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Testo originale e tradotto della sentenza selezionata

CASE OF BELLINI v. ITALY (No. 2)

Tipologia: Sentenza
Importanza: 3
Articoli: 41, P1-1
Numero: 64098/00/2004
Stato: Italia
Data: 2004-03-11 00:00:00
Organo: Sezione Prima
Testo Originale

Conclusione Violazione di P1-1; Violazione dell? Art. 6-1; danno materiale – richiesta respinta; danno Morale – risarcimento finanziario; Costi e spese risarcimento parziale – procedimenti nazionali; Costi e spese risarcimento parziale – procedimenti della Convenzione
PRIMA SEZIONE
CAUSA BELLINI C. ITALIA (N. 2)
(Richiesta n. 64098/00)
SENTENZA
Questa versione fu rettificata il 23 settembre 2004
sotto l?Articolo 81 degli Articoli della Corte
STRASBOURG
11 marzo 2004
DEFINITIVO
11/06/2004

Nella causa Bellini c. Italia (n. 2),
La Corte europea dei Diritti umani (Prima Sezione), riunendosi in una Camera, composta da:
Il Sig. C.L. Rozakis, Presidente, il
Sig. P. Lorenzen, il Sig. G. Bonello, il Sig. A. Kovler, il Sig. V. Zagrebelsky, la Sig.ra E. Steiner, il Sig. K. Hajiyev, giudici
ed il Sig. S. Nielsen, Cancelliere di Sezione
Avendo deliberato in privato il 19 febbraio 2004,
Consegna la seguente sentenza che fu adottata in quella data:
PROCEDURA
1. La causa origin? in una richiesta (n. 64098/00) contro la Repubblica italiana depositata per la Corte sotto l?Articolo 34 della Convenzione per la Protezione dei Diritti umani e le Libert? Fondamentali (?la Convenzione?) da un cittadino italiano, il Sig. F. B. (?il richiedente?), il 10 novembre 2000.
2. Il richiedente fu rappresentato dal Sig. A. B., un avvocato che pratica a Firenze. Il Governo italiano (?il Governo?) fu rappresentato dai suoi Agenti successivi, rispettivamente il Sig. U. Leanza ed il Sig. I.M. Braguglia, e dai suoi co-agenti successivi, rispettivamente il Sig. V. Esposito ed il Sig. F. Crisafulli.
3. il 13 giugno 2002 la Corte dichiar? la richiesta ammissibile.
4. Il richiedente mor? il 4 febbraio 2003. L?8 luglio 2003, l’erede del richiedente, il Sig. A. B. espresse la volont? di continuare i procedimenti di fronte alla Corte.
I FATTI
I. LE CIRCOSTANZE DELLA CAUSA
5. Il richiedente nacque nel 1926 e vive a Firenze.
6. Lui ? il proprietario di un appartamento a Firenze che aveva affittato ad A.B.
7. In una lettera datata 10 giugno 1983, il richiedente inform? l’inquilino che intendeva terminare il contratto d’affitto alla scadenza del termine 31 dicembre 1983 e gli chiese di sgombrare i locali entro quella la data.
8. L’inquilino disse al richiedente che non avrebbe lasciato i locali.
9. In un documento presentato all’inquilino il 22 dicembre 1983, il richiedente reiter? la sua intenzione di terminare il contratto d’affitto e chiam? in causa l’inquilino per apparire di fronte al Magistrato di Firenze.
10. Con una decisione del 16 gennaio 1984 che fu resa esecutiva il 19 giugno 1984 il Magistrato di Firenze sostenne la validit? dell’avviso per sgomberare ed ordin? che i locali fossero sgombrati il 31 dicembre 1984.
11. Il 17 settembre 1987, il richiedente present? avviso all’inquilino chiedendogli di sgombrare i locali.
12. Il 23 ottobre 1987, inform? l’inquilino che il mandato per possesso sarebbe stato eseguito da un ufficiale giudiziario il 15 dicembre 1987.
13. Tra il15 dicembre 1987 e il 15 marzo 1999 , l’ufficiale giudiziario fece trenta due tentativi di recuperare possesso. Ogni tentativo si dimostr? senza successo, siccome il richiedente non fu abilitato all?assistenza della polizia nell’eseguire il mandato per possesso.
14. Facendo seguito alla sezione 6 della Legge n. 431/98, i procedimenti di esecuzione furono sospesi sino al 10 settembre 1999.
15. Il 26 marzo 2001, l’inquilino fu d’accordo a lasciare i locali il 31 dicembre 2002.
16. Il 31 dicembre 2002, il richiedente recuper? possesso dell’appartamento.
II. DIRITTO NAZIONALE ATTINENTE
17. Fin dal 1947 le autorit? pubbliche in Italia frequentemente sono intervenute in materia di legislazione di affitto residenziale allo scopo di controllare gli affitti. Questo ? stato realizzato tramite congelamento degli affitti (di quando in quando mitigati quando il Governo decretava aumenti legali), la proroga legale di tutti i contratti d’affitto correnti e la proroga, la sospensione o lo scaglionamento dell’imposizione di mandati di sfratto. Il diritto nazionale attinente riguardo alla proroga di affitti, la sospensione di imposizione e lo scaglionamento di sfratti ? descritta nella sentenza della Corte nella causa Immobiliare Saffi c. l’Italia [GC], n. 22774/93, ?? 18-35, 1999-V di ECHR.
A. Il sistema di controllo degli affitti
18. Riguardo al controllo degli affitti, l’evoluzione della legislazione italiana pu? essere riassunta come segue.
19. La prima misura attinente era la Legge n. 392 del27 luglio 1978 che fornisce il sistema per ?gli equocanoni? (il cos? definito equo canone) sulla base di un numero di criteri come la superficie dell’appartamento ed i suoi costi di realizzazione.
20. Il secondo passo delle autorit? italiane ? datato agosto 1992. Fu preso nella prospettiva della liberalizzazione progressiva del mercato degli affitti. Di conseguenza, una legislazione che sbloccava le restrizioni sui livelli degli affitti (il cos? definito patti in deroga) entr? in vigore. Ai proprietari e agli inquilini fu data l’opportunit? di derogare all’affitto imposto dalla legge ed accordarsi su un prezzo diverso.
21. Ultimamente, Legge n. 431 del 9 dicembre 1998 riform? i contratti d?affitto e liberalizz? gli affitti.
B. Obblighi dell’inquilino in caso di tarda restituzione
22. L’inquilino ? sottoposto a un obbligo generale di risarcire il proprietario per qualsiasi danno causato nella causa di tarda restituzione dell’appartamento. A questo riguardo, l?Articolo 1591 del Codice civile italiano prevede:
?L’inquilino che non riesce a sgombrare il patrimonio immobiliare ? sottoposto a un obbligo di pagare al proprietario l’importo convenuto sino alla data in cui se ne va, insieme ad altri danni rimanenti.?
23. Comunque, la Legge n. 61 di 1989 stabilisce, inter alia, un limite alla compensazione rivendicabile dal proprietario assegnandogli una somma uguale all’affitto pagato dall’inquilino al tempo della scadenza del contratto d’affitto, proporzionalmente aumento secondo il costo della vita (Articolo 24 della Legge n. 392 27 luglio 1978) pi? il 20%, per il periodo dell’incapacit? di disporre della propriet? dell’appartamento.
24. Nella sentenza n. 482 di 2000, la Corte Costituzionale fu chiamata a decidere se tale limitazione si atteneva alla Costituzione. La Corte Costituzionale sostenne che era compatibile con la Costituzione riguardo a certi periodi di tempo durante i quali la sospensione degli sfratti era determinata dalla legge. La Corte Costituzionale spieg? che l’introduzione della limitazione era intesa a stabilire gli affitti al tempo della legislazione di emergenza, quando la penuria di alloggi rendevano la sospensione dell’imposizione necessaria. Mentre gli sfratti erano sospesi ex il lege, la legge predeterminava sia il quantum del rimborso a carico dell’inquilino, sia le misure che sono provvisorie ed eccezionali. Inoltre, gli interessi del proprietario furono controbilanciati dall’esenzione per lui dal carico di provare i danni.
25. La Corte Costituzionale dichiar? la limitazione alla compensazione rivendicabile dal proprietario incostituzionale riguardo a cause in cui l’impossibilit? per il proprietario per riacquistare l’appartamento dipendeva dalla condotta dell’inquilino e non era a causa di un intervento legislativo. Di conseguenza, apr? la strada ai proprietari per l’istituzione di procedimenti civili per ottenere la piena riparazione dei danni causati dall’inquilino.
LA LEGGE
I. VIOLAZIONE ADDOTTA DELL? ARTICOLO 1 DEL PROTOCOLLO N.RO 1 E DELL?ARTICOLO 6 ? 1 DELLA CONVENZIONE
26. Il richiedente si lagn? della sua incapacit? prolungata di recuperare possesso del suo appartamento, docuta alla mancanza di assistenza di polizia. Lui dichiar? una violazione del suo diritto di propriet?, come garantito all? Articolo 1 del Protocollo N.ro 1 alla Convenzione che prevede:
?Ogni persona fisica o giuridica ? abilitata al godimento tranquillo delle sue propriet?. Nessuno sar? privato delle sue propriet? eccetto che nell’interesse pubblico e soggetto alle condizioni previste dalla legge e dai principi generali di diritto internazionale.
Comunque, i provvedimenti precedenti non possono in qualsiasi modo danneggiare il diritto di un Stato ad eseguire simili leggi se ritiene necessario controllare l’uso della propriet? in conformit? con l’interesse generale o assicurare il pagamento di tasse o gli altri contributi o sanzioni penali.?
27. Il richiedente dichiar? anche una violazione dell? Articolo 6 ? 1 della Convenzione, la cui parte attinente prevede:
?Nella determinazione dei suoi diritti civili ed obblighi…, ognuno ? abilitato a un?… udienza all’interno di un termine ragionevole da [un]… tribunale…?
24. La Corte prima ha esaminato un numero di cause che sollevano problemi simili a quelli nella presente causa e ha trovato una violazione dell? Articolo 1 di Protocollo N.ro 1 ed Articolo 6 ? 1 della Convenzione (vedere Immobiliare Saffi, citata sopra, ?? 46-75; Lunari c. l’Italia, n. 21463/93, ?? 34-46 11 gennaio 2001; Palumbo c. l’Italia, n. 15919/89, ?? 33-48 30 novembre 2000).
25. La Corte ha esaminato la presente causa e trova che non ci sia nessun fatto o argomento del Governo che condurrebbe a una qualsiasi conclusione diversa in questa istanza. Nota che il richiedente ha dovuto aspettare approssimativamente quindici anni dopo il primo tentativo dell’ufficiale giudiziario prima di essere in grado riacquistare l’appartamento.
C’? stata di conseguenza, una violazione dell? Articolo 1 di Protocollo N.ro 1 e dell? Articolo 6 ? 1 della Convenzione nella presente causa.
II. L?APPLICAZIONE DELL? ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE
30. Articolo 41 della Convenzione prevede:
?Se la Corte trova che c’? stata una violazione della Convenzione o dei Protocolli inoltre, e se la legge interna dell?Alta Parte Contraente concernente permette di rendere una riparazione solamente parziale, la Corte pu?, se necessario, riconoscere una soddisfazione equa alla vittima.?
A. danno Materiale
31. Il richiedente chiese 49,546.81 euro (EUR) per il danno materiale che aveva sostenuto, somma che ? data dalla perdita di affitto per un periodo di tempo dal 1 agosto 1992 al 26 marzo 2001 . Il richiedente propose questa somma come la differenza tra il valore di mercato affittato dell’appartamento, EUR 619.75 al mese e l’affitto imposto dalla legge, EUR 195.48 al mese.
Il richiedente lasci? anche che la questione venisse stimata dalla Corte in modo equo.
32. Il Governo contest? la richiesta.
33. Poich? il richiedente non ? riuscito a presentare dettagli particolareggiati della sua richiesta, insieme ai documenti o ricevute attinenti di sostegno, come richiesto sotto l?Articolo 60 degli Articoli di Corte, la Corte decide di non fare risarcimento sotto questo capo.
B. danno Morale
34. Il richiedente chiese EUR 15,000 per il danno morale. Il richiedente lasci? anche questa questione a discrezione della Corte.
35. Il Governo contest? la richiesta.
36. La Corte considera che il richiedente ha dovuto sostenere un danno morale. Stabilendo su una base equa, d? EUR 3,000 all’erede del richiedente sotto questo capo.
C. Costi e spese
37. Il richiedente chiese anche il rimborso delle sue spese processuali e spese come segue:
– EUR 5,164.57 per i costi dei procedimenti d?esecuzione;
– EUR 8,568 per i costi e spese di fronte alla Corte.
38. Il Governo contest? le richieste.
39. Sulla base delle informazioni in suo possesso e la giurisprudenza della Corte, la Corte considera ragionevole dare la somma di EUR 2,500 all’erede del richiedente per i costi e spese incorsi nei procedimenti nazionali ed EUR 2,000 per i procedimenti di fronte alla Corte.
40. La Corte d? una somma totale di EUR 4,500 per spese processuali e spese.
D. Interesse di mora
41. La Corte lo considera adatto che l’interesse di mora debba essere basato sul tasso di prestito marginale della Banca Centrale europea a cui si dovrebbe aggiungere tre punti percentuale.
PER QUESTE RAGIONI, LA CORTE UNANIMAMENTE
1. Ritiene che c’? stata una violazione dell? Articolo 1 del Protocollo N.ro 1 alla Convenzione;
2. Ritiene che c’? stata una violazione dell? Articolo 6 ? 1 della Convenzione;
3. Ritiene
(a) che lo Stato convenuto deve pagare l’erede del richiedente, il Sig. A. B.2, entro tre mesi dalla data in cui la sentenza diviene definitiva secondo l?Articolo 44 ? 2 della Convenzione i seguenti importi:
(i) EUR 3,000 (tre mila euro) per danno morale;
(ii) EUR 4,500 (quattro mila cinquecento euro) per spese processuali e spese;
(iii) qualsiasi tassa che pu? essere addebitabile sugli importi sopra;
(b) che dalla scadenza dei tre mesi summenzionati sino ad accordo l? interesse semplice sar? pagabile sugli importi sopra ad un tasso uguale al tasso di prestito marginale della Banca Centrale europea durante il periodo predefinito pi? tre punti percentuale;
4. Respinge il resto della richiesta del richiedente per la soddisfazione equa.
Fatto in inglese, e notificato per iscritto l?11 marzo 2004, facendo seguito all?Articolo 77 ?? 2 e 3 degli Articoli di Corte.
S?ren Nielsen Christos Rozakis
Cancelliere President
1 rettificato il 23 settembre 2004. La versione precedente legge ?Sig. M. B..?

2 rettificato il 23 settembre 2004. La versione precedente legge ?Sig. M. B..?

Testo Tradotto

Conclusion Violation of P1-1 ; Violation of Art. 6-1 ; Pecuniary damage – claim rejected ; Non-pecuniary damage – financial award ; Costs and expenses partial award – domestic proceedings ; Costs and expenses partial award – Convention proceedings
FIRST SECTION
CASE OF BELLINI v. ITALY (no 2)
(Application no. 64098/00)
JUDGMENT
This version was rectified on 23 September 2004
under Rule 81 of the Rules of the Court
STRASBOURG
11 March 2004
FINAL
11/06/2004

In the case of Bellini v. Italy (no 2),
The European Court of Human Rights (First Section), sitting as a Chamber composed of:
Mr C.L. Rozakis, President,
Mr P. Lorenzen,
Mr G. Bonello,
Mr A. Kovler,
Mr V. Zagrebelsky,
Mrs E. Steiner,
Mr K. Hajiyev, judges,
and Mr S. Nielsen, Section Registrar,
Having deliberated in private on 19 February 2004,
Delivers the following judgment, which was adopted on that date:
PROCEDURE
1. The case originated in an application (no. 64098/00) against the Italian Republic lodged with the Court under Article 34 of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (?the Convention?) by an Italian national, Mr F. B. (?the applicant?), on 10 November 2000.
2. The applicant was represented by Mr A. B., a lawyer practising in Florence. The Italian Government (?the Government?) were represented by their successive Agents, respectively Mr U. Leanza and Mr I.M. Braguglia, and by their successive co-Agents, respectively Mr V. Esposito and Mr F. Crisafulli.
3. On 13 June 2002 the Court declared the application admissible.
4. The applicant died on 4 February 2003. On 8 July 2003, the applicant?s heir, Mr A. B.1, expressed the wish to continue the proceedings before the Court.
THE FACTS
I. THE CIRCUMSTANCES OF THE CASE
5. The applicant was born in 1926 and lives in Florence.
6. He is the owner of a flat in Florence, which he had let to A.B.
7. In a registered letter of 10 June 1983, the applicant informed the tenant that he intended to terminate the lease on expiry of the term on 31 December 1983 and asked him to vacate the premises by that date.
8. The tenant told the applicant that he would not leave the premises.
9. In a writ served on the tenant on 22 December 1983, the applicant reiterated his intention to terminate the lease and summoned the tenant to appear before the Florence Magistrate.
10. By a decision of 16 January 1984, which was made enforceable on 19 June 1984, the Florence Magistrate upheld the validity of the notice to quit and ordered that the premises be vacated by 31 December 1984.
11. On 17 September 1987, the applicant served notice on the tenant requiring him to vacate the premises.
12. On 23 October 1987, he informed the tenant that the order for possession would be enforced by a bailiff on 15 December 1987.
13. Between 15 December 1987 and 15 March 1999, the bailiff made thirty-two attempts to recover possession. Each attempt proved unsuccessful, as the applicant was not entitled to police assistance in enforcing the order for possession.
14. Pursuant to section 6 of Law no. 431/98, the enforcement proceedings were suspended until 10 September 1999.
15. On 26 March 2001, the tenant agreed to leave the premises on 31 December 2002.
16. On 31 December 2002, the applicant recovered possession of the flat.
II. RELEVANT DOMESTIC LAW
17. Since 1947 the public authorities in Italy have frequently intervened in residential tenancy legislation with the aim of controlling rents. This has been achieved by rent freezes (occasionally relaxed when the Government decreed statutory increases), by the statutory extension of all current leases and by the postponement, suspension or staggering of the enforcement of orders for possession. The relevant domestic law concerning the extension of tenancies, the suspension of enforcement and the staggering of evictions is described in the Court?s judgment in the case of Immobiliare Saffi v. Italy [GC], no. 22774/93, ?? 18-35, ECHR 1999-V. Lastly, for some cases, a suspension of the enforcement of the orders for possession until 30 June 2004 was introduced by Legislative Decree no. 147 of 24 June 2003, which became Law no. 200 of 1 August 2003.
A. The system of control of the rents
18. As regards the control of the rents, the evolution of the Italian legislation may be summarised as follows.
19. The first relevant measure was the Law no. 392 of 27 July 1978 which provided machinery for ?fair rents? (the so-called equo canone) on the basis of a number of criteria such as the surface of the flat and its costs of realisation.
20. The second step of the Italian authorities dated August 1992. It was taken in the view of progressive liberalisation of the market of tenancies. Accordingly, a legislation relaxing on rent levels restrictions (the so-called patti in deroga) entered into force. Owners and tenants were in principle given the opportunity to derogate from the rent imposed by law and to agree on a different price.
21. Lastly, Law no. 431 of 9 December 1998 reformed the tenancies and liberalised the rents.
B. Obligations of the tenant in the case of late restitution
22. The tenant is under a general obligation to refund the owner any damages caused in the case of late restitution of the flat. In this regard, Article 1591 of the Italian Civil Code provides:
?The tenant who fails to vacate the immovable property is under an obligation to pay the owner the agreed amount until the date when he leaves, together with other remaining damages.?
23. However, Law no. 61 of 1989 set out, inter alia, a limit to the compensation claimable by the owner entitling him to a sum equal to the rent paid by the tenant at the time of the expiration of the lease, proportionally increased according to the cost of living (Article 24 of Law no. 392 of 27 July 1978) plus 20%, along the period of inability to dispose of the possession of the flat.
24. In the judgment no. 482 of 2000, the Constitutional Court was called upon to decide whether such a limitation complied with the Constitution. The Constitutional Court held that it was compatible with the Constitution with regard to periods of time during which the suspension of the evictions was determined by law. The Constitutional Court explained that the introduction of that limitation was intended to settle the tenancies of the time of the emergency legislation, when the housing shortage made the suspension of the enforcement necessary. While evictions were suspended ex lege, the law predetermined the quantum of the reimbursement chargeable to the tenant, both measures being temporary and exceptional. Besides, the interests of the owner were counterbalanced by the exemption for him from the burden to prove the damages.
25. The Constitutional Court declared the limitation to the compensation claimable by the owner unconstitutional with regard to cases where the impossibility for the owner to repossess the flat depended on the conduct of the tenant and was not due to a legislative intervention. Accordingly, it opened the way to owners for the institution of civil proceedings in order to obtain full reparation of the damages caused by the tenant.
THE LAW
I. ALLEGED VIOLATION OF ARTICLE 1 OF PROTOCOL No. 1 AND OF ARTICLE 6 ? 1 OF THE CONVENTION
26. The applicant complained of his prolonged inability to recover possession of his flat, owing to the lack of police assistance. He alleged a violation of his right of property, as guaranteed by Article 1 of Protocol No. 1 to the Convention, which provides:
?Every natural or legal person is entitled to the peaceful enjoyment of his possessions. No one shall be deprived of his possessions except in the public interest and subject to the conditions provided for by law and by the general principles of international law.
The preceding provisions shall not, however, in any way impair the right of a State to enforce such laws as it deems necessary to control the use of property in accordance with the general interest or to secure the payment of taxes or other contributions or penalties.?
27. The applicant also alleged a breach of Article 6 ? 1 of the Convention, the relevant part of which provides:
?In the determination of his civil rights and obligations …, everyone is entitled to a … hearing within a reasonable time by [a] … tribunal…?
28. The Court has previously examined a number of cases raising issues similar to those in the present case and found a violation of Article 1 of Protocol No. 1 and Article 6 ? 1 of the Convention (see Immobiliare Saffi, cited above, ?? 46-75; Lunari v. Italy, no. 21463/93, ?? 34-46, 11 January 2001; Palumbo v. Italy, no. 15919/89, ?? 33-48, 30 November 2000).
29. The Court has examined the present case and finds that there are no facts or arguments from the Government which would lead to any different conclusion in this instance. It notes that the applicant had to wait approximately fifteen years after the first attempt of the bailiff before being able to repossess the flat.
Consequently, there has been a violation of Article 1 of Protocol No. 1 and of Article 6 ? 1 of the Convention in the present case.
II. APPLICATION OF ARTICLE 41 OF THE CONVENTION
30. Article 41 of the Convention provides:
?If the Court finds that there has been a violation of the Convention or the Protocols thereto, and if the internal law of the High Contracting Party concerned allows only partial reparation to be made, the Court shall, if necessary, afford just satisfaction to the injured party.?
A. Pecuniary damage
31. The applicant claimed 49,546.81 euros (EUR) for the pecuniary damage he had sustained, the sum being the loss of rent for a period of time from 1 August 1992 to 26 March 2001. The applicant proposed this sum as the difference between the market value rent of the flat, EUR 619.75 per month, and the rent imposed by law, EUR 195.48 per month.
The applicant also left the matter to be assessed by the Court in an equitable manner.
32. The Government contested the claim.
33. Since the applicant has failed to submit itemised particulars of his claim, together with the relevant supporting documents or vouchers, as required under Rule 60 of the Rules of Court, the Court decides to make no award under this head.
B. Non-pecuniary damage
34. The applicant claimed EUR 15,000 for the non-pecuniary damage. The applicant also left the matter to the Court?s discretion.
35. The Government contested the claim.
36. The Court considers that the applicant must have sustained some non-pecuniary damage. Ruling on an equitable basis, it awards the applicant?s heir EUR 3,000 under this head.
C. Costs and expenses
37. The applicant also claimed reimbursement of his legal costs and expenses as follows:
– EUR 5,164.57 for the costs of the enforcement proceedings;
– EUR 8,568 for the costs and expenses before the Court.
38. The Government contested the claims.
39. On the basis of the information in its possession and the Court?s case-law, the Court considers it reasonable to award the applicant?s heir the sum of EUR 2,500 for the costs and expenses incurred in the domestic proceedings and EUR 2,000 for the proceedings before the Court.
40. The Court awards a total sum of EUR 4,500 for legal costs and expenses.
D. Default interest
41. The Court considers it appropriate that the default interest should be based on the marginal lending rate of the European Central Bank to which should be added three percentage points.
FOR THESE REASONS, THE COURT UNANIMOUSLY
1. Holds that there has been a violation of Article 1 of Protocol No. 1 to the Convention;
2. Holds that there has been a violation of Article 6 ? 1 of the Convention;
3. Holds
(a) that the respondent State is to pay the applicant?s heir, Mr A. B.2, within three months from the date on which the judgment becomes final according to Article 44 ? 2 of the Convention, the following amounts:
(i) EUR 3,000 (three thousand euros) for non-pecuniary damage;
(ii) EUR 4,500 (four thousand five hundred euros) for legal costs and expenses;
(iii) any tax that may be chargeable on the above amounts;
(b) that from the expiry of the above-mentioned three months until settlement simple interest shall be payable on the above amounts at a rate equal to the marginal lending rate of the European Central Bank during the default period plus three percentage points;
4. Dismisses the remainder of the applicant?s claim for just satisfaction.
Done in English, and notified in writing on 11 March 2004, pursuant to Rule 77 ?? 2 and 3 of the Rules of Court.
S?ren Nielsen Christos Rozakis
Registrar President
1 Rectified on 23 September 2004. The previous version reads ?Mr. M. B.?.

2 Rectified on 23 September 2004. The previous version reads ?Mr. M. B.?.

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