Conclusione Cancellato dal ruolo (regolamento amichevole)
PRIMA SEZIONE
CAUSA B. E F. C.ITALIA
(Richiesta n. 32671/96)
SENTENZA
(Il Regolamento amichevole)
STRASBOURG
21 febbraio 2002
Nella causa B. e F. c. Italia,
La Corte europea dei Diritti umani (Prima Sezione), riunendosi in una Camera, composta da:
Il Sig. C.L. Rozakis, Presidente il
Sig.ra F. Tulkens, il Sig. P. Lorenzen il Sig.ra N. Vajic, il Sig. E. Levits il Sig. A. Kovler, giudici, il Sig. G. Raimondi che giudice ad hoc ed il Sig. E. Fribergh, Cancelliere di Sezione
Avendo deliberato in privato il 31 gennaio 2002,
Consegna la seguente sentenza che fu adottata in quella data:
PROCEDURA
1. La causa origin? in una richiesta (n. 32671/96) contro l’Italia depositata per la Commissione europea dei Diritti umani (?la Commissione?) sotto il primo Articolo 25 della Convenzione per la Protezione dei Diritti umani e le Libert? Fondamentali (?la Convenzione?) da un cittadino italiano, il Sig. F.B. ed la Sig.ra G.F. (?i richiedenti?), l?8 agosto 1996.
2. I richiedenti furono rappresentati dalla Sig.ra L. V., un avvocato che pratica a Torino. Il Governo italiano (?il Governo?) fu rappresentato dal suo Agente, il Sig. U. Leanza e dal suo co-agente, il Sig. V. Esposito.
3. I richiedenti si lagnarono della loro incapacit? prolungata ? a causa della mancanza di assistenza di polizia – di recuperare possesso del loro appartamento e sulla durata dei procedimenti di sfratto.
4. Dopo avere ottenuto le osservazioni delle parti, la Corte dichiar? la richiesta ammissibile il 22 marzo 2001.
5. Il 15 ottobre 2001 e il 26 ottobre 2001, i richiedenti e l’Agente del Governo presentarono rispettivamente dichiarazioni formali proponendo un regolamento amichevole della causa.
I FATTI
6. I richiedenti sono i proprietari di un appartamento a Milano che loro avevano affittato a R.P. e S.C.S.
7. In un documento notificato agli inquilini il 27 giugno 1988, i richiedenti comunicarono la loro intenzione di terminare il contratto d’affitto e chiamarono in causa gli inquilini per apparire di fronte al Magistrato di Milano.
8. Con una decisione del13 luglio 1988 che fu resa esecutiva il 6 settembre 1988 il Magistrato in Milano sostenne la validit? dell’avviso per sgomberare ed ordin? che i locali fossero sgombrati il 13 luglio 1989.
9. Il 10 aprile 1990, i richiedenti fecero una dichiarazione legale nella quale richiedevano urgentemente i locali come sistemazione per i loro figli.
10. Il 24 maggio 1990, i richiedenti notificarono avviso agli inquilini chiedendo loro di sgombrare i locali.
11. Il 3 giugno 1990, loro notificarono avviso agli inquilini informandoli che il mandato per possesso sarebbe stato eseguito da un ufficiale giudiziario il 13 luglio 1990.
12. Fra il13 luglio 1990 e l? 11 dicembre 1995, l’ufficiale giudiziario fece venticinque tentativi di recuperare possesso. Ogni tentativo si dimostr? senza successo, siccome ai richiedenti non fu mai accordata l’assistenza della polizia nell’eseguire il mandato per possesso.
13. Il 27 febbraio 1996, i richiedenti riebbero l’appartamento.
LA LEGGE
14. Il 26 ottobre 2001, la Corte ricevette la dichiarazione seguente dal Governo:
?Io dichiaro che il Governo Italiano offre di pagare 25,000,000 ITL al Sig. F.B. ed il Sig.ra G.F. (12,500,000 ITL per ogni richiedente) in prospettiva di assicurare un regolamento amichevole della richiesta registrata sotto il n. 32671/96. Questa somma coprir? qualsiasi danno materiale e morale cos? come i costi, e sar? pagabile entro tre mesi che cominciano dalla notificazione della sentenza consegnata dalla Corte facendo seguito all? Articolo 39 della Convenzione europea dei Diritti umani. Questo pagamento costituir? la decisione finale della causa.
Questa dichiarazione non comporta un qualsiasi riconoscimento del Governo di una violazione della Convenzione europea dei Diritti umani nella causa presente.
Il governo si impegna inoltre a non richiedere la raccomandazione della causa alla Grande Camera sotto l?Articolo 43 ? 1 della Convenzione.?
15. Il 15 ottobre 2001, la Corte ricevette dal rappresentante del richiedente la dichiarazione seguente firmata dal richiedente:
?Io noto che il Governo dell’Italia ? pronto a pagare un importo totale di 25,000,000 ITL (12,500,000 ITL per ogni richiedente) che copre danno materiale e morale e costi al Sig. F.B. ed il Sig.ra G.F. nella prospettiva di assicurare un regolamento amichevole della richiesta n. 32671/96 pendente di fronte alla Corte.
Io accetto la proposta e rinuncio a qualsiasi le ulteriore richiesta nei confronti dell’Italia relativa ai fatti di questa richiesta. Io dichiaro che la causa ? stabilita definitivamente.
Questa dichiarazione ? resa nel contesto di un regolamento amichevole che il Governo ed il richiedente hanno raggiunto.
Io inoltre m?impegno a non richiedere la raccomandazione della causa alla Grande Camera sotto l?Articolo 43 ? 1 della Convenzione dopo la consegna della sentenza della Corte.?
16. La Corte prende nota dell’accordo raggiunto dalle parti (Articolo 39 della Convenzione). ? soddisfatto che l’accordo sia basato sul rispetto dei diritti umani come definito nella Convenzione o nei suoi Protocolli (l’Articolo 37 ? 1 in fine della Convenzione ed Articolo 62 ? 3 degli Articoli di Corte).
17. Di conseguenza, la causa dovrebbe essere cancellata dal ruolo.
PER QUESTE RAGIONI, LA CORTE UNANIMAMENTE
1. Decide di cancellare la causa dal ruolo;
2. Prende nota dell?impegno delle parti di non richiedere un riesame della causa di fronte alla Grande Camera.
Fatto in inglesi, e notificato per iscritto il 21 febbraio 2002, facendo seguito all? Articolo 77 ?? 2 e 3 degli Articoli di Corte.
Erik Fribergh Christos Rozakis
Cancelliere Presidente