PRIMA SEZIONE
CAUSA BORODKIN C. RUSSIA
(Richiesta n. 42234/04)
SENTENZA
STRASBOURG
17 settembre 2009
Questa sentenza diverrà definitiva nelle circostanze esposte nell’ Articolo 44 § 2 della Convenzione. Può essere soggetta a revisione editoriale.
Nella causa Borodkin c. Russia,
La Corte europea dei Diritti umani (Prima Sezione), riunendosi in una Camera, composta da:
Christos Rozakis, Presidente, Anatoly Kovler, Elisabeth Steiner, Dean Spielmann, Sverre Erik Jebens, Giorgio Malinverni, Giorgio Nicolaou, giudici,
e Søren Nielsen, Cancelliere di Sezione ,
Avendo deliberato in privato il 27 agosto 2009,
Consegna la seguente sentenza che fu adottata in quella data:
PROCEDURA
1. La causa nacque da una richiesta (n. 42234/04) contro la Federazione russa depositata presso la Corte sotto l’Articolo 34 della Convenzione per la Protezione dei Diritti umani e delle Libertà Fondamentali (“la Convenzione”) da un cittadino russo, il Sig. N. D. B. (“il richiedente”), il 19 ottobre 2004.
2. Il Governo russo (“il Governo”) è stato rappresentato dal Sig. G. Matyushkin, il suo Rappresentante alla Corte europea dei Diritti umani.
3. Il 29 aprile 2008 il Presidente della prima Sezione decise di dare avviso della richiesta al Governo. Fu deciso anche di esaminare i meriti della richiesta allo stesso tempo della sua ammissibilità (Articolo 29 § 3).
I FATTI
I. LE CIRCOSTANZE DELLA CAUSA
4. Il richiedente è nato nel 1949 e vive a Deputatskiy, Repubblica di Sakha (Yakutiya).
5. Negli anni novanta il richiedente sottoscrisse uno schema di risparmi Statale che gli avrebbe dato un titolo a per ricevere una macchina VAZ nel 1993. Lui pagò il pieno valore della macchina ma non ricevette mai la macchina.
6. Il 13 febbraio 2003 ricevette un risarcimento parziale dell’importo di 18,538.20 rubli russi (RUB) pari al 13.35% del valore della macchina.
7. Il richiedente introdusse un’azione del tribunale contro le autorità, cercando di recuperare il valore valutario del vaglia cambiario Statale per l’acquisto di una macchina.
8. Il 30 giugno 2003 la Corte distrettuale di Ust-Yanskiy della Repubblica di Sakha (Yakutiya) accettò l’azione del richiedente contro il Governo e gli assegnò RUB 120,428.80 come pieno valore della macchina meno l’importo già ha pagato nel febbraio 2003. L’assegnazione sarebbe stata pagata a spese della Tesoreria Federale.
9. Il 28 luglio 2003 la Corte Suprema della Repubblica di Sakha (Yakutiya) sostenne la sentenza e divenne definitiva. L’assegnazione rimase non eseguita.
10. Il 19 settembre 2003 il Ministero depositò una richiesta per revisione direttiva della causa da parte del Presidium della Corte Suprema della Repubblica di Sakha (Yakutiya) .
11. Il 15 luglio 2004 il Presidium annullò la sentenza del 30 giugno 2003 e la decisione di ricorso del 28 luglio 2003 sulla base di una violazione del diritto sostanziale e consegnò una nuova sentenza nella quale respinse in pieno la rivendicazione del richiedente.
LA LEGGE
I. VIOLAZIONE ADDOTTA DELL’ ARTICOLO 1 DEL PROTOCOLLO N.RO 1 ALLA CONVENZIONE
12. Il richiedente si lamentò sotto l’Articolo 1 del Protocollo sotto N.ro 1 alla Convenzione circa l’annullamento della sentenza a suo favore in seguito alla revisione direttiva. Questo Articolo, nella sua parte attinente, si legge come segue:
Articolo 1 di Protocollo N.ro 1
“Ogni persona fisica o giuridica è abilitata al godimento pacifico delle sue proprietà. Nessuno sarà privato delle sue proprietà eccetto che nell’interesse pubblico e soggetto alle condizioni previste dalla legge e dai principi generali di diritto internazionale”.
13. Il Governo dibatté che la revisione direttiva della sentenza non aveva violato la Convenzione. Era stata iniziato da una parte ai procedimenti entro meno di un anno dall’entrata in vigore della sentenza. L’annullamento era stato giustificato perché la sentenza era stata basata su una errata applicazione della legge e quindi aveva contenuto un difetto fondamentale. L’annullamento della sentenza vincolante era stato legittimo in una società democratica. La procedura civile di altri paesi, per esempio la Germania, aveva lasciato spazio anche all’annullamento di sentenze definitive. Inoltre, il Consiglio d’Europa era soddisfatto delle riforme della procedura di revisione direttiva in Russia. Inoltre, il Presidium aveva trovato che la rivendicazione del richiedente era stata infondata e perciò lui non aveva avuto una “ proprietà” all’interno del significato dell’ Articolo 1 del Protocollo N.ro 1. Nel febbraio 2003 il richiedente ricevette il risarcimento dal Ministero delle Finanze nell’importo stabilito dal diritto nazionale.
14. Il richiedente sostenne la sua rivendicazione dibattendo che gli era stato concesso di ottenere il pieno valore valutario della macchina, ma non aveva ricevuto mai quella somma.
A. Ammissibilità
15. La Corte nota che questa azione di reclamo non è manifestamente mal-fondata all’interno del significato dell’ Articolo 35 § 3 della Convenzione. Nota inoltre che non è inammissibile per qualsiasi altro motivo. Deve essere dichiarata perciò ammissibile.
B. Meriti
16. La Corte reitera che l’esistenza di un debito confermato da una sentenza esecutiva vincolante attribuisce al beneficiario “una proprietà” all’interno del significato dell’ Articolo 1 del Protocollo N.ro 1. L’annullamento di tale sentenza equivale ad un’interferenza con il suo diritto al godimento tranquillo dellla proprietà (vedere, fra le altre autorità, Brumărescu c. Romania [GC], n. 28342/95, § 74, ECHR 1999-VII, ed Androsov c. Russia, n. 63973/00, § 69 6 ottobre 2005).
17. La Corte osserva che il richiedente ottenne una sentenza esecutiva vincolante a suo favore, ai termini dei quali lo Stato doveva pagargli un importo sostanziale di denaro a spesa della Tesoreria Federale. Gli fu impedito di ricevere l’assegnazione per nessuna sua propria colpa. L’annullamento della sentenza esecutiva ha frustrato la fiducia del richiedente in una decisione giudiziale vincolante e l’ha spogliato di un’opportunità di ricevere soldi che lui legittimamente si era aspettato di ricevere. In queste circostanze, presumendo anche che l’interferenza fosse legale ed perseguisse uno scopo legittimo, la Corte considera che l’annullamento della sentenza esecutiva a favore del richiedente tramite revisione direttiva hanno messo un carico eccessivo sul richiedente ed erano incompatibili con l’Articolo 1 del Protocollo N.ro 1.
18. C’è stata perciò una violazione di quell’Articolo.
II. ALTRE VIOLAZIONI ADDOTTA DELLA CONVENZIONE
19. Il richiedente si lamentò sotto gli Articoli 13 e 17 della Convenzione che lui non aveva una via di ricorso effettiva contro l’annullamento della sua sentenza definitiva dopo la revisione direttiva e sotto l’Articolo 1 del Protocollo N.ro 1 dell’inosservanza dello Stato col suo obbligo di fornire una macchina.
20. La Corte ha esaminato queste azioni di reclamo come presentate dal richiedente. Comunque, avendo riguardo a tutto il materiale in sua proprietà, trova, che queste azioni di reclamo non rivelano nessuna comparizione di una violazione dei diritti e delle libertà esposte nella Convenzione o nei suoi Protocolli. Ne segue che questa parte della richiesta deve essere respinta come manifestamente mal-fondata, facendo seguito all’ Articolo 35 §§ 3 e 4 della Convenzione.
III. L’APPLICAZIONE DELL’ ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE
21. L’ Articolo 41 della Convenzione prevede:
“Se la Corte costata che c’è stata una violazione della Convenzione o dei Protocolli, e se la legge interna dell’Alta Parte Contraente riguardata permette una riparazione solamente parziale, la Corte può, se necessario, riconoscere una soddisfazione equa alla vittima.”
A. Danno
22. Il richiedente ha chiesto 90,000 dollari degli Stati Uniti (USD) a riguardo del danno materiale ed USD 50,000 a riguardo del danno morale.
23. Il Governo presentò che nessuna assegnazione avrebbe dovuto essere fatta sotto l’Articolo 41 poiché i diritti del richiedente non erano stati violati. Impugnarono la rivendicazione riguardo al danno materiale come infondata e reiterarono che nel 2003 il richiedente aveva già ricevuto 18,538.20 rubli russi (RUB). Loro presentarono che la rivendicazione per danno morale era eccessiva.
24. Riguardo al danno materiale, la Corte considera, che la violazione trovata è meglio compensata mettendo il richiedente nella posizione in cui sarebbe stato se la Convenzione fosse stata rispettata. È perciò appropriato assegnare al richiedente l’equivalente in euro della somma che lui avrebbe ricevuto se la sentenza del 30 giugno 2003 non fosse stata annullata (vedere Bolyukh c. Russia, n. 19134/05, § 39 31 luglio 2007). La Corte assegna EUR 3,382 sotto questo capo, più qualsiasi tassa che può essere addebitabile.
25. La Corte considera inoltre che il richiedente soffrì di angoscia e di frustrazione a causa della revisione direttiva della sentenza. Facendo la sua valutazione su una base equa, assegna al richiedente 2,000 euro (EUR) a riguardo del danno morale e respinge il resto delle rivendicazioni del richiedente per soddisfazione equa.
B. Costi e spese
26. Il richiedente non chiese costi o spese e non c’è di conseguenza nessuna necessità di fare un’assegnazione sotto questo capo.
C. Interesse di mora
27. La Corte considera appropriato che l’interesse di mora dovrebbe essere basato sul tasso di prestito marginale della Banca Centrale europea a cui dovrebbero essere aggiunti tre punti percentuale.
PER QUESTE RAGIONI, LA CORTE ALL’UNANIMITA’
1. Dichiara l’azione di reclamo sotto l’Articolo 1 del Protocollo N.ro 1 riguardo all’annullamento della sentenza definitiva al favore del richiedente ammissibile ed il resto della richiesta inammissibile;
2. Sostiene che c’è stata una violazione dell’ Articolo 1 del Protocollo N.ro 1 alla Convenzione;
3. Sostiene
(a) che lo Stato rispondente deve pagare al richiedente, entro tre mesi dalla data in cui la sentenza diviene definitivo in conformità con Articolo 44 § 2 della Convenzione i seguenti importi, da convertire in rubli russi al tasso applicabile in data dell’ accordo:
(i) EUR 3,382 (tre mila trecento ed ottanta-due euro), più qualsiasi tassa che può essere addebitabile, a riguardo del danno materiale;
(ii) EUR 2,000 (due mila euro), più qualsiasi tassa che può essere addebitabile, riguardo al danno morale;
(b) che dalla scadenza dei tre mesi summenzionati sino ad accordo il tasso d’interesse semplice sarà pagabile sugli importi sopra ad un tasso uguale al tasso di prestito marginale della Banca Centrale europea durante il periodo predefinito più tre punti percentuale;
4. Respinge all’unanimità il resto della rivendicazione del richiedente per la soddisfazione equa.
Fatto in inglese, e notificato per iscritto il 17 settembre 2009, facendo seguito all’articolo 77 §§ 2 e 3 dell’Ordinamento.
Søren Nielsen Christos Rozakis
Cancelliere Presidente