TERZA SEZIONE
CASO DI BELOVA v. RUSSIA
(Applicazione n. 33955/08)
GIUDICE
Art. 1 P1 – Rispetto dei beni – Beni pubblici recuperati dallo Stato anni dopo l’acquisto da parte della ricorrente a seguito di una vendita non autorizzata ad acquirenti intermedi – Obbligo dell’acquirente di indagare sull’origine dei beni per evitare eventuali richieste di confisca – Buona fede cos? non riconosciuta – La ricorrente non ? stata privata della possibilit? di chiedere un risarcimento ai responsabili del suo danno – Interessi pubblici rilevanti in questione non superati da quelli privati
Art. 6 ? 1 (civile) – Mancata notifica dell’udienza di appello
STRASBURGO
15 settembre 2020
Questa sentenza diverr? definitiva nelle circostanze previste dall’articolo 44 ? 2 della Convenzione. Essa pu? essere soggetta a revisione editoriale.
Nel caso di Belova contro la Russia,
La Corte europea dei diritti dell’uomo (Terza Sezione), che si riunisce come Sezione composta da:
Georgios A. Serghides, Presidente,
Helen Keller,
Dmitry Dedov,
Alena Pol??kov?,
Gilberto Felici,
Erik Wennerstr?m,
Lorraine Schembri Orland, giudici,
e Milan Bla?ko, cancelliere di sezione,
Considerando:
la domanda contro la Federazione Russa presentata alla Corte ai sensi dell’articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libert? fondamentali (“la Convenzione”) da una cittadina russa, la sig.ra Nina Aleksandrovna Belova (“la richiedente”), il 12 giugno 2008;
la decisione di notificare la domanda al governo russo (“il governo”);
le osservazioni delle parti;
vista la decisione di accogliere l’obiezione del governo all’esame della domanda da parte di un comitato;
avendo deliberato in privato il 25 agosto 2020,
Emette la seguente sentenza, che ? stata adottata in tale data:
INTRODUZIONE
Il caso riguarda il recupero di beni di propriet? dello Stato da un privato in base alle leggi sull’acquisto in buona fede.
I FATTI
1. Il richiedente è nato nel 1972 e vive a Sochi. Era rappresentata dal sig. M. Ioffe, un avvocato che esercitava a Riga.
2. Il governo era rappresentato dal sig. M. Galperin, rappresentante della Federazione russa presso la Corte europea dei diritti dell’uomo.
3. I fatti del caso, cos? come presentati dalle parti, possono essere riassunti come segue.
OPERAZIONI CHE HANNO PORTATO ALL’ACQUISTO DELLA PROPRIET? DA PARTE DEL RICHIEDENTE
4. Nel 1977, Southern Cultures, un’impresa orticola statale, ha scavato un laghetto di irrigazione in via Golubaya a Sochi. Sulle rive dello stagno sono stati costruiti un bagno e una cabina portatile. La propriet? ? stata costruita su un terreno che apparteneva allo Stato ed ? stata gestita (????????????? ???????) dall’impresa.
5. L’impresa era in debito con K. per la manutenzione dello stagno. Ne ? seguito un contenzioso, e nell’aprile 2003 l’impresa ha firmato lo stagno, il bagno e la cabina a K. in liquidazione parziale. K. ha registrato l’accordo con l’Autorit? per la registrazione della propriet? (????) e le ? stato rilasciato l’atto di propriet? (????????????? ? ???????????????? ???????????? ?????, letteralmente “certificato di registrazione statale del titolo di propriet?”).
6. Nel novembre 2003 K. ha venduto la propriet? a M.
7. L’8 dicembre 2003 M. ha registrato il suo acquisto presso l’autorit? di registrazione ed ? stato rilasciato l’atto di propriet?.
8. Il 27 maggio 2004 il Presidium del Tribunale regionale di Krasnodar ha annullato l’accordo transattivo tra l’impresa e K.
9. Il 28 maggio 2004 M. ha venduto la propriet? al richiedente. Egli ha dimostrato il suo titolo di propriet? con gli atti rilasciati dalla Registration Authority.
10. Il 18 giugno 2004 la ricorrente ha registrato il suo acquisto presso la Registration Authority ed ? stata rilasciata con gli atti di propriet?. Ha chiuso la propriet? con quattro file di filo spinato e l’ha messa ad uso personale non divulgato.
11. Il 29 agosto 2004 K. ha ricevuto una somma a carico dell’impresa per il pagamento del debito.
AZIONE DI RECUPERO DEL BENE DAL RICHIEDENTE
12. Nel 2012 l’Agenzia del Demanio (????????? ?? ?????????? ??????????????? ??????????) ha cercato di recuperare la propriet? dal richiedente, sostenendo che l’impresa non aveva chiesto l’autorizzazione prima di firmare la propriet?.
13. Il 20 luglio 2012 il tribunale distrettuale ha respinto il ricorso come prescritto.
14. Il 4 ottobre 2012 il tribunale regionale di Krasnodar ha annullato tale decisione e si ? pronunciato contro la ricorrente. Il tribunale ha ritenuto che il terreno su cui era situata la propriet? apparteneva allo Stato, che era stato designato per la costruzione in preparazione delle Olimpiadi e che la propriet? poteva essere recuperata dal richiedente ai sensi degli articoli 301 e 302 del Codice Civile (si veda il paragrafo 24 di seguito) perch? lo Stato non aveva acconsentito al trasferimento originale del titolo di propriet?. Il tribunale ha annullato gli atti di propriet? della ricorrente e le ha ordinato di restituire la propriet? allo Stato.
15. Il 23 novembre 2012 il Tribunale Regionale ha negato alla ricorrente il permesso di presentare ricorso in cassazione.
16. L’8 agosto 2013 la Corte Suprema ha negato alla ricorrente l’autorizzazione a presentare ricorso in cassazione. Il tribunale ha ritenuto che la ricorrente non fosse un’acquirente in buona fede perch?, se avesse esercitato il diritto di recesso, non avrebbe avuto il diritto di presentare un ricorso per cassazione. Il tribunale ha ritenuto che la ricorrente non fosse un acquirente in buona fede perch?, se avesse esercitato la dovuta cura e diligenza, avrebbe saputo che la propriet? era stata oggetto di controversia e che l’impresa ne aveva perso il possesso contro la sua volont?.
AZIONE PER LA DELIMITAZIONE DEI CONFINI
17. Nel 2011, nell’ambito di un procedimento connesso, la ricorrente ha chiesto all’Agenzia del Demanio di delineare sulla mappa catastale il terreno su cui si trovava la sua propriet? e di metterlo a sua disposizione.
18. Il 5 ottobre 2011 il Tribunale distrettuale di Adler ha concesso l’ingiunzione.
19. Il 17 novembre 2011 il Tribunale regionale di Krasnodar ha confermato tale decisione.
20. L’Agenzia ha presentato ricorso in cassazione.
21. Secondo il Governo, il 10 aprile 2012 il Tribunale regionale ha notificato sia alla ricorrente che al suo rappresentante per posta e telegrafo che il 18 aprile 2012 avrebbe ascoltato il ricorso.
22. Secondo il rappresentante della ricorrente, il 17 aprile 2012 ha telefonato al Tribunale e ha avuto notizia dell’udienza. Pi? tardi, lo stesso giorno, ha inviato via fax una lettera al tribunale in cui dichiarava che lui e la ricorrente volevano partecipare, ma non potevano farlo perch? non erano stati informati dell’udienza e non conoscevano il contenuto del ricorso, e quindi non potevano rispondere. Egli ha chiesto al tribunale di inviargli copie dei documenti e di dare loro il tempo di preparare la loro risposta. Il rappresentante ha aggiunto che non ha potuto partecipare all’udienza del 18 aprile 2012 a causa di precedenti impegni in tribunali stranieri.
23. Il 18 aprile 2012 il Presidium del Tribunale regionale di Krasnodar ha ascoltato il ricorso in cassazione dell’Agenzia. All’udienza hanno partecipato il convenuto (l’Agenzia) e due terzi convenuti (il Comitato pubblico per la preparazione delle Olimpiadi invernali del 2014 e una societ? privata che aveva un contratto di costruzione sul terreno contestato). Il Presidium ha preso atto che a tutte le parti ? stata debitamente notificata la data e il luogo dell’udienza. Il Presidium ha accolto il ricorso dell’Agenzia, ha annullato le precedenti decisioni e ha respinto la richiesta del ricorrente. Ha ritenuto, in sostanza, che il terreno contestato appartenesse allo Stato ed era stato destinato ad essere utilizzato come riserva ornitologica e come albergo a cinque stelle da 500 camere che avrebbe ospitato i rappresentanti del Comitato Olimpico Internazionale.
QUADRO GIURIDICO PERTINENTE
24. Gli articoli 301 e 302 del Codice Civile 1994 prevedono quanto segue:
Articolo 301: Recupero di beni da possesso illecito da parte di un altro
“Il proprietario pu? recuperare la sua propriet? dal possesso illecito da parte di un altro.”
Articolo 302: Recupero di beni da un acquirente in buona fede
“1. Se la propriet? ? stata acquistata a titolo oneroso da una persona che non aveva il diritto di trasferirla, e se l’acquirente non lo sapeva e non poteva saperlo (un acquirente in buona fede), il proprietario pu? recuperare la propriet? dall’acquirente se la propriet? ? stata persa da lui o dal suo fiduciario, se gli ? stata rubata, o se ha lasciato il loro possesso contro la loro volont?….”.
25. La parte pertinente dell’articolo 385 ? 2 del Codice di Procedura Civile 2002 prevede quanto segue:
“Le parti sono informate del momento e del luogo dell’esame di un ricorso in cassazione … ma la loro mancata presentazione non costituisce un ostacolo a tale esame”.
26. L’articolo 2 della legge federale n. 122-FZ del 21 luglio 1997 sulla registrazione statale dei diritti sui beni immobili e sulle transazioni connesse, in vigore all’epoca dei fatti, prevede quanto segue:
Nozione di registrazione statale dei diritti sui beni immobili
e operazioni correlate
“1. La registrazione statale dei diritti sui beni immobili e delle transazioni connesse … ? un atto giuridico con il quale lo Stato riconosce e conferma l’esistenza, la restrizione (ingombro), il trasferimento o la cessazione dei diritti sui beni immobili. …
La registrazione statale serve come unica prova dell’esistenza di un diritto registrato. Il diritto registrato su un bene immobile pu? essere contestato solo in tribunale”.
LA LEGGE
ALLEGATO VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 1 DEL PROTOCOLLO N. 1 DELLA CONVENZIONE
27. La ricorrente si lamentava di essere stata ingiustamente espropriata dei suoi beni. Il Tribunale esaminer? tale denuncia ai sensi dell’articolo 1 del Protocollo n. 1, che recita:
“Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al pacifico godimento dei suoi beni. Nessuno pu? essere privato dei suoi beni se non nell’interesse pubblico e alle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale.
Le disposizioni che precedono non pregiudicano tuttavia in alcun modo il diritto di uno Stato di far rispettare le leggi che ritiene necessarie per controllare l’uso dei beni in conformit? all’interesse generale o per garantire il pagamento di tasse o altri contributi o sanzioni”.
Ammissibilit?
Osservazioni delle parti
28. Il governo ha sostenuto che la denuncia della ricorrente era manifestamente infondata. A loro avviso, la propriet? era stata sottratta al ricorrente in conformit? della legge. Essi hanno sostenuto che lo Stato aveva perso la propriet? contro la sua volont?, che K. non ne aveva mai acquisito la propriet? e che l’acquisto da parte del richiedente era stato pertanto nullo.
29. La ricorrente ha sostenuto che gli edifici confiscati non erano mai appartenuti allo Stato, e che i suoi beni erano stati appropriati da una societ? affiliata ad un miliardario che era desideroso di trarre profitto dalla costruzione che si stava svolgendo in preparazione delle Olimpiadi.
La valutazione della Corte
30. La Corte rileva che tale denuncia non ? manifestamente infondata n? inammissibile per altri motivi elencati nell’articolo 35 della Convenzione. Essa deve pertanto essere dichiarata ammissibile.
Merits
Osservazioni delle parti
31. Le argomentazioni delle parti sono esposte sopra.
Valutazione della Corte
32. La Corte ritiene che i beni della ricorrente – recuperabili anche se dimostratisi tali – debbano essere considerati suo “possesso” ai sensi dell’articolo 1 del Protocollo n. 1, in quanto il suo titolo di propriet? ? stato ufficialmente registrato (cfr. Gladysheva c. Russia, n. 7097/10, ? 69, 6 dicembre 2011).
33. La Corte ritiene inoltre che l’ordine di restituzione dei beni della ricorrente allo Stato sia stato un’interferenza con il suo diritto al pacifico godimento di tale possesso (cfr., mutatis mutandis, Gladysheva, citata, ?? 52-59).
34. La Corte concorda con il Governo che l’ingerenza era soggetta alle condizioni previste dalla legge, vale a dire gli articoli 301 e 302 del Codice Civile come interpretati dai tribunali nazionali.
35. La Corte ritiene inoltre che l’ingerenza fosse di pubblico interesse perch?, come spiegato dalle autorit? nazionali e dal governo, lo Stato intendeva riconquistare i beni che aveva perso a causa di una cattiva gestione e utilizzarli per ospitare un grande evento sportivo internazionale e proteggere la natura.
36. Resta da stabilire se l’ingerenza fosse proporzionata all’interesse summenzionato e se il richiedente abbia dovuto sostenere un onere individuale eccessivo (ibidem, ? 82).
37. Le parti non hanno presentato osservazioni su questo punto. Da parte sua, la Corte ribadisce che un’interferenza nel pacifico godimento dei beni deve trovare un giusto equilibrio tra gli interessi generali della comunit? e i diritti individuali. Ci? significa che una misura deve essere adeguata al raggiungimento del suo scopo e non sproporzionata rispetto a tale scopo. Il necessario equilibrio sar? sconvolto se la persona interessata ha dovuto sopportare “un onere individuale ed eccessivo” (cfr., tra le altre autorit?, James e altri c. Regno Unito, 21 febbraio 1986, ? 50, Serie A n. 98). Le autorit? dovrebbero essere in grado di correggere i loro errori, ma non in una situazione in cui la persona interessata ? tenuta a sostenere un onere eccessivo (cfr. Vuku?i? c. Croazia, n. 69735/11, ? 64, 31 maggio 2016, con la giurisprudenza ivi citata). La ricerca di un equilibrio si riflette nella struttura dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 nel suo complesso, indipendentemente dai paragrafi interessati in ciascun caso; deve sempre esistere un ragionevole rapporto di proporzionalit? tra i mezzi impiegati e lo scopo perseguito. Per verificare l’esistenza di un tale equilibrio ? necessario un esame complessivo dei vari interessi in gioco (v. Perdig?o c. Portogallo [GC], n. 24768/06, ?? 67-68, 16 novembre 2010), che pu? richiedere un’analisi di elementi quali le condizioni di indennizzo e il comportamento delle parti in causa, compresi i mezzi impiegati dallo Stato e la loro attuazione, come l’obbligo per le autorit? di agire in tempo utile, in modo appropriato e con la massima coerenza (cfr., mutatis mutandis, Beyeler c. Italia [GC], n. 33202/96, ?? 114 e 120, CEDU 2000-I).
38. La Corte ribadisce inoltre che “l’attenuazione delle ingiustizie del passato non deve creare nuovi torti” e che “le persone che hanno acquisito i loro beni in buona fede non devono assumersi l’onere della responsabilit? che spetta di diritto allo Stato” (cfr. Pincov? e Pinc c. Repubblica Ceca, no. 36548/97, ? 58, ECHR 2002-VIII).
39. A tale riguardo, la Corte rileva che lo Stato non pu? certo sostenere di non essere a conoscenza del fatto che i suoi beni sono andati perduti a causa di una cattiva gestione. L’autorit? di registrazione aveva registrato tre trasferimenti di propriet? e aveva emesso tre serie di atti di propriet?. Ai sensi della legge del 21 luglio 1997, tali atti sono serviti come riconoscimento e conferma del trasferimento da parte dello Stato (cfr. punto 26).
40. Tuttavia, la pi? recente decisione nazionale emessa nel caso in esame ha negato al richiedente lo status di acquirente in buona fede (si veda il precedente paragrafo 16).
41. La Corte ritiene che un acquirente di beni debba indagare attentamente sulla sua origine per evitare possibili richieste di confisca. La Corte concorda con la Corte Suprema che, se la ricorrente avesse fatto questo, avrebbe scoperto che la propriet? che stava acquistando era oggetto di una controversia e che alla vigilia dell’acquisto il Presidio del Tribunale Regionale aveva annullato l’accordo tra l’impresa e K. Inoltre, la ricorrente avrebbe dovuto essere messa in guardia dal fatto che la propriet? stava cambiando di mano per la terza volta in un anno.
42. Inoltre, sebbene lo Stato non abbia indennizzato la ricorrente, nulla fa pensare che essa non avrebbe potuto chiedere un risarcimento per il suo danno ai responsabili (cfr. Gladysheva, citata, ? 81).
43. Infine, la ricorrente non ha spiegato come ha utilizzato la propriet? e il Tribunale non pu? quindi concludere che i suoi interessi privati prevalgano sugli interessi pubblici, evidentemente significativi, di ospitare le Olimpiadi e di proteggere la natura.
44. Ne consegue che la ricorrente non ha dovuto sostenere un onere individuale eccessivo.
45. Di conseguenza, non vi ? stata alcuna violazione dell’articolo 1 del Protocollo n. 1.
PRESUNTA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 6 ? 1 DELLA CONVENZIONE
46. La ricorrente ha denunciato una violazione dell’articolo 6 ? 1 della Convenzione in quanto il Presidium del Tribunale regionale di Krasnodar non le aveva notificato la sua audizione e aveva esaminato il suo ricorso in cassazione in sua assenza. La parte pertinente dell’articolo 6 ? 1 recita:
“Nella determinazione dei suoi diritti e dei suoi obblighi civili … ognuno ha diritto ad una equa … udienza … da [a] … tribunale …”.
Ammissibilit?
Osservazioni delle parti
47. In riferimento alla loro versione dei fatti (cfr. paragrafo 21), il Governo ha sostenuto che il Tribunale regionale di Krasnodar ha debitamente informato sia la ricorrente che il suo rappresentante. Come prova, il Governo ha fornito copie delle notifiche.
48. La ricorrente ha sostenuto che tale prova era inaffidabile. Le notifiche non avevano il timbro postale e l’indirizzo del rappresentante era diverso da quello del tribunale.
La valutazione del Tribunale
49. La Corte rileva che tale denuncia non ? manifestamente infondata n? inammissibile per altri motivi elencati nell’articolo 35 della Convenzione. Essa deve pertanto essere dichiarata ammissibile.
Meriti
Osservazioni delle parti
50. Le argomentazioni delle parti sono esposte sopra.
Valutazione della Corte
51. La Corte ribadisce che l’articolo 6 ? 1 della Convenzione non garantisce il diritto di comparire di persona in un tribunale civile, ma piuttosto un diritto pi? generale a patrocinare efficacemente e su un piano di parit? con l’opponente (cfr. Khuzhin e altri c. Russia, n. 13470/02, ? 104, 23 ottobre 2008). Ci? significa, tra l’altro, che un contendente deve essere informato dell’udienza in modo da avere il tempo sufficiente per prepararsi e partecipare (cfr. Zagorodnikov c. Russia, n. 66941/01, ? 30, 7 giugno 2007, e Shandrov c. Russia, n. 15093/05, ? 29, 15 marzo 2011). Per confermare che il contendente ? stato avvisato, ? richiesta una prova di consegna, la prova di spedizione non ? sufficiente (vedi Shandrov, sopra citato, ? 28).
52. La Corte non ha motivo di dubitare dell’autenticit? delle notifiche fornite dal Governo nel presente caso. Tuttavia, esse non forniscono alcuna indicazione del fatto che siano state consegnate alla ricorrente o al suo rappresentante.
53. Inoltre, sono state inviate solo otto giorni prima dell’udienza, il che non ? stato un preavviso sufficiente dato che la ricorrente e il suo avvocato vivevano in citt? diverse da quelle in cui si trovava il tribunale (confrontare Shandrov, citato sopra, ? 29).
54. Inoltre, nulla dimostra che il Presidio avesse debitamente considerato la richiesta di rinvio che era stata inviata via fax dall’avvocato della ricorrente alla vigilia dell’udienza e che conteneva ragioni apparentemente valide per il rinvio (cfr. il precedente paragrafo 22).
55. Si ? pertanto verificata una violazione dell’articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione.
APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE
56. L’articolo 41 della Convenzione prevede:
“Se il Tribunale constata una violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli e se il diritto interno dell’Alta Parte contraente interessata consente un risarcimento solo parziale, il Tribunale, se necessario, d? giusta soddisfazione alla parte lesa”.
57. Il ricorrente ha chiesto il risarcimento dei danni non pecuniari. Ha lasciato alla Corte il compito di determinare la somma.
58. Il Governo ha obiettato a questa richiesta come non dimostrata e astratta.
59. La Corte concede alla ricorrente 5.200 euro (cinquemiladuecento euro) a titolo di risarcimento del danno morale, oltre alle imposte eventualmente dovute.
60. La Corte ritiene opportuno che il tasso di interesse di mora sia basato sul tasso sulle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca Centrale Europea, a cui vanno aggiunti tre punti percentuali.
PER QUESTI MOTIVI, IL TRIBUNALE
Dichiara, a maggioranza, il ricorso ammissibile;
Dichiara, con cinque voti favorevoli e due contrari, che non vi ? stata violazione dell’articolo 1 del Protocollo n. 1;
Dichiara, con sei voti contro uno, che vi ? stata una violazione dell’articolo 6 ? 1 della Convenzione;
? titolare, per cinque voti contro due,
(a) che lo Stato convenuto paghi all’istante, entro tre mesi dalla data in cui la sentenza diventa definitiva ai sensi dell’articolo 44 ? 2 della Convenzione, 5.200 euro (cinquemiladuecento euro) a titolo di danno morale, da convertire nella moneta dello Stato convenuto al tasso applicabile alla data del regolamento, pi? le imposte eventualmente esigibili;
(b) che dalla scadenza dei tre mesi sopra indicati fino al regolamento saranno dovuti interessi semplici sull’importo di cui sopra ad un tasso pari al tasso sulle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca Centrale Europea durante il periodo di inadempienza, maggiorato di tre punti percentuali.
Fatto in inglese, e notificato per iscritto il 15 settembre 2020, ai sensi dell’articolo 77 ?? 2 e 3 del Regolamento della Corte.
Milan Bla?ko Georgios A. Serghides
Presidente Cancelliere
Ai sensi dell’articolo 45 ? 2 della Convenzione e dell’articolo 74 ? 2 del Regolamento della Corte, i seguenti pareri distinti sono allegati alla presente sentenza:
a) Dichiarazione di dissenso del giudice Serghides;
(b) Parere di dissenso del giudice Dedov.
G.A.S.
M.B.
DICHIARAZIONE DI DISSENSO DEL GIUDICE SERGHIDES
1. Questa non ? una vera e propria opinione parzialmente dissenziente, ma piuttosto una dichiarazione di dissenso (si veda l’articolo 74 ? 2 del Regolamento della Corte), per esprimere molto brevemente il mio disaccordo con la constatazione che non vi ? stata violazione dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 della Convenzione.
2. 2. A mio avviso, il diritto o la corretta applicazione dei principi fondamentali della Convenzione, vale a dire il principio di efficacia (o di effettiva protezione dei diritti umani) e il principio di proporzionalit?, ai fatti del caso, porterebbe necessariamente a constatare una violazione dell’articolo 1 del Protocollo n. 1.
3. In base alla mia conclusione, concederei al ricorrente un importo di danno morale pi? elevato rispetto a quello che sarebbe stato concesso nella sentenza (punto 59 e punto 4, lettera a), del dispositivo). Mi asterr?, tuttavia, dal determinare tale importo in quanto sono in minoranza.
PARERE DISSENZIENTE DEL GIUDICE DEDOV
1. Comprendo e accetto pienamente le motivazioni delle decisioni prese dai miei colleghi della maggioranza e dalla Corte suprema russa in merito alla questione dell’acquirente in buona fede. 2. Ho deciso di scrivere un parere a causa dell’assenza di una giurisprudenza consolidata e di standard della Corte su tale questione con cui valutare se le autorit? nazionali abbiano o meno imposto un onere eccessivo all’acquirente in buona fede della propriet? nel presente caso.
2. La dottrina generale del diritto civile ? la seguente: l’acquirente acquista a proprio rischio e pericolo per quanto riguarda il titolo di propriet? e, per garantirne la sicurezza, deve fare delle indagini; egli non pu? accettare con certezza il fatto del possesso precedente al valore nominale, ma deve accertare come ? stato acquisito il possesso. In altre parole, l’acquirente ? tenuto a rispettare il ragionevole dovere di diligenza per verificare la validit? della transazione. La posizione del Tribunale ? che il richiedente avrebbe dovuto verificare se il bene era oggetto di una controversia. Tuttavia, la dottrina ? limitata e funziona principalmente per un acquisto da un ladro. Se c’? una catena di transazioni, l’onere di garantire la validit? di tutti i precedenti trasferimenti di propriet? diventa sempre pi? eccessivo.
3. A mio avviso la Corte non dovrebbe trascurare la presunzione di buona fede in materia civile, anche se questa dottrina ? pi? complessa e meno protettiva della presunzione di innocenza in materia penale. Esiste infatti la presunzione che l’acquirente abbia agito in buona fede (ossia che non fosse realmente a conoscenza del fatto che il venditore non era autorizzato a vendere l’immobile), a meno che non vi siano circostanze oggettive che provino il contrario, o che spostino l’onere sull’acquirente per dimostrare che egli ha agito in buona fede. Le circostanze oggettive si riferiscono alla possibilit? che l’acquirente sia a conoscenza della mancanza di titolo di propriet? del venditore. Tali circostanze possono comprendere l’esistenza di stretti rapporti tra le parti o di un conflitto di interessi.
4. Nel caso in esame, l’impresa statale e K. avevano concluso un accordo amichevole per saldare il debito dell’impresa nei confronti di K.. L’accordo ? stato approvato dal tribunale nazionale. Non sono sicuro che il procedimento giudiziario nei confronti di K. possa corrispondere a tali circostanze oggettive. Mentre il Presidium del Tribunale regionale operava in qualit? di autorit? di vigilanza per esaminare la validit? dell’accordo amichevole, K. ha venduto la propriet? a M. N? M. n? il richiedente erano parti del procedimento giudiziario in questione. Non ? stato dimostrato che K., M. e il ricorrente fossero in qualche modo collegati. All’epoca non vi era libero accesso a una banca dati di atti giudiziari, e tale banca dati non esisteva nemmeno. Quando l’Agenzia del Demanio ha impugnato l’accordo amichevole, non ha adottato le misure provvisorie necessarie per impedire la successiva vendita dell’immobile a terzi, indicando tali misure nel registro immobiliare, in modo che il ricorrente potesse essere a conoscenza del procedimento giudiziario. A seguito di tali omissioni da parte dello Stato, la ricorrente non ha avuto la possibilit? di effettuare un’indagine completa e ha dovuto obiettivamente basarsi sul certificato di propriet? presentato da M. Inoltre, la validit? dell’operazione non ? stata verificata dal notaio, e non posso biasimare la ricorrente per tale “omissione” perch? all’epoca lo Stato aveva annullato l’obbligo di autenticazione notarile delle operazioni immobiliari. Tuttavia, la Corte Suprema non ha preso in considerazione tutti questi fattori e ha concluso che, essendo in corso il procedimento giudiziario, era dovere della ricorrente prenderne conoscenza e astenersi dall’acquistare l’immobile.
5. Ritengo che l’onere imposto alla ricorrente fosse eccessivo. Risulta che, secondo i giudici nazionali, le autorit? statali non erano a conoscenza, per pi? di 8 anni, delle operazioni che ne sono derivate (vendita di immobili da K. a M. e poi da M. al ricorrente), sebbene tali operazioni fossero registrate nel registro degli immobili. Il giudice nazionale ha rifiutato di applicare la regola della prescrizione di tre anni e di constatare che lo Stato aveva perso il diritto di rivendicare il bene dal richiedente. Allo stesso tempo, il giudice nazionale ha obbligato il ricorrente ad esercitare la dovuta diligenza per ottenere le informazioni sui procedimenti pendenti contro K., anche se non era in contatto con lui. Non sono sicuro che l’intero procedimento contro il richiedente sia stato equo, n? che le autorit? abbiano cercato di trovare un giusto equilibrio tra interessi individuali e generali. La questione dell’acquirente in buona fede, quale fattore determinante per decidere il caso contro il ricorrente, ? stata decisa da un giudice unico a livello del pi? alto tribunale nazionale senza alcuna udienza pubblica o procedimento in contraddittorio che avrebbe potuto permettere al ricorrente di dimostrare che aveva agito in buona fede e che aveva esercitato il suo dovere di diligenza. La ricorrente ? stata cos? privata delle garanzie procedurali. In caso contrario, il suo caso avrebbe dovuto essere rinviato dalla Corte Suprema per un nuovo esame.
6. Ho anche votato contro la constatazione di una violazione dell’articolo 6 perch? il procedimento di delimitazione dei confini non era direttamente decisivo per il diritto di propriet? della ricorrente e, pertanto, la domanda in questa parte avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile ratione materiae.