Unito , 21 febbraio 1986, ? 37, serie A n? 98; Beyeler c. Italia [GC], n. 33202/96 , ? 98, CEDU 2000 – I; Broniowski c. Polonia [GC], n. 31443/ 96 , ? 134, CEDU 2004 – V e Saliba c. Malta , n. 4251/02 , ? 31, 8 novembre 2005).
40. La Corte ribadisce che una presa di propriet? pu? essere giustificata solo se si dimostra, tra l’altro , di essere “nell’interesse pubblico” e “subordinata alle condizioni previste dalla legge”. Qualsiasi interferenza con la propriet? deve soddisfare anche il requisito della proporzionalit?. Come pi? volte affermato dalla Corte, occorre trovare un giusto equilibrio tra le esigenze dell’interesse generale della collettivit? e l’esigenza di tutela dei diritti fondamentali dell’individuo, ricerca di tale giusto equilibrio essendo insita nell’insieme della Convenzione. L’equilibrio richiesto non sar? raggiunto qualora la persona interessata sopporti un onere individuale ed eccessivo (vedi Sporrong e L?nnroth c. Svezia , 23 settembre 1982, ?? 69-74, Serie A n. 52, e Brum?rescu c. Romania [GC], n. 28342/95 , ? 78, CEDU 1999 – VII).
41. Le condizioni di risarcimento previste dalla normativa pertinente sono rilevanti per valutare se la misura impugnata rispetti o meno il necessario equilibrio equo e, in particolare, se imponga un onere sproporzionato ai singoli (si veda Jahn e altri c. Germania [GC] , N. 46720/99 , 72203/01 e 72552/01 , ? 94, CEDU 2005 – VI). Al riguardo, l’appropriazione di un bene senza pagamento di un importo proporzionato al suo valore costituir? normalmente un’ingerenza sproporzionata, mentre una totale mancanza di risarcimento pu? essere considerata giustificabile ai sensi dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 solo in circostanze eccezionali (si veda Ex King of Greece e altri c. Grecia [GC], n. 25701/94 , ? 89, CEDU 2000 – XII, e The Holy Monasteries c. Grecia , 9 dicembre 1994, ? 71 , Serie A n? 301-A). Tuttavia, l’Articolo 1 del Protocollo N.ro 1 non garantisce il diritto a un risarcimento completo in tutte le circostanze. Obiettivi legittimi di “interesse pubblico”, come quelli perseguiti con misure di riforma economica o misure volte a conseguire una maggiore giustizia sociale, possono giustificare un rimborso inferiore al pieno valore di mercato (vedi Urb?rska Obec Tren?ianske Biskupice c. Slovacchia , n. 74258 /01 , ? 115, CEDU 2007-XIII, e Broniowski , sopra citata, ?? 182 e 186).
42. Quanto all’importo dell’indennizzo, esso deve di norma essere calcolato in base al valore del bene alla data in cui ne ? stata persa la propriet?. Qualsiasi altro approccio potrebbe aprire la porta a un grado di incertezza o addirittura di arbitrariet? (si veda Guiso-Gallisay c. Italia (equa soddisfazione) [GC], n. 58858/00 , ? 103, 22 dicembre 2009 e Vis ti?? e Perepjolkins c. Lettonia [GC], n.71243 / 01 , ? 111, 25 ottobre 2012).
(b) Applicazione dei principi generali al caso di specie
43. La Corte ha precedentemente spiegato nelle cause maltesi dinanzi ad essa i diversi titoli sulla base dei quali il governo pu? prendere terreni in circostanze come quelle della presente causa.
44. Essa ha osservato che, in base al titolo di possesso e di utilizzo, l’acquisizione, in cambio di un affitto di acquisizione, ? intesa come temporanea durante la quale i richiedenti non perdono il loro diritto di vendere la propriet? e il titolo di propriet? non ? trasferito a terzi.. Sebbene in tali circostanze una vendita sia improbabile, la Corte non ha accettato che tale misura equivalesse ad un’espropriazione di fatto . Tuttavia, il diritto di propriet? dei ricorrenti sotto tale titolo ? severamente limitato: non possono esercitare il diritto d’uso in termini di possesso fisico. Cos?, la Corte ha ritenuto che ci? costituisse un mezzo di controllo statale sull’uso dei beni , che dovrebbe essere esaminato ai sensi del secondo comma dell’art. 1 del Protocollo n. 1 (si veda, mutatis mutandis , Saliba e altri , sopra citata, ? 52 e Zammit e Vassallo c. Malta , n. 43675/16 , ? 55, 28 maggio 2019).
45. A titolo di propriet? pubblica le restrizioni restano le stesse sopra descritte e il proprietario ha diritto a un canone di riconoscimento. Tuttavia, la propriet? pubblica implica che la propriet? viene assunta in modo permanente. Di conseguenza, i richiedenti non sono semplicemente limitati o temporaneamente privati del loro uso e godimento della propriet?. La Corte ha ritenuto che in tali circostanze ? possibile che tale interferenza possa essere equiparata a un’espropriazione di fatto (ibid. ? 56, e Saliba e altri , citata sopra, ? 53). Tuttavia, la Corte ha rilevato che i principi applicabili sono simili, vale a dire che, oltre ad essere lecita, una privazione della propriet? o un’ingerenza come il controllo dell’uso della propriet? deve soddisfare anche il requisito della proporzionalit? (ibid. ? 54) .
46. Nelle cause sopra richiamate la Corte ha svolto tali considerazioni, perch? in assenza di una formale espropriazione, cio? di un passaggio di propriet?, la Corte doveva guardare dietro le apparenze e indagare sulla realt? della situazione lamentata ( v. Saliba e altri , cit., ? 53).
47. Nei casi contro Malta in cui la propriet? ? stata presa sotto titolo di acquisto assoluto, la Corte ha ritenuto che l’acquisizione fosse una somma pari ad un esproprio (anche se talvolta l’atto finale di trasferimento non era ancora stato firmato, in quanto non era ancora stato pagato il risarcimento) e/o che vi sia stata privazione di beni (cfr. ad esempio, Deguara Caruana Gatto e altri v. Malta, no. 14796/11, ?? 8 e 53, 9 luglio 2013; Azzopardi v. Malta, no. 28177/12, ? 52, 6 novembre 2014, e B. Tagliaferro & Sons Limited e Coleiro Brothers Limited v. Malta, no. 75225/13 e 77311/13, ? 70, 11 settembre 2018; vedi anche Gauci e altri v. Malta, n. 57752/16, ?? 22 e 62, 8 ottobre 2019). ? vero che tutti questi casi non riguardavano un’assunzione a titolo di acquisto assoluto che faceva seguito, in particolare, ad un’assunzione a titolo pubblico, come in questo caso. Tuttavia, nel recente Cane` and Others v. Malta ((dec.) n. 24788/17, 13 aprile 2021) l’assunzione sotto il titolo di acquisto assoluto che ha seguito un’assunzione sotto il titolo di possesso pubblico ammontava comunque ad un esproprio, sia per i tribunali nazionali che per la Corte.
48 La Corte rileva inoltre che non vi ? dubbio che, ai sensi dell’ordinanza, ? l’assunzione del titolo di acquisto assoluto che consiste nel trasferimento della propriet? assoluta (si veda il precedente paragrafo 18). Pertanto, le argomentazioni del governo che fanno eco al nuovo approccio della Corte costituzionale non hanno alcuna attinenza con il semplice fatto che la ricorrente ? stata privata della propriet? della sua terra, mediante la dichiarazione del 13 settembre 2010. Il semplice fatto che lo Stato avesse controllato la propriet? del ricorrente a titolo diverso – anche a condizioni che rasentano l’ espropriazione di fatto – antecedente a tale data non modifica tale conclusione. Se lo Stato avesse voluto ottenere la piena propriet? nel 1966 e pagare il valore della propriet? al momento, potrebbe aver acquisito la propriet? a titolo di acquisto assoluto al momento, o subito dopo. Tuttavia, non ? riuscito a farlo.
49. Tenuto conto di quanto sopra, la Corte osserva che le circostanze della presente causa riguardano propriet? che sono state oggetto di successivi incassi sotto titoli di possesso e uso e propriet? pubblica (vedi Saliba e altri , sopra citata, ? 67) e infine l’esproprio istantaneo (nel 2010).
50. La Corte reitera che l’ambito di un caso ?riferito? alla Corte nell’esercizio del diritto di ricorso individuale ? determinato dalla doglianza del ricorrente. Una denuncia si compone di due elementi: allegazioni di fatto e argomenti legali. In virt? del principio jura novit curia, la Corte non ? vincolata dai motivi di diritto addotti dal ricorrente ai sensi della Convenzione e dei suoi Protocolli e ha il potere di decidere sulla qualificazione giuridica da dare ai fatti di un reclamo esaminandolo ai sensi degli articoli o delle disposizioni del Convenzione diverse da quelle invocate dal ricorrente. Tuttavia, non pu? basare la sua decisione su fatti non contemplati dalla denuncia. Farlo equivarrebbe a decidere oltre l’ambito di un caso; in altre parole, a decidere su questioni che non le sono state “riferite”, ai sensi dell’articolo 32 della Convenzione (si veda Radomilja e altri c. Croazia [GC], nn. 37685/10 e 22768/12 , ? 126, 20 marzo 2018).
51 . La Corte osserva che la ricorrente ha presentato la sua denuncia sia dinanzi ai tribunali nazionali sia dinanzi a questa Corte solo in riferimento all’espropriazione del 2010. La sua contestazione era precisamente che il risarcimento concesso per l’espropriazione della sua propriet? nel 2010, in linea con la legge, fosse non proporzionato, e in nessun momento aveva contestato la proporzionalit? del canone ricevuto mentre la propriet? era stato assunto a titolo di pubblico impiego. Ci? ? confermato anche dalla sua richiesta di danno patrimoniale dinanzi a questa Corte (vedere paragrafo 57 sotto) che riguarda il valore del terreno nel 2010 e non qualsiasi perdita di affitto prima di tale data. Cos?, come da ricorso della ricorrente dinanzi al LAB, poi alla Corte d’Appello, e dinanzi a questa Corte, la sua doglianza verte unicamente sulla privazione totale dei suoi beni mediante una presa in propriet? di acquisto assoluto, che equivaleva ad un’espropriazione, in 2010. La situazione prima di quella data ? quindi al di l? dell’ambito di questa causa, indipendentemente dal fatto che questa situazione sia stata messa in gioco dai tribunali nazionali e dal governo.
52. La Corte nota che non ? stato contestato che l?assunzione fosse lecita e nell’interesse pubblico. Occorre quindi stabilire se l’indennizzo fosse proporzionato. La Corte osserva che in conformit? con la legge, per la privazione dei suoi beni nel 2010, alla ricorrente ? dovuto un risarcimento di EUR 1.398 (sulla base di un calcolo che ha origine nel valore locativo della propriet? nel 1939). In quello stesso anno, secondo gli architetti d’ufficio, il valore dell?immobile era di circa 60.000 euro. La loro valutazione si ? basata sull’impronta dell’edificio apparentemente demolito illegalmente dallo Stato (cfr. Zammit e Vassallo c. Malta , n. 43675/16 , 28 maggio 2019) e non sulla struttura di nuova costruzione. Pertanto, il risarcimento dovuto alla ricorrente ? inferiore al 2,5 % del valore di mercato ed ? quindi manifestamente sproporzionato.
53. Come sopra accennato, il solo fatto che lo Stato detenesse gi? la propriet? a vari titoli ? che peraltro secondo la giurisprudenza della Corte potrebbe anche costituire una violazione dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 (si veda, ad esempio, Zammit e Vassallo, sopra citata, ? 55, e Saliba e altri , sopra citata, ?? 63-67) ? non altera il suo diritto a un adeguato risarcimento per la privazione totale dei suoi beni, nel 2010, che fino a quella data possedeva ancora (contra Cane` e altri (dec.), cit., ? 64, in relazione alla programmazione della propriet? equivalente a un controllo dell’uso della propriet?).
54. Ne consegue che lo Stato maltese non ? riuscito a trovare il necessario equo equilibrio tra gli interessi generali della comunit? e la protezione del diritto di propriet? del ricorrente .
55. C’? stata di conseguenza una violazione dell’ Articolo 1 del Protocollo N.ro 1 alla Convenzione.
II. APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE
56. L’ articolo 41 della Convenzione prevede:
?Se la Corte rileva che vi ? stata una violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli, e se il diritto interno dell’Alta Parte Contraente interessata consente solo un risarcimento parziale, la Corte, se necessario, accorda un’equa soddisfazione al parte lesa.”
A. Danno
1. Le argomentazioni delle parti
57 . Il ricorrente ha chiesto 60.000 euro (EUR) che riflettono il valore della propriet? nel 2010, pi? interessi all’8% (tra il valore nel 1966 e quello nel 2010 secondo la legge) per il danno patrimoniale e 15.000 euro per il danno morale a riguardo di tutte le denunce presentate nella sua richiesta (9.000 EUR indicati per l’Articolo 1 del Protocollo N.ro 1). Ha osservato che se la Corte non avesse acconsentito a concederle il danno morale rivendicato “si contenderebbe una dichiarazione di violazione sulla base della legge maltese applicabile nel suo caso, inclusa la mancanza di un meccanismo per rivedere il riconoscimento affitto nel 1966 sulla base dei valori del 1939 …?.
58. Il Governo ha ripetuto che i procedimenti dinanzi ai tribunali nazionali erano ancora in corso, pertanto non sarebbe stato appropriato assegnare un risarcimento. Inoltre, il ricorrente aveva accettato che una dichiarazione fosse sufficiente. In ogni caso il Governo ha sostenuto che l?? avvenuta nel 1966, quando ? stata valutata a EUR 2.800 e il ricorrente aveva ottenuto EUR 1.046 come canone di riconoscimento totale dal 1966, e potrebbe ricevere EUR 1.398 dal LAB che insieme ammontavano all’87% del valore nel 1966. Il Governo not? anche che parte del danno morale richiesto era in relazione a reclami non comunicati al Governo, e che in ogni caso nessun danno morale era giustificato nella presente causa.
2. La valutazione della Corte
59. Come la Corte ha pi? volte affermato, una sentenza in cui la Corte constata una violazione impone allo Stato convenuto l’obbligo giuridico di porre fine alla violazione e di risarcirne le conseguenze in modo da ristabilire per quanto possibile la situazione esistente prima della violazione (si veda Iatridis c. Grecia (equa soddisfazione) [GC], n. 31107/96 ? 32, CEDU 2000-XI, e Guiso- Gallisay , citata sopra, ? 90).
60. Avendo riscontrato una violazione dell’articolo 1 del Protocollo n. 1, spetta ora alla Corte concedere un risarcimento osservando che non vi ? alcun rischio che il ricorrente riceva due volte un risarcimento pecuniario, poich? le autorit? nazionali prenderanno inevitabilmente atto del lodo di questa Corte in sede di conclusione del procedimento (si veda, mutatis mutandis , Gauci e altri c. Malta , n. 57752/16 , ? 75, 8 ottobre 2019 e Frendo Randon e altri c. Malta (equa soddisfazione), n. 2226/10 , ? 15, 9 luglio 2013).
61. Alla richiedente ? dovuto il risarcimento per l’espropriazione della sua propriet? , che si conformava al requisito dell’interesse pubblico, ma in relazione alla quale non ha ricevuto un risarcimento adeguato. Pertanto, la Corte ritiene che il risarcimento dovrebbe essere basato sulle linee di Schembri e altri c. Malta ((equa soddisfazione), n. 42583/06 , ? 18, 28 settembre 2010) (si veda come una recente autorit? Mifsud e altri c. Malta , n.38770 / 17 , ? 114, 13 ottobre 2020). Pertanto, la somma da attribuire al richiedente dovrebbe essere calcolata sulla base del valore dell?immobile al momento dell’incasso, cio? nel 2010, e da convertire al valore corrente per compensare gli effetti dell’inflazione, pi? gli interessi legali semplici applicati al capitale progressivamente rettificato (ibid.). Poich? nel caso di specie il ricorrente non ha ancora ricevuto alcun pagamento a livello nazionale, tale detrazione non ? necessaria.
62. Tuttavia, l’articolo 1 del Protocollo n. 1 non garantisce il diritto a un risarcimento completo in tutte le circostanze, poich? obiettivi legittimi di “interesse pubblico” possono richiedere un rimborso inferiore all’intero valore di mercato (ibid. ? 115).
63. Alla luce di quanto sopra, la Corte assegna 57.000 EUR di danni patrimoniali in relazione all’espropriazione nel 2010.
64. La Corte ha inoltre assegna il richiedente EUR 8,000 per i non – danno morale, pi? qualsiasi tassa che pu? essere addebitabile.
B. Costi e spese
65. Il ricorrente ha anche richiesto un totale di EUR 5.466,32 per i costi e le spese sostenute dinanzi ai tribunali nazionali e quelle sostenute dinanzi alla Corte (EUR 2.124).
66. Il Governo ha sostenuto che la maggior parte delle fatture presentate alla Corte riguardavano i procedimenti interni e quindi dovevano ancora essere decise dalla Corte d’Appello. Ritenevano che in relazione ai procedimenti dinanzi a questa Corte la somma di 1.500 euro sarebbe stata adeguata.
67. Secondo la giurisprudenza della Corte, un ricorrente ha diritto al rimborso dei costi e delle spese solo nella misura in cui ? stato dimostrato che queste sono state effettivamente e necessariamente sostenute e sono ragionevoli in termini di importo. Nel caso di specie, alla luce degli atti in suo possesso e dei criteri sopra esposti, nonch? del fatto che le spese del giudizio ordinario non sono state ancora determinate dalla Corte d’Appello, la Corte ritiene ragionevole attribuire la somma di EUR 2.124 a copertura delle spese del procedimento dinanzi alla Corte, pi? ogni imposta eventualmente a carico del ricorrente.
C. Interessi di mora
68. La Corte ritiene opportuno che il tasso di interesse di mora sia basato sul tasso di prestito marginale della Banca centrale europea, al quale dovrebbero essere aggiunti tre punti percentuali.
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL’UNANIMIT?,
1. Dichiara ammissibile il ricorso;
2. Ritiene che vi sia stata una violazione dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione;
3. tiene
(un) che lo Stato convenuto deve pagare al ricorrente, entro tre mesi dalla data in cui la sentenza diventa definitiva ai sensi dell’articolo 44 ? 2 della Convenzione, i seguenti importi:
(io) 57.000 euro (cinquantasettemila euro) a titolo di danno patrimoniale;
(ii) Euro 8.000 (ottomila euro), pi? eventuale imposta addebitabile, a titolo di danno morale;
(iii) EUR 2.124 (duemilacentoventiquattro euro), pi? qualsiasi tassa che pu? essere a carico del richiedente, a riguardo di costi e spese;
(b) che dalla scadenza dei suddetti tre mesi fino al regolamento saranno dovuti interessi semplici sugli importi di cui sopra ad un tasso pari al tasso di rifinanziamento marginale della Banca Centrale Europea durante il periodo di default maggiorato di tre punti percentuali;
4. Rigetta , per il resto, la domanda di equa soddisfazione del ricorrente.
Fatto in inglese e notificato per iscritto il 28 ottobre 2021, ai sensi dell’articolo 77 ?? 2 e 3 del Regolamento della Corte.
Renata Degener Ksenija Turkovic
Cancelliere Presidente