Cancellato dal ruolo ( regolamento amichevole)
TERZO SEZIONE
Causa BROCCO c. l’Italia
(Richiesta n. 68074/01)
SENTENZA
( regolamento amichevole)
STRASBOURG
7 aprile 2005
Questa sentenza ? definitiva ma pu? essere soggetta a revisione editoriale.
Nella causa di Brocco c. l’Italia,
La Corte europea dei Diritti umani (terzo Sezione), riunendosi in una Camera, compose da:
Il Sig. B.M. Zupančič, Presidente, il Sig. J. Hedigan, il Sig. C. B?rsan, la Sig.ra M. Tsatsa-Nikolovska, il Sig. V. Zagrebelsky, il Sig.ra A. Gyulumyan, la Sig.ra R. Jaeger, giudici
ed il Sig. V. Berger, Cancelliere di Sezione
Avendo deliberato in privato il 17 marzo 2005,
Consegna la s seguente sentenza che fu adottata a quella data:
PROCEDURA
1. La causa origin? in una richiesta (n. 68074/01) contro la Repubblica italiana depositata per la Corte sotto Articolo 34 della Convenzione per la Protezione di Diritti umani e le Libert? Fondamentali (?la Convenzione?) da due cittadini italiani, il Sig. R. B. ed il Sig. P. B. (?i richiedenti?) il 4 luglio 2000.
2. I richiedenti furono rappresentati dal Sig. R. B., un avvocato che pratica a Roma. Il Governo italiano (?il Governo?) fu rappresentato dai suoi Agenti, il Sig. U. Leanza ed il Sig. I.M. Braguglia, e dai suoi co-agenti successivi, rispettivamente il Sig. V. Esposito ed il Sig. F. Crisafulli.
3. I richiedenti si lagnarono sotto l?Articolo N. ro 1 del Protocollo 1 che loro non erano stati capaci di recuperare possesso del loro appartamento all’interno di un termine ragionevole. Invocando l?Articolo 6 ? 1 della Convenzione, loro si sono lagnati inoltre della lunghezza dei procedimenti di sfratto.
4. Dopo avere ottenuto le osservazioni delle parti, la Corte dichiar? la richiesta ammissibile il 18 marzo 2004.
5. Il 4 gennaio 2005 e il 21 gennaio 2005, rispettivamente i richiedenti ed il Governo presentarono dichiarazioni formali accettando un regolamento amichevole della causa.
I FATTI
6. I richiedenti nacquero rispettivamente nel 1963 e nel 1959 e vivono a Roma.
7. A.C., la madre dei richiedenti, era proprietaria di un appartamento a Roma che lei aveva affittato ad A.F.
8. In una lettera registrata il 2 maggio 1987, A.C. inform? l’inquilino che lei intendeva terminare il contratto d’affitto alla scadenza del termine il 31 dicembre 1987 e chiese a lei di sgombrare i locali per quella data.
9. In un documento presentato all’inquilino il 15 giugno 1987, A.C. ha reiterato la sua intenzione di terminare il contratto d’affitto e chiam? in causa l’inquilino per apparire di fronte al Magistrato di Roma.
10. Da una decisione del 30 novembre 1987 che fu resa esecutiva nello stesso giorno il Magistrato di Roma sostenne la validit? dell’avviso per sgomberare ed ordin? che i locali fossero sgombrati il 31 dicembre 1988.
11. Il 2 ottobre 1989, A.C. present? avviso all’inquilino costringendolo a sgombrare i locali.
12. Il 30 ottobre 1989, lei inform? l’inquilino che il mandato per possesso sarebbe stato eseguito da un ufficiale giudiziario il 19 dicembre 1989.
13. Tra il 19 dicembre 1989 e il 25 gennaio 2000, l’ufficiale giudiziario fece quaranta-sette tentativi di recuperare possesso. Ogni tentativo si dimostr? senza successo, siccome i richiedenti non furono abilitati ad assistenza di polizia nell’eseguire il mandato per possesso.
14. Nel frattempo, il 27 febbraio 1996, A.C., la madre dei richiedenti, mor? ed i richiedenti ereditarono l’appartamento.
15. Il 28 marzo 1996, i richiedenti divennero parte nei procedimenti nazionali come eredi.
16. 1Il 4 febbraio 2000, i richiedenti recuperarono possesso dell’appartamento
LA LEGGE
17. Il 21 gennaio 2005, la Corte ricevette la seguente dichiarazione dal Governo:
?Io dichiaro che il Governo di Italia si offre di pagare 12,000 euro (dodici mila euro) al Sig. R. B. ed il Sig. P. B. nella prospettiva di assicurare un regolamento amichevole della richiesta registrata sotto il n. 68074/01. Questa somma coprir? qualsiasi danno pecuniario e non-pecuniario cos? come i costi, e sar? pagabile entro tre mesi che cominciano dalla notificazione della sentenza consegnata dalla Corte facendo seguito all? Articolo 39 della Convenzione europea sui Diritti umani. Questo pagamento costituir? la decisione finale della causa. Nel caso di mancato pagamento di questa somma entro detto periodo di tre- mesi, lo Stato s?impegna a pagare, sino ad accordo l? interesse semplice sull’importo ad un tasso uguale al tasso di prestito marginale della Banca Centrale europea durante il periodo predefinito pi? tre punti percentuale.
Questa dichiarazione non comporta un qualsiasi riconoscimento del Governo di una violazione della Convenzione europea su Diritti umani nella presente causa.
Lo Stato s?impegna ulteriormente a non richiedere la raccomandazione della causa alla Grande Camera sotto l?Articolo 43 ? 1 della Convenzione.?
18. Il 4 gennaio 2005, la Corte ricevette la seguente dichiarazione firmata dai richiedenti:
?Io noto che il Governo dell’Italia ? preparato per pagare un importo totale della somma di 12,000 euro (dodici mila euro) coprendo danno pecuniario e non-pecuniario e costi al Sig. R. B. ed il Sig. P. B. nella prospettiva di assicurare un regolamento amichevole della richiesta n. 68074/01 pendente di fronte alla Corte.
Io accetto la proposta e rinuncio a qualsiasi ulteriore richiesta nei confronti dell’Italia relativa ai fatti di questa richiesta. Io dichiaro che la causa ? regolata definitivamente.
Questa dichiarazione ? resa nel contesto di un regolamento amichevole al quale il Governo e richiedenti sono arrivati.
Io mi impegno ulteriormente a non richiedere la raccomandazione della causa alla Grande Camera sotto l?Articolo 43 ? 1 della Convenzione dopo la consegna della sentenza della Corte.?
19. La Corte prende nota dell’accordo raggiunto dalle parti (Articolo 39 della Convenzione). In questa connessione la Corte considera che ? gi? stata specificata la natura ed l?estensione degli obblighi che sorgono per il Governo convenuto in cause riguardo a sfratti di inquilini (vedere Immobiliare Saffi c. l’Italia [GC], n. 22774/93, il 1999-V di ECHR), e la questione dell’adempimento di quegli obblighi ? attualmente pendente di fronte al Comitato di Ministri. Perci?, una continuazione dell’esame della richiesta presente non ? richiesta. In queste circostanze la Corte accetta che l’accordo ? basato su rispetto per diritti umani come definito nella Convenzione o i suoi Protocolli (l’Articolo 37 ? 1 in fine della Convenzione e Norma 62 ? 3 degli Articoli di Corte).
20. Di conseguenza, la causa dovrebbe essere cancellata dal ruolo.
PER QUESTE RAGIONI, LA CORTE UNANIMAMENTE
1. Decide di cancellare la causa dal ruolo;
2. Prende nota dell’impegno delle parti a non richiedere un riesame della causa di fronte alla Grande Camera.
Fatto in inglesi, ed avvis? per iscritto 7 aprile 2005, facendo seguito alle Norme 77 ?? 2 e 3 degli Articoli di Corte.
Vincenzo Berger Bo?tjan M. Zupančič
Cancelliere Presidente