Conclusione Cancellazione dal ruolo
PRIMA LA SEZIONE
Causa BALDI c. l’Italia
(Richiesta n. 32584/96)
SENTENZA
(Cancellazione)
STRASBOURG
11 dicembre 2003
DEFINITIVO
11/03/2004
Questa sentenza diverr? definitiva nelle circostanze poste dall? Articolo 44 ? 2 della Convenzione. Pu? essere soggettao a revisione editoriale.
Nella causa di Baldi c. l’Italia,
La Corte europea dei Diritti umani (Prima Sezione), riunendosi in una Camera, composta da:
Il Sig. C.L. Rozakis, Presidente il
Sig. P. Lorenzen, il Sig. G. Bonello il Sig. A. Kovler, il Sig.ra E. Steiner il Sig. K. Hajiyev, giudici il Sig. L. Ferrari Bravo, giudice ad hoc, ed il Sig. S. Nielsen, Cancelliere Aggiunto di Sezione
Avendo deliberato in privato il 20 novembre 2003,
Consegna la seguente sentenza che fu adottata in quella la data:
PROCEDURA
1. La causa origin? da una richiesta (n. 32584/96) contro la Repubblica italiana depositata per la Commissione europea di Diritti umani (?la Commissione?) sotto il primo Articolo 25 della Convenzione per la Protezione dei Diritti umani e le Libert? Fondamentali (?la Convenzione?) da un cittadino italiano, il Sig. R. B. (?il richiedente?), il 16 maggio 1996.
2. Il richiedente ? rappresentato dal Sig. P. M., un avvocato che pratica a Milano. Il Governo italiano (?il Governo?) ? rappresentato dai suoi Agenti successivi, rispettivamente il Sig. U. Leanza e Sig. I. M. Braguglia, e dai suoi co-agenti successivi, rispettivamente il Sig. V. Esposito ed il Sig. F. Crisafulli.
3. Il richiedente si ? lagnato sotto l?Articolo 1 dEL Protocollo N.ro 1 della Convenzione che lui non era stato capace di recuperare possesso del suo appartamento entro un termine ragionevole. Invocando l?Articolo 6 ? 1 della Convenzione, si lagn? anche della lunghezza dei procedimenti di sfratto.
4. La richiesta fu trasmessa alla Corte il 1 novembre 1998, quando entr? in vigore il Protocollo N.ro 11 della Convenzione (l’Articolo 5 ? 2 del Protocollo N.ro 11).
5. La richiesta fu assegnata alla Seconda Sezione della Corte (l’Articolo 52 ? 1 degli Articoli della Corte). All?interno di questa Sezione, la Camera che avrebbe considerato la causa (l’Articolo 27 ? 1 della Convenzione) fu costituita come previsto nell? Articolo 26 ? 1 degli Articoli della Corte.
6. Il 22 giugno 2000 la Corte dichiar? la richiesta ammissibile.
7. Il Sig. V. Zagrebelsky, il giudice eletto a riguardo dell’Italia, si astenne dal riunirsi nella causa (Articolo 28). Il Governo nomin? il Sig. L. Ferrari Bravo come giudice ad hoc per riunirsi al suo posto (l’Articolo 27 ? 2 della Convenzione ed Articolo 29 ? 2)
8. Il 1 novembre 2001 la Corte cambi? la composizione delle sue Sezioni (l’Articolo 25 ? 1). Questa causa fu assegnata alla Prima Sezione nuovamente composta.
I FATTI
9. Il richiedente nacque nel 1947 e vive a Milano.
10. E? il proprietario di un appartamento a Milano che lui aveva affittato a M.M.L.
11. In un documento notificato all’inquilino il 25 ottobre 1990, il richiedente l’inform? che lui intendeva terminare il contratto d’affitto alla scadenza del termine il 30 giugno 1991 e chiam? in causa l’inquilino per apparire di fronte al Magistrato di Milano.
12. Con una decisione del 12 novembre 1990 che fu resa esecutiva il 7 gennaio 1991 il Magistrato di Milano sostenne la validit? dell’avviso per sgomberare ed ordin? che i locali fossero sgombrati il 1 luglio 1992.
13. Il 22 luglio 1992, il richiedente notific? l?avviso all’inquilino costringendolo a sgombrare i locali.
14. Il 17 settembre 1992, inform? l’inquilino che il mandato di sfratto sarebbe stato eseguito da un ufficiale giudiziario il 16 ottobre 1992.
15. Fra il16 ottobre 1992 e il 19 ottobre 1993, l’ufficiale giudiziario fece 5 tentativi di recuperare la propriet?.
16. Il 26 novembre 1993, il richiedente fece una dichiarazione legale con la quale richiese urgentemente i locali come sistemazione per lui.
17. Fra l?11 gennaio 1994 e il 14 aprile 1997 i, l’ufficiale giudiziario fece 15 tentativi di recuperare la propriet?. Ogni tentativo si dimostr? senza successo, siccome al richiedente non fu accordata mai l’assistenza della polizia nell’eseguire il mandato di sfratto.
18. Il 26 giugno 1997, l’inquilino sgombr? i locali.
LA LEGGE
19. Con una lettera del 29 giugno 2000, la Corte inform? il richiedente della decisione di ammissibilit? e gli richiese di presentare, entro il 20 settembre 2000 qualsiasi prova supplementare od osservazioni scritte sulla causa che lui ha desiderato mettere di fronte alla Corte. Nella stessa lettera,a richiedente si chiese anche di presentare le sue richieste per la soddisfazione equa. Il richiedente non rispose.
20. Da una lettera registrata il 24 luglio 2002, spedita anche via fax il 29 luglio 2002, la Corte reiter? le sue richieste ed avvert? il richiedente che il suo fallimento nella risposta entro il 12 agosto 2002, avrebbe condotto all?applicazione della cancellazione dal ruolo delle cause della Corte. Il richiedente ricevette il fax. Il 3 settembre 2002, lui ricevette la lettera registrata. Comunque, il richiedente non rispose.
21. In queste circostanze, avendo riguardo all?Articolo 37 ? 1 (a) della Convenzione, la Corte considera, che il richiedente non intende intraprendere il ricorso. Inoltre, la Corte non trova nessuna ragione di un carattere generale, come definito all? Articolo 37 ? 1 in fine che richiederebbe l’esame della richiesta.
22. Di conseguenza, la causa dovrebbe essere cancellata dal ruolo.
PER QUESTE RAGIONI, LA CORTE UNANIMAMENTE
Decide di cancellare la causa dal ruolo;
Fatto in inglese, e notificato per iscritto l?11 dicembre 2003, facendo seguito all? Articolo 77 ?? 2 e 3 dell?Ordinamento.
S?ren Nielsen Christos Rozakis
Cancelliere Aggiunto Presidente