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Testo originale e tradotto della sentenza selezionata

CASE OF BALDI v. ITALY

Tipologia: Sentenza
Importanza: 3
Articoli: 37, P1-1
Numero: 32584/96/2003
Stato: Italia
Data: 2003-12-11 00:00:00
Organo: Sezione Prima
Testo Originale

Conclusione Cancellazione dal ruolo
PRIMA LA SEZIONE
Causa BALDI c. l’Italia
(Richiesta n. 32584/96)
SENTENZA
(Cancellazione)
STRASBOURG
11 dicembre 2003
DEFINITIVO
11/03/2004
Questa sentenza diverr? definitiva nelle circostanze poste dall? Articolo 44 ? 2 della Convenzione. Pu? essere soggettao a revisione editoriale.

Nella causa di Baldi c. l’Italia,
La Corte europea dei Diritti umani (Prima Sezione), riunendosi in una Camera, composta da:
Il Sig. C.L. Rozakis, Presidente il
Sig. P. Lorenzen, il Sig. G. Bonello il Sig. A. Kovler, il Sig.ra E. Steiner il Sig. K. Hajiyev, giudici il Sig. L. Ferrari Bravo, giudice ad hoc, ed il Sig. S. Nielsen, Cancelliere Aggiunto di Sezione
Avendo deliberato in privato il 20 novembre 2003,
Consegna la seguente sentenza che fu adottata in quella la data:
PROCEDURA
1. La causa origin? da una richiesta (n. 32584/96) contro la Repubblica italiana depositata per la Commissione europea di Diritti umani (?la Commissione?) sotto il primo Articolo 25 della Convenzione per la Protezione dei Diritti umani e le Libert? Fondamentali (?la Convenzione?) da un cittadino italiano, il Sig. R. B. (?il richiedente?), il 16 maggio 1996.
2. Il richiedente ? rappresentato dal Sig. P. M., un avvocato che pratica a Milano. Il Governo italiano (?il Governo?) ? rappresentato dai suoi Agenti successivi, rispettivamente il Sig. U. Leanza e Sig. I. M. Braguglia, e dai suoi co-agenti successivi, rispettivamente il Sig. V. Esposito ed il Sig. F. Crisafulli.
3. Il richiedente si ? lagnato sotto l?Articolo 1 dEL Protocollo N.ro 1 della Convenzione che lui non era stato capace di recuperare possesso del suo appartamento entro un termine ragionevole. Invocando l?Articolo 6 ? 1 della Convenzione, si lagn? anche della lunghezza dei procedimenti di sfratto.
4. La richiesta fu trasmessa alla Corte il 1 novembre 1998, quando entr? in vigore il Protocollo N.ro 11 della Convenzione (l’Articolo 5 ? 2 del Protocollo N.ro 11).
5. La richiesta fu assegnata alla Seconda Sezione della Corte (l’Articolo 52 ? 1 degli Articoli della Corte). All?interno di questa Sezione, la Camera che avrebbe considerato la causa (l’Articolo 27 ? 1 della Convenzione) fu costituita come previsto nell? Articolo 26 ? 1 degli Articoli della Corte.
6. Il 22 giugno 2000 la Corte dichiar? la richiesta ammissibile.
7. Il Sig. V. Zagrebelsky, il giudice eletto a riguardo dell’Italia, si astenne dal riunirsi nella causa (Articolo 28). Il Governo nomin? il Sig. L. Ferrari Bravo come giudice ad hoc per riunirsi al suo posto (l’Articolo 27 ? 2 della Convenzione ed Articolo 29 ? 2)
8. Il 1 novembre 2001 la Corte cambi? la composizione delle sue Sezioni (l’Articolo 25 ? 1). Questa causa fu assegnata alla Prima Sezione nuovamente composta.

I FATTI
9. Il richiedente nacque nel 1947 e vive a Milano.
10. E? il proprietario di un appartamento a Milano che lui aveva affittato a M.M.L.
11. In un documento notificato all’inquilino il 25 ottobre 1990, il richiedente l’inform? che lui intendeva terminare il contratto d’affitto alla scadenza del termine il 30 giugno 1991 e chiam? in causa l’inquilino per apparire di fronte al Magistrato di Milano.
12. Con una decisione del 12 novembre 1990 che fu resa esecutiva il 7 gennaio 1991 il Magistrato di Milano sostenne la validit? dell’avviso per sgomberare ed ordin? che i locali fossero sgombrati il 1 luglio 1992.
13. Il 22 luglio 1992, il richiedente notific? l?avviso all’inquilino costringendolo a sgombrare i locali.
14. Il 17 settembre 1992, inform? l’inquilino che il mandato di sfratto sarebbe stato eseguito da un ufficiale giudiziario il 16 ottobre 1992.
15. Fra il16 ottobre 1992 e il 19 ottobre 1993, l’ufficiale giudiziario fece 5 tentativi di recuperare la propriet?.
16. Il 26 novembre 1993, il richiedente fece una dichiarazione legale con la quale richiese urgentemente i locali come sistemazione per lui.
17. Fra l?11 gennaio 1994 e il 14 aprile 1997 i, l’ufficiale giudiziario fece 15 tentativi di recuperare la propriet?. Ogni tentativo si dimostr? senza successo, siccome al richiedente non fu accordata mai l’assistenza della polizia nell’eseguire il mandato di sfratto.
18. Il 26 giugno 1997, l’inquilino sgombr? i locali.
LA LEGGE
19. Con una lettera del 29 giugno 2000, la Corte inform? il richiedente della decisione di ammissibilit? e gli richiese di presentare, entro il 20 settembre 2000 qualsiasi prova supplementare od osservazioni scritte sulla causa che lui ha desiderato mettere di fronte alla Corte. Nella stessa lettera,a richiedente si chiese anche di presentare le sue richieste per la soddisfazione equa. Il richiedente non rispose.
20. Da una lettera registrata il 24 luglio 2002, spedita anche via fax il 29 luglio 2002, la Corte reiter? le sue richieste ed avvert? il richiedente che il suo fallimento nella risposta entro il 12 agosto 2002, avrebbe condotto all?applicazione della cancellazione dal ruolo delle cause della Corte. Il richiedente ricevette il fax. Il 3 settembre 2002, lui ricevette la lettera registrata. Comunque, il richiedente non rispose.
21. In queste circostanze, avendo riguardo all?Articolo 37 ? 1 (a) della Convenzione, la Corte considera, che il richiedente non intende intraprendere il ricorso. Inoltre, la Corte non trova nessuna ragione di un carattere generale, come definito all? Articolo 37 ? 1 in fine che richiederebbe l’esame della richiesta.
22. Di conseguenza, la causa dovrebbe essere cancellata dal ruolo.
PER QUESTE RAGIONI, LA CORTE UNANIMAMENTE
Decide di cancellare la causa dal ruolo;
Fatto in inglese, e notificato per iscritto l?11 dicembre 2003, facendo seguito all? Articolo 77 ?? 2 e 3 dell?Ordinamento.
S?ren Nielsen Christos Rozakis
Cancelliere Aggiunto Presidente

Testo Tradotto

Conclusion Struck of the list
FIRST SECTION
CASE OF BALDI v. ITALY
(Application no. 32584/96)
JUDGMENT
(Striking out)
STRASBOURG
11 December 2003
FINAL
11/03/2004
This judgment will become final in the circumstances set out in Article 44 ? 2 of the Convention. It may be subject to editorial revision.

In the case of Baldi v. Italy,
The European Court of Human Rights (First Section), sitting as a Chamber composed of:
Mr C.L. Rozakis, President,
Mr P. Lorenzen,
Mr G. Bonello,
Mr A. Kovler,
Mrs E. Steiner,
Mr K. Hajiyev, judges,
Mr L. Ferrari Bravo, ad hoc judge,
and Mr S. Nielsen, Deputy Section Registrar,
Having deliberated in private on 20 November 2003,
Delivers the following judgment, which was adopted on that date:
PROCEDURE
1. The case originated in an application (no. 32584/96) against the Italian Republic lodged with the European Commission of Human Rights (?the Commission?) under former Article 25 of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (?the Convention?) by an Italian national, Mr R. B. (?the applicant?), on 16 May 1996.
2. The applicant was represented by Mr P. M., a lawyer practising in Milan. The Italian Government (?the Government?) were represented by their successive Agents, respectively Mr U. Leanza and Mr I. M. Braguglia, and by their successive co-Agents, respectively Mr V. Esposito and Mr F. Crisafulli.
3. The applicant complained under Article 1 of Protocol No. 1 to the Convention that he had been unable to recover possession of his flat within a reasonable time. Invoking Article 6 ? 1 of the Convention, he further complained about the length of the eviction proceedings.
4. The application was transmitted to the Court on 1 November 1998, when Protocol No. 11 to the Convention came into force (Article 5 ? 2 of Protocol No. 11).
5. The application was allocated to the Second Section of the Court (Rule 52 ? 1 of the Rules of Court). Within that Section, the Chamber that would consider the case (Article 27 ? 1 of the Convention) was constituted as provided in Rule 26 ? 1 of the Rules of Court.
6. On 22 June 2000 the Court declared the application admissible.
7. Mr V. Zagrebelsky, the judge elected in respect of Italy, withdrew from sitting in the case (Rule 28). The Government appointed Mr L. Ferrari Bravo as ad hoc judge to sit in his place (Article 27 ? 2 of the Convention and Rule 29 ? 2)
8. On 1 November 2001 the Court changed the composition of its Sections (Rule 25 ? 1). This case was assigned to the newly composed First Section.

THE FACTS
9. The applicant was born in 1947 and lives in Milan.
10. He is the owner of a flat in Milan, which he had let to M.M.L.
11. In a writ served on the tenant on 25 October 1990, the applicant informed her that he intended to terminate the lease on expiry of the term on 30 June 1991 and summoned the tenant to appear before the Milan Magistrate.
12. By a decision of 12 November 1990, which was made enforceable on 7 January 1991, the Milan Magistrate upheld the validity of the notice to quit and ordered that the premises be vacated by 1 July 1992.
13. On 22 July 1992, the applicant served notice on the tenant requiring her to vacate the premises.
14. On 17 September 1992, he informed the tenant that the order for possession would be enforced by a bailiff on 16 October 1992.
15. Between 16 October 1992 and 19 October 1993, the bailiff made 5 attempts to recover possession.
16. On 26 November 1993, the applicant made a statutory declaration that he urgently required the premises as accommodation for himself.
17. Between 11 January 1994 and 14 April 1997, the bailiff made 15 attempts to recover possession. Each attempt proved unsuccessful, as the applicant was never granted the assistance of the police in enforcing the order for possession.
18. On 26 June 1997, the tenant vacated the premises.
THE LAW
19. By letter of 29 June 2000, the Court informed the applicant of the admissibility decision and requested him to submit, by 20 September 2000, any additional evidence or written observations on the case that he wished to put before the Court. In the same letter, the applicant was also asked to submit his claims for just satisfaction. The applicant did not reply.
20. By registered letter of 24 July 2002, sent also by fax on 29 July 2002, the Court reiterated its requests and warned the applicant that his failure to reply by 12 August 2002, might lead to the application being struck out the Court’s list of cases. The applicant received the fax. On 3 September 2002, he received the registered letter. However, the applicant did not reply.
21. In these circumstances, having regard to Article 37 ? 1 (a) of the Convention, the Court considers that the applicant does not intend to pursue the petition. Furthermore, the Court finds no reasons of a general character, as defined in Article 37 ? 1 in fine, which would require the examination of the application.
22. Accordingly, the case should be struck of the list.
FOR THESE REASONS, THE COURT UNANIMOUSLY
Decides to strike the case of the list ;
Done in English, and notified in writing on 11 December 2003, pursuant to Rule 77 ?? 2 and 3 of the Rules of Court.
S?ren Nielsen Christos Rozakis
Deputy Registrar President

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