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Testo originale e tradotto della sentenza selezionata

CASE OF APONTE v. ITALY

Tipologia: Sentenza
Importanza: 3
Articoli: 41, P1-1
Numero: 38011/97/2003
Stato: Italia
Data: 2003-04-17 00:00:00
Organo: Sezione Prima
Testo Originale

Conclusione Violazione di P1-1; Violazione dell? Art. 6-1; danno materiale – richiesta respinta; danno morale – risarcimento finanziario; Costi e spese risarcimento parziale – procedimenti della Convenzione
PRIMA SEZIONE
CAUSA APONTE C. ITALIA
(Richiesta n. 38011/97)
SENTENZA
STRASBOURG
17 aprile 2003
DEFINITIVO
17/07/2003
Questa sentenza diverr? definitiva nelle circostanze esposte nell? Articolo 44 ? 2 della Convenzione. Pu? essere soggetta a revisione editoriale.

Nella causa Aponte c. Italia,
La Corte europea di Diritti umani (Prima Sezione), riunendosi in una Camera, composta da:
Il Sig. C.L. Rozakis, Presidente, il
Sig. G. Bonello il Sig. P. Lorenzen, la Sig.ra N. Vajic la Sig.ra S. Botoucharova, laSig.ra E. Steiner giudici, la Sig.ra M. Del TUFO giudice ad hoc, ed il Sig. S. NIELSEN, Cancelliere Aggiunto di Sezione
Avendo deliberato in privato il 27 marzo 2003,
Consegna la seguente sentenza che fu adottata in quella data:
PROCEDURA
1. La causa origin? in una richiesta (n. 38011/97) contro la Repubblica italiana depositata con la Commissione europea di Diritti umani (?la Commissione?) sotto l?Articolo 25 precedente della Convenzione per la Protezione dei Diritti umani e le Libert? Fondamentali (?la Convenzione?) da un cittadino italiano, il Sig. A. A. (?il richiedente?), l?11 luglio 1997.
2. Il richiedente fu rappresentato dal Sig. T. A., un avvocato che pratica a Meta (Napoli). Il Governo italiano (?il Governo?) fu rappresentato dal suo Agente, il Sig. U. Leanza e dai suoi co-agenti successivi, rispettivamente il Sig. V. Esposito ed il Sig. F. Crisafulli.
3. Il richiedente si lament? sotto l?Articolo 1 del Protocollo N.ro 1 che lui non era stato capace di recuperare possesso del suo appartamento all’interno di un termine ragionevole. Invocando l?Articolo 6 ? 1 della Convenzione, si lament? ulteriormente della lunghezza dei procedimenti di sfratto.
4. La richiesta fu trasmessa alla Corte il 1 novembre 1998, quando il Protocollo N.ro 11 alla Convenzione entr? in vigore (Articolo 5 ? 2 del Protocollo N.ro 11).
5. La richiesta fu assegnata alla Seconda Sezione della Corte (Articolo 52 ? 1 degli Articoli di Corte). All?interno di questa Sezione, la Camera che avrebbe considerato la causa (Articolo 27 ? 1 della Convenzione) fu costituita come previsto nell? Articolo 26 ? 1 degli Articoli di Corte. Il Sig. V. Zagrebelsky, il giudice eletto a riguardo dell’Italia, si ritir? dal riunirsi nella causa. Il Governo nomin? la Sig.ra del di M. Tufo come giudice ad hoc per riunirsi al suo posto (Articolo 27 ? 2 della Convenzione ed Articolo 29 ? 2).
6. Il 4 ottobre 2001 la Corte dichiar? la richiesta ammissibile.
7. Il 1 novembre 2001 la Corte cambi? la composizione delle sue Sezioni (Articolo 25 ? 1). Questa causa fu assegnata alla Prima Sezione di recente cos? ricomposta .
I FATTI
I. LE CIRCOSTANZE DELLA CAUSA
8. Il richiedente nacque nel 1939 e vive a Sorrento.
9. Lui ? il proprietario di un appartamento a Sorrento che lui aveva affittato ad A.E. e F.C.
10. In un documento notificato agli inquilini il 5 novembre 1983, il richiedente comunic? la sua intenzione di terminare il contratto d’affitto e li chiam? in causa per apparire di fronte al Magistrato di Napoli.
11. Con una decisione provvisoria del 23 novembre 1983, il Magistrato di Napoli sostenne la validit? dell’avviso per sgomberare, ordin? che i locali fossero sgombrati entro il 1 gennaio 1986 e declin? la giurisdizione sul conto del valore della causa, indicando che la Corte distrettuale di Napoli aveva giurisdizione per ascoltarla.
12. Il 16 gennaio 1984, il richiedente riprese i procedimenti di fronte alla Corte distrettuale di Napoli. In una sentenza del 10 gennaio 1986, la Corte dichiar?, che il contratto d’affitto era terminato il 31 dicembre 1985 ed ordin? che i locali fossero sgombrati entro il 30 settembre 1986. La sentenza fu resa esecutiva il 18 gennaio 1990.
13. Il 23 gennaio 1990, il richiedente notific? avviso agli inquilini chiedendo loro di sgombrare i locali. Il 9 febbraio 1990, lui notific? avviso agli inquilini i informandoli che il mandato per possesso sarebbe stato eseguito da un ufficiale giudiziario l? 8 maggio 1990.
14. L? 8 maggio 1990, l’ufficiale giudiziario fece un tentativo di recuperare possesso che si dimostr? senza successo sotto i provvedimenti legali che prevedevano lo scaglionamento di sfratti, il richiedente non fu abilitato all? assistenza di polizia nell’eseguire il mandato per possesso.
15. Da allora in poi, il richiedente decise di sospenderei tentativi di sfratto per evitare costi inutili, dato la mancanza di prospettive di ottenere l’assistenza della polizia.
16. Il 30 novembre 1995, il richiedente notific? un nuovo avviso agli inquilini chiedendo loro di sgombrare i locali. Il 18 dicembre 1995, lui notific? avviso agli inquilini informandoli che il mandato per possesso sarebbe stato eseguito da un ufficiale giudiziario il 6 febbraio 1996.
17. L’ufficiale giudiziario fece tre ulteriori tentativi di recuperare possesso nell’eseguire il mandato per possesso i quali tentativi si dimostrarono senza successo, sotto i provvedimenti legali che prevedevano lo scaglionamento di sfratti il richiedente non fu abilitato all? assistenza di polizia nell’eseguire il mandato per possesso.
18. Il 10 aprile 1997, gli inquilini sgombrarono i locali.
II. DIRITTO NAZIONALE ATTINENTE
19. Il diritto nazionale attinente ? descritto nella sentenza della Corte nella causa Immobiliare Saffi c. Italia [GC], n. 22774/93, ?? 18-35, 1999-V di ECHR.
LA LEGGE
I. VIOLAZIONE ADDOTTA DELL? ARTICOLO 1 DEL PROTOCOLLO N.RO 1 E DELL? ARTICOLO 6 ? 1 DELLA CONVENZIONE
20. Il richiedente si lament? del fatto che non era stato capace di recuperare possesso del suo appartamento all’interno di un termine ragionevole a causa della mancanza di assistenza di polizia. Lui asser? una violazione dell? Articolo 1 di Protocollo N.ro 1 alla Convenzione che prevede:
?Ogni persona fisica o giuridica ? abilitata al godimento tranquillo delle sue propriet?. Nessuno sar? privato delle sue propriet? eccetto che nell’interesse pubblico e soggetto alle condizioni previste dalla legge e dai principi generali di diritto internazionale.
Comunque, i provvedimenti precedenti non possono in qualsiasi modo danneggiare il diritto di un Stato ad eseguire simili leggi se ritiene necessario controllare l’uso della propriet? in conformit? con l’interesse generale o assicurare il pagamento di tasse o gli altri contributi o sanzioni penali.?
21. Il richiedente asser? anche una violazione dell? Articolo 6 ? 1 della Convenzione, la cui parte attinente prevede:
?Nella determinazione dei suoi diritti civili ed obblighi…, ognuno ? abilitato a un?… udienza all’interno di un termine ragionevole da [un]… tribunale…?
22. La Corte prima ha esaminato un numero di cause che sollevano problemi simili a quelli nella presente causa e ha trovato una violazione dell? Articolo 1 di Protocollo N.ro 1 ed Articolo 6 ? 1 della Convenzione (vedere Immobiliare Saffi, citata sopra, ?? 46-75; Lunari c. l’Italia, n. 21463/93, ?? 34-46 11 gennaio 2001; Palumbo c. l’Italia, n. 15919/89, ?? 33-48 30 novembre 2000).
23. La Corte ha esaminato la presente causa e trova che non ci sia nessun fatto o argomento del Governo che condurrebbe a una qualsiasi conclusione diversa in questa istanza. Nota che il richiedente ha dovuto aspettare approssimativamente sei anni e undici mesi dopo il primo tentativo dell’ufficiale giudiziario prima di essere in grado riacquistare l’appartamento.
24. C’? stata di conseguenza, una violazione dell? Articolo 1 di Protocollo N.ro 1 e dell? Articolo 6 ? 1 della Convenzione nella presente causa.
.
II. L?APPLICAZIONE DELL? ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE
25. L?Articolo 41 della Convenzione prevede:
?Se la Corte trova che c’? stata una violazione della Convenzione o dei Protocolli inoltre, e se la legge interna dell?Alta Parte Contraente concernente permette di rendere una riparazione solamente parziale, la Corte pu?, se necessario, riconoscere una soddisfazione equa alla vittima.?
A. danno materiale
26. Il richiedente chiese riparazione per il danno pecuniario da lui sostenuto per la perdita di affitto durante il periodo dal 31 dicembre 1983, data di termine massimo del contratto, al 10 aprile 1997 data in cui fu sgombrato l’appartamento. Lasci? che la questione venisse stimata dalla Corte in una maniera equa perch? lui non era in grado quantificare la perdita di affitto.
27. Il Governo sottoline? che il richiedente non era riuscito ad addurre l’evidenza del danno materiale sostenuta come un risultato della violazione addotta.
28. La Corte ricorda che sotto l?articolo 60 degli Articoli il richiedente deve quantificare le sue richieste e deve offrire documenti attinenti di sostegno ?in mancanza dei quali la Camera pu? respingere tale richiesta per intero o in parte.? Poich? il richiedente non ha fornito alcuna prova riguardo al danno pecuniario, la Corte non pu? dare alcuna riparazione sotto questo capo.
B. danno morale
29. Il richiedente chiese riparazione per danno morale. Lui lasci? che la questione venisse stimata dalla Corte in una maniera equa.
30. Il Governo sottoline? che il richiedente non era riuscito ad addurre la prova di danno morale sostenuta come un risultato della violazione addotta.
31. La Corte considera che il richiedente ha dovuto sostenere un danno morale che non si pu? compensare adeguatamente con la semplice costatazione di una violazione. La Corte decide di dare su una base equa EUR 3,000 sotto questo capo.

C. Costi e spese
32. Il richiedente chiese rimborso per i suoi costi e spese di fronte alla Corte che lui fiss? a ITL 16,184,340 [EUR 8,358.51].
33. Secondo la giurisprudenza della Corte, un risarcimento pu? essere reso solamente se i costi e spese sono stati davvero e necessariamente sostenuti dal richiedente e sono stati ragionevoli riguardo al quantum (Bottazzi c. l’Italia, n. 34884/97, Relazioni delle Sentenze e 1999-V delle Decisioni ? 30). Nella presente causa, sulla base delle informazioni in suo possesso ed il criterio summenzionato la Corte considera che EUR 1,500 sia una somma ragionevole e risarcisce al richiedente quell’importo.
D. Interesse di mora
34. La Corte considera adatto che l’interesse di mora sia basato sul tasso di prestito marginale della Banca Centrale europea al quale dovrebbero essere aggiunti tre punti percentuale.
PER QUESTE RAGIONI, LA CORTE UNANIMAMENTE
1. Sostiene che c’? stata una violazione dell? Articolo 1 del Protocollo N.ro 1 alla Convenzione;
2. Sostiene che c’? stata una violazione dell? Articolo 6 ? 1 della Convenzione;
3. Sostiene
(a) che lo Stato convenuto deve pagare il richiedente, entro tre mesi dalla data in cui la sentenza diviene definitiva secondo l?Articolo 44 ? 2 della Convenzione i seguenti importi:
(i) 3,000 EUR (tre mila euro) per danno morale;
(ii) 1,500 EUR (mille cinquecento euro) per spese processuali e spese;
(b) che dalla scadenza dei tre mesi summenzionati sino ad accordo l? interesse semplice sar? pagabile sugli importi sopra ad un tasso uguale al tasso di prestito marginale della Banca Centrale europea durante il periodo predefinito pi? tre punti percentuale;
4. Respinge il resto della richiesta del richiedente per la soddisfazione equa.
Fatto in inglesi, e notificato per iscritto il 17 aprile 2003, facendo seguito all? Articolo 77 ?? 2 e 3 degli Articoli di Corte.
S?ren Nielsen Christos Rozakis
Cancelliere Aggiunto Presidente

Testo Tradotto

Conclusion Violation of P1-1 ; Violation of Art. 6-1 ; Pecuniary damage – claim rejected ; Non-pecuniary damage – financial award ; Costs and expenses partial award – Convention proceedings
FIRST SECTION
CASE OF APONTE v. ITALY
(Application no. 38011/97)
JUDGMENT
STRASBOURG
17 April 2003
FINAL
17/07/2003
This judgment will become final in the circumstances set out in Article 44 ? 2 of the Convention. It may be subject to editorial revision.

In the case of Aponte v. Italy,
The European Court of Human Rights (First Section), sitting as a Chamber composed of:
Mr C.L. Rozakis, President,
Mr G. Bonello,
Mr P. Lorenzen,
Mrs N. Vajic,
Mrs S. Botoucharova,
Mrs E. Steiner, judges,
Mrs M. DEL TUFO, ad hoc judge,
and Mr S. NIELSEN, Deputy Section Registrar,
Having deliberated in private on 27 March 2003,
Delivers the following judgment, which was adopted on that date:
PROCEDURE
1. The case originated in an application (no. 38011/97) against the Italian Republic lodged with the European Commission of Human Rights (?the Commission?) under former Article 25 of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (?the Convention?) by an Italian national, Mr A. A. (?the applicant?), on 11 July 1997.
2. The applicant was represented by Mr T. A., a lawyer practising in Meta (Naples). The Italian Government (?the Government?) were represented by their Agent, Mr U. Leanza, and by their successive co-agents, respectively Mr V. Esposito and Mr F. Crisafulli.
3. The applicant complained under Article 1 of Protocol No. 1 that he had been unable to recover possession of his flat within a reasonable time. Invoking Article 6 ? 1 of the Convention, he further complained about the length of the eviction proceedings.
4. The application was transmitted to the Court on 1 November 1998, when Protocol No. 11 to the Convention came into force (Article 5 ? 2 of Protocol No. 11).
5. The application was allocated to the Second Section of the Court (Rule 52 ? 1 of the Rules of Court). Within that Section, the Chamber that would consider the case (Article 27 ? 1 of the Convention) was constituted as provided in Rule 26 ? 1 of the Rules of Court. Mr V. Zagrebelsky, the judge elected in respect of Italy, withdrew from sitting in the case. The Government appointed Mrs M. del Tufo as ad hoc judge to sit in his place (Article 27 ? 2 of the Convention and Rule 29 ? 2).
6. On 4 October 2001 the Court declared the application admissible.
7. On 1 November 2001 the Court changed the composition of its Sections (Rule 25 ? 1). This case was assigned to the newly composed First Section.
THE FACTS
I. THE CIRCUMSTANCES OF THE CASE
8. The applicant was born in 1939 and lives in Sorrento.
9. He is the owner of a flat in Sorrento, which he had let to A.E. and F.C.
10. In a writ served on the tenants on 5 November 1983, the applicant communicated his intention to terminate the lease and summoned them to appear before the Naples Magistrate.
11. By a provisional decision of 23 November 1983, the Naples Magistrate upheld the validity of the notice to quit, ordered that the premises be vacated by 1 January 1986 and declined jurisdiction on account of the value of the case, indicating that the Naples District Court had jurisdiction to hear it.
12. On 16 January 1984, the applicant resumed the proceedings before the Naples District Court. In a judgment of 10 January 1986, the Court declared that the lease was terminated as of 31 December 1985 and ordered that the premises must be vacated by 30 September 1986. The judgment was made enforceable on 18 January 1990.
13. On 23 January 1990, the applicant served notice on the tenants requiring them to vacate the premises. On 9 February 1990, he served notice on the tenants informing them that the order for possession would be enforced by a bailiff on 8 May 1990.
14. On 8 May 1990, the bailiff made an attempt to recover possession, which proved unsuccessful as, under the statutory provisions providing for the staggering of evictions, the applicant was not entitled to police assistance in enforcing the order for possession.
15. Thereafter, the applicant decided to suspend the eviction attempts, in order to avoid useless costs, given the lack of prospects of obtaining the assistance of the police.
16. On 30 November 1995, the applicant served again notice on the tenants requiring them to vacate the premises. On 18 December 1995, he served notice on the tenants informing them that the order for possession would be enforced by a bailiff on 6 February 1996.
17. The bailiff made three further attempts to recover possession in enforcing the order for possession, which attempts proved unsuccessful as, under the statutory provisions providing for the staggering of evictions, the applicant was not entitled to police assistance in enforcing the order for possession.
18. On 10 April 1997, the tenants vacated the premises.
II. RELEVANT DOMESTIC LAW
19. The relevant domestic law is described in the Court?s judgment in the case of Immobiliare Saffi v. Italy [GC], no. 22774/93, ?? 18-35, ECHR 1999-V.
THE LAW
I. ALLEGED VIOLATION OF ARTICLE 1 OF PROTOCOL No. 1 AND OF ARTICLE 6 ? 1 OF THE CONVENTION
20. The applicant complained that he had been unable to recover possession of his flat within a reasonable time owing to the lack of police assistance. He alleged a violation of Article 1 of Protocol No. 1 to the Convention, which provides:
?Every natural or legal person is entitled to the peaceful enjoyment of his possessions. No one shall be deprived of his possessions except in the public interest and subject to the conditions provided for by law and by the general principles of international law.
The preceding provisions shall not, however, in any way impair the right of a State to enforce such laws as it deems necessary to control the use of property in accordance with the general interest or to secure the payment of taxes or other contributions or penalties.?
21. The applicant also alleged a breach of Article 6 ? 1 of the Convention, the relevant part of which provides:
?In the determination of his civil rights and obligations …, everyone is entitled to a … hearing within a reasonable time by [a] … tribunal…?
22. The Court has on several previous occasions decided cases raising similar issues as in the present case and found a violation of Article 1 of Protocol No. 1 and Article 6 ? 1 of the Convention (see Immobiliare Saffi, cited above, ?? 46-66; Lunari v. Italy, no. 21463/93, 11 January 2001, ?? 34-46; Palumbo v. Italy, no. 15919/89, 30 November 2000, ?? 33-47).
23. The Court has examined the present case and finds that there are no facts or arguments from the Government, which would lead to any different conclusion in this case. The Court refers to its detailed reasons in the judgments cited above and notes that in this case the applicant has been waiting for approximately six years and eleven months after the first attempt of the bailiff before he could repossess the flat.
24. Consequently, there has been a violation of Article 1 of Protocol No. 1 and of Article 6 ? 1 of the Convention in the present case.
II. APPLICATION OF ARTICLE 41 OF THE CONVENTION
25. Article 41 of the Convention provides:
?If the Court finds that there has been a violation of the Convention or the Protocols thereto, and if the internal law of the High Contracting Party concerned allows only partial reparation to be made, the Court shall, if necessary, afford just satisfaction to the injured party.?
A. Pecuniary damage
26. The applicant sought reparation for the pecuniary damage he had sustained for the loss of rent for the period from 31 December 1983, date of deadline of the contract, to 10 April 1997, date on which the flat was vacated. He left the matter to be assessed by the Court in an equitable manner because he is not able to quantify the loss of rent.
27. The Government stressed that the applicant had failed to adduce evidence of the pecuniary damage sustained as a result of the alleged violation.
28. The Court reminds that under article 60 of the Rules the applicant must quantify his claims and provide relevant supporting documents ?failing which the Chamber may reject the claim in whole or in part?. Since the applicant has not provided any evidence regarding the pecuniary damage, the Court cannot award any reparation under this head.
B. Non-pecuniary damage
29. The applicant sought reparation for non-pecuniary damage. He left the matter to be assessed by the Court in an equitable manner.
30. The Government stressed that the applicant had failed to adduce evidence of non-pecuniary damage sustained as a result of the alleged violation.
31. The Court considers that the applicant must have sustained some non-pecuniary damage, which the mere finding of a violation cannot adequately compensate. The Court decides to award on an equitable basis EUR 3,000 under this head.

C. Costs and expenses
32. The applicant sought reimbursement for his costs and expenses before the Court, which he put at ITL 16,184,340 [EUR 8,358.51].
33. According to the Court?s case-law, an award can be made in respect of costs and expenses only in so far as they have been actually and necessarily incurred by the applicant and are reasonable as to quantum (Bottazzi v. Italy, no. 34884/97, Reports of Judgments and Decisions 1999-V, ? 30). In the present case, on the basis of the information in its possession and the above-mentioned criteria, the Court considers that EUR 1,500 is a reasonable sum and awards the applicant that amount.
D. Default interest
34. The Court considers it appropriate that the default interest should be based on the marginal lending rate of the European Central Bank to which should be added three percentage points.
FOR THESE REASONS, THE COURT UNANIMOUSLY
1. Holds that there has been a violation of Article 1 of Protocol No. 1 to the Convention;
2. Holds that there has been a violation of Article 6 ? 1 of the Convention;
3. Holds
(a) that the respondent State is to pay the applicant, within three months from the date on which the judgment becomes final according to Article 44 ? 2 of the Convention, the following amounts:
(i) 3,000 EUR (three thousand euros) for non-pecuniary damage;
(ii) 1,500 EUR (one thousand five hundred euros) for legal costs and expenses;
(b) that from the expiry of the above-mentioned three months until settlement simple interest shall be payable on the above amounts at a rate equal to the marginal lending rate of the European Central Bank during the default period plus three percentage points;
4. Dismisses the remainder of the applicant?s claim for just satisfaction.
Done in English, and notified in writing on 17 April 2003, pursuant to Rule 77 ?? 2 and 3 of the Rules of Court.
S?ren Nielsen Christos Rozakis
Deputy Registrar President

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