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Testo originale e tradotto della sentenza selezionata

CASE OF BLASETTI v. ITALY

Tipologia: Sentenza
Importanza: 3
Articoli: 37, 39, P1-1
Numero: 48728/99/2003
Stato: Italia
Data: 2003-07-03 00:00:00
Organo: Sezione Prima
Testo Originale

Conclusione Cancellato dal ruolo ( regolamento amichevole)

PRIMA SEZIONE
CAUSA BLASETTI C. ITALIA
(Richiesta n. 48728/99)
SENTENZA
( regolamento amichevole)
STRASBOURG
3 luglio 2003
Questa sentenza ? definitiva ma pu? essere soggetta a revisione editoriale.

Nella causa Blasetti c. Italia,
La Corte europea dei Diritti umani (Prima Sezione), riunendosi in una Camera, composta da:
Il Sig. C.L. Rozakis, Presidente, il
Sig. P. Lorenzen, il Sig.ra F. Tulkens, il Sig.ra N. Vajic, il Sig. E. Levits, il Sig. A. Kovler, il Sig. V. Zagrebelsky, giudici
ed il Sig. S. Nielsen, Cancelliere Aggiunto di Sezione
Avendo deliberato in privato il 12 giugno 2003,
Consegna la seguente sentenza che fu adottata in quella data:
PROCEDURA
1. La causa origin? in una richiesta (n. 48728/99) contro la Repubblica italiana depositata per la Corte sotto l?Articolo 34 della Convenzione per la Protezione di Diritti umani e le Libert? Fondamentali (?la Convenzione?) dal Sig. E. B. ed il Sig.ra G. B., cittadini italiani, il 16 marzo 1999.
2. I richiedenti furono rappresentati di fronte alla Corte dal Sig. A. B., un avvocato che pratica a Roma. Il Governo italiano (?il Governo?) fu rappresentato dal suo Agente, il Sig. U. Leanza e dai suoi co-agenti successivi, rispettivamente il Sig. V. Esposito ed il Sig. F. Crisafulli.
3. I richiedenti si lagnarono sotto l?Articolo 1 del Protocollo N.ro 1 che la loro incapacit? di recuperare possesso del loro appartamento equivaleva ad una violazione del diritto di propriet?.
Invocando l?Articolo 6 ? 1 della Convenzione, si lagnarono anche della lunghezza dei procedimenti di sfratto.
4. Dopo avere ottenuto le osservazioni delle parti, la Corte dichiar? la richiesta ammissibile il 5 settembre 2002.
5. Il 18 marzo 2003 e il b4 aprile 2003 i richiedenti ed il Governo hanno presentato rispettivamente dichiarazioni formali accettado un regolamento amichevole della causa.

I FATTI
6. I richiedenti vivono a Roma.
7. A.M.C. era il proprietario di un appartamento a Roma che lei aveva affittato ad A.N.
8. In una lettera datata 12 luglio 1990, il proprietario inform? l’inquilino che intendeva terminare il contratto d’affitto alla scadenza del termine il 31 dicembre 1991 e chiese di sgombrare i locali entro quella la data. L’inquilino disse al proprietario che non avrebbe lasciato i locali entro quella la data.
9. In un documento notificato all’inquilino il 18 dicembre 1990, il proprietario reiter? la sua intenzione di terminare il contratto d’affitto e chiam? in causa l’inquilino per apparire di fronte al Magistrato di Roma.
10. Con una decisione del 3 maggio 1991 che fu resa esecutiva l? 8 luglio 1991 il Magistrato di Roma sostenne la validit? dell’avviso per sgomberare ed ordin? che i locali fossero sgombrati il 31 dicembre 1992.
11. Ad una data non specificata F.B, il padre dei richiedenti divenne il proprietario dell’appartamento tramite trasferimento di propriet?.
12. Il 25 gennaio 1993, il nuovo proprietario notific? un avviso all’inquilino chiedendogli di sgombrare i locali.
13. Il 12 maggio 1993, notific? un avviso all’inquilino informandolo che il mandato per possesso sarebbe stato eseguito tramite un ufficiale giudiziario il 21 maggio 1993.
14. Il 21 maggio 1993, l’ufficiale giudiziario fece un tentativo per recuperare possesso che si dimostr? senza successo siccome al proprietario non fu concessa l?assistenza della polizia nell’eseguire il mandato per possesso.
15. Il 1 luglio 1993, il proprietario notific? un secondo avviso all’inquilino chiedendogli di sgombrare i locali.
16. Il 23 settembre 1993, notific? un avviso all’inquilino informandolo che il mandato per possesso sarebbe stato eseguito da un ufficiale giudiziario il 29 settembre 1993.
17. Fra il 29 settembre 1993 e il 15 giugno 1995, l’ufficiale giudiziario fece otto tentativi di recuperare possesso. Ogni tentativo si dimostr? senza successo siccome al proprietario non fu concessa l? assistenza della polizia nell’eseguire il mandato per possesso.
18. Il 16 marzo 1995, il proprietario fece una dichiarazione legale nella quale richiedeva urgentemente i locali come sistemazione per lui.
19. Il 16 luglio 1997, il proprietario notific? un nuovo avviso all’inquilino costringendolo a sgombrare i locali.
20. Il 5 settembre 1997, notific? un avviso all’inquilino informandolo che il mandato per possesso sarebbe stato eseguito da un ufficiale giudiziario il 23 luglio 1997.
21. Fra il 23 luglio 1997 e il 21 novembre 1997, l’ufficiale giudiziario fece due tentativi di recuperare possesso.
Ogni tentativo si dimostr? senza successo come il proprietario non fu accordato l’assistenza della polizia nell’eseguire il mandato per possesso.
22. Il 20 settembre 1997 il proprietario mor?, ed i suoi figli-i richiedenti-ereditarono l’appartamento.
23. Il 21 maggio 1998, i richiedenti notificarono un avviso all’inquilino chiedendogli di sgombrare i locali.
24. Il 5 giugno 1998, loro notificarono un avviso all’inquilino informandolo che il mandato per possesso sarebbe stato eseguito tramite un ufficiale giudiziario il 1 luglio 1998.
25. Fra il 1 luglio 1998 e il 15 luglio 1999, l’ufficiale giudiziario fece quattro tentativi di recuperare possesso. Ogni tentativo si dimostr? senza successo siccome ai richiedenti non fu concessa l? assistenza della polizia nell’eseguire il mandato per possesso.
26. Il 14 settembre 1999, i richiedenti recuperarono possesso dell’appartamento.
LA LEGGE
27. Il 4 aprile 2003, la Corte ricevette la seguente dichiarazione dal Governo:
?Io dichiaro che il Governo Italiano offre di pagare somma totale 3,000 (tre mila) Euro al Sig. E. B. ed al Sig.ra G. B. (1,500 Euro ad ogni richiedente) in prospettiva di assicurare un regolamento amichevole della richiesta registrata sotto il n. 48728/99. Questa somma coprir? qualsiasi danno materiale e morale cos? come i costi, e sar? pagabile entro tre mesi che cominciano dalla notificazione della sentenza consegnata dalla Corte facendo seguito all? Articolo 39 della Convenzione europea dei Diritti umani. Questo pagamento costituir? la decisione finale della causa.
Questa dichiarazione non comporta un qualsiasi riconoscimento del Governo di una violazione della Convenzione europea dei Diritti umani nella causa presente.
Il governo si impegna inoltre a non richiedere la raccomandazione della causa alla Grande Camera sotto l?Articolo 43 ? 1 della Convenzione.?
28. Il 18 marzo 2003, la Corte ricevette la seguente dichiarazione firmata dai richiedente:
?Io noto che il Governo dell’Italia ? pronto a pagare un importo totale di 3,000 (tre mila) Euro al Sig. E. B. ed al Sig.ra G. B. (1,500 Euro ad ogni richiedente) che copre danno materiale e morale e costi nella prospettiva di assicurare un regolamento amichevole della richiesta n. 48728/99 pendente di fronte alla Corte.
Io accetto la proposta e rinuncio a qualsiasi le ulteriore richiesta nei confronti dell’Italia relativa ai fatti di questa richiesta. Io dichiaro che la causa ? stabilita definitivamente.
Questa dichiarazione ? resa nel contesto di un regolamento amichevole che il Governo ed il richiedente hanno raggiunto.
Io inoltre m?impegno a non richiedere la raccomandazione della causa alla Grande Camera sotto l?Articolo 43 ? 1 della Convenzione dopo la consegna della sentenza della Corte.?
29. La Corte prende nota dell’accordo raggiunto dalle parti (Articolo 39 della Convenzione). In questa connessione la Corte considera che gi? specificato la natura e l?estensione degli obblighi che sorgono per il Governo convenuto nelle cause riguardanti lo sfratto degli inquilini (vedere Immobiliare Saffi c. l’Italia [GC], n. 22774/93, il 1999-V di ECHR), e la questione dell’adempimento di quegli obblighi ? attualmente pendente di fronte al Comitato di Ministri. Perci?, una continuazione dell’esame della presente richiesta non ? richiesta. In queste circostanze la Corte accetta che l’accordo ? basato sul rispetto dei diritti umani come definito nella Convenzione o nei suoi Protocolli (l’Articolo 37 ? 1 in fine della Convenzione ed Articolo 62 ? 3 degli Articoli di Corte).
30. Di conseguenza, la causa dovrebbe essere cancellata dal ruolo.
PER QUESTE RAGIONI, LA CORTE UNANIMAMENTE
1. Decide di cancellare la causa dal ruolo;
2. Prende nota dell’impegno delle parti a non richiedere un riesame della causa di fronte alla Grande Camera.
Fatto in inglese, e notificato per iscritto il 3 luglio 2003, facendo seguito all? Articolo 77 ?? 2 e 3 degli Articoli di Corte.
S?ren Nielsen Christos Rozakis
Cancelliere Aggiunto Presidente

Testo Tradotto

Conclusion Struck of the list (friendly settlement)

FIRST SECTION
CASE OF BLASETTI v. ITALY
(Application no. 48728/99)
JUDGMENT
(Friendly settlement)
STRASBOURG
3 July 2003
This judgment is final but it may be subject to editorial revision.

In the case of Blasetti v. Italy,
The European Court of Human Rights (First Section), sitting as a Chamber composed of
Mr C.L. Rozakis, President,
Mr P. Lorenzen,
Mrs F. Tulkens,
Mrs N. Vajic,
Mr E. Levits,
Mr A. Kovler,
Mr V. Zagrebelsky, judges,
and Mr S. Nielsen, Deputy Section Registrar,
Having deliberated in private on 12 June 2003,
Delivers the following judgment, which was adopted on that date:
PROCEDURE
1. The case originated in an application (no. 48728/99) against the Italian Republic lodged with the Court under Article 34 of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (?the Convention?) by Mr E. B.i and Mrs G. B., Italian nationals, on 16 March 1999.
2. The applicants were represented before the Court by Mr A. B., a lawyer practising in Rome. The Italian Government (?the Government?) were represented by their Agent, Mr U. Leanza and by their successive co-agents, respectively Mr V. Esposito and Mr F. Crisafulli.
3. The applicants complained under Article 1 of Protocol No. 1 that their inability to recover possession of their flat amounted to a violation of the right of property.
Invoking Article 6 ? 1 of the Convention, they further complained about the length of the eviction proceedings.
4. On 5 September 2002, after obtaining the parties’ observations, the Court declared the application admissible.
5. On 18 March 2003 and on 4 April 2003 the applicants and the Government respectively submitted formal declarations accepting a friendly settlement of the case.

THE FACTS
6. The applicants live in Rome.
7. A.M.C. was the owner of a flat in Rome, which she had let to A.N.
8. In a registered letter of 12 July 1990, the owner informed the tenant that she intended to terminate the lease on expiry of the term on 31 December 1991 and asked her to vacate the premises by that date. The tenant told the owner that she would not leave the premises by that date.
9. In a writ served on the tenant on 18 December 1990, the owner reiterated her intention to terminate the lease and summoned the tenant to appear before the Rome Magistrate.
10. By a decision of 3 May 1991, which was made enforceable on 8 July 1991, the Rome Magistrate upheld the validity of the notice to quit and ordered that the premises be vacated by 31 December 1992.
11. On an unspecified date F.B, the applicants’ father, became the owner of the flat by transfer of property.
12. On 25 January 1993, the new owner served notice on the tenant requiring her to vacate the premises.
13. On 12 May 1993, he served notice on the tenant informing her that the order for possession would be enforced by a bailiff on 21 May 1993.
14. On 21 May 1993, the bailiff made one attempt to recover possession which proved unsuccessful as the owner was not entitled to police assistance in enforcing the order for possession.
15. On 1 July 1993, the owner served a second notice on the tenant requiring her to vacate the premises.
16. On 23 September 1993, he served notice on the tenant informing her that the order for possession would be enforced by a bailiff on 29 September 1993.
17. Between 29 September 1993 and 15 June 1995, the bailiff made eight attempts to recover possession. Each attempt proved unsuccessful as the owner was not entitled to police assistance in enforcing the order for possession.
18. On 16 March 1995, the owner made a statutory declaration that he urgently required the premises as accommodation for himself.
19. On 16 July 1997, the owner served a new notice on the tenant requiring her to vacate the premises.
20. On 5 September 1997, he served notice on the tenant informing her that the order for possession would be enforced by a bailiff on 23 July 1997.
21. Between 23 July 1997 and 21 November 1997, the bailiff made two attempts to recover possession.
Each attempt proved unsuccessful as the owner was not granted the assistance of the police in enforcing the order for possession.
22. On 20 September 1997, the owner died and his children ? the applicants ? inherited the flat.
23. On 21 May 1998, the applicants served notice on the tenant requiring her to vacate the premises.
24. On 5 June 1998, they served notice on the tenant informing her that the order for possession would be enforced by a bailiff on 1 July 1998.
25. Between 1 July 1998 and 15 July 1999, the bailiff made four attempts to recover possession. Each attempt proved unsuccessful as the applicants were not entitled to police assistance in enforcing the order for possession.
26. On 14 September 1999, the applicants recovered possession of the flat.
THE LAW
27. On 4 April 2003 the Court received the following declaration from the Government:
?I declare that the Government of Italy offer to pay a sum totalling 3,000 (three thousand) Euros to Mr E. B. and to Mrs G. B. (1,500 Euros to each applicant) with a view to securing a friendly settlement of the application registered under no. 48728/99. This sum shall cover any pecuniary and non-pecuniary damage as well as costs, and it will be payable within three months starting from the notification of the judgment delivered by the Court pursuant to Article 39 of the European Convention on Human Rights. This payment will constitute the final resolution of the case.
This declaration does not entail any acknowledgement by the Government of a violation of the European Convention on Human Rights in the present case.
The Government further undertake not to request the referral of the case to the Grand Chamber under Article 43 ? 1 of the Convention.?
28. On 18 March 2003 the Court received the following declaration signed by the applicants:
?I note that the Government of Italy are prepared to pay a sum totalling 3,000 (three thousand) Euros to Mr E. B. and to Mrs G. B. (1,500 Euros to each applicant) covering both pecuniary and non-pecuniary damage and costs with a view to securing a friendly settlement of application no. 48728/99 pending before the Court.
I accept the proposal and waive any further claims in respect of Italy relating to the facts of this application. I declare that the case is definitely settled.
This declaration is made in the context of a friendly settlement, which the Government and the applicants have reached.
I further undertake not to request the referral of the case to the Grand Chamber under Article 43 ? 1 of the Convention after the delivery of the Court’s judgment.?
29. The Court takes note of the agreement reached between the parties (Article 39 of the Convention). In this connection the Court considers that it has already specified the nature and extent of the obligations which arise for the respondent Government in cases concerning eviction of tenants (see Immobiliare Saffi v. Italy [GC], no. 22774/93, ECHR 1999-V), and the question of the performance of those obligations is currently pending before the Committee of Ministers. Therefore, a continuation of the examination of the present application is not required. In these circumstances the Court accepts that the settlement is based on respect for human rights as defined in the Convention or its Protocols (Article 37 ? 1 in fine of the Convention and Rule 62 ? 3 of the Rules of Court).
30. Accordingly, the case should be struck of the list.
FOR THESE REASONS, THE COURT UNANIMOUSLY
1. Decides to strike the case of the list;
2. Takes note of the parties’ undertaking not to request a rehearing of the case before the Grand Chamber.
Done in English, and notified in writing on 3 July 2003, pursuant to Rule 77 ?? 2 and 3 of the Rules of Court.
S?ren Nielsen Christos Rozakis
Deputy Registrar President

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