TERZA SEZIONE
CASO DI ABIYEV E PALKO c. RUSSIA
(Applicazione n. 77681/14)
STOP
Art. 1 P1 – Pignoramento di beni – Demolizione dei beni immobili dei ricorrenti e pignoramento dei loro terreni per la ricostruzione di una citt? – Espropriazione arbitraria di fatto in violazione della procedura obbligatoria e in assenza di qualsiasi indennizzo
STRASBURGO
24 marzo 2020
DEFINITIVO
24/07/2020
Questa sentenza ? diventata definitiva ai sensi dell’articolo 44 ? 2 della Convenzione. Pu? essere soggetto a modifiche editoriali.
Nel caso di Abiyev e Palko contro la Russia,
La Corte europea dei diritti dell’uomo (Terza Sezione), che si riunisce in una sezione composta da :
Paul Lemmens, Presidente,
Georgios A. Serghides,
Dmitry Dedov,
Alena Pol??kov?,
Mar?a El?segui,
Gilberto Felici,
Erik Wennerstr?m, giudici,
e Milan Bla?ko, cancelliere di sezione,
Avvistato:
il suddetto ricorso (n. 77681/14) contro la Federazione Russa, presentato alla Corte ai sensi dell’articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libert? fondamentali (“la Convenzione”) il 29 novembre 2014 da due cittadini di tale Stato, il sig. Mayrbek Kharonovich Abiyev e la sig.ra Nadezhda Nikolayevna Palko (“i ricorrenti”)
le osservazioni delle parti,
Constatando che il 12 novembre 2018 i reclami relativi al diritto al rispetto della propriet? e all’inviolabilit? dell’abitazione sono stati comunicati al Governo e l’istanza ? stata dichiarata irricevibile per il resto, ai sensi dell’articolo 54 ? 3 del Regolamento del Tribunale.
Dopo la delibera in Aula del Consiglio del 3 marzo 2020,
Emette la seguente sentenza, adottata in tale data:
INTRODUZIONE
La presente causa riguarda la demolizione dei beni immobili dei ricorrenti e la confisca dei loro terreni ai fini della ricostruzione della citt? di Argun (Cecenia), nonch? il rigetto da parte del tribunale della loro richiesta di risarcimento.
IN FATTO
1. I ricorrenti, sposati, sono nati rispettivamente nel 1959 e nel 1970 e risiedevano ad Argun (Repubblica cecena). Erano rappresentati dall’avvocato D.S. Itslayev.
2. Il 4 agosto 2016 ? morto il primo richiedente (“il richiedente”). Il 21 luglio 2018, il secondo ricorrente (“il Richiedente”) ha espresso il desiderio di proseguire il procedimento per suo conto dinanzi al Tribunale.
3. Il Governo russo (“il Governo”) era rappresentato da M. Galperin, Rappresentante della Federazione Russa presso la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo.
LA GENESI DEL CASO
4. I richiedenti erano proprietari di un terreno e di un complesso edilizio composto da tre edifici situati nel centro della citt? di Argun. Vivevano in uno di questi edifici.
5. Nel dicembre 2010, le autorit? cecene hanno istituito un’entit? denominata “Stato maggiore generale per la ricostruzione (???? ?? ?????????????) della citt? di Argun”.
6. Il 4 dicembre 2010 il suddetto Stato Maggiore Generale ha tenuto una riunione, presieduta dal Primo Vice Presidente del Governo ceceno, che ha riunito funzionari della citt? di Argun, del Governo ceceno e rappresentanti di varie aziende. In questo incontro ? stato deciso che un’impresa statale avrebbe iniziato a demolire gli edifici all’interno del perimetro della costruzione di una nuova area residenziale, “Argun City 1”, e avrebbe costruito abitazioni per le persone i cui edifici sarebbero stati demoliti. Il municipio di Argun si ? occupato di trovare il terreno per la costruzione di queste nuove unit? abitative.
7. Nel dicembre 2010, gli edifici dei ricorrenti, che si trovavano all’interno del perimetro del quartiere da ricostruire, sono stati demoliti nel giro di pochi giorni e il loro terreno ? stato poi occupato.
8. Il 26 gennaio 2011 il governatore della Cecenia ha adottato un decreto che formalizza l’istituzione dello “Stato maggiore operativo repubblicano (??????????? ????) per la ricostruzione e lo sviluppo economico e sociale di Argun” (“lo Stato maggiore”). Era diretto dal governatore della Cecenia e comprendeva le autorit? di Argun e della Repubblica cecena, nonch? i rappresentanti di varie aziende.
9. Secondo il suddetto decreto, lo Stato Maggiore doveva assicurare la pianificazione, il coordinamento e il controllo della ricostruzione e dello sviluppo della citt?, mentre le autorit? pubbliche e le imprese coinvolte nel progetto dovevano assistere nella sua realizzazione, in conformit? alle decisioni prese dallo Stato Maggiore.
10. In un momento non specificato nel dossier, il personale ? stato sciolto.
I TENTATIVI DEI RICORRENTI DI OTTENERE UN RISARCIMENTO E LE REAZIONI DELLE AUTORIT?
11. Nel corso del 2012 le autorit? comunali hanno presentato ai candidati una serie di offerte di rialloggio. Avendo rifiutato tutte queste offerte con la motivazione che gli alloggi offerti erano inadeguati, i richiedenti non hanno ricevuto alcun indennizzo per la demolizione dei loro edifici e l’occupazione dei loro terreni.
12. In seguito a varie denunce indirizzate dal ricorrente alle autorit? federali, il pubblico ministero di Argun ha effettuato dei controlli. A seguito di tali verifiche, il 26 settembre 2012 ha rivolto un appello al sindaco di Argun per porre fine alle violazioni della legge (????????????? ?? ??????????? ????????? ???????????? ???????????? ????????????????).
13. In questo ricorso, il pubblico ministero ha rilevato che il municipio di Argun aveva redatto, per ordine del personale, un elenco di case da demolire in vista della ricostruzione del centro della citt?, e che tale elenco menzionava i proprietari – compresi i richiedenti – che avevano dato il loro consenso ad essere trasferiti in nuove abitazioni. Il pubblico ministero ha stabilito che la ricorrente aveva firmato una liberatoria in cui si dichiarava che avrebbe consegnato i suoi edifici alle autorit? comunali. Da ci? ha dedotto che il municipio aveva l’obbligo legale di fornire ai ricorrenti una propriet? equivalente al posto della propriet? espropriata di fatto o di pagare loro un risarcimento. Tuttavia, egli ha constatato che, dopo il completamento della costruzione delle nuove unit? abitative, il municipio non ha adempiuto ai suoi obblighi nei confronti dei richiedenti. Il procuratore ha concluso che i diritti dei ricorrenti garantiti dalla legge in vigore erano stati violati e ha chiesto all’ufficio del sindaco di istituire una commissione per determinare l’importo del risarcimento da versare ai ricorrenti.
14. Il 26 luglio 2013 il ricorrente ha presentato una denuncia penale. Nella sua denuncia, ha dichiarato che, nonostante la promessa orale delle autorit? di fornire loro un alloggio, lei e suo marito non erano stati inclusi nella lista dei beneficiari di nuovi alloggi. Non era d’accordo con le offerte di rialloggio fatte dal municipio di Argun, in quanto erano inadeguate rispetto alla propriet? distrutta e occupata.
15. L’8 novembre 2013 un investigatore ha emesso la decisione di archiviare il caso per mancanza di corpus delicti. L’inquirente ha ritenuto che il rapporto tra la ricorrente e l’impresa statale che ha effettuato la demolizione secondo il verbale della riunione del personale (paragrafo 6 sopra) fosse un rapporto di diritto civile, e ha indicato alla ricorrente che aveva la possibilit? di adire il tribunale civile.
L’AZIONE DI RISARCIMENTO DANNI
16. Nel frattempo, il 30 settembre 2013, i ricorrenti avevano intentato un’azione contro la Repubblica cecena dinanzi al Tribunale distrettuale di Staropromyslovski (Citt? di Grozny) (“il Tribunale”) nella persona del Ministero delle Finanze della Cecenia (“il Ministero”). Facendo riferimento all’art. 1069 del Codice Civile (successivo punto 25), essi hanno sostenuto di aver subito un danno a causa degli atti e delle omissioni illecite delle autorit?, sostenendo che le autorit? non avevano rispettato la procedura di espropriazione prevista dal Codice Civile, dal Codice fondiario e dal Codice edilizio e non avevano versato loro un indennizzo. I ricorrenti hanno presentato una perizia che stima il valore dei loro beni espropriati di fatto in 7.039.715 rubli (RUB) e hanno chiesto che tale somma venga loro assegnata per i danni materiali. Hanno inoltre richiesto il pagamento di un’ulteriore somma per danni non pecuniari.
17. Il Ministero ha risposto che non ? stata la causa del danno e che non ha espropriato la propriet?. Essa ha inoltre dichiarato che la demolizione era stata effettuata per le esigenze della citt? di Argun e che quindi erano le autorit? comunali che avrebbero dovuto avviare la procedura di espropriazione e risarcire i ricorrenti.
18. Il Consiglio comunale di Argun, che partecipava al procedimento in qualit? di parte terza, ha sostenuto a sua volta che le autorit? comunali non avevano organizzato la ricostruzione del quartiere, demolito gli edifici dei ricorrenti o adottato atti relativi all’esproprio, ma si erano limitate a fornire assistenza al personale. L’ufficio del sindaco ha aggiunto che, in ogni caso, il comune non aveva i fondi per risarcire i proprietari espropriati dei loro beni.
19. Il 25 marzo 2014 il tribunale ha emesso la sua sentenza. Si ? constatato che il Ministero non aveva organizzato la ricostruzione del quartiere n? aveva proceduto alla demolizione delle case e del diritto di passaggio sul terreno conteso. Rilevando che i ricorrenti non avevano nominato un altro imputato, ha concluso che il ministero era l’imputato sbagliato (???????????? ????????). Per tali motivi, egli ha respinto il ricorso dei ricorrenti.
20. I ricorrenti hanno presentato ricorso. Essi hanno sostenuto che l’interferenza con il loro diritto al rispetto della loro propriet? era stata causata da atti e decisioni illegali della dirigenza dello Stato maggiore in violazione delle disposizioni che disciplinano l’espropriazione, e che la parte convenuta era la Repubblica cecena nella persona del suo principale organo di bilancio (??????? ????????????? ????????? ???????), ai sensi dell’articolo 1069 del codice civile e dell’articolo 158 del codice di bilancio (paragrafi 25 e 27 in appresso). A loro avviso, il tribunale avrebbe dovuto determinare quale organo dovesse rappresentare la Repubblica cecena nella controversia e se lo Stato Maggiore non potesse farlo.
21. Il 29 maggio 2014 la Corte Suprema della Cecenia ha respinto il ricorso dei ricorrenti, approvando le conclusioni del tribunale. Aggiungeva che il municipio di Argun non aveva demolito i beni dei ricorrenti e non ne aveva preso il controllo, e quindi non poteva essere ritenuto responsabile.
22. Il 19 agosto 2014, un giudice unico della Corte suprema cecena ha rifiutato di trasmettere il ricorso in cassazione dei ricorrenti al Presidio della Corte per l’esame. Egli ha confermato la conclusione della sentenza di appello secondo cui il Ministero non ha privato i ricorrenti dei loro beni e non ? quindi responsabile della loro perdita. Quanto all’argomento secondo cui il Ministero si limitava a rappresentare le autorit? repubblicane, ai sensi degli artt. 16 e 1069 del Codice Civile (successivi punti 24-25), il giudice ha ritenuto che l’applicazione di tali articoli richiedesse la prova dell’illegittimit? degli atti o delle omissioni delle autorit?. Tuttavia, ha rilevato che i ricorrenti non hanno nominato i funzionari che avrebbero commesso atti illeciti e che non hanno dimostrato l’illegittimit? del decreto del 26 gennaio 2011 relativo al personale generale. Infine, il giudice ha criticato le ricorrenti per non aver avanzato alcuna pretesa relativa all’esproprio (???? ?????????? (‘ ), ????????? ? ????????? ???????? (‘ ) ?? ????????). Da ci? ha dedotto che il giudice del processo non doveva pronunciarsi d’ufficio sulla questione del pagamento del risarcimento per l’esproprio.
23. Il 27 ottobre 2014, un giudice unico della Corte Suprema della Russia ha rifiutato di trasmettere il ricorso in cassazione dei firmatari alla Camera Civile della Corte Suprema per l’esame. Egli ha ritenuto, in primo luogo, che i ricorrenti non avessero fornito prove dell’illegittimit? di un atto o di un’omissione delle autorit? o dei funzionari in relazione alla demolizione della loro propriet? e al loro controllo su di essa e, in secondo luogo, che non avessero avanzato alcuna pretesa relativa a una violazione della procedura di espropriazione (?????????? ? ? ? ? ?????????? ??????? ??????? (…) ???????).
IL QUADRO GIURIDICO E LA PRASSI NAZIONALE PERTINENTE
LE DISPOSIZIONI NAZIONALI PERTINENTI RELATIVE AI RICORSI PER ILLECITO CIVILE DA PARTE DELLE AUTORIT? E L’INTERPRETAZIONE DI TALI DISPOSIZIONI DA PARTE DELLE ALTE GIURISDIZIONI
24. Ai sensi dell’articolo 16 del Codice Civile, i danni causati ad una persona fisica o giuridica da atti od omissioni illecite di autorit? o funzionari pubblici devono essere risarciti rispettivamente dallo Stato federale, dalla regione (Repubblica) o dal comune.
25. Ai sensi dell’articolo 1069 del Codice Civile, i danni causati da atti od omissioni illecite di autorit? o funzionari pubblici, compresa l’adozione di un atto contrario alla legge o ad altra disposizione superiore, sono risarciti dall’erario pubblico competente (?????) – federale, regionale (repubblicano) o locale.
26. Secondo gli orientamenti comuni delle plenarie della Corte suprema e del Tribunale commerciale superiore del 1o luglio 1996, applicabili fino al 23 giugno 2015, nelle controversie proposte da persone fisiche o giuridiche relative al risarcimento dei danni ai sensi dell’articolo 16 del codice civile, il convenuto corretto dovrebbe essere lo Stato federale, la regione (Repubblica) o il comune, nella persona del suo organo finanziario competente o di un altro organo con competenza delegata (??????????????? ?????????? ??? ???? ?????). Se la richiesta dell’attore era diretta direttamente contro l’ente federale, regionale (repubblicano) o comunale che ha causato il presunto danno, il tribunale doveva citare come convenuto l’ente finanziario competente o altro organo delegato.
27. Ai sensi dell’articolo 158 ? 3 del Codice del bilancio, il principale organo di bilancio (??????? ????????????? ??????? ???????) – federale, regionale (repubblicano) o comunale – partecipa in qualit? di convenuto a procedimenti riguardanti azioni contro lo Stato federale, la regione (Repubblica) o il comune, rispettivamente, per il risarcimento dei danni causati da atti o omissioni illegali di autorit? e funzionari pubblici.
28. Nelle sue linee guida del 22 giugno 2006, l’assemblea plenaria dell’Alta Corte commerciale ha indicato che il giudice investito di un’azione di responsabilit? contro le autorit? pubbliche, ai sensi dell’articolo 158 del Codice del bilancio, deve determinare quale organo, in quanto principale organo di bilancio, deve partecipare al procedimento per conto della convenuta.
29. Ai sensi dell’articolo 41 del codice di procedura civile, il tribunale, su richiesta dell’attore o con il suo consenso, pu? sostituire un convenuto non corretto (????????????? ?????????) con un altro.
LE DISPOSIZIONI NAZIONALI IN MATERIA DI PRIVAZIONE FORZATA DELLA PROPRIET?
30. Secondo l’articolo 35 ? 3 della Costituzione russa, nessuno pu? essere privato dei suoi beni se non per decisione del tribunale. La privazione forzata di beni per i bisogni dello Stato pu? essere effettuata solo dopo un preventivo indennizzo equivalente al valore del bene in questione.
31. Le disposizioni pertinenti nel caso di specie relative alla privazione forzata di propriet? e all’espropriazione sono contenute nella sentenza Tkachenko c. Russia (n. 28046/05, ?? 19-25, 20 marzo 2018).
IN LEGGE
OSSERVAZIONI DI APERTURA
32. In seguito al decesso del ricorrente, quest’ultimo ha espresso il desiderio di proseguire il procedimento per suo conto. Il governo non ha presentato osservazioni su questo punto.
33. La Corte ribadisce che, nei casi in cui il richiedente muore dopo la presentazione della domanda, di norma consente ai parenti del richiedente di continuare il procedimento, a condizione che abbiano un legittimo interesse a farlo (si veda, ad esempio, Murray c. Paesi Bassi [GC], n. 10511/10, ? 79, CEDU 2016, e le cause ivi citate). Tenuto conto dell’oggetto della domanda e di tutto il materiale in essa contenuto, la Corte ritiene che, nel caso di specie, l’istante, che ? la vedova dell’istante, ha un interesse legittimo al mantenimento della domanda a nome dell’istante e, di conseguenza, ? legittimato ai sensi dell’articolo 34 della Convenzione.
SULL’ALLEGATO VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 1 DEL PROCORSO N. 1 DELLA CONVENZIONE
34. I ricorrenti rivendicano una violazione dei loro diritti di propriet? a causa dell’occupazione dei loro terreni e della demolizione dei loro beni immobili senza risarcimento. Esse invocano il primo paragrafo dell’articolo 1 del protocollo n. 1 della Convenzione, che recita come segue:
“Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto della sua propriet?. Nessuno pu? essere privato dei suoi beni se non nell’interesse pubblico e nel rispetto della legge e dei principi generali del diritto internazionale. ?
Sulla ricevibilit?
Tesi delle parti
a) Il governo
35. Il governo ha sostanzialmente sostenuto che i denuncianti non avevano esaurito i rimedi nazionali sotto diversi aspetti.
36. Sostiene che le ricorrenti non hanno presentato accuse penali per la distruzione illegale di propriet?, n? al momento della demolizione dei loro edifici n? successivamente, e che non hanno chiesto che la demolizione fosse dichiarata illegale o effettuata in violazione delle disposizioni che disciplinano l’espropriazione.
37. Per quanto riguarda l’azione risarcitoria, secondo il Governo, i ricorrenti avrebbero dovuto indirizzare le loro rivendicazioni contro il personale prima dello scioglimento. Non essendo riusciti a farlo in tempo utile, gli interessati hanno contribuito, secondo il Governo, all’impossibilit? di identificare il responsabile del loro danno. Il Governo ha ritenuto che, portando successivamente il Ministero delle Finanze in tribunale, senza aver cercato di individuare un convenuto pi? appropriato, i ricorrenti avevano accettato il rischio che la loro azione potesse essere respinta perch? il Ministero delle Finanze non era stato n? l’iniziatore della ricostruzione n? l’organizzatore o l’esecutore dell’opera. Per il Governo, le stesse considerazioni valgono per il municipio di Argun che, inoltre, non avrebbe espropriato la propriet?.
38. Infine, il Governo sostiene che i ricorrenti non hanno indicato quali atti illeciti o omissioni hanno causato loro danno o quali funzionari ne sono responsabili e che non hanno dimostrato l’illegalit? o l’illegalit? del decreto del 26 gennaio 2011. In ogni caso, secondo il Governo, il decreto non conteneva un ordine di demolire i beni degli interessati.
b) I richiedenti
39. I denuncianti sostengono che il personale non poteva essere imputato al processo, sostenendo che mancava di personalit? giuridica, non aveva un indirizzo ufficiale e le sue decisioni non erano soggette a ricorso. Inoltre, affermano che lo scioglimento del personale in data ignota ha impedito che l’entit? fosse citata in giudizio. Essi ritengono di poter indirizzare la loro azione solo contro la Repubblica cecena rappresentata dal suo Ministero delle Finanze. Essi sostengono inoltre che, se il tribunale distrettuale di Staropromyslovski ha ritenuto che il Ministero fosse l’imputato sbagliato, avrebbe dovuto determinare chi avesse tale status.
40. I ricorrenti concludono che la loro richiesta di risarcimento potrebbe essere considerata come un esaurimento dei rimedi interni ai sensi dell’articolo 35 della Convenzione, e che non sono pi? obbligati a ricorrere ad altri rimedi.
41. In subordine, le ricorrenti affermano che la loro denuncia penale non ? stata accolta (v. punto 15) e che un tentativo di annullare il decreto del 26 gennaio 2011 sarebbe stato privo di senso.
Valutazione della Corte
42. La Corte ribadisce che ai richiedenti ? richiesto solo di esaurire i rimedi nazionali disponibili e suscettibili di offrire loro un risarcimento per i loro reclami e di offrire ragionevoli prospettive di successo (si veda, tra molti altri, Paksas c. Lituania [GC], n. 34932/04, ? 75, CEDU 2011 (estratti)). In generale, esamina se, tenuto conto di tutte le circostanze del caso, il richiedente ha adottato tutte le misure ragionevoli per esaurire i rimedi nazionali (cfr., ad esempio, mutatis mutandis, D.H. e altri contro la Repubblica ceca [GC], n. 57325/00, ?? 116-122, CEDU 2007-IV).
43. Nell’analizzare le obiezioni relative al mancato esaurimento dei rimedi nazionali, la Corte rileva quanto segue.
44. In primo luogo, contrariamente alle affermazioni del governo, i ricorrenti hanno effettivamente tentato di far aprire un’indagine penale per la distruzione e la privazione delle loro propriet? (cfr. paragrafo 15), ma sono stati rinviati ai tribunali civili.
45. Successivamente, per quanto riguarda l’assenza di qualsiasi pretesa legale nei confronti della sede, il Tribunale concorda con le ricorrenti sul fatto che questa entit? sui generis, avendo uno status non specificato, non poteva essere convenuta al processo ed era stata sciolta prima che le ricorrenti presentassero il loro ricorso. Infatti, non era stato dimostrato che il personale fosse una “pubblica autorit?” ai sensi degli articoli 16 e 1069 del Codice Civile. Ma supponendo che ci? sia avvenuto, dalle disposizioni nazionali in materia risulta che il convenuto dovrebbe sempre essere la Repubblica cecena, rappresentata dal suo organo finanziario competente, e che spetta al tribunale determinare chi sia il convenuto corretto in tali controversie (punti 25-29).
46. Per quanto riguarda la presunta assenza di rivendicazioni relative alla violazione della procedura di espropriazione, la Corte rileva in primo luogo che, secondo la legge russa, solo le autorit? pubbliche, e non le persone che subiscono privazioni di propriet?, possono intentare un’azione di espropriazione (Tkachenko, citato, ?? 20-24). Nel caso di specie, non pu? che constatare che le ricorrenti hanno effettivamente sollevato tali richieste nel contesto della loro controversia (paragrafi 16 e 20), facendo tutto ci? che ci si poteva ragionevolmente aspettare da loro in questa situazione.
47. Di conseguenza, la Corte respinge tali obiezioni implicite di irricevibilit?.
48. Infine, per quanto riguarda l’obiezione che i ricorrenti non hanno sollevato e dimostrato l’illegittimit? delle azioni o delle omissioni delle autorit? e dei funzionari, inclusa l’illegittimit? del decreto del 26 gennaio 2011, il Tribunale ritiene che tale questione sia intrinsecamente legata alla fondatezza della denuncia. Decide quindi di unirsi al merito.
49. Ritenendo che tale reclamo non sia manifestamente infondato ai sensi dell’articolo 35 ? 3 (a) della Convenzione e che non sia inammissibile per altri motivi, la Corte lo dichiara ammissibile.
I meriti
Tesi delle parti
a) Il governo
50. Il Governo sostiene che l’interferenza con il diritto dei ricorrenti al rispetto della loro propriet? ? stata causata dalle autorit? nell’ambito dell’attuazione di un programma di ricostruzione del centro della citt? di Argun, sebbene non sia stato adottato alcun atto relativo all’espropriazione della propriet?.
51. Facendo riferimento alle conclusioni dei tribunali nella controversia in questione, egli ritiene che le autorit? repubblicane e comunali non siano responsabili per i danni causati ai ricorrenti.
52. Inoltre, secondo il governo, le autorit? avevano fatto diversi tentativi per compensare i richiedenti, ma i richiedenti avevano rifiutato tutte le offerte. Infine, il Governo sostiene che il 31 dicembre 2014 il sindaco di Argun ha concesso al primo richiedente un contratto di locazione su un terreno di 600 m2 per un periodo di 49 anni con la possibilit? di un successivo acquisto.
b) I richiedenti
53. I ricorrenti ritengono che l’ingerenza nel loro diritto al rispetto della loro propriet? non sia stata effettuata “secondo le condizioni previste dalla legge”. A tale riguardo, esse sostengono che la procedura di esproprio non ? stata seguita nel caso in questione, sebbene la misura sia stata, a loro avviso, adottata dalle autorit? cecene e per conto della Repubblica cecena.
54. Essi sostengono che, sebbene le autorit? si siano impegnate a far costruire una casa per loro, in realt? non erano tra coloro che hanno ottenuto nuove abitazioni. Per quanto riguarda le offerte di risarcimento che hanno rifiutato, i ricorrenti affermano che gli appartamenti loro offerti erano stati occupati da altre persone, che si trattava di contratti di locazione sociale e non di atti di propriet?, e che la proposta di fornire loro un terreno edificabile non era stata accompagnata da documenti che dimostrassero i loro diritti reali (??? ???????????????????? ??????????).
55. Le ricorrenti concludono che il rifiuto di concedere loro il risarcimento del danno che ritengono di aver subito per il solo motivo che il Ministero delle Finanze non era il giusto convenuto, nel caso di specie costituisce una violazione dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 della Convenzione.
Valutazione della Corte
a) sull’esistenza e la natura dell’interferenza
56. Nel caso di specie, non ? contestato che tre edifici e un terreno fossero “propriet?” dei ricorrenti ai sensi dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 della Convenzione. N? si contesta il fatto che la demolizione di quegli edifici e l’occupazione del terreno siano state effettuate dalle autorit? pubbliche, nel senso pi? ampio del termine, ai fini della ricostruzione della citt? di Argun. La Corte ritiene che si tratti di una “privazione della propriet?” ai sensi della seconda frase del primo comma dell’articolo 1 del Protocollo n. 1.
57. Essa deve ora valutare se l’interferenza sia giustificata ai sensi di tale disposizione. Per essere compatibile con questa disposizione, il provvedimento deve soddisfare tre condizioni: deve essere realizzato “nel rispetto della legge”, “nell’interesse pubblico” e nel rispetto di un giusto equilibrio tra i diritti del proprietario e gli interessi della collettivit?.
b) Sul rispetto del principio di legalit?
58. La Corte ricorda che l’articolo 1 del protocollo n. 1 della Convenzione richiede, in primo luogo, che qualsiasi ingerenza della pubblica autorit? nel godimento del diritto al rispetto della propriet? debba essere lecita. Lo Stato di diritto, uno dei principi fondamentali di una societ? democratica, ? un concetto insito in tutti gli articoli della Convenzione (Visti?? e Perepjolkins c. Lettonia [GC], n. 71243/01, ?? 94-95, 25 ottobre 2012). Ne consegue che la necessit? di esaminare la questione del giusto equilibrio “pu? sorgere solo laddove sia stato dimostrato che l’interferenza in questione ha rispettato il principio di legalit? e non ? stata arbitraria” (Guiso-Gallisay c. Italia, n. 58858/00, ? 80, 8 dicembre 2005, con i riferimenti ivi citati). L’espressione “in conformit? alle condizioni prescritte dalla legge” presuppone l’esistenza e il rispetto di norme giuridiche nazionali sufficientemente accessibili e precise (Lithgow e altri c. Regno Unito, 8 luglio 1986, ? 110, Serie A n. 102) che offrono garanzie contro l’arbitrariet? (Visti?? e Perepjolkins, citata, ? 95).
59. La Corte ha gi? dichiarato in precedenti occasioni che l’interferenza in violazione delle disposizioni nazionali non soddisfa il test di “legalit?” (cfr., ad esempio, East West Alliance Limited c. Ucraina, n. 19336/04, ?? 179-181 e 195, 23 gennaio 2014, e Tkachenko, citato, ? 56). Tuttavia, non tutte le irregolarit? procedurali sono tali da rendere l’ingerenza incompatibile con il requisito della “legalit?” (Ukraine-Tioumen c. Ucraina, n. 22603/02, ? 52, 22 novembre 2007). La Corte ricorda a questo proposito di avere una competenza limitata per verificare se il diritto nazionale sia stato correttamente interpretato e applicato; non pu? quindi rimettere in discussione la valutazione delle autorit? nazionali in merito a presunti errori di diritto.
58. La Corte ricorda che l’articolo 1 del protocollo n. 1 della Convenzione richiede, in primo luogo, che qualsiasi ingerenza della pubblica autorit? nel godimento del diritto al rispetto della propriet? debba essere lecita. Lo Stato di diritto, uno dei principi fondamentali di una societ? democratica, ? un concetto insito in tutti gli articoli della Convenzione (Visti?? e Perepjolkins c. Lettonia [GC], n. 71243/01, ?? 94-95, 25 ottobre 2012). Ne consegue che la necessit? di esaminare la questione del giusto equilibrio “pu? sorgere solo laddove sia stato dimostrato che l’interferenza in questione ha rispettato il principio di legalit? e non ? stata arbitraria” (Guiso-Gallisay c. Italia, n. 58858/00, ? 80, 8 dicembre 2005, con i riferimenti ivi citati). L’espressione “in conformit? alle condizioni prescritte dalla legge” presuppone l’esistenza e il rispetto di norme giuridiche nazionali sufficientemente accessibili e precise (Lithgow e altri c. Regno Unito, 8 luglio 1986, ? 110, Serie A n. 102) che offrono garanzie contro l’arbitrariet? (Visti?? e Perepjolkins, citata, ? 95).
59. La Corte ha gi? dichiarato in precedenti occasioni che l’interferenza in violazione delle disposizioni nazionali non soddisfa il test di “legalit?” (cfr., ad esempio, East West Alliance Limited c. Ucraina, n. 19336/04, ?? 179-181 e 195, 23 gennaio 2014, e Tkachenko, citato, ? 56). Tuttavia, non tutte le irregolarit? procedurali sono tali da rendere l’ingerenza incompatibile con il requisito della “legalit?” (Ukraine-Tioumen c. Ucraina, n. 22603/02, ? 52, 22 novembre 2007). La Corte ribadisce a questo proposito di avere una competenza limitata per accertare se il diritto nazionale sia stato correttamente interpretato e applicato; pu? quindi contestare la valutazione delle autorit? nazionali di presunti errori di diritto solo se questi sono arbitrari o manifestamente irragionevoli (cfr., tra molti altri, Na?t-Liman c. Svizzera [GC], n. 51357/07, ? 116, 15 marzo 2018).
60. Passando ai fatti della causa, il Tribunale rileva che, non avendo potuto ottenere un risarcimento per la privazione dei loro beni, i ricorrenti hanno proposto un’azione di risarcimento danni contro la Repubblica cecena. Il loro ricorso ? stato respinto essenzialmente per tre motivi: (i) il Ministero delle Finanze e il Consiglio Comunale di Argun non avevano demolito gli edifici e occupato il terreno e non erano i veri convenuti; (ii) i ricorrenti non avevano avanzato alcuna pretesa in relazione ad una violazione della procedura di espropriazione; (iii) non avevano fatto valere e, soprattutto, non avevano dimostrato l'”illegittimit?” degli atti o delle omissioni delle autorit? o dei funzionari ai sensi dell’articolo 1069 del Codice Civile.
61. Per quanto riguarda il primo motivo, il Tribunale rileva che le ricorrenti non hanno mai sostenuto che l’interferenza in questione fosse stata effettuata dal Ministero delle Finanze. Al contrario, essi hanno ritenuto che la convenuta nel procedimento fosse la Repubblica cecena, rappresentata dal Ministero delle Finanze in conformit? alle disposizioni interne. Tuttavia, i tribunali civili hanno adottato un approccio formalistico, giustificando la conclusione che nessuno era responsabile della privazione dei beni dei ricorrenti.
62. Per quanto riguarda il secondo e il terzo motivo, la Corte ha gi? stabilito che i ricorrenti hanno formulato correttamente le richieste e i motivi relativi al mancato rispetto della procedura di espropriazione da parte delle autorit? (cfr. paragrafo 48), contrariamente alle considerazioni dei giudici di cassazione a tale riguardo (cfr. paragrafi 22-24; confrontare anche Adikanko e Basov-Grinev c. Russia, nn. 2872/09 e 20454/12, ? 50, 13 marzo 2018, nel contesto dell’articolo 6 ? 1 della Convenzione).
63. La procedura di espropriazione prevedeva una serie di misure e di garanzie contro l’arbitrariet?, tra cui la notifica scritta della decisione di espropriazione, la redazione di un accordo di riacquisto, in caso di disaccordo da parte del proprietario, il diritto per l’autorit? pubblica competente di avviare un’azione di espropriazione (si veda il precedente paragrafo 31; si veda, per una sintesi della portata delle disposizioni in materia, Tkachenko, citato, ? 54) e, soprattutto, il pagamento di un indennizzo. Nel caso in questione, tuttavia, questa procedura obbligatoria ? stata ignorata, senza alcuna spiegazione e senza che i richiedenti ricevessero un risarcimento (confrontate con Tkachenko, citato sopra, dove la procedura di espropriazione non ? stata seguita ma i richiedenti sono stati ri-alloggiati, e vedete, al contrario, Sigunovy contro la Russia (dicembre) [Comitato], n. 18836/11, 12 febbraio 2019, dove i richiedenti sono stati forniti di un alloggio equivalente).
64. A parere del Tribunale, sono stati proprio l’inosservanza di questo procedimento obbligatorio e l’assenza di qualsiasi indennizzo a costituire l’aspetto di “illegittimit?” dell’ingerenza ai sensi degli artt. 16 e 1069 del Codice Civile. Osservando che i ricorrenti avevano sollevato questo aspetto dinanzi ai tribunali nazionali e considerando che l’azione di risarcimento non era di competenza dei tribunali.
65. Infine, la Corte osserva che le autorit? hanno fatto ai ricorrenti alcune offerte di rialloggio, ma che queste offerte sono state fatte al di fuori di qualsiasi quadro giuridico e sembrano piuttosto offerte ex gratia, e che il loro rifiuto da parte dei ricorrenti non pu? essere considerato come una rinuncia al loro diritto al risarcimento (confrontare con Volchkova e Mironov c. Russia, n. 45668/05 e 2292/06, ? 125, 28 marzo 2017). Essa ha inoltre ritenuto che l’affermazione del governo secondo cui il richiedente sarebbe diventato affittuario di un terreno nel 2014 fosse irrilevante ai fini del presente caso.
66. Alla luce di quanto precede, la Corte conclude che l’ingerenza, effettuata in totale disprezzo delle autorit? della procedura di espropriazione obbligatoria e in assenza di qualsiasi indennizzo, ha consentito alle autorit? di beneficiare della loro condotta illecita (Guiso-Gallisay c. Italia (giusta soddisfazione) [GC], n. 58858/00, ? 94, 22 dicembre 2009).
67. Questa espropriazione di fatto era arbitraria e quindi “illegale” ai sensi dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 della Convenzione. Questa conclusione rende superfluo un esame degli altri requisiti di tale disposizione.
Di conseguenza, si ? verificata una violazione dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 della Convenzione.
SULLA PRESUNTA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 8 DELLA CONVENZIONE
68. I ricorrenti hanno lamentato che la demolizione della loro casa senza risarcimento era contraria all’articolo 8 della Convenzione, cos? come formulato nelle parti pertinenti della Convenzione:
Ogni individuo ha diritto al rispetto … per la sua casa …” (1) “Ogni individuo ha diritto al rispetto … per la sua casa …”.
2. Non vi deve essere ingerenza da parte di un’autorit? pubblica nell’esercizio di questo diritto se non in conformit? con la legge ed ? necessaria in una societ? democratica nell’interesse della sicurezza nazionale o della pubblica sicurezza, del benessere economico del paese, per la prevenzione di disordini o crimini, per la protezione della salute o della morale o per la protezione dei diritti e delle libert? altrui. ?
69. Il Governo contesta questo fatto e sostiene che la ricorrente ? ora proprietaria di un’altra casa, in cui vive.
70. I ricorrenti dichiarano di aver acquistato una casa incompiuta con fondi prestati da privati. Essi ritengono che questo fatto non abbia alcun nesso con la presunta violazione dei loro diritti ai sensi dell’articolo 8 della Convenzione.
71. La Corte ritiene che questo reclamo sia collegato a quello esaminato in precedenza e deve quindi essere dichiarato ricevibile. Vista la conclusione cui ? giunta in merito all’articolo 1 del protocollo n. 1 della Convenzione (paragrafi 66-67), la Corte ritiene che non sia necessario esaminare se vi sia stata una violazione dell’articolo 8 della Convenzione nel caso in questione (cfr., tra l’altro, Tkachenko, citato, ?? 59-62).
SULL’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE
72. Ai sensi dell’articolo 41 della Convenzione :
“Se il Tribunale constata che vi ? stata una violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli e se il diritto interno dell’Alta Parte contraente consente solo imperfettamente di eliminare le conseguenze di tale violazione, il Tribunale d? giusta soddisfazione alla parte lesa, se del caso, alla parte lesa. ?
Danni
Tesi delle parti
73. I ricorrenti chiedono la RUB 7 039 715 per i danni materiali che ritengono di aver subito. A sostegno della loro pretesa, forniscono la stima del valore dell’immobile in questione (paragrafo 16) indicando che tale somma corrisponde al probabile valore di mercato dell’immobile nell’aprile 2012 se non fosse stato distrutto e occupato nel gennaio 2011.
Chiedono inoltre un importo per i danni non pecuniari e chiedono al Tribunale di determinare l’importo in capitale.
74. Il Governo ribadisce che le persone interessate hanno rifiutato le offerte di risarcimento e conclude che qualsiasi danno materiale deriverebbe dalla loro stessa condotta. Essa aggiunge che, in ogni caso, le ricorrenti non avevano dimostrato l’esistenza di un nesso tra gli atti o le omissioni delle autorit? e il presunto danno, e che quindi la stima del rapporto era irrilevante. Per quanto riguarda la richiesta di risarcimento per danni non pecuniari, il Governo ha ritenuto che essa fosse priva di fondamento e formulata in abstracto, e non dovrebbe quindi essere considerata come una richiesta di risarcimento per danni non pecuniari.
Valutazione della Corte
75. La Corte ribadisce che una sentenza che constata una violazione comporta l’obbligo giuridico per lo Stato convenuto di porre fine alla violazione e di cancellarne le conseguenze in modo da ripristinare per quanto possibile la situazione precedente, e che il risarcimento dei danni materiali deve portare a una situazione il pi? possibile simile a quella che sarebbe esistita se la violazione constatata non si fosse verificata (Visti?? e Perepjolkins c. Lettonia (solo soddisfazione) [GC], n. 71243/01, ? 33, CEDU 2014). La Corte ha gi? dichiarato in proposito che non pu? equiparare l’esproprio legale all’esproprio indiretto in contrasto con il principio di legalit? (Guiso-Gallisay [GC], citato, ? 95).
76. Nel caso di specie, la constatazione di una violazione dell’art. 1 del Protocollo n. 1 della Convenzione deriva dal fatto che l’ingerenza in questione non soddisfaceva il requisito di legalit?. In tal caso, il risarcimento da concedere per i danni materiali deve corrispondere all’intero valore dei beni in questione al momento dell’espropriazione, aggiornato e con gli interessi, se del caso, per compensare gli effetti dell’inflazione e il lungo periodo di tempo trascorso dall’espropriazione (Guiso-Gallisay [GC], citato, ?? 96, 103 e 105).
77. La Corte prende atto del valore dell’immobile indicato nella relazione commissionata dalle ricorrenti e non contestata dal Governo. Certo, tale relazione riflette il probabile valore dell’immobile non al momento dell’interferenza, ma quasi un anno e tre mesi dopo. Tuttavia, poich? tale periodo ? stato relativamente breve, e in assenza di altre indicazioni sul valore dell’immobile nel gennaio 2011, la Corte si basa su tale relazione (confrontare con Maharramov c. Azerbaijan (solo soddisfazione), n. 5046/07, ? 19, 9 maggio 2019, e i riferimenti ivi citati).
78. In considerazione di tutto il materiale di cui ? a conoscenza, e in applicazione del principio di non ultra petita, la Corte concede al richiedente 97.250 euro (EUR) per danni materiali (cfr. anche ibidem, ? 22), somma corrispondente all’importo richiesto dai richiedenti secondo il tasso di conversione alla data delle loro osservazioni dinanzi alla Corte.
79. Per quanto riguarda la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale, la Corte ricorda che, per sua natura, tale danno non si presta a calcoli o quantificazioni precise (Varnava e a./Regno Unito). Turchia [GC], nn. 16064/90 e altri 8, ? 224, CEDU 2009), e che accetta di esaminare le richieste per le quali i richiedenti non hanno quantificato l’importo, “rimanda [cos? tanto] alla valutazione della Corte” (si vedano i casi citati nella sentenza Nagmetov c. Russia ([GC], n. 35589/08, ? 72, 30 marzo 2017). Decidendo in via equitativa, come previsto dall’art. 41 della Convenzione, ha deciso di riconoscere al richiedente 6.500 euro per il danno morale.
Costi e spese
80. I ricorrenti chiedono EUR 3 040 per gli onorari del sig. Itslayev per 19,5 ore di lavoro svolto nel 2014 e nel 2019 ad una tariffa oraria di EUR 160. A sostegno della loro domanda, essi forniscono un accordo di assistenza legale concluso il 14 agosto 2018 tra il sig. Itslayev e il ricorrente. Richiedono inoltre 376 euro per le spese di traduzione.
81. Il Governo ritiene che tali richieste non siano fondate e invita la Corte a respingerle nella loro interezza.
82. La Corte osserva che l’accordo di assistenza legale non copre una parte del lavoro dell’avvocato svolto prima della sua conclusione. Alla luce dei documenti in suo possesso, il Tribunale decide di assegnare al ricorrente EUR 1 440 a titolo di onorari del sig. Itslayev, da versare direttamente sul suo conto. Per quanto riguarda la domanda relativa alle spese di traduzione, la Corte ritiene che la domanda non sia debitamente motivata e la respinge.
Interessi di mora
83. La Corte ritiene opportuno basare il tasso di interesse di mora sul tasso di interesse delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea, maggiorato di tre punti percentuali.
PER QUESTI MOTIVI, IL TRIBUNALE ALL’UNANIMIT?
Dichiara che l’istante ha un interesse legittimo al mantenimento della domanda per conto dell’istante e, pertanto, ? legittimato ai sensi dell’articolo 34 della Convenzione;
Si unisce al merito della richiesta del Governo di non esaurire i rimedi nazionali per l’illegittimit? delle azioni o delle omissioni delle autorit? e la respinge;
Dichiara il ricorso ammissibile;
Trova una violazione dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 della Convenzione;
Trova che non ? necessario esaminare il reclamo ai sensi dell’articolo 8 della Convenzione;
Tiene,
a) che lo Stato convenuto paghi all’istante, entro tre mesi dalla data in cui la decisione ? passata in giudicato ai sensi dell’articolo 44 ? 2 della Convenzione, le seguenti somme, da convertire nella moneta dello Stato convenuto al tasso applicabile alla data del regolamento :
97.250 euro (novantasettemiladuecentocinquanta euro),
6.500 euro (seimilacinquecento euro), pi? l’importo eventualmente dovuto su tale somma a titolo di imposta, per danni non patrimoniali;
1 440 euro (millequattrocentoquaranta euro), pi? l’importo eventualmente dovuto dal richiedente a titolo di imposta, per costi e spese;
b) che dalla scadenza di tale periodo fino al pagamento, su tali importi sono dovuti interessi semplici ad un tasso pari al tasso sulle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea applicabile durante tale periodo, maggiorato di tre punti percentuali ;
Respinge il resto della richiesta per giusta soddisfazione.
Fatto in francese, comunicato per iscritto il 24 marzo 2020, ai sensi dell’articolo 77, paragrafi 2 e 3 del regolamento.
Milano Bla?ko Paul Lemmens
Presidente Cancelliere