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Testo originale e tradotto della sentenza selezionata

CASE OF B. and F. v. ITALY

Tipologia: Sentenza
Importanza: 3
Articoli: 37, 39, P1-1
Numero: 32671/96/2002
Stato: Italia
Data: 2002-02-21 00:00:00
Organo: Sezione Prima
Testo Originale

Conclusione Cancellato dal ruolo (regolamento amichevole)
PRIMA SEZIONE
CAUSA B. E F. C.ITALIA
(Richiesta n. 32671/96)
SENTENZA
(Il Regolamento amichevole)
STRASBOURG
21 febbraio 2002

Nella causa B. e F. c. Italia,
La Corte europea dei Diritti umani (Prima Sezione), riunendosi in una Camera, composta da:
Il Sig. C.L. Rozakis, Presidente il
Sig.ra F. Tulkens, il Sig. P. Lorenzen il Sig.ra N. Vajic, il Sig. E. Levits il Sig. A. Kovler, giudici, il Sig. G. Raimondi che giudice ad hoc ed il Sig. E. Fribergh, Cancelliere di Sezione
Avendo deliberato in privato il 31 gennaio 2002,
Consegna la seguente sentenza che fu adottata in quella data:
PROCEDURA
1. La causa origin? in una richiesta (n. 32671/96) contro l’Italia depositata per la Commissione europea dei Diritti umani (?la Commissione?) sotto il primo Articolo 25 della Convenzione per la Protezione dei Diritti umani e le Libert? Fondamentali (?la Convenzione?) da un cittadino italiano, il Sig. F.B. ed la Sig.ra G.F. (?i richiedenti?), l?8 agosto 1996.
2. I richiedenti furono rappresentati dalla Sig.ra L. V., un avvocato che pratica a Torino. Il Governo italiano (?il Governo?) fu rappresentato dal suo Agente, il Sig. U. Leanza e dal suo co-agente, il Sig. V. Esposito.
3. I richiedenti si lagnarono della loro incapacit? prolungata ? a causa della mancanza di assistenza di polizia – di recuperare possesso del loro appartamento e sulla durata dei procedimenti di sfratto.
4. Dopo avere ottenuto le osservazioni delle parti, la Corte dichiar? la richiesta ammissibile il 22 marzo 2001.
5. Il 15 ottobre 2001 e il 26 ottobre 2001, i richiedenti e l’Agente del Governo presentarono rispettivamente dichiarazioni formali proponendo un regolamento amichevole della causa.
I FATTI
6. I richiedenti sono i proprietari di un appartamento a Milano che loro avevano affittato a R.P. e S.C.S.
7. In un documento notificato agli inquilini il 27 giugno 1988, i richiedenti comunicarono la loro intenzione di terminare il contratto d’affitto e chiamarono in causa gli inquilini per apparire di fronte al Magistrato di Milano.
8. Con una decisione del13 luglio 1988 che fu resa esecutiva il 6 settembre 1988 il Magistrato in Milano sostenne la validit? dell’avviso per sgomberare ed ordin? che i locali fossero sgombrati il 13 luglio 1989.
9. Il 10 aprile 1990, i richiedenti fecero una dichiarazione legale nella quale richiedevano urgentemente i locali come sistemazione per i loro figli.
10. Il 24 maggio 1990, i richiedenti notificarono avviso agli inquilini chiedendo loro di sgombrare i locali.
11. Il 3 giugno 1990, loro notificarono avviso agli inquilini informandoli che il mandato per possesso sarebbe stato eseguito da un ufficiale giudiziario il 13 luglio 1990.
12. Fra il13 luglio 1990 e l? 11 dicembre 1995, l’ufficiale giudiziario fece venticinque tentativi di recuperare possesso. Ogni tentativo si dimostr? senza successo, siccome ai richiedenti non fu mai accordata l’assistenza della polizia nell’eseguire il mandato per possesso.
13. Il 27 febbraio 1996, i richiedenti riebbero l’appartamento.
LA LEGGE
14. Il 26 ottobre 2001, la Corte ricevette la dichiarazione seguente dal Governo:
?Io dichiaro che il Governo Italiano offre di pagare 25,000,000 ITL al Sig. F.B. ed il Sig.ra G.F. (12,500,000 ITL per ogni richiedente) in prospettiva di assicurare un regolamento amichevole della richiesta registrata sotto il n. 32671/96. Questa somma coprir? qualsiasi danno materiale e morale cos? come i costi, e sar? pagabile entro tre mesi che cominciano dalla notificazione della sentenza consegnata dalla Corte facendo seguito all? Articolo 39 della Convenzione europea dei Diritti umani. Questo pagamento costituir? la decisione finale della causa.
Questa dichiarazione non comporta un qualsiasi riconoscimento del Governo di una violazione della Convenzione europea dei Diritti umani nella causa presente.
Il governo si impegna inoltre a non richiedere la raccomandazione della causa alla Grande Camera sotto l?Articolo 43 ? 1 della Convenzione.?
15. Il 15 ottobre 2001, la Corte ricevette dal rappresentante del richiedente la dichiarazione seguente firmata dal richiedente:
?Io noto che il Governo dell’Italia ? pronto a pagare un importo totale di 25,000,000 ITL (12,500,000 ITL per ogni richiedente) che copre danno materiale e morale e costi al Sig. F.B. ed il Sig.ra G.F. nella prospettiva di assicurare un regolamento amichevole della richiesta n. 32671/96 pendente di fronte alla Corte.
Io accetto la proposta e rinuncio a qualsiasi le ulteriore richiesta nei confronti dell’Italia relativa ai fatti di questa richiesta. Io dichiaro che la causa ? stabilita definitivamente.
Questa dichiarazione ? resa nel contesto di un regolamento amichevole che il Governo ed il richiedente hanno raggiunto.
Io inoltre m?impegno a non richiedere la raccomandazione della causa alla Grande Camera sotto l?Articolo 43 ? 1 della Convenzione dopo la consegna della sentenza della Corte.?

16. La Corte prende nota dell’accordo raggiunto dalle parti (Articolo 39 della Convenzione). ? soddisfatto che l’accordo sia basato sul rispetto dei diritti umani come definito nella Convenzione o nei suoi Protocolli (l’Articolo 37 ? 1 in fine della Convenzione ed Articolo 62 ? 3 degli Articoli di Corte).
17. Di conseguenza, la causa dovrebbe essere cancellata dal ruolo.
PER QUESTE RAGIONI, LA CORTE UNANIMAMENTE
1. Decide di cancellare la causa dal ruolo;
2. Prende nota dell?impegno delle parti di non richiedere un riesame della causa di fronte alla Grande Camera.
Fatto in inglesi, e notificato per iscritto il 21 febbraio 2002, facendo seguito all? Articolo 77 ?? 2 e 3 degli Articoli di Corte.
Erik Fribergh Christos Rozakis
Cancelliere Presidente

Testo Tradotto

Conclusion Struck of the list (friendly settlement)
FIRST SECTION
CASE OF B. and F. v. ITALY
(Application no. 32671/96)
JUDGMENT
(Friendly Settlement)
STRASBOURG
21 February 2002

In the case of B. and F. v. Italy,
The European Court of Human Rights (First Section), sitting as a Chamber composed of:
Mr C.L. Rozakis, President,
Mrs F. Tulkens,
Mr P. Lorenzen,
Mrs N. Vajic,
Mr E. Levits,
Mr A. Kovler, judges,
Mr G. Raimondi, ad hoc judge,
and Mr E. Fribergh, Section Registrar
Having deliberated in private on 31 January 2002,
Delivers the following judgment, which was adopted on that date:
PROCEDURE
1. The case originated in an application (no. 32671/96) against Italy lodged with the European Commission of Human Rights (?the Commission?) under former Article 25 of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (?the Convention?) by an Italian national, Mr F.B. and Mrs G.F. (?the applicants?), on 8 August 1996.
2. The applicants were represented by Mrs L. V., a lawyer practising in Turin. The Italian Government (?the Government?) were represented by their Agent, Mr U. Leanza, and by their co-agent, Mr V. Esposito.
3. The applicants complained about their prolonged inability – through lack of police assistance – to recover possession of their apartment and about the duration of the eviction proceedings.
4. On 22 March 2001, after obtaining the parties? observations, the Court declared the application admissible.
5. On 15 October 2001 and on 26 October 2001, the applicants and the Agent of the Government respectively submitted formal declarations proposing a friendly settlement of the case.
THE FACTS
6. The applicants are the owners of an apartment in Milan, which they had let to R.P. and S.C.S.
7. In a writ served on the tenants on 27 June 1988, the applicants communicated their intention to terminate the lease and summoned the tenants to appear before the Milan Magistrate.
8. By a decision of 13 July 1988, which was made enforceable on 6 September 1988, the Milan Magistrate upheld the validity of the notice to quit and ordered that the premises be vacated by 13 July 1989.
9. On 10 April 1990, the applicants made a statutory declaration that they urgently required the premises as accommodation for their children.
10. On 24 May 1990, the applicants served notice on the tenants requiring them to vacate the premises.
11. On 3 June 1990, they served notice on the tenants informing them that the order for possession would be enforced by a bailiff on 13 July 1990.
12. Between 13 July 1990 and 11 December 1995, the bailiff made twenty-five attempts to recover possession. Each attempt proved unsuccessful, as the applicants were never granted the assistance of the police in enforcing the order for possession.
13. On 27 February 1996, the applicants repossessed the apartment.
THE LAW
14. On 26 October 2001, the Court received the following declaration from the Government:
?I declare that the Government of Italy offer to pay 25,000,000 ITL to Mr F.B. and Mrs G.F. (12,500,000 ITL for each applicant) with a view to securing a friendly settlement of the application registered under no. 32671/96. This sum shall cover any pecuniary and non-pecuniary damage as well as costs, and it will be payable within three months starting from the notification of the judgment delivered by the Court pursuant to Article 39 of the European Convention on Human Rights. This payment will constitute the final resolution of the case.
This declaration does not entail any acknowledgement by the Government of a violation of the European Convention on Human Rights in the present case.
The Government further undertake not to request the referral of the case to the Grand Chamber under Article 43 ? 1 of the Convention.?
15. On 15 October 2001, the Court received the following declaration signed by the applicants:
?I note that the Government of Italy are prepared to pay a sum totalling 25,000,000 ITL (12,500,000 ITL for each applicant) covering both pecuniary and non-pecuniary damage and costs to Mr F.B. and Mrs G.F. with a view to securing a friendly settlement of application no. 32671/96 pending before the Court.
I accept the proposal and waive any further claims in respect of Italy relating to the facts of this application. I declare that the case is definitely settled.
This declaration is made in the context of a friendly settlement which the Government and the applicants have reached.
I further undertake not to request the referral of the case to the Grand Chamber under Article 43 ? 1 of the Convention after the delivery of the Court?s judgment.?
16. The Court takes note of the agreement reached between the parties (Article 39 of the Convention). It is satisfied that the settlement is based on respect for human rights as defined in the Convention or its Protocols (Article 37 ? 1 in fine of the Convention and Rule 62 ? 3 of the Rules of Court).
17. Accordingly, the case should be struck out of the list
FOR THESE REASONS, THE COURT UNANIMOUSLY
1. Decides to strike the case of the list;
2. Takes note of the parties? undertaking not to request a rehearing of the case before the Grand Chamber.
Done in English, and notified in writing on 21 February 2002, pursuant to Rule 77 ?? 2 and 3 of the Rules of Court.
Erik Fribergh Christos Rozakis
Registrar President

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