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Testo originale e tradotto della sentenza selezionata

CASE OF BROCCO v. ITALY

Tipologia: Sentenza
Importanza: 3
Articoli: 37, 39, P1-1
Numero: 68074/01/2005
Stato: Italia
Data: 2005-04-07 00:00:00
Organo: Sezione Terza
Testo Originale

Cancellato dal ruolo ( regolamento amichevole)
TERZO SEZIONE
Causa BROCCO c. l’Italia
(Richiesta n. 68074/01)
SENTENZA
( regolamento amichevole)
STRASBOURG
7 aprile 2005
Questa sentenza ? definitiva ma pu? essere soggetta a revisione editoriale.

Nella causa di Brocco c. l’Italia,
La Corte europea dei Diritti umani (terzo Sezione), riunendosi in una Camera, compose da:
Il Sig. B.M. Zupančič, Presidente, il Sig. J. Hedigan, il Sig. C. B?rsan, la Sig.ra M. Tsatsa-Nikolovska, il Sig. V. Zagrebelsky, il Sig.ra A. Gyulumyan, la Sig.ra R. Jaeger, giudici
ed il Sig. V. Berger, Cancelliere di Sezione
Avendo deliberato in privato il 17 marzo 2005,
Consegna la s seguente sentenza che fu adottata a quella data:
PROCEDURA
1. La causa origin? in una richiesta (n. 68074/01) contro la Repubblica italiana depositata per la Corte sotto Articolo 34 della Convenzione per la Protezione di Diritti umani e le Libert? Fondamentali (?la Convenzione?) da due cittadini italiani, il Sig. R. B. ed il Sig. P. B. (?i richiedenti?) il 4 luglio 2000.
2. I richiedenti furono rappresentati dal Sig. R. B., un avvocato che pratica a Roma. Il Governo italiano (?il Governo?) fu rappresentato dai suoi Agenti, il Sig. U. Leanza ed il Sig. I.M. Braguglia, e dai suoi co-agenti successivi, rispettivamente il Sig. V. Esposito ed il Sig. F. Crisafulli.
3. I richiedenti si lagnarono sotto l?Articolo N. ro 1 del Protocollo 1 che loro non erano stati capaci di recuperare possesso del loro appartamento all’interno di un termine ragionevole. Invocando l?Articolo 6 ? 1 della Convenzione, loro si sono lagnati inoltre della lunghezza dei procedimenti di sfratto.
4. Dopo avere ottenuto le osservazioni delle parti, la Corte dichiar? la richiesta ammissibile il 18 marzo 2004.
5. Il 4 gennaio 2005 e il 21 gennaio 2005, rispettivamente i richiedenti ed il Governo presentarono dichiarazioni formali accettando un regolamento amichevole della causa.
I FATTI
6. I richiedenti nacquero rispettivamente nel 1963 e nel 1959 e vivono a Roma.
7. A.C., la madre dei richiedenti, era proprietaria di un appartamento a Roma che lei aveva affittato ad A.F.
8. In una lettera registrata il 2 maggio 1987, A.C. inform? l’inquilino che lei intendeva terminare il contratto d’affitto alla scadenza del termine il 31 dicembre 1987 e chiese a lei di sgombrare i locali per quella data.
9. In un documento presentato all’inquilino il 15 giugno 1987, A.C. ha reiterato la sua intenzione di terminare il contratto d’affitto e chiam? in causa l’inquilino per apparire di fronte al Magistrato di Roma.
10. Da una decisione del 30 novembre 1987 che fu resa esecutiva nello stesso giorno il Magistrato di Roma sostenne la validit? dell’avviso per sgomberare ed ordin? che i locali fossero sgombrati il 31 dicembre 1988.
11. Il 2 ottobre 1989, A.C. present? avviso all’inquilino costringendolo a sgombrare i locali.
12. Il 30 ottobre 1989, lei inform? l’inquilino che il mandato per possesso sarebbe stato eseguito da un ufficiale giudiziario il 19 dicembre 1989.
13. Tra il 19 dicembre 1989 e il 25 gennaio 2000, l’ufficiale giudiziario fece quaranta-sette tentativi di recuperare possesso. Ogni tentativo si dimostr? senza successo, siccome i richiedenti non furono abilitati ad assistenza di polizia nell’eseguire il mandato per possesso.
14. Nel frattempo, il 27 febbraio 1996, A.C., la madre dei richiedenti, mor? ed i richiedenti ereditarono l’appartamento.
15. Il 28 marzo 1996, i richiedenti divennero parte nei procedimenti nazionali come eredi.
16. 1Il 4 febbraio 2000, i richiedenti recuperarono possesso dell’appartamento
LA LEGGE
17. Il 21 gennaio 2005, la Corte ricevette la seguente dichiarazione dal Governo:
?Io dichiaro che il Governo di Italia si offre di pagare 12,000 euro (dodici mila euro) al Sig. R. B. ed il Sig. P. B. nella prospettiva di assicurare un regolamento amichevole della richiesta registrata sotto il n. 68074/01. Questa somma coprir? qualsiasi danno pecuniario e non-pecuniario cos? come i costi, e sar? pagabile entro tre mesi che cominciano dalla notificazione della sentenza consegnata dalla Corte facendo seguito all? Articolo 39 della Convenzione europea sui Diritti umani. Questo pagamento costituir? la decisione finale della causa. Nel caso di mancato pagamento di questa somma entro detto periodo di tre- mesi, lo Stato s?impegna a pagare, sino ad accordo l? interesse semplice sull’importo ad un tasso uguale al tasso di prestito marginale della Banca Centrale europea durante il periodo predefinito pi? tre punti percentuale.
Questa dichiarazione non comporta un qualsiasi riconoscimento del Governo di una violazione della Convenzione europea su Diritti umani nella presente causa.
Lo Stato s?impegna ulteriormente a non richiedere la raccomandazione della causa alla Grande Camera sotto l?Articolo 43 ? 1 della Convenzione.?
18. Il 4 gennaio 2005, la Corte ricevette la seguente dichiarazione firmata dai richiedenti:
?Io noto che il Governo dell’Italia ? preparato per pagare un importo totale della somma di 12,000 euro (dodici mila euro) coprendo danno pecuniario e non-pecuniario e costi al Sig. R. B. ed il Sig. P. B. nella prospettiva di assicurare un regolamento amichevole della richiesta n. 68074/01 pendente di fronte alla Corte.
Io accetto la proposta e rinuncio a qualsiasi ulteriore richiesta nei confronti dell’Italia relativa ai fatti di questa richiesta. Io dichiaro che la causa ? regolata definitivamente.
Questa dichiarazione ? resa nel contesto di un regolamento amichevole al quale il Governo e richiedenti sono arrivati.
Io mi impegno ulteriormente a non richiedere la raccomandazione della causa alla Grande Camera sotto l?Articolo 43 ? 1 della Convenzione dopo la consegna della sentenza della Corte.?
19. La Corte prende nota dell’accordo raggiunto dalle parti (Articolo 39 della Convenzione). In questa connessione la Corte considera che ? gi? stata specificata la natura ed l?estensione degli obblighi che sorgono per il Governo convenuto in cause riguardo a sfratti di inquilini (vedere Immobiliare Saffi c. l’Italia [GC], n. 22774/93, il 1999-V di ECHR), e la questione dell’adempimento di quegli obblighi ? attualmente pendente di fronte al Comitato di Ministri. Perci?, una continuazione dell’esame della richiesta presente non ? richiesta. In queste circostanze la Corte accetta che l’accordo ? basato su rispetto per diritti umani come definito nella Convenzione o i suoi Protocolli (l’Articolo 37 ? 1 in fine della Convenzione e Norma 62 ? 3 degli Articoli di Corte).
20. Di conseguenza, la causa dovrebbe essere cancellata dal ruolo.
PER QUESTE RAGIONI, LA CORTE UNANIMAMENTE
1. Decide di cancellare la causa dal ruolo;
2. Prende nota dell’impegno delle parti a non richiedere un riesame della causa di fronte alla Grande Camera.
Fatto in inglesi, ed avvis? per iscritto 7 aprile 2005, facendo seguito alle Norme 77 ?? 2 e 3 degli Articoli di Corte.
Vincenzo Berger Bo?tjan M. Zupančič
Cancelliere Presidente

Testo Tradotto

Struck out of the list (friendly settlement)
THIRD SECTION
CASE OF BROCCO v. ITALY
(Application no. 68074/01)
JUDGMENT
(Friendly settlement)
STRASBOURG
7 April 2005
This judgment is final but it may be subject to editorial revision.

In the case of Brocco v. Italy,
The European Court of Human Rights (Third Section), sitting as a Chamber composed of:
Mr B.M. Zupan?i?, President,
Mr J. Hedigan,
Mr C. B?rsan,
Mrs M. Tsatsa-Nikolovska,
Mr V. Zagrebelsky,
Mrs A. Gyulumyan,
Ms R. Jaeger, judges,
and Mr V. Berger, Section Registrar,
Having deliberated in private on 17 March 2005,
Delivers the following judgment, which was adopted on that date:
PROCEDURE
1. The case originated in an application (no. 68074/01) against the Italian Republic lodged with the Court under Article 34 of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (?the Convention?) by two Italian nationals, Mr R. B. and Mr P. B. (?the applicants?) on 4 July 2000.
2. The applicants were represented by Mr R. B., a lawyer practising in Rome. The Italian Government (?the Government?) were represented by their Agents, Mr U. Leanza and Mr I.M. Braguglia, and by their successive co-Agents, respectively Mr V. Esposito and Mr F. Crisafulli.
3. The applicants complained under Article 1 of Protocol No. 1 that they had been unable to recover possession of their flat within a reasonable time. Invoking Article 6 ? 1 of the Convention, they further complained about the length of the eviction proceedings.
4. On 18 March 2004, after obtaining the parties’ observations, the Court declared the application admissible.
5. On 4 January 2005 and on 21 January 2005, the applicants and the Government respectively submitted formal declarations accepting a friendly settlement of the case.
THE FACTS
6. The applicants were respectively born in 1963 and 1959 and live in Rome.
7. A.C., the applicants’ mother, was the owner of a flat in Rome which she had let to A.F.
8. In a registered letter of 2 May 1987, A.C. informed the tenant that she intended to terminate the lease on expiry of the term on 31 December 1987 and asked her to vacate the premises by that date.
9. In a writ served on the tenant on 15 June 1987, A.C. reiterated her intention to terminate the lease and summoned the tenant to appear before the Rome Magistrate.
10. By a decision of 30 November 1987, which was made enforceable on the same day, the Rome Magistrate upheld the validity of the notice to quit and ordered that the premises be vacated by 31 December 1988.
11. On 2 October 1989, A.C. served notice on the tenant requiring her to vacate the premises.
12. On 30 October 1989, she informed the tenant that the order for possession would be enforced by a bailiff on 19 December 1989.
13. Between 19 December 1989 and 25 January 2000, the bailiff made forty-seven attempts to recover possession. Each attempt proved unsuccessful, as the applicants were not entitled to police assistance in enforcing the order for possession.
14. In the meanwhile, on 27 February 1996, A.C., the applicants’ mother, died and the applicants inherited the flat.
15. On 28 March 1996, the applicants became party in the national proceedings as heirs.
16. On 14 February 2000, the applicants recovered possession of the flat
THE LAW
17. On 21 January 2005, the Court received the following declaration from the Government:
?I declare that the Government of Italy offer to pay 12,000 euros (twelve thousand euros) to Mr R. B. and Mr P. B. with a view to securing a friendly settlement of the application registered under no. 68074/01. This sum shall cover any pecuniary and non-pecuniary damage as well as costs, and it will be payable within three months starting from the notification of the judgment delivered by the Court pursuant to Article 39 of the European Convention on Human Rights. This payment will constitute the final resolution of the case. In the event of failure to pay this sum within the said three-month period, the Government undertake to pay, until settlement, simple interest on the amount at a rate equal to the marginal lending rate of the European Central Bank during the default period plus three percentage points.
This declaration does not entail any acknowledgement by the Government of a violation of the European Convention on Human Rights in the present case.
The Government further undertake not to request the referral of the case to the Grand Chamber under Article 43 ? 1 of the Convention.?
18. On 4 January 2005, the Court received the following declaration signed by the applicants:
?I note that the Government of Italy are prepared to pay a sum totalling 12,000 euros (twelve thousand euros) covering both pecuniary and non-pecuniary damage and costs to Mr R. B. and Mr P. B. with a view to securing a friendly settlement of application no. 68074/01 pending before the Court.
I accept the proposal and waive any further claims in respect of Italy relating to the facts of this application. I declare that the case is definitely settled.
This declaration is made in the context of a friendly settlement which the Government and applicants have reached.
I further undertake not to request the referral of the case to the Grand Chamber under Article 43 ? 1 of the Convention after the delivery of the Court’s judgment.?
19. The Court takes note of the agreement reached between the parties (Article 39 of the Convention). In this connection the Court considers that it has already specified the nature and extent of the obligations which arise for the respondent Government in cases concerning eviction of tenants (see Immobiliare Saffi v. Italy [GC], no. 22774/93, ECHR 1999-V), and the question of the performance of those obligations is currently pending before the Committee of Ministers. Therefore, a continuation of the examination of the present application is not required. In these circumstances the Court accepts that the settlement is based on respect for human rights as defined in the Convention or its Protocols (Article 37 ? 1 in fine of the Convention and Rule 62 ? 3 of the Rules of Court).
20. Accordingly, the case should be struck out of the list.
FOR THESE REASONS, THE COURT UNANIMOUSLY
1. Decides to strike the case out of the list;
2. Takes note of the parties’ undertaking not to request a rehearing of the case before the Grand Chamber.
Done in English, and notified in writing on 7 April 2005, pursuant to Rule 77 ?? 2 and 3 of the Rules of Court.
Vincent Berger Bo?tjan M. Zupan?i?
Registrar President

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