PRIMA SEZIONE
CASO BAGIROVA E ALTRI c. AZERBAIJAN
(ricorsi n. 37706/17 e altri 5)
SENTENZA
(Merito)
Art. 1 P1 – Godimento pacifico dei beni – Espropriazione illegittima dei beni dei ricorrenti per esigenze dello Stato – Mancato rispetto della procedura giuridica interna in materia di espropriazione di beni di propriet? privata
STRASBURGO
31 agosto 2023
FINALE
30/11/2023
La presente sentenza ? divenuta definitiva ai sensi dell’articolo 44 ? 2 della Convenzione.
Pu? essere soggetta a revisione editoriale.
Nel caso Bagirova e altri contro Azerbaigian,
La Corte europea dei diritti dell’uomo (Prima Sezione), riunita in Camera composta da:
Marko Bo?njak, Presidente,
Alena Pol??kov?,
Krzysztof Wojtyczek,
L?tif H?seynov,
P?ter Paczolay,
Ivana Jeli?,
Gilberto Felici, giudici,
e Renata Degener, cancelliere di sezione,
visti:
i sei ricorsi contro la Repubblica dell’Azerbaigian presentati alla Corte ai sensi dell’articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libert? fondamentali (“la Convenzione”) da sei cittadini azeri in date diverse (si veda la tabella allegata);
la decisione di notificare al Governo dell’Azerbaigian (“il Governo”) i reclami ai sensi dell’articolo 6 ? 1 (diritto a una sentenza motivata) e dell’articolo 8 della Convenzione, nonch? dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione e di dichiarare irricevibili i restanti ricorsi;
le osservazioni delle parti;
Avendo deliberato in privato il 4 luglio 2023,
pronuncia la seguente sentenza, adottata in tale data:
INTRODUZIONE
1. I presenti ricorsi riguardano l’espropriazione delle propriet? dei ricorrenti per esigenze dello Stato e sollevano questioni principalmente ai sensi dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione.
I FATTI
2. Le generalit? dei ricorrenti e dei loro rappresentanti sono riportate nella tabella allegata.
3. Il Governo era rappresentato dal suo agente, sig. ?. ?sg?rov.
4. I fatti di causa possono essere riassunti come segue.
INFORMAZIONI DI BASE E ATTI GIURIDICI PERTINENTI
5. Il 12 dicembre 2013 il capo dell’Autorit? esecutiva della citt? di Baku (“BCEA”) ha emesso l’ordinanza n. 501 in base alla quale gli edifici e le case situati nell’area delimitata dalle vie Azerbaijan, N. Narimanov e Inshaatchilar e dalle vie A. Huseynzade, Tolstoj, I. Gutgashinli, G. Khalilov, B. Aghayev e Landau a Baku dovevano essere sgomberati e demoliti ai fini di lavori di costruzione e sistemazione del paesaggio in relazione a un progetto di miglioramento dell’infrastruttura stradale. L’esecuzione dell’ordinanza ? stata affidata all’Autorit? esecutiva del distretto di Yasamal (“YDEA”).
6. I ricorrenti erano proprietari di case private, parti di case o appartamenti (“le propriet?” – si veda la tabella allegata) situate nell’area summenzionata.
7. A partire dall’inizio del 2014, i rappresentanti dell’YDEA e di varie altre autorit? statali hanno avuto incontri con i residenti dell’area. Secondo i ricorrenti, durante uno di questi incontri, tenutosi il 3 marzo 2014, A.S., il vice capo del Gabinetto dei Ministri dell’Azerbaigian all’epoca dei fatti, ha dichiarato che le propriet? non sarebbero state espropriate per esigenze statali e sarebbero state invece acquistate sulla base di contratti di vendita, che sarebbero stati stipulati su base volontaria.
7. Nella primavera del 2014 i rappresentanti dell’YDEA hanno invitato i residenti dell’area a lasciare le loro propriet? in cambio di 1.500 manat azeri (AZN – circa 1.380 euro all’epoca dei fatti) per ogni metro quadrato di propriet? come risarcimento. Alcuni residenti hanno accettato l’offerta e hanno lasciato le loro propriet?. In seguito alla loro partenza, la YDEA ha iniziato a demolire le propriet? di questi residenti e ha anche sospeso del tutto o in parte la fornitura di servizi di pubblica utilit? alle propriet? rimanenti, il che ha reso le condizioni di vita difficili per i residenti rimasti.
9. L’11 novembre 2015 il Consiglio dei Ministri ha adottato la decisione n. 358, in base alla quale la YDEA ? stata designata come ente statale responsabile dell’esproprio delle propriet? situate in una certa area, che comprendeva la zona delimitata dalle strade sopra citate (si veda il paragrafo 5), ai fini della costruzione di strade e altre reti di comunicazione di importanza statale in conformit? con il Piano di sviluppo generale della citt? di Baku. Con la stessa ordinanza, il Consiglio dei Ministri ha incaricato l’YDEA di effettuare misure preparatorie per l’esproprio di propriet? per esigenze statali e di presentare proposte al Consiglio dei Ministri a tal fine.
10. A partire da dicembre 2015, A.E., una societ? privata che era stata incaricata dall’YDEA di agire come valutatore, ha rilasciato rapporti di valutazione (qiym?tl?ndirm? aktlar?) in relazione alle propriet? dei ricorrenti. Secondo tali relazioni, il valore di mercato delle propriet? da espropriare era di 1.250 AZN al metro quadro e quindi, insieme all’indennizzo aggiuntivo del 20% da versare ai sensi del Decreto presidenziale n. 689 del 26 dicembre 2007 (cfr. il documento di lavoro della Commissione). 689 del 26 dicembre 2007 (si veda il successivo paragrafo 21), l’importo dell’indennizzo proposto era di 1.500 AZN al metro quadro, ossia lo stesso importo offerto dalle autorit? statali nel 2014.
11. In varie date le propriet? dei ricorrenti sono state demolite (si veda la tabella allegata).
12.In varie date e, in alcuni casi, dopo che le loro propriet? erano state danneggiate o parzialmente demolite, i ricorrenti, ad eccezione del ricorrente nel ricorso n. 47835/17, hanno stipulato contratti di compravendita con la YDEA e hanno ricevuto determinate somme a titolo di risarcimento (si veda la tabella allegata).
PROCEDIMENTI GIUDIZIARI
13. In varie date la YDEA ha avviato un procedimento contro i ricorrenti, o i ricorrenti hanno presentato domande contro la YDEA, nell’ambito dello stesso procedimento o separatamente, presso il Tribunale amministrativo-economico di Baku n. 1 o il Tribunale distrettuale di Yasamal. Basandosi sulla decisione del Consiglio dei Ministri dell’11 novembre 2015, la YDEA ha sostenuto che le propriet? dei ricorrenti rientravano nell’ambito di tale decisione e ha chiesto ai giudici di primo grado di ordinarne l’espropriazione, in cambio di un indennizzo basato sulle relazioni di valutazione di A.E., e lo sfratto dei ricorrenti da tali propriet?. I ricorrenti, da parte loro, lamentavano che le azioni della YDEA avevano violato i loro diritti, in particolare il diritto di propriet?. Anche i ricorrenti che avevano stipulato contratti di compravendita con la YDEA (si veda il precedente paragrafo 12) hanno avviato un procedimento separato chiedendo l’annullamento di tali contratti.
14. In varie date, basandosi, tra l’altro, sugli articoli 157.9, 246.1 e 248 del Codice civile e sugli articoli 3.1, 4.1, 9.1, 20, 22.1 e 52 della Legge sull’esproprio dei terreni per esigenze statali (la “Legge sull’esproprio”; si vedano i paragrafi 21-28 qui di seguito), i suddetti tribunali di primo grado hanno accolto le richieste della YDEA e respinto quelle dei ricorrenti. A seguito di successivi appelli contro le sentenze dei tribunali di primo grado, queste sono state confermate dalla Corte d’appello di Baku e dalla Corte suprema (si veda la tabella allegata).
15. Gli argomenti presentati dai ricorrenti nel corso di tale procedimento e le conclusioni dei giudici nazionali possono essere riassunti come segue.
16. I ricorrenti hanno sostenuto, facendo riferimento anche alla dichiarazione di A.S. (si veda il paragrafo 7 supra), che non vi era stata alcuna necessit? statale per l’espropriazione delle loro propriet?, in quanto le strade da migliorare nella zona erano di importanza solo locale. Hanno inoltre sostenuto che la decisione del Consiglio dei Ministri dell’11 novembre 2015 non aveva specificato la necessit? statale in questione, utilizzando invece formule generali tratte dal testo dell’articolo 3 della legge sull’esproprio (si veda il paragrafo 22 di seguito), e che aveva fatto riferimento al Piano di sviluppo generale della citt? di Baku che aveva coperto il periodo fino al 2005 e che quindi non era pi? in vigore all’epoca dei fatti in questione. Hanno inoltre sostenuto che la suddetta decisione non poteva essere una base per l’esproprio delle loro propriet? perch? aveva riguardato solo la fase preparatoria in vista dell’esproprio per esigenze statali, mentre il diritto interno richiedeva l’adozione di un’altra decisione da parte del Consiglio dei Ministri sull’esproprio stesso.
17. I ricorrenti hanno inoltre sostenuto che la designazione di una commissione di valutazione e di un valutatore indipendente (A.E. nel caso di specie) sarebbe potuta avvenire solo a seguito di una decisione in tal senso adottata dal Consiglio dei Ministri. I ricorrenti hanno inoltre contestato gli importi offerti o versati, sostenendo che non erano conformi al valore di mercato delle loro propriet?. A sostegno di tale argomentazione, i ricorrenti, ad eccezione del ricorrente nel ricorso n. 59194/17, hanno presentato perizie redatte da societ? private e hanno chiesto il riconoscimento di danni patrimoniali e non patrimoniali. I ricorrenti nei ricorsi nn. 37706/17, 59194/17, 73757/17, 75028/17 e 753/18 hanno chiesto anche un risarcimento per i terreni sottostanti e/o annessi alle loro propriet?.
18. Per quanto riguarda i contratti di compravendita, i ricorrenti hanno sostenuto di non aver avuto altra scelta se non quella di sottoscriverli o perch? le condizioni di vita, a causa dei lavori di demolizione in corso intorno a loro e delle frequenti riduzioni nella fornitura di servizi di pubblica utilit?, erano diventate troppo difficili o, in alcuni casi, perch? le loro propriet? erano state danneggiate o parzialmente demolite durante la demolizione delle propriet? vicine mentre le loro cause erano ancora pendenti in tribunale.
19. I tribunali nazionali hanno ritenuto che l’espropriazione delle propriet? dei ricorrenti in cambio dell’indennizzo proposto dalla YDEA avesse rispettato i requisiti previsti dal diritto nazionale e che gli importi offerti o pagati ai ricorrenti in base ai contratti di compravendita fossero adeguati. I tribunali hanno ritenuto che tali contratti fossero stati stipulati volontariamente e in conformit? con le disposizioni del diritto nazionale e che i ricorrenti non avessero presentato alcuna prova del contrario.
20. I giudici hanno respinto le richieste dei ricorrenti in relazione agli appezzamenti di terreno sottostanti e/o annessi alle loro propriet?, nonch? le perizie da loro presentate. Nei procedimenti relativi alle richieste dei ricorrenti nelle domande n. 47835/17 e 73757/17, i tribunali hanno specificamente osservato che le perizie presentate dai ricorrenti non potevano essere accettate come prove affidabili perch? le superfici delle loro propriet? secondo tali perizie erano diverse da quelle indicate nei loro documenti di propriet?. Nel procedimento relativo alla richiesta del ricorrente nella domanda n. 753/18, i tribunali hanno respinto la relazione, ritenendo che il valore di mercato stimato includesse il valore dell’appezzamento di terreno sottostante la casa, quando in realt? tale terreno era di propriet? dello Stato ed era stato occupato da dieci persone (tra cui il ricorrente).
QUADRO GIURIDICO DI RIFERIMENTO
21. Le disposizioni pertinenti del diritto interno e le relazioni internazionali rilevanti in materia di espropriazione in Azerbaigian sono state riassunte nelle sentenze Khalikova c. Azerbaigian (n. 42883/11, ?? 71-75 e 80-92, 22 ottobre 2015), e Aliyeva e altri c. Azerbaigian (nn. 66249/16 e altri 6, ?? 48-71 e 89-91, 21 settembre 2021).
22. L’articolo 3.1 della Legge sull’espropriazione dei terreni per esigenze statali del 20 aprile 2010 fornisce un elenco esaustivo delle esigenze statali per le quali ? possibile procedere all’espropriazione ai sensi di tale legge. La costruzione e l’installazione di strade di importanza statale e di altre reti di comunicazione (oleodotti e gasdotti principali, fognature, linee elettriche ad alta tensione e strutture idrauliche) ? una di queste.
23. L’articolo 9 della Legge prevede che l’esistenza di una necessit? statale sia determinata da una decisione emessa dal Consiglio dei Ministri. Con la stessa decisione viene nominata l’autorit? espropriante e vengono avviati i preparativi per l’emissione della decisione di esproprio. Durante questa fase, vengono determinati i confini del terreno da espropriare, la sua categoria e lo stato di propriet?, viene stilato l’elenco delle persone che potrebbero essere colpite dalla proposta di esproprio, viene stabilita una stima iniziale dei costi e la fonte di finanziamento e vengono prese altre misure pertinenti.
24. L’articolo 18 della legge prevede che, una volta eseguiti i passi necessari, l’autorit? espropriante presenti la sua proposta di esproprio del terreno al Consiglio dei ministri.
25. L’articolo 19 della Legge prevede che, dopo aver esaminato la proposta dell’autorit? espropriante e tutti i documenti pertinenti, il Consiglio dei Ministri possa emettere una decisione sull’esproprio del terreno. Con la stessa decisione viene istituita una commissione di valutazione per valutare il terreno e qualsiasi altro bene che deve essere espropriato.
26. L’articolo 20 della Legge prevede che il terreno in questione sia ufficialmente riconosciuto come terreno da espropriare dopo l’emissione della decisione di esproprio.
27. Gli articoli da 21 a 24 della Legge prevedono ulteriori passi da compiere dopo l’adozione della decisione di esproprio, come, ad esempio, l’istituzione di un gruppo di esproprio composto da rappresentanti di diverse autorit? statali, che dovrebbe tenere riunioni con le persone interessate dall’esproprio, e l’incarico a un valutatore indipendente, sulla base di un concorso indetto in conformit? con il diritto nazionale, che poi presenta le proprie proposte di valutazione alla commissione di valutazione e al Ministero delle Finanze.
28. L’articolo 52 della Legge e l’articolo 248 del Codice civile del 2000 stabiliscono che l’acquisizione del terreno dalla persona interessata dall’esproprio ? soggetta all’approvazione del tribunale, che deve verificare la conformit? dell’acquisizione del terreno con i requisiti della Legge sull’esproprio ed esaminare il tipo e l’importo dell’indennizzo da corrispondere alle persone interessate.
29. Ai sensi dell’articolo 35.1 del Codice degli alloggi del 2009, un terreno sottostante un condominio ? di propriet? comune dei proprietari degli appartamenti. L’articolo 36.4 del Codice vieta ai proprietari di un appartamento di dividere in natura o vendere la propria quota di propriet? comune o di compiere altri atti finalizzati alla cessione separata della propria quota.
LA LEGGE
UNIONE DELLE DOMANDE
30. Considerato l’oggetto simile delle domande, la Corte ritiene opportuno esaminarle congiuntamente in un’unica sentenza.
PRESUNTA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 1 DEL PROTOCOLLO N. 1 DELLA CONVENZIONE
31. I ricorrenti hanno lamentato un’interferenza illegittima e ingiustificata nei loro diritti di propriet?, in violazione dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione, che recita come segue:
“Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al pacifico godimento dei suoi beni. Nessuno pu? essere privato dei suoi beni se non nell’interesse pubblico e alle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale.
Tuttavia, le disposizioni precedenti non pregiudicano in alcun modo il diritto di uno Stato di applicare le leggi che ritiene necessarie per controllare l’uso della propriet? in conformit? all’interesse generale o per assicurare il pagamento di imposte o di altri contributi o sanzioni.”
Ammissibilit?
Possessi
32. ? indiscutibile che i ricorrenti fossero proprietari di case, parti di case o appartamenti in base ai documenti di propriet? rilasciati loro (si veda la tabella allegata). I ricorrenti nei ricorsi nn. 37706/17, 59194/17, 73757/17, 75028/17 e 753/18 hanno sostenuto che anche gli appezzamenti di terreno sottostanti e/o annessi alle loro propriet? costituivano i loro rispettivi possedimenti. Il Governo non ha presentato osservazioni particolari su tale questione.
(a) Domanda n. 37706/17
33. Dal certificato di propriet? rilasciato alla ricorrente risulta che l’appezzamento di terreno sottostante la sua abitazione era di sua propriet? privata. Tale appezzamento di terreno costituiva quindi il suo possesso.
(b) Domande n. 73757/17 e 753/18
34. La ricorrente nella domanda n. 73757/17 era proprietaria di 1/3 di una casa privata e rivendicava la propriet? di 50 metri quadrati dell’appezzamento di terreno sottostante a tale casa che, secondo lei, occupava in totale 100 metri quadrati di terreno. Il Tribunale osserva che la ricorrente non le ha fornito una copia del suo certificato di propriet? e che nel fascicolo non vi sono informazioni sull’appezzamento di terreno sottostante la casa in questione.
35. La ricorrente nel ricorso n. 753/18 era proprietaria di una stanza in una casa privata di cui facevano parte anche altre nove persone. Pur sostenendo che il terreno sottostante e annesso alla casa in questione fosse anche di sua propriet? comune, non ha specificato l’entit? di tale quota. Nel respingere la sua richiesta di risarcimento nella misura in cui riguardava il danno patrimoniale relativo all’appezzamento di terreno, i tribunali nazionali hanno ritenuto che l’appezzamento di terreno sottostante la casa, che era in compropriet? di dieci persone in totale, fosse di propriet? dello Stato (si veda il paragrafo 20 sopra).
36. La Corte osserva a questo proposito che, nel caso Akhverdiyev c. Azerbaigian (n. 76254/11, 29 gennaio 2015), ha ritenuto che un “legittimo utilizzatore” di un bene immobile situato su un terreno di propriet? dello Stato avesse il diritto di ottenere il trasferimento gratuito del terreno nella sua propriet? e che tale diritto desse luogo a una “legittima aspettativa” di acquisire la propriet? del terreno. Gli appezzamenti di terreno sottostanti e annessi a una casa residenziale privata costituivano “beni” del proprietario della casa in virt? delle disposizioni del diritto interno (ibid., ?? 73-78).
37. La situazione nelle presenti domande ? tuttavia diversa. I ricorrenti avevano diritti di propriet? condivisa sulle case. Non hanno indicato se, in tal caso, potessero ottenere automaticamente il trasferimento in loro propriet? di ogni quota individuale degli appezzamenti di terreno sottostanti e/o annessi alle case o se l’appezzamento di terreno sottostante e/o annesso alla casa dovesse essere prima privatizzato da tutti i proprietari che avevano la propriet? condivisa delle case, dopodich? ciascuno avrebbe potuto trasferire la quota corrispondente del terreno alla propria propriet?. In assenza di argomentazioni fondate in tal senso, la Corte ritiene che la pretesa dei ricorrenti in relazione al terreno sottostante e/o annesso alle case, su cui avevano diritti di compropriet?, non sia stata dimostrata. Non si pu? quindi stabilire che le parti di terreno sottostanti e/o annesse alle loro propriet? costituissero “beni” ai sensi dell’articolo 1 del Protocollo n. 1.
(c) Domande n. 59194/17 e 75028/17
38. I ricorrenti erano proprietari di appartamenti in condomini. La Corte osserva innanzitutto che le disposizioni di diritto interno che danno origine a una “legittima aspettativa” di acquisire la propriet? del terreno, a cui si fa riferimento nel caso Akhverdiyev (citato in precedenza), riguardavano case residenziali private e non appartamenti in condomini. Ai sensi degli articoli 35.1 e 36.4 del Codice degli alloggi (cfr. paragrafo 29), il terreno sottostante a tali edifici era di propriet? comune e condivisa dei proprietari degli appartamenti di quell’edificio, che non avevano il diritto di dividere in natura o di vendere le loro quote o di compiere altri atti volti all’alienazione separata delle rispettive quote. Pertanto, tali quote non possono essere considerate come “beni” separati in quanto tali, poich? erano collegate a un appartamento dell’edificio di cui facevano parte, costituendo cos? un’unica propriet?.
Stato di vittima
39. Nel caso di specie, il Governo non ha contestato lo status di vittima dei ricorrenti. Tuttavia, tale questione riguarda un aspetto che rientra nella giurisdizione della Corte e che quest’ultima non ? impossibilitata a esaminare d’ufficio (si veda, ad esempio, Akshin Garayev c. Azerbaigian, no. 30352/11, ? 36, 2 febbraio 2023).
40. La Corte ribadisce che un richiedente ? privato del suo status di vittima se le autorit? nazionali hanno riconosciuto, in modo esplicito o sostanziale, e poi fornito una riparazione adeguata e sufficiente per una violazione della Convenzione (si vedano, ad esempio, Centro Europa 7 S.r.l. e Di Stefano c. Italia [GC], no. 38433/09, ?? 80-81, CEDU 2012, e Mifsud e altri c. Malta, no. 38770/17, ? 49, 13 ottobre 2020).
41.La Corte osserva che nei casi in esame i ricorrenti hanno ricevuto vari importi a titolo di risarcimento (si veda la tabella allegata). Senza esaminare se tali importi possano essere considerati adeguati e sufficienti, la Corte osserva che i tribunali nazionali hanno ritenuto che l’espropriazione delle propriet? dei ricorrenti fosse stata conforme al diritto interno (si veda il paragrafo 19 supra). Non ? stata riconosciuta alcuna violazione dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 da parte dei tribunali nazionali. In assenza di tale riconoscimento, la Corte ritiene che i ricorrenti possano ancora affermare di essere vittime della presunta violazione.
Conclusione sulla ricevibilit?
42. La Corte osserva che il presente ricorso, escluse le parti del reclamo relative alle pretese dei ricorrenti nei ricorsi nn. 59194/17, 73757/17, 75028/17 e 753/18 in relazione agli appezzamenti di terreno sottostanti e/o annessi alle loro propriet? che sono incompatibili ratione materiae, non ? manifestamente infondato n? irricevibile per gli altri motivi elencati nell’articolo 35 della Convenzione. Deve pertanto essere dichiarato ricevibile.
Il merito
Le osservazioni delle parti
43. I ricorrenti hanno presentato argomenti simili a quelli presentati davanti ai tribunali nazionali (si vedano i paragrafi 16-18).
44. Il Governo ha sostenuto che le propriet? dei ricorrenti rientravano nell’ambito dell’ordinanza del BCEA del 12 dicembre 2013 e che il Consiglio dei Ministri aveva designato la YDEA come autorit? espropriante nella sua decisione dell’11 novembre 2015. Hanno quindi sostenuto che l’ingerenza era stata legittima ed era nell’interesse generale della comunit?, in quanto la demolizione delle propriet? era stata effettuata per la costruzione di strade e reti di comunicazione di importanza statale. Il Governo ha inoltre sostenuto che i ricorrenti avevano liberamente stipulato i contratti di compravendita, accettando le somme offerte dalla YDEA a titolo di risarcimento, e poich? tali importi erano stati ritenuti equi e adeguati dai tribunali nazionali, non si poteva dire che l’ingerenza avesse imposto un onere eccessivo ai ricorrenti.
La valutazione della Corte
45. I principi giurisprudenziali pertinenti sono riassunti, in particolare, nelle cause Akhverdiyev (citata sopra, ?? 79-82) e Khalikova (citata sopra, ?? 134-36).
46. Le parti non contestano che vi sia stata un’interferenza nel pacifico godimento dei beni dei ricorrenti. La Corte non trova alcun motivo per ritenere il contrario e osserva che la demolizione delle propriet? dei ricorrenti ? stata una “privazione dei … beni” ai sensi della seconda frase dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione.
47. La Corte ribadisce che il primo e pi? importante requisito dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 ? che qualsiasi interferenza da parte di un’autorit? pubblica con il pacifico godimento dei beni deve essere legittima (si veda Guiso-Gallisay c. Italia, no. 58858/00, ? 82, 8 dicembre 2005; Leki? c. Slovenia [GC], no. 36480/07, ? 94, 11 dicembre 2018; e Aliyeva e altri, sopra citata, ? 128).
48. Osserva che il Governo ha invocato l’ordinanza del BCEA del 12 dicembre 2013 e la decisione del Consiglio dei Ministri dell’11 novembre 2015 a sostegno della propria tesi secondo cui l’ingerenza nei diritti dei ricorrenti nei casi di specie era stata legittima (si veda il paragrafo 44 supra).
49. La Corte ha precedentemente affermato in cause contro l’Azerbaigian che il BCEA non aveva alcuna autorit? per espropriare propriet? private (si veda Akhverdiyev, ? 92, e Khalikova, ? 138, entrambi citati sopra). Pertanto, la sua decisione del 12 dicembre 2013 non poteva fungere da base legittima per l’espropriazione delle propriet? dei ricorrenti.
50.Per quanto riguarda la decisione del Consiglio dei Ministri dell’11 novembre 2015, la Corte osserva quanto segue.
51. Ai sensi dell’articolo 9 della Legge sull’esproprio, l’esistenza di una necessit? statale ? stata determinata da una decisione emessa dal Consiglio dei Ministri. L’autorit? espropriante ? stata designata con la stessa decisione e i lavori preparatori per l’adozione della decisione di esproprio sono iniziati successivamente (si veda il paragrafo 23 sopra). Sembra che la decisione del Consiglio dei Ministri dell’11 novembre 2015 abbia raggiunto gli obiettivi dettati dalla suddetta disposizione della Legge sull’esproprio (si veda il paragrafo 9 supra). Sebbene i ricorrenti abbiano anche sostenuto che nella sua decisione il Consiglio dei Ministri aveva omesso di specificare la necessit? statale per la quale le loro propriet? venivano espropriate e che aveva fatto riferimento a un Piano di Sviluppo Generale della citt? di Baku ormai superato (si veda il paragrafo 16 supra), la Corte non ritiene necessario affrontare tali questioni perch?, anche supponendo che la decisione del Consiglio dei Ministri dell’11 novembre 2015 fosse pienamente conforme ai requisiti del diritto interno, non potrebbe comunque servire come base per l’espropriazione delle propriet? dei ricorrenti per i seguenti motivi.
52. Come risulta dai fascicoli, la decisione del Consiglio dei ministri dell’11 novembre 2015 riguardava solo la fase preparatoria della procedura di esproprio. A seguito di un certo numero di passi da compiere durante tale fase, la YDEA doveva presentare la sua proposta di esproprio dei terreni in questione al Consiglio dei Ministri e quest’ultimo doveva poi emettere una decisione sull’esproprio ai sensi dell’articolo 19 della legge sull’esproprio. Solo dopo l’adozione di tale decisione ? stato possibile istituire una commissione di valutazione e coinvolgere un valutatore indipendente nel processo di valutazione delle propriet? da espropriare (si vedano i paragrafi 25 e 27). Tuttavia, ci? non ? accaduto nei casi in esame, dato che il Consiglio dei Ministri non ha mai emesso una decisione sull’esproprio e il valutatore A.E. ? stato coinvolto nel processo su richiesta della YDEA senza alcuna decisione del Consiglio dei Ministri in tal senso (si veda il paragrafo 10 sopra).
53. Le considerazioni che precedono sono sufficienti per consentire alla Corte di concludere che la procedura nazionale per l’espropriazione di beni di propriet? privata non ? stata seguita nei casi di specie. Pertanto, l’ingerenza nel pacifico godimento dei beni dei ricorrenti non ? stata effettuata nel rispetto delle “condizioni previste dalla legge”. Questa conclusione rende superfluo accertare se sia stato raggiunto un giusto equilibrio tra le esigenze dell’interesse generale della comunit? e quelle della tutela dei diritti fondamentali dell’individuo (si veda, ad esempio, Maharramov v. Azerbaijan, no. 5046/07, ? 65, 30 marzo 2017).
54. Vi ? stata di conseguenza una violazione dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione.
ALTRE PRESUNTE VIOLAZIONI DELLA CONVENZIONE
55. Tutti i ricorrenti hanno lamentato, ai sensi dell’articolo 6 ? 1 della Convenzione, che le sentenze dei tribunali nazionali nelle loro cause non erano state adeguatamente motivate. Hanno inoltre lamentato, ai sensi dell’articolo 8 della Convenzione, una violazione del diritto al rispetto del proprio domicilio.
56. Tenuto conto dei fatti delle cause, delle osservazioni delle parti e delle sue conclusioni di cui sopra, la Corte ritiene di aver esaminato la principale questione giuridica sollevata nei presenti ricorsi e che non sia necessario esaminare la ricevibilit? e il merito delle suddette doglianze (cfr. Akhverdiyev, sopra citata, ? 105; cfr. anche Centre for Legal Resources per conto di Valentin C?mpeanu c. Romania [GC], n. 47848/08, ? 156, CEDU 2014).
APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE
57. L’articolo 41 della Convenzione prevede:
“Se la Corte constata una violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli e se il diritto interno dell’Alta Parte contraente interessata consente una riparazione solo parziale, la Corte accorda, se necessario, una giusta soddisfazione alla parte lesa”.
58. I ricorrenti hanno chiesto vari importi a titolo di danni patrimoniali e non patrimoniali e a titolo di costi e spese (si veda la tabella allegata).
59. Il Governo ha sostenuto che le somme richieste erano eccessive ed esagerate e che i ricorrenti non avevano presentato alcun documento a sostegno delle loro richieste.
60. La Corte ritiene che la questione dell’applicazione dell’articolo 41 non sia pronta per la decisione. ? quindi necessario riservare la questione, tenendo conto della possibilit? di un accordo tra lo Stato convenuto e i ricorrenti (articolo 75, paragrafi 1 e 4, del Regolamento della Corte).
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL’UNANIMIT?,
decide di accogliere le domande;
Dichiara irricevibile la parte del reclamo ai sensi dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione riguardante le pretese dei ricorrenti nei ricorsi nn. 59194/17, 73757/17, 75028/17 e 753/18 in relazione agli appezzamenti di terreno sottostanti e/o annessi alle loro propriet?, e ricevibile il resto dei reclami in tali ricorsi;
Dichiara ricevibile il reclamo ai sensi dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione nei ricorsi nn. 37706/17 e 47835/17;
Dichiara che vi ? stata una violazione dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione;
Ritiene che non sia necessario esaminare la ricevibilit? e il merito dei ricorsi ai sensi degli articoli 6 e 8 della Convenzione;
Ritiene che la questione dell’applicazione dell’articolo 41 della Convenzione non sia pronta per la decisione; di conseguenza,
(a) si riserva la questione nel suo complesso;
(b) invita il Governo e i ricorrenti a presentare, entro tre mesi dalla data in cui la sentenza diventer? definitiva ai sensi dell’articolo 44 ? 2 della Convenzione, le loro osservazioni scritte al riguardo e, in particolare, a comunicare alla Corte l’eventuale accordo raggiunto;
si riserva l’ulteriore procedura e delega al Presidente della Camera il potere di fissarla se necessario.
Fatto in inglese e notificato per iscritto il 31 agosto 2023, ai sensi dell’articolo 77, paragrafi 2 e 3, del Regolamento della Corte.
Renata Degener Marko Bo?njak
Cancelliere Presidente