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Testo originale e tradotto della sentenza selezionata

CASE OF ANTONIO INDELICATO v. ITALY

Tipologia: Sentenza
Importanza: 3
Articoli: 41, P1-1
Numero: 34442/97/2003
Stato: Italia
Data: 2003-11-06 00:00:00
Organo: Sezione Prima
Testo Originale

PRIMA SEZIONE
CAUSA ANTONIO INDELICATO C. L’ITALIA
(Richiesta n. 34442/97)
SENTENZA
STRASBOURG
6 novembre 2003
Questa sentenza diverr? definitiva nelle circostanze esposte nell? Articolo 44 ? 2 della Convenzione. Pu? essere soggetta a revisione editoriale.

Nella causa Antonio Indelicato c. l’Italia,
La Corte europea di Diritti umani (Prima la Sezione), riunendosi in una Camera, composta da:
Il Sig. P. Lorenzen, Presidente,
Sig. G. Bonello
Il Sig.ra F. Tulkens,
Sig.ra N. Vajic, il Sig. E. Levits il Sig.ra S. Botoucharova, giudici Sig.ra del di M. Tufo, ad giudice di hoc,
ed il Sig. S. Nielsen, Cancelliere Aggiunto di Sezione
Avendo deliberato in privato il 16 ottobre 2003,
Consegna la seguente sentenza che fu adottata in quella data:
PROCEDURA
1. La causa origin? in una richiesta (n. 34442/97) contro la Repubblica italiana depositata con la Commissione europea di Diritti umani (?la Commissione?) sotto l?Articolo 25 precedente della Convenzione per la Protezione di Diritti umani e le Libert? Fondamentali (?la Convenzione?) da un cittadino italiano, il Sig. A. I. (?il richiedente?), 4 aprile 1996.
2. Il richiedente fu rappresentato dal Sig. P. G., un avvocato che pratica a Eboli. Il Governo italiano (?il Governo?) fu rappresentato dal suo Agente, il Sig. U. Leanza ed e dai suoi co-agenti successivi, rispettivamente il Sig. V. Esposito ed il Sig. F. Crisafulli. Il Sig. V. Zagrebelsky, il giudice eletto a riguardo dell’Italia,si astenne dal riunirsi nella causa (Articolo 28). Il Governo nomin? la Sig.ra del di M. Tufo come giudice ad hoc per riunirsi nel suo posto (Articolo 27 ? 2 della Convenzione ed Articolo 29 ? 2).
3. Il 4 ottobre 2001 la Corte dichiar? la richiesta ammissibile.
I FATTI
I. LE CIRCOSTANZE DELLA CAUSA
4. Il richiedente nacque nel 1937 e vive a Padova.
5. Lui ? il proprietario di un appartamento a Battipaglia che lui aveva affittato ad E.T.
6. In un documento notificato all’inquilino il 9 luglio 1991, il richiedente comunic? la sua intenzione di terminare il contratto d’affitto e chiam? in causa l’inquilino per apparire di fronte al Magistrato di Eboli.
7. Con una decisione del 15 luglio 1991 che fu resa esecutivo il 4 settembre 1991 il Magistrato di Eboli sostenne la validit? dell’avviso per sgomberare ed ordin? che i locali fossero sgombrati entro il 30 marzo 1992.
8. Il 30 maggio 1994, il richiedente notific? avviso all’inquilino chiedendogli di sgombrare i locali.
9. L? 11 agosto 1994, lui notific? avviso all’inquilino informandolo che il mandato per possesso sarebbe stato eseguito tramite un ufficiale giudiziario il 26 agosto 1994.
10. Il 26 agosto 1994, l’ufficiale giudiziario fece un tentativo di recuperare possesso che si dimostr? senza successo, secondo i provvedimenti legali che prevedevano lo scaglionamento degli sfratti il richiedente non ? stato abilitato ad assistenza di polizia nell’eseguire il mandato per possesso.
11. Da allora in poi, il richiedente decise di non intraprendere i procedimenti esecutivi, dato la mancanza di prospettive di ottenere l’assistenza della polizia.
12. L?11 novembre 1999, il richiedente riprese i procedimenti. Lui notific? avviso all’inquilino chiedendogli di sgombrare i locali.
13. Il 1 dicembre 1999, l’inquilino istitu? procedimenti civili di fronte alla Corte distrettuale di Salerno contestando i procedimenti d?esecuzione.
14. Secondo le ultime informazioni fornite dal richiedente, a seguito dell’entrata in vigore del Decreto Legge numero 450 del 27 dicembre 2001, i procedimenti d?esecuzione furono sospesi sino al 30 giugno 2002.
15. Il 15 novembre 2002 il richiedente non aveva recuperato ancora possesso dell’appartamento.
II. DIRITTO NAZIONALE ATTINENTE
16. Fin dal 1947 le autorit? pubbliche in Italia sono frequentemente intervenute in legislazione di affitto residenziale allo scopo del controllo degli affitti. Questo ? stato realizzato tramite congelamenti degli affitti (di quando in quando sbloccati quando il Governo decretava aumenti legali), dalla proroga legale di tutti i contratti d’affitto correnti e dalla proroga, sospensione o scaglionamento dell’imposizione di mandati per possesso. Il diritto nazionale attinente riguardo alla proroga di affitti, la sospensione di imposizione e lo scaglionamento di sfratti ? descritta nella sentenza della Corte nella causa Immobiliare Saffi c. l’Italia [GC], n. 22774/93, ?? 18-35, 1999-V di ECHR. Ultimamente, una sospensione dell’imposizione dei mandati per possesso fino al 30 giugno 2004 fu presentata dal Decreto Legislativo n. 147 del 24 giugno 2003 che divenne la Legge n. 200 1 agosto 2003.
A. Il sistema di controllo degli affitti
17. Riguardo al controllo degli affitti, l’evoluzione della legislazione italiana pu? essere riassunta come segue.
18. La prima misura attinente era la Legge n. 39 del 27 luglio 1978 che forn? un sistema per ?gli equocanoni? (il cos? definito equo canone) sulla base di certi criteri come la superficie dell’appartamento ed i suoi costi di realizzazione.
19. Il secondo passo delle autorit? italiane ? datato agosto 1992. Fu preso nella prospettiva della liberalizzazione progressiva del mercato degli affitti. Di conseguenza, una legislazione che sbloccava le restrizioni sui livelli degli affitti (il cos? definito patti in deroga) entr? in vigore. Ai proprietari e agli inquilini fu data l’opportunit? di derogare all’affitto imposto dalla legge ed accordarsi su un prezzo diverso.
20 Ultimamente, Legge n. 431 del 9 dicembre 1998 riform? i contratti d?affitto e liberalizz? gli affitti.
B. Obblighi dell’inquilino in caso di tarda restituzione
21. L’inquilino ? sottoposto a un obbligo generale di risarcire il proprietario per qualsiasi danno causato nella causa di tarda restituzione dell’appartamento. A questo riguardo, l?Articolo 1591 del Codice civile italiano prevede:
?L’inquilino che non riesce a sgombrare il patrimonio immobiliare ? sottoposto a un obbligo di pagare al proprietario l’importo convenuto sino alla data in cui se ne va, insieme ad altri danni rimanenti.?
22 Comunque, la Legge n. 61 di 1989 stabilisce, inter alia, un limite alla compensazione rivendicabile dal proprietario assegnandogli una somma uguale all’affitto pagato dall’inquilino al tempo della scadenza del contratto d’affitto, proporzionalmente aumento secondo il costo della vita (Articolo 24 della Legge n. 392 27 luglio 1978) pi? il 20%, per il periodo dell’incapacit? di disporre della propriet? dell’appartamento.
23. Nella sentenza n. 482 di 2000, la Corte Costituzionale fu chiamata a decidere se tale limitazione si atteneva alla Costituzione. La Corte Costituzionale sostenne che era compatibile con la Costituzione riguardo a certi periodi di tempo durante i quali la sospensione degli sfratti era determinata dalla legge. La Corte Costituzionale spieg? che l’introduzione della limitazione era intesa a stabilire gli affitti al tempo della legislazione di emergenza, quando la penuria di alloggi rendevano la sospensione dell’imposizione necessaria. Mentre gli sfratti erano sospesi ex il lege, la legge predeterminava sia il quantum del rimborso a carico dell’inquilino, sia le misure che sono provvisorie ed eccezionali. Inoltre, gli interessi del proprietario furono controbilanciati dall’esenzione per lui dal carico di provare i danni.
24. La Corte Costituzionale dichiar? la limitazione alla compensazione rivendicabile dal proprietario incostituzionale riguardo a cause in cui l’impossibilit? per il proprietario per riacquistare l’appartamento dipendeva dalla condotta dell’inquilino e non era a causa di un intervento legislativo. Di conseguenza, apr? la strada ai proprietari per l’istituzione di procedimenti civili per ottenere la piena riparazione dei danni causati dall’inquilino.

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LA LEGGE
I. VIOLAZIONE ADDOTTA DELL? ARTICOLO 1 DEL PROTOCOLLO N.RO 1 E DELL? ARTICOLO 6 ? 1 DELLA CONVENZIONE
25. Il richiedente si lamenta dell’impossibilit? prolungata di ricuperare il suo appartamento, in mancanza di concessione dell’assistenza della forza pubblica. Adduce la violazione del suo diritto di propriet?, come riconosciuto all’articolo 1 del Protocollo no 1 alla Convenzione che dispone:
“Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno pu? essere privato della sua propriet? se non a causa di utilit? pubblica e nelle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale.
Le disposizioni precedenti non recano offesa al diritto che possiedono gli Stati di mettere in vigore le leggi che giudicano necessarie per regolamentare l’uso dei beni conformemente all’interesse generale o per garantire il pagamento delle imposte o di altri contributi o delle multe. “
26. Il richiedente adduce anche una trasgressione all’articolo 6 ? 1 della Convenzione di cui la parte pertinente dispone:
“Ogni persona ha diritto affinch? che la sua causa sia sentita in un termine ragionevole, da un tribunale, chi decider? delle contestazioni sui suoi diritti ed obblighi di carattere civile “
27. La Corte ha trattato gi? a pi? riprese delle cause che sollevavano delle questioni simili a quelle del caso specifico e ha constatato la violazione degli articoli 1 del Protocollo no 1 e 6 ? 1 della Convenzione, vedere ?? 46-75 sentenza Immobiliare Saffi, precitata,; Lunari c. Italia, no 21463/96, 11 gennaio 2001, ?? 34-46; Palumbo c. Italia, no 15919/89, 30 novembre 2000, ?? 33-47.
28. La Corte ha esaminato la causa presente e trova che non ci sono nessuno fatti o argomenti del Governo che condurrebbe a qualsiasi conclusione diversa in questa istanza. Nota che il richiedente doveva aspettare almeno otto anni e tre mesi dopo il primo tentativo dell’ufficiale giudiziario senza avere recuperato possesso dell’appartamento.
C’? stata di conseguenza, una violazione di Articolo 1 di Protocollo N.ro 1 e di Articolo 6 ? 1 della Convenzione nella causa presente.

II. L?APPLICAZIONE DELL? ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE
29. L?Articolo 41 della Convenzione prevede:
?Se la Corte trova che c’? stata una violazione della Convenzione o i Protocolli inoltre, e se la legge interna dell?Alta Parte Contraente riguardata permette di essere resa solamente una riparazione parziale, la Corte pu?, se necessario, riconoscere soddisfazione equa alla vittima.?
A. danno Materiale
30. Il richiedente chiese 20,606.63 euro (EUR) per il danno materiale che lui aveva sostenuto. Lui present? questo importo come il risultato della differenza fra il valore di mercato degli affitti e l’affitto imposto dalla legge per un periodo di tempo di nove anni e sei mesi.
31. Il Governo contest? la richiesta.
32. Poich? il richiedente non ? riuscito a presentare dettagli particolareggiati della sua richiesta, insieme con gli attinente documenti di sostegno o ricevute, come richiesto dall? Articolo 60 degli Articoli di Corte, la Corte decide di non fare risarcimento sotto questo capo.
B. danno morale
33. Il richiedente chiese EUR 10,329.14 per il danno morale..
34. Il Governo contest? la richiesta.
35. La Corte considera che il richiedente ha dovuto sostenere del danno morale. DEliberando su una base equa, gli d? EUR 3,000 sotto questo capo.
C. Costi e spese
36. Il richiedente chiese anche rimborso di spese processuali e spese come segue:
– EUR 2,969.63 per costi dei procedimenti di esecuzione;
– EUR 2,582.84 per i costi e spese di fronte alla Corte.
37. Riguardo ai costi dei procedimenti di esecuzione, il Governo contest? la richiesta. Riguardo ai costi e spese di fronte alla Corte, il Governo non rese alcuna sottomissione.
38. Riguardo ai costi dei procedimenti di imposizione, la Corte considera che il richiedente non riusc? a presentare alcun documento attinente e, di conseguenza, respinge la richiesta.
Riguardo ai costi e spese di fronte alla Corte, sulla base delle informazioni in suo possesso e la giurisprudenza della Corte la Corte considera ragionevole dare la somma di EUR 2,000 al richiedente.
39. La Corte d? una somma totale di EUR 2,000 per spese processuali e spese.
D. Interesse di mora
40. La Corte considera adatto che l’interesse di mora sia basato sul tasso di prestito marginale della Banca Centrale europea al quale dovrebbero essere aggiunti tre punti percentuale.
PER QUESTE RAGIONI, LA CORTE UNANIMAMENTE
1. Sostiene che c’? stata una violazione dell? Articolo 1 di Protocollo N.ro 1 alla Convenzione;
2. Sostiene che c’? stata una violazione dell? Articolo 6 ? 1 della Convenzione;
3. Sostiene
(a) che lo Stato convenuto deve pagare il richiedente, entro tre mesi dalla data in cui la sentenza diviene definitiva secondo l?Articolo 44 ? 2 della Convenzione i seguenti importi:
(i) EUR 3,000 (tre mila euro) per danno morale;
(ii) EUR 2,000 (due mila euro) per spese processuali e spese;
(iii) qualsiasi tassa che pu? essere addebitabile sugli importi sopra;
(b) che dalla scadenza dei tre mesi summenzionati sino ad accordo l? interesse semplice sar? pagabile sugli importi sopra ad un tasso uguale al tasso di prestito marginale della Banca Centrale europea durante il periodo predefinito pi? tre punti percentuale;
4. Respinge il resto della richiesta del richiedente per la soddisfazione equa.
Fatto in inglesi, e notificato per iscritto il 6 novembre 2003, facendo seguito all? Articolo 77 ?? 2 e 3 degli Articoli di Corte.
S?ren Nielsen Pari Lorenzen
Cancelliere Aggiunto Presidente

Testo Tradotto

Conclusion Violation of P1-1 ; Violation of Art. 6-1 ; Pecuniary damage – claim rejected ; Non-pecuniary damage – financial award ; Costs and expenses (domestic proceedings) – claim rejected ; Costs and expenses partial award – Convention proceedings
FIRST SECTION
CASE OF ANTONIO INDELICATO v. ITALY
(Application no. 34442/97)
JUDGMENT
STRASBOURG
6 November 2003
This judgment will become final in the circumstances set out in Article 44 ? 2 of the Convention. It may be subject to editorial revision.

In the case of Antonio Indelicato v. Italy,
The European Court of Human Rights (First Section), sitting as a Chamber composed of:
Mr P. Lorenzen, President,
Mr G. Bonello,
Mrs F. Tulkens,
Mrs N. Vajic,
Mr E. Levits,
Mrs S. Botoucharova, judges,
Mrs M. del Tufo, ad hoc judge,
and Mr S. Nielsen, Deputy Section Registrar,
Having deliberated in private on 16 October 2003,
Delivers the following judgment, which was adopted on that date:
PROCEDURE
1. The case originated in an application (no. 34442/97) against the Italian Republic lodged with the European Commission of Human Rights (?the Commission?) under former Article 25 of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (?the Convention?) by an Italian national, Mr A. I. (?the applicant?), on 4 April 1996.
2. The applicant was represented by Mr P. G., a lawyer practising in Eboli. The Italian Government (?the Government?) were represented by their Agent, Mr U. Leanza and and by their successive co-Agents, respectively Mr V. Esposito and Mr F. Crisafulli. Mr V. Zagrebelsky, the judge elected in respect of Italy, withdrew from sitting in the case (Rule 28). The Government appointed Mrs M. del Tufo as ad hoc judge to sit in his place (Article 27 ? 2 of the Convention and Rule 29 ? 2).
3. On 4 October 2001 the Court declared the application admissible.
THE FACTS
I. THE CIRCUMSTANCES OF THE CASE
4. The applicant was born in 1937 and lives in Padua.
5. He is the owner of a flat in Battipaglia, which he had let to E.T.
6. In a writ served on the tenant on 9 July 1991, the applicant communicated his intention to terminate the lease and summoned the tenant to appear before the Eboli Magistrate.
7. By a decision of 15 July 1991, which was made enforceable on 4 September 1991, the Eboli Magistrate upheld the validity of the notice to quit and ordered that the premises be vacated by 30 March 1992.
8. On 30 May 1994, the applicant served notice on the tenant requiring him to vacate the premises.
9. On 11 August 1994, he served notice on the tenant informing him that the order for possession would be enforced by a bailiff on 26 August 1994.
10. On 26 August 1994, the bailiff made an attempt to recover possession which proved unsuccessful as, under the statutory provisions providing for the staggering of evictions, the applicant was not entitled to police assistance in enforcing the order for possession.
11. Thereafter, the applicant decided not to pursue the enforcement proceedings, given the lack of prospects of obtaining the assistance of the police.
12. On 11 November 1999, the applicant resumed the proceedings. He served notice on the tenant requiring him to vacate the premises.
13. On 1 December 1999, the tenant instituted civil proceedings before the Salerno District Court contesting the enforcement proceedings.
14. According to the last information provided by the applicant, pursuant the entry into force of Law Decree no 450 of 27 December 2001, the enforcement proceedings were suspended until the 30 June 2002.
15. On 15 November 2002 the applicant had not yet recovered possession of the flat.
II. RELEVANT DOMESTIC LAW
16. Since 1947 the public authorities in Italy have frequently intervened in residential tenancy legislation with the aim of controlling rents. This has been achieved by rent freezes (occasionally relaxed when the Government decreed statutory increases), by the statutory extension of all current leases and by the postponement, suspension or staggering of the enforcement of orders for possession. The relevant domestic law concerning the extension of tenancies, the suspension of enforcement and the staggering of evictions is described in the Court’s judgment in the case of Immobiliare Saffi v. Italy [GC], no. 22774/93, ?? 18-35, ECHR 1999-V. Lastly, a suspension of the enforcement of the orders for possession until 30 June 2004 was introduced by Legislative Decree no. 147 of 24 June 2003, which became Law no. 200 of 1 August 2003.
A. The system of control of the rents
17. As regards the control of the rents, the evolution of the Italian legislation may be summarised as follows.
18. The first relevant measure was the Law no. 392 of 27 July 1978 which provided machinery for ?fair rents? (the so-called equo canone) on the basis of a number of criteria such as the surface of the flat and its costs of realisation.
19. The second step of the Italian authorities dated August 1992. It was taken in the view of progressive liberalisation of the market of tenancies. Accordingly, a legislation relaxing on rent levels restrictions (the so-called patti in deroga) entered into force. Owners and tenants were in principle given the opportunity to derogate from the rent imposed by law and to agree on a different price.
20. Lastly, Law no. 431 of 9 December 1998 reformed the tenancies and liberalised the rents. Furthermore, a suspension of the enforcement of the orders for possession until 30 June 2004 was introduced by Legislative Decree no. 147 of 24 June 2003, which became Law no. 200 of 1 August 2003.
B. Obligations of the tenant in the case of late restitution
21. The tenant is under a general obligation to refund the owner any damages caused in the case of late restitution of the flat. In this regard, Article 1591 of the Italian Civil Code provides:
?The tenant who fails to vacate the immovable property is under an obligation to pay the owner the agreed amount until the date when he leaves, together with other remaining damages.?
22. However, Law no. 61 of 1989 set out, inter alia, a limit to the compensation claimable by the owner entitling him to a sum equal to the rent paid by the tenant at the time of the expiration of the lease, proportionally increased according to the cost of living (Article 24 of Law no. 392 of 27 July 1978) plus 20%, along the period of inability to dispose of the possession of the flat.
23. In the judgment no. 482 of 2000, the Constitutional Court was called upon to decide whether such a limitation complied with the Constitution. The Constitutional Court held that it was compatible with the Constitution with regard to periods of time during which the suspension of the evictions was determined by law. The Constitutional Court explained that the introduction of that limitation was intended to settle the tenancies of the time of the emergency legislation, when the housing shortage made the suspension of the enforcement necessary. While evictions were suspended ex lege, the law predetermined the quantum of the reimbursement chargeable to the tenant, both measures being temporary and exceptional. Besides, the interests of the owner were counterbalanced by the exemption for him from the burden to prove the damages.
24. The Constitutional Court declared the limitation to the compensation claimable by the owner unconstitutional with regard to cases where the impossibility for the owner to repossess the flat depended on the conduct of the tenant and was not due to a legislative intervention. Accordingly, it opened the way to owners for the institution of civil proceedings in order to obtain full reparation of the damages caused by the tenant.
THE LAW
I. ALLEGED VIOLATION OF ARTICLE 1 OF PROTOCOL No. 1 AND OF ARTICLE 6 ? 1 OF THE CONVENTION
25. The applicant complained of his prolonged inability to recover possession of his flat, owing to the lack of police assistance. He alleged a violation of his right of property, as guaranteed by Article 1 of Protocol No. 1 to the Convention, which provides:
?Every natural or legal person is entitled to the peaceful enjoyment of his possessions. No one shall be deprived of his possessions except in the public interest and subject to the conditions provided for by law and by the general principles of international law.
The preceding provisions shall not, however, in any way impair the right of a State to enforce such laws as it deems necessary to control the use of property in accordance with the general interest or to secure the payment of taxes or other contributions or penalties.?
26. The applicant also alleged a breach of Article 6 ? 1 of the Convention, the relevant part of which provides:
?In the determination of his civil rights and obligations …, everyone is entitled to a … hearing within a reasonable time by [a] … tribunal…?
27. The Court has previously examined a number of cases raising issues similar to those in the present case and found a violation of Article 1 of Protocol No. 1 and Article 6 ? 1 of the Convention (see Immobiliare Saffi, cited above, ?? 46-75; Lunari v. Italy, no. 21463/93, ?? 34-46, 11 January 2001; Palumbo v. Italy, no. 15919/89, ?? 33-48, 30 November 2000).
28. The Court has examined the present case and finds that there are no facts or arguments from the Government which would lead to any different conclusion in this instance. It notes that the applicant had to wait at least eight years and three months after the first attempt of the bailiff without having recovered possession of the flat.
Consequently, there has been a violation of Article 1 of Protocol No. 1 and of Article 6 ? 1 of the Convention in the present case.

II. APPLICATION OF ARTICLE 41 OF THE CONVENTION
29. Article 41 of the Convention provides:
?If the Court finds that there has been a violation of the Convention or the Protocols thereto, and if the internal law of the High Contracting Party concerned allows only partial reparation to be made, the Court shall, if necessary, afford just satisfaction to the injured party.?
A. Pecuniary damage
30. The applicant claimed 20,606.63 euros (EUR) for the pecuniary damage he had sustained. He submitted this amount as the result of the difference between the market value rent and the rent imposed by law for a period of time of nine years and six months.
31. The Government contested the claim.
32. Since the applicant has failed to submit itemised particulars of his claim, together with the relevant supporting documents or vouchers, as required under Rule 60 of the Rules of Court, the Court decides to make no award under this head.
B. Non-pecuniary damage
33. The applicant claimed EUR 10,329.14 for the non-pecuniary damage..
34. The Government contested the claim.
35. The Court considers that the applicant must have sustained some non-pecuniary damage. Ruling on an equitable basis, it awards him EUR 3,000 under this head.
C. Costs and expenses
36. The applicant also claimed reimbursement of legal costs and expenses as follows:
– EUR 2,969.63 for costs of the enforcement proceedings;
– EUR 2,582.84 for the costs and expenses before the Court.
37. As regards the costs of the enforcement proceedings, the Government contested the claim. As regards the costs and expenses before the Court, the Government did not make any submissions.
38. As regards the costs of the enforcement proceedings, the Court considers that the applicant failed to submit any relevant document and, accordingly, rejects the claim.
As regards the costs and expenses before the Court, on the basis of the information in its possession and the Court’s case-law, the Court considers it reasonable to award the applicant the sum of EUR 2,000.
39. The Court awards a total sum of EUR 2,000 for legal costs and expenses.
D. Default interest
40. The Court considers it appropriate that the default interest should be based on the marginal lending rate of the European Central Bank to which should be added three percentage points.
FOR THESE REASONS, THE COURT UNANIMOUSLY
1. Holds that there has been a violation of Article 1 of Protocol No. 1 to the Convention;
2. Holds that there has been a violation of Article 6 ? 1 of the Convention;
3. Holds
(a) that the respondent State is to pay the applicant, within three months from the date on which the judgment becomes final according to Article 44 ? 2 of the Convention, the following amounts:
(i) EUR 3,000 (three thousand euros) for non-pecuniary damage;
(ii) EUR 2,000 (two thousand euros) for legal costs and expenses;
(iii) any tax that may be chargeable on the above amounts;
(b) that from the expiry of the above-mentioned three months until settlement simple interest shall be payable on the above amounts at a rate equal to the marginal lending rate of the European Central Bank during the default period plus three percentage points;
4. Dismisses the remainder of the applicant’s claim for just satisfaction.
Done in English, and notified in writing on 6 November 2003, pursuant to Rule 77 ?? 2 and 3 of the Rules of Court.
S?ren Nielsen Peer Lorenzen
Deputy Registrar President

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