SECONDA PARTE
CASO DI AVYIDI v. TURCHIA
(domanda n. 22479/05)
STOP
STRASBURGO
16 luglio 2019
DEFINITIVO
16/10/2019
Questa sentenza ? diventata definitiva ai sensi dell’articolo 44 ? 2 della Convenzione. Pu? essere soggetto a modifiche editoriali.
Nel caso di Avyidi contro la Turchia,
La Corte europea dei diritti dell’uomo (Seconda Sezione), che si riunisce in una sezione composta da :
Robert Spano, Presidente,
Marko Bo?njak,
I??l Karaka?,
Valeriu Gri?co,
Egidijus K?ris,
Ivana Jeli?,
Darian Pavli, giudici,
e Stanley Naismith, impiegato della sezione,
Dopo la delibera in Camera di Consiglio del 25 giugno 2019,
Emette la seguente sentenza, adottata in tale data:
PROCEDURA
1. La causa ha avuto origine da un ricorso (n. 22479/05) contro la Repubblica di Turchia, presentato alla Corte il 31 maggio 2005 da un cittadino di tale Stato, il sig. Yorgi Avyidi (“il richiedente”), ai sensi dell’art. 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libert? fondamentali (“la Convenzione”).
2. Il ricorrente era rappresentato dal sig. Y. Cesur, avvocato a ?anakkale. Il governo turco (“il governo”) era rappresentato dal suo agente.
3. Il ricorrente ha fatto valere, in particolare, una violazione del suo diritto al rispetto della sua propriet?.
4. Il 17 marzo 2010 la domanda ? stata comunicata al Governo.
IL FATTO
I. LE CIRCOSTANZE DEL CASO
5. La ricorrente ? nata nel 1922 e risiede a Kanakkale.
A. I lavori della perizia catastale e il ricorso del ricorrente per rivendicare la propriet? dell’immobile
6. Durante la misurazione catastale dell’isola di G?k?eada nel 1998, i pacchi 17, 18 e 20 dell’isolotto 122 sono stati registrati come propriet? del Tesoro.
7. Il 19 aprile 2001, al fine di essere riconosciuto proprietario degli appezzamenti 17 e 20 e di una parte dell’appezzamento 18, il ricorrente ha proposto una serie di azioni, successivamente riunite, contro il Tesoro e l’A.A., un privato che aveva acquisito la propriet? dell’appezzamento 18. A tale riguardo, egli ha presentato due titoli di propriet? iscritti nel registro fondiario il 18 marzo 1954.
8. Il primo titolo (n. 41) riguardava una propriet? di 11 028 metri quadrati, i cui confini erano cos? descritti: “a ovest [una propriet? appartenente a] Leondari, a est una strada, a nord un suo campo, a nord il suo stesso campo, a sud i prati di Aya Istrati”. Secondo questo titolo, la natura della propriet? era un “campo”. Questo titolo era stato rilasciato in seguito all’acquisto del terreno da parte del Richiedente, secondo lui, a Para?keva Bano. Quest’ultimo aveva un vecchio titolo che risale al 1327 del calendario hegiriano (cio? al 1909 circa del calendario gregoriano).
9. Il secondo titolo (n. 42) riguardava una “casa contadina” (diga) e un “aia” (harman yeri). Secondo tale titolo, gli edifici erano stati trasferiti alla ricorrente da “Aspasiyan figlia di Yanko” ed erano circondati dai “suoi campi”.
10. Una prima visita al sito ? stata effettuata dal tribunale il 26 settembre 2001, in compagnia di un esperto locale, di due esperti del catasto, di un perito edile e di un agronomo.
11. L’esperto locale E.Z. ha dichiarato che i confini indicati nel primo titolo corrispondevano a quelli del terreno rivendicato dal richiedente e ha dichiarato che il richiedente aveva coltivato il terreno fin dagli anni ’50. Egli dichiar? che all’epoca c’era un edificio in pietra e un “aia” sul terreno. Aggiungeva che il terreno in questione era delimitato a nord dalla propriet? di Kleopatra Leondari, a sud da una strada oltre la quale si trovava la terra del monastero di Aya Istirati, a est dalla terra di Manol Bano e a ovest dalla terra di Nikola Makudi.
12. Un testimone del querelante, Y.P., ha detto alla corte che il querelante era in possesso del terreno contestato dal 1955 e che vi si coltivavano orzo e viti. Egli conferma la presenza degli edifici di cui al titolo n. 42 e afferma che il terreno ? delimitato a nord da una strada oltre la quale si trova il terreno di Nikola Makudi, a sud da una strada sterrata oltre la quale si trova il terreno del monastero di Aya Istirati, a est dal terreno di Manol Bano e parte del terreno di Leondari, e a ovest da una strada sterrata che lo separa dal terreno di Nikola Makudi.
13. In un memorandum ricevuto dall’Alta Corte (“l’Alta Corte”) il 4 ottobre 2001, il ricorrente affermava che gli abitanti dell’isola di G?k?eada indicavano i punti della bussola, considerando che la terraferma era ad est, e riteneva che le dichiarazioni dovessero essere lette alla luce di tali informazioni. Ha aggiunto che, poich? la terra di Leondari era in direzione della terraferma, le dichiarazioni dell’esperto hanno confermato le sue affermazioni.
14. Nella sua relazione, depositata il 10 ottobre 2001, il perito edile ha dichiarato di non aver osservato alcun residuo di muri o fondamenta nel sito designato come fabbricato agricolo o nelle sue vicinanze, n? la presenza di materiali, come le pietre, che potrebbero essere utilizzati per la costruzione di una casa contadina o di un “aia”. Egli ha indicato che, sebbene le pietre fossero presenti, non erano abbastanza grandi da poter essere utilizzate per la costruzione.
15. Secondo la relazione dell’esperto agricolo, la pendenza del terreno era del 7-10 per cento. La parte orientale del terreno, un’area agricola, aveva una pendenza del 60 per cento. L’esperto ha inoltre dichiarato di non aver trovato tracce di viti.
16. Secondo una perizia del 16 ottobre 2001, l’area della propriet? rivendicata dal Richiedente era di 53.938 metri quadrati.
17. In una nota datata 21 novembre 2001, la ricorrente ha contestato il contenuto della perizia edilizia. Ha criticato l’esperto per aver ignorato i resti che sarebbero stati trovati sul sito. Per quanto riguarda la relazione del perito agrario, la considerava incompleta in quanto non menzionava che l’intero terreno era ricoperto di pini.
18. Durante una seconda visita, effettuata il 18 luglio 2002, sono state ascoltate diverse persone.
19. L’esperto locale Y.M. ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: il terreno in questione era appartenuto a Para?keva Bano, che lo aveva ceduto al Richiedente; i confini del terreno non erano cambiati ed era attualmente delimitato da recinzioni, ad eccezione del confine settentrionale; infatti, in quella direzione, la propriet? si estendeva fino ad un ruscello, ma le recinzioni erano attualmente situate a sud del ruscello; Al di l? di questo confine c’erano vigneti di cui non conosceva il proprietario; ad est la propriet? era delimitata da campi appartenenti al monastero; questi erano stati nazionalizzati e ceduti ai rifugiati, che a loro volta li cedettero a Manol Bano; ad ovest c’erano terreni appartenenti agli abitanti del villaggio di Kalek?y.
20. Un “testimone del possesso” (zilyetlik tan???), Z.M., ha confermato che la propriet? era appartenuta a Para?keva Bano, prima che quest’ultimo la trasferisse al richiedente nel 1954 o 1955. Egli ha indicato che il Richiedente aveva utilizzato una parte della propriet? per la coltivazione del grano e che un’altra parte era, all’epoca, un frutteto. Egli ha inoltre indicato che le porzioni di terreno in pendenza erano utilizzate per il pascolo delle capre. Il testimone ha testimoniato che il Richiedente ha lasciato l’isola prima del 1974, ma non sapeva se il Richiedente ha continuato a coltivare la terra in questione dopo la sua partenza.
21. Secondo Z.M., la propriet? del richiedente era delimitata a sud da una strada oltre la quale si trovava il monastero e a nord da un fiume che lo separava dalla terra di Yani Papalambo e in parte da quella di Leondaridis e di un altro individuo. Z.M. aggiunse che ad est c’erano le terre di Manol Bano, che un tempo appartenevano al monastero, e che ad ovest il terreno era annesso a propriet? degli abitanti del villaggio di Kalek?y.
22. Z.M. ha inoltre dichiarato che Para?keva Bano non aveva altre propriet? nella zona e ha confermato la presenza di una piccola casa e di un “aia”.
23. Il perito edile che aveva partecipato a questa visita ha rilasciato una relazione il 21 ottobre 2002, indicando che i materiali presenti nei locali non erano di natura tale da poter essere utilizzati per le costruzioni agricole menzionate nel titolo dell’atto n. 42. Secondo lui, non era stata trovata alcuna prova che indicasse l’esistenza di tali costruzioni in quel luogo.
24. In date non specificate, gli esperti del catasto hanno depositato i piani e gli schizzi che avevano elaborato a seguito delle due visite.
25. Il 5 novembre 2002 la High Court ha respinto il ricorso della ricorrente. Essa affermava che, affinch? un titolo di propriet? corrisponda a un terreno, occorreva identificare almeno tre dei suoi confini e che questi dovevano essere confermati dalle dichiarazioni dei periti e dei testimoni, nonch? dagli atti di propriet? e dai documenti relativi agli appezzamenti vicini. Nel caso in esame, tuttavia, solo due dei confini menzionati nel titolo corrispondevano al terreno in questione. Inoltre, ha notato che gli esperti non hanno identificato una “casa contadina” o “aia” sul terreno in questione. Alla luce di questi elementi, ha ritenuto opportuno concludere che l’atto di propriet? non corrispondeva alla propriet? e respingere l’azione.
26. La ricorrente ha presentato ricorso contro questa sentenza. Egli riteneva che la sentenza fosse incomprensibile in quanto i quattro confini indicati sul suo atto di propriet? corrispondevano, a suo avviso, ai confini del terreno in contestazione. In quell’occasione ha ribadito le argomentazioni che aveva presentato alla Corte Suprema. Egli ha inoltre dichiarato di non aver mai interrotto il suo possesso e ha presentato a sostegno di questa tesi una lettera della sottoprefettura del 7 giugno 1995 relativa ad una denuncia da lui presentata a causa dello scarico di rifiuti sulla sua propriet?.
27. Con ordinanza del 13 ottobre 2003, la Corte di Cassazione ha chiesto alla High Court di ottenere i seguenti documenti dai servizi interessati e di trasmetterglieli:
– i verbali della registrazione catastale di un certo numero di appezzamenti di terreno e gli eventuali titoli di propriet? e dichiarazioni fiscali su cui tali verbali si basano;
– un piano che indichi i numeri degli appezzamenti situati a sud della propriet? in questione, le relazioni del catasto per tali appezzamenti, nonch? gli eventuali titoli di propriet? e dichiarazioni fiscali su cui tali relazioni si basano.
28. Il Tribunale trasmette al Tribunale le relazioni richieste da quest’ultimo. La Corte Suprema ha allegato a questi documenti i titoli redatti dopo la registrazione, la propriet? in questione non avendo titoli prima della registrazione. Tutti questi documenti sono stati consegnati all’Alta Corte dalla Direzione del Catasto e del Catasto.
29. Con sentenza del 15 marzo 2004 la Corte di Cassazione ha respinto il ricorso della ricorrente. Essa ha dichiarato che non ? stato possibile stabilire con certezza che il titolo di propriet? presentato dal richiedente corrispondesse alla propriet? rivendicata. Per quanto riguarda l’eventuale acquisizione per prescrizione, il Tribunale ha rilevato che il ricorrente aveva cessato di coltivare la propriet? nel 1974, che non aveva continuato ad esercitarvi il possesso e che tale situazione costituiva una rinuncia volontaria al possesso. Essa ha ritenuto che l’Alta Corte, che aveva tenuto in debito conto tutti gli elementi del fascicolo senza commettere errori nella valutazione delle prove, non avesse privato la sua decisione della sua base giuridica.
30. Il 22 ottobre 2004, la High Court ha inoltre respinto la domanda di rettifica della sentenza della ricorrente.
31. La decisione ? stata notificata alla ricorrente il 3 dicembre 2004.
B. Sviluppi successivi
1. La procedura di accertamento dei fatti
32. Nel 2008 la ricorrente ha chiesto alla High Court of G?k?eada di effettuare accertamenti di fatto su una parte del terreno oggetto del procedimento di rivendicazione della propriet?. Pi? precisamente, ha richiesto un’indagine su un’area del lotto 17 dove si supponeva che esistessero gli edifici menzionati nel titolo n. 42.
33. Il 6 marzo 2008 il Tribunale distrettuale di G?k?eada ha visitato il terreno in questione, accompagnato da un esperto e dal ricorrente.
34. La perizia presentata dal perito giudiziario a seguito degli scavi effettuati in loco, datata 10 marzo 2008, menzionava il rinvenimento di muri di fondazione di spessore variabile tra 35 e 40 cm su una superficie di 28,94 m?, di pietre angolari e di un muro di sostegno presumibilmente destinato a proteggere le fondamenta, nonch? la significativa presenza di detriti di piastrelle. Dopo aver indicato la posizione del probabile ingresso di questo vecchio edificio, l’esperto ha concluso di non poter determinare la data di costruzione dell’edificio, n? quella del suo crollo.
2. La denuncia contro gli esperti
35. In una data non specificata, la ricorrente ha presentato una denuncia contro i periti edilizi che erano intervenuti nel primo procedimento.
36. Il 31 marzo 2008 la Procura della Repubblica di G?k?eada ha emesso un’ordinanza di archiviazione per prescrizione.
3. La domanda di revisione
37. Il 10 luglio 2008 il richiedente ha chiesto una revisione del procedimento di rivendicazione della propriet?.
38. Egli ha sostenuto che il Tribunale di primo grado ha respinto il suo ricorso sulla base delle seguenti due constatazioni:
– non ? stato possibile stabilire la presenza sul terreno delle costruzioni menzionate nel titolo n. 42;
– solo due dei confini descritti nell’atto di propriet? n. 41 corrispondevano al terreno.
39. Per quanto riguarda il primo punto, il richiedente ha dichiarato che la domanda di accertamento dei fatti aveva stabilito la presenza delle costruzioni sopra menzionate.
40. Per quanto riguarda il secondo punto, egli ha presentato un atto di propriet? del 1944 a nome di K.S. che indica il confine del terreno come “Bara?kevi Bano”. Secondo il Richiedente, questo documento ha confermato il terzo confine. Egli ha affermato che il motivo per cui tale documento non figurava nel verbale del procedimento, anche se la High Court aveva chiesto alla cancelleria e al catasto di fornirgli tutti i titoli relativi ai lotti adiacenti, era che la cancelleria e il catasto avevano cercato di ingannare i giudici sostenendo che, durante i lavori catastali, i proprietari dei lotti in questione erano stati determinati sulla base del possesso e che tali lotti non erano oggetto di titoli di propriet? anteriori ai lavori catastali.
41. La High Court ha respinto il ricorso con sentenza del 23 dicembre 2008. Essa ha ritenuto che la scoperta dei resti delle suddette costruzioni non potesse consentire una revisione della procedura, in quanto non ha influito sulla soluzione adottata. In effetti, la propriet? rivendicata aveva una superficie molto ampia e i resti in questione non hanno contribuito alla determinazione dei confini indicati nell’atto di propriet?. Per quanto riguarda l’affermazione secondo cui i servizi competenti non le avrebbero fornito tutti i documenti pertinenti e la scoperta dei titoli di propriet? prima della misurazione catastale del 1998, l’Alta Corte ha rilevato che non si tratta di uno dei motivi di riapertura che il Codice di procedura esponeva in modo esaustivo, ma al massimo di un motivo che avrebbe dovuto essere sollevato al momento dell’impugnazione.
42. La Corte di Cassazione ha confermato tale sentenza l’8 giugno 2009.
43. L’8 dicembre 2009 ha inoltre respinto la domanda di rettifica della sentenza della ricorrente.
II. LA LEGISLAZIONE E LA PRASSI NAZIONALE IN MATERIA
A. Il catasto
44. Ogni propriet? iscritta nel registro fondiario (k?t???) ha una propria scheda che contiene le seguenti informazioni: lo stato descrittivo, l’identit? del proprietario, i pegni, le annotazioni e le menzioni, nonch? le servit?.
45. Secondo l’articolo 7 del Nuovo Codice Civile (NCC), entrato in vigore il 1? gennaio 2002:
“I registri pubblici e i titoli autentici sono la prova dei fatti che registrano e che non si sono dimostrati inesatti. La prova dell’inesattezza di questi fatti non ? soggetta ad alcuna forma particolare (…)”.
46. L’articolo 1023 del NCC, che riproduce una disposizione preesistente, crea una finzione dell’esattezza del registro fondiario nei seguenti termini :
“Chiunque acquisisce una propriet? o altri diritti reali basati in buona fede su un’iscrizione nel registro fondiario viene mantenuto nella sua acquisizione. ?
B. Disposizioni pertinenti della legge sul catasto in questo caso
47. Ai sensi dell’articolo 12 della legge sul catasto n. 3402 del 21 giugno 1987 (“legge sul catasto”), le conclusioni della misurazione catastale sono pubblicate per 30 giorni. In assenza di contestazioni durante questo periodo, i rapporti catastali diventano definitivi e vengono iscritti nel registro fondiario entro tre mesi.
48. Il comma 3 dello stesso testo prevede che “oltre un periodo di dieci anni dalla data in cui le relazioni sono divenute definitive, non pu? essere presentato alcun ricorso basato su diritti anteriori alla registrazione contro le constatazioni, i diritti e le delimitazioni contenute [nelle suddette relazioni]”.
49. In virt? del paragrafo 4 della stessa disposizione, al termine del periodo decennale, tutti i titoli di propriet? anteriori relativi a beni situati nella zona catastale perdono la loro “qualit? di titolo di propriet? in circolazione” (i?leme tabi kay?t niteli?ini kaybeder) e non possono pi? consentire alcuna azione con i servizi catastali o catastali.
50. Ai sensi dell’articolo 13 della citata legge, durante i lavori catastali, i beni che hanno un titolo di propriet? e sui quali il possesso ? esercitato dal titolare di tale titolo – o dai suoi aventi causa – sono registrati come propriet? del titolare del titolo stesso.
51. La delimitazione, in sede di registrazione dei terreni, dei terreni con titolo di propriet? preesistente ? disciplinata dall’articolo 20 della legge citata. Questo articolo prevede diversi casi in cui i confini e la superficie del terreno non corrispondono.
52. Se il titolo di propriet? si basa su una mappa, una pianta o uno schizzo ed ? possibile applicare questi documenti grafici al terreno, i confini derivati da questi documenti prevarranno sulle altre indicazioni, compresa l’area (paragrafo A).
53. Qualora il titolo di propriet? non sia basato su tale documento grafico, i limiti descritti dal titolo di propriet? prevalgono se possono essere applicati al terreno e il titolare del titolo di propriet? esercita il possesso sul terreno cos? delimitato (paragrafo B).
54. La prima frase del paragrafo C prevede che, qualora il titolo non sia basato su documenti grafici e i confini siano “instabili e suscettibili di consentire l’espansione” del terreno, prevale l’area indicata sul titolo. La seconda frase dello stesso paragrafo specifica, tuttavia, che se l’immobile, tenendo conto “del titolo, della sua struttura fisica e della sua ubicazione, copre un luogo specifico”, sono i confini di quel luogo che devono prevalere.
C. La prescrizione acquisitiva
55. L’art. 633 dell’ex Codice Civile (n. 743) (ACC) del 17 febbraio 1926, in vigore fino al 1? gennaio 2002, recita come segue:
“L’iscrizione nel registro fondiario ? necessaria per l’acquisizione della propriet? fondiaria.
Chiunque acquisisce un bene immobile per occupazione, eredit?, espropriazione, esecuzione forzata o sentenza diventa comunque proprietario prima dell’iscrizione, ma non pu? disporne nel registro fondiario fino a quando questa formalit? non ? stata adempiuta. ?
56. Il contenuto di questa disposizione ? stato ripreso dall’articolo 705 del NCC (n. 4721) del 22 novembre 2001.
57. L’articolo 639, paragrafo 1, del RDC prevedeva che :
“Chiunque sia stato in continuo e pacifico possesso come proprietario per vent’anni di beni immobili per i quali non ? stata effettuata alcuna iscrizione nel registro fondiario pu? intentare un’azione [in tribunale] per ottenere l’iscrizione [nel registro fondiario] di tale propriet? come sua propriet?. ?
58. Ai sensi dell’articolo 713, paragrafo 1, del CNC, che riproduce l’articolo 639, paragrafo 1, del RDC :
“Chiunque abbia esercitato per vent’anni il possesso continuo e pacifico in qualit? di proprietario di immobili non iscritti nel registro fondiario pu? richiedere l’iscrizione nel registro fondiario del proprio diritto di propriet? su tutto, parte o quota di tali immobili. ?
59. L’articolo 14 della legge 21 giugno 1987, n. 3402, relativa al registro fondiario, prevede che “il titolo di propriet? di un bene immobile non iscritto nel registro fondiario (…) ? registrato a nome di chi prova, mediante documenti, perizie o testimonianze, di esserne stato proprietario ininterrottamente per pi? di 20 anni”.
60. La giurisprudenza della Corte di Cassazione ritiene che il possesso possa consentire l’acquisizione solo quando l’immobile sul quale viene esercitato ? utilizzato in conformit? alla sua destinazione economica.
D. Ordine presidenziale n. 809 del 7 marzo 2019
61.Con ordinanza del Presidente della Repubblica 7 marzo 2019, n. 809, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’8 marzo 2019, ? stato esteso l’ambito di competenza ratione materiae della Commissione per i risarcimenti istituita dalla legge n. 6384 sulla liquidazione, mediante la concessione di risarcimenti, di alcune domande alla Corte europea dei diritti dell’uomo (cfr., per maggiori informazioni, Turgut e altri c. Turchia (dicembre), n. 4860/09, 26 marzo 2013).
62. Le parti rilevanti di questo ordine sono le seguenti:
“Articolo 3:
(…)
b) settori di competenza giurisdizionale: le domande relative ai diritti tutelati dall’articolo 1 del protocollo n. 1 della Convenzione che sono pendenti dinanzi alla Corte e che rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 4 della presente ordinanza.
Articolo 4- (l) I seguenti settori (…) sono stati inclusi nell’ambito di competenza del Comitato (…) :
a) di esaminare e decidere, a condizione che sia adita entro un mese dalla data di notifica della sentenza definitiva della Corte europea dei diritti dell’uomo, sulle richieste di risarcimento danni per danni materiali e morali presentate nelle domande in cui la Corte europea dei diritti dell’uomo ha riscontrato una violazione dell’articolo 1 del protocollo n. 1 della Convenzione, ma non si ? pronunciata sulle richieste di risarcimento danni ai sensi dell’articolo 4l della Convenzione o ha deciso di riservare [la questione dell’applicazione di tale articolo]”.
IN DIRITTO
I. SULL’ALLEGATO VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 1 DEL PROTOCOLLO N. 1
63. Il ricorrente sostiene di aver perso la propriet? del terreno in questione e che ci? viola il suo diritto al rispetto della sua propriet? ai sensi dell’art. 1 del Protocollo n. 1 della Convenzione, che recita come segue:
“Ogni persona fisica o giuridica ha il diritto al rispetto della sua propriet?. Nessuno pu? essere privato dei suoi beni se non nell’interesse pubblico e nel rispetto della legge e dei principi generali del diritto internazionale.
Le disposizioni che precedono non pregiudicano il diritto degli Stati di emanare le leggi che ritengono necessarie per regolamentare l’uso dei beni in conformit? all’interesse pubblico o per assicurare il pagamento di tasse o altri contributi o multe. ?
64. Il governo sta combattendo questa tesi.
A. Sulla ricevibilit?
1. Sull’esaurimento dei rimedi
65. Il governo ha sostenuto che i rimedi nazionali non erano stati esauriti e ha sostenuto che la ricorrente non aveva esaurito tali rimedi. Infatti, secondo il Governo, il richiedente non si ? avvalso della possibilit? di presentare ricorso in piena giurisdizione dinanzi al Tribunale Amministrativo al fine di accertare la presunta negligenza delle autorit? competenti e di ottenere un risarcimento ai sensi dell’articolo 125 della Costituzione e dell’articolo 13 della legge n. 2577 sul contenzioso amministrativo.
66. Il firmatario contesta questa accusa e sostiene che la competenza per le controversie catastali spetta ai tribunali, che in questo caso sono competenti ad attribuire la giurisdizione.
67. La Corte ricorda che il requisito dell’esaurimento dei rimedi interni ai sensi dell’articolo 35 ? 1 della Convenzione si basa sul presupposto che l’ordinamento giuridico interno offra un rimedio efficace in relazione alla presunta violazione. Spetta al Governo, che sostiene la non esaurimento, soddisfare la Corte che all’epoca dei fatti esisteva un rimedio efficace e disponibile, sia in teoria che in pratica, vale a dire che era accessibile e capace di offrire al ricorrente ragionevoli prospettive di ricorso per i suoi reclami. Inoltre, il richiedente deve aver fatto un uso normale di rimedi nazionali che possano essere efficaci e sufficienti e, qualora un rimedio sia stato utilizzato, non ? richiesto l’uso di un altro rimedio che abbia sostanzialmente lo stesso scopo (Kozac?o?lu c. Turchia [GC], n. 2334/03, ?? 39-40, 19 febbraio 2009).
68. Rileva che il richiedente ha avviato un procedimento dinanzi ai tribunali civili e che i tribunali si sono pronunciati sul merito della contestazione. Poich? tale procedura costituisce un rimedio efficace, essa ritiene che non si possa chiedere alla ricorrente di esaurire qualsiasi altro rimedio. Inoltre, nulla indica che un ricorso completo possa costituire un rimedio efficace. A tale riguardo, rileva che il governo non prevede alcuna decisione giudiziaria che dimostri che i tribunali amministrativi possano considerarsi competenti a trattare le controversie catastali.
69. Alla luce di queste considerazioni, la Corte ritiene che l’obiezione del Governo debba essere respinta.
2. Sull’esistenza di un “bene”…
a) Argomenti delle parti
70. Il Governo fa riferimento alla giurisprudenza della Corte sulla nozione di “propriet?” ai sensi dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 della Convenzione nelle cause Jantner c. Slovacchia (n. 39050/97, ?? 27-28, 4 marzo 2003) e Remzi Balc? c. Turchia ((dec.), n. 68545/01, 10 gennaio 2008). Essa afferma che la Convenzione non garantisce il diritto di acquistare beni immobili. Aggiunge che il concetto di propriet? pu? comprendere sia i “beni esistenti” sia i beni, compresi i crediti, per i quali il richiedente pu? affermare di avere almeno una “legittima aspettativa” di ottenere il godimento effettivo di un diritto di propriet? (si veda, tra molti altri, Malhous c. Repubblica Ceca (dec.) [GC], n. 33071/96, CEDU 2000 XII). Quando l’interesse pecuniario ? dello stesso ordine del credito, si pu? ritenere che l’interessato abbia un legittimo affidamento se tale interesse pecuniario ha un fondamento sufficiente nel diritto nazionale, ad esempio se ? confermato da una giurisprudenza consolidata dei tribunali (Kopeck? c. Slovacchia [GC], n. 44912/98, ?? 49 e 52, CEDU 2004-IX). D’altro canto, non si pu? concludere che vi sia un “legittimo affidamento” in caso di controversia sull’interpretazione e l’applicazione del diritto nazionale e le argomentazioni del richiedente a tale riguardo sono infine respinte dai tribunali nazionali (Kopeck?, citato, ? 50).
71. Il Governo ha ammesso che il richiedente aveva un titolo di propriet? valido. Tuttavia, essi hanno sottolineato che, dopo aver ascoltato i testimoni, visitato i locali e ottenuto perizie, i tribunali nazionali avevano riscontrato che quel titolo non corrispondeva al terreno da lui rivendicato.
72. Egli afferma inoltre che la Corte di Cassazione ha anche esaminato se si potesse ritenere che il richiedente avesse acquisito la propriet? su prescrizione, ma ha concluso che le condizioni per l’usucapione non erano state soddisfatte nel caso di specie.
73. Il governo ha aggiunto che la Corte aveva solo una competenza limitata per controllare il rispetto del diritto nazionale. A loro avviso, spettava principalmente alle autorit? nazionali interpretare e applicare le loro leggi.
74. Il ricorrente ha risposto di avere un atto di propriet?, che costituisce una propriet?. A suo avviso, se non ? stato riconosciuto come proprietario del bene in questione al momento della registrazione e del relativo procedimento, ci? ? dovuto alla mancanza di diligenza da parte delle autorit?. Il ricorrente sostiene che le autorit? interessate hanno deliberatamente omesso di fornire ai tribunali tutte le informazioni che potrebbero consentire di confermare le sue affermazioni, in particolare i vecchi titoli di propriet? (stabiliti prima dell’iscrizione nel registro fondiario) dei terreni limitrofi. A tale riguardo, egli sostiene che i vecchi titoli relativi a tali appezzamenti (che ha ottenuto con mezzi propri) identificano la Para?keva Bano come proprietaria del terreno adiacente (punto 40 di cui sopra).
75.Egli afferma inoltre di aver continuato ad esercitare il possesso della propriet? dopo il 1974, come dimostra la lettera della Sotto-Prefettura del 7 giugno 1995 (paragrafo 26).
b) Valutazione della Corte
i. Principi generali
76. La Corte ribadisce che un richiedente pu? invocare la violazione dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 della Convenzione solo nella misura in cui le decisioni contestate riguardano la sua “propriet?” ai sensi di tale disposizione (cfr. Kopeck?, citata, ? 35(c), e Radomilja e altri c. Croazia [GC], nn. 37685/10 e 22768/12, ? 142, 20 marzo 2018).
77. Il concetto di “propriet?” ha un ambito autonomo che non si limita alla propriet? di beni materiali ed ? indipendente dalle qualifiche formali del diritto nazionale: anche alcuni altri diritti e interessi che costituiscono un patrimonio possono essere considerati come beni e quindi “propriet?” ai fini della presente disposizione (Centro Europa 7 s.r.l. e Di Stefano v. Italia [GC], n. 38433/09, ? 171, CEDU 2012). Mentre l’articolo 1 del protocollo n. 1 della Convenzione non garantisce il diritto di acquistare beni (Kopeck?, citato, ? 35(a)), il concetto di “propriet?” pu? coprire sia i beni esistenti sia i crediti sufficientemente accertati per essere considerati come beni (idem, ? 42, e Radomilja e altri, citato, ? 142).
78. In determinate circostanze, il “legittimo affidamento” di ottenere il valore della propriet? pu? anche godere della protezione dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 della Convenzione (Anheuser-Busch Inc. c. Portogallo [GC], n. 73049/01, ? 65, CEDU 2007 I). La legittima aspettativa di continuare a godere del bene deve avere una “base sufficiente nel diritto nazionale”, ad esempio quando ? confermata da una giurisprudenza consolidata dei tribunali o quando si basa su una disposizione legislativa o su un atto giuridico co relativa all’interesse immobiliare in questione (Kopeck?, citata, ? 52, Depalle c. Francia [GC], n. 34044/02, ? 63, CEDU 2010, e Saghinadze e altri c. Georgia, n. 18768/05, ? 103, 27 maggio 2010). Una volta stabilito ci?, pu? entrare in gioco la nozione di “legittima aspettativa” (Mauritius c. Francia [GC], n. 11810/03, ? 63, CEDU 2005-IX).
79. D’altra parte, la speranza del riconoscimento di un diritto di propriet? che non si pu? esercitare efficacemente non pu? essere considerata come “propriet?” ai sensi dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 della Convenzione. Lo stesso vale per un credito condizionale che si estingue per il mancato rispetto della condizione (Malhous c. Repubblica Ceca (dicembre), n. 33071/96, CEDU 2000-XII, Principe Hans-Adam II c. Germania [GC], n. 42527/98, ? 85, CEDU 2001-VIII, e Nerva c. Regno Unito, n. 42295/98, ? 43, 24 settembre 2002).
80. In ogni caso ? importante considerare se le circostanze considerate nel loro insieme hanno reso il richiedente titolare di un interesse sostanziale protetto dall’articolo 1 del protocollo n. 1 della Convenzione (Iatridis c. Grecia [GC], n. 31107/96, ? 54, CEDU 1999 II, e Depalle, citata, ? 63).
ii. Applicazione al presente caso
81. Nella presente causa, il Tribunale osserva che le pretese di propriet? del ricorrente si fondano, da un lato, su un atto di propriet? regolarmente iscritto nel registro fondiario e redatto a suo nome e, dall’altro, sull’asserita sussistenza dei presupposti per la prescrizione acquisitiva.
?) Diritti di propriet? in base alla prescrizione
82. Per quanto riguarda l’usucapion, la Corte ricorda che la normativa turca prevede che chiunque sia stato in possesso continuo e pacifico di un bene immobile in qualit? di proprietario per vent’anni pu? chiedere l’iscrizione di tale bene nel registro fondiario come suo bene.
83. Essa rileva, tuttavia, che la Corte di Cassazione ha respinto le richieste di propriet? della ricorrente basate sull’usucapione per il fatto che non sussistevano i presupposti per tali richieste. Essa sottolineava che dalle dichiarazioni sia dei testimoni che degli esperti risultava chiaro che il richiedente non aveva coltivato il terreno in questione dal 1974 e che tale situazione costituiva una rinuncia volontaria al possesso.
84. La Corte ricorda di avere una competenza limitata per verificare se il diritto nazionale sia stato correttamente interpretato e applicato; non spetta alla Corte sostituirsi ai giudici nazionali, il cui ruolo consiste soprattutto nel garantire che le decisioni di questi ultimi non siano viziate da arbitrariet? o manifesta irrazionalit?. Ribadisce che il suo compito, ai sensi dell’articolo 19 della Convenzione, ? unicamente quello di garantire che le Parti contraenti rispettino gli impegni assunti nel quadro della Convenzione. In particolare, non ? suo compito occuparsi degli errori di fatto o di diritto asseritamente commessi da un giudice nazionale, a meno che e nella misura in cui essi non abbiano arrecato pregiudizio ai diritti e alle libert? tutelati dalla Convenzione (Garc?a Ruiz contro la Corte di giustizia delle Comunit? europee, causa C-135/99). Spagna [GC], n. 30544/96, ? 28, CEDU 1999 I, De Tommaso c. Italia [GC], n. 43395/09, ? 170, CEDU 2017 (estratti), e D?nmez e altri c. Turchia (dicembre), n. 19258/07, ? 64, 30 gennaio 2018).
85. Non vede nulla di arbitrario o manifestamente irragionevole nella valutazione della Corte di Cassazione sulle condizioni per la prescrizione acquisitiva e sulla considerazione che i terreni agricoli devono essere coltivati per poterne trovare il possesso ai sensi della legge turca (cfr. Ipseftel c. Turchia (dic.), n. 43395/09, ? 170, CEDU 2017 (estratti), e D?nmez e altri c. Turchia (dic.), n. 19258/07, ? 64, 30 gennaio 2018). Turchia (dic.), nn. 20462/04 e 21405/04, ?? 37-39, del 25 aprile 2017, in cui la Corte di Cassazione aveva stabilito che il possesso doveva essere conforme allo scopo economico della propriet? e che i terreni agricoli non potevano essere acquistati su prescrizione se non erano pi? coltivati). Non c’? quindi nulla che si discosti dalla conclusione del suddetto tribunale, che ha respinto le argomentazioni dell’interessato e ha ritenuto di non potersi avvalere della prescrizione per l’acquisizione.
86. Di conseguenza, la Corte ritiene che, in mancanza di un sufficiente fondamento giuridico nel diritto interno, non sarebbe potuto giuridicamente sorgere alcun legittimo affidamento che il richiedente potesse continuare a godere della “propriet?” e diventare proprietario sulla base delle norme che disciplinano l’usucapion (D?nmez e altri, decisione citata, ?? 65-66).
?) Diritti di propriet? in base all’atto di propriet? del 1954
87. Il Tribunale osserva che il ricorrente ha fondato le sue pretese anche su un atto di propriet? redatto ben prima del registro fondiario e regolarmente iscritto nel registro fondiario. Nota che il titolo riguarda una propriet? situata sull’isola di G?k?eada e ne indica la superficie (11.028 m?) e i confini.
88. La Corte ricorda che, secondo il diritto turco, ? l’iscrizione nel registro che determina il trasferimento della propriet? o la creazione di un diritto reale e che un titolo iscritto in tale registro costituisce una prova incontestabile dell’esistenza di un diritto di propriet? (Rimer e a. contro Turchia). Turchia, n. 18257/04, ? 36, 10 marzo 2009, B?l?kba? e altri c. Turchia, n. 29799/02, ? 36, 9 febbraio 2010, Usta c. Turchia, n. 32212/11, ? 29, 27 novembre 2012, e Do?ancan c. Turchia (dic.), n. 17934/10, ? 22, 15 ottobre 2013).
89. Essa rileva inoltre che n? i tribunali nazionali n? il governo hanno contestato la validit? di questo titolo.
90. Non vi ? quindi alcun dubbio che il titolo in questione costituisca una “propriet?” ai sensi della Convenzione e che la posizione giuridica del richiedente in seguito alla sua acquisizione nel 1954 sia tale da rientrare nell’ambito di applicazione dell’articolo 1 del protocollo n. 1 della Convenzione.
91. Essa rileva che le parti hanno opinioni diverse in merito al fatto che il terreno a cui si riferisce il presente titolo copra o meno la totalit? o parte delle parcelle rivendicate.
92. La Corte osserva innanzitutto che il titolo di propriet? in questione potrebbe coprire, nel migliore dei casi, solo una parte dei beni rivendicati dall’interessato, dato che il terreno oggetto della controversia era di 53.938 metri quadrati (v. supra, paragrafo 16), mentre la superficie indicata nel titolo di propriet? era di soli 11.028 metri quadrati.
93. Per quanto riguarda l’ubicazione dei beni oggetto del titolo di propriet?, la Corte rileva che i giudici nazionali hanno ritenuto, dopo aver effettuato una serie di udienze e di perquisizioni, che solo due dei confini del terreno descritto nel titolo di propriet? corrispondessero a quelli dei terreni oggetto della controversia (v. supra, punto 25). Essi hanno concluso che non si poteva dire che la propriet? descritta nel titolo di propriet? corrispondesse al terreno oggetto della controversia. Il Tribunale osserva che la ricorrente sostiene che i quattro confini indicati nel titolo di propriet? corrispondevano a quelli del terreno in questione.
94. Per quanto riguarda le questioni di fatto, la Corte ricorda che, essendo sensibile al carattere sussidiario del suo compito, non pu?, senza un valido motivo, assumere il ruolo di giudice di fatto in primo grado, a meno che ci? non sia reso inevitabile dalle circostanze della causa di cui ? investito. Non ? di sua competenza sostituire la propria visione dei fatti con quella dei tribunali nazionali, che in linea di principio devono soppesare le informazioni da essi raccolte. Se le conclusioni di tali tribunali non sono vincolanti per la Corte, essa si discoster? di norma dalle loro conclusioni di fatto solo se ? in possesso di dati convincenti in tal senso (Radomilja e altri, citata, ? 150).
95. Nel caso di specie, la Corte non vede nulla di arbitrario o di manifestamente irragionevole nella conclusione di fatto dei tribunali nazionali che non si possa stabilire con certezza che tutti i confini della propriet? descritta nel titolo di propriet? corrispondano al terreno oggetto della controversia.
96. Per quanto riguarda i documenti presentati dal ricorrente, tra cui in particolare l’atto di propriet? del 1944 (punto 40 supra), la Corte osserva che essi non sono accompagnati da alcuna spiegazione che le consenta di rimettere in discussione l’accertamento dei fatti da parte dei giudici nazionali.
97. Essa osserva, tuttavia, che, sebbene abbiano concluso che il titolo di propriet? sopra menzionato non corrispondeva al bene rivendicato, i giudici nazionali hanno tuttavia accettato che due dei confini del bene descritto nell’atto di propriet? corrispondessero al bene in questione.
98. Ci? distingue la presente causa da situazioni – come quella di D?nmez e a. (decisione citata) – in cui i giudici nazionali giungono alla conclusione che il titolo di propriet? presentato non si riferisce al bene rivendicato in quanto nessuno dei limiti descritti nel titolo di propriet? corrisponde a quelli del bene.
99. Secondo il Tribunale, una volta accertato che due dei confini della propriet? del ricorrente corrispondevano al terreno di cui trattasi, il titolo di propriet? in questione copriva necessariamente una parte delle parcelle in questione. Tenuto conto delle constatazioni di fatto dei giudici nazionali in merito alla corrispondenza dei confini, sarebbe manifestamente irragionevole giungere a qualsiasi altra conclusione.
100.Alla luce di quanto precede, e senza che sia necessario pronunciarsi n? sul secondo titolo n? sulla relazione del 10 marzo 2008 presentata all’atto della domanda di riesame (v. infra, punti 34 e 39), il Tribunale ritiene che il ricorrente avesse un interesse pecuniario sufficientemente elevato su una parte dei terreni in questione da costituire una “propriet?” ai sensi dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 della Convenzione, che ? quindi applicabile nel caso di specie (Valle Pierimpi? Societ? Agricola S. P.A. c. Italia, n. 46154/11, ? 51, 23 settembre 2014).
3. Conclusione
101. La Corte ritiene che la parte della denuncia relativa agli 11.028 m? di terreno oggetto dell’atto di propriet? iscritto nel registro fondiario non sia manifestamente infondata ai sensi dell’articolo 35, paragrafo 3, lettera a), della Convenzione e che non sollevi altrimenti motivi di inammissibilit? diversi da quelli esaminati in precedenza. Il Tribunale dichiara pertanto il reclamo ricevibile, per quanto riguarda la parte di cui sopra, e inammissibile per il resto.
B. Nel merito
102. Il ricorrente lamenta di essere stato privato di una propriet? che ? stata debitamente acquistata e iscritta nel registro fondiario come sua propriet?.
103. Il Governo non ? d’accordo con questa affermazione e sostiene che il richiedente non aveva alcuna propriet? a sua disposizione. Essa ritiene che la valutazione dei tribunali nazionali sia stata conforme sia al diritto nazionale che alla Convenzione.
104. La Corte osserva che il ricorrente era titolare di un atto di propriet? iscritto nel registro fondiario, tenuto dallo Stato al fine di garantire la propriet? fondiaria e di assicurare la sicurezza delle transazioni immobiliari, e ribadisce che esso riguardava necessariamente una parte degli appezzamenti 17, 18 e 20 del blocco 122.
105. Constata che, a seguito del completamento dei lavori catastali, tutti gli appezzamenti in questione sono stati registrati come propriet? del Tesoro e che, a seguito della procedura avviata dal richiedente per far valere il suo titolo, i rilievi catastali sono stati confermati.
106. Essa ritiene che il richiedente non sia pi? in grado di esercitare i diritti normalmente connessi ad un titolo di propriet? immobiliare, n? su una parte di tali appezzamenti n? su qualsiasi altro terreno dell’isola di G?k?eada.
107. Il titolo in questione non ? mai stato formalmente cancellato, ma ? stato di fatto privato di tutte le prerogative ad esso connesse.
108. La Corte ritiene che tale situazione ha annullato il diritto di propriet? del richiedente e costituisce una privazione di propriet? ai sensi della Convenzione, vale a dire un’interferenza che rientra nell’ambito di applicazione della seconda norma dell’articolo 1 del protocollo n. 1 della Convenzione (per le tre distinte norme contenute in tale disposizione, cfr. James e altri c. Regno Unito, 21 febbraio 1986, ? 37, serie A n. 98, e Iatridis, citata, ? 55).
109. Ricorda che, senza il pagamento di una somma ragionevolmente correlata al valore della propriet?, la privazione della propriet? costituisce normalmente una privazione eccessiva della propriet?, e una totale mancanza di risarcimento pu? essere giustificata ai sensi dell’articolo 1 del protocollo n. 1 della Convenzione solo in circostanze eccezionali (si veda, tra gli altri, Jahn e altri v. Germania [GC], nn. 46720/99, 72203/01 e 72552/01, ? 111, CEDU 2005 VI, e Visti?? e Perepjolkins c. Lettonia [GC], n. 71243/01, ? 36, 25 ottobre 2012).
110. Nel caso di specie, la Corte rileva che il ricorrente non ha ricevuto alcun risarcimento per la perdita dei diritti inerenti al suo titolo di propriet? al Tesoro e che il Governo non ha fatto valere alcuna circostanza eccezionale per giustificare la totale assenza di risarcimento.
111.Rileva inoltre che il governo non ha mai sostenuto che il ricorrente avesse a disposizione mezzi di ricorso per ottenere un risarcimento.
112. Date le circostanze, la Corte ritiene che il giusto equilibrio richiesto dall’articolo 1 del Protocollo n. 1 della Convenzione sia stato turbato a danno del ricorrente e che vi sia stata quindi una violazione di tale disposizione.
II. ALTRE PRESUNTE VIOLAZIONI DELLA CONVENZIONE
113. La ricorrente lamenta una violazione dell’art. 6 della Convenzione, sostenendo che i giudici nazionali hanno motivato in modo insufficiente le loro decisioni e non hanno valutato correttamente le prove.
114. Egli si lamentava, citando l’articolo 13 della Convenzione, di non aver avuto alcun mezzo di ricorso che gli permettesse di far valere i suoi diritti.
115. Facendo riferimento all’articolo 14 della Convenzione, egli sostiene che i suoi diritti sono stati violati a causa della sua origine etnica.
116. Ipotizzando che tali denunce sollevino questioni distinte da quella sopra esaminata, la Corte, alla luce del materiale di cui ? investita e nella misura in cui ? competente a trattare le accuse formulate, non ravvisa alcuna apparenza di violazione delle disposizioni della Convenzione.
117. Ne consegue che tali reclami sono manifestamente infondati e devono essere respinti ai sensi dell’articolo 35 ?? 3 (a) e 4 della Convenzione.
III. SULL’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE
118. Ai sensi dell’articolo 41 della Convenzione,
“Se il Tribunale dichiara che vi ? stata una violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli, e se il diritto interno dell’Alta Parte contraente consente solo imperfettamente di eliminare le conseguenze di tale violazione, il Tribunale, se del caso, dar? giusta soddisfazione alla parte lesa. ?
A. Danni materiali
119. Il ricorrente chiede la somma di EUR 2 646 448 (EUR) per i danni materiali che afferma di aver subito. A sostegno della sua affermazione, egli presenta una perizia privata.
120. Il Governo ha invitato la Corte a respingere l’istanza, che ha ritenuto ingiustificata.
121. La Corte ribadisce che una sentenza che constata una violazione comporta l’obbligo giuridico per lo Stato convenuto di porre fine alla violazione e di cancellarne le conseguenze in modo da ripristinare per quanto possibile la situazione precedente (Sargsyan contro Azerbaigian (giusta soddisfazione) [GC], n. 40167/06, ? 35, 12 dicembre 2017). In linea di principio, gli Stati contraenti sono liberi di scegliere i mezzi che intendono utilizzare per conformarsi a una sentenza che constata una violazione. Questa discrezionalit? sui mezzi per l’esecuzione di una sentenza riflette la libert? di scelta che va di pari passo con l’obbligo imperativo imposto dalla Convenzione agli Stati contraenti: assicurare il rispetto dei diritti e delle libert? garantite (articolo 1). Se la natura della violazione consente la restitutio in integrum, spetta allo Stato convenuto eseguirla, poich? la Corte non ha n? la competenza n? la possibilit? pratica di farlo essa stessa. Se, invece, la legge nazionale non permette, o permette solo in modo imperfetto, di cancellare le conseguenze della violazione, l’articolo 41 autorizza la Corte a concedere alla parte lesa la soddisfazione che ritiene opportuna (Brumarescu c. Romania (solo soddisfazione) [GC], n. 28342/95, ? 20, CEDU 2000-I, e Guiso Gallisay c. Italia (solo soddisfazione) [GC], n. 58858/00, ? 90, 22 dicembre 2009).
122. Il Tribunale osserva che il ricorrente ha presentato una domanda di risarcimento del danno materiale, corrispondente, a suo avviso, al valore di mercato dell’immobile in questione alla data della domanda, e che ha prodotto una perizia di un perito privato a sostegno della sua domanda.
123. Il Tribunale ritiene di non disporre di prove sufficienti per determinare oggettivamente il danno pecuniario della ricorrente alla data della privazione della propriet?.
124. La Corte rileva che l’8 marzo 2019 ? entrata in vigore l’ordinanza presidenziale n. 809. Questa disposizione estende la competenza della Commissione di compensazione istituita nel gennaio 2013 e stabilisce i principi e la procedura da seguire in materia di risarcimento nei casi in cui la Corte abbia riscontrato una violazione dell’articolo 1 del protocollo n. 1 della Convenzione ma non si sia pronunciata sulle richieste di risarcimento ai sensi dell’articolo 41 della Convenzione o abbia deciso di riservare la questione dell’applicazione di tale articolo. La Corte osserva che la presente causa rientra nella prima categoria di cause, ossia quelle in cui ha constatato una violazione dell’articolo 1 del protocollo n. 1 della Convenzione e non si ? pronunciata sulle domande di risarcimento danni ai sensi dell’articolo 4l della Convenzione.
125. Inoltre, nei casi di Turgut e altri (decisione citata) e Demiro?lu c. Turchia ((dec.), n. 56125/10, 4 giugno 2013), la Corte ha effettuato un esame dettagliato del funzionamento della commissione di compensazione. Essa ha ritenuto che le ricorrenti dovessero prima rivolgersi alla Commissione di compensazione in quanto essa offriva un nuovo rimedio interno accessibile e in grado di porre rimedio alle loro rimostranze (cfr. anche Y?ld?z e Yanak c. Turchia (dic.), n. 44013/07, 27 maggio 2014, Bozkurt c. Turchia (dic.), n. 44013/07, 27 maggio 2014, Bozkurt c. Turchia (dic.), n. 56125/10, 4 giugno 2013). Turchia (dic.), n. 38674/07, 10 marzo 2015, ?elik c. Turchia (dic.), n. 23772/13, 16 giugno 2015, e ?zbil c. Turchia (dic.), n. 45601/09, 29 settembre 2015). La Corte osserva inoltre che la Commissione di compensazione ? competente a risarcire tutti gli individui in conformit? con la sua prassi (Turgut et al. e Demiro?lu, decisioni citate in precedenza). L’indennizzo concesso da questo organismo ? versato dal Ministero della Giustizia entro tre mesi dalla data in cui la decisione ? divenuta definitiva ed ? esente da qualsiasi imposta o tassa. Inoltre, la decisione di questa commissione pu? essere impugnata presso il tribunale amministrativo, che deve pronunciarsi entro tre mesi. Il richiedente pu? anche presentare un’istanza individuale alla Corte costituzionale contro le decisioni dei tribunali amministrativi (Ahmet Erol c. Turchia (dic.), n. 73290/13, 6 maggio 2014, e Sayan c. Turchia (dic.), n. 49460/11, ? 19, 14 giugno 2016).
126. La Corte prende atto di questa iniziativa del governo turco e osserva che tale sviluppo rafforza la natura sussidiaria del meccanismo di protezione dei diritti umani istituito dalla Convenzione e facilita alla Corte e al Comitato dei Ministri lo svolgimento dei compiti loro affidati ai sensi degli articoli 41 e 46 della Convenzione (Broniowski c. Polonia (accordo amichevole) [GC], n. 31443/96, ? 36, CEDU 2005 IX).
127. In tali circostanze, la Corte ritiene che una richiesta alla Commissione di compensazione entro un mese dalla data di notifica della sua sentenza definitiva possa dar luogo ad un risarcimento da parte dell’amministrazione e che tale richiesta sia un mezzo adeguato per rimediare alla violazione constatata alla luce dell’articolo 1 del protocollo n. 1 della convenzione (cfr., mutatis mutandis, Gen?el c. Francia, sentenza della Corte di cassazione del 18 dicembre 1996, causa C-197/99). Turchia, n. 53431/99, ? 27, 23 ottobre 2003 e, da ultimo, Moreira Ferreira c. Portogallo (n. 2) [GC], n. 19867/12, ?? 48-50, 11 luglio 2017; cfr. anche, mutatis mutandis, G?mr?k??ler e altri c. Turchia (solo soddisfazione), n. 9580/03, ? 34, 7 febbraio 2017, e Ke?ecio?lu e altri c. Turchia (solo soddisfazione), n. 37546/02, ? 18, 20 luglio 2010).
128. Avendo effettuato questa constatazione, la Corte ribadisce che pu? valutare se la domanda si presta all’applicazione dell’articolo 37 della Convenzione (G?mr?k??ler e altri, gi? citato, ? 37). Infatti, essa pu? decidere di cancellare una domanda dal suo elenco di casi ai sensi dell’articolo 37, paragrafo 1, lettera c), della Convenzione, qualora sia accertato che la possibilit? pratica di indennizzare il richiedente esiste a livello nazionale, qualora gli organismi competenti, che si trovano sul posto e hanno accesso ai beni, ai registri e agli archivi e a tutti gli altri mezzi pratici, siano certamente in una posizione migliore per pronunciarsi su questioni complesse di propriet? e di valutazione e per determinare l’indennizzo, come nel caso dei richiedenti (ibidem, paragrafo 29).
129. La Corte ritiene che le autorit? nazionali siano indubbiamente nella posizione migliore per valutare il danno subito e dispongano di mezzi giuridici e tecnici adeguati per porre fine ad una violazione della Convenzione e per cancellarne le conseguenze, in particolare, come nella fattispecie, quando si tratta di determinare il valore di un bene immobile in uno Stato contraente ad una data determinata. Infatti, per la Corte, come ha rilevato in numerose cause contro la Turchia riguardanti il diritto di propriet?, tale valutazione ? quasi oggettivamente impossibile in quanto strettamente legata a contesti nazionali, o addirittura locali, e gli esperti e i tribunali nazionali sono nella posizione migliore per effettuarla (si veda, a titolo di esempio, Ke?ecio?lu e altri, citati sopra, ? 18).
130. Alla luce di quanto precede, per quanto riguarda l’asserito danno materiale, la Corte conclude che il diritto nazionale consente ora di cancellare le conseguenze della violazione constatata e, di conseguenza, ritiene che non sia necessario pronunciarsi sulla domanda della ricorrente al riguardo. Essa ritiene pertanto che non sia pi? giustificato continuare l’esame della domanda (articolo 37, paragrafo 1, lettera c) della Convenzione). Essa ritiene inoltre che non vi siano circostanze particolari che incidano sul rispetto dei diritti umani garantiti dalla Convenzione e dai suoi protocolli che richiedano un ulteriore esame dell’applicazione nel caso concreto (articolo 37 ? 1 in fine). Inoltre, nel giungere a tale conclusione, ha tenuto conto della sua competenza, ai sensi dell’articolo 37 ? 2 della Convenzione, a registrare nuovamente la domanda qualora ritenga che le circostanze giustifichino tale procedimento (G?mr?k??ler e a., citato, ? 42).
131. In conclusione, la parte della causa relativa alla questione dell’articolo 41 della Convenzione riguardante la richiesta di risarcimento dei danni materiali a causa della violazione dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 della Convenzione dovrebbe essere depennata dall’elenco delle cause.
B. Danni non materiali
132. La ricorrente chiede l’importo di EUR 10 000 a titolo di danno morale.
133. Il Governo contesta questa affermazione.
134. La Corte osserva che, ai sensi della citata ordinanza presidenziale, la Commissione di compensazione ? competente anche per l’esame e la decisione sulle richieste di risarcimento dei danni non patrimoniali. Di conseguenza, alla luce delle sue conclusioni in materia di danni materiali, la parte della causa relativa alla questione dell’articolo 41 della Convenzione concernente la domanda di risarcimento dei danni non patrimoniali a causa della violazione dell’articolo 1 del protocollo n. 1 della Convenzione dovrebbe essere anch’essa depennata dall’elenco delle cause.
C. Costi e spese
135. La ricorrente chiede l’importo di EUR 350 per spese e costi e presenta una serie di ricevute.
136. Il Governo contesta queste affermazioni.
137. Tenuto conto dei documenti in suo possesso e della sua giurisprudenza, la Corte ritiene che la somma di 350 euro richiesta dal richiedente sia ragionevole e la concede.
D. Interessi di mora
138. La Corte ritiene opportuno basare il tasso di interesse di mora sul tasso di interesse delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea, maggiorato di tre punti percentuali.
PER QUESTI MOTIVI, IL TRIBUNALE ALL’UNANIMIT?
1. 2) Il ricorso ? dichiarato ricevibile per quanto riguarda il reclamo ai sensi dell’art. 1 del Protocollo n. 1 della Convenzione, nella misura in cui riguarda una superficie di 11.028 m? e irricevibile per il resto;
2. Dichiara che vi ? stata una violazione dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 della Convenzione;
3. Decide di cancellare dalla lista la parte della causa relativa alla questione dell’articolo 41 della Convenzione, riguardante la richiesta di risarcimento dei danni materiali e non pecuniari;
4. Detto
a) che lo Stato convenuto paghi all’istante, entro tre mesi dalla data in cui la decisione ? passata in giudicato ai sensi dell’articolo 44 ? 2 della Convenzione, la somma di 350 euro (trecentocinquanta euro), da convertire nella moneta dello Stato convenuto;
b) dalla scadenza di tale periodo fino al pagamento, a tale importo si aggiungono gli interessi semplici ad un tasso pari al tasso delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea applicabile durante tale periodo, maggiorato di tre punti percentuali;
Fatto in francese e comunicato per iscritto il 16 luglio 2019, ai sensi dell’articolo 77 ?? 2 e 3 del Regolamento del Tribunale.
Stanley Naismith Robert Spano
Cancelliere Presidente