SECONDA SEZIONE
CAUSA BORA C. TURCHIA
(Richiesta n. 14719/03)
SENTENZA
(meriti)
STRASBOURG
9 febbraio 2010
Questa sentenza diverrà definitiva nelle circostanze esposte nell’ Articolo 44 § 2 della Convenzione. Può essere soggetta a revisione editoriale.
Nella causa Bora c. Turchia,
La Corte europea dei Diritti umani (Seconda Sezione), riunendosi in una Camera, composta da:
Françoise Tulkens, Presidente,
Ireneu Cabral Barreto, Vladimiro Zagrebelsky, Danutė Jočienė, Dragoljub Popović, Nona Tsotsoria, Işıl Karakaş, giudici, e Sally Dollé, Sezione Cancelliere,
Avendo deliberato in privato il 19 gennaio 2010,
Consegna la seguente sentenza che fu adottata in quella data:
PROCEDURA
1. La causa nacque da una richiesta (n. 14719/03) contro la Repubblica della Turchia depositata presso la Corte sotto l’Articolo 34 della Convenzione per la Protezione dei Diritti umani e delle Libertà Fondamentali (“la Convenzione”) da un cittadino turco, la Sig. S. B. (“la richiedente”), l’8 marzo 2003.
2. La richiedente fu rappresentato dal Sig. A. K., un avvocato che pratica a İstanbul. Il Governo turco (“il Governo”) fu rappresentato dal suo Agente.
3. Il 27 giugno 2007 la Corte decise di dare avviso della richiesta al Governo. Sotto le disposizioni dell’ Articolo 29 § 3 della Convenzione, decise di esaminare i meriti della richiesta allo stesso tempo della sua ammissibilità.
I FATTI
I. LE CIRCOSTANZE DELLA CAUSA
4. La richiedente nacque nel 1933 e vive a İstanbul.
5. Nel 1970 la richiedente comprò una quota della terra (l’area n. 195) che era posseduta congiuntamente da molte altre persone, nel distretto di Kadıköy di İstanbul. Secondo il titolo-atto la quota della richiedente corrispondeva a 275/21672 dell’area. La richiedente presentò una copia di una mappa datata 17 giugno 1970 dove è menzionata come proprietaria della parte del terreno designata come n. 46 nell’ area n. 195 (in seguito “la terra n. 46”) che era di circa 329,50 m2 come misura.
6. Con decisione n. 92/5 del 12 maggio 1992, il Municipio di Kadıköy divise la proprietà fra i suoi proprietari e creò dei titoli separati. Alla richiedente fu assegnata la parte della terra designata come n. 6 nell’ area n. 195. Sembra che il Municipio assegnò il pacchetto n. 46 ad una ditta.
7. In una data non specificata la richiedente introdusse un’azione presso la Corte amministrativa di İstanbul contro il Municipio di Kadıköy, richiedendo l’annullamento della decisione n. 92/5.
8. Il 5 ottobre 1994, per prevenire il trasferimento dell’area assegnata di terreno a terze persone, la Corte amministrativa di İstanbul sospese l’esecuzione della decisione del Municipio su richiesta della richiedente, n. 92/5. La corte notò, in particolare, che, nella prospettiva delle particolari circostanze della causa, l’applicazione della decisione del Municipio n. 92/5 avrebbe arrecato un danno irrimediabile.
9. Il 10 aprile 1995 la ditta vendette la sua terra ad un’altra persona, il Sig. T.M. che a sua volta la vendette al Sig. G.Y. il 22 agosto 1996.
10. Il 29 maggio 1995 la Corte amministrativa di İstanbul annullò la parte della decisione del Municipio che colpiva la richiedente sulla base che era illegale. La corte, dopo avere esaminato le prove nell’archivio della causa ed il rapporto degli esperti che sosteneva che il valore della terra assegnata alla richiedente con la decisione del Municipio era inferiore al valore del pacchetto della richiedente, e che c’era un edificio su questa che apparteneva ad una terza persona. Perciò il Municipio aveva attribuito la terra contestata alla richiedente senza indagine sufficiente ed esame.
11. L’ 8 dicembre 1994 la richiedente introdusse nel frattempo, un’azione richiedendo al Kadıköy Giudice di prima istanza Civile di annullare l’atto di titolo della ditta n. 46 e registrarlo sotto il suo nome presso la cancelleria fondiaria. Il Sig. T.M., il proprietario della terra a quel tempo, si unì anche ai procedimenti. Sembra che il 29 maggio 1995 la corte emise un’ingiunzione provvisoria per prevenire il trasferimento della terra a terze parti. Il 21 dicembre 1995 la corte archiviò la causa. Questa azione terminò con l’annullamento sulla base che la richiedente non aveva locus standi in quanto i procedimenti amministrativi riguardo all’annullamento della decisione n. 92/5 erano ancora pendenti di fronte alle corti. Questa sentenza divenne definitiva il 20 giugno 1996 quando la Corte di Cassazione respinse il ricorso della richiedente e la susseguente richiesta di rettifica. Il 14 agosto 1996 la corte di prima -istanza tolse l’ingiunzione provvisoria.
12. Il 9 aprile 1996 la Corte amministrativa Suprema sostenne la sentenza della corte di prima -istanza. Il 25 febbraio 1997 respinse la richiesta del Municipio per rettifica della sua decisione.
13. I procedimenti penali istruiti, sull’azione di reclamo della richiedente, contro il sindaco di Kadıköy, il direttore e il condirettore degli affari edili del Municipio ed il vicepresidente in carica degli affari edili fu sospeso, facendo seguito alla Legge n. 4616, 24 aprile 2002.
14. Nel frattempo, la richiedente fece domanda, senza successo, presso varie autorità richiedendo la loro assistenza nell’esecuzione della sentenza resa a suo favore e la re-iscrizione dell’atto di titolo della terra n. 46 a suo nome. L’ultimo ricorso di questo tipo era datato 26 dicembre 2001 ed era rivolto all’Ufficio del Governatore del Distretto di Kadıköy. In questo ricorso, la richiedente si riferì alla risposta del Municipio di Kadıköy datata 2 novembre 2001 dove fu informata che non era possibile eseguire la sentenza del 29 maggio 1995 e che avrebbe potuto depositare un’azione contro la ditta ed il Sig. T.M.
15. Secondo il documento della cancelleria fondiaria del 9 agosto 2007 la richiedente rimase la proprietaria della terra n. 6 che misura circa 232 m2.
II. DIRITTO NAZIONALE ATTINENTE E PRATICA
16. Una descrizione del diritto nazionale attinente al tempo attinente può essere trovata in Çiçek e Öztemel ed Altri c. Turchia (N. 74069/01, 74703/01, 76380/01 16809/02, 25710/02 25714/02 e 30383/02, §§ 14-15 3 maggio 2007).
LA LEGGE
I. VIOLAZIONE ADDOTTA DELL’ ARTICOLO 1 DEL PROTOCOLLO N.RO 1
17. La richiedente si lamentò di essere stata privata della sua terra in circostanze che erano incompatibili coi requisiti dell’ Articolo 1 del Protocollo N.ro 1. In questo collegamento, la richiedente indicò, che le autorità pubbliche erano andate a vuoto nell’ eseguire la sentenza resa a suo favore, in violazione dell’ Articolo 1 del Protocollo N.ro 1 che, nella parte attinente, recita come segue:
“Ogni persona fisica o giuridica è abilitata al godimento pacifico delle sue proprietà. Nessuno sarà privato delle sue proprietà eccetto che nell’interesse pubblico e soggetto alle condizioni previste dalla legge e dai principi generali di diritto internazionale…”
A. Ammissibilità
18. Il Governo sostenne che la richiedente non aveva esaurito le vie di ricorso nazionali, come richiesto dall’ Articolo 35 § 1 della Convenzione, poiché non era riuscita a fare un uso corretto delle vie di ricorso amministrative e di legge civile disponibili a lei, facendo seguito all’ Articolo 41 della Legge n. 818 ed all’ Articolo 28 della Legge n. 2577. Sostenne inoltre che la richiedente non era riuscita a sollevare le sue azioni di reclamo di fronte alle corti nazionali. Infine, il Governo sostenne senza qualsiasi ulteriore chiarimento che la richiedente non era neanche riuscita ad attenersi con la norma dei sei- mesi specificata nell’ Articolo 35 § 1.
19. La richiedente contestò gli argomenti del Governo.
20. La Corte reitera che ha già esaminato e ha respinto argomenti simili da parte del Governo in cause precedenti (vedere, per esempio, Lemke c. Turchia, n. 17381/02, §§ 37-38, 5 giugno 2007, e Yerlikaya c. Turchia, N. 10985/02 e 10993/02, § 22 dell’8 aprile 2008). La Corte non trova particolari circostanze nella presente richiesta che la costringerebbero ad abbandonare quella conclusione. Di conseguenza, la Corte respinge l’eccezione preliminare del Governo.
21. Inoltre, la Corte costata che l’azione di reclamo della richiedente non è manifestamente mal-fondata all’interno del significato dell’ Articolo 35 § 3 della Convenzione. Nota inoltre che non è inammissibile per qualsiasi altro motivo. Deve essere dichiarata perciò ammissibile.
B. Meriti
1. Le osservazioni delle parti
22. Il Governo sostenne che la richiedente non fu privata della sua proprietà poiché le fu assegnata un’area di terreno dopo la disposizione amministrativa nel 1992. Presentò inoltre che la sentenza delle corti nazionali non poteva essere eseguita perché la terra in oggetto era stata trasferito in buona fede ad un terza persona. Il Governo considerò che il solo problema era la differenza nel valore fra la terra assegnata e la terra dovuta alla richiedente, e che avrebbe potuto stabilire questa controversia depositando una rivendicazione di risarcimento. Infine, sostenne che il Municipio era pronto a coprire il danno della richiedente a causa della differenza nel valore fra i due pacchetti.
23. La richiedente sostenne la sua azione di reclamo.
2. La valutazione della Corte
24. Nella presente causa, non è contestato, che la richiedente possedeva una quota in un’area di terreno (n. 195) e che questa quota corrispondeva ad una parte della terra designata come n. 46. Non è contestato inoltre che la decisione del Municipio di Kadıköy del 12 maggio 1992, con cui alla richiedente fu data un’altra area di terreno invece della terra n. 46, fu annullata dalla Corte amministrativa di İstanbul il 29 maggio 1995 e che questa sentenza divenne definitiva dopo procedimenti di ricorso. Comunque, le autorità nazionali sono andate a vuoto nel prendere qualsiasi decisione di dare effetto alla sentenza della Corte amministrativa di İstanbul sulla base che la terra n. 46 era stata trasferita ad una terza persona in buona fede. Avendo riguardo alle circostanze della causa, in particolare al modo in cui la terra in oggetto aveva cambiato mani mentre i procedimenti di fronte alle corti amministrative erano ancora pendenti, e nonostante la sospensione evidente dell’ esecuzione della decisione del Municipio, la Corte considera, che la ragione data dalle autorità, benché attinente, non può giustificare tale omissione nella presente causa nella prospettiva del fatto che la situazione in oggetto fu provocata dalla loro mancanza di diligenza dovuta. Inoltre, la Corte, reiterando che l’obbligo di eseguire una decisione della corte non è limitato alla sua parte operativa, siccome i suoi meriti devono essere rispettati simultaneamente e devono essere applicati (vedere Zazanis ed Altri c. Grecia, n. 68138/01, § 36 del 18 novembre 2004), costata che, nella prospettiva dell’impossibilità di trasferimento della terra n. 46 alla richiedente, le autorità avrebbero potuto cercare altri mezzi per rispettare la direttiva della Corte amministrativa di İstanbul, in particolare assegnando dell’altra terra alla richiedente nell’ area n. 195 che avrebbe avuto lo stesso valore della n. 46. Infine, nessuna informazione convincente è stata presentata dal Governo per dimostrare che, nella prospettiva dell’impossibilità di eseguire la decisione della corte nazionale, le autorità fecero delle proposte concrete e ragionevoli alla richiedente per il risarcimento del danno finanziario che aveva subito. In questo collegamento, la Corte richiama che alla richiedente è stato impedito di trarre beneficio dal successo della causa e resta ad oggi la proprietario della terra che le corti nazionali hanno stabilito come non solo essendo di minore valore della terra n. 46 ma anche di avere un edificio su questa appartenente ad una terza persona.
25. Nella prospettiva di ciò che precede, la Corte costata che le autorità nazionali sono andate a vuoto nell’ adempiere il loro obbligo positivo sotto l’Articolo 1 del Protocollo N.ro 1 nell’ eseguire la sentenza del 12 maggio 1992 (vedere Burdov c. Russia, n. 59498/00, §§ 40-42, ECHR 2002-III e, mutatis mutandis, Hornsby c. Grecia, 19 marzo 1997, § 45 Relazioni di Sentenze e Decisioni 1997-II). C’è stata , di conseguenza, violazione della detta disposizione.
II. L’APPLICAZIONE DELL’ ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE
26. L’Articolo 41 della Convenzione prevede:
“Se la Corte costata che c’è stata una violazione della Convenzione o dei Protocolli, e se la legge interna dell’Alta Parte Contraente riguardata permette una riparazione solamente parziale, la Corte può, se necessario, riconoscere una soddisfazione equa alla vittima.”
27. La richiedente chiese 800,000 euro (EUR) a riguardo del danno patrimoniale. Questa somma corrispondeva al valore della terra n. 46. Chiese inoltre EUR 200,000 a riguardo del danno non-patrimoniale. Infine, la richiedente, senza specificare l’ importo richiese il rimborso per i costi e le spese incorsi di fronte alla Corte.
28. Il Governo contestò queste rivendicazioni.
29. Nelle circostanze della causa, la Corte considera, che la questione dell’applicazione dell’Articolo 41 non è pronta per una decisione e deve essere riservata, avendo riguardo alla possibilità di un accordo fra lo Stato rispondente e la richiedente.
PER QUESTE RAGIONI, LA CORTE ALL’UNANIMITA’
1. Dichiara la richiesta ammissibile;
2. Sostiene che c’è stata una violazione dell’ Articolo 1 di Protocollo n. 1;
3. Sostiene che la questione dell’applicazione dell0 Articolo 41 della Convenzione non è pronta per una decisione;
di conseguenza,
(a) riserva la detta questione;
(b) invita il Governo e la richiedente a presentare, entro tre mesi dalla data in cui la sentenza diviene definitiva secondo l’Articolo 44 § 2 della Convenzione le loro osservazioni scritte sulla questione e, in particolare, a notificare alla Corte qualsiasi accordo al quale potrebbero giungere;
(c) riserve l’ulteriore procedura e delega al Presidente della Camera il potere di fissarla all’occorrenza.
Fatto in inglese, e notificato per iscritto il 9 febbraio 2010, facendo seguito all’articolo 77 §§ 2 e 3 dell’Ordinamento di Corte.
Sally Dollé Françoise Tulkens
Cancelliere Presidentessa