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Testo originale e tradotto della sentenza selezionata

CASE OF CALVAGNO v. ITALY

Tipologia: Sentenza
Importanza: 3
Articoli: 37, 39, P1-1
Numero: 41624/98/2002
Stato: Italia
Data: 2002-10-03 00:00:00
Organo: Sezione Prima
Testo Originale

Conclusione Cancellato dal ruolo ( regolamento amichevole)
PRIMA SEZIONE
CAUSA CALVAGNO C. ITALIA
(Richiesta n. 41624/98)
SENTENZA
l regolamento amichevole)
STRASBOURG
3 ottobre 2002
Questa sentenza ? definitiva ma pu? essere soggetta a revisione editoriale

Nella causa Calvagno c. Italia,
La Corte europea dei Diritti umani (Prima a Sezione), riunendosi in una Camera, composta da:
Il Sig. C.L. Rozakis, Presidente il
Sig.ra F. Tulkens, il Sig. P. Lorenzen il Sig.ra N. Vajic, il Sig. E. Levits il Sig. A. Kovler, giudici il Sig. L. Ferrari Bravo, giudice ad hoc, ed il Sig. E. Fribergh, Cancelliere di Sezione
Avendo deliberato in privato il 12 settembre 2002,
Consegna la seguente sentenza che fu adottata in quella data:
PROCEDURA
1. La causa origin? in una richiesta (n. 41624/98) contro la Repubblica italiana depositata con la Commissione europea dei Diritti umani (?la Commissione?) sotto il primo Articolo 25 della Convenzione per la Protezione dei Diritti umani e le Libert? Fondamentali (?la Convenzione?) da un cittadino italiano, il Sig. G. C. (?il richiedente?), il 19 marzo 1998.
2. Il richiedente fu rappresentato dalla Sig.ra A.R. P., un avvocato che pratica a Torino. Il Governo italiano (?il Governo?) fu rappresentato dal suo Agente, il Sig. U. Leanza e dal suo co-agente, il Sig. V. Esposito.
3. Il richiedente si lagn? sulla sua incapacit? prolungata ? a causa della mancanza di assistenza della polizia ? di recuperare possesso del suo appartamento e sulla durata dei procedimenti di sfratto.
4. La causa fu trasferita alla Corte il 1 novembre 1998 in virt? dell? Articolo 5 ? 2 del Protocollo N.ro 11 alla Convenzione.
5. Il 4 ottobre 2001, avendo ottenuto le osservazioni delle parti, la Corte dichiar? la richiesta ammissibile.
6. Il 27 giugno 2002 e il 10 luglio 2002, il richiedente e l’Agente del Governo rispettivamente presentarono dichiarazioni formali proponendo un regolamento amichevole della causa.

I FATTI
7. Il richiedente ? il proprietario di un appartamento a Torino che lui aveva affittato a F.C.
8. In una lettera datata 7 giugno 1991, il richiedente inform? l’inquilino che intendeva terminare il contratto d’affitto alla scadenza del termine il 31 dicembre 1991 e gli chiese di sgombrare i locali entro quella la data.
9. Il 29 giugno 1991, notific? un avviso per sgomberare all’inquilino, ma lui si rifiut? di andare via.
10. In un documento notificato all’inquilino lo stesso giorno, il richiedente reiter? la sua intenzione di terminare il contratto d’affitto e chiam? in causa l’inquilino per apparire di fronte al Magistrato di Torino.
11. Con una decisione del 2 ottobre 1991 che fu resa esecutiva lo stesso giorno il Magistrato di Torino sostenne la validit? dell’avviso per sgomberare ed ordin? che i locali fossero sgombrati il 31 dicembre 1992.
12. Il 23 gennaio 1993, il richiedente notific? un avviso all’inquilino chiedendogli di sgombrare i locali.
13. Il 10 dicembre 1992, il richiedente fece una dichiarazione legale in cui richiese urgentemente i locali come sistemazione per lui.
14. Il 24 febbraio 1993, notific? un avviso all’inquilino informandolo che il mandato per possesso sarebbe stato eseguito da un ufficiale giudiziario il 6 aprile 1993.
15. Fra il 6 aprile 1993 e il 16 marzo 1999, l’ufficiale giudiziario fece diciotto tentativi di recuperare possesso. Ogni tentativo si dimostr? senza successo, siccome al richiedente non fu accordata mai l’assistenza della polizia nell’eseguire il mandato per possesso.
16. Facendo seguito alla Legge 431/98, il periodo di esecuzione del mandato fu sospeso.
17. In una data non specificata del giugno 1999, l’inquilino sgombr?, i locali ed il richiedente recuper? possesso dell’appartamento.
LA LEGGE
18. Il 10 luglio 2002, la Corte ricevette la seguente dichiarazione dal Governo:
?Io dichiaro che il Governo Italiano offre di pagare 7,200 (sette mila duecento) Euro al Sig. G. C. in prospettiva di assicurare un regolamento amichevole della richiesta registrata sotto il n. 41624/98. Questa somma coprir? qualsiasi danno materiale e morale cos? come i costi, e sar? pagabile entro tre mesi che cominciano dalla notificazione della sentenza consegnata dalla Corte facendo seguito all? Articolo 39 della Convenzione europea dei Diritti umani. Questo pagamento costituir? la decisione finale della causa.
Questa dichiarazione non comporta un qualsiasi riconoscimento del Governo di una violazione della Convenzione europea dei Diritti umani nella causa presente.
Il governo si impegna inoltre a non richiedere la raccomandazione della causa alla Grande Camera sotto l?Articolo 43 ? 1 della Convenzione.?
19. Il 27 giugno 2002, la Corte ricevette dal rappresentante del richiedente la seguente dichiarazione firmata dal richiedente:
?Io noto che il Governo dell’Italia ? pronto a pagare un importo totale di 7,200 (sette mila duecento) Euro che copre danno materiale e morale e costi al Sig. G. C.. nella prospettiva di assicurare un regolamento amichevole della richiesta n. 41624/98 pendente di fronte alla Corte.
Io accetto la proposta e rinuncio a qualsiasi le ulteriore richiesta nei confronti dell’Italia relativa ai fatti di questa richiesta. Io dichiaro che la causa ? stabilita definitivamente.
Questa dichiarazione ? resa nel contesto di un regolamento amichevole che il Governo ed il richiedente hanno raggiunto.
Io inoltre m?impegno a non richiedere la raccomandazione della causa alla Grande Camera sotto l?Articolo 43 ? 1 della Convenzione dopo la consegna della sentenza della Corte.?
20. La Corte prende nota dell’accordo raggiunto dalle parti (Articolo 39 della Convenzione). ? sicuro che l’accordo sia basato sul rispetto dei diritti umani come definito nella Convenzione o nei suoi Protocolli (l’Articolo 37 ? 1 in fine della Convenzione ed Articolo 62 ? 3 degli Articoli di Corte).
21. Di conseguenza, la causa dovrebbe essere cancellata dal ruolo.
PER QUESTE RAGIONI, LA CORTE UNANIMEMENTE
1. Decide di cancellare la causa dal ruolo;
2. Prende nota dell’impegno delle parti per non richiedere un riesame della causa di fronte alla Grande Camera.
Fatto in inglese, e notificato per iscritto il3 ottobre 2002, facendo seguito all? Articolo 77 ?? 2 e 3 degli Articoli di Corte.
Erik Fribergh Christos Rozakis
Cancelliere Presidente

Testo Tradotto

Conclusion Struck of the list (friendly settlement)
FIRST SECTION
CASE OF CALVAGNO v. ITALY
(Application no. 41624/98)
JUDGMENT
(Friendly settlement)
STRASBOURG
3 October 2002
This judgment is final but it may be subject to editorial revision

In the case of Calvagno v. Italy,
The European Court of Human Rights (First Section), sitting as a Chamber composed of:
Mr C.L. Rozakis, President,
Mrs F. Tulkens,
Mr P. Lorenzen,
Mrs N. Vajic,
Mr E. Levits,
Mr A. Kovler, judges,
Mr L. Ferrari Bravo, ad hoc judge,
and Mr E. Fribergh, Section Registrar,
Having deliberated in private on 12 September 2002,
Delivers the following judgment, which was adopted on that date:
PROCEDURE
1. The case originated in an application (no. 41624/98) against the Italian Republic lodged with the European Commission of Human Rights (?the Commission?) under former Article 25 of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (?the Convention?) by an Italian national, Mr G. C. (?the applicant?), on 19 March 1998.
2. The applicant was represented by Mrs A.R. P., a lawyer practising in Turin. The Italian Government (?the Government?) were represented by their Agent, Mr U. Leanza, and by their co-agent, Mr V. Esposito.
3. The applicant complained about his prolonged inability – through lack of police assistance – to recover possession of his apartment and about the duration of the eviction proceedings.
4. The case was transferred to the Court on 1 November 1998 by virtue of Article 5 ? 2 of Protocol No. 11 to the Convention.
5. On 4 October 2001, having obtained the parties’ observations, the Court declared the application admissible.
6. On 27 June 2002 and on 10 July 2002, the applicant and the Agent of the Government respectively submitted formal declarations proposing a friendly settlement of the case.

THE FACTS
7. The applicant is the owner of an apartment in Turin, which he had let to F.C.
8. In a registered letter of 7 June 1991, the applicant informed the tenant that he intended to terminate the lease on expiry of the term on 31 December 1991 and asked him to vacate the premises by that date.
9. On 29 June 1991, he served a notice to quit on the tenant, but he refused to leave.
10. In a writ served on the tenant on the same day, the applicant reiterated his intention to terminate the lease and summoned the tenant to appear before the Turin Magistrate.
11. By a decision of 2 October 1991, which was made enforceable on the same day, the Turin Magistrate upheld the validity of the notice to quit and ordered that the premises be vacated by 31 December 1992.
12. On 23 January 1993, the applicant served notice on the tenant requiring him to vacate the premises.
13. On 10 December 1992, the applicant made a statutory declaration that he urgently required the premises as accommodation for himself.
14. On 24 February 1993, he served notice on the tenant informing him that the order for possession would be enforced by a bailiff on 6 April 1993.
15. Between 6 April 1993 and 16 March 1999, the bailiff made eighteen attempts to recover possession. Each attempt proved unsuccessful, as the applicant was never granted the assistance of the police in enforcing the order for possession.
16. Pursuant to Law 431/98, the period of enforcement of the order was suspended.
17. On an unspecified date of June 1999, the tenant vacated the premises and the applicant recovered possession of the apartment.
THE LAW
18. On 10 July 2002 the Court received the following declaration from the Government:
?I declare that the Government of Italy offer to pay 7,200 (seven thousand two hundred) Euros to Mr G. C. with a view to securing a friendly settlement of the application registered under no. 41624/98. This sum shall cover any pecuniary and non-pecuniary damage as well as costs, and it will be payable within three months starting from the notification of the judgment delivered by the Court pursuant to Article 39 of the European Convention on Human Rights. This payment will constitute the final resolution of the case.
This declaration does not entail any acknowledgement by the Government of a violation of the European Convention on Human Rights in the present case.
The Government further undertake not to request the referral of the case to the Grand Chamber under Article 43 ? 1 of the Convention.?
19. On 27 June 2002, the Court received from the applicant’s representative the following declaration signed by the applicant and applicant’s representative:
?I note that the Government of Italy are prepared to pay a sum totalling 7,200 (seven thousand two hundred) Euros covering both pecuniary and non-pecuniary damage and costs to Mr G. C. with a view to securing a friendly settlement of application no. 41624/98 pending before the Court.
I accept the proposal and waive any further claims in respect of Italy relating to the facts of this application. I declare that the case is definitely settled.
This declaration is made in the context of a friendly settlement, which the Government and the applicant have reached.
I further undertake not to request the referral of the case to the Grand Chamber under Article 43 ? 1 of the Convention after the delivery of the Court’s judgment.?
20. The Court takes note of the agreement reached between the parties (Article 39 of the Convention). It is satisfied that the settlement is based on respect for human rights as defined in the Convention or its Protocols (Article 37 ? 1 in fine of the Convention and Rule 62 ? 3 of the Rules of Court).
21. Accordingly, the case should be struck of the list.
FOR THESE REASONS, THE COURT UNANIMOUSLY
1. Decides to strike the case of the list;
2. Takes note of the parties’ undertaking not to request a rehearing of the case before the Grand Chamber.
Done in English, and notified in writing on 3 October 2002, pursuant to Rule 77 ?? 2 and 3 of the Rules of Court.
Erik Fribergh Christos Rozakis
Registrar President

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