QUINTA SEZIONE
CASO DI AVENDI OOD contro BULGARIA
(Applicazione n. 48786/09)
GIUDICE
(Meriti)
Art. 1 P1 – Rispetto del possesso – Mantenimento della merce, inizialmente sequestrata come prova in attesa di un procedimento penale nei confronti di terzi, dopo la sentenza definitiva che ordina la restituzione – Illegittima ingerenza nei diritti dell’impresa richiedente
STRASBURGO
4 giugno 2020
Richiesta di rinvio alla Grande Camera pendente
Questa sentenza diverr? definitiva nelle circostanze previste dall’articolo 44 ? 2 della Convenzione. Essa pu? essere soggetta a revisione editoriale.
Nel caso di Avendi OOD contro la Bulgaria,
La Corte europea dei diritti dell’uomo (Quinta Sezione), che si riunisce come Sezione composta da:
S?ofra O’Leary, Presidente,
Ganna Yudkivska,
Yonko Grozev,
M?rti?? Mits,
L?tif H?seynov,
Lado Chanturia,
Anja Seibert-Fohr, giudici,
e Victor Soloveytchik, vice cancelliere della sezione,
Avendo deliberato in privato il 12 maggio 2020,
Emette la seguente sentenza, che ? stata adottata in tale data:
PROCEDURA
1. La causa ha avuto origine in un ricorso (n. 48786/09) contro la Repubblica di Bulgaria presentato alla Corte ai sensi dell’articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libert? fondamentali (“la Convenzione”) da Avendi OOD, una societ? bulgara a responsabilit? limitata con sede a Sofia (“la societ? richiedente”), il 24 agosto 2009.
2. La societ? ricorrente era rappresentata dai sigg. G. Kalinov e V. Dramov, avvocati con sede a Sofia. Il governo bulgaro (in prosieguo: il “governo”) era rappresentato dal loro agente, sig.ra M. Dimitrova, del Ministero della Giustizia.
3. La societ? ricorrente lamentava il mancato rispetto da parte delle autorit? di una decisione giudiziaria nazionale definitiva che ordinava la restituzione della merce di sua propriet?, che era stata sequestrata come prova in un procedimento penale. Essa ha sostenuto di aver subito, di conseguenza, perdite pecuniarie e di non disporre di un rimedio effettivo al riguardo. La societ? ricorrente si ? basata sull’art. 6 ? 1 della Convenzione, nonch? sull’art. 1 del Protocollo n. 1, da solo e in combinato disposto con l’art. 13 della Convenzione.
4. L’8 novembre 2017 ? stata data comunicazione dei reclami al governo e il resto del ricorso ? stato dichiarato irricevibile ai sensi dell’articolo 54 ? 3 del regolamento della Corte.
I FATTI
I. LE CIRCOSTANZE DEL CASO
5. La societ? richiedente commerciava in bevande alcoliche, che sono soggette ad accise ai sensi della legislazione fiscale bulgara.
A. Sequestro della merce della societ? richiedente in un procedimento penale contro il primo gruppo di terzi
6. Il 6 e 7 gennaio 2005 la polizia regionale di Varna ha effettuato un’operazione di perquisizione e sequestro in un magazzino dove erano depositate le merci della societ? richiedente. Durante l’operazione, la polizia ha sequestrato come prova 53.857 bottiglie di bevande alcoliche di diverso tipo, tra cui 26.748 bottiglie di liquore alla crema Baileys, appartenenti alla societ? richiedente. Tale provvedimento ? stato adottato in relazione a un procedimento penale in corso contro terzi, un certo M.M. e S.S., per sospetta conservazione di merci soggette ad accisa senza i bolli obbligatori di accisa. Le bevande sequestrate sono state poi stoccate in un deposito dell’ufficio regionale delle imposte di Dobrich.
7. Con sentenza del 7 novembre 2005 il tribunale distrettuale di Varna ha assolto M.M. e S.S. Tale sentenza ? stata confermata dal tribunale regionale di Varna il 17 aprile 2006 ed ? diventata esecutiva il 5 maggio 2006.
8. Nel frattempo, la societ? richiedente ha chiesto la restituzione della merce sequestrata come prova, sostenendo che c’era il rischio che la durata di conservazione delle bevande scadesse. Con decisione del 21 novembre 2005 il Tribunale di Varna ha rilevato che nella sua sentenza nel merito del 7 novembre 2005 il Tribunale di Varna aveva omesso di decidere sulla questione delle bottiglie sequestrate e ne aveva ordinato la restituzione alla societ? richiedente, menzionando 53.857 bottiglie. Tale tribunale ha tenuto conto del fatto che l’imputato era stato assolto e che non vi era alcuna contestazione circa la propriet? delle bottiglie da parte della societ? ricorrente. La decisione non ? stata impugnata ed ? divenuta esecutiva il 7 dicembre 2005.
B. Procedimento amministrativo contro la societ? richiedente
9. Nel frattempo, l’11 agosto 2005 l’amministrazione fiscale aveva avviato un procedimento amministrativo contro la societ? richiedente ai sensi della legge sulle accise per lo stoccaggio di merci soggette ad accisa senza i bolli obbligatori. In un verbale di infrazione amministrativa emesso contro la societ? richiedente in quella stessa data, l’ufficio regionale delle imposte di Varna ha stabilito che la societ? richiedente stava immagazzinando 54.181 bottiglie di bevande alcoliche senza i bolli obbligatori per le accise. Tale rapporto indicava che le bottiglie erano state oggetto di un’ispezione effettuata dall’amministrazione fiscale il 6 gennaio 2005. Esso ha aggiunto che le bottiglie in questione erano state descritte nel rapporto di perquisizione e sequestro del 6 e 7 gennaio 2005, emesso nell’ambito del procedimento penale.
10. Con decisione del 23 dicembre 2005 l’ufficio regionale delle imposte di Varna ha inflitto una sanzione amministrativa alla societ? ricorrente. Essa riguardava, tra le altre sanzioni, la confisca di 54.181 bottiglie di bevande alcoliche di sua propriet?, comprese le bottiglie sequestrate dalla polizia il 6 e 7 gennaio 2005. Nel descrivere le prove addotte nel procedimento amministrativo, la decisione si riferiva al verbale di perquisizione e sequestro di quest’ultima data. Non ? stata fatta menzione delle bottiglie come parte della prova nel procedimento amministrativo. L’autorit? fiscale di Varna non ha ordinato l’esecuzione preliminare della sua decisione di confisca.
11. Il 27 gennaio 2006 la societ? ricorrente ha impugnato tale decisione dinanzi al giudice. Con decisione del 19 maggio 2006 il tribunale distrettuale di Varna ha chiuso il procedimento, ritenendo che i fatti del caso riguardassero un reato penale, e ha deferito la questione alla procura distrettuale di Varna. Tuttavia, con decisione del 24 luglio 2006, il tribunale regionale di Varna ha annullato tale decisione e ha rinviato il caso al tribunale distrettuale.
12. Con sentenza del 9 ottobre 2006 il tribunale distrettuale di Varna ha annullato la decisione dell’ufficio regionale delle imposte di Varna per quanto riguarda la confisca della merce e l’ha confermata per quanto riguarda le altre sanzioni. Per quanto riguarda la confisca, si ? basato sul principio di irretroattivit? del diritto penale, sancito anche dalla legge sugli illeciti amministrativi e sulle sanzioni, in base al quale i giudici dovevano applicare le disposizioni legislative pi? favorevoli all’imputato. Il Tribunale ha ritenuto che le disposizioni pi? favorevoli alla societ? ricorrente fossero entrate in vigore il 1? gennaio 2006 con l’adozione della nuova legge sulle accise e sui depositi fiscali, che ha abrogato la precedente legge sulle accise. In particolare, la nuova legge non prevedeva la decadenza come sanzione per l’illecito amministrativo in questione.
13. Con sentenza definitiva del 18 dicembre 2006, il Tribunale di Varna ha confermato la sentenza del Tribunale di primo grado per quanto riguarda la decadenza e ha annullato la parte relativa alle altre sanzioni comminate dall’Agenzia delle Entrate il 23 dicembre 2005. Nel suo ragionamento per l’annullamento di tale parte della decisione, il tribunale si ? basato, in primo luogo, sulla discrepanza tra il numero di bottiglie menzionate nella relazione di perquisizione e sequestro del 6 e 7 gennaio 2005 e il quantitativo di cui alla decisione del 23 dicembre 2005. Secondo le prove documentali presentate, nel procedimento penale erano state citate 53.857 bottiglie, mentre era stato avviato un procedimento amministrativo nei confronti della societ? ricorrente per la conservazione di 54.181 bottiglie senza i necessari timbri. Il Tribunale regionale ha ritenuto che si trattasse di una palese discrepanza, che il tribunale di primo grado non aveva individuato nella valutazione delle prove raccolte. Inoltre, il tribunale ha rilevato che, secondo le prove documentali contenute nel fascicolo, l’accisa relativa alla merce incriminata era stata pagata dalla societ? importatrice D.B., che aveva inizialmente venduto le bottiglie alla societ? richiedente. Tale societ? aveva ricevuto i timbri dell’accisa obbligatoria e i suoi subappaltatori avevano iniziato ad applicarli alle bottiglie. Era vero che il processo di applicazione di tali timbri non era stato completato in tempo e ci? costituiva un illecito amministrativo. Tuttavia, tale infrazione era precedente al momento in cui la societ? richiedente aveva acquistato la merce. Al momento dell’ispezione, le bottiglie erano ancora trattate come merce in fase di importazione ed erano state immagazzinate a tal fine in un magazzino. I timbri doganali obbligatori erano stati collocati nella cassaforte del magazzino. Alla luce di tali elementi, il Tribunale regionale ha ritenuto che il reato, oggetto del procedimento amministrativo, non fosse stato commesso dalla societ? richiedente.
C. Il procedimento amministrativo e penale nei confronti del secondo gruppo di terzi
14. Dal fascicolo del caso risulta che ? stato aperto un procedimento amministrativo separato contro la societ? importatrice D.B., che inizialmente aveva venduto le bottiglie alla societ? richiedente, in relazione alle stesse bottiglie. Con decisione del 10 febbraio 2006 il direttore esecutivo dell’Agenzia nazionale delle entrate ha imposto una sanzione amministrativa alla societ? D.B.. Tuttavia, con successiva decisione del 20 giugno 2006, il Tribunale distrettuale di Varna ha chiuso il procedimento, ritenendo che le informazioni contenute nel fascicolo della causa indicassero un possibile reato, e ha trasmesso il fascicolo alla Procura distrettuale di Varna.
15. L’8 febbraio 2007 l’ufficio del procuratore distrettuale di Varna ha incaricato un certo E.G., un rappresentante della societ? D.B., di vendere le bevande alla societ? richiedente senza i timbri dell’accisa obbligatoria. Tuttavia, con decisione del 14 marzo 2007, la Procura distrettuale di Varna ha chiuso il procedimento, in quanto i dati raccolti nel corso dell’indagine non hanno dimostrato l’esistenza di un reato. In tale decisione, il pubblico ministero ha fatto riferimento alla merce della societ? ricorrente come sequestrata nel corso del procedimento penale contro il primo gruppo di terzi. Ha inoltre rilevato che non ? stata emessa alcuna sentenza in merito alle bottiglie n? nella sentenza del tribunale distrettuale di Varna del 7 novembre 2005 n? nella sentenza del tribunale regionale di Varna del 17 aprile 2006 che ha posto fine a tale serie di procedimenti penali (si veda il precedente paragrafo 7). La decisione del pubblico ministero non menziona la decisione separata del tribunale distrettuale di Varna del 21 novembre 2005, che ordina la restituzione delle bottiglie (cfr. paragrafo 8 sopra). Il pubblico ministero ha ritenuto che, poich? al direttore dell’ufficio regionale delle imposte di Varna ? stata presentata la prova che la sua decisione del 23 dicembre 2005 era stata annullata con sentenza definitiva del Tribunale regionale di Varna del 18 dicembre 2006, le bevande dovevano essere restituite al loro proprietario.
D. I tentativi della societ? ricorrente di ottenere la restituzione della merce
16. Nel frattempo, il 22 dicembre 2005 la societ? richiedente ha presentato domanda all’ufficio regionale delle imposte di Dobrich, nei cui locali era depositata la merce, per la restituzione delle bevande sequestrate. Essa si ? basata su tale richiesta sulla decisione del Tribunale di Varna, divenuta esecutiva il 7 dicembre 2005 (cfr. il precedente paragrafo 8). Il 14 marzo 2006 tale autorit? ha informato la societ? richiedente che non poteva restituire la merce, in quanto gli organi competenti a tal fine erano la polizia regionale di Varna e l’ufficio regionale delle imposte di Varna, mentre l’ufficio delle imposte di Dobrich fungeva solo da detentore della merce. L’ispettorato Dobrich ha inoltre sostenuto che la merce era soggetta al procedimento amministrativo contro la societ? richiedente che era pendente e nel quale era stata imposta la confisca della merce, nonch? al procedimento penale contro il primo gruppo di terzi, ossia M.M. e S.S., che all’epoca era ancora in corso.
17. Il 4 aprile 2006 la societ? ricorrente ha presentato all’Agenzia delle Entrate di Varna la richiesta di restituzione della propria merce. Essa si ? nuovamente basata sulla decisione del Tribunale di Varna che ha ordinato la restituzione delle bevande, divenuta esecutiva il 7 dicembre 2005. Essa ha inoltre sostenuto che l’ufficio regionale delle imposte di Varna, nella sua decisione del 23 dicembre 2005, non aveva previsto l’esecuzione preliminare della confisca imposta e che la decisione stessa non era esecutiva (cfr. il precedente punto 10). In una lettera del 31 maggio 2006 tale autorit? ha risposto che la merce costituiva una prova nel procedimento amministrativo contro la societ? richiedente ancora pendente dinanzi ai tribunali. L’autorit? fiscale di Varna ha aggiunto che l’organo competente a decidere sulla restituzione delle bevande era il tribunale distrettuale di Varna e che aveva trasmesso la richiesta della societ? richiedente a tale tribunale.
18. Il 13 giugno 2006 la polizia regionale di Varna ha inviato una lettera al tribunale distrettuale di Varna, all’ufficio regionale delle imposte di Varna e alla societ? richiedente, informandoli che non poteva dare esecuzione alla decisione del tribunale distrettuale di Varna sulla restituzione della merce, entrata in vigore il 7 dicembre 2005. Questo perch? il Tribunale di Varna aveva inviato una lettera il 30 maggio 2006 per informare la polizia che le prove sequestrate ai fini del procedimento penale contro il primo gruppo di terzi non potevano essere restituite fino a quando “la questione della responsabilit? dell’imputato non fosse stata risolta”. La polizia ha inoltre sostenuto di non essere in grado di occuparsi del caso poich? le bevande erano detenute in un deposito dell’ufficio regionale delle imposte di Dobrich.
19. Il 7 luglio 2006, la societ? ricorrente ha presentato domanda all’autorit? fiscale di Varna per la restituzione della merce. Con lettera dell’11 luglio 2006, tale autorit? ha indicato di non essere competente a pronunciarsi sulla richiesta e l’ha trasmessa alla procura distrettuale di Varna, in considerazione della decisione del tribunale distrettuale di Varna del 19 maggio 2006 di chiudere il procedimento amministrativo contro la societ? richiedente (cfr. punto 11). A seguito della decisione del tribunale regionale di Varna del 24 luglio 2006 di rimettere la questione al tribunale distrettuale (cfr. paragrafo 11), la societ? richiedente ha presentato un altro ricorso all’ufficio regionale delle imposte di Varna il 10 agosto 2006. La societ? ricorrente si ? basata sul fatto che la nuova legge sulle accise e sui depositi fiscali, entrata in vigore il 1? gennaio 2006, le era pi? favorevole nel senso che la decadenza non poteva costituire una sanzione per l’illecito amministrativo in questione. L’ufficio regionale delle imposte di Varna ha risposto il 17 agosto 2006, sempre dichiarando di non essere competente a pronunciarsi sulla restituzione delle bottiglie in quanto era pendente dinanzi al Tribunale distrettuale di Varna il procedimento di appello contro la decisione del 23 dicembre 2005 sulle sanzioni amministrative a carico della societ? ricorrente. L’autorit? fiscale di Varna ha sostenuto che tale tribunale era l’autorit? competente a decidere sulla restituzione della merce, che era stata addotta come prova della causa pendente dinanzi ad esso. Inoltre, l’indagine penale contro il secondo gruppo di terzi relativa alle bevande era anch’essa in corso dinanzi alla procura distrettuale di Varna. Alla luce di tali elementi, l’autorit? fiscale di Varna ha inoltre informato la societ? richiedente di aver trasmesso la sua richiesta sia al tribunale distrettuale di Varna che alla procura distrettuale.
E. La restituzione della merce sequestrata alla societ? richiedente
20. Il 9 gennaio 2007 la societ? richiedente ha inviato un’altra lettera agli uffici regionali delle imposte di Varna e Dobrich, nonch? all’Agenzia nazionale delle entrate. Essa ha chiesto la restituzione delle bevande sulla base della sentenza definitiva del Tribunale regionale di Varna del 18 dicembre 2006, con la quale ? stata annullata, con effetto definitivo, la confisca delle bevande a titolo di sanzione amministrativa (cfr. punti 10-13).
21. Il 28, 29 e 30 marzo 2007, in presenza della polizia di Varna, le bottiglie sono state restituite alla societ? richiedente. A seguito di tale restituzione, la societ? richiedente ha commissionato due perizie private per verificare se le bevande che avevano una data di scadenza erano ancora idonee al consumo. Le due perizie, entrambe datate 30 marzo 2007, hanno rilevato che la durata di conservazione di 26.743 bottiglie di liquore alla crema Baileys tra l’intera merce era scaduta nel settembre e nell’ottobre 2006. Le perizie hanno anche indicato che, oltre a questo numero, alcune altre bottiglie erano state rotte. Essi hanno concluso che quelle bevande non erano pi? commercializzabili. Secondo questi rapporti, tutte le altre bevande non sono state contrassegnate come “best-before date”.
F. La richiesta di risarcimento danni della societ? ricorrente nei confronti dello Stato
22. Il 17 marzo 2008 la societ? richiedente ha presentato al Tribunale amministrativo della citt? di Sofia un ricorso contro l’Agenzia nazionale delle entrate ai sensi della legge sulla responsabilit? per danni dello Stato e dei comuni. La societ? richiedente ha chiesto al tribunale di dichiarare nulla e non avvenuta la decisione dell’amministrazione fiscale di trattenere la merce e il suo rifiuto di restituirla dopo il 7 dicembre 2005, quando la decisione del tribunale distrettuale di Varna che ordinava la restituzione della merce era diventata esecutiva (cfr. paragrafo 8 sopra). La societ? ricorrente ha chiesto il risarcimento del danno e del lucro cessante per le bottiglie di liquore alla crema Baileys la cui durata di conservazione era scaduta e per l’impossibilit? di vendere tali bevande, nonch? per l’impossibilit? di smaltire le bevande che non avevano una data di scadenza durante il periodo della loro conservazione e che potevano essere commercializzate dopo la loro restituzione. Con decisione del 28 luglio 2008, il Tribunale amministrativo della citt? di Sofia ha deciso che la domanda doveva essere esaminata in tre distinti procedimenti. Le prime due serie di procedimenti riguardavano la presunta nullit? delle decisioni dell’autorit? fiscale, rispettivamente prima e dopo il 1? gennaio 2006, mentre la terza serie di procedimenti riguardava la domanda di risarcimento danni della societ? ricorrente.
1. Domanda di nullit? per il rifiuto dell’autorit? fiscale di restituire la merce prima del 1? gennaio 2006
23. Con decisione del 13 ottobre 2008, il tribunale amministrativo della citt? di Sofia ha trasmesso il caso al tribunale amministrativo di Dobrich, che ha ritenuto essere il tribunale competente per l’esame della domanda. Con sentenza del 19 marzo 2009 il tribunale amministrativo di Dobrich ha in parte chiuso il procedimento e in parte respinto la domanda. La societ? richiedente ha impugnato tale sentenza dinanzi al Supremo Tribunale Amministrativo, che ha confermato la decisione di chiusura del procedimento e ha dichiarato inammissibile la parte respinta della domanda con una decisione definitiva entrata in vigore il 28 ottobre 2009. Tale tribunale ha ritenuto che i fatti della causa non riguardassero una mancata esecuzione delle azioni richieste dalla legge, ma piuttosto la mancata esecuzione di una decisione giudiziaria definitiva. In altri termini, il giudice ha potuto esaminare solo le situazioni in cui l’obbligo di compiere un atto amministrativo era direttamente richiesto dalla legge, il che non era il caso in questione. L’obbligo di restituzione delle bottiglie da parte delle autorit? amministrative di Dobrich derivava da una decisione giudiziaria vincolante e non direttamente da una disposizione di legge.
2. Reclamo di nullit? per il rifiuto dell’autorit? fiscale di restituire la merce dopo il 1? gennaio 2006
24. Con decisione del 3 novembre 2008, il tribunale amministrativo della citt? di Sofia ha trasmesso il caso al tribunale amministrativo di Varna, che ha ritenuto essere il tribunale competente per l’esame della domanda. Con decisione del 13 novembre 2008, il tribunale amministrativo di Varna ha respinto il ricorso della societ? richiedente e ha chiuso il procedimento. Ha ritenuto che il reclamo rappresentasse, in sostanza, una denuncia per il rifiuto dell’autorit? fiscale di prendere una decisione sulla questione della restituzione delle bottiglie. Tuttavia, il tribunale ha concluso che, trasmettendo le richieste della societ? ricorrente ad altri organi competenti in quanto non competente ad esaminarle direttamente, e notificandole successivamente alla societ? ricorrente, l’ufficio regionale delle imposte di Varna non aveva omesso di prendere una decisione in merito a tali richieste. Il giudice ha aggiunto che, qualora si dovesse ritenere che la societ? richiedente abbia impugnato le due lettere del 31 maggio 2006 e del 17 agosto 2006 (cfr. supra, punti 17 e 19), tale azione era stata introdotta al di fuori dei termini di legge. Con sentenza definitiva del 14 gennaio 2009, la Corte Amministrativa Suprema ha confermato la decisione del tribunale di primo grado.
3. Richiesta di risarcimento
25. In una sentenza del 30 novembre 2010, il tribunale amministrativo della citt? di Sofia ha respinto la richiesta di risarcimento della societ? richiedente.
26. Tale tribunale ha dapprima preso atto delle conclusioni cui erano giunti i tribunali amministrativi nei due precedenti procedimenti di rigetto delle domande della societ? richiedente volte a far dichiarare nulli gli atti o le omissioni amministrative (cfr. punti 23 e -24).
27. Nella sua sentenza, il tribunale amministrativo di Sofia ha inoltre indicato che, nel corso del procedimento, era stato nominato un perito per riferire sul prezzo inizialmente pagato dalla societ? richiedente (prezzo di acquisto) per le bottiglie sequestrate, nonch? sul loro valore di mercato e sugli interessi di mora legali per il periodo della ritenzione. Tale perizia aveva indicato, per quanto riguarda le bottiglie citate nella relazione di ricerca e sequestro del 6 e 7 gennaio 2005 (v. punto 6), tra l’altro, che la societ? richiedente aveva speso, secondo le fatture di acquisto disponibili, un totale di 466.159,96 BGN (BGN) (238.343,80 euro (EUR)) per l’acquisto di 25.748 bottiglie di liquore alla crema Baileys. La relazione ha aggiunto che la durata di conservazione di tali bevande ? scaduta nei mesi di settembre e ottobre 2006. Gli interessi di mora legali su tale importo erano pari a 196.429,71 BGN (100.432,92 euro) per il periodo dal 7 gennaio 2005 al 17 marzo 2008, 140.480,68 BGN (71.826,63 euro) per il periodo dal 1? gennaio 2006 al 17 marzo 2008 e 82.923,52 BGN (42.398,12 euro) per il periodo dal 18 dicembre 2006 al 17 marzo 2008. Inoltre, la sentenza menzionava che la perizia aveva evidenziato che il prezzo di mercato al momento del sequestro di tali bevande (7 gennaio 2005) era superiore al loro prezzo di acquisto, essendo la differenza tra di esse valutata in 134.527,70 BGN (68.782,92 euro). Senza fare riferimento a cifre precise, la sentenza ha indicato che la perizia aveva calcolato anche gli interessi di mora legali su tale importo. Infine, la perizia aveva anche indicato tre diversi importi corrispondenti agli interessi di mora legali per la conservazione di bottiglie che non avevano una data di scadenza e che potevano essere commercializzate dopo la loro restituzione. Il numero di tali bevande non ? stato indicato nella sentenza. I tre diversi importi degli interessi di mora legali si riferivano a tre periodi e a tre diverse stime di mercato del prezzo delle bottiglie, senza fornire informazioni pi? dettagliate, come segue: a) 111.926,24 BGN (EUR 57.226,98) per il periodo dal 7 gennaio 2005 al 30 marzo 2007 per un importo di 396.896,86 BGN (EUR 202.930,14); b) 69.694,98 BGN (EUR 35,63).
28. Il tribunale ha inoltre rilevato che i presunti danni sono il risultato delle seguenti azioni e omissioni da parte dell’amministrazione: (a) la trattenuta di merce il 6-7 gennaio 2005 consistente nella confisca di fatto; (b) l’omissione da parte dell’amministrazione di restituire la merce dopo la sentenza entrata in vigore il 7 dicembre 2005 che ne ordinava la restituzione (cfr. punto 8), fino al 30 marzo 2007, data in cui la trattenuta ? terminata, tenendo conto in particolare del fatto che il verbale di infrazione amministrativa emesso dall’ufficio regionale delle imposte di Varna non aveva indicato che le bottiglie dovessero essere sequestrate o confiscate nell’ambito del procedimento amministrativo; c) la decisione del 23 dicembre 2005 dell’Agenzia delle Entrate di Varna di procedere al sequestro delle bottiglie, che era stata infine annullata; e d) l’inerzia nonostante l’obbligo giuridico di restituire la merce dopo il 18 dicembre 2006, data in cui era divenuta esecutiva la decisione del Tribunale di Varna, che annullava in toto la decisione impugnata del 23 dicembre 2005.
29. Il Tribunale amministrativo della citt? di Sofia ha ritenuto, a tale proposito, che il sequestro delle bottiglie effettuato il 6 e 7 gennaio 2005 dalla polizia regionale di Varna nell’ambito del procedimento penale non costituisse un “atto amministrativo” come previsto dall’art. 21 del Codice di procedura amministrativa. N? era stato accertato che altri atti amministrativi fossero stati emanati prima di tale data in vista del sequestro delle bottiglie. Il giudice non ha quindi potuto concludere che la merce fosse stata trattenuta a seguito di atti emanati dall’amministrazione fiscale. Il tribunale ha confermato le conclusioni raggiunte dai tribunali amministrativi nella precedente serie di procedimenti, secondo cui nessuna decisione emessa dall’autorit? fiscale doveva essere dichiarata nulla (cfr. paragrafi 23 e 24).
30. Pertanto, l’unica domanda di risarcimento da esaminare era quella basata sul fatto che la decisione amministrativa del 23 dicembre 2005 era stata successivamente annullata.
31. Tuttavia, le istituzioni statali potevano essere ritenute responsabili, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, della legge del 1988 sulla responsabilit? per danni dello Stato e dei comuni (SMRDA), per i danni causati solo da singoli atti amministrativi la cui legittimit? poteva essere contestata ai sensi del codice di procedura amministrativa di recente adozione (entrato in vigore il 12 luglio 2006). Le decisioni amministrative che impongono sanzioni amministrative – come la decisione del 23 dicembre 2005 – non rientrano in questa categoria. Tali decisioni potevano essere impugnate dinanzi ai tribunali distrettuali in applicazione della legge sui reati e le sanzioni amministrative del 1969, che costituiva una lex specialis in materia. In altre parole, secondo il Tribunale amministrativo della citt? di Sofia, l’entrata in vigore del codice di procedura amministrativa aveva ridotto l’ambito di applicazione materiale dell’articolo 1, paragrafo 1, della SMRDA, nel senso che le istituzioni statali non potevano essere ritenute responsabili, ai sensi di tale normativa, dei danni derivanti da una decisione illegittima che imponeva una sanzione amministrativa ai sensi della legge sugli illeciti amministrativi e sulle sanzioni del 1969. Il tribunale amministrativo della citt? di Sofia ha quindi concluso che non era necessario esaminare ulteriormente gli altri requisiti dell’articolo 1, paragrafo 1, della SMRDA.
32. Il tribunale ha proseguito affermando che, anche se tale disposizione fosse applicabile, va osservato che il presunto danno non ? una conseguenza diretta della decisione del 23 dicembre 2005. In realt?, l’atto lesivo dei diritti della societ? ricorrente era stato il rapporto di perquisizione e sequestro del 6 e 7 gennaio 2005, emesso dalle autorit? di polizia nell’ambito di un procedimento penale nei confronti di terzi (cfr. punto 6).
33. In appello, con sentenza definitiva del 27 aprile 2011, il Tribunale amministrativo supremo ha confermato la sentenza di primo grado modificandone la motivazione. Ha ritenuto che nel caso della societ? richiedente l’obbligo di restituzione delle bottiglie, sequestrate come prova, fosse scaturito da una decisione giudiziaria e non da un obbligo legislativo. Ha aggiunto che esisteva un altro rimedio legale per questo tipo di situazione, senza specificare quale fosse tale rimedio. In tal senso, non era stato necessario emanare un altro atto giudiziario o una decisione amministrativa per ottenere la restituzione delle bottiglie alla societ? richiedente.
II. DIRITTO E PRASSI NAZIONALE PERTINENTE
A. Conservazione delle prove fisiche durante il procedimento penale
34. Le disposizioni pertinenti del diritto interno relative alla conservazione delle prove fisiche durante il procedimento penale sono state riassunte nella sentenza della Corte nella causa Prezhdarovi c. Bulgaria (n. 8429/05, ? 29, 30 settembre 2014).
35. All’epoca, l’articolo 107 ? 2 del Codice di procedura penale del 1974 prevedeva la presentazione di prove fisiche e l’adozione di misure per evitare che fossero danneggiate o alterate. Il Codice di procedura penale 2005 contiene una disposizione identica (art. 110 cpv. 2).
36. L’articolo 107 ? 3 del Codice di procedura penale del 1974 prevedeva che quando un fascicolo di un caso veniva trasferito da un organo dello Stato a un altro, la prova materiale fornita doveva essere trasmessa con esso. Il Codice di procedura penale 2005 contiene una disposizione identica (art. 110 ? 3).
B. Codice di procedura amministrativa 2006
37. Ai sensi dell’articolo 21 ? 1 del Codice di procedura amministrativa 2006, entrato in vigore il 12 luglio 2006 e applicabile al caso in questione, un singolo “atto amministrativo” ? definito come una decisione esplicita, o un’azione intrapresa o un’omissione da parte di un organo amministrativo o di un altro organo o di un’organizzazione autorizzata ad agire, da cui derivano direttamente diritti e obblighi, o diritti, libert? e interessi giuridici di persone o organizzazioni. Il rifiuto di emettere una decisione costituisce anche un atto amministrativo individuale.
C. Legge sui reati e le sanzioni amministrative del 1969
38. L’articolo 3, paragrafo 2, della legge sugli illeciti amministrativi e sulle sanzioni del 1969 (“la legge del 1969”) prevede che, quando tra il momento in cui l’illecito amministrativo ? stato commesso e la data in cui la decisione amministrativa che infligge la sanzione ? divenuta definitiva, si applica la legge con le disposizioni pi? favorevoli per il convenuto.
39. Nel fissare la sanzione per un illecito amministrativo, le autorit? devono, se la legge pertinente lo prevede, chiedere anche la confisca, tra l’altro, dei beni che sono oggetto dell’illecito e che appartengono all’autore del reato (articolo 20(1) e (3) della legge del 1969). All’epoca in questione, l’articolo 17a(11) della legge sulle accise del 1994, in combinato disposto con l’articolo 17a(2) della stessa legge, prevedeva che le merci soggette ad accisa che erano detenute in deposito da una societ? senza i bolli obbligatori per le accise fossero soggette a decadenza. La sezione 123 della legge del 2005 sulle accise e i depositi fiscali, che ha sostituito tali disposizioni a partire dal 1o gennaio 2006, non prevedeva tale decadenza al momento in questione. Un emendamento all’articolo 124 di tale legge del 22 dicembre 2006 ha reintrodotto la confisca come misura amministrativa per tale reato.
40. Ai sensi dell’articolo 20(2) della legge del 1969, anche i beni che sono oggetto di un illecito amministrativo e il cui possesso ? vietato devono essere confiscati.
41. Ai sensi dell’articolo 42(10), la decisione amministrativa che stabilisce l’illecito deve includere, tra l’altro, un inventario dei beni che sono stati, se del caso, sequestrati, nonch? informazioni sulla persona o sull’istituzione responsabile del deposito di tali beni. Nel caso in cui le merci sequestrate siano descritte in dettaglio e inviate per il deposito con un foglio di accettazione in un deposito doganale, si ritiene che il requisito di cui alla sezione 42, paragrafo 10, sia stato soddisfatto (cfr. decisione: ??????? ? 148 ?? 16.03.2011 ?. ?? ???? – ????? ?????? ?? ?. ?. ?. ?. ? 4/2011 ?.). Nella misura in cui la sezione 42 descrive un numero minimo di misure da attuare affinch? la decisione sia giuridicamente valida, compreso l’obbligo di redigere un inventario, la mancata attuazione di una delle misure necessarie comporterebbe la violazione di una norma giuridica e, rispettivamente, l’illegittimit? della decisione (cfr. decisione: ??????? ? 1429 ?? 4.01.2005 ?. ?? ?? – ?????? ?? ?. ?. ?. ?. ? 23/2004 ?.). L’articolo 46, paragrafi 1, 2 e 3, stabilisce che le merci sequestrate devono essere inviate al deposito in condizioni di sicurezza secondo le norme stabilite. Se tali norme non esistono, le merci vengono inviate per il deposito presso i servizi dell’ente che ha accertato il reato o presso l’autorit? comunale competente. In alcuni casi, potrebbe essere giustificato affidare al trasgressore o ad un’altra persona il deposito della merce. Ai sensi dell’articolo 46, paragrafo 4, le merci deperibili sequestrate devono essere vendute tramite imprese statali o comunali e l’importo ricevuto deve essere depositato.
42. Ai sensi dell’articolo 54, se ? accertato che il fatto commesso non ? un reato, che il reato non ? stato commesso dalla persona indicata come suo autore, o che tale persona non dovrebbe assumersi la responsabilit?, l’autorit? amministrativa dovrebbe pronunciare la fine del procedimento con una decisione motivata in cui ordina la restituzione delle merci sequestrate, se il loro possesso non ? vietato, o il rimborso del loro valore nei casi di cui all’articolo 46(2).
43. L’articolo 57, paragrafo 1, della legge del 1969 prevede che le decisioni amministrative che impongono sanzioni amministrative devono descrivere, tra l’altro, le prove che confermano i fatti relativi al reato in questione, nonch? i beni confiscati.
44. L’articolo 84 prevede che, nella misura in cui la legge del 1969 non prevede disposizioni specifiche, si applicano le norme del codice di procedura penale per quanto riguarda, tra l’altro, il sequestro di oggetti e i procedimenti giudiziari di ricorso contro le decisioni amministrative che impongono sanzioni.
D. Codice penale del 1968
45. L’articolo 234 ? 3 del Codice Penale 1968, nella versione in vigore all’epoca, prevedeva la confisca delle merci oggetto del reato di detenzione in magazzino di merci soggette ad accisa senza i bolli obbligatori.
E. Legge del 1988 sulla responsabilit? dello Stato e dei Comuni per i danni
46. Le disposizioni pertinenti e la prassi dei tribunali nazionali in relazione alle azioni di risarcimento danni ai sensi della SMRDA sono state riassunte nelle sentenze della Corte nelle cause Dimitar Yanakiev c. Bulgaria (n. 2) (n. 50346/07, ?? 36-37, 31 marzo 2016); Guseva c. Bulgaria (n. 6987/07, ?? 29-30, 17 febbraio 2015); e Posevini c. Bulgaria (n. 63638/14, ?? 34-42, 19 gennaio 2017).
47. La questione se le richieste di risarcimento dei danni causati da decisioni amministrative illegittime che impongono sanzioni amministrative dovessero essere esaminate da tribunali civili ai sensi della legge sui contratti e sulle obbligazioni o da tribunali amministrativi ai sensi della SMRDA era stata oggetto di una prassi contraddittoria nella giurisprudenza nazionale. Le divergenze hanno infine richiesto l’emissione di una decisione interpretativa vincolante, che ? stata adottata il 19 maggio 2015 congiuntamente dalla Corte suprema di cassazione e dal Tribunale amministrativo supremo per risolvere la questione (cfr. Dimov c. Bulgaria (dicembre) [Commissione], n. 60445/15, ?? 15-17, 4 dicembre 2018). Secondo quest’ultima, tali richieste dovevano essere esaminate dai tribunali amministrativi ai sensi della SMRDA, nonostante il fatto che la decisione che imponeva la sanzione amministrativa non fosse considerata come un singolo “atto amministrativo” ai sensi dell’articolo 21 del Codice di procedura amministrativa. Il Supremo Tribunale amministrativo ha ritenuto, in particolare, che la pronuncia di tale decisione fosse il risultato dell’esercizio di funzioni amministrative determinate dalla legge e costituisse quindi, in sostanza, l’esercizio di un “atto amministrativo” ai sensi dell’art. 1, n. 1, della SMRDA, la disposizione che circoscrive la competenza dei tribunali amministrativi nel settore pertinente.
LA LEGGE
I. ALLEGATO VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 1 DEL PROTOCOLLO N. 1 DELLA CONVENZIONE
48. La societ? ricorrente lamentava che, a seguito della mancata esecuzione di una decisione definitiva del tribunale nazionale a suo favore e dopo una serie di azioni illecite da parte delle autorit? fiscali e dell’accusa, era stata privata dei suoi beni e aveva subito perdite pecuniarie. Essa si ? basata sull’articolo 6 della Convenzione, nonch? sull’articolo 1 del Protocollo n. 1. Il Governo ha contestato le denunce.
49. La Corte ritiene che le denunce debbano essere esaminate, ai sensi dell’articolo 1 del protocollo n. 1, che, per quanto pertinente, recita come segue:
Articolo 1 del protocollo n. 1
“Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al pacifico godimento dei suoi beni. Nessuno pu? essere privato dei suoi beni se non nell’interesse pubblico e alle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale.
Le disposizioni che precedono non pregiudicano tuttavia in alcun modo il diritto di uno Stato di far rispettare le leggi che ritiene necessarie per controllare l’uso dei beni in conformit? all’interesse generale o per garantire il pagamento di tasse o altri contributi o sanzioni”.
A.Ammissibilit?
1. Osservazioni delle parti
50. Il Governo ha sostenuto, in sostanza, che la societ? ricorrente non aveva esaurito i rimedi nazionali come richiesto dall’articolo 35 ? 1 della Convenzione. In particolare, non aveva chiesto la restituzione delle bottiglie nell’ambito del procedimento amministrativo che si era svolto nei suoi confronti. La merce era stata sequestrata come prova sia nel procedimento penale contro M.M. e S.S. sia nel procedimento amministrativo contro la societ? ricorrente, nonch? in un separato procedimento penale contro E.G. La societ? ricorrente avrebbe quindi dovuto chiedere la restituzione delle bottiglie rispettivamente all’autorit? fiscale di Varna nel procedimento amministrativo e, dopo il 20 giugno 2006, al pubblico ministero nel procedimento penale contro E.G. In caso di rifiuto da parte dell’autorit? fiscale, avrebbe potuto presentare ricorso in tribunale.
51. Il governo ha inoltre sostenuto che la societ? richiedente non aveva presentato una richiesta di risarcimento danni generale contro lo Stato ai sensi della legge sui contratti e sulle obbligazioni. All’epoca, secondo la posizione predominante nella giurisprudenza nazionale, questo era il rimedio nazionale appropriato da utilizzare in situazioni come quella attuale. In particolare, le richieste di risarcimento per danni derivanti dalla ritenzione di oggetti nel corso di un procedimento penale erano sempre state esaminate in base alle regole generali della responsabilit? civile. Per quanto riguarda le richieste di risarcimento dei danni derivanti da decisioni amministrative illegittime che impongono sanzioni amministrative, il Governo ha sostenuto che, sebbene da un certo periodo in poi la giurisprudenza in materia sia divenuta divergente, fino al 2011 la posizione prevalente era stata quella secondo cui i tribunali civili erano competenti a conoscere di tali richieste in base alle regole generali della responsabilit? civile.
52. La societ? ricorrente ha contestato tali argomentazioni. Essa ha sostenuto che la sentenza del Tribunale di Varna, divenuta definitiva ed esecutiva il 7 dicembre 2005, era stata chiara ed inequivocabile nella sua formulazione che la merce doveva essere restituita. Inoltre, non era mai stata emessa alcuna decisione o ordinanza per il sequestro delle bottiglie come prova, n? nell’ambito del procedimento amministrativo contro la societ? ricorrente n? nell’ambito del procedimento penale contro E.G. Il Codice di Procedura Penale del 1974, in vigore all’epoca e fino al 29 aprile 2006, non conteneva una norma che stabilisse che le prove fisiche sequestrate nel corso di un procedimento penale non potevano essere restituite quando erano anche oggetto di un illecito amministrativo.
53. La societ? ricorrente ha inoltre sostenuto di aver fatto ricorso al rimedio pi? adeguato previsto dal diritto nazionale per quanto riguarda le azioni di risarcimento del danno. In particolare, essa aveva presentato una domanda ai sensi della SMRDA, la cui idoneit? era stata confermata anche da una successiva decisione interpretativa che aveva posto fine alle precedenti divergenze giurisprudenziali.
2. La valutazione del Tribunale
54. Il Tribunale ritiene che la questione se la merce fosse stata addotta come prova nel successivo procedimento amministrativo contro la societ? ricorrente o nel procedimento penale contro la E.G. e, di conseguenza, se la societ? ricorrente abbia dovuto chiedere la restituzione della merce nell’ambito di tale procedimento, ? strettamente connessa alla fondatezza della denuncia della societ? ricorrente secondo cui la sua merce ? stata illegittimamente trattenuta. Pertanto, la Corte esaminer? la parte dell’obiezione del governo che segue nel merito (cfr. paragrafi 64-82).
55. Per quanto riguarda la questione di quali tribunali fossero competenti a conoscere delle richieste di risarcimento dei danni causati da decisioni amministrative illegittime che imponevano sanzioni amministrative, la Corte osserva che all’epoca in questione la questione era effettivamente soggetta a prassi contraddittorie nella giurisprudenza nazionale. Le divergenze erano di natura tale da richiedere alla fine l’emanazione di una decisione interpretativa vincolante, la quale stabiliva che tali domande dovevano essere esaminate dai tribunali amministrativi ai sensi della SMRDA (cfr. supra, punto 47).
56. La Corte rileva la particolare complessit? della situazione in cui si ? trovata la societ? richiedente. Da un lato, le sue pretese riguardavano la conservazione di oggetti sequestrati come prova nel corso di un procedimento penale, questioni normalmente soggette alle regole generali di illecito civile ai sensi della legge sui contratti e sulle obbligazioni (cfr. Posevini, citato, ?? 42 e 46). D’altra parte, riguardavano la questione specifica del ritardo nell’esecuzione, o della mancata esecuzione, di una decisione giudiziaria definitiva, una situazione in cui la responsabilit? degli organi statali doveva essere esaminata ai sensi della SMRDA (cfr. Dimitar Yanakiev, citato, ? 37). Non spetta alla Corte determinare la natura del rapporto tra le disposizioni di tali atti. A tale riguardo, ? in linea di principio sufficiente rilevare che i giudici bulgari considerano apparentemente le due leggi come autonome, nel senso che una delle due pu? servire come base per una richiesta di risarcimento per illecito civile contro le autorit? (v. First Sofia Commirst Sofia Commodities EOOD e Paragh c. Bulgaria (dic.), n. 14397/04, ? 35 in fine, 25 gennaio 2011).
57. La Corte ribadisce che, dal punto di vista della Convenzione, ad un richiedente che abbia esaurito un rimedio apparentemente efficace e sufficiente non pu? essere richiesto di averne provato altri che erano disponibili ma che probabilmente non hanno pi? probabilit? di avere successo (cfr. Aquilina c. Malta [GC], n. 25642/94, ? 39, CEDU 1999-III). Quando un rimedio ? stato perseguito, non ? richiesto l’uso di un altro rimedio che ha essenzialmente lo stesso obiettivo (cfr. Micallef c. Malta [GC], n. 17056/06, ? 58, 15 ottobre 2009). Nel caso in esame, la societ? richiedente si ? avvalsa di uno dei rimedi potenzialmente disponibili, ossia una richiesta ai sensi della SMRDA (cfr. First Sofia Commodities EOOD e Paragh, citata, ? 35 in fine). Nel contesto della prassi contraddittoria della giurisprudenza nazionale pertinente prima del 2015, e tenendo conto della complessit? di fatto della situazione, la Corte ritiene che non fosse necessario che la societ? richiedente avesse presentato anche una richiesta di risarcimento per illecito civile ai sensi della legge sui contratti e gli obblighi, al fine di rispettare la regola dell’esaurimento dei rimedi nazionali.
58. Ne consegue che questa parte dell’obiezione del Governo relativa al mancato esaurimento dei rimedi nazionali da parte della societ? richiedente ai sensi dell’articolo 35 ? 1 della Convenzione deve essere respinta.
59. La Corte rileva che le denunce ai sensi dell’articolo 1 del protocollo n. 1 della Convenzione non sono manifestamente infondate ai sensi dell’articolo 35 ? 3 (a) della Convenzione. Essa rileva inoltre che non sono inammissibili per altri motivi. Esse devono pertanto essere dichiarate ammissibili.
B. Meriti
1. Osservazioni delle parti
60. La societ? ricorrente lamentava che tra il 6-7 gennaio 2005 e il 30 marzo 2007 era stata illegittimamente privata del pacifico godimento delle sue merci in una situazione che equivaleva a una confisca di fatto. In particolare, dopo il 7 dicembre 2005 le autorit? non avevano trattenuto le bottiglie per validi motivi e non avevano dato esecuzione alla decisione del tribunale distrettuale di Varna di tale data che ordinava la restituzione delle bottiglie. La societ? ricorrente ha sostenuto che l’amministrazione fiscale non aveva formalizzato il sequestro delle sue merci in alcun atto amministrativo emanato nell’ambito del procedimento amministrativo nei suoi confronti. In particolare, il verbale di infrazione amministrativa dell’11 agosto 2005 non poteva essere considerato tale in quanto non conteneva alcun provvedimento di sequestro delle bottiglie, ma indicava il sequestro di una serie di documenti. Analogamente, non era stata presa alcuna decisione in merito al sequestro dei flaconi ai fini del procedimento penale nei confronti del secondo gruppo di terzi.
61. La societ? ricorrente ha aggiunto che le autorit? si sono rifiutate di restituire le bevande, nonostante le numerose denunce relative all’illegittimit? delle azioni delle autorit? e al rischio di scadenza della durata di conservazione della merce.
62. Il governo ha sostenuto che le bottiglie erano state trattenute per validi motivi rispettivamente dalle autorit? inquirenti e dalle autorit? fiscali, nell’esercizio dei poteri loro conferiti dalle leggi applicabili. Anche dopo il 7 dicembre 2005, quando la decisione del tribunale distrettuale di Varna che ordinava la restituzione delle prove sequestrate era diventata esecutiva, la merce era stata comunque trattenuta per motivi legittimi dalle autorit?. In particolare, a partire dall’11 agosto 2005, la merce era stata considerata come prova nell’ambito del procedimento amministrativo pendente contro la societ? richiedente. Il Governo ha fatto riferimento al verbale di accertamento dell’illecito amministrativo emesso in pari data nei confronti della societ? ricorrente dall’Agenzia delle Entrate di Varna che riportava il verbale di perquisizione e sequestro del 6 e 7 gennaio 2005. Per il Governo, questo ? stato il modo in cui l’organo amministrativo ha allegato la merce al procedimento amministrativo come prova materiale. Essi sostengono quindi che la relazione di perquisizione e sequestro del 6 e 7 gennaio 2005 non doveva essere considerata un documento relativo al presunto reato, ma un documento che oggettivava le bottiglie relative al reato.
63. Il governo ha inoltre sostenuto, con riferimento al rapporto di perquisizione e sequestro del 6 e 7 gennaio 2005, che tra il 20 giugno 2006 e il 14 marzo 2007 le bottiglie erano state anche trattenute come prova in una serie separata di procedimenti penali contro E.G. L’interferenza contestata aveva quindi perseguito un obiettivo legittimo nell’interesse pubblico, in particolare per ottenere prove in procedimenti penali e amministrativi in corso. Nell’applicare la misura, le autorit? hanno agito con un ragionevole grado di proporzionalit? tra i mezzi impiegati e lo scopo perseguito. Il procedimento si era svolto in tempi relativamente brevi ed era dovuto al fatto che la durata di conservazione di gran parte delle bottiglie era scaduta a causa della mancata richiesta della ricorrente di restituirle correttamente. Infine, il governo ha sostenuto che il danno subito dalla societ? ricorrente era stato una conseguenza intrinseca dei rischi derivanti dall’attivit? commerciale e che la societ? ricorrente non aveva utilizzato il rimedio adeguato per chiedere il risarcimento.
2. Valutazione del Tribunale
64. La Corte rileva che i principi generali relativi all’articolo 1 del protocollo n. 1 sono enunciati, ad esempio, nella causa Hutten-Czapska c. Polonia ([GC], n. 35014/97, ?? 163-65 e 167-68, CEDU 2006-VIII).
65. Passando al caso in esame, la Corte rileva che il Governo non contesta che il sequestro della merce in questione nel gennaio 2005 e la sua successiva conservazione fino al marzo 2007 abbiano costituito un’interferenza con il pacifico godimento dei beni della societ? richiedente. Essa osserva inoltre che il sequestro ? stato il risultato dell’esercizio dei poteri delle autorit? inquirenti ai sensi dell’articolo 108 del codice del 1974 e dell’articolo 111 del codice del 2005, nonch? dell’esercizio dei poteri delle autorit? fiscali ai sensi della legge del 1969 (cfr. paragrafi 34, 39 e 40). Pertanto, l’interferenza con i diritti di propriet? nel presente caso pu? essere esaminata come elemento costitutivo della procedura di controllo dell’uso dei prodotti soggetti ad accisa (cfr., mutatis mutandis, AGOSI c. Regno Unito, 24 ottobre 1986, ? 51, serie A n. 108, e Bowler International Unit c. Francia, no. 1946/06, ? 41, 23 luglio 2009), come misura per garantire il pagamento di tasse o sanzioni (cfr., mutatis mutandis, Gasus Dosier- und F?rdertechnik GmbH c. Paesi Bassi, 23 febbraio 1995, ? 59, Serie A n. 306-B) e come misura per garantire la prova fisica nei procedimenti amministrativi e penali in corso (cfr. Atanasov e Ovcharov c. Bulgaria, n. 61596/00, ? 72, 17 gennaio 2008). Ne consegue che l’articolo 1, secondo comma, del protocollo n. 1 ? applicabile nel caso di specie.
66. Tuttavia, tale disposizione deve essere interpretata alla luce del principio generale enunciato nella frase introduttiva del primo paragrafo dell’articolo 1 del protocollo n. 1. Il compito della Corte in questa materia ? quello di determinare in primo luogo se l’interferenza con i beni della societ? richiedente sia stata legittima e di interesse pubblico e, in caso di risposta positiva, se l’interferenza abbia trovato un giusto equilibrio tra le esigenze dell’interesse generale e i diritti della societ? richiedente (cfr. Microintelect OOD c. Bulgaria, n. 34129/03, ? 37, 4 marzo).
67. Il primo e pi? importante requisito dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 ? che qualsiasi interferenza da parte di un’autorit? pubblica nel pacifico godimento dei beni sia legale. Il requisito della legalit?, ai sensi della Convenzione, esige il rispetto delle pertinenti disposizioni del diritto interno e la compatibilit? con lo Stato di diritto, che include la libert? dall’arbitrariet? (cfr. Patrikova c. Bulgaria, n. 71835/01, ? 82, 4 marzo 2010).
68. Per quanto riguarda la legittimit? dell’ingerenza, la Corte osserva che ha solo un potere limitato di trattare i presunti errori di diritto commessi dalle autorit? nazionali. Sebbene la Corte possa e debba esercitare un certo potere di controllo in materia, poich? il mancato rispetto del diritto nazionale comporta una violazione dell’articolo 1 del Protocollo n. 1, la portata del suo compito ? soggetta a limiti inerenti alla natura sussidiaria della Convenzione, e non pu? mettere in discussione il modo in cui i giudici nazionali hanno interpretato e applicato il diritto nazionale, salvo in caso di flagrante inosservanza o arbitrariet? (cfr. Microintelect OOD, citato, ? 39).
69. Nel caso di specie, il Tribunale rileva che il sequestro della merce della societ? richiedente in data 6-7 gennaio 2005 ? stato deciso ai fini di un’indagine penale in corso nei confronti di terzi (si veda il precedente paragrafo 6). La societ? richiedente ha avuto la possibilit? di chiedere la restituzione della merce, cosa che ha fatto con successo ottenendo una decisione giudiziaria definitiva a suo favore che ? divenuta esecutiva il 7 dicembre 2005 (cfr. paragrafo 8). La Corte rileva che la societ? richiedente contesta la legittimit? della conservazione della sua propriet? dopo tale momento. Il Governo ha tuttavia sostenuto che, anche dopo tale data, la merce ? stata comunque trattenuta dalle autorit? per vari motivi legittimi (cfr. paragrafi 62 e 63).
70. La Corte deve quindi stabilire se vi siano stati motivi legittimi per trattenere la merce dopo il 7 dicembre 2005 e, se tali motivi esistevano inizialmente ma sono stati successivamente rimossi, a partire da quel momento si pu? ritenere che la merce non sia stata pi? legalmente sequestrata o altrimenti trattenuta dalle autorit?.
71. Essa osserva, in primo luogo, che, nonostante i numerosi procedimenti giudiziari del caso di specie, i giudici nazionali non si sono espressamente pronunciati sul merito della questione se la ritenuta dopo il 7 dicembre 2005 fosse legittima ai sensi del diritto nazionale. Nella misura in cui vi ? stata una constatazione giudiziale dei giudici nazionali al riguardo, la pi? rilevante ? la constatazione dei giudici nazionali che la ritenuta dopo il 7 dicembre 2005 non era basata su una decisione dell’amministrazione fiscale (v. supra, punti 29-33).
72. Quanto all’affermazione del governo secondo cui le bottiglie sarebbero state sequestrate come prova nel procedimento per illecito amministrativo avviato l’11 agosto 2005, la Corte rileva che la relazione di quest’ultima data, redatta nell’ambito di tale procedimento, menzionava soltanto una serie di documenti sequestrati come prova, tra cui le relazioni di perquisizione e di sequestro del 6 e 7 gennaio 2005, dell’11 luglio 2005 e del 5 agosto 2005 (v. supra, punti 9 e 10), e descriveva particolari documenti sequestrati sulla base di tali relazioni. Tuttavia, contrariamente a quanto sostenuto dal Governo (cfr. paragrafo 62), la relazione sull’illecito amministrativo in questione non indicava in alcun modo che anche le bevande sequestrate sulla base della relazione del 6 e 7 gennaio 2005 dovessero essere addotte come prova ai fini del procedimento amministrativo (cfr. paragrafo 9). Il Governo non ha sostenuto che, ai sensi del diritto nazionale, il sequestro di merci come prova in un procedimento per illecito amministrativo fosse possibile senza un’esplicita dichiarazione scritta in tal senso in una decisione pertinente.
73. Inoltre, la decisione del 23 dicembre 2005, con la quale l’Ufficio regionale delle imposte di Varna ha disposto la confisca dei flaconi, li ha indicati come sequestrati dalle forze dell’ordine il 6 e 7 gennaio 2005 nel procedimento penale contro il primo gruppo di terzi, non nell’ambito del procedimento amministrativo avviato l’11 agosto 2005 (cfr. precedenti punti 9 e 10).
74. La Corte osserva che l’articolo 42 del Administrative Offences and Penalties Act 1969 prevede specificamente che una decisione amministrativa che stabilisce un reato deve includere un inventario di tutti i beni che sono stati sequestrati, nonch? informazioni sulla persona o sull’istituzione responsabile del deposito di tali beni. Dalla prassi consolidata risulta inoltre che l’omissione di redigere un inventario viene interpretata come un’inosservanza di un obbligo giuridico e le decisioni che impongono la sanzione amministrativa sono dichiarate illegali (si veda il precedente paragrafo 41). L’obbligo di descrivere le prove addotte nel procedimento esisteva anche in caso di decadenza (cfr. punto 43). Tuttavia, la decisione del 23 dicembre 2005 non menzionava la merce della societ? richiedente come prova, ma si riferiva soltanto al rapporto di perquisizione e sequestro del 6 e 7 gennaio 2005 per identificarla. Come previsto dal diritto nazionale, quando un fascicolo di un caso viene trasferito da un organismo ad un altro, viene trasferita anche la custodia delle prove fisiche ad esso addotte (cfr. paragrafo 36). La Corte rileva che non ? stato presentato alcun documento che dimostri che la merce appartenente alla societ? richiedente sia stata trasferita all’amministrazione finanziaria come parte della prova nel procedimento amministrativo.
75. Infatti, il riferimento alla merce come parte della prova esaminata nel corso del procedimento amministrativo contro la societ? richiedente ? stato fatto per la prima volta il 31 maggio 2006, quando l’amministrazione finanziaria di Varna ha respinto la richiesta di restituzione (cfr. paragrafo 17).
76. Tuttavia, nella sentenza finale del 18 dicembre 2006, con la quale ? stata annullata integralmente la decisione dell’Agenzia delle Entrate del 23 dicembre 2005, il Tribunale di Varna ha nuovamente fatto riferimento alla sola relazione di perquisizione e sequestro del 6 e 7 gennaio 2005 come prova a sostegno del fascicolo. Non ? stata fatta menzione della merce come prova fisica e il Tribunale regionale non si ? pronunciato in merito alla restituzione delle prove raccolte nel fascicolo e appartenenti alla societ? richiedente. Inoltre, tale tribunale ha esplicitamente evidenziato l’incoerenza delle prove documentali addotte in relazione al numero esatto di bottiglie come uno dei motivi per annullare la decisione di decadenza (si veda il precedente paragrafo 13).
77. Il Tribunale ritiene difficile capire come tale incongruenza non sarebbe stata chiarita se le bottiglie fossero state effettivamente considerate come prove fisiche nel corso del procedimento amministrativo contro la societ? richiedente. Inoltre, nelle sue osservazioni il governo non ha affrontato in alcun modo l’incoerenza nel numero di bottiglie tra le diverse serie di procedimenti.
78. Infine, come gi? osservato, i tribunali che hanno deciso in merito alle richieste di risarcimento danni della societ? richiedente hanno dichiarato esplicitamente che le bevande in questione non erano state trattenute con una decisione delle autorit? fiscali (cfr. paragrafi 29-33). Essi hanno quindi riconosciuto che non era stata presa alcuna decisione amministrativa formale di sequestro delle bottiglie come prova nel procedimento amministrativo.
79. In tali circostanze, la Corte non ? convinta dall’argomentazione del Governo secondo cui, alla data dell’11 agosto 2005, la merce era stata validamente addotta come prova nel procedimento per illecito amministrativo in corso contro la societ? richiedente, nel pieno rispetto delle norme nazionali. Essa rileva inoltre che la decisione del 23 dicembre 2005, emessa nell’ambito di tale procedimento e che ordina la confisca delle bottiglie, non ? mai passata in giudicato. Essa non poteva servire come motivo per la loro conservazione in quanto non era esecutiva prima di diventare definitiva (cfr. i precedenti punti 10 e 11).
80. Per quanto riguarda l’argomento del Governo secondo cui i flaconi sarebbero stati successivamente trattenuti come prova nel procedimento penale contro il secondo gruppo di terzi (v. supra, punto 62), la Corte rileva che il rapporto di perquisizione e sequestro del 6 e 7 gennaio 2005, su cui si basa tale affermazione, riguardava il sequestro effettuato nel procedimento penale contro il primo gruppo di terzi. Tale procedimento si ? concluso il 5 maggio 2006 (cfr. supra, punti 6 e 7), mentre il procedimento penale contro il secondo gruppo di terzi si ? concluso il 20 giugno 2006 e il fascicolo ? stato trasmesso alla Procura della Repubblica (cfr. supra, punti 14 e 15). Sebbene entrambe le serie di procedimenti fossero relative alla merce appartenente alla societ? richiedente, avevano soggetti e parti diverse. Mentre la prima serie di procedimenti penali riguardava le accuse contro la M.M. e la S.S. per lo stoccaggio di merci senza i bolli di accisa obbligatori, la seconda serie di procedimenti si basava sull’accusa che la E.G. avesse venduto merci alla societ? richiedente senza i bolli di accisa obbligatori (cfr. paragrafi 6 e 15 di cui sopra). Non vi ? nulla che indichi che queste due serie di procedimenti siano state fuse o che le prove fisiche sequestrate nel corso della prima serie siano state aggiunte al fascicolo della seconda serie.
81. Il Tribunale osserva che, nella sua decisione del 14 marzo 2007 di chiudere il procedimento contro il secondo gruppo di terzi, la Procura della Repubblica di Sofia ha effettivamente fatto riferimento alle bottiglie appartenenti alla societ? ricorrente. Tuttavia, non ? stato fatto alcun riferimento ad esse come parte delle prove del caso, e il procuratore ha esplicitamente sottolineato che la merce era stata sequestrata nel corso del procedimento penale contro il primo gruppo di terzi. Il pubblico ministero ha ordinato che, nella misura in cui le bottiglie erano anche soggette alla decisione dell’autorit? fiscale di Varna del 23 dicembre 2005, annullata da una sentenza definitiva, il direttore dell’autorit? fiscale di Varna doveva restituirle al loro proprietario. Anche in questo caso, non vi ? alcuna documentazione attendibile che dimostri che le bottiglie siano state addotte come prova nel procedimento penale contro il secondo gruppo di terzi.
82. Constatando tutti gli elementi di cui sopra, il Tribunale ritiene difficile accettare che le autorit? avessero il diritto di trattenere automaticamente la merce della societ? ricorrente, dopo il 7 dicembre 2005, nel corso di un procedimento parallelo pendente contro la societ? ricorrente e i terzi, senza alcuna decisione o neppure un atto processuale in materia, come previsto dal diritto nazionale, nonostante l’esistenza di una decisione giudiziaria definitiva che ne ordini la restituzione. Pertanto, la Corte ritiene che la data corretta dopo la quale la merce contestata non ? pi? stata trattenuta dalle autorit? per un motivo legale ? stata il 7 dicembre 2005, quando la decisione del tribunale distrettuale di Varna che ordinava la restituzione delle prove sequestrate ? divenuta definitiva (v. supra punto 70).
83. Un’ultima argomentazione che la Corte deve affrontare ? quella avanzata dal governo bulgaro, vale a dire che la societ? richiedente non ha correttamente richiesto la restituzione delle bottiglie rispettivamente all’autorit? fiscale di Varna nel procedimento amministrativo e, dopo il 20 giugno 2006, al pubblico ministero nel procedimento penale contro E.G. (cfr. paragrafo 15 sopra). Tenuto conto della mancanza di un chiaro fondamento giuridico in base al quale le bottiglie sono state trattenute dopo il 7 dicembre 2005, il Tribunale non ritiene che i passi intrapresi dalla societ? ricorrente al riguardo siano carenti. La societ? richiedente si ? rivolta all’autorit? che era effettivamente in possesso di tali bottiglie (cfr. punto 16) e successivamente ha presentato la stessa richiesta all’autorit? fiscale di Varna (cfr. punto 17). Per quanto riguarda il procedimento penale contro il secondo gruppo di terzi, la Corte fa riferimento alla sua constatazione che in questo procedimento non ? stata presa alcuna decisione in merito alle bevande (cfr. paragrafi 14 e 15) e non vede quindi alcun motivo per cui la societ? richiedente abbia utilizzato questa via procedurale per recuperare le sue merci.
84. Le considerazioni che precedono sono sufficienti per consentire alla Corte di concludere che la ritardata restituzione della merce contestata dopo la decisione finale del 7 dicembre 2005 ha costituito un’interferenza illecita con i diritti della societ? richiedente ai sensi dell’articolo 1 del Protocollo n. 1.
85. Ne consegue che l’obiezione sollevata dal governo convenuto per motivi di non esaurimento dei rimedi interni deve essere respinta (si veda il precedente paragrafo 54). Di conseguenza, vi ? stata una violazione dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 della Convenzione.
II. VIOLAZIONE ALLEGATA DELL’ARTICOLO 13 DELLA CONVENZIONE IN CONGIUNZIONE CON L’ARTICOLO 1 DEL PROTOCOLLO N. 1
86. La societ? richiedent