QUINTA SEZIONE
CASO DI ALASGAROV E ALTRI c. AZERBAIJAN
(Ricorso n. 32088/11)
SENTENZA
(Merito)
Art. 1 P1 – Godimento pacifico dei beni – Limitazione illegittima dell’accesso da parte dello Stato agli appezzamenti di terreno dei ricorrenti – Mancato rispetto del diritto interno in materia di espropriazione di beni di propriet? privata e di indennizzo
STRASBURGO
10 novembre 2022
La presente sentenza diventer? definitiva nelle circostanze previste dall’articolo 44 ? 2 della Convenzione. Pu? essere soggetta a revisione editoriale.
Nel caso Alasgarov e altri contro Azerbaigian,
La Corte europea dei diritti dell’uomo (Quinta Sezione), riunita in sezione composta da:
M?rti?? Mits, Presidente,
St?phanie Mourou-Vikstr?m,
L?tif H?seynov,
Lado Chanturia,
Ivana Jeli?,
Arnfinn B?rdsen,
Mattias Guyomar, giudici,
e Martina Keller, cancelliere di sezione aggiunto,
visti i seguenti atti:
il ricorso (n. 32088/11) contro la Repubblica dell’Azerbaigian presentato alla Corte ai sensi dell’articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libert? fondamentali (“la Convenzione”) da ottantadue cittadini azeri (“i ricorrenti” – cfr. Appendice I e II), il 28 aprile 2011;
la decisione di notificare al Governo dell’Azerbaigian (“il Governo”) i reclami ai sensi dell’articolo 6 ? 1 (diritto a una decisione motivata) e dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 della Convenzione e di dichiarare irricevibile il resto del ricorso;
le osservazioni delle parti;
Avendo deliberato in privato l’11 ottobre 2022,
pronuncia la seguente sentenza, adottata in tale data:
INTRODUZIONE
1. Il ricorso riguarda l’asserita interferenza illecita delle autorit? statali nel pacifico godimento dei beni dei ricorrenti e solleva questioni principalmente ai sensi dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione.
I FATTI
2. Le generalit? dei ricorrenti sono riportate nell’Appendice I e II. Ad eccezione dei ricorrenti n. 32 e 77, i ricorrenti appartengono a diciannove famiglie diverse. Tutti i ricorrenti sono stati inizialmente rappresentati dal sig. E. Mustafayev, un avvocato con sede in Azerbaigian. Dopo la conclusione del deposito delle osservazioni delle parti, alcuni ricorrenti (i nn. 3, 6, 9, 14 e 19) hanno nominato il sig. A. Layij, un avvocato con sede in Azerbaigian, come loro rappresentante.
3. Il Governo era rappresentato dal suo agente, il sig. ?. ?sg?rov.
4. I fatti del caso possono essere riassunti come segue.
5. Il 10 novembre 1998 la Commissione per la riforma agraria del distretto di Absheron ha emesso la decisione n. 21 che assegnava ai ricorrenti appezzamenti di terreno di diverse dimensioni per uso agricolo (una copia della decisione non ? disponibile nel fascicolo). Il 24 dicembre 1998 ai ricorrenti sono stati rilasciati atti di propriet? relativi a tali appezzamenti di terreno. Dalle copie degli atti di propriet? risulta che il capofamiglia era indicato come proprietario dell’appezzamento di terreno (cfr. Appendice I e II – nomi in grassetto). I nomi di tutti i membri della famiglia comparivano anche sugli atti, sotto la voce “membri della famiglia”. Sembra che, nonostante i titoli di propriet? riportassero le coordinate di ciascun appezzamento di terreno, i confini degli appezzamenti non fossero stati stabiliti con un’indagine catastale.
6. Nel marzo-aprile 2008 la Municipalit? di Mehdiabad del distretto di Absheron (“Municipalit? di Mehdiabad”) ha inviato ai ricorrenti n. 18, 51 e 77 delle notifiche che facevano riferimento all’articolo 70.1 del Codice fondiario (si veda il successivo paragrafo 21) e affermavano che sarebbero stati loro riassegnati dei lotti di terreno in “un altro luogo” perch? i loro lotti erano necessari per la costruzione di un edificio statale. Il Comune di Mehdiabad ha chiesto ai ricorrenti di presentargli i loro titoli di propriet? entro tre giorni e ha avvertito che, in caso contrario, sarebbe stato avviato un procedimento giudiziario per invalidare il loro titolo di propriet? del terreno.
7. Il 30 giugno 2008 il Comune di Fatmayi del distretto di Absheron (“Comune di Fatmayi”) ha venduto alla E.G. un appezzamento di terreno di 64,4 ettari per la realizzazione di costruzioni a scopo commerciale. I documenti di cessione non contenevano alcuna indicazione dell’intenzione di trasferire successivamente il terreno ai ricorrenti.
8. Il 31 ottobre 2008 i capifamiglia (i ricorrenti nn. 1, 6, 9, 14, 18, 23, 28, 33, 39, 42, 45, 51, 54, 58, 60, 63, 66 e 72) e i ricorrenti nn. 32, 77 e 78, insieme ad altre persone, hanno intentato una causa contro il Comune di Mehdiabad presso il Tribunale distrettuale di Absheron. Essi lamentavano che il convenuto aveva occupato i loro terreni e stava eseguendo lavori di costruzione nell’area. Facendo riferimento all’articolo 157.9 del Codice civile (si veda il paragrafo 19), i suddetti ricorrenti hanno sostenuto che la propriet? privata pu? essere espropriata per esigenze statali solo in circostanze previste dalla legge e previo pagamento di un indennizzo. Hanno inoltre affermato di aver chiesto alla convenuta di presentare una decisione in tal senso emessa dalle autorit? competenti, qualora esistesse, ma senza alcun risultato. Hanno chiesto al tribunale di ordinare al Comune di Mehdiabad di fermare i lavori di costruzione e di “ripristinare i loro diritti” sulla loro propriet?.
9. Il 26 dicembre 2008 il tribunale ha respinto le richieste dei ricorrenti. Ha osservato che l’esame in loco degli appezzamenti di terreno in questione, alla presenza delle parti e di uno specialista del Comitato statale per la terra e la cartografia (“SLCC”), aveva rivelato che, anche se un muro era stato costruito intorno agli appezzamenti di terreno dei ricorrenti, non era situato sul loro terreno. Ha ritenuto che i ricorrenti non avessero fornito alcuna prova che l’accesso ai loro appezzamenti di terreno fosse stato limitato dal Comune o da qualsiasi altra persona.
10. Il 30 gennaio 2009 i suddetti ricorrenti (cfr. paragrafo 8) hanno presentato ricorso, ribadendo le loro richieste. L’elenco delle persone che hanno presentato il ricorso, allegato allo stesso, indicava anche il numero dei membri della famiglia (114 persone in totale, compresi altri individui).
11. Il 12 giugno 2009 la Corte d’appello di Sumgayit ha respinto il ricorso. Nel farlo, ha fatto riferimento a una lettera dell’Autorit? esecutiva del distretto di Absheron (“ADEA”), inviata in risposta alla richiesta di informazioni del tribunale. La lettera affermava che gli appezzamenti di terreno in questione erano destinati a scopi militari e che si stavano prendendo misure per assegnare altri appezzamenti di terreno ai ricorrenti di comune accordo. Faceva inoltre riferimento a una lettera dell’SLCC del 25 febbraio 2009 in cui si affermava che
(i) erano stati “assegnati” terreni comunali della stessa qualit? e dimensione in cambio degli appezzamenti in questione; e
(ii) poich? il procedimento giudiziario era in corso, le misure sarebbero state attuate dopo la decisione del tribunale.
12. A seguito di un ricorso in cassazione presentato dai ricorrenti n. 9, 18, 77 e dal loro rappresentante E. Mustafayev, il 2 novembre 2009 la Corte Suprema ha annullato la sentenza della corte d’appello e ha rinviato il caso per un nuovo esame. In particolare, ha rilevato che il tribunale di primo grado
(i) aveva basato le sue conclusioni sul parere dello specialista dell’SLCC (si veda il paragrafo 9), che non rifletteva la situazione reale degli appezzamenti di terreno in questione;
(ii) non aveva esaminato le richieste dei ricorrenti con riferimento alle coordinate indicate negli atti di propriet?; e
(iii) non aveva ordinato una perizia nonostante fosse necessaria. Ha osservato che il tribunale di primo grado doveva esaminare se fossero stati eseguiti lavori di costruzione sugli appezzamenti di terreno dei ricorrenti e discutere la necessit? di una perizia per stabilire l’esistenza di eventuali restrizioni ai diritti di propriet? dei ricorrenti. Dalla sentenza della Corte Suprema risulta che, oltre ai ricorrenti n. 9, 18 e 77, anche i ricorrenti n. 23, 45, 51, 54, 60, 63, 66, 72 e 78 hanno partecipato all’udienza davanti alla Corte Suprema e hanno dichiarato di sostenere il ricorso in cassazione.
13. Il 1? febbraio 2010 il rappresentante dei ricorrenti ha presentato diverse richieste alla corte d’appello. Ha chiesto alla corte di ordinare all’SLCC di determinare i confini dei terreni dei ricorrenti e di mostrare loro i confini sul terreno, sostenendo che l’SLCC non aveva fatto ci? nonostante le precedenti ripetute richieste dei ricorrenti. Ha inoltre sostenuto che, nonostante i ricorrenti avessero presentato foto e registrazioni video dell’area in questione, i tribunali nazionali avevano concluso che i ricorrenti non avevano fornito alcuna prova della violazione dei loro diritti. Ha quindi chiesto alla corte d’appello di ordinare un esame peritale degli appezzamenti di terreno in questione.
14. Il 1? marzo 2010 la Corte d’appello di Sumgayit ha respinto le richieste dei ricorrenti. Oltre alla sua precedente motivazione, la corte ha notato che l’esame in loco dell’area aveva mostrato che un alto muro di pietra era stato eretto intorno agli appezzamenti di terreno in questione e che nell’area erano in corso lavori di costruzione. All’udienza, E.M., un dipendente del Servizio di frontiera dello Stato (“SBS”), sentito come testimone, ha dichiarato che nell’area in questione era in costruzione un edificio speciale per l’SBS. Il tribunale ha inoltre rilevato che il Comune di Fatmayi aveva assegnato a E.G. un terreno di 64,4 ettari. Infine, ha rilevato che i ricorrenti non sono stati in grado di dimostrare dove fossero esattamente situati i loro appezzamenti di terreno.
15. Con una decisione separata emessa nella stessa data, la corte d’appello ha respinto la richiesta di una perizia. Ha ritenuto che, poich? i ricorrenti non erano in grado di dimostrare l’esatta ubicazione dei loro appezzamenti di terreno e le loro esatte dimensioni, non era necessario un tale esame.
16. Il 1? aprile 2010 i ricorrenti n. 9 e 18, rappresentati dal sig. E. Mustafayev, hanno presentato ricorso per cassazione sostenendo che
(i) se il loro terreno era necessario per scopi militari, dovevano essere adottate misure legittime per espropriarlo pagando il suo valore di mercato;
(ii) non erano d’accordo con l’assegnazione di altri appezzamenti di terreno da parte della municipalit? di Fatmayi perch? questi non erano della stessa qualit? e il diritto nazionale vietava l’assegnazione di terreni in sostituzione di un indennizzo senza il consenso del proprietario;
(iii) la corte d’appello non aveva seguito le istruzioni della Corte Suprema in merito all’esame di un esperto;
(iv) i tribunali non avevano fornito decisioni motivate e si erano basati sulle lettere fornite dalle autorit? competenti (cfr. paragrafo 11); e
(v) a causa di questa situazione, l’accesso dei ricorrenti ai loro terreni era stato limitato a tempo indeterminato.
Al termine del ricorso in cassazione, i ricorrenti hanno dichiarato di chiedere alla Corte Suprema di annullare la sentenza della corte d’appello per conto di tutte le 114 persone i cui diritti di propriet? erano stati violati.
17. Il 24 novembre 2010 la Corte Suprema ha respinto il ricorso in cassazione. Dal fascicolo risulta che sono state inviate a tutti i capifamiglia e al ricorrente n. 78 le notifiche standard relative alle udienze dinanzi alla Corte Suprema, in cui si affermava che le parti potevano presentare le loro obiezioni o spiegazioni in merito al ricorso in cassazione presentato dai ricorrenti n. 9 e n. 18. Una copia della sentenza della Corte di Cassazione del 24 novembre 2010 ? stata inviata anche a loro.
QUADRO GIURIDICO DI RIFERIMENTO
18. Le disposizioni pertinenti del diritto interno in materia di espropriazione sono state riassunte in Aliyeva e altri c. Azerbaigian (n. 66249/16 e altri 6, ?? 48-71, 21 settembre 2021).
19. L’articolo 157.9 del Codice civile prevedeva che la propriet? privata potesse essere alienata dallo Stato se necessaria per esigenze statali solo nei casi consentiti dalla legge e previo pagamento di un indennizzo per un importo corrispondente al suo valore di mercato.
20. L’articolo 247.3 del Codice Civile, in vigore all’epoca dei fatti, prevedeva che, previo accordo con il proprietario, potesse essergli assegnato un altro appezzamento di terreno per il terreno espropriato.
21. L’articolo 70.1 del Codice fondiario, in vigore all’epoca dei fatti, prevedeva che i terreni detenuti in propriet? o in usufrutto o in affitto potessero essere espropriati per esigenze statali o pubbliche. Ai sensi dell’articolo 70.8 del Codice fondiario, al proprietario o all’usufruttuario (o all’affittuario) poteva essere concesso un altro appezzamento di terreno delle stesse dimensioni e qualit? sulla base di un accordo reciproco.
22. La norma 5 del Regolamento sulla preparazione, la registrazione e l’emissione di documenti sui diritti di propriet? e uso della terra (il “Regolamento”), approvato dal Decreto presidenziale del 10 gennaio 1997 e in vigore all’epoca dei fatti, prevedeva che gli atti di propriet? fossero rilasciati al capofamiglia. I titoli di propriet? dovevano indicare il nome di ciascun membro della famiglia e la quota di terreno a lui appartenente.
LA LEGGE
OSSERVAZIONI PRELIMINARI
23. Nelle osservazioni dei ricorrenti, il loro rappresentante, il signor E. Mustafayev, ha informato la Corte che solo ventidue dei ricorrenti (cinque famiglie) avevano mantenuto il loro ricorso davanti alla Corte. Alla luce di questa dichiarazione, la Corte ritiene che i restanti ricorrenti possano essere considerati come non pi? intenzionati a portare avanti il ricorso, ai sensi dell’articolo 37 ? 1 (a) della Convenzione. Inoltre, ai sensi dell’articolo 37 ? 1 in fine, la Corte non rileva alcuna circostanza particolare relativa al rispetto dei diritti umani come definiti nella Convenzione e nei suoi Protocolli che richieda la prosecuzione dell’esame del loro caso. La Corte ritiene pertanto opportuno stralciare la domanda dall’elenco nella misura in cui riguarda i ricorrenti nn. 23-82 (cfr. Appendice II).
24. La Corte rileva inoltre che il sig. Aydin Ramazanov (ricorrente n. 18) ? deceduto mentre il ricorso era pendente dinanzi alla Corte e che la sig.ra Kifayet Jafarova (ricorrente n. 19), sua coniuge, ha espresso il desiderio di proseguire il procedimento dinanzi alla Corte.
25. In vari casi in cui un ricorrente ? deceduto nel corso del procedimento della Convenzione, la Corte ha tenuto conto delle dichiarazioni degli eredi o dei familiari pi? stretti del ricorrente che esprimevano il desiderio di proseguire il procedimento davanti alla Corte. La Corte ha accettato che i parenti stretti o gli eredi possano in linea di principio portare avanti il ricorso, a condizione che abbiano un interesse sufficiente nel caso (si veda Mammadov e altri c. Azerbaigian, no. 35432/07, ? 80, 21 febbraio 2019, con ulteriori riferimenti). Alla luce di quanto sopra e tenuto conto delle circostanze del caso di specie, la Corte riconosce che la coniuge del defunto ricorrente, la sig.ra Kifayet Jafarova, ha un interesse legittimo a portare avanti il ricorso al posto del defunto ricorrente.
PRESUNTA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 1 DEL PROTOCOLLO N. 1 DELLA CONVENZIONE
26. I ricorrenti hanno lamentato un’interferenza illegittima nel loro diritto al pacifico godimento dei propri beni, come previsto dall’articolo 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione, che recita come segue:
“Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al pacifico godimento dei suoi beni. Nessuno pu? essere privato dei suoi beni se non nell’interesse pubblico e alle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale.
Tuttavia, le disposizioni precedenti non pregiudicano in alcun modo il diritto di uno Stato di applicare le leggi che ritiene necessarie per controllare l’uso della propriet? in conformit? all’interesse generale o per assicurare il pagamento di imposte o di altri contributi o sanzioni.”
Ammissibilit?
Incompatibilit? ratione personae
27. La Corte osserva che la sig.ra Zuleykha Alasgarova (ricorrente n. 2) ? deceduta prima della presentazione del ricorso da parte del rappresentante legale dei ricorrenti. La Corte non pu? quindi ammettere che la signora fosse legittimata a presentare ricorso ai sensi dell’articolo 34 della Convenzione. Ne consegue che il ricorso nei suoi confronti ? incompatibile ratione personae con le disposizioni della Convenzione ai sensi dell’articolo 35 ? 3 e deve essere respinto ai sensi dell’articolo 35 ? 4.
Mancato esaurimento delle vie di ricorso interne
28. Il Governo ha sostenuto che solo due dei ricorrenti (si veda il paragrafo 16) hanno esaurito tutte le vie di ricorso interne effettive. In particolare, ha sostenuto che gli altri ricorrenti non avevano presentato ricorso in cassazione. Facendo riferimento a Saghinadze e altri c. Georgia (n. 18768/05, 27 maggio 2010), il Governo ha inoltre sostenuto che la partecipazione di ciascun ricorrente al procedimento dinanzi alla Corte Suprema avrebbe favorito gli interessi di una maggiore chiarezza dei fatti e della certezza del diritto. Hanno inoltre sostenuto che i ricorrenti avrebbero potuto designare uno dei due suddetti ricorrenti come loro rappresentante conferendo loro una procura.
29. I ricorrenti hanno sostenuto che, in conformit? con i regolamenti in vigore all’epoca dei fatti (si veda il paragrafo 22 supra), gli atti di propriet? venivano emessi a nome del capofamiglia. Pertanto, le domande presentate ai tribunali nazionali erano state presentate dai capifamiglia per conto di tutti i membri della famiglia. Hanno inoltre sostenuto che i tribunali nazionali non avevano contestato la loro posizione a nome dei membri della famiglia. Inoltre, il ricorrente n. 1 aveva conferito una procura al ricorrente n. 18 e i ricorrenti nn. 6 e 16 avevano conferito una procura a M.T. per rappresentare i loro interessi dinanzi ai tribunali nazionali in relazione ai loro appezzamenti di terreno. Hanno presentato copie di tali procure, datate rispettivamente 24 e 27 luglio 2009 e contenenti anche una nota che indicava che i poteri conferiti potevano essere delegati ad altre persone. Hanno inoltre sostenuto che il ricorrente n. 1 e M.T. avevano successivamente stipulato un contratto per servizi legali con il sig. E. Mustafayev (le copie non sono disponibili nel fascicolo) e che pertanto il rappresentante aveva presentato il ricorso per cassazione anche per conto dei ricorrenti n. 1, 6 e 14. I ricorrenti hanno inoltre sostenuto che il ricorso in cassazione affermava di essere stato presentato per conto di tutte le 114 persone i cui diritti di propriet? erano stati violati. Inoltre, la lettera della Corte Suprema che inviava una copia della sentenza elencava i nomi dei ricorrenti n. 1, 6 e 14.
30. Dal fascicolo risulta che l’istanza iniziale dinanzi ai tribunali nazionali era stata presentata e firmata dai capifamiglia e dai ricorrenti n. 32, 77 e 78. I ricorrenti sostenevano che ci? era dovuto al fatto che, in base alle disposizioni del diritto nazionale in vigore all’epoca dei fatti, gli atti di propriet? venivano rilasciati a nome del capofamiglia. La Corte osserva dalle copie degli atti di propriet? presentate dai ricorrenti che i capifamiglia erano menzionati come proprietari degli appezzamenti di terreno, mentre erano elencati anche i nomi dei membri della famiglia (si veda il paragrafo 5 sopra).
31. La Corte osserva inoltre che il secondo ricorso per cassazione ? stato firmato solo dai ricorrenti n. 9 e 18 e dal loro rappresentante E. Mustafayev. Non vi ? alcun documento nel fascicolo che dimostri che i ricorrenti nn. 1, 6 e 14 abbiano conferito una procura al sig. E. Mustafayev. Per quanto riguarda l’argomentazione secondo cui i tre ricorrenti avrebbero conferito la procura rispettivamente al ricorrente n. 18 e a M.T., che in seguito avrebbero stipulato un contratto per servizi legali con il sig. E. Mustafayev, poich? le copie dei contratti non sono disponibili nel fascicolo, non ? possibile verificare se i ricorrenti n. 18 e M.T. abbiano effettivamente trasferito i diritti di rappresentanza nei confronti dei ricorrenti n. 1, 6 e 14 al sig. E. Mustafayev. La Corte nota allo stesso tempo che nel loro ricorso in cassazione i ricorrenti n. 9 e 18 hanno chiesto alla Corte Suprema di annullare la sentenza della corte inferiore per conto di 114 persone, tra cui tutti i ricorrenti davanti alla Corte (si veda il paragrafo 16 sopra). Il Governo non ha commentato queste particolari argomentazioni dei ricorrenti. La Corte osserva che, sebbene sia discutibile se, alla luce delle argomentazioni sopra citate, si possa accettare che il ricorso in cassazione sia stato presentato da tutti i ricorrenti a titolo di rappresentanza, viste le sue conclusioni qui di seguito, non ritiene necessario risolvere la questione.
32. Dal fascicolo risulta che, sebbene gli atti di propriet? relativi agli appezzamenti di terreno in questione siano stati emessi a nome del capofamiglia come proprietario cartaceo, tali atti riguardavano i diritti di propriet? di tutti i membri della famiglia. Si pu? quindi affermare che la base giuridica dei diritti di propriet? di tutti i ventuno ricorrenti era la stessa e, di conseguenza, essi erano interessati dalle presunte violazioni dei loro diritti nella stessa misura. Inoltre, le loro richieste e i loro reclami dinanzi ai tribunali nazionali erano chiaramente gli stessi (contrasto Saghinadze e altri, sopra citato, ? 82). Tutti i capifamiglia hanno lamentato, nella loro richiesta iniziale e nel ricorso presentato alla corte d’appello, di non aver potuto accedere liberamente alle loro terre a causa delle azioni delle autorit? statali (si vedano i paragrafi 8 e 10). I ricorrenti n. 9 e 18, che sono i capi delle famiglie i cui membri sono i ricorrenti n. 10-13 e 19-22, hanno lamentato la stessa questione nel loro ricorso in cassazione. La Corte Suprema ha respinto il loro ricorso in cassazione e ha confermato le sentenze dei tribunali di grado inferiore, ritenendo che i ricorrenti non avessero fornito alcuna prova di un’interferenza con i loro diritti di propriet?. ? vero che le famiglie dei ricorrenti n. 1, 3-8 e 14-17 non hanno aderito al secondo ricorso in cassazione. Tuttavia, nelle circostanze specifiche, la Corte non vede come la presentazione di un ricorso in cassazione sulla stessa questione giuridica da parte di ciascun ricorrente, che si tratti dei membri della famiglia o dei restanti capifamiglia, avrebbe potuto portare a un risultato diverso (confrontare Laska e Lika c. Albania, nn. 12315/04 e 17605/04, ?? 46-47, 20 aprile 2010; Vasilkoski e altri c. ex Repubblica jugoslava di Macedonia, n. 28169/08, ? 46, 28 ottobre 2010; Khamzayev e altri c. Russia, n. 1503/02, ? 155, 3 maggio 2011; e Hasanali Aliyev e altri c. Azerbaigian, n. 42858/11, ? 30, e Hasanali Aliyev e altri c. Azerbaigian, no. 42858/11, ? 30, 9 giugno 2022). In particolare, la Corte Suprema non ? mai entrata nel merito di questioni che possono essere specifiche solo per alcuni dei ricorrenti e le motivazioni della sua sentenza riguardavano tutti i ricorrenti allo stesso modo. Di conseguenza, la Corte respinge l’obiezione del Governo.
33. La Corte osserva che il ricorso non ? manifestamente infondato n? irricevibile per altri motivi elencati nell’articolo 35 della Convenzione. Deve pertanto essere dichiarato ricevibile.
Il merito
Le osservazioni delle parti
34. I ricorrenti hanno sostenuto di essere stati privati di fatto della loro propriet? senza alcuna base giuridica e senza risarcimento. Essi sostenevano che i tribunali nazionali avevano omesso di ordinare una perizia sui loro terreni e che tutte le coordinate di ciascun appezzamento di terreno erano state indicate negli atti di propriet? rilasciati loro.
35. Il Governo ha sostenuto che i ricorrenti non hanno fornito alcuna prova attendibile dinanzi ai tribunali nazionali che dimostrasse l’interferenza con i loro diritti di propriet?. Hanno affermato che i ricorrenti non hanno mostrato la situazione esatta e i confini dei loro appezzamenti di terreno durante l’esame in loco.
La valutazione della Corte
36. La Corte osserva che le parti sono in disaccordo sull’esistenza di un’interferenza con il pacifico godimento dei beni dei ricorrenti. A questo proposito, rileva quanto segue.
37. ? indiscutibile che un muro era stato eretto intorno agli appezzamenti di terreno dei ricorrenti. Pur riconoscendo questo fatto, i tribunali nazionali hanno ritenuto che i ricorrenti non fossero in grado di dimostrare che vi fosse stata un’interferenza con i loro diritti di propriet?. I ricorrenti hanno sostenuto per tutta la durata del procedimento che, di conseguenza, il loro accesso ai terreni era stato limitato. La loro richiesta di una perizia, che era stata menzionata anche nella sentenza della Corte Suprema del 2 novembre 2009 (si veda il paragrafo 12 sopra), ? stata respinta dalla corte d’appello perch? i ricorrenti non erano in grado di mostrare esattamente i confini dei loro appezzamenti di terreno.
38. Dai materiali del caso risulta che non era stata effettuata alcuna indagine catastale per stabilire i confini di ciascun appezzamento di terreno (si veda il paragrafo 5 supra). Tuttavia, la Corte osserva che gli atti di propriet? contenevano informazioni sulle coordinate e sulle dimensioni di ciascun appezzamento di terreno. Non ? quindi chiaro perch? i giudici nazionali non abbiano preso in considerazione gli atti di propriet? che erano stati presentati dai ricorrenti fin dall’inizio del procedimento.
39. Sembra inoltre che i ricorrenti abbiano presentato ai tribunali nazionali foto e registrazioni video per dimostrare che il loro accesso ai terreni era stato limitato. Inoltre, i tribunali nazionali hanno effettuato un esame in loco dell’area in questione e hanno riscontrato che un alto muro di pietra era stato eretto intorno al terreno dei ricorrenti (si veda il paragrafo 9 sopra). Sebbene la Corte prenda in considerazione le conclusioni dei tribunali nazionali secondo cui il muro non era situato sugli appezzamenti di terreno dei ricorrenti ma intorno ad essi (si vedano i paragrafi 9 e 14), trova difficile accettare le conclusioni dei tribunali nazionali e l’argomentazione del Governo secondo cui non vi ? stata alcuna interferenza con i diritti dei ricorrenti. La Corte ritiene che la situazione in questione, vale a dire l’erezione del muro da parte delle autorit? statali intorno agli appezzamenti di terreno dei ricorrenti, abbia indubbiamente limitato il loro libero accesso al terreno e che tale situazione abbia costituito un’interferenza nel pacifico godimento dei loro beni da parte dei ricorrenti.
40. Per quanto riguarda la norma applicabile, la Corte fa riferimento alla sua giurisprudenza consolidata per quanto riguarda la struttura dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 e le tre norme in esso contenute (si veda, tra le molte altre autorit?, Visti?? e Perepjolkins c. Lettonia [GC], n. 71243/01, ?? 93-94, 25 ottobre 2012).
41. La Corte osserva che non ? stato emesso alcun decreto di esproprio o altro strumento giuridico in relazione agli appezzamenti di terreno in questione (contrasto Akhverdiyev v. Azerbaijan, no. 76254/11, ? 8, 29 gennaio 2015; Khalikova v. Azerbaijan, no. 42883/11, ? 8, 22 ottobre 2015; e Aliyeva e altri, sopra citata, ?? 6-7). I ricorrenti sono rimasti i proprietari legali dei loro terreni e il loro titolo non ? mai stato revocato. In questo senso, non si pu? dire che i ricorrenti siano stati privati dei loro beni. Considerate le circostanze del caso di specie, la Corte ritiene di dover esaminare la situazione denunciata in base alla regola generale stabilita nella prima frase del primo paragrafo dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione (cfr. B?rzi?? e altri c. Lettonia, n. 73105/12, ?? 82-83, 21 settembre 2021, con ulteriori riferimenti).
42. La Corte ribadisce che il primo e pi? importante requisito dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 ? che qualsiasi interferenza da parte di un’autorit? pubblica con il pacifico godimento dei beni deve essere “legittima” (si vedano, tra le molte altre autorit?, Yavuz ?zden c. Turchia, n. 21371/10, ? 78, 14 settembre 2021, e Par e Hyodo c. Azerbaigian, nn. 54563/11 e 22428/15, ? 52, 18 novembre 2021).
43. Nel caso in esame, l’interferenza con i diritti di propriet? dei ricorrenti ? derivata dalle azioni delle autorit? statali. Dalle dichiarazioni dell’ADEA e dell’SLCC ai tribunali nazionali risulta che gli appezzamenti di terreno dei ricorrenti erano destinati a essere utilizzati per scopi militari in futuro e che erano state adottate misure per assegnare altri appezzamenti di terreno ai ricorrenti (si veda il paragrafo 11 sopra). Il dipendente dell’SBS ha dichiarato all’udienza davanti alla corte d’appello che nell’area in questione si stava costruendo un edificio per l’SBS. Inoltre, la Corte d’appello di Sumgayit ha rilevato, nella sua sentenza del 1? marzo 2010, che un appezzamento di terreno di 64,4 ettari era stato assegnato a E.G. dal Comune di Fatmayi (si veda il paragrafo 14 sopra).
44. Secondo il diritto nazionale, per l’esproprio di una propriet? privata doveva essere seguita una procedura specifica (si veda il paragrafo 18 sopra). Il diritto nazionale richiedeva inoltre il pagamento preventivo di un indennizzo in caso di esproprio di terreni per esigenze statali (si veda il paragrafo 19). L’articolo 70.8 del Codice fondiario e l’articolo 247.3 del Codice civile prevedevano che al posto del terreno espropriato potesse essere assegnato un altro appezzamento di terreno, ma solo con il consenso del proprietario (cfr. paragrafi 20-21). Tuttavia, come gi? detto, non era stato emesso alcun decreto di esproprio in relazione agli appezzamenti di terreno dei ricorrenti (cfr. paragrafo 41). Inoltre, sebbene i tribunali nazionali abbiano fatto riferimento all’assegnazione di un appezzamento di terreno di 64,4 ettari a E.G. da parte del Comune di Fatmayi, non hanno spiegato la base giuridica dell’accordo in base al quale il terreno era stato assegnato a una terza persona, n? in che modo ci? avrebbe potuto costituire una compensazione per le limitazioni dei diritti di propriet? dei ricorrenti. La Corte osserva che il suddetto appezzamento di terreno era stato venduto a E.G. dal Comune di Fatmayi per l’esecuzione di lavori di costruzione a fini commerciali e che i documenti relativi alla sua assegnazione non contenevano alcuna informazione o istruzione sul fatto che fosse destinato a essere successivamente trasferito ai ricorrenti (si veda il paragrafo 7 sopra). La Corte osserva inoltre che, in ogni caso, i ricorrenti avevano espressamente rifiutato di accettare tale terreno nel loro ricorso dinanzi ai tribunali nazionali (si veda il paragrafo 16 supra).
45. La Corte osserva che il Governo ha anche omesso di citare qualsiasi disposizione di legge che avrebbe potuto servire come base per l’interferenza con i diritti di propriet? dei ricorrenti (confrontare Par e Hyodo, sopra citato, ? 56).
46. Alla luce delle considerazioni sopra esposte, la Corte ritiene che l’ingerenza nei diritti di propriet? dei ricorrenti non possa essere considerata “legittima” ai sensi dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione (cfr. Yavuz ?zden, sopra citata, ? 87). Questa constatazione rende superfluo esaminare se sia stato raggiunto un giusto equilibrio tra le esigenze dell’interesse generale della comunit? e quelle della tutela dei diritti fondamentali dei ricorrenti.
47. Vi ? stata pertanto una violazione dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione.
PRESUNTA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 6 DELLA CONVENZIONE
48. I ricorrenti hanno lamentato che le sentenze dei tribunali nazionali nel loro caso non erano state motivate.
49. Tenuto conto delle sue conclusioni ai sensi dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione (si vedano i paragrafi 26-47 supra), dei fatti del caso e delle osservazioni delle parti, la Corte ritiene che non sia necessario pronunciarsi separatamente sulla ricevibilit? e sul merito del suddetto reclamo (si confronti Centro per le risorse giuridiche per conto di Valentin C?mpeanu c. Romania [GC], no. 47848/08, ? 156, ECHR 2014).
APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE
50. L’articolo 41 della Convenzione prevede:
“Se la Corte constata una violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli e se il diritto interno dell’Alta Parte contraente interessata consente una riparazione solo parziale, la Corte accorda, se necessario, una giusta soddisfazione alla parte lesa.”
51. I ricorrenti nn. 1, 3-5 e 9-22 hanno chiesto 170.000 manat azeri (AZN – circa 84.700 euro (EUR)) per ciascuna famiglia e i ricorrenti nn. 6-8 hanno chiesto 102.500 AZN (circa 51.100 euro) per la loro famiglia per il valore di mercato dei rispettivi appezzamenti di terreno in relazione al danno pecuniario. Ciascuna famiglia ha inoltre chiesto 10.000 AZN (circa 5.000 euro) per il danno non patrimoniale. Ciascuna famiglia ha inoltre richiesto 1.000 AZN (circa 500 euro) per servizi legali e 500 AZN (circa 250 euro) per spese di traduzione e postali. A sostegno della loro richiesta, i ricorrenti hanno presentato numerose fatture.
52. Il Governo ha sostenuto che gli importi richiesti erano eccessivi e che i ricorrenti non avevano fornito alcuna perizia di stima che indicasse il valore degli appezzamenti di terreno in questione. Hanno inoltre sostenuto che le suddette fatture non erano sufficientemente dettagliate. Esse non contenevano informazioni sul caso a cui si riferivano, sul numero di pagine tradotte o sui nomi dei ricorrenti.
53. La Corte ritiene che la questione dell’applicazione dell’articolo 41 non sia pronta per la decisione. ? quindi necessario riservare la questione, tenendo conto della possibilit? di un accordo tra lo Stato convenuto e i ricorrenti (articolo 75, paragrafi 1 e 4, del Regolamento della Corte).
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL’UNANIMIT?,
Decide di depennare il ricorso dalla propria lista di cause nella misura in cui ? stato presentato dai ricorrenti nn. 23-82;
Dichiara ricevibili i ricorsi ai sensi dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione dei ricorrenti nn. 1 e 3-22 e irricevibili i restanti ricorsi;
Dichiara che vi ? stata una violazione dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione;
Dichiara che non ? necessario esaminare la ricevibilit? e il merito dei reclami ai sensi dell’articolo 6 della Convenzione;
Ritiene che la questione dell’applicazione dell’articolo 41 non sia pronta per la decisione e di conseguenza,
(a) si riserva la questione nel suo complesso;
(b) invita il Governo e i ricorrenti nn. 1 e 3-22 a presentare, entro tre mesi dalla data in cui la sentenza diventer? definitiva ai sensi dell’articolo 44 ? 2 della Convenzione, le loro osservazioni scritte al riguardo e, in particolare, a notificare alla Corte qualsiasi accordo che potrebbero raggiungere;
(c) si riserva l’ulteriore procedura e delega al Presidente della Camera il potere di fissarla se necessario.
Fatto in inglese e notificato per iscritto il 10 novembre 2022, ai sensi dell’articolo 77, paragrafi 2 e 3, del Regolamento della Corte.
Martina Keller M?rti?? Mits
Cancelliere aggiunto Presidente