Conclusione Cancellato dal ruolo ( regolamento amichevole)
PRIMA SEZIONE
CAUSA BLASETTI C. ITALIA
(Richiesta n. 48728/99)
SENTENZA
( regolamento amichevole)
STRASBOURG
3 luglio 2003
Questa sentenza ? definitiva ma pu? essere soggetta a revisione editoriale.
Nella causa Blasetti c. Italia,
La Corte europea dei Diritti umani (Prima Sezione), riunendosi in una Camera, composta da:
Il Sig. C.L. Rozakis, Presidente, il
Sig. P. Lorenzen, il Sig.ra F. Tulkens, il Sig.ra N. Vajic, il Sig. E. Levits, il Sig. A. Kovler, il Sig. V. Zagrebelsky, giudici
ed il Sig. S. Nielsen, Cancelliere Aggiunto di Sezione
Avendo deliberato in privato il 12 giugno 2003,
Consegna la seguente sentenza che fu adottata in quella data:
PROCEDURA
1. La causa origin? in una richiesta (n. 48728/99) contro la Repubblica italiana depositata per la Corte sotto l?Articolo 34 della Convenzione per la Protezione di Diritti umani e le Libert? Fondamentali (?la Convenzione?) dal Sig. E. B. ed il Sig.ra G. B., cittadini italiani, il 16 marzo 1999.
2. I richiedenti furono rappresentati di fronte alla Corte dal Sig. A. B., un avvocato che pratica a Roma. Il Governo italiano (?il Governo?) fu rappresentato dal suo Agente, il Sig. U. Leanza e dai suoi co-agenti successivi, rispettivamente il Sig. V. Esposito ed il Sig. F. Crisafulli.
3. I richiedenti si lagnarono sotto l?Articolo 1 del Protocollo N.ro 1 che la loro incapacit? di recuperare possesso del loro appartamento equivaleva ad una violazione del diritto di propriet?.
Invocando l?Articolo 6 ? 1 della Convenzione, si lagnarono anche della lunghezza dei procedimenti di sfratto.
4. Dopo avere ottenuto le osservazioni delle parti, la Corte dichiar? la richiesta ammissibile il 5 settembre 2002.
5. Il 18 marzo 2003 e il b4 aprile 2003 i richiedenti ed il Governo hanno presentato rispettivamente dichiarazioni formali accettado un regolamento amichevole della causa.
I FATTI
6. I richiedenti vivono a Roma.
7. A.M.C. era il proprietario di un appartamento a Roma che lei aveva affittato ad A.N.
8. In una lettera datata 12 luglio 1990, il proprietario inform? l’inquilino che intendeva terminare il contratto d’affitto alla scadenza del termine il 31 dicembre 1991 e chiese di sgombrare i locali entro quella la data. L’inquilino disse al proprietario che non avrebbe lasciato i locali entro quella la data.
9. In un documento notificato all’inquilino il 18 dicembre 1990, il proprietario reiter? la sua intenzione di terminare il contratto d’affitto e chiam? in causa l’inquilino per apparire di fronte al Magistrato di Roma.
10. Con una decisione del 3 maggio 1991 che fu resa esecutiva l? 8 luglio 1991 il Magistrato di Roma sostenne la validit? dell’avviso per sgomberare ed ordin? che i locali fossero sgombrati il 31 dicembre 1992.
11. Ad una data non specificata F.B, il padre dei richiedenti divenne il proprietario dell’appartamento tramite trasferimento di propriet?.
12. Il 25 gennaio 1993, il nuovo proprietario notific? un avviso all’inquilino chiedendogli di sgombrare i locali.
13. Il 12 maggio 1993, notific? un avviso all’inquilino informandolo che il mandato per possesso sarebbe stato eseguito tramite un ufficiale giudiziario il 21 maggio 1993.
14. Il 21 maggio 1993, l’ufficiale giudiziario fece un tentativo per recuperare possesso che si dimostr? senza successo siccome al proprietario non fu concessa l?assistenza della polizia nell’eseguire il mandato per possesso.
15. Il 1 luglio 1993, il proprietario notific? un secondo avviso all’inquilino chiedendogli di sgombrare i locali.
16. Il 23 settembre 1993, notific? un avviso all’inquilino informandolo che il mandato per possesso sarebbe stato eseguito da un ufficiale giudiziario il 29 settembre 1993.
17. Fra il 29 settembre 1993 e il 15 giugno 1995, l’ufficiale giudiziario fece otto tentativi di recuperare possesso. Ogni tentativo si dimostr? senza successo siccome al proprietario non fu concessa l? assistenza della polizia nell’eseguire il mandato per possesso.
18. Il 16 marzo 1995, il proprietario fece una dichiarazione legale nella quale richiedeva urgentemente i locali come sistemazione per lui.
19. Il 16 luglio 1997, il proprietario notific? un nuovo avviso all’inquilino costringendolo a sgombrare i locali.
20. Il 5 settembre 1997, notific? un avviso all’inquilino informandolo che il mandato per possesso sarebbe stato eseguito da un ufficiale giudiziario il 23 luglio 1997.
21. Fra il 23 luglio 1997 e il 21 novembre 1997, l’ufficiale giudiziario fece due tentativi di recuperare possesso.
Ogni tentativo si dimostr? senza successo come il proprietario non fu accordato l’assistenza della polizia nell’eseguire il mandato per possesso.
22. Il 20 settembre 1997 il proprietario mor?, ed i suoi figli-i richiedenti-ereditarono l’appartamento.
23. Il 21 maggio 1998, i richiedenti notificarono un avviso all’inquilino chiedendogli di sgombrare i locali.
24. Il 5 giugno 1998, loro notificarono un avviso all’inquilino informandolo che il mandato per possesso sarebbe stato eseguito tramite un ufficiale giudiziario il 1 luglio 1998.
25. Fra il 1 luglio 1998 e il 15 luglio 1999, l’ufficiale giudiziario fece quattro tentativi di recuperare possesso. Ogni tentativo si dimostr? senza successo siccome ai richiedenti non fu concessa l? assistenza della polizia nell’eseguire il mandato per possesso.
26. Il 14 settembre 1999, i richiedenti recuperarono possesso dell’appartamento.
LA LEGGE
27. Il 4 aprile 2003, la Corte ricevette la seguente dichiarazione dal Governo:
?Io dichiaro che il Governo Italiano offre di pagare somma totale 3,000 (tre mila) Euro al Sig. E. B. ed al Sig.ra G. B. (1,500 Euro ad ogni richiedente) in prospettiva di assicurare un regolamento amichevole della richiesta registrata sotto il n. 48728/99. Questa somma coprir? qualsiasi danno materiale e morale cos? come i costi, e sar? pagabile entro tre mesi che cominciano dalla notificazione della sentenza consegnata dalla Corte facendo seguito all? Articolo 39 della Convenzione europea dei Diritti umani. Questo pagamento costituir? la decisione finale della causa.
Questa dichiarazione non comporta un qualsiasi riconoscimento del Governo di una violazione della Convenzione europea dei Diritti umani nella causa presente.
Il governo si impegna inoltre a non richiedere la raccomandazione della causa alla Grande Camera sotto l?Articolo 43 ? 1 della Convenzione.?
28. Il 18 marzo 2003, la Corte ricevette la seguente dichiarazione firmata dai richiedente:
?Io noto che il Governo dell’Italia ? pronto a pagare un importo totale di 3,000 (tre mila) Euro al Sig. E. B. ed al Sig.ra G. B. (1,500 Euro ad ogni richiedente) che copre danno materiale e morale e costi nella prospettiva di assicurare un regolamento amichevole della richiesta n. 48728/99 pendente di fronte alla Corte.
Io accetto la proposta e rinuncio a qualsiasi le ulteriore richiesta nei confronti dell’Italia relativa ai fatti di questa richiesta. Io dichiaro che la causa ? stabilita definitivamente.
Questa dichiarazione ? resa nel contesto di un regolamento amichevole che il Governo ed il richiedente hanno raggiunto.
Io inoltre m?impegno a non richiedere la raccomandazione della causa alla Grande Camera sotto l?Articolo 43 ? 1 della Convenzione dopo la consegna della sentenza della Corte.?
29. La Corte prende nota dell’accordo raggiunto dalle parti (Articolo 39 della Convenzione). In questa connessione la Corte considera che gi? specificato la natura e l?estensione degli obblighi che sorgono per il Governo convenuto nelle cause riguardanti lo sfratto degli inquilini (vedere Immobiliare Saffi c. l’Italia [GC], n. 22774/93, il 1999-V di ECHR), e la questione dell’adempimento di quegli obblighi ? attualmente pendente di fronte al Comitato di Ministri. Perci?, una continuazione dell’esame della presente richiesta non ? richiesta. In queste circostanze la Corte accetta che l’accordo ? basato sul rispetto dei diritti umani come definito nella Convenzione o nei suoi Protocolli (l’Articolo 37 ? 1 in fine della Convenzione ed Articolo 62 ? 3 degli Articoli di Corte).
30. Di conseguenza, la causa dovrebbe essere cancellata dal ruolo.
PER QUESTE RAGIONI, LA CORTE UNANIMAMENTE
1. Decide di cancellare la causa dal ruolo;
2. Prende nota dell’impegno delle parti a non richiedere un riesame della causa di fronte alla Grande Camera.
Fatto in inglese, e notificato per iscritto il 3 luglio 2003, facendo seguito all? Articolo 77 ?? 2 e 3 degli Articoli di Corte.
S?ren Nielsen Christos Rozakis
Cancelliere Aggiunto Presidente