QUARTA SEZIONE
CAUSA ANTHOUSA IORDANOU C. TURCHIA
(Richiesta n. 46755/99)
SENTENZA
(meriti)
STRASBOURG
24 novembre 2009
Questa sentenza diverrà definitiva nelle circostanze esposte nell’ Articolo 44 § 2 della Convenzione. Può essere soggetta a revisione editoriale.
Nella causa Anthousa Iordanou c. Turchia,
La Corte europea dei Diritti umani (quarta Sezione), riunendosi in una Camera, composta da:
Nicolas Bratza, Presidente, Lech Garlicki, Ljiljana Mijović, David Thór Björgvinsson, Ján Šikuta, Päivi Hirvelä, Işıl Karakaş, giudici,
e Fatoş Aracı, Cancelliere Aggiunto di Sezione,
Avendo deliberato in privato il 3 novembre 2009,
Consegna la seguente sentenza che fu adottata in quella data:
PROCEDURA
1. La causa nacque da una richiesta (n. 46755/99) contro la Repubblica della Turchia depositata presso la Corte sotto l’Articolo 34 della Convenzione per la Protezione dei Diritti umani e delle Libertà Fondamentali (“la Convenzione”) da un cittadino greco, la Sig.ra A. P. P. I. (“la richiedente”), 17 dicembre 1998.
2. La richiedente a cui era stato accordato patrocinio gratuito fu rappresentata dal Sig. P. E., un avvocato che pratica a Nicosia. Il Governo turco (“il Governo”) fu rappresentato dal suo Agente, il Sig. Z.M. Necatigil.
3. La richiedente addusse, in particolare, che l’occupazione turca della parte settentrionale di Cipro l’aveva spogliata delle sue proprietà.
4. La richiesta fu trasmessa alla Corte il 1 novembre 1998, quando il Protocollo N.ro 11 alla Convenzione entrò in vigore (Articolo 5 § 2 del Protocollo N.ro 11).
5. Con una decisione del 25 giugno 2002 la Corte dichiarò la richiesta parzialmente ammissibile.
6. La richiedente ed il Governo entrambi registrarono osservazioni sui meriti (Articolo 59 § 1). Inoltre, commenti di una terza parte intervenuta furono ricevuti dal Governo di Cipro che aveva esercitato il suo diritto ad intervenire (Articolo 36 § 1 della Convenzione e Articolo 44 § 1 (b)).
I FATTI
7. La richiedente nacque nel 1934 e vive a Nicosia.
8. La richiedente visse nella sua casa di famiglia a Lapithos (il più grande villaggio nel distretto di Kyrenia di Cipro settentrionale) sino al 1963, quando lei si sposò e si trasferì nell’alloggio di suo marito in un villaggio vicino. Sua madre era originaria di Sysklipos, un altro villaggio vicino a Lapithos dove possedeva del terreno. La richiedente rivendicava di avere acquisito il possesso della proprietà di famiglia nei due villaggi, così come un diritto a derivare un certo importo di acqua da una sorgente a Sysklipos.
9. Il Governo impugnò le rivendicazioni della richiedente sulla proprietà , in particolare a riguardo delle proprietà a Sysklipos, siccome aveva la prova che erano appartenuta ad altre persone. La richiedente rispose che quelle altre persone erano i suoi genitori che le avevano donato queste proprietà.
10. Il 27 novembre 1973 la richiedente si rivolse all’Ufficio del Registro Fondiario di Kyrenia per una licenza per dividere una delle sue aree di terreno a Lapithos in sedici siti edificabili. Addusse che l’emissione della licenza avrebbe aumentato significativamente il valore della sua terra.
11. Comunque, questa procedura di pianificazione non fu completata perché, a causa dell’intervento turco del 1974, la richiedente e la sua famiglia erano stati costretti a lasciare tutte le loro proprietà e si trasferirono a Limassol nella Cipro meridionale. La richiedente fu privata con ciò dei suoi diritti di proprietà, essendo localizzata tutta la sua proprietà nell’area che era sotto l’occupazione e il controllo delle autorità militari turche. Queste ultime le avevano impedito di accedere e di utilizzare la sua proprietà.
12. Allegato alle sue osservazioni del 4 settembre 2002, la richiedente produsse un certificato dell’affermazione di proprietà dei patrimoni immobiliari occupati dai Turco, emesso il 12 agosto 2002 del Dipartimento Fondiario e delle Inchieste della Repubblica di Cipro, ed un affidavit, firmato da lei in cui dichiarava di possedere 8 appezzamenti di terreno a Lapithos “tutti sul pendio della montagna, molto appropriato per fini edili.” Secondo il certificato menzionato sopra dell’affermazione di proprietà, le seguenti proprietà erano possedute dalla Sig.ra I. I. A.a, figlia del Sig. P. P.:
Villaggio di Lapithos-Agia Paraskevi ed Agia Anastasia:
(a) certificato Fondiario n. 1613 22 aprile 1971, area n. 199 foglio mappale XI/22 (Mantres tou Kazeli), con una misura totale di 4,683m²; quota: intera; su questa area di terreno vi era un piccolo alloggio per pastori e due ricoveri per gli animali;
(b) certificato Fondiario n. 1459 27 aprile 1971, area n. 331 foglio mappale XI/23 (Persterkonas), con una misura totale di 25,753 m²; quota: intera; uso: campo con alberi;
(c) certificato Fondiario n. 2312 27 aprile 1971, area n. 51 foglio mappale XI/31 (Kaminia), con una misura totale di 3,679 m²; quota: intera; uso: campo con alberi;
(d) certificato Fondiario n. 1623 27 aprile 1971, area n. 201 foglio mappale XI/22 (Syrtaros), con una misura totale di 16,723 m²; quota: intera; uso: campo con alberi;
(e) Foglio mappale 11/23W.1.E.2, area n. 53; questo comprendeva acqua corrente ed era registrato a nome della richiedente per la quota del 1/120 (equivalente al flusso continuo di 3 ore quindicinale ogni 15 giorni);
(f) certificato Fondiario n. 2774 27 aprile 1971, area n. 2 foglio mappale XI/31 (Livadi tou Kolymbou), con una misura totale di 89,457 m² (registrato per 1/24 della quota a nome della richiedente); uso: campo;
(g) certificato Fondiario n. 2744 27 aprile 1971, area n. 133 foglio mappale XI/30 (Kolymbes Livadiou), con una misura totale di 110,704 m² (registrato per 1/96 delle quote a nome della richiedente); uso: campo;
(h) certificato Fondiario n. 2760 27 aprile 1971, area n. 1 foglio mappale XI/31 (Livadi), con una misura totale di 227,427 m² (registrato per 1/96 delle quote a nome della richiedente); uso: campo con alberi;
Villaggio di Sysklipos (queste proprietà furono registrate a nome della richiedente con dichiarazione di regalo da sua madre A. P. P. secondo un rapporto allegato alle osservazioni della richiedente,):
(i) certificato Fondiario del 24 luglio 1985, area n. 341 foglio mappale XI/47 (Pappares), con una misura totale di 21,424 m²; quota: intera; uso: campo;
(l) certificato Fondiario del 24 luglio 1985, area n. 357 (unita con l’area n. 368) foglio mappale XI/47 (Diplopotama), con una misura totale di 9,031 m²; quota: intera; uso: campo con alberi;
(j) certificato Fondiario del 24 luglio 1985, area n. 370 foglio mappale XI/47 (Diplopotama), con una misura totale di 8,362 m²; quota: intera; uso: campo.
13. A seguito di una richiesta dalla Corte, in un affidavit giurato del 24 settembre 2009 la richiedente dichiarò di essere la figlia di P. P. che era morto il 27 dicembre 1975 e di A. P. che era morta il 12 gennaio 1989. Il nome del padre di sua madre era C.. Siccome era consueto a Cipro chiamare le persone col loro primo nome, seguito col loro cognome e col nome di loro padre o marito, sua madre fu chiamata anche A. C. P. o A. P. P.. Perciò, A. P. ed A. C. erano la stessa persona. In appoggio al suo affidavit, la richiedente produsse una copia dei certificati di morte dei suoi genitori e le carte di identità.
14. Lei produsse inoltre i seguenti documenti:
– tre certificati di affermazione di proprietà di patrimoni immobiliari occupati dai Turchi emessi il 15 settembre 2009 dalla Repubblica di Cipro nella quale era affermato che la richiedente era la proprietaria delle proprietà descritte nel paragrafo 12 (i), (l) e (j) sopra;
– tre certificati di ricerca concernenti patrimoni immobiliari occupati dai Turchi emessi il 15 settembre 2009 dalla Repubblica di Cipro nella quale era affermato che le proprietà descritte nel paragrafo 12 (i), (l) e (j) sopra furono trasferiti alla richiedente il 24 luglio 1985 dalla Sig.ra A. P..
LA LEGGE
I. LE ECCEZIONI PRELIMINARI DEL GOVERNO
15. Il Governo sollevò difficoltà preliminari d’inammissibilità per non-esaurimento delle vie di ricorso nazionali e mancanza di status di vittima. La Corte osserva che queste eccezioni sono identiche a quelle sollevate nella causa Alexandrou c. Turchia (n. 16162/90, §§ 11-22 20 gennaio 2009), e dovrebbero essere respinte per le stesse ragioni.
II. VIOLAZIONE ADDOTTA DELL’ ARTICOLO 1 DEL PROTOCOLLO N. 1 ALLA CONVENZIONE
16. La richiedente si lamentò che dal luglio 1974, la Turchia le aveva impedito dall’esercitare il suo diritto al godimento tranquillo delle sue proprietà.
Lei invocò l’Articolo 1 del Protocollo N.ro 1 che si legge come segue:
“Ogni persona fisica o giuridica è abilitata al godimento pacifico delle sue proprietà. Nessuno sarà privato delle sue proprietà eccetto che nell’interesse pubblico e soggetto alle condizioni previste dalla legge e dai principi generali di diritto internazionale.
Comunque, le disposizioni precedenti non possono in qualsiasi modo danneggiare il diritto di un Stato ad eseguire simili leggi come ritiene necessario per controllare l’uso di proprietà in conformità con l’interesse generale o assicurare il pagamento di tasse o gli altri contributi o sanzioni penali.”
17. Il Governo contestò questa rivendicazione, presentando che non c’era prova delle proprietà della richiedente di proprietà, in particolare a riguardo del terreno a Sysklipos. Quelle aree di terreno appartenevano ad un’altra persona, la Sig.ra A. C. ad eccezione dell’ area n. 368 (foglio mappale XI/47) appartenente ad un certo I. H.. C.. In qualsiasi caso, la situazione riguardo alla presente incapacità della richiedente di accedere alle proprietà nella Cipro settentrionale era la conseguenza inevitabile dello stato politico degli affari sull’isola e dell’esistenza della Zona cuscinetto inviolabile delle Nazioni Unite; sino ad un accordo complessivo sul problema di Cipro, i diritti della Convenzione erano, per necessità, limitati nell’interesse generale previsto dall’ Articolo 1 di Protocollo N.ro 1.
18. La richiedente reiterò che la Sig.ra A. C. era sua madre (vedere paragrafo 13 sopra) ed addusse che nessuna informazione era disponibile a proposito di I. H.. C..
19. Il Governo di Cipro osservò che, nell’appendice alla sua richiesta, la richiedente aveva dato dettagli delle proprietà attinenti. I certificati di registrazione fondiaria prodotti dalla richiedente confermavano il suo diritto di proprietà. Il Governo rispondente andò a vuoto nel provvedere ad un qualsiasi ordinamento giuridico col quale avrebbe potuto essere riconosciuta la proprietà della richiedente. Il nome della richiedente era stato rimosso dal registro di proprietà ed era stato sostituito con quello della “Repubblica turca della Cipro Settentrionale” (la “TRNC”).
20. Il Governo di Cipro notò inoltre che la presente causa era simile a quella di Loizidou ((meriti), del 18 dicembre 1996, Relazioni delle Sentenze e Decisioni 1996-VI), dove la Corte aveva trovato che la perdita di controllo di proprietà da parte degli espatriati sorse come una conseguenza dell’occupazione della parte settentrionale di Cipro da parte delle truppe turche e la costituzione della “TRNC”, e che il rifiuto di accesso alle proprietà nella Cipro settentrionale occupata costituiva una violazione continua dell’ Articolo 1 del Protocollo N.ro 1.
21. La Corte prima nota che i documenti presentati dalla richiedente (vedere paragrafi 12-14 sopra) offrono prova prima facie che lei aveva un titolo di proprietà sulle proprietà in questione. In particolare, il Governo rispondente andò a vuoto nel produrre una prova convincente in confutazione, e/o nell’ impugnare la dichiarazione della richiedente per la quale la Sig.ra A. P. P. era sua madre; inoltre, la dichiarazione del Governo che l’area n. 368 (vedere paragrafo 12 (l) sopra) apparteneva ad un certo I. H.. C. è contraddetta dai certificati d’affermazione delle proprietà e dai certificati di ricerca emessi il 15 settembre 2009 dalla Repubblica di Cipro (vedere paragrafo 14 sopra). Sotto queste circostanze, la Corte considera che la richiedente aveva una “ proprietà” sulle proprietà rivendicate nella richiesta presente all’interno del significato dell’ Articolo 1 del Protocollo N.ro 1.
22 La Corte osserva inoltre che nella causa Loizidou ((meriti), citata sopra, §§ 63-64), ragionò come segue:
“63. … come conseguenza del fatto che alla richiedente è stato rifiutato l’accesso al terreno dal 1974, lei ha perso effettivamente ogni controllo sulla sua proprietà, così come tutte le possibilità di usarla e goderne. Il rifiuto continuo di accesso deve essere considerato perciò un’interferenza coi suoi diritti sotto l’Articolo 1 del Protocollo N.ro 1. Tale interferenza non può, nelle circostanze eccezionali della presente causa a cui la richiedente ed il Governo cipriota hanno fatto riferimento , essere considerata o una privazione di proprietà o un controllo dell’ uso all’interno del significato dei primo e del secondo paragrafo di Articolo 1 del Protocollo N.ro 1. Chiaramente rientra comunque, all’interno del significato della prima frase di questo provvedimento come un’interferenza col godimento tranquillo della proprietà. A questo riguardo la Corte osserva che l’ostacolo può corrispondere ad una violazione della Convenzione proprio come un impedimento legale.
64. A parte un riferimento passeggero alla dottrina della necessità come giustificazione per gli atti del ‘TRNC’ ed al fatto che diritti di proprietà erano la materia di discorsi intercomunali, il Governo turco non ha cercato di fare osservazioni che giustificavano l’interferenza sopra coi diritti di proprietà della richiedente che sono imputabili alla Turchia.
Comunque, non è stato spiegato come il bisogno di ridare una sistemazione ai rifugiati ed espatriati ciprioti turchi negli anni seguenti l’intervento turco nell’isola nel 1974 potrebbe giustificare la negazione completa dei diritti di proprietà del richiedente nella forma di un rifiuto totale e continuo di accesso ed un’espropriazione stabilita senza risarcimento.
Neanche il fatto che i diritti di proprietà erano la materia dei discorsi di intercomunali che coinvolgono ambo le comunità a Cipro non può offrire una giustificazione per questa situazione sotto la Convenzione. In simili circostanze, la Corte conclude, che c’è stato e continua ad esserci una violazione dell’ Articolo 1 del Protocollo N.ro 1.”
23 Nella causa di Cipro c. Turchia ([GC], n. 25781/94, ECHR 2001-IV) la Corte confermò le conclusioni sopra (§§ 187 e 189):
“187. La Corte è persuasa che sia il suo ragionamento sia la sua conclusione nella sentenza Loizidou ( meriti) si applica con la stessa forza a Ciprioti greci espatriati che, come la Sig.ra L., non è in grado di avere accesso alla loro proprietà nella Cipro del nord in ragione delle restrizioni attuate dalle autorità ‘TRNC’ sul loro accesso fisico a quella proprietà. Il rifiuto totale e continuo di accesso alla loro proprietà è un’interferenza chiara col diritto degli espatriati Ciprioti greci al godimento tranquillo della proprietà all’interno del significato della prima frase dl’ Articolo 1 del Protocollo N.ro 1.
…
189. .. c’è stata una violazione continua dell’ Articolo 1 del Protocollo N.ro 1 in virtù del fatto che ai proprietari greco- ciprioti di proprietà nella Cipro settentrionale viene negato l’ accesso ed il controllo, l’ uso e il godimento della loro proprietà così come qualsiasi risarcimento per l’interferenza coi loro diritti di proprietà.”
24. La Corte non vede ragione nella causa presente di scostarsi dalle conclusioni alle quali è giunta nelle cause Loizidou e Cipro c. Turchia (op. cit.; vedere anche Demades c. Turchia (meriti), n. 16219/90, § 46 31 luglio 2003).
25. Di conseguenza, conclude che c’è stata una violazione dell’ Articolo 1 di Protocollo N.ro 1 alla Convenzione in virtù del fatto che alla richiedente fu negato l’accesso ed il controllo, l’uso e il godimento della sua proprietà così come qualsiasi risarcimento per l’interferenza coi suoi diritti di proprietà.
III. L’APPLICAZIONE DELL’ ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE
26. L’Articolo 41 della Convenzione prevede:
“Se la Corte costata che c’è stata una violazione della Convenzione o dei Protocolli, e se la legge interna dell’Alta Parte Contraente riguardata permette una riparazione solamente parziale, la Corte può, se necessario, riconoscere una soddisfazione equa alla vittima.”
A. Danno
1. Le osservazioni delle parti
(a) La richiedente
27. Nelle sue rivendicazioni di soddisfazione equa del 4 settembre 2002, la richiedente richiese 207,000 sterline cipriote (CYP -approssimativamente 353,680 euro (EUR) per danno materiale. Lei si appellò al rapporto di un esperto che valutava il valore della sua perdita che includeva la perdita di affitto annuale percepito o che ci si aspettava di percepire dall’affitto delle sue proprietà, più interesse dalla data in cui simili affitti erano dovuti sino al giorno del pagamento. Gli affitti chiesti erano per il periodo risalente al gennaio 1987, quando il Governo rispondente accettò il diritto di ricorso individuale, sino al 2002. La richiedente non chiese il risarcimento per qualsiasi espropriazione stabilita poiché lei ancora era la proprietario legittima delle proprietà.
28. Il punto iniziale del rapporto di valutazione era il valore di mercato di ogni proprietà nel 1974. Dipendendo dal loro uso e dalle loro potenzialità di edificabilità, l’affitto che avrebbe potuto ottenere dalle aree di terreno della richiedente stava fluttuava dal 3 al 6 percento del loro valore di mercato. Così, l’affitto annuale totale che avrebbe potuto essere ottenuto nel 1974 era CYP 2,458 (circa EUR 4,200). L’esperto prese anche in considerazione il fatto che alla richiedente fu concessa la revisione dell’affitto ad un interesse composto del 5 percento all’anno e l’ interesse composto per pagamento ritardato dell’ 8 percento all’anno.
29. Il 22 gennaio 2008, a seguito di una richiesta dalla Corte per un aggiornamento sugli sviluppi della causa, la richiedente presentato rivendicazioni aggiornate per soddisfazione equa per poter coprire la perdita dell’ uso delle proprietà dal 1 gennaio 1987 al 31 dicembre 2007. Lei produsse un rapporto di valutazione riveduto che, sulla base dei criteri adottati nel rapporto precedente, concluse che la somma intera dovuta per la perdita d’ uso era CYP 375,000 (circa EUR 640,725).
30. La richiedente non fece nessuna richiesta per danno morale.
(b) Il Governo
31. In replica alla richiesta di soddisfazione equa della richiedente del 4 settembre 2002, il Governo presentò che la Turchia non aveva accesso ai documenti fondiari della “TRNC” e non poteva avere perciò conoscenza sufficiente del valore addotto dei patrimoni immobiliari della richiedente.
32. Le proprietà lasciate dalla richiedente erano state considerate abbandonato ed erano state espropriate sotto le leggi della “TRNC.” Era impossibile per Turchia adottare qualsiasi disposizione nazionale riguardo alle espropriazioni fatte da un altro Stato indipendente. Dovrebbe essere preso anche in considerazione che durante gli scorsi decenni il panorama nella Cipro settentrionale era cambiato notevolmente e che questi cambi avevano colpito le proprietà della richiedente. Il problema del risarcimento reciproco per le proprietà greco -cipriote lasciate nel nord dell’isola e le proprietà turco-cipriote lasciate nel sud era molto complesso e avrebbe dovuto essere stabilito tramite negoziazioni fra i due lati piuttosto che tramite aggiudicazione da parte della Corte europea dei Diritti umani, comportandosi come tribunale di prima -istanza ed appellandosi a dei rapporti prodotti solamente dal lato della richiedente.
33. Impugnando le conclusioni a cui è giunta la Corte nella causa Loizidou (vedere sentenza (soddisfazione equa) del 28 luglio 1998, Relazioni 1998-IV), il Governo considerò che in cause come la presente, nessuna assegnazione dovrebbe essere fatta dalla Corte sotto l’Articolo 41 della Convenzione. Sottolineò che l’incapacità della richiedente di accedere alle sue proprietà dipendeva dalla situazione politica dell’isola e, in particolare, dall’esistenza delle linee di tregua riconosciute dall’ONU. Se ai Greco- Ciprioti fosse permesso di andare al nord e rivendicare le loro proprietà, esploderebbe il caos sull’isola; inoltre qualsiasi assegnazione fatta dalla Corte minerebbe le negoziazioni fra le due parti.
34. Il Governo registrò commenti sulle rivendicazioni aggiornate della richiedente per la soddisfazione equa il 30 giugno 2008 e il 15 ottobre 2008. Indicò che la presente richiesta era parte di un grappolo di cause simili che sollevavano un numero di questioni problematiche e sostenne che le rivendicazioni per la soddisfazione equa non erano pronte per un esame. Il Governo aveva infatti incontrato problemi seri nell’identificare le proprietà ed i loro presenti proprietari. Le informazioni fornite dai richiedenti a questo riguardo no erano basate su prove affidabili. In considerazione del tempo trascorso dal deposito delle richieste, è probabile che delle nuove situazioni avrebbero potuto sorgere: le proprietà avrebbero potute essere trasferite, avrebbero potuto essere donate o avrebbero potuto essere ereditate all’interno dell’ordinamento giuridico della Cipro meridionale. Questi fatti non sarebbero stati conosciuti al Governo rispondente e avrebbero potuto essere certificati solamente dalle autorità greco- cipriote che, dal 1974, avevano ricostruito i registri e i documenti di tutte le proprietà nella Cipro settentrionale. I richiedenti dovrebbero essere costretti ad offrire certificati di ricerca emessi dal Dipartimento Fondiario e delle Indagini della Repubblica della Cipro. Inoltre, in casi in cui il richiedente originale era morto o la proprietà aveva cambiato mani, è probabile che sorgano delle questioni in merito a se i nuovi proprietari avevano un interesse legale nella proprietà e se furono concessi loro dei danni materiale e/o morali.
35. Il Governo notò inoltre che la richiedente aveva diviso le proprietà e che non era provato che i suoi comproprietari avevano accettato la sezione delle proprietà. Né, quando chiedendo i danni basati sull’assunzione che le proprietà erano state affittate dopo il 1974, la richiedente aveva mostrato che i diritti dei detti comproprietari sotto il diritto nazionale erano stati rispettati.
36. Il Governo presentò anche che siccome era stato applicato un aumento annuale del valore delle proprietà, sarebbe ingiusto aggiungere un interesse composto per pagamento ritardato, e che la Turchia aveva riconosciuto la giurisdizione della Corte il 21 gennaio 1990, e non nel gennaio 1987. In qualsiasi caso, il valore di mercato addotto del 1974 delle proprietà era esorbitante, estremamente eccessivo e speculativo; non era basato su nessun dato vero con cui fare un paragone e costituiva prendeva in conto insufficientemente la volatilità del mercato delle proprietà e la sua suscettibilità alle influenze sia nazionali che internazionali. Il rapporto presentato dalla richiedente aveva proceduto invece all’assunzione che il mercato delle proprietà avrebbe continuato a fiorire con la crescita economica continua durante il periodo intero sotto considerazione.
37. Il Governo produsse un rapporto di valutazione preparato dalle autorità turco -cipriote che loro considerarono essere basato su una “valutazione realistica del valore di mercato del 1974, avendo riguardo ai documenti fondiari attinenti e alle vendite comparative nelle aree in cui le proprietà [erano] situate.” Questo rapporto conteneva due proposte, valutando, rispettivamente la somma dovuta per la perdita d’ uso delle proprietà ed il loro valore attuale. La seconda proposta fu fatta per dare alla richiedente la scelta di vendere la proprietà allo Stato, abbandonando con ciò ogni titolo di proprietà e le rivendicazioni a questo riguardo.
38. Il rapporto preparato dalle autorità turco- cipriote specificava che sarebbe stato possibile prevedere, o immediatamente o dopo la decisione del problema di Cipro,la restituzione delle aree N. 199, 331 51, 201 53 e 133 (vedere paragrafo 12 (a), (b), (c), (d), (e) e (g) sopra). L’altro patrimonio immobiliare a cui si fa rifermento nella richiesta era posseduto da espatriati; non poteva essere oggetto di restituzione ma avrebbe potuto dare diritto al risarcimento finanziario, da calcolare sulla base della perdita di utili (applicando un 5% sul valore di mercato degli affitti nel 1974) ed un aumento in valore della proprietà fra il 1974 e la data del pagamento. Se la richiedente avesse fatto domanda alla Commissione del Patrimonio immobiliare, quest’ultima avrebbe offerto CYP 68,539.26 (circa EUR 117,106) per compensare la perdita d’uso e CYP 72,992.96 (circa EUR 124,715) per il valore delle proprietà. Secondo un esperto nominato dalle autorità della “TRNC”, il valore del libero mercato del 1974 delle proprietà descrittoe in paragrafo 12 sopra era:
– per la proprietà sotto (a): CYP 525 (circa EUR 897);
– per la proprietà sotto (b): CYP 7,700 (circa EUR 13,156);
– per la proprietà sotto (c): CYP 550 (circa EUR 939);
– per la proprietà sotto (d): CYP 1,250 (circa EUR 2,135);
– per la proprietà sotto (f): CYP 223 (circa EUR 381);
– per la proprietà sotto (g): CYP 89.3 (circa EUR 152);
– per la proprietà sotto (i): CYP 800 (circa EUR 1,366);
– per la proprietà sotto (l): CYP 415 (circa EUR 709);
– per la proprietà sotto (j): CYP 375 (circa EUR 640).
Nessuna stima fu data per la proprietà sotto (e) e (h).
39. Sull’adempimento di certe condizioni, la Commissione del Patrimonio immobiliare avrebbe potuto offrire alla richiedente anche il cambio delle sue proprietà con delle proprietà turco-cipriote localizzate nel sud dell’isola.
2. La terza parte intervenuta
40. Il Governo di Cipro sostenne pienamente le rivendicazioni aggiornate della richiedente per la soddisfazione equa.
3. La valutazione della Corte
41. La Corte prima nota che l’osservazione del Governo per cui è probabile che sorgano dei dubbi a riguardo del titolo di proprietà della richiedente sulle proprietà in questione (vedere paragrafi 31 e 34 sopra) è, in sostanza, un’eccezione incompatibilità ratione materiae con le disposizioni dell’ Articolo 1 del Protocollo N.ro 1. In qualsiasi caso, la Corte non può se non confermare la sua costatazione che la richiedente aveva una “ proprietà” sulle proprietà a Lapithos e Sysklipos all’interno del significato dell’Articolo 1 del Protocollo N.ro 1 (vedere paragrafo 21 sopra).
42. Nelle circostanze della causa, la Corte considera, che la questione dell’applicazione dell’Articolo 41 a riguardo del danno materiale non è pronta per una decisione. Osserva, in particolare, che le parti non sono riuscite ad offrire dati affidabili ed obiettivi concernenti i prezzi dei terreni e dei beni immobili a Cipro in data dell’intervento turco. Questo insuccesso rende difficile per la Corte valutare se la stima fornita dalla richiedente del valore di mercato del 1974 delle sue proprietà è ragionevole. La questione di conseguenza deve essere riservata e la susseguente procedura fissata con dovuto riguardo a qualsiasi accordo a cui potrebbero giungere il Governo rispondente e la richiedente (Articolo 75 § 1 degli Articoli di Corte).
B. Costi e spese
43. Appellandosi a un conto dal suo rappresentante, la richiedente chiese EUR 38,047.5 per i costi e le spese incorsi di fronte alla Corte e CYP 2,000 (circa EUR 3,417) per i costi dei rapporti competenti che valutavano il valore delle sue proprietà.
44. Il Governo non fece commenti su questo punto.
45. Nelle circostanze della causa, la Corte considera, che la questione dell’applicazione dell’Articolo 41 a riguardo dei costi e delle spese non è pronta per decisione. La questione di conseguenza deve essere riservata e la susseguente procedura fissata con dovuto riguardo a qualsiasi accordo a cui potrebbero giungere il Governo rispondente e la richiedente.
PER QUESTE RAGIONI, LA CORTE
1. Respinge per sei voti ad uno le eccezioni preliminari del Governo;
2. Sostiene per sei voti ad uno che c’è stata una violazione dell’ Articolo 1 del Protocollo N.ro 1 alla Convenzione;
3. Sostiene all’unanimità che la questione dell’applicazione dell’ Articolo 41 non è pronta per una decisione;
di conseguenza,
(a) riserva la detta questione per intero;
(b) invita il Governo ed la richiedente a presentare, entro tre mesi dalla data in cui la sentenza diviene definitiva in conformità con l’Articolo 44 § 2 della Convenzione le loro osservazioni scritte sulla questione e, in particolare, a notificare alla Corte qualsiasi accordo al quale potrebbero giungere;
(c) riserva l’ulteriore procedura e delega al Presidente della Camera il potere di fissarla all’occorrenza.
Fatto in inglese, e notificato per iscritto il 24 novembre 2009, facendo seguito all’Articolo 77 §§ 2 e 3 degli Articoli di Corte.
Fatoş Aracı Nicolas Bratza
Cancelliere Aggiunto Presidente
In conformità con l’Articolo 45 § 2 della Convenzione e l’Articolo 74 § 2 degli Articoli di Corte, l’opinione separata delGiudice Karakaş è annessa a questa sentenza.
N.B.
F.A.
OPINIONE DISSIDENTE DEL GIUDICE KARAKAŞ
Diversamente dalla maggioranza, io considero, che l’eccezione del non-esaurimento delle vie di ricorso nazionali sollevata dal Governo non avrebbe dovuto essere respinta. Di conseguenza, io non posso concordare con la costatazione di una violazione dell’ Articolo 1 del Protocollo N.ro 1 della Convenzione, per le stesse ragioni di quelle menzionate nella mia opinione dissidente nella causa Alexandrou c. Turchia (n. 16162/90, 20 gennaio 2009).