PRIMA SEZIONE
CAUSA ANTONIO INDELICATO C. L’ITALIA
(Richiesta n. 34442/97)
SENTENZA
STRASBOURG
6 novembre 2003
Questa sentenza diverr? definitiva nelle circostanze esposte nell? Articolo 44 ? 2 della Convenzione. Pu? essere soggetta a revisione editoriale.
Nella causa Antonio Indelicato c. l’Italia,
La Corte europea di Diritti umani (Prima la Sezione), riunendosi in una Camera, composta da:
Il Sig. P. Lorenzen, Presidente,
Sig. G. Bonello
Il Sig.ra F. Tulkens,
Sig.ra N. Vajic, il Sig. E. Levits il Sig.ra S. Botoucharova, giudici Sig.ra del di M. Tufo, ad giudice di hoc,
ed il Sig. S. Nielsen, Cancelliere Aggiunto di Sezione
Avendo deliberato in privato il 16 ottobre 2003,
Consegna la seguente sentenza che fu adottata in quella data:
PROCEDURA
1. La causa origin? in una richiesta (n. 34442/97) contro la Repubblica italiana depositata con la Commissione europea di Diritti umani (?la Commissione?) sotto l?Articolo 25 precedente della Convenzione per la Protezione di Diritti umani e le Libert? Fondamentali (?la Convenzione?) da un cittadino italiano, il Sig. A. I. (?il richiedente?), 4 aprile 1996.
2. Il richiedente fu rappresentato dal Sig. P. G., un avvocato che pratica a Eboli. Il Governo italiano (?il Governo?) fu rappresentato dal suo Agente, il Sig. U. Leanza ed e dai suoi co-agenti successivi, rispettivamente il Sig. V. Esposito ed il Sig. F. Crisafulli. Il Sig. V. Zagrebelsky, il giudice eletto a riguardo dell’Italia,si astenne dal riunirsi nella causa (Articolo 28). Il Governo nomin? la Sig.ra del di M. Tufo come giudice ad hoc per riunirsi nel suo posto (Articolo 27 ? 2 della Convenzione ed Articolo 29 ? 2).
3. Il 4 ottobre 2001 la Corte dichiar? la richiesta ammissibile.
I FATTI
I. LE CIRCOSTANZE DELLA CAUSA
4. Il richiedente nacque nel 1937 e vive a Padova.
5. Lui ? il proprietario di un appartamento a Battipaglia che lui aveva affittato ad E.T.
6. In un documento notificato all’inquilino il 9 luglio 1991, il richiedente comunic? la sua intenzione di terminare il contratto d’affitto e chiam? in causa l’inquilino per apparire di fronte al Magistrato di Eboli.
7. Con una decisione del 15 luglio 1991 che fu resa esecutivo il 4 settembre 1991 il Magistrato di Eboli sostenne la validit? dell’avviso per sgomberare ed ordin? che i locali fossero sgombrati entro il 30 marzo 1992.
8. Il 30 maggio 1994, il richiedente notific? avviso all’inquilino chiedendogli di sgombrare i locali.
9. L? 11 agosto 1994, lui notific? avviso all’inquilino informandolo che il mandato per possesso sarebbe stato eseguito tramite un ufficiale giudiziario il 26 agosto 1994.
10. Il 26 agosto 1994, l’ufficiale giudiziario fece un tentativo di recuperare possesso che si dimostr? senza successo, secondo i provvedimenti legali che prevedevano lo scaglionamento degli sfratti il richiedente non ? stato abilitato ad assistenza di polizia nell’eseguire il mandato per possesso.
11. Da allora in poi, il richiedente decise di non intraprendere i procedimenti esecutivi, dato la mancanza di prospettive di ottenere l’assistenza della polizia.
12. L?11 novembre 1999, il richiedente riprese i procedimenti. Lui notific? avviso all’inquilino chiedendogli di sgombrare i locali.
13. Il 1 dicembre 1999, l’inquilino istitu? procedimenti civili di fronte alla Corte distrettuale di Salerno contestando i procedimenti d?esecuzione.
14. Secondo le ultime informazioni fornite dal richiedente, a seguito dell’entrata in vigore del Decreto Legge numero 450 del 27 dicembre 2001, i procedimenti d?esecuzione furono sospesi sino al 30 giugno 2002.
15. Il 15 novembre 2002 il richiedente non aveva recuperato ancora possesso dell’appartamento.
II. DIRITTO NAZIONALE ATTINENTE
16. Fin dal 1947 le autorit? pubbliche in Italia sono frequentemente intervenute in legislazione di affitto residenziale allo scopo del controllo degli affitti. Questo ? stato realizzato tramite congelamenti degli affitti (di quando in quando sbloccati quando il Governo decretava aumenti legali), dalla proroga legale di tutti i contratti d’affitto correnti e dalla proroga, sospensione o scaglionamento dell’imposizione di mandati per possesso. Il diritto nazionale attinente riguardo alla proroga di affitti, la sospensione di imposizione e lo scaglionamento di sfratti ? descritta nella sentenza della Corte nella causa Immobiliare Saffi c. l’Italia [GC], n. 22774/93, ?? 18-35, 1999-V di ECHR. Ultimamente, una sospensione dell’imposizione dei mandati per possesso fino al 30 giugno 2004 fu presentata dal Decreto Legislativo n. 147 del 24 giugno 2003 che divenne la Legge n. 200 1 agosto 2003.
A. Il sistema di controllo degli affitti
17. Riguardo al controllo degli affitti, l’evoluzione della legislazione italiana pu? essere riassunta come segue.
18. La prima misura attinente era la Legge n. 39 del 27 luglio 1978 che forn? un sistema per ?gli equocanoni? (il cos? definito equo canone) sulla base di certi criteri come la superficie dell’appartamento ed i suoi costi di realizzazione.
19. Il secondo passo delle autorit? italiane ? datato agosto 1992. Fu preso nella prospettiva della liberalizzazione progressiva del mercato degli affitti. Di conseguenza, una legislazione che sbloccava le restrizioni sui livelli degli affitti (il cos? definito patti in deroga) entr? in vigore. Ai proprietari e agli inquilini fu data l’opportunit? di derogare all’affitto imposto dalla legge ed accordarsi su un prezzo diverso.
20 Ultimamente, Legge n. 431 del 9 dicembre 1998 riform? i contratti d?affitto e liberalizz? gli affitti.
B. Obblighi dell’inquilino in caso di tarda restituzione
21. L’inquilino ? sottoposto a un obbligo generale di risarcire il proprietario per qualsiasi danno causato nella causa di tarda restituzione dell’appartamento. A questo riguardo, l?Articolo 1591 del Codice civile italiano prevede:
?L’inquilino che non riesce a sgombrare il patrimonio immobiliare ? sottoposto a un obbligo di pagare al proprietario l’importo convenuto sino alla data in cui se ne va, insieme ad altri danni rimanenti.?
22 Comunque, la Legge n. 61 di 1989 stabilisce, inter alia, un limite alla compensazione rivendicabile dal proprietario assegnandogli una somma uguale all’affitto pagato dall’inquilino al tempo della scadenza del contratto d’affitto, proporzionalmente aumento secondo il costo della vita (Articolo 24 della Legge n. 392 27 luglio 1978) pi? il 20%, per il periodo dell’incapacit? di disporre della propriet? dell’appartamento.
23. Nella sentenza n. 482 di 2000, la Corte Costituzionale fu chiamata a decidere se tale limitazione si atteneva alla Costituzione. La Corte Costituzionale sostenne che era compatibile con la Costituzione riguardo a certi periodi di tempo durante i quali la sospensione degli sfratti era determinata dalla legge. La Corte Costituzionale spieg? che l’introduzione della limitazione era intesa a stabilire gli affitti al tempo della legislazione di emergenza, quando la penuria di alloggi rendevano la sospensione dell’imposizione necessaria. Mentre gli sfratti erano sospesi ex il lege, la legge predeterminava sia il quantum del rimborso a carico dell’inquilino, sia le misure che sono provvisorie ed eccezionali. Inoltre, gli interessi del proprietario furono controbilanciati dall’esenzione per lui dal carico di provare i danni.
24. La Corte Costituzionale dichiar? la limitazione alla compensazione rivendicabile dal proprietario incostituzionale riguardo a cause in cui l’impossibilit? per il proprietario per riacquistare l’appartamento dipendeva dalla condotta dell’inquilino e non era a causa di un intervento legislativo. Di conseguenza, apr? la strada ai proprietari per l’istituzione di procedimenti civili per ottenere la piena riparazione dei danni causati dall’inquilino.
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LA LEGGE
I. VIOLAZIONE ADDOTTA DELL? ARTICOLO 1 DEL PROTOCOLLO N.RO 1 E DELL? ARTICOLO 6 ? 1 DELLA CONVENZIONE
25. Il richiedente si lamenta dell’impossibilit? prolungata di ricuperare il suo appartamento, in mancanza di concessione dell’assistenza della forza pubblica. Adduce la violazione del suo diritto di propriet?, come riconosciuto all’articolo 1 del Protocollo no 1 alla Convenzione che dispone:
“Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno pu? essere privato della sua propriet? se non a causa di utilit? pubblica e nelle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale.
Le disposizioni precedenti non recano offesa al diritto che possiedono gli Stati di mettere in vigore le leggi che giudicano necessarie per regolamentare l’uso dei beni conformemente all’interesse generale o per garantire il pagamento delle imposte o di altri contributi o delle multe. “
26. Il richiedente adduce anche una trasgressione all’articolo 6 ? 1 della Convenzione di cui la parte pertinente dispone:
“Ogni persona ha diritto affinch? che la sua causa sia sentita in un termine ragionevole, da un tribunale, chi decider? delle contestazioni sui suoi diritti ed obblighi di carattere civile “
27. La Corte ha trattato gi? a pi? riprese delle cause che sollevavano delle questioni simili a quelle del caso specifico e ha constatato la violazione degli articoli 1 del Protocollo no 1 e 6 ? 1 della Convenzione, vedere ?? 46-75 sentenza Immobiliare Saffi, precitata,; Lunari c. Italia, no 21463/96, 11 gennaio 2001, ?? 34-46; Palumbo c. Italia, no 15919/89, 30 novembre 2000, ?? 33-47.
28. La Corte ha esaminato la causa presente e trova che non ci sono nessuno fatti o argomenti del Governo che condurrebbe a qualsiasi conclusione diversa in questa istanza. Nota che il richiedente doveva aspettare almeno otto anni e tre mesi dopo il primo tentativo dell’ufficiale giudiziario senza avere recuperato possesso dell’appartamento.
C’? stata di conseguenza, una violazione di Articolo 1 di Protocollo N.ro 1 e di Articolo 6 ? 1 della Convenzione nella causa presente.
II. L?APPLICAZIONE DELL? ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE
29. L?Articolo 41 della Convenzione prevede:
?Se la Corte trova che c’? stata una violazione della Convenzione o i Protocolli inoltre, e se la legge interna dell?Alta Parte Contraente riguardata permette di essere resa solamente una riparazione parziale, la Corte pu?, se necessario, riconoscere soddisfazione equa alla vittima.?
A. danno Materiale
30. Il richiedente chiese 20,606.63 euro (EUR) per il danno materiale che lui aveva sostenuto. Lui present? questo importo come il risultato della differenza fra il valore di mercato degli affitti e l’affitto imposto dalla legge per un periodo di tempo di nove anni e sei mesi.
31. Il Governo contest? la richiesta.
32. Poich? il richiedente non ? riuscito a presentare dettagli particolareggiati della sua richiesta, insieme con gli attinente documenti di sostegno o ricevute, come richiesto dall? Articolo 60 degli Articoli di Corte, la Corte decide di non fare risarcimento sotto questo capo.
B. danno morale
33. Il richiedente chiese EUR 10,329.14 per il danno morale..
34. Il Governo contest? la richiesta.
35. La Corte considera che il richiedente ha dovuto sostenere del danno morale. DEliberando su una base equa, gli d? EUR 3,000 sotto questo capo.
C. Costi e spese
36. Il richiedente chiese anche rimborso di spese processuali e spese come segue:
– EUR 2,969.63 per costi dei procedimenti di esecuzione;
– EUR 2,582.84 per i costi e spese di fronte alla Corte.
37. Riguardo ai costi dei procedimenti di esecuzione, il Governo contest? la richiesta. Riguardo ai costi e spese di fronte alla Corte, il Governo non rese alcuna sottomissione.
38. Riguardo ai costi dei procedimenti di imposizione, la Corte considera che il richiedente non riusc? a presentare alcun documento attinente e, di conseguenza, respinge la richiesta.
Riguardo ai costi e spese di fronte alla Corte, sulla base delle informazioni in suo possesso e la giurisprudenza della Corte la Corte considera ragionevole dare la somma di EUR 2,000 al richiedente.
39. La Corte d? una somma totale di EUR 2,000 per spese processuali e spese.
D. Interesse di mora
40. La Corte considera adatto che l’interesse di mora sia basato sul tasso di prestito marginale della Banca Centrale europea al quale dovrebbero essere aggiunti tre punti percentuale.
PER QUESTE RAGIONI, LA CORTE UNANIMAMENTE
1. Sostiene che c’? stata una violazione dell? Articolo 1 di Protocollo N.ro 1 alla Convenzione;
2. Sostiene che c’? stata una violazione dell? Articolo 6 ? 1 della Convenzione;
3. Sostiene
(a) che lo Stato convenuto deve pagare il richiedente, entro tre mesi dalla data in cui la sentenza diviene definitiva secondo l?Articolo 44 ? 2 della Convenzione i seguenti importi:
(i) EUR 3,000 (tre mila euro) per danno morale;
(ii) EUR 2,000 (due mila euro) per spese processuali e spese;
(iii) qualsiasi tassa che pu? essere addebitabile sugli importi sopra;
(b) che dalla scadenza dei tre mesi summenzionati sino ad accordo l? interesse semplice sar? pagabile sugli importi sopra ad un tasso uguale al tasso di prestito marginale della Banca Centrale europea durante il periodo predefinito pi? tre punti percentuale;
4. Respinge il resto della richiesta del richiedente per la soddisfazione equa.
Fatto in inglesi, e notificato per iscritto il 6 novembre 2003, facendo seguito all? Articolo 77 ?? 2 e 3 degli Articoli di Corte.
S?ren Nielsen Pari Lorenzen
Cancelliere Aggiunto Presidente