QUINTA SEZIONE
CASE DI BRAYLOVSKA v. UKRAINE
(Applicazione n. 14031/09)
Giudizio
(Meriti)
Strasburgo
gioved? 6 giugno 2019
Questa sentenza ? definitiva, ma pu? essere soggetta a revisione editoriale.
Nel caso di Braylovska contro l’Ucraina,
La Corte europea dei diritti dell’uomo (Quinta Sezione), in qualit? di comitato composto da:
S?ofra O?Leary, President,
Ganna Yudkivska,
Lado Chanturia, judges,
and Milan Bla?ko, Deputy Section Registrar,
Dopo aver deliberato in privato il 14 maggio 2019,
Pronuncia la seguente sentenza, che ? stata adottata in tale data:
Procedura
1. Il caso ? stato originato da una domanda (n. 14031/09) contro l’Ucraina presentata alla Corte ai sensi dell’articolo 34 della Convenzione per la protezione dei diritti umani e delle libert? fondamentali (“la Convenzione”) da parte di un cittadino ucraino, la sig.ra Rayisa Mykhaylivna Braylovska (“la ricorrente”), il 17 febbraio 2009.
2. La ricorrente era rappresentata dal sig. K. Terekhov, un avvocato che esercita a Mosca. Il governo ucraino (“il governo”) era rappresentato dal loro agente, I. Lishchyna.
3. La ricorrente ha sostenuto, ai sensi dell’articolo 1 del protocollo n. 1 della Convenzione, di essere stata illegittimamente privata dei suoi beni e, ai sensi dell’articolo 6 della Convenzione, che il processo nel suo caso non era stato equo in quanto i tribunali nazionali avevano omesso di affrontare debitamente importanti argomenti sollevati da lei riguardo alla mancanza di una base giuridica per l’espropriazione della propriet?.
4. Il 22 novembre 2017 l’avviso della domanda ? stato dato al governo.
5. Il governo si ? opposto all’esame della domanda da parte di una commissione, ma non ha fornito alcun motivo. Dopo aver esaminato l’obiezione del governo, la Corte la respinge (cfr. per un approccio simile, Nedilenko e altri v. Ucraina [Comitato], n. 43104/04, n. 5, 18 gennaio 2018; Lada v. Ucraina [Comitato], n. 32392/07, 4, 6 febbraio 2018; e Geletey v. Ucraina [Comitato], n. 23040/07, 4, 24 aprile 2018).
I FATTI
I. Le CIRCOSTANZE DEL CASO
6. La ricorrente ? nata nel 1938 e vive a Yalta, la Repubblica Autonoma di Crimea.
7. L’11 ottobre 1997, a seguito di un contratto di acquisto, la ricorrente ? diventata proprietaria del n. 2 di Pushkinska Street a Yalta (“l’appartamento Pushkinska”) in un edificio multi-abitazione che era stato costruito prima del 1917 (“l’edificio Pushkinska”) ed era un edificio comunale Propriet?. L’appartamento aveva una stanza e misurava 37,5 mq. Secondo la ricorrente, non risiedeva nell’appartamento e lo affittava in estate perch? si trovava nella parte storica del centro della citt? e vicino alla spiaggia.
8. All’inizio del 2005, tutti gli appartamenti dell’edificio Pushkinska ? ad eccezione di due che appartenevano alla ricorrente e K.? erano stati acquistati da una societ? di costruzioni privata, la JSC
9. Il 22 settembre 2005 il Comitato Esecutivo del Consiglio comunale di Yalta (“Comitato Esecutivo”) ha approvato una relazione sull’esame dell’edificio Pushkinska emessa da una commissione interdipartimentale istituita dal Comitato Esecutivo. La relazione ha suggerito che l’edificio era in cattive condizioni tecniche con le sue pareti di trasporto non sicure. Sulla base della relazione, il Comitato Esecutivo ha classificato l’edificio come una struttura pericolosa e ha constatato che era minacciato di collasso (“Decreto 1349”). La relazione non ha messo a disposizione della Corte copie della relazione e del decreto 1349.
10. Il 5 ottobre 2005 il Consiglio comunale di Yalta (“Consiglio”) e il Comitato Esecutivo hanno concluso un accordo con la Societ? che prevedeva, tra l’altro, che la Societ? acquistasse due appartamenti per spostare il richiedente e il proprietario di un altro appartamento dall’edificio pericoloso in cambio della concessione al titolo della Societ? sugli appartamenti della ricorrente e dell’altra persona e poi sull’edificio nel suo complesso (“l’accordo”). Il Consiglio e il Comitato Esecutivo si sono inoltre impegnati ad adottare misure per rimuovere la ricorrente dall’edificio pericoloso, per autorizzare la Societ? a demolire l’edificio Pushkinska e a concedere un permesso di costruzione. L’accordo ? stato approvato dal Consiglio durante la sessione del 19 ottobre 2005. Secondo la ricorrente, all’epoca non era a conoscenza dell’accordo.
11. In una data non specificata nel 2006 il Consiglio ha adottato il piano regolatore generale della citt? che, secondo il richiedente, prevedeva la ristrutturazione dell’edificio Pushkinska (???????? ????????????? (???????????)), con la costruzione di un piano supplementare. Nessuna copia del piano ? stata messa a disposizione della Corte.
12. Per conformarsi all’accordo, la Societ? ha acquistato l’appartamento n. 1 al 23 di Sosnova Street (“l’appartamento Sosnova”) a Yalta in sostituzione del richiedente. L’appartamento misurava 57,7 mq, aveva due camere ed era situato lontano dal centro di Yalta. Il Consiglio e il Comitato Esecutivo si sono rifiutati di portare l’appartamento di propriet? comunale. In tale contesto, la Societ? ha avviato un procedimento giudiziario nei confronti del Consiglio e del Comitato Esecutivo per il mancato rispetto dei termini dell’accordo. Nelle sentenze del 6 giugno 2006 e del 10 ottobre 2006 la Corte commerciale della Repubblica autonoma di Crimea e la Corte d’Appello commerciale di Sebastopoli hanno obbligato i convenuti a rispettare i loro obblighi previsti dall’accordo. Il 22 marzo 2007 l’appartamento di Sosnova ? stato trasferito in propriet? comunale.
13. Il 31 maggio 2007 il Comitato Esecutivo ha approvato una decisione con la quale, tra l’altro, ha offerto l’appartamento Sosnova alla ricorrente. Nessuna copia del decreto in questione ? stata resa disponibile alla Corte.
14. Il 16 giugno 2007, in una lettera, il Comitato Esecutivo ha invitato la ricorrente a comparire, al pi? tardi entro il 10 luglio 2007, davanti all’organo competente e ad ottenere all’appartamento di Sosnova il titolo. La ricorrente non ha risposto all’offerta in quanto ritiene che la richiesta delle autorit? non abbia alcuna base giuridica.
15. Il 17 luglio 2007 il comitato esecutivo ha chiesto al tribunale di Yalta City di far sfrattare la ricorrente e il suo titolo nell’appartamento Pushkinska ? stato revocato, il suo spostamento nell’appartamento di Sosnova e i suoi diritti di propriet? su quest’ultimo appartamento sono stati stabiliti. Essa si ? basata sugli articoli 109, 110 e 112 del codice edilizio e degli articoli 321 e sugli articoli 321 e 2 del codice civile come motivi giuridici della domanda (cfr. paragrafi 31 e 32 di seguito). Il Comitato Esecutivo ha osservato, in particolare, che l’edificio Pushkinska era minacciato di crollare e che, in quanto organismo responsabile del rispetto delle condizioni tecniche degli edifici e del ribacino dei residenti da persone pericolose, non intendeva essere responsabile per eventuali gravi conseguenze che la pericolosit? dell’edificio Pushkinska potrebbe causare.
16. Il 4 ottobre 2007 il Tribunale di Yalta ha accolto la domanda del Comitato Esecutivo.
17. In una data imprecisata, la Corte d’Appello della Repubblica autonoma di Crimea (“Corte d’appello”) ha rimesso in custodia la causa per un nuovo corrispettivo al giudice di primo grado, rilevando che il Consiglio, in quanto proprietario dell’appartamento sosnova, non era stato coinvolto nella Procedimento.
18. Il 4 aprile 2008 il Consiglio ha aderito al procedimento come co-querelante e ha appoggiato le rivendicazioni del comitato esecutivo.
19. Il 9 aprile 2008 il tribunale della citt? di Yalta si ? pronunciato contro il ricorrente. Ha annullato il titolo della ricorrente sull’appartamento di Pushkinska, ha ordinato il suo sfratto e il suo trasferimento nell’appartamento di Sosnova e le ha conferito il titolo di quest’ultimo appartamento. Il giudice ha fatto le seguenti conclusioni: a) non era in discussione tra le parti che l’edificio Pushkinska fosse di propriet? comunale e fosse mantenuto da una societ? municipale, e che fosse compito del Comitato Esecutivo ai sensi delle leggi pertinenti esercitare controllo sulla sicurezza degli edifici indipendentemente dalla loro forma di propriet?; b) nell’adempimento di tale obbligo, il comitato esecutivo ha constatato che l’edificio era stato sottoposto a minacce di collasso e che tali conclusioni erano validi e non erano stati impugnate da alcuna persona interessata. Anche l’accordo e la decisione del Consiglio del 19 ottobre 2005 di approvarlo erano validi; c) ai sensi dell’articolo 112 del codice abitativo, il comitato esecutivo era stato obbligato a fornire al richiedente un’abitazione sostitutiva, cosa che aveva fatto, ma la ricorrente si era rifiutata di spostarsi su base volontaria senza fornire alcuna motivazione; e (d) ai sensi dell’accordo, che era stato approvato dal Consiglio, l’edificio Pushkinska doveva essere demolito e non ristrutturato, come sostenuto dalla ricorrente, che l’ha resa impossibile il ritorno nell’immobile; dovette cos? essere sfrattata da quell’appartamento e trasferita in un altro appartamento con il suo titolo nell’appartamento Pushkinska annullato dalla corte, che sarebbe stato conforme all’articolo 346 – 2 del codice civile.
20. Il tribunale di Yalta ha inoltre constatato che l’appartamento sosnova costituiva un adeguato indennizzo per il richiedente nei confronti dell’appartamento Pushkinska. Aveva pi? camere e spazio rispetto all’appartamento Pushkinska ed era in condizioni appropriate e nella stessa citt?. Il tribunale ha inoltre rilevato che il valore di mercato dell’appartamento Sosnova, secondo un accordo di vendita datato 2005, era superiore al prezzo di partenza per l’intero edificio Pushkinska. Essa ha pertanto concluso che gli interessi della ricorrente erano stati tutelati integralmente.
21. La ricorrente ha presentato ricorso, affermando, tra l?altro,che la privazione della sua propriet? era illegittima. In particolare, l’appartamento Pushkinska era di sua propriet? privata e non quello dello Stato e quindi le disposizioni del codice abitativo, citate dal giudice del processo, erano state inapplicabili alla sua situazione e non avrebbero potuto servire come base per l’annullamento del suo titolo alla propriet?. L’articolo 346 – 2 del codice civile era una disposizione di riferimento che specificava che un diritto di propriet? poteva essere risolto in “altri casi previsti dalla legge”, ma il giudice non aveva specificato alcuna disposizione giuridica che prevedesse questo “altro caso”. Ha inoltre sostenuto che non vi era stata alcuna necessit? pubblica dietro la privazione dei suoi interessi commerciali piatti, ma solo privati, dato che il titolo all’appartamento Pushkinska dopo il suo deposito doveva essere dato alla Societ?. Anche supponendo che l’edificio fosse in cattive condizioni strutturali, non esisteva una decisione adeguata che suggeriva che sarebbe stato oggetto di demolizione. La ricorrente ha fatto riferimento in tale materia al decreto governativo n. 189 del 26 aprile 1984, in base al quale, come era nell’ambito del Consiglio regionale, decidere, sulla base di una proposta di un consiglio comunale, se un edificio debba essere demolito o restaurato e ha dichiarato che il Consiglio aveva quindi agito in modo ultra vires quando aveva consentito alla Societ? di demolire l’edificio nell’accordo. Si ? anche affidata al piano generale di sviluppo della citt?, che era stato adottato un anno dopo l’accordo, in base al quale l’edificio Pushkinska doveva essere ristrutturato, con un piano aggiuntivo costruito, ma non demolito. Ha sostenuto che la sua propriet? sarebbe rimasta cos? esistente.
22. La ricorrente sosteneva inoltre che, in qualit? di proprietaria dell’appartamento Pushkinska, non era stata coinvolta in alcun modo nella scelta della forma di compensazione per il suo appartamento. Non era stata parte dell’accordo e al momento non era stata affatto informata dell’intenzione di annullare i suoi diritti di propriet? sull’appartamento Pushkinska e di sfrattarla. Poi le ? stato appena presentato il fatto che ha dovuto trasferirsi in un appartamento scelto per lei dalla societ?, senza il suo consenso. L’appartamento offerto non aveva lo stesso valore del Pushkinska e non l’aveva compensata per intero per le sue perdite. Ha fatto riferimento alla posizione dell’appartamento di Sosnova, all’impossibilit? di trarre profitto dall’affitto e alle sue cattive condizioni generali. A sostegno della struttura, ha fornito una perizia, secondo la quale l’edificio al numero 23 di Sosnova Street si trovava in una zona di subsidenza attiva del suolo e che erano necessari lavori di costruzione urgenti e costosi per prevenire ulteriori danni. La ricorrente ha inoltre contestato l’equit? dei calcoli utilizzati dal giudice di primo grado, riferendosi al fatto che, poco prima che l’edificio Pushkinska fosse dichiarato pericoloso, la Societ? aveva acquistato diversi appartamenti dai vicini della ricorrente, che era stato in cattive condizioni, per prezzi molto elevati ? molto pi? alto del prezzo di costruzione indicato dal Consiglio. Infine, ha sostenuto che non poteva avere diritti di propriet? sull’appartamento di Sosnova imposto contro la sua volont?.
23. Il 17 giugno 2008 la Corte d’Appello ha confermato la sentenza del 9 aprile 2008. Essa ha ribadito che era stato correttamente accertato dal giudice di primo grado che l’edificio di Pushkinska era stato sotto la minaccia del collasso e che in questa situazione, ai sensi dell’articolo 112 del codice abitativo, il richiedente deve essere sfrattato e fornito comitato esecutivo con un’altra abitazione. Essa ha rilevato che il comitato esecutivo aveva adempiuta il proprio obbligo e, con la decisione del 31 maggio 2007, aveva assegnato un’abitazione sostitutiva alla ricorrente.
24. La Corte d’appello ha poi respinto, in quanto infondate l’argomentazione della ricorrente secondo cui le richieste del comitato esecutivo avevano violato i suoi diritti di propriet?. A tale proposito, essa ha sottolineato che l’articolo 41 della Costituzione ha consentito la privazione di propriet? in casi eccezionali di necessit? pubblica, sulla base e mediante la procedura stabilita dalla legge, e ? ha sottolineato il giudice ? sulla condizione di anticipazione e di compensazione completa del suo valore. Essa ha rilevato che l’appartamento di Sosnova aveva rispettato i requisiti dell’articolo 113 del codice abitativo ed era pi? spazioso dell’appartamento Pushkinska. Il rialloggio della ricorrente in tale appartamento non violava pertanto i suoi diritti, ma nel suo interesse e nelle sue argomentazioni contrarie era infondato.
25. Il 18 agosto 2008 la Corte suprema ucraina ha respinto la domanda di permesso di ricorso su punti di diritto della ricorrente.
26. La ricorrente non ha avuto successo nei suoi tentativi di riaprire il procedimento in circostanze di recente scoperta ed eccezionale.
27. Il 26 agosto 2008 la ricorrente e suo figlio sono stati sfrattati dall’appartamento Pushkinska e sono stati notificati i documenti che confermavano la loro propriet? proprio sopra l’appartamento di Sosnova.
28. Il 9 luglio 2009 il Comitato Esecutivo ha assegnato il titolo all’appartamento Pushkinska alla Societ?.
29. Nel 2018, nei suoi commenti sulle osservazioni del governo, la ricorrente ha informato la Corte che l’edificio in 1 Pushkinska Street non era stato demolito ma ristrutturato, con un ulteriore livello aggiunto in cima, ed era stato convertito in un hotel di propriet? privata.
II. DIRITTO INTERNO
A. Costituzione dell’Ucraina
30. L’articolo 41 della Costituzione prevede, tra l’altro, che nessuno possa essere illecitamente privato dei propri beni. L’alienazione obbligatoria di oggetti di propriet? privata pu? essere possibile solo come eccezione per motivi di necessit? pubblica, sulla base e sulla procedura stabilita dalla legge, e sulla condizione di anticipo e compensazione completa del loro valore.
B. Codice civile dell’Ucraina del 2003
31. Le disposizioni pertinenti del codice civile prevedono quanto segue:
l’articolo 321. Inviolabilit? dei diritti di propriet?
“1. I diritti di propriet? sono inviolabili. Nessuno pu? essere illegalmente privato di questi diritti o limitato nella loro attuazione.
2. Una persona pu? essere privata dei suoi diritti di propriet? o limitata nell’uso di tali diritti solo nei casi e in conformit? con la procedura stabilita dalla legge.
3. L’alienazione forzata dell’immobile pu? essere applicata solo come eccezione per motivi di necessit? pubblica per motivi e in conformit? con la procedura stabilita dalla legge e a condizione di anticipo e compensazione completa per il suo valore …”
l’articolo 346. Motivi per la cessazione dei diritti di propriet?
“1. I diritti di propriet? sono revocati in caso di: a) alienazione della propriet? da parte del suo proprietario; b) il rifiuto dei diritti di propriet? da parte del titolare; c) cessazione dei diritti di propriet? se, in conformit? della legge, la propriet? non pu? essere di propriet? di questa persona; d) distruzione dell’immobile; e) acquisto obbligatorio di monumenti storici e culturali; f) acquisto obbligatorio di un appezzamento di terreno per esigenze pubbliche; (g) acquisto obbligatorio del patrimonio immobiliare relativo all’acquisto obbligatorio del appezzamento di terreno su cui si trova questo immobile per necessit? pubblica; h) sequestro dell’immobile su obblighi del proprietario; (i) richiesta; j) confisca; e (k) la cessazione di una persona giuridica o la morte del proprietario.
2. P diritti diroperty possono essere terminati in altri casi specificati dalla legge.
l’articolo 349. Terminazione dei diritti di propriet? come risultato della distruzione della propriet?
“1. I diritti di propriet? della propriet? devono essere revocati in caso di distruzione della propriet?.
2. In caso di distruzione di beni a cui i diritti di propriet? sono soggetti alla registrazione dello Stato, tali diritti sono revocati al momento dell’introduzione delle modifiche al registro statale a seguito di una domanda del proprietario.”
C. Codice abitativo della Repubblica Socialista Sovietica Ucraina [SSR] del 1983
32. Le disposizioni del codice abitativo relative al caso sono le seguenti:
CAPITOLO I. DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 4. Magazzino immobiliare
“Edifici appartamenti, e anche unit? in altri edifici che sono nel territorio della SSR ucraina formano il patrimonio abitativo.
Il patrimonio abitativo comprende: condomini e unit? in altri edifici che appartengono allo Stato (il patrimonio immobiliare statale); appartamenti e unit? in altri edifici che appartengono a kolkhozes e altre organizzazioni cooperative, alle loro associazioni, ai sindacati e ad altre organizzazioni pubbliche (patrimonio immobiliare pubblico); condomini che appartengono a cooperative abitative (fondo di cooperative abitative); condomini (parti di edifici), appartamenti che appartengono ai cittadini di destra di propriet? privata (magazzino residenziale privato); appartamenti in condomini, fattorie …, e anche unit? in altri edifici di tutti i modelli di propriet? forniti ai cittadini che secondo la legge hanno bisogno di protezione sociale (patrimonio immobiliare di nomina sociale). …”
ART. 5. Patrimonio immobiliare statale
“Il patrimonio immobiliare statale ? sotto l’autorit? dei consigli locali dei deputati del popolo (stock di alloggi dei consigli locali) e sotto l’autorit? dei ministeri, dei comitati di Stato e dei dipartimenti (patrimonio abitativo dipartimentale).”
ART.50. Requisiti relativi alle unit? abitative
“Le unit? residenziali fornite ai cittadini devono essere ben adattate alle “condizioni della citt?”. …”
CAPITOLO II. UTILIZZO DI UNITA ‘RESIDENZIALI NEGLI EDIFICI DELLO STATO E STOCK DI EDILIZIA PUBBLICA
Articolo 109. Sfratto da alloggi residenziali
“Lo sfratto dall’alloggio residenziale ? consentito solo per motivi stabiliti dalla legge. Lo sfratto dalle unit? residenziali avviene volontariamente o attraverso azioni giudiziarie. …
Ai cittadini sfrattati deve essere offerta un alloggio permanente e permanente alternativo ben arredato. …”
ART. 110. Sfratto con fornitura di altri alloggi residenziali ai cittadini
“I cittadini sono sfrattati da edifici dello Stato o da un patrimonio immobiliare pubblico se:
l’edificio contenente l’unit? residenziale deve essere demolito;
l’edificio (unit? residenziale) ? sotto la minaccia del collasso;
l’edificio (unit? residenziale) deve essere convertito in uno non residenziale. …”
ART.112. Disposizione con alloggio residenziale in caso di sfratto da edifici che sono sotto la minaccia di crollo
“Se un edificio (unit? residenziale) ? minacciato di collasso, il comitato esecutivo del consiglio locale o dello Stato, della cooperativa o dell’organizzazione pubblica a cui appartiene l’edificio deve fornire ai cittadini sfrattati altre residenze ben arredate. Se la disposizione da parte degli enti menzionati non ? possibile, un’unit? residenziale deve essere fornita dal comitato esecutivo del consiglio locale.”
ART.113. Requisiti per l’alloggio a condizione di sfratto
“Gli alloggi ben arredati forniti ai cittadini dopo lo sfratto devono essere nella stessa citt? e nel rispetto dei requisiti di cui all’articolo 50 del presente Codice. …
I cittadini che risiedano in un appartamento separato prima dello sfratto devono essere dotati anche di un appartamento separato. …”
CAPITOLO VI. UTILIZZO DI UNITA ‘RESIDENZIALI IN EDIFICI (BLOCCHI) DEL PATRIMONIO ABITATIVO PRIVATO
Articolo 154. Controllo sulla manutenzione degli edifici (blocchi) che appartengono ai cittadini
“I comitati esecutivi dei consigli locali dei deputati delle persone esercitano il controllo sulla manutenzione degli edifici (blocchi) che appartengono ai cittadini.”
ART 155. Garanti ai cittadini che hanno una casa o un appartamento in propriet? privata
“Le case (edifici) di propriet? dei cittadini non possono essere espropriate da loro, e il proprietario non pu? essere privato del diritto di utilizzare la casa (appartamento), a meno che nei casi previsti dalla legislazione dell’Unione delle repubbliche socialiste sovietiche [URSS] o SSR ucraino.”
D. Risoluzione del Consiglio dei ministri dell’URSS del 26 aprile 1984, n. 189
33. Gli articoli 11 e 12 della risoluzione prevedono che, quando ? stato accertato che un edificio (unit? residenziale) non soddisfa i requisiti sanitari e tecnici e non ? adatto alla vita, il consiglio locale (citt?) deve sottoporre al consiglio regionale il suo proposta se l’edificio debba essere utilizzato per scopi non residenziali o demolito. Sulla base dei documenti presentati dal consiglio locale, il consiglio regionale decide il destino dell’edificio.
E. Stock di alloggi obsoleti (Ricostruzione completa di blocchi (micro-distretti)) Legge del 2007 (“Legge sugli alloggi obsoleti”)
34. La presente legge stabilisce motivi giuridici, economici, sociali e procedurali per effettuare una ricostruzione completa dei blocchi abitativi (microdistretti) di un patrimonio immobiliare obsoleto. Ci? include, tra l’altro, una definizione di “necessit? pubblica” nel contesto pertinente, la possibilit? di espropriazione immobiliare e la posa della rispettiva procedura di compensazione.
LA LEGGE
I. PRESUNTA VIOLAZIONE DI ARTICLE 1 DI PROTOCOLLO N. 1
35. La ricorrente ha lamentato che l’espropriazione del suo appartamento non aveva avuto alcuna base giuridica e non aveva suscitato alcun interesse pubblico e che non le era stato fornito alcun compenso adeguato. Ha fatto riferimento all’articolo 1 del protocollo n. 1 della Convenzione, che prevede:
“Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al godimento pacifico dei suoi beni. Nessuno deve essere privato dei suoi beni se non nell’interesse pubblico e soggetto alle condizioni previste dalla legge e ai principi generali del diritto internazionale.
Le disposizioni precedenti non prevengono tuttavia in alcun modo il diritto di uno Stato di far rispettare tali leggi che ritiene necessario controllare l’uso della propriet? in conformit? con gli interessi generali o di garantire il pagamento di imposte o altri contributi o sanzioni.”
A. Ammissibilit?
36. Il governo ha sostenuto che la ricorrente non aveva esaurito i rimedi nazionali disponibili. In particolare, avrebbe potuto chiedere l’invalidazione del decreto 1349 e l’accordo dinanzi a un giudice, o presentare una controdenuncia nel procedimento giudiziario relativo alla sua propriet?, cercando di far dichiarare non validi i documenti deferiti. Essi hanno presentato copie delle decisioni giudiziarie in due casi con fatti analoghi in cui le persone nella situazione della ricorrente avevano contestato con successo dinanzi alle decisioni dei tribunali delle autorit? locali in merito alla demolizione di un edificio e all’approvazione di una relazione sui poveri condizione tecnica di un edificio.
37. La ricorrente ha sostenuto di aver sufficientemente sollevato tutte le argomentazioni pertinenti nel procedimento che aveva direttamente riguardato il suo titolo all’appartamento Pushkinska. Riteneva che questo fosse stato il foro appropriato e che aveva cos? rispettato la regola dell’esaurimento.
38. La Corte osserva che la contesa principale della ricorrente era che era stata illegalmente privata dei suoi averi. La privazione ? stata ordinata con una decisione del tribunale a seguito del procedimento avviato contro la ricorrente dal Consiglio. La ricorrente ha partecipato attivamente al procedimento e ha presentato le sue argomentazioni dinanzi ai tribunali di tutti i casi.
39. Alla luce di ci? e tenendo conto del fatto che le decisioni citate dal governo non hanno privato la ricorrente dei suoi beni ? che ? l’essenza della sua denuncia dinanzi alla Corte ? non pu? essere rimproverata per non aver utilizzato le vie citate dal Governo.
40. La Corte respinge pertanto l’obiezione del governo in merito all’esaurimento dei rimedi interni.
41. La Corte rileva inoltre che tale denuncia non ? manifestamente illusoria ai sensi dell’articolo 35, 3 (a) della Convenzione. Essa rileva inoltre che non ? inammissibile per altri motivi. Deve pertanto essere dichiarato ammissibile.
B. Meriti
1. Le osservazioni delle parti
42. La ricorrente ha lamentato che ordinando il suo sfratto e l’annullamento del suo titolo all’appartamento Pushkinska i tribunali nazionali avevano violato i suoi diritti di propriet?. Si ? affidata alle stesse argomentazioni che aveva avanzato davanti ai tribunali nazionali (cfr. i paragrafi 21 e 22 di cui sopra).
43. Il governo ha ammesso che l’annullamento del titolo della ricorrente all’appartamento Pushkinska e il suo sfratto costituivano un’interferenza con il suo diritto al godimento pacifico dei suoi beni, ma sosteneva che l’interferenza era stata conforme all’articolo 1 del protocollo n. 1 della Convenzione.
44. In primo luogo, in linea di principio, le autorit? hanno goduto di un ampio margine di apprezzamento per la sicurezza pubblica e l’urbanistica.
45. In secondo luogo, lo sfratto della ricorrente dall’edificio pericoloso, che era stato un bene comune, era stato previsto dalle disposizioni del codice abitativo cui fa riferimento dai tribunali nazionali e dalla legge Obsolete-Housing. Il fatto che l’edificio fosse stato pericoloso era stato a sua volta stabilito nel decreto 1349 che, cos? come altri atti legislativi nazionali, erano stati accessibili al pubblico. La ricorrente avrebbe quindi dovuto essere a conoscenza del fatto che sarebbe stata sfrattata come decreto 1349 e che l’accordo di follow-up era stato emesso gi? nel 2005. Non vi era alcuna indicazione che i tribunali nazionali avessero applicato arbitrariamente la legislazione pertinente.
46. In terzo luogo, lo sfratto aveva giovato all’interesse pubblico della sicurezza, perch? l’edificio pushkinska era stato sotto la minaccia del collasso. I tribunali avevano accertato che l’edificio era stato oggetto di demolizione conformemente all’accordo, e non di ricostruzione, e, pertanto, che il ritorno della ricorrente nell’appartamento Pushkinska non sarebbe stato possibile. Il suo titolo a quell’appartamento era stato quindi annullato. Le discrepanze tra la decisione del consiglio comunale, presa nel 2005, di demolire l’edificio e il piano generale di sviluppo della citt? del 2006, citato dalla ricorrente, potrebbero essere spiegate dalla mancanza di coordinamento tra il Consiglio e il Comitato e non hanno rivelato alcuna cattiva fede da parte dello Stato.
47. Il fatto stesso che il titolo dell’appartamento Pushkinska fosse stato assegnato alla Societ? non suggeriva di per s? che non vi fossero stati interessi pubblici in gioco. La Societ? si era impegnata ad acquistare, a proprie spese, l’appartamento per la ricorrente e a demolire il pericoloso edificio che aveva permesso un risparmio dei costi pubblici e aveva migliorato l’aspetto della citt?.
48. Infine, l’interferenza con il possesso della ricorrente era stata proporzionata in quanto aveva ricevuto un adeguato indennizzo. L’appartamento sostitutivo era stato situato all’interno dello stesso distretto amministrativo di Yalta, aveva soddisfatto i requisiti sanitari ed era stato adatto alla vita. Era stato pi? grande dell’appartamento Pushkinska. Inoltre,la ricorrente non aveva mai avviato un procedimento dinanzi al Consiglio o alla Societ? al fine di ottenere un risarcimento per eventuali danni pecuniari subiti dalla societ? in relazione alla perdita dell’appartamento Pushkinska.
49. La ricorrente ha mantenuto la sua denuncia. In primo luogo, il suo sfratto dall’appartamento Pushkinska e l’annullamento del suo titolo alla propriet? erano stati illeciti in quanto non erano stati basati su disposizioni giuridiche che prevedessero tale espropriazione. Gli articoli 110 e 112 del codice abitativo citati dai tribunali nazionali riguardavano lo sfratto da edifici di propriet? statale e fornivano il metodo di questi ultimi, mentre l’appartamento Pushkinska era di sua propriet? privata. L’articolo 346 n. 2 del codice civile era una norma di riferimento, ma n? le autorit? di Yalta n? i tribunali avevano citato alcuna legge pertinente che avrebbe previsto una privazione di beni nella sua situazione. C’? stata una lacuna legislativa in questo senso.
50. In secondo luogo, non vi era stato un vero e proprio interesse pubblico per la sicurezza, ma la privazione della sua propriet? era stata effettuata per nessun altro motivo se non quello di conferire un beneficio privato a una parte privata, la Societ?. Se la preoccupazione per la sicurezza fosse stata autentica, ai residenti sarebbe stato permesso di tornare dopo le riparazioni. Alla fine l’edificio non era stato demolito per motivi di sicurezza, ma ristrutturato nel modo previsto dal piano generale di sviluppo della citt?, al quale aveva fatto riferimento durante il procedimento nel suo caso, e trasformato in un moderno hotel di residenza.
51. Le autorit? di Yalta non avrebbero dovuto affrontare il problema della mancanza di fondi e del vecchio patrimonio immobiliare, se tale problema fosse effettivamente esistito, a causa di un’interferenza illecita con i suoi diritti di propriet?.
52. Infine, lei, in qualit? di proprietaria dell’appartamento Pushkinska, non aveva dato il suo consenso allo scambio di propriet? e le autorit? le avevano imposto illegalmente l’appartamento Sosnova e lo avevano registrato come sua propriet?. A parte che non ? il luogo di sua scelta, l’appartamento sostitutivo aveva anche messo un onere eccessivo su di lei perch? aveva dovuto pagare pi? oneri per la manutenzione del nuovo appartamento e non era stata in grado di trarre profitto dall’affitto del nuovo appartamento. Le sue condizioni erano inadeguate e non equivalenti all’appartamento Pushkinska. Si trovava lontano dal centro di Yalta e dai suoi monumenti storici e dalla spiaggia. Il nuovo ambiente era vicino a un’area industriale. Nessun altro appartamento le era stato offerto in sostituzione e non era stata affatto coinvolta in questo processo. La sua argomentazione, compresa l’inadeguatezza dei dati relativi al valore dell’appartamento Pushkinska e ai metodi di calcolo utilizzati, era stata ignorata dai tribunali nazionali. La ricorrente ha fornito alla Corte fotografie dell’edificio di Sosnova che dimostravano che l’edificio era in cattive condizioni, con pareti incrinate.
2. La valutazione della Corte
53. Non ? stato contestato n? nei procedimenti interni n? dinanzi alla Corte (cfr. paragrafo 43 sopra) che l’appartamento Pushkinska fosse di propriet? privata della ricorrente situata in un edificio comunale (cfr. paragrafi 19 e 43 sopra). Con una decisione del tribunale, la ricorrente ? stata sfrattata dalla sua propriet? privata, poich? l’edificio contenente il suo appartamento era sotto la minaccia del collasso. Il titolo della ricorrente nel suo appartamento ? stato annullato dal giudice e si ? impegnata a essere di propriet? di un appartamento sostitutivo acquistato per lei, senza il suo consenso o partecipazione, da una societ? di costruzione privata che possedeva gli appartamenti rimanenti nell’edificio. Successivamente, tale societ? ha acquisito la propriet? dell’appartamento espropriato dalla ricorrente e dall’edificio nel suo complesso.
54. Non ? in discussione tra le parti che vi sia stata una “privazione dei beni” ai sensi della seconda frase dell’articolo 1 del protocollo n. 1. La Corte deve pertanto accertare se la privazione impugnata fosse giustificata ai sensi di tale disposizione.
55. La Corte ribadisce che sia compatibile con l’articolo 1 del protocollo n. 1, una misura di espropriazione deve soddisfare tre condizioni: deve essere effettuata “soggetta alle condizioni previste dalla legge”, che esclude qualsiasi azione arbitraria da parte delle autorit? nazionali, deve essere “nell’interesse pubblico”, e deve trovare un giusto equilibrio tra i diritti del proprietario e gli interessi della comunit? (vedi, tra le altre autorit?, Vistio e Perepjolkins v. Lettonia[GC], n. 71243/01. 94, 25 ottobre 2012).
“Soggetto alle condizioni previste dalla legge”
56. Il primo requisito dell’articolo 1 del protocollo n. 1 ? che qualsiasi interferenza da parte di un’autorit? pubblica con il godimento pacifico dei beni debba essere lecito (si veda, ad esempio, Beyeler v. Italy [GC], no. 33202/96, 108, ECHR 2000I). Ci? significa, in primo luogo, il rispetto dei requisiti del diritto nazionale (vedi Iatridis v. Grecia [GC], no. 31107/96, n. 58-62, ECHR 1999II). Si riferisce anche alla qualit? della legge in questione, richiedendo che sia accessibile alle persone interessate, precise e prevedibili nella sua applicazione (vedi Beleyer, citato sopra, 109).
57. Per quanto riguarda la presente causa, non ? contestato dalle parti che i giudici nazionali abbiano fatto riferimento all’articolo 41 della Costituzione, gli articoli 109, 110, 112 e 113 del codice di abitazione e l’articolo 346 , 2 del codice civile come base giuridica per l’interferenza con il diritti di propriet? del richiedente. La ricorrente ha sostenuto che tali disposizioni non avrebbero potuto essere la base giuridica in quanto non avevano previsto una privazione di propriet? nella sua situazione.
58. Sebbene spetta in primo luogo alle autorit? nazionali interpretare e applicare il diritto interno, la Corte ? tenuta a verificare se il modo in cui il diritto interno viene interpretato e applicato produce conseguenze coerenti con i principi della Convenzione, come interpretate alla luce della giurisprudenza della Corte (si veda, ad esempio, Scordino v. Italia (n. 1) [GC], n. 36813/97, 190 e 191, ECHR 2006V.)
59. Le disposizioni citate del codice abitativo ? che ? un patrimonio dell’era sovietica che ancora rimane applicabile in Ucraina ? hanno costituito una parte del Capitolo che ha disciplinato l’uso di unit? residenziali negli edifici dello Stato e del patrimonio immobiliare pubblico e interessato, in particolare, lo sfratto di inquilini da tali locali con la fornitura di un’altra abitazione (cfr. paragrafo 32 sopra).
60. In base ai fatti, la Corte ritiene discutibile se tali disposizioni fossero sufficientemente chiare da essere comprese come applicabili a un edificio contenente appartamenti privati, come nel caso della ricorrente (cfr. paragrafo 8 sopra). Essa non ritiene tuttavia necessario decidere in merito al caso in quanto, in ogni caso, non risulta che nessuna di queste disposizioni prevedesse la cessazione del titolo alla propriet? in caso di sfratto da un edificio sotto la minaccia del collasso, che ? l’essenza della denuncia della ricorrente.
61. L’articolo 346 del codice civile riguarda i motivi per la cessazione dei diritti di propriet?. La prima parte elenca i casi in cui i diritti di propriet? devono essere revocati. La minaccia del crollo di un edificio non ? elencata. La seconda parte, cui si ? parlato dal tribunale di Yalta, ? una regola di riferimento che consente la cessazione dei diritti di propriet? in altri casi specificati nella legge. Tuttavia, non ? chiaro, dalla sentenza del tribunale di primo grado, quale fosse questa legge nella situazione della ricorrente. Come accennato nel paragrafo precedente, nulla nelle disposizioni del codice abitativo, cui fa riferimento il giudice, prevedeva l’annullamento del titolo alla propriet? in caso di sfratto. In questo contesto, in tale contesto non sono state menzionate altre disposizioni legislative.
62. Per quanto riguarda l’articolo 41 della Costituzione, citato dalla Corte d’appello al momento di respingere la denuncia della ricorrente relativa alla mancanza di basi giuridiche per la privazione di propriet? (cfr. paragrafo 24 sopra), la Corte osserva che tale disposizione consente l’espropriazione di propriet? in casi eccezionali per esigenze pubbliche. Tuttavia, come l’articolo 346 – 2 del codice civile, richiede che i casi in cui ? fatto, cos? come la procedura che disciplina tale espropriazione siano definiti nella legge. La Corte d’appello non ha elaborato la questione e non ha spiegato come tale disposizione fosse applicabile alle circostanze della causa della ricorrente, compresa la legge pertinente che aveva giustificato l’espropriazione dell’appartamento della ricorrente.
63. La Corte precisa che osservazioni analoghe della ricorrente ? elemento centrale della sua denuncia durante tutte le fasi del procedimento ? sono state lasciate al di fuori dell’ambito del controllo giudiziario e non sono state debitamente trattate dai tribunali.
64. Detto ci?, la Corte non trova alcuna prova dinanzi al fatto che essa concluda che l’interferenza con i diritti di propriet? della ricorrente, sotto forma di sentenza del 9 aprile 2008, confermata dalla Corte d’Appello della Repubblica autonoma di Crimea il 17 giugno 2008, aveva una base giuridica.
65. L’Obsolete-Housing Act, citato dal governo in questo contesto, non ? stato invocato dai tribunali nazionali e, in ogni caso, ? irrilevante per il caso in esame, in quanto nulla nel fascicolo suggerisce che l’espropriazione dell’appartamento Pushkinska abbia avuto luogo nel contesto di un progetto globale di ricostruzione distrettuale che avrebbe permesso a questa legge di entrare in gioco (cfr. paragrafo 34 sopra). Allo stesso tempo, la Corte ritiene che tale legge sia un buon esempio di un caso in cui la possibilit? di un’interferenza con i diritti di propriet? in determinate circostanze e il suo quadro ? stabilita in conformit? con il requisito della legislazione interna, in contrasto con la situazione nel caso della ricorrente.
66. A parte quanto sopra menzionato, la Corte ha forti dubbi sul fatto che ci fosse un reale interesse pubblico dietro la privazione della propriet? del richiedente e riguardo al modo in cui fu fatto il risarcimento al richiedente. Ritiene che nelle particolari circostanze di questo caso questi elementi debbano essere visti come attinenti alla legalit? dell’espropriazione. Tuttavia, non ritiene necessario approfondire questa questione poich? la constatazione che precede che l’espropriazione non aveva alcun fondamento giuridico ? sufficiente per consentire alla Corte di concludere che l’ingerenza violava l’articolo 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione. Questa constatazione rende anche inutile esaminare se i requisiti rimanenti del primo paragrafo dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 fossero soddisfatti (si veda, ad esempio, Gu? Tudor Teodorescu v. Romania,n. 33751/05, 50, 5 aprile 2016).
II. PRESUNTA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 6 – 1 DELLA CONVENZIONE
67. La ricorrente ha inoltre lamentato che il procedimento dinanzi ai giudici nazionali era stato ingiusto, in quanto non aveva affrontato importanti argomentazioni sollevate da lei in merito alla base giuridica dell’interferenza e all’adeguatezza del risarcimento appartamento espropriato. Essa si ? affidata all’articolo 6 della Convenzione.
68. La Corte rileva che tale denuncia ? collegata a quella esaminata in precedenza e deve pertanto essere dichiarata ammissibile.
69. Tuttavia, in base alle sue conclusioni ai sensi dell’articolo 1 del protocollo n. 1 (cfr. paragrafo 66 sopra), la Corte ritiene che la questione principale al centro della denuncia della ricorrente, in particolare la legittimit? dell’interferenza con i suoi diritti di propriet?, ? stata affrontata dalla Corte e che la denuncia della ricorrente ai sensi dell’articolo 6 non richiede un esame separato (cfr., mutatis mutandis, P’aczkowska v. Polonia, n. 15435/04, n. 71 a 73, 2 ottobre 2012) .
III. APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE
70. L’articolo 41 della Convenzione prevede:
“Se la Corte rileva che vi ? stata una violazione della Convenzione o dei Protocolli in questione, e se il diritto interno dell’Alta parte contraente interessato consente di risarcire solo parzialmente, la Corte, se necessario, proibir? solo soddisfazione partito ferito.
71. La ricorrente desiderava che il suo appartamento Pushkinska tornasse. Tuttavia, dato l’attuale contesto politico nella penisola di Crimea e l’obiettivit? oggettiva per l’Ucraina ripristinare il suo titolo sull’appartamento, ha rivendicato solo soddisfazione e costi.
A. Danni
72. La ricorrente ha affermato che il valore di mercato dell’appartamento Pushkinska come danno pecuniario, che ha stimato in 2.305.861,26 grivna ucraina (UAH ? equivalente a 208.835,87 euro (EUR) al tasso applicabile il 31 dicembre 2013). Ha basato il suo calcolo sul prezzo dell’appartamento vicino nell’edificio Pushkinska, che la societ? avrebbe acquistato nel 2005 per 103.657,94 euro, e ha applicato il tasso di inflazione a quest’ultimo. L’appartamento vicino misurava 43,2 mq, vale a dire 5 mq in pi? di quello del richiedente, ma, a differenza dell’appartamento della ricorrente, non aveva servizi igienici e bagno. Il relativo contratto di vendita era stato presentato dalla Societ? nel corso del procedimento dinanzi ai tribunali nazionali. La ricorrente ha inoltre chiesto 120.750 euro come perdita di reddito causata dall’impossibilit? di affittare l’appartamento Pushkinska.
73. La ricorrente ha inoltre chiesto un danno non pecuniario per un importo di 10.000 euro per lo stress causato dall’espropriazione illecita dei suoi beni.
74. Il governo ha contestato tali affermazioni come infondate e non supportate da prove. Essi hanno sostenuto, tra l’altro,che nessuna valutazione immobiliare che dimostri che il valore di mercato dell’appartamento di Sosnova era stato pi? economico di quello dell’appartamento Pushkinska era stato fornito dalla ricorrente.
75. La Corte rileva che il desiderio principale della ricorrente ? quello di ricevere indietro l?appartamento espropriato e che le parti contestano la valutazione degli immobili. ? inoltre consapevole dell’attuale mancanza di controllo de facto da parte delle autorit? ucraine sulla penisola di Crimea e delle difficolt? oggettive che le autorit? ucraine possono quindi incontrare in relazione all’esecuzione dell’attuale sentenza. In tali circostanze, la Corte ritiene che la questione dei danni pecuniari e non pecuniari non sia ancora pronta per la decisione. Dovrebbe quindi essere riservato a consentire alle parti di raggiungere un accordo (regola 75 n. 1 e 4 del Regolamento).
B. Costi e spese
76. La ricorrente ha inoltre chiesto 4.800 euro per le spese e le spese sostenute dinanzi alla Corte. Secondo la ricorrente, il suo avvocato ha impiegato quarantotto ore in totale a preparare il suo caso con la sua tariffa oraria di 100 euro. Il richiedente non ha fornito alla Corte alcun contratto di servizio o fattura.
77. Il governo ha contestato tale affermazione come infondata.
78. ? prassi della Corte rimborsare i costi e le spese solo se ? stato stabilito che sono stati effettivamente e necessariamente sostenuti e sono ragionevoli per quanto riguarda il quantum. Tenuto conto dei suddetti criteri e dato che la ricorrente non ha fornito alcun documento a sostegno della sua domanda sotto questo titolo, la Corte non pu? che respingere la domanda.
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL’UNANIMIT?,
1. Dichiara ammissibile la domanda;
2. ritiene che vi sia stata una violazione dell’articolo 1 del protocollo n. 1 alla Convenzione;
3. ritiene che non sia necessario esaminare separatamente la denuncia ai sensi dell’articolo 6 della Convenzione;
4. ritiene che, per quanto riguarda i danni pecuniari e non pecuniari derivanti dalla violazione riscontrata, la questione della giusta soddisfazione non ? pronta per la decisione e di conseguenza:
a) riserva la questione nel suo complesso;
b) invita il governo e il richiedente a presentare, entro tre mesi dalla data di notifica della presente sentenza, le loro osservazioni scritte sulla questione e, in particolare, a notificare alla Corte qualsiasi accordo che possano raggiungere;
c) si riserva l’ulteriore procedura e delega al Presidente del Comitato il potere di fissarlo, se necessario;
5. respinge la richiesta di spese e costi del richiedente.
Fatto in inglese, e notificato per iscritto il 6 giugno 2019, ai sensi dell’articolo 77 n. 2 e 3 del Regolamento.
Milan Bla?ko S?ofra O?Leary Cancelliere Presidente