Conclusione Cancellato dal ruolo ( regolamento amichevole)
PRIMA SEZIONE
CAUSA CALVAGNO C. ITALIA
(Richiesta n. 41624/98)
SENTENZA
l regolamento amichevole)
STRASBOURG
3 ottobre 2002
Questa sentenza ? definitiva ma pu? essere soggetta a revisione editoriale
Nella causa Calvagno c. Italia,
La Corte europea dei Diritti umani (Prima a Sezione), riunendosi in una Camera, composta da:
Il Sig. C.L. Rozakis, Presidente il
Sig.ra F. Tulkens, il Sig. P. Lorenzen il Sig.ra N. Vajic, il Sig. E. Levits il Sig. A. Kovler, giudici il Sig. L. Ferrari Bravo, giudice ad hoc, ed il Sig. E. Fribergh, Cancelliere di Sezione
Avendo deliberato in privato il 12 settembre 2002,
Consegna la seguente sentenza che fu adottata in quella data:
PROCEDURA
1. La causa origin? in una richiesta (n. 41624/98) contro la Repubblica italiana depositata con la Commissione europea dei Diritti umani (?la Commissione?) sotto il primo Articolo 25 della Convenzione per la Protezione dei Diritti umani e le Libert? Fondamentali (?la Convenzione?) da un cittadino italiano, il Sig. G. C. (?il richiedente?), il 19 marzo 1998.
2. Il richiedente fu rappresentato dalla Sig.ra A.R. P., un avvocato che pratica a Torino. Il Governo italiano (?il Governo?) fu rappresentato dal suo Agente, il Sig. U. Leanza e dal suo co-agente, il Sig. V. Esposito.
3. Il richiedente si lagn? sulla sua incapacit? prolungata ? a causa della mancanza di assistenza della polizia ? di recuperare possesso del suo appartamento e sulla durata dei procedimenti di sfratto.
4. La causa fu trasferita alla Corte il 1 novembre 1998 in virt? dell? Articolo 5 ? 2 del Protocollo N.ro 11 alla Convenzione.
5. Il 4 ottobre 2001, avendo ottenuto le osservazioni delle parti, la Corte dichiar? la richiesta ammissibile.
6. Il 27 giugno 2002 e il 10 luglio 2002, il richiedente e l’Agente del Governo rispettivamente presentarono dichiarazioni formali proponendo un regolamento amichevole della causa.
I FATTI
7. Il richiedente ? il proprietario di un appartamento a Torino che lui aveva affittato a F.C.
8. In una lettera datata 7 giugno 1991, il richiedente inform? l’inquilino che intendeva terminare il contratto d’affitto alla scadenza del termine il 31 dicembre 1991 e gli chiese di sgombrare i locali entro quella la data.
9. Il 29 giugno 1991, notific? un avviso per sgomberare all’inquilino, ma lui si rifiut? di andare via.
10. In un documento notificato all’inquilino lo stesso giorno, il richiedente reiter? la sua intenzione di terminare il contratto d’affitto e chiam? in causa l’inquilino per apparire di fronte al Magistrato di Torino.
11. Con una decisione del 2 ottobre 1991 che fu resa esecutiva lo stesso giorno il Magistrato di Torino sostenne la validit? dell’avviso per sgomberare ed ordin? che i locali fossero sgombrati il 31 dicembre 1992.
12. Il 23 gennaio 1993, il richiedente notific? un avviso all’inquilino chiedendogli di sgombrare i locali.
13. Il 10 dicembre 1992, il richiedente fece una dichiarazione legale in cui richiese urgentemente i locali come sistemazione per lui.
14. Il 24 febbraio 1993, notific? un avviso all’inquilino informandolo che il mandato per possesso sarebbe stato eseguito da un ufficiale giudiziario il 6 aprile 1993.
15. Fra il 6 aprile 1993 e il 16 marzo 1999, l’ufficiale giudiziario fece diciotto tentativi di recuperare possesso. Ogni tentativo si dimostr? senza successo, siccome al richiedente non fu accordata mai l’assistenza della polizia nell’eseguire il mandato per possesso.
16. Facendo seguito alla Legge 431/98, il periodo di esecuzione del mandato fu sospeso.
17. In una data non specificata del giugno 1999, l’inquilino sgombr?, i locali ed il richiedente recuper? possesso dell’appartamento.
LA LEGGE
18. Il 10 luglio 2002, la Corte ricevette la seguente dichiarazione dal Governo:
?Io dichiaro che il Governo Italiano offre di pagare 7,200 (sette mila duecento) Euro al Sig. G. C. in prospettiva di assicurare un regolamento amichevole della richiesta registrata sotto il n. 41624/98. Questa somma coprir? qualsiasi danno materiale e morale cos? come i costi, e sar? pagabile entro tre mesi che cominciano dalla notificazione della sentenza consegnata dalla Corte facendo seguito all? Articolo 39 della Convenzione europea dei Diritti umani. Questo pagamento costituir? la decisione finale della causa.
Questa dichiarazione non comporta un qualsiasi riconoscimento del Governo di una violazione della Convenzione europea dei Diritti umani nella causa presente.
Il governo si impegna inoltre a non richiedere la raccomandazione della causa alla Grande Camera sotto l?Articolo 43 ? 1 della Convenzione.?
19. Il 27 giugno 2002, la Corte ricevette dal rappresentante del richiedente la seguente dichiarazione firmata dal richiedente:
?Io noto che il Governo dell’Italia ? pronto a pagare un importo totale di 7,200 (sette mila duecento) Euro che copre danno materiale e morale e costi al Sig. G. C.. nella prospettiva di assicurare un regolamento amichevole della richiesta n. 41624/98 pendente di fronte alla Corte.
Io accetto la proposta e rinuncio a qualsiasi le ulteriore richiesta nei confronti dell’Italia relativa ai fatti di questa richiesta. Io dichiaro che la causa ? stabilita definitivamente.
Questa dichiarazione ? resa nel contesto di un regolamento amichevole che il Governo ed il richiedente hanno raggiunto.
Io inoltre m?impegno a non richiedere la raccomandazione della causa alla Grande Camera sotto l?Articolo 43 ? 1 della Convenzione dopo la consegna della sentenza della Corte.?
20. La Corte prende nota dell’accordo raggiunto dalle parti (Articolo 39 della Convenzione). ? sicuro che l’accordo sia basato sul rispetto dei diritti umani come definito nella Convenzione o nei suoi Protocolli (l’Articolo 37 ? 1 in fine della Convenzione ed Articolo 62 ? 3 degli Articoli di Corte).
21. Di conseguenza, la causa dovrebbe essere cancellata dal ruolo.
PER QUESTE RAGIONI, LA CORTE UNANIMEMENTE
1. Decide di cancellare la causa dal ruolo;
2. Prende nota dell’impegno delle parti per non richiedere un riesame della causa di fronte alla Grande Camera.
Fatto in inglese, e notificato per iscritto il3 ottobre 2002, facendo seguito all? Articolo 77 ?? 2 e 3 degli Articoli di Corte.
Erik Fribergh Christos Rozakis
Cancelliere Presidente