Conclusione Violazione dell? Art. 6-1; violazione di P1-1; danno morale – risarcimento finanziario; Costi e spese risarcimento parziale – procedimenti dellaConvenzione
PRIMA SEZIONE
CAUSA ANNA CARBONE C. L’ITALIA
(Richiesta n. 48842/99)
SENTENZA
STRASBOURG
22 maggio 2003
DEFINITIVO
22/08/2003
Questa sentenza diverr? definitiva nelle circostanze esposte all? Articolo 44 ? 2 della Convenzione. Pu? essere soggetta a revisione editoriale.
Nella causa Anna Carbone c. l’Italia,
La Corte europea di Diritti umani (Prima Sezione), riunendosi in una Camera, composta da:
Il Sig. C.L. Rozakis, Presidente, il
Sig. G. Bonello, il Sig. P. Lorenzen, il Sig.ra N. Vajic, il
Sig.ra S. Botoucharova, il Sig. V. Zagrebelsky, il Sig.ra E. Steiner, giudici, ed i Sig. S. Nielsen, Cancelliere Aggiunto di Sezione
Avendo deliberato in privato 29 aprile 2003,
consegna la sentenza seguente che fu adottata in quella data:
PROCEDURA
1. La causa origin? da una richiesta (n. 48842/99) contro la Repubblica italiana depositata per la Corte sotto l?Articolo 34 della Convenzione per la Protezione dei Diritti umani e le Libert? Fondamentali (?la Convenzione?) da un cittadino italiano, la Sig.ra A. C. (?il richiedente?), il 14 aprile 1999.
2. Il richiedente fu rappresentato dal Sig. A. B., un avvocato che pratica a Roma. Il Governo italiano (?il Governo?) fu rappresentato dal suo Agente, il Sig. U. Leanza e dai suoi co-agenti successivi, rispettivamente il Sig. V. Esposito ed il Sig. F. Crisafulli.
3. Il richiedente si lament? sotto l?Articolo 1 del Protocollo N.ro 1 del fatto che non era stata capace di recuperare la propriet? del suo appartamento entro un termine ragionevole. Invocando l?Articolo 6 ? 1 della Convenzione, si lament? inoltre della lunghezza dei procedimenti di sfratto.
4. La richiesta fu assegnata alla Seconda Sezione della Corte (l’Articolo 52 ? 1 degli Articoli della Corte). All?interno di tale Sezione, la Camera che avrebbe considerato la causa (Articolo 27 ? 1 della Convenzione) fu costituita come previsto all? Articolo 26 ? 1 degli Articoli della Corte.
5. Il 1 novembre 2001 la Corte cambi? la composizione delle sue Sezioni (Articolo 25 ? 1). Questa causa fu assegnata alla Prima sezione nuovamente ricomposta
6. Il 27 giugno 2002 la Corte dichiar? la richiesta ammissibile.
I FATTI
IO. LE CIRCOSTANZE DELLA CAUSA
7. Il richiedente ? un cittadino italiano, nato nel 1906 e che vive a Roma.
8. A.M.G. era il proprietario di un appartamento a Roma che aveva affittato a M.T.
9. In un documento notificato all’inquilino il 31 dicembre 1990, il proprietario inform? l’inquilino della sua intenzione di terminare il contratto d’affitto su scadenza del termine il 30 giugno 1991 e lo chiam? in causa per apparire di fronte al Magistrato di Roma.
10. Con una decisione del 7 maggio 1991 che fu resa esecutiva nello stesso giorno il Magistrato di Roma sostenne la validit? dell’avviso per sgomberare ed ordin? che i locali fossero sgombrati entro il 31 maggio 1992.
11. Il 13 dicembre 1994, il proprietario notific? avviso all’inquilino chiedendogli di sgombrare i locali.
12. IL 3 maggio 1995, notific? avviso all’inquilino informandolo che il mandato di sfratto sarebbe stato eseguito da un ufficiale giudiziario il 30 maggio 1995.
13. Fra il 30 maggio 1995 e il 30 gennaio 1997, l’ufficiale giudiziario fece otto tentativi per recuperare possesso. Ogni tentativo si dimostr? senza successo, siccome il proprietario non fu abilitato ad assistenza di polizia nell’eseguire il mandato di sfratto.
14. In una data non specificata del 1995, il richiedente, divenne il proprietario dell’appartamento.
15. Il 30 maggio 1997, notific? avviso all’inquilino chiedendogli di sgombrare i locali. Il 14 luglio 1997, notific? avviso all’inquilino informandolo che il mandato di sfratto sarebbe stato eseguito da un ufficiale giudiziario il 25 luglio 1997.
16. Fra il 25 luglio 1997 e l?11 settembre 1998, l’ufficiale giudiziario fece cinque tentativi di recupero della propriet?. Ogni tentativo si dimostr? senza successo, siccome il richiedente non fu abilitato ad assistenza di polizia nell’eseguire il mandato di sfratto.
17. Il 13 ottobre 1998, notific? avviso all’inquilino informandolo che il mandato di sfratto sarebbe stato eseguito da un ufficiale giudiziario l?11 novembre 1998.
18. Fra l? 11 novembre 1998 e il 16 novembre 1999, l’ufficiale giudiziario fece quattro tentativi di recupero della propriet?. Ogni tentativo si dimostr? senza successo, siccome il richiedente non fu abilitato ad assistenza di polizia nell’eseguire il mandato di sfratto.
19. Il 19 ottobre 2000, il richiedente notific? avviso all’inquilino chiedendogli di sgombrare i locali.
20. Il 9 novembre 2000, notific? avviso all’inquilino informandolo che il mandato di sfratto sarebbe stato eseguito da un ufficiale giudiziario il 7 dicembre 2000.
21. Il 7 dicembre 2000, l’ufficiale giudiziario fece un di recupero della propriet? che si dimostr? senza successo, siccome il richiedente non fu abilitato ad assistenza di polizia nell’esecuzione del mandato di sfratto.
22. Successivamente, facendo seguito alla Legge n. 388 del 23 dicembre 2000 ed al Decreto Legge n. 247 del 2 luglio 2001, i procedimenti di sfratto sono stati sospesi sino al 31 dicembre 2001.
II. DIRITTO NAZIONALE ATTINENTE
23. Il diritto nazionale attinente ? descritto nella sentenza della Corte nella causa Immobiliare Saffi c. l’Italia [GC], n. 22774/93, ?? 18-35, 1999-V ECHR.
LA LEGGE
I. VIOLAZIONE ADDOTTA DELL?ARTICOLO 1 DEL PROTOCOLLO N.RO 1 E DELL? ARTICOLO 6 ? 1 DELLA CONVENZIONE
24. Il richiedente si lament? del fatto che non era stato capace di recuperare la propriet? del suo appartamento entro un termine ragionevole per la mancanza di assistenza di polizia. Asser? una violazione dell? Articolo 1 di Protocollo N.ro 1 alla Convenzione che prevede:
?Ogni persona fisica o giuridica ? abilitata al godimento tranquillo delle sue propriet?. Nessuno sar? privato delle sue propriet? eccetto che nell’interesse pubblico e soggetto alle condizioni previste dalla legge e dai principi generali di diritto internazionale.
Comunque, i provvedimenti precedenti non possono in qualsiasi modo danneggiare il diritto di un Stato ad eseguire simili leggi se ritiene necessario controllare l’uso della propriet? in conformit? con l’interesse generale o assicurare il pagamento di tasse o gli altri contributi o sanzioni penali.?
25. Il richiedente asser? anche una violazione dell? Articolo 6 ? 1 della Convenzione, la cui parte attinente prevede:
?Nella determinazione dei suoi diritti civili ed obblighi…, ognuno ? abilitato a un… ascolto all’interno di un termine ragionevole da [un]… tribunale…?
24. La Corte prima ha esaminato un numero di cause che sollevano problemi simili a quelli nella presente causa e ha trovato una violazione dell? Articolo 1 di Protocollo N.ro 1 ed Articolo 6 ? 1 della Convenzione (vedere Immobiliare Saffi, citata sopra, ?? 46-75; Lunari c. l’Italia, n. 21463/93, ?? 34-46 11 gennaio 2001; Palumbo c. l’Italia, n. 15919/89, ?? 33-48 30 novembre 2000).
25. La Corte ha esaminato la presente causa e trova che non ci sia nessun fatto o argomento del Governo che condurrebbe a una qualsiasi conclusione diversa in questa istanza. Nota che il richiedente ha dovuto aspettare approssimativamente sei anni dopo il gennaio 1996 (quando il richiedente era di sicuro il proprietario dell’appartamento) senza avere recuperato possesso dell’appartamento.
26. C’? stata di conseguenza, una violazione dell? Articolo 1 di Protocollo N.ro 1 e dell? Articolo 6 ? 1 della Convenzione nella presente causa.
II. L?APPLICAZIONE DELL?ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE
29. l?Articolo 41 della Convenzione prevede:
?Se la Corte trova che c’? stata una violazione della Convenzione o dei Protocolli inoltre, e se la legge interna dell?Alta Parte Contraente concernente permette di rendere una riparazione solamente parziale, la Corte pu?, se necessario, riconoscere una soddisfazione equa alla vittima.?
A. danno morale
30. Il richiedente chiese ITL 25,000,000 per danno morale (EUR 12,911.42).
31. Il Governo present? che una sentenza di una violazione avrebbe costituito in se stessa soddisfazione equa e sufficiente. Present? che in qualsiasi caso l’importo chiesto era eccessivo. Il Governo sottoline? che il richiedente non era riuscito ad addurre la prova del danno morale sostenuto come risultato della violazione allegata.
32. La Corte considera che il richiedente ha dovuto sostenere un danno morale che non pu? compensare adeguatamente la seplice sentenza di una violazione. Perci?, la Corte decide, su una base equa, di dare EUR 3,000 sotto questo capo.
B. Costi e spese
33. Il richiedente chiese il rimborso delle sue spese processuali che fiss? a ITL 8,422,650 [EUR 4,349.94] per i suoi costi e spese di fronte alla Corte.
34. Secondo la giurisprudenza della Corte, un risarcimento pu? essere accordato solamente nella misura in cui i costi e le spese siano stati realmente e necessariamente impegnanti dal richiedente e siano stati ragionevoli relativamente al quantum (vedere la causa Bottazzi c. l’Italia [GC], n. 34884/97, ? 30 1999-V di ECHR). Nella presente causa, sulla base delle informazioni in suo possesso ed il criterio summenzionato la Corte considera che EUR 1,000 sia una somma ragionevole e concede l?importo al richiedente.
C. Interesse moratori
35. La Corte considera adeguato che l’interesse di mora debba essere basato sul tasso di prestito marginale della Banca Centrale europea al quale si deve aggiungere tre punti percentuale.
PER QUESTE RAGIONI, LA CORTE UNANIMAMENTE
1. Sostiene che c’? stata una violazione dell? Articolo 1 di Protocollo N.ro 1 alla Convenzione;
2. Sostiene che c’? stata una violazione dell? Articolo 6 ? 1 della Convenzione;
3. Sostiene
(a) che lo Stato convenuto deve pagare il richiedente, entro tre mesi dalla data in cui la sentenza diviene definitiva secondo l?Articolo 44 ? 2 della Convenzione gli importi seguenti:
(i) 3,000 EUR (tre mila euro) per danno morale;
(ii) 1,000 EUR (mille euro) per spese processuali e spese;
(b) che dalla scadenza dei tre mesi summenzionati sino ad accordo sar? pagabile l?interesse semplice sugli importi sopra ad un tasso uguale al tasso di prestito marginale della Banca Centrale europea durante il periodo predefinito pi? tre punti percentuale;
4. Respinge il resto della richiesta del richiedente per la soddisfazione equa.
Fatto in inglese, notificato per iscritto il 22 maggio 2003, facendo seguito all? Articolo 77 ?? 2 e 3 degli Articoli di Corte.
S?ren Nielsen Christos Rozakis
Cancelliere Aggiunto Presidente