Conclusione Violazione di P1-1; Violazione dell? Art. 6-1; danno materiale – risarcimento finanziario; danno Morale – risarcimento finanziario; Costi e spese risarcimento parziale – procedimenti nazionali; Costi e spese risarcimento parziale – procedimenti della Convenzione
PRIMA SEZIONE
CAUSA BRIENZA C. ITALIA
(Richiesta n. 62849/00)
SENTENZA
STRASBOURG
16 ottobre 2003
DEFINITIVO
16/01/2004
Questa sentenza diverr? definitiva nelle circostanze esposte nell? Articolo 44 ? 2 della Convenzione. Pu? essere soggetta a revisione editoriale.
Nella causa Brienza c. Italia,
La Corte europea dei Diritti umani (Prima Sezione), riunendosi in una Camera, composta da:
Il Sig. C.L. Rozakis, Presidente, il
Sig. P. Lorenzen, il Sig. G. Bonello, il Sig.ra F. Tulkens, il Sig. A. Kovler, il Sig. V. Zagrebelsky, il Sig. K. Hajiyev, giudici
ed il Sig. E. Fribergh, Cancelliere di Sezione
Avendo deliberato in privato il 25 settembre 2003,
Consegna la seguente sentenza che fu adottata in quella data:
PROCEDURA
1. La causa origin? in una richiesta (n. 62849/00) contro la Repubblica italiana depositata per la Corte sotto l?Articolo 34 della Convenzione per la Protezione dei Diritti umani e le Libert? Fondamentali (?la Convenzione?) da un cittadino italiano, il Sig. S. C. B. (?il richiedente?), il 2 novembre 2000.
2. Il richiedente fu rappresentato dal Sig. F. S. ed la Sig.ra C. Z. S., avvocati che praticano a Roma. Il Governo italiano (?il Governo?) fu rappresentato dal suo Agente, il Sig. U. Leanza e dai suoi co-agenti successivi, rispettivamente il Sig. V. Esposito ed il Sig. F. Crisafulli.
3. Il 10 ottobre 2002 la Corte dichiar? la richiesta ammissibile.
I FATTI
I. LE CIRCOSTANZE DELLA CAUSA
4. Il richiedente nacque nel 1956 e vive a San Cesareo (Roma).
5. P.C. era il proprietario di un appartamento a Roma che lei aveva affittato ad A.C.
6. In un documento notificato all’inquilino il 3 marzo 1986, il proprietario l’inform? della sua intenzione di terminare il contratto d’affitto e lo chiam? in causa per apparire di fronte al Magistrato di Roma.
7. Con una decisione del 12 giugno 1986 che fu resa esecutiva il 6 novembre 1986 il Magistrato di Roma sostenne la validit? dell’avviso per sgomberare ed ordin? che i locali fossero sgombrati il 31 dicembre 1988.
8. Il 30 aprile 1990, un avviso fu notificato all’inquilino chiedendogli di sgombrare i locali.
9. Il 18 maggio 1990, un avviso fu notificato all’inquilino informandolo che il mandato per possesso sarebbe stato eseguito da un ufficiale giudiziario l?11 luglio 1990.
10. Fra l?11 luglio 1990 e il 5 ottobre 1999 , l’ufficiale giudiziario fece trenta tentativi di recuperare possesso, ma si dimostrarono senza successo siccome al proprietario e poi al richiedente non fu concessa l?assistenza della polizia nell’eseguire il mandato per possesso.
11. Il 21 giugno 1991, il richiedente divenne il proprietario dell’appartamento ed intraprese i procedimenti di esecuzione.
12. Il 13 ottobre 1997, fece una dichiarazione legale in cui richiese urgentemente i locali come sistemazione per lui.
13. Il 2 maggio 2000, il richiedente recuper? possesso dell’appartamento.
II. DIRITTO NAZIONALE ATTINENTE
14. Fin dal 1947 le autorit? pubbliche in Italia frequentemente sono intervenute in materia di legislazione di affitto residenziale allo scopo di controllare gli affitti. Questo ? stato realizzato tramite congelamento degli affitti (di quando in quando mitigati quando il Governo decretava aumenti legali), la proroga legale di tutti i contratti d’affitto correnti e la proroga, la sospensione o lo scaglionamento dell’imposizione di mandati di sfratto. Il diritto nazionale attinente riguardo alla proroga di affitti, la sospensione di imposizione e lo scaglionamento di sfratti ? descritta nella sentenza della Corte nella causa Immobiliare Saffi c. l’Italia [GC], n. 22774/93, ?? 18-35, 1999-V di ECHR.
A. Il sistema di controllo degli affitti
15. Riguardo al controllo degli affitti, l’evoluzione della legislazione italiana pu? essere riassunta come segue.
16. La prima misura attinente era la Legge n. 392 del27 luglio 1978 che fornisce il sistema per ?gli equocanoni? (il cos? definito equo canone) sulla base di un numero di criteri come la superficie dell’appartamento ed i suoi costi di realizzazione.
17. Il secondo passo delle autorit? italiane ? datato agosto 1992. Fu preso nella prospettiva della liberalizzazione progressiva del mercato degli affitti. Di conseguenza, una legislazione che sbloccava le restrizioni sui livelli degli affitti (il cos? definito patti in deroga) entr? in vigore. Ai proprietari e agli inquilini fu data l’opportunit? di derogare all’affitto imposto dalla legge ed accordarsi su un prezzo diverso.
18. Ultimamente, Legge n. 431 del 9 dicembre 1998 riform? i contratti d?affitto e liberalizz? gli affitti.
B. Obblighi dell’inquilino in caso di tarda restituzione
19. L’inquilino ? sottoposto a un obbligo generale di risarcire il proprietario per qualsiasi danno causato nella causa di tarda restituzione dell’appartamento. A questo riguardo, l?Articolo 1591 del Codice civile italiano prevede:
?L’inquilino che non riesce a sgombrare il patrimonio immobiliare ? sottoposto a un obbligo di pagare al proprietario l’importo convenuto sino alla data in cui se ne va, insieme ad altri danni rimanenti.?
20. Comunque, la Legge n. 61 di 1989 stabilisce, inter alia, un limite alla compensazione rivendicabile dal proprietario assegnandogli una somma uguale all’affitto pagato dall’inquilino al tempo della scadenza del contratto d’affitto, proporzionalmente aumento secondo il costo della vita (Articolo 24 della Legge n. 392 27 luglio 1978) pi? il 20%, per il periodo dell’incapacit? di disporre della propriet? dell’appartamento.
21. Nella sentenza n. 482 di 2000, la Corte Costituzionale fu chiamata a decidere se tale limitazione si atteneva alla Costituzione. La Corte Costituzionale sostenne che era compatibile con la Costituzione riguardo a certi periodi di tempo durante i quali la sospensione degli sfratti era determinata dalla legge. La Corte Costituzionale spieg? che l’introduzione della limitazione era intesa a stabilire gli affitti al tempo della legislazione di emergenza, quando la penuria di alloggi rendevano la sospensione dell’imposizione necessaria. Mentre gli sfratti erano sospesi ex il lege, la legge predeterminava sia il quantum del rimborso a carico dell’inquilino, sia le misure che sono provvisorie ed eccezionali. Inoltre, gli interessi del proprietario furono controbilanciati dall’esenzione per lui dal carico di provare i danni.
22. La Corte Costituzionale dichiar? la limitazione alla compensazione rivendicabile dal proprietario incostituzionale riguardo a cause in cui l’impossibilit? per il proprietario per riacquistare l’appartamento dipendeva dalla condotta dell’inquilino e non era a causa di un intervento legislativo. Di conseguenza, apr? la strada ai proprietari per l’istituzione di procedimenti civili per ottenere la piena riparazione dei danni causati dall’inquilino.
LA LEGGE
I. VIOLAZIONE ADDOTTA DELL? ARTICOLO 1 DEL PROTOCOLLO N.RO 1 E DELL? ARTICOLO 6 ? 1 DELLA CONVENZIONE
23. Il richiedente si lament? della sua incapacit? prolungata di recuperare possesso del suo appartamento, dovuta alla mancanza di assistenza di polizia. Lui asser? una violazione del suo diritto di propriet?, come garantito dall? Articolo 1 del Protocollo N.ro 1 alla Convenzione che prevede:
?Ogni persona fisica o giuridica ? abilitata al godimento tranquillo delle sue propriet?. Nessuno sar? privato delle sue propriet? eccetto che nell’interesse pubblico e soggetto alle condizioni previste dalla legge e dai principi generali di diritto internazionale.
Comunque, i provvedimenti precedenti non possono in qualsiasi modo danneggiare il diritto di un Stato ad eseguire simili leggi se ritiene necessario controllare l’uso della propriet? in conformit? con l’interesse generale o assicurare il pagamento di tasse o gli altri contributi o sanzioni penali.?
24. Il richiedente asser? anche una violazione dell? Articolo 6 ? 1 della Convenzione, la cui parte attinente prevede:
?Nella determinazione dei suoi diritti civili ed obblighi…, ognuno ? abilitato a un?… udienza all’interno di un termine ragionevole da [un]… tribunale…?
24. La Corte prima ha esaminato un numero di cause che sollevano problemi simili a quelli nella presente causa e ha trovato una violazione dell? Articolo 1 di Protocollo N.ro 1 ed Articolo 6 ? 1 della Convenzione (vedere Immobiliare Saffi, citata sopra, ?? 46-75; Lunari c. l’Italia, n. 21463/93, ?? 34-46 11 gennaio 2001; Palumbo c. l’Italia, n. 15919/89, ?? 33-48 30 novembre 2000).
25. La Corte ha esaminato la presente causa e trova che non ci sia nessun fatto o argomento del Governo che condurrebbe a una qualsiasi conclusione diversa in questa istanza. Nota che il richiedente ha dovuto aspettare approssimativamente otto anni e dieci mesi dopo il primo tentativo dell’ufficiale giudiziario prima di essere in grado riacquistare l’appartamento.
C’? stata di conseguenza, una violazione dell? Articolo 1 di Protocollo N.ro 1 e dell? Articolo 6 ? 1 della Convenzione nella presente causa.
II. L?APPLICAZIONE DELL? ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE
27. L?Articolo 41 della Convenzione prevede:
?Se la Corte trova che c’? stata una violazione della Convenzione o dei Protocolli inoltre, e se la legge interna dell?Alta Parte Contraente concernente permette di rendere una riparazione solamente parziale, la Corte pu?, se necessario, riconoscere una soddisfazione equa alla vittima.?
A. danno Materiale
28. Il richiedente chiese 63,300 euro (EUR) per il danno materiale, somma che ? la perdita di affitto per un periodo di dieci anni. Il richiedente present? questo importo come il risultato della differenza fra il valore di mercato degli affitti (EUR 7,230.39 all? anno)-come valutato sulla base di un contratto nuovo per l’anno 2000-e l’affitto imposto dalla legge pagato dall’inquilino (circa EUR 900 all? anno).
29. Il Governo contest? la richiesta.
30. La Corte richiama che il 13 ottobre 1997, il richiedente fece una dichiarazione legale in cui richiese urgentemente i locali come sistemazione per lui. In simili circostanze, non pu? pretendere per il periodo di tempo dal 13 ottobre 1997 al 2000, alcun diritto al rimborso di perdita di affitto ma pu? chiedere solamente il rimborso di costi e spese incorsi nell?affittare un altro appartamento che eccedono l’affitto ricevuto dall’inquilino. Comunque, lui non ha fatto tale richiesta. Perci?, la Corte respinge questa parte della richiesta.
Riguardo al periodo rimanente sino al 13 ottobre 1997, la Corte considera che al richiedente deve essere dato la compensazione per il danno materiale che ? il risultato della perdita di affitto per il periodo di tempo riferito alle violazioni trovate.
Avendo riguardo dei mezzi di calcolo proposti dal richiedente e alla luce dell’evidenza di fronte a s? ed il periodo riguardato, decide di dargli su una base equa EUR 16,000 sotto questo capo.
B. danno Morale
31. Il richiedente chiese EUR 33,170 per il danno morale. Lasci? anche la questione a discrezione della Corte.
32. Il Governo contest? la richiesta.
33. La Corte considera che il richiedente ha dovuto sostenere un danno morale. Deliberando su una base equa, gli d? EUR 6,000 sotto questo capo.
C. Costi e spese
34. Il richiedente chiese anche rimborso delle sue spese processuali e spese come segue:
– EUR 3,040 per i costi dei procedimenti di esecuzione;
– EUR 11,124.38 per i costi e spese di fronte alla Corte.
35. Il Governo contest? le richieste.
36. Sulla base delle informazioni in suo possesso e la giurisprudenza della Corte, la Corte considera ragionevole dare la somma di EUR 1,000 al richiedente per costi e spese incorsi nei procedimenti nazionali ed EUR 2,000 per i procedimenti di fronte alla Corte.
37. La Corte d? una somma totale di EUR 3,000 per spese processuali e spese.
D. Interesse di mora
38. La Corte considera adatto che l’interesse di mora debba essere basato sul tasso di prestito marginale della Banca Centrale europea a cui si dovrebbe aggiungere tre punti percentuale.
PER QUESTE RAGIONI, LA CORTE UNANIMAMENTE
1. Sostiene che c’? stata una violazione dell? Articolo 1 di Protocollo N.ro 1 alla Convenzione;
2. Sostiene che c’? stata una violazione dell? Articolo 6 ? 1 della Convenzione;
3. Sostiene
(a) che lo Stato convenuto deve pagare il richiedente, entro tre mesi dalla data in cui la sentenza diviene definitiva secondo l?Articolo 44 ? 2 della Convenzione i seguenti importi:
(i) EUR 16,000 (sedici mila euro) per danno materiale;
(ii) EUR 6,000 (sei mila euro) per danno morale;
(iii) EUR 3,000 (tre mila euro) per spese processuali e spese;
(iv) qualsiasi tassa che pu? essere addebitabile sugli importi sopra;
(b) che dalla scadenza dei tre mesi summenzionati sino ad accordo l?interesse semplice sar? pagabile sugli importi sopra ad un tasso uguale al tasso di prestito marginale della Banca Centrale europea durante il periodo predefinito pi? tre punti percentuale;
4. Respinge il resto della richiesta del richiedente per la soddisfazione equa.
Fatto in inglese, e notificato per iscritto il 16 ottobre 2003, facendo seguito all? Articolo 77 ?? 2 e 3 degli Articoli di Corte.
Erik Fribergh Christos Rozakis
Cancelliere Presidente