A.N.P.T.ES. Associazione Nazionale per la Tutela degli Espropriati. Oltre 5.000 espropri trattati in 15 anni di attività.
Qui trovi tutto cio che ti serve in tema di espropriazione per pubblica utilità.

Se desideri chiarimenti in tema di espropriazione compila il modulo cliccando qui e poi chiamaci ai seguenti numeri: 06.91.65.04.018 - 340.95.85.515

Testo originale e tradotto della sentenza selezionata

CASE OF ANNA CARBONE v. ITALY

Tipologia: Sentenza
Importanza: 3
Articoli: 41, P1-1
Numero: 48842/99/2003
Stato: Italia
Data: 2003-05-22 00:00:00
Organo: Sezione Prima
Testo Originale

Conclusione Violazione dell? Art. 6-1; violazione di P1-1; danno morale – risarcimento finanziario; Costi e spese risarcimento parziale – procedimenti dellaConvenzione
PRIMA SEZIONE
CAUSA ANNA CARBONE C. L’ITALIA
(Richiesta n. 48842/99)
SENTENZA
STRASBOURG
22 maggio 2003
DEFINITIVO
22/08/2003
Questa sentenza diverr? definitiva nelle circostanze esposte all? Articolo 44 ? 2 della Convenzione. Pu? essere soggetta a revisione editoriale.

Nella causa Anna Carbone c. l’Italia,
La Corte europea di Diritti umani (Prima Sezione), riunendosi in una Camera, composta da:
Il Sig. C.L. Rozakis, Presidente, il
Sig. G. Bonello, il Sig. P. Lorenzen, il Sig.ra N. Vajic, il
Sig.ra S. Botoucharova, il Sig. V. Zagrebelsky, il Sig.ra E. Steiner, giudici, ed i Sig. S. Nielsen, Cancelliere Aggiunto di Sezione
Avendo deliberato in privato 29 aprile 2003,
consegna la sentenza seguente che fu adottata in quella data:
PROCEDURA
1. La causa origin? da una richiesta (n. 48842/99) contro la Repubblica italiana depositata per la Corte sotto l?Articolo 34 della Convenzione per la Protezione dei Diritti umani e le Libert? Fondamentali (?la Convenzione?) da un cittadino italiano, la Sig.ra A. C. (?il richiedente?), il 14 aprile 1999.
2. Il richiedente fu rappresentato dal Sig. A. B., un avvocato che pratica a Roma. Il Governo italiano (?il Governo?) fu rappresentato dal suo Agente, il Sig. U. Leanza e dai suoi co-agenti successivi, rispettivamente il Sig. V. Esposito ed il Sig. F. Crisafulli.
3. Il richiedente si lament? sotto l?Articolo 1 del Protocollo N.ro 1 del fatto che non era stata capace di recuperare la propriet? del suo appartamento entro un termine ragionevole. Invocando l?Articolo 6 ? 1 della Convenzione, si lament? inoltre della lunghezza dei procedimenti di sfratto.
4. La richiesta fu assegnata alla Seconda Sezione della Corte (l’Articolo 52 ? 1 degli Articoli della Corte). All?interno di tale Sezione, la Camera che avrebbe considerato la causa (Articolo 27 ? 1 della Convenzione) fu costituita come previsto all? Articolo 26 ? 1 degli Articoli della Corte.
5. Il 1 novembre 2001 la Corte cambi? la composizione delle sue Sezioni (Articolo 25 ? 1). Questa causa fu assegnata alla Prima sezione nuovamente ricomposta
6. Il 27 giugno 2002 la Corte dichiar? la richiesta ammissibile.

I FATTI
IO. LE CIRCOSTANZE DELLA CAUSA
7. Il richiedente ? un cittadino italiano, nato nel 1906 e che vive a Roma.
8. A.M.G. era il proprietario di un appartamento a Roma che aveva affittato a M.T.
9. In un documento notificato all’inquilino il 31 dicembre 1990, il proprietario inform? l’inquilino della sua intenzione di terminare il contratto d’affitto su scadenza del termine il 30 giugno 1991 e lo chiam? in causa per apparire di fronte al Magistrato di Roma.
10. Con una decisione del 7 maggio 1991 che fu resa esecutiva nello stesso giorno il Magistrato di Roma sostenne la validit? dell’avviso per sgomberare ed ordin? che i locali fossero sgombrati entro il 31 maggio 1992.
11. Il 13 dicembre 1994, il proprietario notific? avviso all’inquilino chiedendogli di sgombrare i locali.
12. IL 3 maggio 1995, notific? avviso all’inquilino informandolo che il mandato di sfratto sarebbe stato eseguito da un ufficiale giudiziario il 30 maggio 1995.
13. Fra il 30 maggio 1995 e il 30 gennaio 1997, l’ufficiale giudiziario fece otto tentativi per recuperare possesso. Ogni tentativo si dimostr? senza successo, siccome il proprietario non fu abilitato ad assistenza di polizia nell’eseguire il mandato di sfratto.
14. In una data non specificata del 1995, il richiedente, divenne il proprietario dell’appartamento.
15. Il 30 maggio 1997, notific? avviso all’inquilino chiedendogli di sgombrare i locali. Il 14 luglio 1997, notific? avviso all’inquilino informandolo che il mandato di sfratto sarebbe stato eseguito da un ufficiale giudiziario il 25 luglio 1997.
16. Fra il 25 luglio 1997 e l?11 settembre 1998, l’ufficiale giudiziario fece cinque tentativi di recupero della propriet?. Ogni tentativo si dimostr? senza successo, siccome il richiedente non fu abilitato ad assistenza di polizia nell’eseguire il mandato di sfratto.
17. Il 13 ottobre 1998, notific? avviso all’inquilino informandolo che il mandato di sfratto sarebbe stato eseguito da un ufficiale giudiziario l?11 novembre 1998.
18. Fra l? 11 novembre 1998 e il 16 novembre 1999, l’ufficiale giudiziario fece quattro tentativi di recupero della propriet?. Ogni tentativo si dimostr? senza successo, siccome il richiedente non fu abilitato ad assistenza di polizia nell’eseguire il mandato di sfratto.
19. Il 19 ottobre 2000, il richiedente notific? avviso all’inquilino chiedendogli di sgombrare i locali.
20. Il 9 novembre 2000, notific? avviso all’inquilino informandolo che il mandato di sfratto sarebbe stato eseguito da un ufficiale giudiziario il 7 dicembre 2000.
21. Il 7 dicembre 2000, l’ufficiale giudiziario fece un di recupero della propriet? che si dimostr? senza successo, siccome il richiedente non fu abilitato ad assistenza di polizia nell’esecuzione del mandato di sfratto.
22. Successivamente, facendo seguito alla Legge n. 388 del 23 dicembre 2000 ed al Decreto Legge n. 247 del 2 luglio 2001, i procedimenti di sfratto sono stati sospesi sino al 31 dicembre 2001.
II. DIRITTO NAZIONALE ATTINENTE
23. Il diritto nazionale attinente ? descritto nella sentenza della Corte nella causa Immobiliare Saffi c. l’Italia [GC], n. 22774/93, ?? 18-35, 1999-V ECHR.
LA LEGGE
I. VIOLAZIONE ADDOTTA DELL?ARTICOLO 1 DEL PROTOCOLLO N.RO 1 E DELL? ARTICOLO 6 ? 1 DELLA CONVENZIONE
24. Il richiedente si lament? del fatto che non era stato capace di recuperare la propriet? del suo appartamento entro un termine ragionevole per la mancanza di assistenza di polizia. Asser? una violazione dell? Articolo 1 di Protocollo N.ro 1 alla Convenzione che prevede:
?Ogni persona fisica o giuridica ? abilitata al godimento tranquillo delle sue propriet?. Nessuno sar? privato delle sue propriet? eccetto che nell’interesse pubblico e soggetto alle condizioni previste dalla legge e dai principi generali di diritto internazionale.
Comunque, i provvedimenti precedenti non possono in qualsiasi modo danneggiare il diritto di un Stato ad eseguire simili leggi se ritiene necessario controllare l’uso della propriet? in conformit? con l’interesse generale o assicurare il pagamento di tasse o gli altri contributi o sanzioni penali.?
25. Il richiedente asser? anche una violazione dell? Articolo 6 ? 1 della Convenzione, la cui parte attinente prevede:
?Nella determinazione dei suoi diritti civili ed obblighi…, ognuno ? abilitato a un… ascolto all’interno di un termine ragionevole da [un]… tribunale…?
24. La Corte prima ha esaminato un numero di cause che sollevano problemi simili a quelli nella presente causa e ha trovato una violazione dell? Articolo 1 di Protocollo N.ro 1 ed Articolo 6 ? 1 della Convenzione (vedere Immobiliare Saffi, citata sopra, ?? 46-75; Lunari c. l’Italia, n. 21463/93, ?? 34-46 11 gennaio 2001; Palumbo c. l’Italia, n. 15919/89, ?? 33-48 30 novembre 2000).
25. La Corte ha esaminato la presente causa e trova che non ci sia nessun fatto o argomento del Governo che condurrebbe a una qualsiasi conclusione diversa in questa istanza. Nota che il richiedente ha dovuto aspettare approssimativamente sei anni dopo il gennaio 1996 (quando il richiedente era di sicuro il proprietario dell’appartamento) senza avere recuperato possesso dell’appartamento.
26. C’? stata di conseguenza, una violazione dell? Articolo 1 di Protocollo N.ro 1 e dell? Articolo 6 ? 1 della Convenzione nella presente causa.

II. L?APPLICAZIONE DELL?ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE
29. l?Articolo 41 della Convenzione prevede:
?Se la Corte trova che c’? stata una violazione della Convenzione o dei Protocolli inoltre, e se la legge interna dell?Alta Parte Contraente concernente permette di rendere una riparazione solamente parziale, la Corte pu?, se necessario, riconoscere una soddisfazione equa alla vittima.?
A. danno morale
30. Il richiedente chiese ITL 25,000,000 per danno morale (EUR 12,911.42).
31. Il Governo present? che una sentenza di una violazione avrebbe costituito in se stessa soddisfazione equa e sufficiente. Present? che in qualsiasi caso l’importo chiesto era eccessivo. Il Governo sottoline? che il richiedente non era riuscito ad addurre la prova del danno morale sostenuto come risultato della violazione allegata.
32. La Corte considera che il richiedente ha dovuto sostenere un danno morale che non pu? compensare adeguatamente la seplice sentenza di una violazione. Perci?, la Corte decide, su una base equa, di dare EUR 3,000 sotto questo capo.
B. Costi e spese
33. Il richiedente chiese il rimborso delle sue spese processuali che fiss? a ITL 8,422,650 [EUR 4,349.94] per i suoi costi e spese di fronte alla Corte.
34. Secondo la giurisprudenza della Corte, un risarcimento pu? essere accordato solamente nella misura in cui i costi e le spese siano stati realmente e necessariamente impegnanti dal richiedente e siano stati ragionevoli relativamente al quantum (vedere la causa Bottazzi c. l’Italia [GC], n. 34884/97, ? 30 1999-V di ECHR). Nella presente causa, sulla base delle informazioni in suo possesso ed il criterio summenzionato la Corte considera che EUR 1,000 sia una somma ragionevole e concede l?importo al richiedente.
C. Interesse moratori
35. La Corte considera adeguato che l’interesse di mora debba essere basato sul tasso di prestito marginale della Banca Centrale europea al quale si deve aggiungere tre punti percentuale.
PER QUESTE RAGIONI, LA CORTE UNANIMAMENTE
1. Sostiene che c’? stata una violazione dell? Articolo 1 di Protocollo N.ro 1 alla Convenzione;
2. Sostiene che c’? stata una violazione dell? Articolo 6 ? 1 della Convenzione;
3. Sostiene
(a) che lo Stato convenuto deve pagare il richiedente, entro tre mesi dalla data in cui la sentenza diviene definitiva secondo l?Articolo 44 ? 2 della Convenzione gli importi seguenti:
(i) 3,000 EUR (tre mila euro) per danno morale;
(ii) 1,000 EUR (mille euro) per spese processuali e spese;
(b) che dalla scadenza dei tre mesi summenzionati sino ad accordo sar? pagabile l?interesse semplice sugli importi sopra ad un tasso uguale al tasso di prestito marginale della Banca Centrale europea durante il periodo predefinito pi? tre punti percentuale;
4. Respinge il resto della richiesta del richiedente per la soddisfazione equa.
Fatto in inglese, notificato per iscritto il 22 maggio 2003, facendo seguito all? Articolo 77 ?? 2 e 3 degli Articoli di Corte.
S?ren Nielsen Christos Rozakis
Cancelliere Aggiunto Presidente

Testo Tradotto

Conclusion Violation of Art. 6-1 ; Violation of P1-1 ; Non-pecuniary damage – financial award ; Costs and expenses partial award – Convention proceedings
FIRST SECTION
CASE OF ANNA CARBONE v. ITALY
(Application no. 48842/99)
JUDGMENT
STRASBOURG
22 May 2003
FINAL
22/08/2003
This judgment will become final in the circumstances set out in Article 44 ? 2 of the Convention. It may be subject to editorial revision.

In the case of Anna Carbone v. Italy,
The European Court of Human Rights (First Section), sitting as a Chamber composed of:
Mr C.L. Rozakis, President,
Mr G. Bonello,
Mr P. Lorenzen,
Mrs N. Vajic,
Mrs S. Botoucharova,
Mr V. Zagrebelsky,
Mrs E. Steiner, judges,
and Mr S. Nielsen, Deputy Section Registrar,
Having deliberated in private on 29 April 2003,
Delivers the following judgment, which was adopted on that date:
PROCEDURE
1. The case originated in an application (no. 48842/99) against the Italian Republic lodged with the Court under Article 34 of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (?the Convention?) by an Italian national, Mrs A. C. (?the applicant?), on 14 April 1999.
2. The applicant was represented by Mr A. B., a lawyer practising in Rome. The Italian Government (?the Government?) were represented by their Agent, Mr U. Leanza, and by their successive co-agents, respectively Mr V. Esposito and Mr F. Crisafulli.
3. The applicant complained under Article 1 of Protocol No. 1 that she had been unable to recover possession of her flat within a reasonable time. Invoking Article 6 ? 1 of the Convention, she further complained about the length of the eviction proceedings.
4. The application was allocated to the Second Section of the Court (Rule 52 ? 1 of the Rules of Court). Within that Section, the Chamber that would consider the case (Article 27 ? 1 of the Convention) was constituted as provided in Rule 26 ? 1 of the Rules of Court.
5. On 1 November 2001 the Court changed the composition of its Sections (Rule 25 ? 1). This case was assigned to the newly composed First Section.
6. On 27 June 2002 the Court declared the application admissible.

THE FACTS
I. THE CIRCUMSTANCES OF THE CASE
7. The applicant is an Italian national, born in 1906 and living in Rome.
8. A.M.G. was the owner of a flat in Rome, which she had let to M.T.
9. In a writ served on the tenant on 31 December 1990, the owner informed the tenant of her intention to terminate the lease on expiry of the term on 30 June 1991 and summoned him to appear before the Rome Magistrate.
10. By a decision of 7 May 1991, which was made enforceable on the same day, the Rome Magistrate upheld the validity of the notice to quit and ordered that the premises be vacated by 31 May 1992.
11. On 13 December 1994, the owner served notice on the tenant requiring him to vacate the premises.
12. On 3 May 1995, she served notice on the tenant informing him that the order for possession would be enforced by a bailiff on 30 May 1995.
13. Between 30 May 1995 and 30 January 1997, the bailiff made eight attempts to recover possession. Each attempt proved unsuccessful, as the owner was not entitled to police assistance in enforcing the order for possession.
14. On an unspecified date of 1995, the applicant, became the owner of the flat.
15. On 30 May 1997, she served notice on the tenant requiring him to vacate the premises. On 14 July 1997, she served notice on the tenant informing him that the order for possession would be enforced by a bailiff on 25 July 1997.
16. Between 25 July 1997 and 11 September 1998, the bailiff made five attempts to recover possession. Each attempt proved unsuccessful, as the applicant was not entitled to police assistance in enforcing the order for possession.
17. On 13 October 1998, she served notice on the tenant informing him that the order for possession would be enforced by a bailiff on 11 November 1998.
18. Between 11 November 1998 and 16 November 1999, the bailiff made four attempts to recover possession. Each attempt proved unsuccessful, as the applicant was not entitled to police assistance in enforcing the order for possession.
19. On 19 October 2000, the applicant served notice on the tenant requiring him to vacate the premises.
20. On 9 November 2000, she served notice on the tenant informing him that the order for possession would be enforced by a bailiff on 7 December 2000.
21. On 7 December 2000, the bailiff made one attempt to recover possession which proved unsuccessful, as the applicant was not entitled to police assistance in enforcing the order for possession.
22. Subsequently, pursuant to Law no. 388 of 23 December 2000 and to Law Decree no. 247 of 2 July 2001, the eviction proceedings have been suspended until 31 December 2001.
II. RELEVANT DOMESTIC LAW
23. The relevant domestic law is described in the Court’s judgment in the case of Immobiliare Saffi v. Italy [GC], no. 22774/93, ?? 18-35, ECHR 1999-V.
THE LAW
I. ALLEGED VIOLATION OF ARTICLE 1 OF PROTOCOL No. 1 AND OF ARTICLE 6 ? 1 OF THE CONVENTION
24. The applicant complained that she had been unable to recover possession of her flat within a reasonable time owing to the lack of police assistance. She alleged a violation of Article 1 of Protocol No. 1 to the Convention, which provides:
?Every natural or legal person is entitled to the peaceful enjoyment of his possessions. No one shall be deprived of his possessions except in the public interest and subject to the conditions provided for by law and by the general principles of international law.
The preceding provisions shall not, however, in any way impair the right of a State to enforce such laws as it deems necessary to control the use of property in accordance with the general interest or to secure the payment of taxes or other contributions or penalties.?
25. The applicant also alleged a breach of Article 6 ? 1 of the Convention, the relevant part of which provides:
?In the determination of his civil rights and obligations …, everyone is entitled to a … hearing within a reasonable time by [a] … tribunal…?
26. The Court has on several previous occasions decided cases raising similar issues as in the present case and found a violation of Article 1 of Protocol No. 1 and Article 6 ? 1 of the Convention (see Immobiliare Saffi, cited above, ?? 46-66; Lunari v. Italy, no. 21463/93, 11 January 2001, ?? 34-46; Palumbo v. Italy, no. 15919/89, 30 November 2000, ?? 33-47).
27. The Court has examined the present case and finds that there are no facts or arguments from the Government, which would lead to any different conclusion in this case. The Court refers to its detailed reasons in the judgments cited above and notes that in this case the applicant has had to wait for approximately six years after January 1996 (when the applicant was for sure the owner of the flat) without having recovered possession of the flat.
28. Consequently, there has been a violation of Article 1 of Protocol No. 1 and of Article 6 ? 1 of the Convention in the present case.
II. APPLICATION OF ARTICLE 41 OF THE CONVENTION
29. Article 41 of the Convention provides:
?If the Court finds that there has been a violation of the Convention or the Protocols thereto, and if the internal law of the High Contracting Party concerned allows only partial reparation to be made, the Court shall, if necessary, afford just satisfaction to the injured party.?
A. Non-pecuniary damage
30. The applicant claimed ITL 25,000,000 for non-pecuniary damage (EUR 12,911.42).
31. The Government submitted that a finding of a violation would in itself constitute sufficient just satisfaction. They submitted that in any event the amount claimed was excessive. The Government stressed that the applicant had failed to adduce evidence of non-pecuniary damage sustained as a result of the alleged violation.
32. The Court considers that the applicant must have sustained some non-pecuniary damage, which the mere finding of a violation cannot adequately compensate. Therefore, the Court decides, on an equitable basis, to award EUR 3,000 under this head.
B. Costs and expenses
33. The applicant sought reimbursement of her legal costs, which she put at ITL 8,422,650 [EUR 4,349.94] for her costs and expenses before the Court.
34. According to the Court’s case-law, an award can be made in respect of costs and expenses only in so far as they have been actually and necessarily incurred by the applicant and are reasonable as to quantum (see the case Bottazzi v. Italy [GC], no. 34884/97, ? 30, ECHR 1999-V). In the present case, on the basis of the information in its possession and the above-mentioned criteria, the Court considers that EUR 1,000 is a reasonable sum and awards the applicant that amount.
C. Default interest
35. The Court considers it appropriate that the default interest should be based on the marginal lending rate of the European Central Bank to which should be added three percentage points.
FOR THESE REASONS, THE COURT UNANIMOUSLY
1. Holds that there has been a violation of Article 1 of Protocol No. 1 to the Convention;
2. Holds that there has been a violation of Article 6 ? 1 of the Convention;
3. Holds
(a) that the respondent State is to pay the applicant, within three months from the date on which the judgment becomes final according to Article 44 ? 2 of the Convention, the following amounts:
(i) 3,000 EUR (three thousand euros) for non-pecuniary damage;
(ii) 1,000 EUR (one thousand euros) for legal costs and expenses;
(b) that from the expiry of the above-mentioned three months until settlement simple interest shall be payable on the above amounts at a rate equal to the marginal lending rate of the European Central Bank during the default period plus three percentage points;
4. Dismisses the remainder of the applicant’s claim for just satisfaction.
Done in English, and notified in writing on 22 May 2003, pursuant to Rule 77 ?? 2 and 3 of the Rules of Court.
S?ren Nielsen Christos Rozakis
Deputy Registrar President

A chi rivolgersi e i costi dell'assistenza

Il Diritto dell'Espropriazione è una materia molto complessa e poco conosciuta, che "ingloba" parti importanti di molteplici rami del diritto. Per tutelarsi è quindi essenziale farsi assistere da un Professionista (con il quale si consiglia di concordare in anticipo i costi da sostenere, come ormai consentito dalle leggi in vigore).

Se l'espropriato ha già un Professionista di sua fiducia, può comunicagli che sul nostro sito trova strumenti utili per il suo lavoro.
Per capire come funziona la procedura, quando intervenire e i costi da sostenere, si consiglia di consultare la Sezione B.6 - Come tutelarsi e i Costi da sostenere in TRE Passi.

  • La consulenza iniziale, con esame di atti e consigli, è sempre gratuita
    - Per richiederla cliccate qui: Colloquio telefonico gratuito
  • Un'eventuale successiva assistenza, se richiesta, è da concordare
    - Con accordo SCRITTO che garantisce l'espropriato
    - Con pagamento POSTICIPATO (si paga con i soldi che si ottengono dall'Amministrazione)
    - Col criterio: SE NON OTTIENI NON PAGHI

Se l'espropriato è assistito da un Professionista aderente all'Associazione pagherà solo a risultato raggiunto, "con i soldi" dell'Amministrazione. Non si deve pagare se non si ottiene il risultato stabilito. Tutto ciò viene pattuito, a garanzia dell'espropriato, con un contratto scritto. è ammesso solo un rimborso spese da concordare: ad. es. 1.000 euro per il DAP (tutelarsi e opporsi senza contenzioso) o 2.000 euro per il contenzioso. Per maggiori dettagli si veda la pagina 20 del nostro Vademecum gratuito.

La data dell'ultimo controllo di validità dei testi è la seguente: 06/10/2024