QUINTA SEZIONE
CAUSA BACHVAROVI C. BULGARIA
(Richiesta n. 24186/04)
SENTENZA
STRASBOURG
7 gennaio 2010
Questa sentenza diverrà definitiva nelle circostanze esposte nell’ Articolo 44 § 2 della Convenzione. Può essere soggetta a revisione editoriale
Nella causa Bachvarovi c. Bulgaria,
La Corte europea dei Diritti umani (quinta Sezione), riunendosi in una Camera, composta da:
Pari Lorenzen, Presidente, Renate Jaeger Karel Jungwiert, Rait Maruste il Mark Villiger, Isabelle Berro-Lefèvre giudici, Pavlina Panova giudice ad hoc,
e Claudia Westerdiek, Cancelliere di Sezione
Avendo deliberato in privato il 1 dicembre 2009,
Consegna la seguente sentenza che fu adottata in quella data:
PROCEDURA
1. La causa nacque da una richiesta (n. 24186/04) contro la Repubblica della Bulgaria depositata presso la Corte sotto l’Articolo 34 della Convenzione per la Protezione dei Diritti umani e delle Libertà Fondamentali (“la Convenzione”) da due cittadini bulgari, Sig. G. K. B. e Sig. N. G. B. (“i richiedenti”), il 2 luglio 2004.
2. I richiedenti furono rappresentati dal Sig. S. L., un avvocato che pratica a Varna. Il Governo bulgaro (“il Governo”) fu rappresentato dai suoi Agenti, la Sig.ra M. Dimova ed la Sig.ra N. Nikolova, del Ministero della Giustizia.
3. I richiedenti addussero che loro erano stati privati della loro proprietà in violazione dell’ Articolo 1 di Protocollo N.ro 1 e dell’ Articolo 8 della Convenzione.
4. Il 14 maggio 2008 il Presidente della quinta Sezione decise di dare avviso della richiesta al Governo. Fu deciso anche di esaminare i meriti della richiesta allo stesso tempo della sua ammissibilità (Articolo 29 § 3).
5. Il Giudice Kalaydjieva, il giudice eletto a riguardo della Bulgaria, si astenne dal riunirsi nella causa. Il 30 gennaio 2009 il Governo nominò al suo posto la Sig.ra Pavlina Panova come giudice ad hoc (Articolo 27 § 2 della Convenzione e Articolo 29 § 1 dell’Ordinamento di Corte).
I FATTI
I. LE CIRCOSTANZE DELLA CAUSA
6. I richiedenti nacquero rispettivamente nel 1927 e nel 1951 e vivono a Varna. Loro sono un padre e suo figlio.
7. Nel 1959 il primo richiedente e sua moglie comprarono dallo Stato, tramite il Ministero della Difesa un appartamento di 115 metri quadrati nel centro di Varna. L’appartamento era divenuto proprietà Statale in virtù della nazionalizzazione eseguita dal regime comunista in Bulgaria nel 1947 e negli anni seguenti. Era stato parte di un appartamento più grande che prima del 1959 in una data non specificata era stato diviso in due più piccole.
8. All’inizio del 1993 gli eredi del precedente proprietario della proprietà pre-nazionalizzazione introdussero procedimenti contro il primo richiedente e sua moglie sotto la sezione 7 della Legge sulla Restituzione.
9. Nel 2003 la moglie del primo richiedente morì e fu ereditata dai due richiedenti.
10. I procedimenti sotto la sezione 7 della Legge sulla Restituzione terminarono con la sentenza definitiva della Corte Suprema di Cassazione del 20 febbraio 2004. I tribunali trovarono che il titolo dei richiedenti era privo di valore legale perché la divisione dell’ appartamento iniziale più grande in due più piccoli (vedere paragrafo 7 sopra) non era stato eseguito in conformità con la legge.
11. Immediatamente dopo la sentenza definitiva nella loro causa, divenne possibile per i richiedenti ottenere il risarcimento dallo Stato, nella forma di obbligazioni che avrebbero potuto essere usate in contanti di privatizzazione o vendute a mediatori. I richiedenti non si giovarono di questa opportunità.
12. Nel dicembre 2006 gli eredi del precedente proprietario dell’appartamento introdussero un’azione di rei vindicatio ed un’azione per danni contro il primo richiedente che ancora viveva nell’appartamento. I procedimenti sono ancora pendenti. La richiesta del primo richiedente affinché venisse alloggiato in un’abitazione posseduta dal municipio, depositata nel 2004 non è stata ancora accolta a causa dell’indisponibilità di appartamenti gratuiti.
II. ATTINENTI FATTI DI SFONDO E DIRITTO NAZIONALE E PRATICA
13. Questi sono stati riassunti nella sentenza della Corte nella causa Velikovi ed Altri c. Bulgaria, N. 43278/98, 45437/99, 48014/99, 48380/99, 51362/99, 53367/99, 60036/00, 73465/01, e 194/02, 15 marzo 2007.
LA LEGGE
I. VIOLAZIONE ADDOTTA DELL’ ARTICOLO 1 DEL PROTOCOLLO N. 1 ALLA CONVENZIONE
14. I richiedenti si lamentarono di essere stati privati arbitrariamente della loro proprietà, non per loro stessa colpa e senza il risarcimento adeguato. Si appellarono all’ Articolo 1 del Protocollo N.ro 1 ed all’ Articolo 8 della Convenzione.
15. La Corte è della prospettiva che l’azione di reclamo deve essere esaminata sotto l’Articolo 1 del Protocollo N.ro 1 che le recita:
“Ogni persona fisica o giuridica è abilitata al godimento pacifico delle sue proprietà. Nessuno sarà privato delle sue proprietà eccetto che nell’interesse pubblico e soggetto alle condizioni previste dalla legge e dai principi generali di diritto internazionale.
Comunque, le disposizioni precedenti non possono in qualsiasi modo danneggiare il diritto di un Stato ad eseguire simili leggi come ritiene necessario per controllare l’uso di proprietà in conformità con l’interesse generale o assicurare il pagamento di tasse o gli altri contributi o sanzioni penali.”
16. Il Governo dibatté che i richiedenti non erano riusciti ad esaurire le vie di ricorso nazionali perché loro non avevano chiesto obbligazioni di risarcimento. In qualsiasi caso, esortarono la Corte a concludere che non c’era stata nessuna violazione dell’ Articolo 1 del Protocollo N.ro 1, dibattendo che un equilibrio equo era stato realizzato nella causa fra l’interesse pubblico ed i diritti dei richiedenti .
17. I richiedenti contestarono questi argomenti.
A. Ammissibilità
18. La Corte nota l’eccezione del Governo per non-esaurimento delle vie di ricorso nazionali.
19. A questo riguardo, si riferisce al suo ragionamento particolareggiato in Velikovi ed Altri, dove trovò che al tempo attinente lo schema di risarcimento delle obbligazioni non garantiva il risarcimento adeguato con un qualsiasi grado di certezza (vedere Velikovi ed Altri, citata sopra, § 227). La Corte ha già esaminato inoltre, un’eccezione identica in una causa simile e l’ha respinta (vedere Dimitar ed Anka Dimitrovi c. Bulgaria, n. 56753/00, § 23 12 febbraio 2009). Non vede una ragione di giungere ad una conclusione diversa nella presente causa e, di conseguenza, respinge l’eccezione del Governo.
20. La Corte nota che l’azione di reclamo non è manifestamente mal-fondata all’interno del significato dell’ Articolo 35 § 3 della Convenzione e non inammissibile per qualsiasi altro motivo. Deve essere dichiarata perciò ammissibile.
B. Meriti
21. La Corte nota che la az presente ione di reclamo riguarda la stessa legislazione e le stesse questioni di Velikovi ed Altri, citata sopra.
22. Gli eventi di cui ci si lamentava hanno costituito un’interferenza coi diritti di proprietà dei richiedenti .
23. L’interferenza era basata sulla legge attinente ed perseguiva un importante scopo nell’interesse pubblico, vale a dire ripristinare la giustizia e rispettare la preminenza del diritto. Come in Velikovi ed Altri (citata sopra, §§ 162-176), la Corte considera che in particolari circostanze la questione se la legge attinente era sufficientemente chiara e prevedibile non può essere separata dal problema della proporzionalità.
24. Applicando i criteri stabiliti in Velikovi ed Altri (citata sopra, §§ 183-192), la Corte nota che il titolo dei richiedenti fu dichiarato privo di valore legale e loro furono privati della loro proprietà sulla sola base che il loro appartamento era stato parte di un appartamento più grande che era stato diviso dallo Stato in violazione delle regolamentazioni applicabili (vedere paragrafo 11 sopra). Questa deficienza chiaramente è attribuibile all’ autorità, non ai richiedenti (vedere Yurukova e Samundzhi c. Bulgaria, n. 19162/03, § 24 2 luglio 2009).
25. La Corte considera perciò che la presente causa è simile a quella di Bogdanovi e Tzilevi, esaminata in Velikovi ed Altri (vedere § 220 e § 224 di questa sentenza, citata sopra), dove sostenne che in simili casi l’equilibrio equo richiesto dall’ Articolo 1 del Protocollo N.ro 1 non poteva essere realizzato senza il risarcimento adeguato (vedere anche Yurukova e Samundzhi, citata sopra, § 25).
26. Sorge così la questione se fu offerto il risarcimento adeguato ai richiedenti.
27. A seguito della sentenza definitiva nella loro causa loro avrebbero potuto richiedere le obbligazioni di risarcimento ma non sarebbero riusciti a fare così. Comunque, come la Corte ha trovato in Velikovi ed Altri, citata sopra, § 226, ed in numerose cause susseguenti (vedere Koprinarovi c. Bulgaria, n. 57176/00, § 31 del 15 gennaio 2009; 2009; Vladimirova ed Altri c. Bulgaria, n. 42617/02, § 40 del 26 febbraio 2009; e Peshevi c. Bulgaria, n. 29722/04, § 23 del 2 luglio 2009), a causa dell’instabilità dei prezzi delle obbligazioni e ai c frequenti ambi nelle norme attinenti, non si poteva considerare che a quel tempo lo schema delle obbligazioni garantisse il risarcimento adeguato. Perciò, benché debba essere preso in considerazione sotto l’Articolo 41, l’insuccesso dei richiedenti nell’utilizzare lo schema di risarcimento obbligazionario non può influenzare in modo decisivo il risultato della presente azione di reclamo.
28. In queste circostanze, la Corte costata che nessuna opportunità chiara, opportuna e prevedibile di ottenere il risarcimento adeguato era disponibile ai richiedenti.
29. Ne segue che l’equilibrio equo fra l’interesse pubblico ed il bisogno di proteggere i loro diritti non fu realizzato. C’è stata perciò una violazione dell’ Articolo 1 del Protocollo N.ro 1.
II. L’APPLICAZIONE DELL’ ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE
30. L’Articolo 41 della Convenzione prevede:
“Se la Corte costata che c’è stata una violazione della Convenzione o dei Protocolli, e se la legge interna dell’Alta Parte Contraente riguardata permette una riparazione solamente parziale, la Corte può, se necessario, riconoscere una soddisfazione equa alla vittima.”
A. Danno
31. A riguardo del danno patrimoniale, i richiedenti chiesero, congiuntamente, il valore del loro appartamento, ridotto del valore del risarcimento obbligazionario che loro avrebbero ricevuto se avessero richiesto simili obbligazioni nel 2004. In conformità con una valutazione preparata da due esperti nominati da loro, loro valutarono, questa somma a 123,660 euro (EUR).
32. A riguardo del danno non-patrimoniale, i richiedenti chiesero EUR 25,000.
33. Il Governo considerò che queste rivendicazioni fossero eccessive.
34. Applicando l’approccio stabilito in cause simili ed nella prospettiva della natura della violazione trovata, la Corte trova appropriato fissare un prezzo globale a riguardo del danno patrimoniale e non-patrimoniale con riferimento al valore della proprietà tolta dai richiedenti e tutte le altre circostanze attinenti (vedere Todorova ed Altri c. Bulgaria (soddisfazione equa), N. 48380/99, 51362/99, 60036/00 e 73465/01 §§ 10 e 47, 24 aprile 2008). La Corte prenderà anche in considerazione l’insuccesso dei richiedenti nell’utilizzare lo schema di risarcimento obbligazionario (vedere paragrafo 28 sopra e Todorova ed Altri, citata sopra, §§ 44-46).
35. Avendo riguardo a quanto sopra, a tutte le circostanze della causa ed alle informazioni a sua disposizione circa il prezzo dei beni immobili a Varna, la Corte assegna, congiuntamente ai due richiedenti, EUR 80,000 a riguardo del danno patrimoniale e non-patrimoniale.
B. Costi e spese
36. I richiedenti chiesero EUR 2,000 per il lavoro legale da parte del loro avvocato dopo la comunicazione della presente richiesta. In appoggio della rivendicazione loro presentarono un contratto per rappresentanza legale in cui questa rimunerazione era stata concordata.
37. Loro chiesero anche 465.30 lev bulgari, l’equivalente di circa EUR 240, per affrancatura e traduzione e per il costo del rapporto di valutazione che presentarono. Loro presentarono le ricevute attinenti.
38. Il Governo esortò la Corte a respingere queste rivendicazioni.
39. Secondo la giurisprudenza della Corte, ad un richiedente viene concesso il rimborso di costi e spese solamente se viene mostrato che questi davvero e necessariamente sono stati sostenuti e sono stati ragionevoli riguardo al quantum.
40. Nella presente causa, avuto riguardo alle informazioni in suo possesso ed ai criteri sopra, la Corte notando che le rivendicazioni di soddisfazione eque furono sostenute con prove attinenti, ma che l’esatto volume, il tempo e il tipo di lavoro legale non furono indicati, ed anche che l’avvocato dei richiedenti non li rappresentò allo stadio iniziale dei procedimenti, considera ragionevole assegnare la somma di EUR 1,500 come costi di copertura e spese sotto tutti i capi.
C. Interesse di mora
41. La Corte lo considera appropriato che l’interesse di mora dovrebbe essere basato sul tasso di prestito marginale della Banca Centrale europea a cui dovrebbero essere aggiunti tre punti percentuale.
PER QUESTE RAGIONI, LA CORTE ALL’UNANIMITA’
1. Dichiara la richiesta ammissibile;
2. Sostiene che c’è stata una violazione dell’ Articolo 1 del Protocollo N.ro 1 alla Convenzione;
3. Sostiene
(a) che lo Stato rispondente deve pagare congiuntamente ai due richiedenti, entro tre mesi dalla data in cui la sentenza diviene definitiva in conformità con l’Articolo 44 § 2 della Convenzione i seguenti importi da convertire in lev bulgari al tasso applicabile in data dell’ accordo:
(i) EUR 80,000 (ottanta mila euro), più qualsiasi tassa che può essere addebitabile, a riguardo del danno patrimoniale e non-patrimoniale;
(l’ii) EUR 1,500 (mille cinquecento euro), più qualsiasi tassa che può essere a carico dei richiedenti, a riguardo dei costi e spese;
(b) che dalla scadenza dei tre mesi summenzionati sino ad accordo l’interesse semplice interesse sarà pagabile sugli importi sopra ad un tasso uguale al tasso di prestito marginale della Banca Centrale europea durante il periodo predefinito più tre punti percentuale;
4. Respinge il resto della richiesta dei richiedenti per la soddisfazione equa.
Fatto in inglesi, e notificato per iscritto il 7 gennaio 2010, facendo seguito all’Articolo 77 §§ 2 e 3 dell’Ordinamento di Corte.
Claudia Westerdiek Pari Lorenzen
Cancelliere Presidente