TERZA SEZIONE
CASO ABDULLIN c. RUSSIA
(Domanda n. o 37677/16 )
FERMARE
Art 1 P1 ? Rispetto dei beni ? Illegittima prosecuzione del sequestro dei beni immobili del ricorrente dopo la sua condanna per truffa
STRASBURGO
23 novembre 2021
Questa sentenza diverr? definitiva alle condizioni definite nell’articolo 44 ? 2 della Convenzione. Pu? subire ritocchi.
In Abdullin v. Russia,
La Corte europea dei diritti dell’uomo (terza sezione), riunita in una sezione composta da :
Georges Ravarani, presidente,
Georgios A. Serghides,
Dmitry Dedov,
Darian Pavli,
Pietro Roosma,
Andreas Zund,
Fr?d?ric Krenc, giudici,
e Milan Bla?ko, cancelliere di sezione ,
visto :
il ricorso ( n. o 37677/16 ) contro la Federazione Russa presentato da un cittadino di tale Stato, il sig. Ildar Abdullin Shaukatovich (” ricorrente su “), si ? rivolto alla Corte ai sensi dell’articolo 34 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e delle libert? fondamentali ( ? la Convenzione ?) del 28 giugno 2016,
la decisione di portare all’attenzione del governo russo (” il governo “) le censure concernenti alcuni aspetti dell’equit? del procedimento penale contro il ricorrente nonch? il sequestro continuato dei beni dell’interessato dopo la sua condanna e di dichiarare inammissibile il resto del ricorso,
le osservazioni delle parti,
Dopo aver deliberato in camera di consiglio il 2 novembre 2021,
Emette la seguente sentenza, adottata in tale data:
INTRODUZIONE
1. Il ricorso riguarda la prosecuzione del sequestro dei beni immobili del ricorrente dopo la sua condanna per frode e l’equit? del procedimento penale a carico del ricorrente.
DI FATTO
2. Il ricorrente ? nato nel 1954 ed ? detenuto a Kazan. Era rappresentato da M e V.V. Shukhardin , avvocato.
3. Il governo era rappresentato dal suo agente, il sig. M. Galperine, rappresentante della Federazione Russa presso la Corte europea dei diritti dell’uomo, e poi da MV Vinogradov, suo successore in questa funzione.
4. Nell’aprile 2014 ? stata aperta un’indagine penale per frode (articolo 159 del codice penale (PC)) sulle circostanze dell’aggiudicazione di appalti pubblici da parte dell’Universit? tecnica della citt? di Kazan (” l’Universit? “) relativa all?acquisto di attrezzature per uno dei suoi laboratori. L’11 giugno 2014 il ricorrente, all’epoca dei fatti vicerettore dell’Universit?, ? stato incriminato in relazione a tale indagine.
5. Il 15 luglio 2014, la corte del distretto di Vakhitovski della citt? di Kazan ha ordinato il sequestro provvisorio dei beni immobili del ricorrente sulla base dell’Articolo 115 del Codice di Procedura Penale (PPC) (paragrafo 17 – sotto). Il suddetto tribunale ha ritenuto che il sequestro fosse necessario “al fine di assicurare l’esecuzione di una sentenza di condanna nella sua parte relativa all’azione civile, all’irrogazione di altre sanzioni pecuniarie, o anche alla confisca dei beni “.
6 . Al termine dell’istruttoria il ricorrente ? stato denunciato per truffa, abuso di fiducia, abuso d’ufficio e superamento d’ufficio (artt. 159, 165, 285 e 286 rispettivamente cp). Gli organi inquirenti hanno ritenuto che, in sede di aggiudicazione di due appalti pubblici sotto il controllo della ricorrente, l’interessato si fosse stanziato parte delle somme corrisposte alla societ? commerciale che si era aggiudicata le gare d’appalto (” la societ? commerciale “).
7. Nel giugno 2015, il procedimento penale contro il ricorrente ? stato sottoposto all’esame del tribunale distrettuale di Moskovsky nella citt? di Kazan (” il tribunale “).
8. Per provare le accuse, l’accusa si ? basata, tra l’altro, sulle dichiarazioni del teste K., amministratore della societ? commerciale, che ha confermato di aver trasmesso al ricorrente, in data 21 febbraio 2013 e 23 gennaio 2014, venti – otto milioni di rubli russi come provvigioni per la conclusione dei contratti, nonch? quelle di D., collega della ricorrente, che aveva confermato di aver partecipato alle riunioni della ricorrente con K. nelle suddette date. Il ricorrente si ? dichiarato non colpevole e ha negato di aver ricevuto il denaro da K. Ha affermato che K. e D. erano stati costretti a testimoniare contro di lui perch? durante le indagini preliminari erano stati anche loro incriminati per gli stessi fatti. Secondo il ricorrente, le accuse contro K. e D sono state ritirate in cambio di una testimonianza a suo carico. Entrambi i testimoni sono comparsi al processo e sono stati interrogati dalla difesa.
9. La difesa ha depositato nel procedimento penale una perizia dello specialista S. sul valore delle apparecchiature consegnate all’Universit? nell’ambito della prima gara di appalto. La ricorrente chiedeva inoltre una contabilit? per stabilire l’ammontare del danno derivante dall’infrazione. Il giudice rigettava detta richiesta con la motivazione che, viste le circostanze del caso, il commercialista non poteva accertare il danno in quanto il denaro inviato al ricorrente da K. non poteva risultare nei conti dell’Universit?.
10 . Durante il processo, l’Universit? ha ottenuto lo status di vittima procedurale. Al termine del processo, l’accusa ha archiviato le accuse nei confronti del ricorrente sulla base degli articoli 165, 285 e 286 cp, mantenendo solo quelle basate sull’articolo 159 cp.
11 . Con sentenza del 14 dicembre 2015, il tribunale ha ritenuto il ricorrente colpevole di frode e lo ha condannato a sei anni e sei mesi di reclusione, oltre ad un’ulteriore pena del divieto di occupare posti negli istituti della pubblica istruzione per tre anni. Con la stessa sentenza, il tribunale ha disposto la prosecuzione del sequestro dei beni del ricorrente in quanto il rappresentante della vittima aveva manifestato l’intenzione di costituirsi parte civile per chiedere il risarcimento del danno cagionato dal reato.
12. Il ricorrente ha presentato ricorso. Sosteneva, tra l’altro, che il sequestro continuato dei suoi beni non era legale in quanto la vittima non si era costituita parte civile durante il processo e che l’espressione della sua intenzione di adire i tribunali civili dopo il processo penale era irrilevante per la continuazione del sequestro. Il ricorrente lamentava inoltre l’inattendibilit? delle testimonianze di K. e D., la mancata valutazione da parte del giudice di merito della relazione dello specialista S. presentata dalla difesa e il rigetto della sua richiesta di costituzione di una perizia contabile.
13. Il 6 aprile 2016 la Corte Suprema della Repubblica del Tatarstan ha ribaltato la sentenza del 14 dicembre 2015 e ha annullato la pena aggiuntiva. Tuttavia, ha respinto i motivi di ricorso presentati dal ricorrente nel suo appello. Per quanto riguarda il sequestro della propriet? del richiedente, la corte d’appello ha approvato le conclusioni del tribunale di prova sulla necessit? di mantenere questa misura. Ha anche considerato che la relazione dello specialista S. presentata dalla difesa nel fascicolo penale non era ammissibile come prova e che non era necessario nelle circostanze del caso fissare un esperto contabile. Il giudice d’appello ha poi ritenuto che la credibilit? dei testimoni K. e D. fosse confermata da tutte le prove corroboranti e che la valutazione delle decisioni delle autorit? inquirenti prese nei confronti dei testimoni K. e D. nella fase delle indagini non rientrasse nella competenza del giudice di primo grado.
14 . Con sentenza del 18 novembre 2016, il tribunale distrettuale di Vakhitovsky della citt? di Kazan ha parzialmente accolto il ricorso civile con il quale l’Universit? aveva chiesto il risarcimento del danno causato dal reato commesso dal ricorrente. Il suddetto tribunale ha assegnato all’Universit? ventotto milioni di rubli a titolo di danno patrimoniale e ha respinto le sue richieste per danno morale.
15 . Il 20 febbraio 2017, la Corte Suprema della Repubblica del Tatarstan ha confermato in appello la sentenza del 18 novembre 2016.
QUADRO GIURIDICO E PRATICA NAZIONALI PERTINENTI
16. Ai sensi dell’articolo 44 ? 2 del CCP, l’azione per il risarcimento del danno cagionato dal reato deve essere promossa dalla parte civile prima della fine del procedimento dinanzi al giudice di primo grado.
17 . Ai sensi dell’articolo 115 ? 1 del CCP in vigore all’epoca dei fatti, pu? aver luogo un sequestro ( ????????? ?????? ) per garantire l’esecuzione di una sentenza di condanna nella sua parte riguardante l’azione civile, l’irrogazione di una sanzione pecuniaria o altre sanzioni pecuniarie, o anche la confisca dei beni prevista dal codice penale per la repressione di determinati reati. Tra i reati punibili con la confisca non rientrano i reati di cui agli artt. 159, 165 e 286 cp (sotto comma 6 – sopra).
18. L’ articolo 115 ? 9 del CCP prevede che quando non ? pi? necessario, il sequestro ? revocato da un organo responsabile del procedimento penale.
19 . Nella sua decisione n o 2227-O del 29 novembre 2012, la Corte Costituzionale ha stabilito che un sequestro ordinato ai sensi dell’articolo 115 del PCC pu? continuare dopo la sentenza di condanna o di assoluzione passata in giudicato ( ?????????? ? ???????? ???? ).
20 . Ai sensi degli articoli 299 ? 1 commi 10) e 11) e 309 ? 1 comma 1) del CCP, il tribunale decide nella sentenza di condanna sull’azione civile e sulla sorte dei beni sequestrati ai fini dell’esecuzione di il giudizio..
LUOGO
PRESUNTA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 1 DEL PROTOCOLLO N o 1 ALLA CONVENZIONE
21. La ricorrente ha lamentato che mantenere il sequestro della sua propriet? dopo la sua condanna del 14 dicembre 2015 era contrario al suo diritto al rispetto dei suoi beni ai sensi dell’articolo 1 del Protocollo n . 1 alla Convenzione, formulando :
? Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto della sua propriet?. Nessuno pu? essere privato della sua propriet? se non per motivi di pubblica utilit? e alle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale.
Le precedenti disposizioni non pregiudicano il diritto degli Stati di porre in vigore le leggi che ritengano necessarie per regolare l’uso dei beni secondo l’interesse generale o per assicurare il pagamento di tasse o altri contributi o mandorle. ”
Sull’ammissibilit?
22. Il Governo ha invocato il mancato esaurimento delle vie di ricorso interne sulla base del fatto che il ricorrente non ha impugnato la decisione della corte distrettuale Vakhitovski di Kazan il 15 luglio 2014 (paragrafo 14 supra – su).
23. Il denunciante non ha commentato questo punto.
24. La Corte rileva che la censura del ricorrente riguarda non l’accertamento del sequestro in sede istruttoria ma il suo mantenimento, a suo avviso illegittimo, durante la pronuncia della sentenza del 14 dicembre 2015. Di conseguenza, rigetta l’eccezione di inammissibilit? sollevato dal Governo.
25. Rilevando inoltre che tale doglianza non ? manifestamente infondata o irricevibile per un altro motivo di cui all’articolo 35 della Convenzione, la Corte lo dichiara ammissibile.
Sullo sfondo
Argomenti delle parti
26. Il ricorrente sostiene che non vi ? stata costituzione di parte civile n? durante le indagini preliminari n? durante l’esame giudiziario della causa penale. Per il ricorrente, l’intenzione manifestata dall’Universit? quale vittima del reato di cui era accusato di adire i tribunali civili non costituiva una base giuridica per la prosecuzione del sequestro dei suoi beni. Indica che nessuna sanzione pecuniaria ? stata pronunciata nei suoi confronti nella sentenza di condanna del 14 dicembre 2015. Sostiene pertanto che il sequestro continuato dei suoi beni non ? stato effettuato alle ? condizioni previste dalla legge ?.
27. Il Governo indica che il sequestro della propriet? del ricorrente era necessario ai sensi dell’articolo 115 ? 1 del CP (paragrafo 17 – supra) poich? le sanzioni sostenute dal ricorrente sulla base degli articoli 159 e 285 del CP includevano rispettivamente una multa penale e sequestro. Pur confermando che l’Universit? non si ? costituita parte civile durante l’esame del procedimento penale a carico del ricorrente, il Governo ha sostenuto che l’intenzione espressa dall’Universit? di adire i tribunali civili era sufficiente per mantenere il sequestro dei beni del ricorrente. Indica inoltre che tale ricorso ? stato infine introdotto e accolto con la sentenza del 18 novembre 2016 (paragrafi 14 – 15 infra. – supra) da cui emerge la necessit? del provvedimento impugnato.
Valutazione della Corte
a) Se c’? stata interferenza con il diritto di propriet?
28. La Corte rileva che non ? contestato tra le parti che la prosecuzione del sequestro dei beni del ricorrente oltre la pronuncia della sentenza di condanna del 14 dicembre 2015 abbia costituito un’ingerenza nel diritto dell’interessato al godimento dei suoi beni all’interno dell’articolo 1 del protocollo n o 1. Lei non ha alcun motivo di concludere altrimenti (vedi, nella stessa direzione, Razvozzhayev c. Russia e Ucraina e Udaltsov v. la Russia , n os 75734/12 e 2 altri, ? 312, 19 novembre 2019).
b) Per quanto riguarda l’articolo 1 del protocollo n . 1 alla convenzione
29. La Corte rileva che il sequestro di beni ai fini di un procedimento penale rientra nel controllo dell’uso dei beni ( Lachikhina c. Russia , n o 38783/07 , ? 58 10 ottobre 2017 con i riferimenti ivi citati). Ricorda inoltre che la legalit? ? condizione essenziale per la compatibilit? con l’articolo 1 del Protocollo n . 1 un’ingerenza in un diritto tutelato da tale disposizione ( B?l?n? Nagy c. Ungheria [GC], n o 53080/13 , ? 112, dicembre 13, 2016).
30. Per quanto riguarda le circostanze del caso, la Corte ha rilevato che l’articolo 115 ? 1 del CPP permette il sequestro dei beni di un imputato nel corso del procedimento penale al fine di garantire l’esecuzione di una sentenza di condanna a questo proposito che le preoccupazioni: i) azione civile; (ii) l’irrogazione di un’ammenda o di altre sanzioni pecuniarie; e iii) la confisca dei beni per la repressione di taluni reati (paragrafo 17 – supra). Tuttavia, rileva che al momento della pronuncia della sentenza del 14 dicembre 2015, nessuna di queste tre cause era stata pronunciata.
31. In primo luogo, la Corte osserva che l’Universit?, in quanto vittima del reato di cui la ricorrente ? accusata, non ha intentato un’azione civile per il risarcimento dei danni causati dal reato prima della chiusura del procedimento davanti al giudice di primo grado, ai sensi dell’articolo 44 ? 2 del CPC (cfr. paragrafo 16 sopra). Infatti, se una tale azione fosse stata presentata, il tribunale avrebbe dovuto pronunciarsi nella sentenza sull’azione civile e sulla sorte dei beni sequestrati, conformemente agli articoli 299 e 309 del CPC (vedi paragrafo 20 sopra), cosa che non ? avvenuta nel caso in questione. In secondo luogo, nella sua sentenza del 14 dicembre 2015, il tribunale non ha imposto una multa o altra sanzione pecuniaria al ricorrente (cfr. paragrafo 11). In terzo luogo, le accuse ai sensi dell’articolo 285 del codice penale – le uniche accuse in questo caso che potrebbero dar luogo a confisca di beni – sono state ritirate dall’accusa alla fine del processo (vedi paragrafo 10 sopra).
32. In ogni caso, la Corte rileva che secondo la sentenza della Corte costituzionale n . 2227 – O del 29 novembre 2012, il sequestro dei beni pu? protrarsi anche dopo che la condanna ? divenuta definitiva (paragrafo 19 presente – supra, v. anche, Bokova c. Russia , n o 27879/13 , ? 50, 16 aprile 2019). Nota che il Governo non ha indicato la disposizione legale che avrebbe permesso di mantenere il sequestro della propriet? del ricorrente dopo il 6 aprile 2016, data in cui la sentenza del 14 dicembre 2015 ? diventata definitiva ( Razvozzhayev e Udaltsov , sopra citata, ? 314). Di conseguenza, la Corte ritiene che l’ingerenza nel diritto del ricorrente al pacifico godimento dei suoi beni non sia stata effettuata alle ? condizioni previste dalla legge ?.
33. Le considerazioni che precedono sono sufficienti per consentire alla Corte di concludere che vi ? stata una violazione dell’articolo 1 del Protocollo n . 1 alla Convenzione.
PRESUNTA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 6 ? 1 DELLA CONVENZIONE
34. Il ricorrente lamenta l’iniquit? del procedimento penale a suo carico per la mancanza di un asserito motivo di rigetto a prova della perizia S., il rigetto della richiesta del ricorrente di fissare una perizia contabile e l’utilizzo come prova delle dichiarazioni dei testimoni K. e D. che avrebbero incriminato l’interessato in cambio dell’abbandono del procedimento penale a loro carico. Egli si basa sull’articolo 6 ? 1 della Convenzione, che recita come segue :
” Ognuno ha diritto a che il proprio caso sia equamente ascoltato (…) da un tribunale (…) che decider? (…) nel merito di qualsiasi accusa penale nei suoi confronti. ”
Argomenti delle parti
35. Il governo ha indicato che il ricorrente aveva avuto tutte le possibilit? di contestare le prove presentate dall’accusa. Il Governo ha sostenuto che l’organo di appello ha spiegato le ragioni per le quali la relazione dello specialista S. non era stata accettata come prova. Indica poi che il rigetto della richiesta del ricorrente di redigere un rapporto contabile ? stato debitamente motivato dai tribunali nazionali. Infine, il Governo ha sostenuto che il ricorrente era in grado di mettere in discussione la credibilit? dei testimoni K. e D., in particolare a causa della loro partecipazione come indagati alla fase delle indagini preliminari. I tribunali nazionali hanno valutato le testimonianze di detti testimoni tenendo conto di tutte le prove nel fascicolo, in particolare le dichiarazioni di altri testimoni,
36. Il ricorrente contesta gli argomenti del Governo.
Valutazione della Corte
37. La Corte osserva che nel caso di specie la difesa ha potuto inserire nel fascicolo penale la relazione dello specialista S. e nulla indica che abbia chiesto di interrogare detto specialista in udienza (si veda, al contrario , Khodorkovskij e Lebedev c. Russia (n o 2) , n os 42757/07 e 51111/07 , ? 497, 14 gennaio 2020). La valutazione di tale relazione rientrava in primo luogo nella competenza dei tribunali nazionali che sono in una posizione migliore per pronunciarsi sull’ammissibilit? delle prove o sulla loro valutazione, materia che rientra principalmente nell’ordinamento interno e nelle giurisdizioni nazionali ( De Tommaso c. Italia [GC], n o 43395/09 , ? 170, 23 febbraio 2017). Se ? vero che il giudice di primo grado non ha indicato i motivi per respingere la relazione in questione, la Corte rileva che l’organo di appello ha colmato tale lacuna esponendo le relative motivazioni.
38. Per quanto riguarda il rigetto della richiesta del ricorrente di costituire una relazione contabile, la Corte ribadisce che spetta ai giudici nazionali giudicare l’utilit? di un’offerta di prova ( Centro Europa 7 Srl e Di Stefano c. Italia [GC], n.38433/09 , ? 198, CEDU 2012). Osserva che la decisione di non disporre tale perizia era giustificata in considerazione delle circostanze del caso, in particolare del fatto che il denaro inviato al ricorrente da K. non poteva essere riflesso nei conti dell’Universit? (punto 13 questo – sopra). La Corte ritiene pertanto che il rigetto della richiesta di rendicontazione fosse motivato in modo sufficientemente dettagliato.
39. Infine, per quanto riguarda l’utilizzo come prova delle testimonianze di K. e D., la Corte ribadisce che l’uso di dichiarazioni rese da testimoni in cambio di immunit? o altri vantaggi pu? compromettere l’equit? del procedimento nei confronti dell’imputato e sollevare questioni delicate in quanto, per loro stessa natura, tali dichiarazioni si prestano a manipolazione e possono essere rese solo al fine di ottenere i benefici offerti in cambio o come vendetta personale ( Habran e Dalem c. Belgio , nn . 43000/11 e 49380 /11 , ? 100, 17 gennaio 2017, e le cause ivi citate). Tuttavia, l’uso di dichiarazioni di dubbia origine non rende impossibile lo svolgimento di un processo equo ( ibidem , ? 102).
40. Nel caso di specie, la Corte rileva che il ricorrente era in grado di interrogare K. e D. in udienza e di mettere in dubbio la loro credibilit?, anche per il motivo che avevano testimoniato contro il ricorrente in cambio dell’abbandono di procedimento penale a loro carico. Nulla indica che il ricorrente non abbia avuto accesso alle decisioni con le quali i procedimenti penali contro K. e D. sono stati archiviati o che altri accordi specifici sono stati conclusi tra tali testimoni e l’accusa ( Cornelis c. Paesi Bassi (dec. .), No.994 / 03 , 25 maggio 2004). Dopo aver esaminato le affermazioni del ricorrente, i tribunali nazionali hanno concluso che le dichiarazioni di K. e D. erano credibili, tenendo conto del corpo di prove nel fascicolo penale. La Corte non vede nulla di arbitrario o irragionevole in queste valutazioni.
41. La Corte conclude pertanto che la condanna subita dal ricorrente non pu? essere considerata basata su elementi di prova rispetto ai quali il ricorrente non ? stato in grado, o non ? stato in grado di esercitare sufficientemente i suoi diritti. difesa ai sensi dell’articolo 6 ? 1 della Convenzione.
42. Ne consegue che la doglianza ai sensi dell’articolo 6 ? 1 della Convenzione ? manifestamente infondata e che deve essere respinta, in applicazione dell’articolo 35 ?? 3 a) e 4 della Convenzione.
SULL’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE
43. Ai sensi dell’articolo 41 della Convenzione :
” Se la Corte dichiara che vi ? stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli, e se il diritto interno dell’Alta Parte Contraente consente solo la cancellazione imperfetta delle conseguenze di tale violazione, la Corte concede alla parte lesa, se del caso, solo soddisfazione. ”
Danni
44. Il ricorrente rivendica EUR 100.000 a riguardo del danno morale che ritiene di aver subito.
45. Il Governo ha invitato la Corte a respingere questa richiesta, che ha ritenuto infondata ed eccessiva.
46. La Corte considera che al ricorrente dovrebbero essere assegnati EUR 1,300 per danno morale.
Costi e spese
47. Il ricorrente ha chiesto EUR 4,410 per costi e spese relativi alla sua rappresentanza dinanzi alla Corte. A sostegno della sua domanda, ha presentato un programma stabilito dal suo rappresentante conte M e V. V. Shukhardin. Chiede inoltre che l’importo concesso dalla Corte sia versato direttamente sul conto bancario del suo rappresentante.
48. Il Governo ha sostenuto che il ricorrente non aveva prodotto prove documentali a sostegno della sua richiesta.
49. Secondo la giurisprudenza della Corte, un richiedente pu? ottenere il rimborso dei suoi costi e spese solo nella misura in cui sono state stabilite la loro realt?, la loro necessit? e la ragionevolezza del loro tasso. In questo caso, visti i documenti in suo possesso e i criteri di cui sopra, la Corte ritiene ragionevole assegnare al ricorrente la somma di 850 EUR, tale importo deve essere versato sul conto bancario di M e V. V. Shukhardin.
Interessi di mora
50. La Corte ritiene opportuno modellare il tasso di interesse di mora sul tasso di interesse della linea di prestito marginale della Banca centrale europea maggiorato di tre punti percentuali.
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE
Dichiara , all’unanimit?, il ricorso ex art. 1 del Protocollo n . 1 alla Convenzione ammissibile e il ricorso irricevibile per il resto ;
Dichiara con sei voti contro uno che vi ? stata violazione dell’articolo 1 del Protocollo n . 1 alla Convenzione ;
Ritiene , con sei voti contro uno,
un) che lo Stato convenuto deve pagare al ricorrente, entro tre mesi dalla data in cui la sentenza diventa definitiva ai sensi dell’articolo 44 ? 2 della Convenzione, i seguenti importi, da convertire nella valuta dello Stato convenuto al tasso applicabile alla data di regolamento :
1 300 EUR (1300 euro), pi? eventuale imposta addebitabile su tale importo a titolo di imposta, danno non patrimoniale ;
850 EUR (ottocentocinquanta euro), pi? qualsiasi tassa che pu? essere addebitata su tale importo dal richiedente a titolo di imposta, per costi e spese, da versare sul conto bancario di M e V. V. Shukhardin ;
b) che dalla scadenza di detto periodo e fino al pagamento, tali importi saranno maggiorati di interessi semplici ad un tasso pari a quello del rifinanziamento marginale della Banca Centrale Europea applicabile durante tale periodo, aumentato di tre punti percentuali ;
Rigetta all’unanimit? per il resto la domanda di equa soddisfazione.
Fatto in francese, poi comunicato per iscritto il 23 novembre 2021, in applicazione dell’articolo 77 ?? 2 e 3 del regolamento.
Milan Bla?ko Georges Ravarani
Impiegato Presidente