Conclusione Violazione di P1-1; Violazione dell? Art. 6-1; danno materiale – richiesta respinta; danno morale – risarcimento finanziario; Costi e spese risarcimento parziale – procedimenti della Convenzione
PRIMA SEZIONE
CAUSA APONTE C. ITALIA
(Richiesta n. 38011/97)
SENTENZA
STRASBOURG
17 aprile 2003
DEFINITIVO
17/07/2003
Questa sentenza diverr? definitiva nelle circostanze esposte nell? Articolo 44 ? 2 della Convenzione. Pu? essere soggetta a revisione editoriale.
Nella causa Aponte c. Italia,
La Corte europea di Diritti umani (Prima Sezione), riunendosi in una Camera, composta da:
Il Sig. C.L. Rozakis, Presidente, il
Sig. G. Bonello il Sig. P. Lorenzen, la Sig.ra N. Vajic la Sig.ra S. Botoucharova, laSig.ra E. Steiner giudici, la Sig.ra M. Del TUFO giudice ad hoc, ed il Sig. S. NIELSEN, Cancelliere Aggiunto di Sezione
Avendo deliberato in privato il 27 marzo 2003,
Consegna la seguente sentenza che fu adottata in quella data:
PROCEDURA
1. La causa origin? in una richiesta (n. 38011/97) contro la Repubblica italiana depositata con la Commissione europea di Diritti umani (?la Commissione?) sotto l?Articolo 25 precedente della Convenzione per la Protezione dei Diritti umani e le Libert? Fondamentali (?la Convenzione?) da un cittadino italiano, il Sig. A. A. (?il richiedente?), l?11 luglio 1997.
2. Il richiedente fu rappresentato dal Sig. T. A., un avvocato che pratica a Meta (Napoli). Il Governo italiano (?il Governo?) fu rappresentato dal suo Agente, il Sig. U. Leanza e dai suoi co-agenti successivi, rispettivamente il Sig. V. Esposito ed il Sig. F. Crisafulli.
3. Il richiedente si lament? sotto l?Articolo 1 del Protocollo N.ro 1 che lui non era stato capace di recuperare possesso del suo appartamento all’interno di un termine ragionevole. Invocando l?Articolo 6 ? 1 della Convenzione, si lament? ulteriormente della lunghezza dei procedimenti di sfratto.
4. La richiesta fu trasmessa alla Corte il 1 novembre 1998, quando il Protocollo N.ro 11 alla Convenzione entr? in vigore (Articolo 5 ? 2 del Protocollo N.ro 11).
5. La richiesta fu assegnata alla Seconda Sezione della Corte (Articolo 52 ? 1 degli Articoli di Corte). All?interno di questa Sezione, la Camera che avrebbe considerato la causa (Articolo 27 ? 1 della Convenzione) fu costituita come previsto nell? Articolo 26 ? 1 degli Articoli di Corte. Il Sig. V. Zagrebelsky, il giudice eletto a riguardo dell’Italia, si ritir? dal riunirsi nella causa. Il Governo nomin? la Sig.ra del di M. Tufo come giudice ad hoc per riunirsi al suo posto (Articolo 27 ? 2 della Convenzione ed Articolo 29 ? 2).
6. Il 4 ottobre 2001 la Corte dichiar? la richiesta ammissibile.
7. Il 1 novembre 2001 la Corte cambi? la composizione delle sue Sezioni (Articolo 25 ? 1). Questa causa fu assegnata alla Prima Sezione di recente cos? ricomposta .
I FATTI
I. LE CIRCOSTANZE DELLA CAUSA
8. Il richiedente nacque nel 1939 e vive a Sorrento.
9. Lui ? il proprietario di un appartamento a Sorrento che lui aveva affittato ad A.E. e F.C.
10. In un documento notificato agli inquilini il 5 novembre 1983, il richiedente comunic? la sua intenzione di terminare il contratto d’affitto e li chiam? in causa per apparire di fronte al Magistrato di Napoli.
11. Con una decisione provvisoria del 23 novembre 1983, il Magistrato di Napoli sostenne la validit? dell’avviso per sgomberare, ordin? che i locali fossero sgombrati entro il 1 gennaio 1986 e declin? la giurisdizione sul conto del valore della causa, indicando che la Corte distrettuale di Napoli aveva giurisdizione per ascoltarla.
12. Il 16 gennaio 1984, il richiedente riprese i procedimenti di fronte alla Corte distrettuale di Napoli. In una sentenza del 10 gennaio 1986, la Corte dichiar?, che il contratto d’affitto era terminato il 31 dicembre 1985 ed ordin? che i locali fossero sgombrati entro il 30 settembre 1986. La sentenza fu resa esecutiva il 18 gennaio 1990.
13. Il 23 gennaio 1990, il richiedente notific? avviso agli inquilini chiedendo loro di sgombrare i locali. Il 9 febbraio 1990, lui notific? avviso agli inquilini i informandoli che il mandato per possesso sarebbe stato eseguito da un ufficiale giudiziario l? 8 maggio 1990.
14. L? 8 maggio 1990, l’ufficiale giudiziario fece un tentativo di recuperare possesso che si dimostr? senza successo sotto i provvedimenti legali che prevedevano lo scaglionamento di sfratti, il richiedente non fu abilitato all? assistenza di polizia nell’eseguire il mandato per possesso.
15. Da allora in poi, il richiedente decise di sospenderei tentativi di sfratto per evitare costi inutili, dato la mancanza di prospettive di ottenere l’assistenza della polizia.
16. Il 30 novembre 1995, il richiedente notific? un nuovo avviso agli inquilini chiedendo loro di sgombrare i locali. Il 18 dicembre 1995, lui notific? avviso agli inquilini informandoli che il mandato per possesso sarebbe stato eseguito da un ufficiale giudiziario il 6 febbraio 1996.
17. L’ufficiale giudiziario fece tre ulteriori tentativi di recuperare possesso nell’eseguire il mandato per possesso i quali tentativi si dimostrarono senza successo, sotto i provvedimenti legali che prevedevano lo scaglionamento di sfratti il richiedente non fu abilitato all? assistenza di polizia nell’eseguire il mandato per possesso.
18. Il 10 aprile 1997, gli inquilini sgombrarono i locali.
II. DIRITTO NAZIONALE ATTINENTE
19. Il diritto nazionale attinente ? descritto nella sentenza della Corte nella causa Immobiliare Saffi c. Italia [GC], n. 22774/93, ?? 18-35, 1999-V di ECHR.
LA LEGGE
I. VIOLAZIONE ADDOTTA DELL? ARTICOLO 1 DEL PROTOCOLLO N.RO 1 E DELL? ARTICOLO 6 ? 1 DELLA CONVENZIONE
20. Il richiedente si lament? del fatto che non era stato capace di recuperare possesso del suo appartamento all’interno di un termine ragionevole a causa della mancanza di assistenza di polizia. Lui asser? una violazione dell? Articolo 1 di Protocollo N.ro 1 alla Convenzione che prevede:
?Ogni persona fisica o giuridica ? abilitata al godimento tranquillo delle sue propriet?. Nessuno sar? privato delle sue propriet? eccetto che nell’interesse pubblico e soggetto alle condizioni previste dalla legge e dai principi generali di diritto internazionale.
Comunque, i provvedimenti precedenti non possono in qualsiasi modo danneggiare il diritto di un Stato ad eseguire simili leggi se ritiene necessario controllare l’uso della propriet? in conformit? con l’interesse generale o assicurare il pagamento di tasse o gli altri contributi o sanzioni penali.?
21. Il richiedente asser? anche una violazione dell? Articolo 6 ? 1 della Convenzione, la cui parte attinente prevede:
?Nella determinazione dei suoi diritti civili ed obblighi…, ognuno ? abilitato a un?… udienza all’interno di un termine ragionevole da [un]… tribunale…?
22. La Corte prima ha esaminato un numero di cause che sollevano problemi simili a quelli nella presente causa e ha trovato una violazione dell? Articolo 1 di Protocollo N.ro 1 ed Articolo 6 ? 1 della Convenzione (vedere Immobiliare Saffi, citata sopra, ?? 46-75; Lunari c. l’Italia, n. 21463/93, ?? 34-46 11 gennaio 2001; Palumbo c. l’Italia, n. 15919/89, ?? 33-48 30 novembre 2000).
23. La Corte ha esaminato la presente causa e trova che non ci sia nessun fatto o argomento del Governo che condurrebbe a una qualsiasi conclusione diversa in questa istanza. Nota che il richiedente ha dovuto aspettare approssimativamente sei anni e undici mesi dopo il primo tentativo dell’ufficiale giudiziario prima di essere in grado riacquistare l’appartamento.
24. C’? stata di conseguenza, una violazione dell? Articolo 1 di Protocollo N.ro 1 e dell? Articolo 6 ? 1 della Convenzione nella presente causa.
.
II. L?APPLICAZIONE DELL? ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE
25. L?Articolo 41 della Convenzione prevede:
?Se la Corte trova che c’? stata una violazione della Convenzione o dei Protocolli inoltre, e se la legge interna dell?Alta Parte Contraente concernente permette di rendere una riparazione solamente parziale, la Corte pu?, se necessario, riconoscere una soddisfazione equa alla vittima.?
A. danno materiale
26. Il richiedente chiese riparazione per il danno pecuniario da lui sostenuto per la perdita di affitto durante il periodo dal 31 dicembre 1983, data di termine massimo del contratto, al 10 aprile 1997 data in cui fu sgombrato l’appartamento. Lasci? che la questione venisse stimata dalla Corte in una maniera equa perch? lui non era in grado quantificare la perdita di affitto.
27. Il Governo sottoline? che il richiedente non era riuscito ad addurre l’evidenza del danno materiale sostenuta come un risultato della violazione addotta.
28. La Corte ricorda che sotto l?articolo 60 degli Articoli il richiedente deve quantificare le sue richieste e deve offrire documenti attinenti di sostegno ?in mancanza dei quali la Camera pu? respingere tale richiesta per intero o in parte.? Poich? il richiedente non ha fornito alcuna prova riguardo al danno pecuniario, la Corte non pu? dare alcuna riparazione sotto questo capo.
B. danno morale
29. Il richiedente chiese riparazione per danno morale. Lui lasci? che la questione venisse stimata dalla Corte in una maniera equa.
30. Il Governo sottoline? che il richiedente non era riuscito ad addurre la prova di danno morale sostenuta come un risultato della violazione addotta.
31. La Corte considera che il richiedente ha dovuto sostenere un danno morale che non si pu? compensare adeguatamente con la semplice costatazione di una violazione. La Corte decide di dare su una base equa EUR 3,000 sotto questo capo.
C. Costi e spese
32. Il richiedente chiese rimborso per i suoi costi e spese di fronte alla Corte che lui fiss? a ITL 16,184,340 [EUR 8,358.51].
33. Secondo la giurisprudenza della Corte, un risarcimento pu? essere reso solamente se i costi e spese sono stati davvero e necessariamente sostenuti dal richiedente e sono stati ragionevoli riguardo al quantum (Bottazzi c. l’Italia, n. 34884/97, Relazioni delle Sentenze e 1999-V delle Decisioni ? 30). Nella presente causa, sulla base delle informazioni in suo possesso ed il criterio summenzionato la Corte considera che EUR 1,500 sia una somma ragionevole e risarcisce al richiedente quell’importo.
D. Interesse di mora
34. La Corte considera adatto che l’interesse di mora sia basato sul tasso di prestito marginale della Banca Centrale europea al quale dovrebbero essere aggiunti tre punti percentuale.
PER QUESTE RAGIONI, LA CORTE UNANIMAMENTE
1. Sostiene che c’? stata una violazione dell? Articolo 1 del Protocollo N.ro 1 alla Convenzione;
2. Sostiene che c’? stata una violazione dell? Articolo 6 ? 1 della Convenzione;
3. Sostiene
(a) che lo Stato convenuto deve pagare il richiedente, entro tre mesi dalla data in cui la sentenza diviene definitiva secondo l?Articolo 44 ? 2 della Convenzione i seguenti importi:
(i) 3,000 EUR (tre mila euro) per danno morale;
(ii) 1,500 EUR (mille cinquecento euro) per spese processuali e spese;
(b) che dalla scadenza dei tre mesi summenzionati sino ad accordo l? interesse semplice sar? pagabile sugli importi sopra ad un tasso uguale al tasso di prestito marginale della Banca Centrale europea durante il periodo predefinito pi? tre punti percentuale;
4. Respinge il resto della richiesta del richiedente per la soddisfazione equa.
Fatto in inglesi, e notificato per iscritto il 17 aprile 2003, facendo seguito all? Articolo 77 ?? 2 e 3 degli Articoli di Corte.
S?ren Nielsen Christos Rozakis
Cancelliere Aggiunto Presidente