PRIMA SEZIONE
CAUSA ABDULLAYEV C. RUSSIA
(Richiesta n. 11227/05)
SENTENZA
STRASBOURG
11 febbraio 2010
Questa sentenza diverrà definitiva nelle circostanze esposte nrll’ Articolo 44 § 2 della Convenzione. Può essere soggetta a revisione editoriale.
Nella causa Abdullayev c. Russia,
La Corte europea dei Diritti umani (Prima Sezione), riunendosi in una Camera, composta da:
Christos Rozakis, Presidente, Anatoly Kovler, Khanlar Hajiyev, Dean Spielmann, Sverre Erik Jebens, Giorgio Malinverni, Giorgio Nicolaou, giudici,
e Søren Nielsen, Cancelliere di Sezione,
Avendo deliberato in privato il 21 gennaio 2010,
Consegna la seguente sentenza che fu adottata in quella data:
PROCEDURA
1. La causa nacque da una richiesta (n. 11227/05) contro la Federazione russa depositata presso la Corte sotto l’Articolo 34 della Convenzione per la Protezione dei Diritti umani e delle Libertà Fondamentali (“la Convenzione”) da un cittadino russo, il Sig. M. G. A. (“il richiedente”), il 22 marzo 2005.
2. Il richiedente fu rappresentato dal Sig. M.A. B., un avvocato che pratica a Mosca. Il Governo russo (“il Governo”) fu rappresentato dalla Sig.ra V. Milinchuk, Rappresentante precedente della Federazione russa alla Corte europea dei Diritti umani.
3. Il 18 maggio 2007 il Presidente della prima Sezione decise di dare avviso della richiesta al Governo. Fu deciso anche di esaminare i meriti della richiesta allo stesso tempo della sua ammissibilità (Articolo 29 § 3).
I FATTI
I. LE CIRCOSTANZE DELLA CAUSA
4. Il richiedente nacque nel 1948 e vive a Makhachkala.
5. Nel 2000 lui comprò una parte di un alloggio da un certo Y. che Il comproprietario dell’alloggio, G. ha introdotto un’azione di corte contro il richiedente per annullamento dell’accordo, per motivi che lei (G.), pur avendo un diritto di prelazione, non era stata informata in anticipo dell’accordo in conformità col diritto nazionale.
6. Il 18 febbraio 2004 la Corte distrettuale di Leninskiy di Makhachkala sostenne a favore di G., trasferì a lei i diritti di proprietà sulla parte dell’alloggio del richiedente e l’obbligò a rimborsare al richiedente il suo valore.
7. Il3 marzo 2004 Y. Di un co-imputato ai procedimenti insieme al richiedente, fece appello contro la sentenza. Il 16 marzo 2004 il richiedente si unì al ricorso.
8. Il 2 aprile 2004 la Corte Suprema della Repubblica di Dagestan annullò la sentenza del 18 febbraio 2004 su ricorso e respinse l’ azione di G. .
9. Il 2 luglio 2004 G. depositò una richiesta per revisione direttiva della sentenza di ricorso del 2 aprile 2004 presso la Corte Suprema della Repubblica di Dagestan.
10. Il 16 settembre 2004 il Presidente della Corte Suprema della Repubblica di Dagestan trasferì la causa al suo Presidium.
11. Il 23 settembre 2004 il Presidium della Corte Suprema della Repubblica di Dagestan annullò la sentenza di ricorso del 2 aprile 2004 per valutazione sbagliata delle prove e sostenne la sentenza del 18 febbraio 2004.
12. Il richiedente presenta di non essere stato informato debitamente della data e dell’orario dell’udienza di fronte al Presidium e perciò non aveva potuto presenziarla. Il rappresentante dell’altra parte era presente e fece delle osservazioni.
II. DIRITTO NAZIONALE ATTINENTE
13. Il diritto nazionale attinente che disciplina la procedura di revisione direttiva al tempo attinente è riassunto nella sentenza della Corte nella causa Sobelin ed Altri (vedere Sobelin ed Altri c. Russia, N. 30672/03, et seq., §§ 33-42, 3 maggio 2007).
LA LEGGE
I. VIOLAZIONE ADDOTTA DELL’ ARTICOLO 6 § 1 DELLA CONVENZIONE E DELL’ARTICOLO 1 DEL PROTOCOLLO N.RO 1
14. Il richiedente si lamentò sotto l’Articolo 6 della Convenzione e sotto l’Articolo 1 del Protocollo N.ro 1 che la sentenza di ricorso del 2 aprile 2004 era stata annullata tramite revisione direttiva il 23 settembre 2004 e che l’udienza della revisione direttiva era stata ingiusta perché lui non era stato informato di questa e perciò non era stato in grado presenziarla. Nelle parti attinenti, questi Articoli recitano come segue:
Articolo 6 § 1
“ Nella determinazione dei suoi diritti civili ed obblighi… ognuno è abilitato ad un’udienza corretta… all’interno di un termine ragionevole…da[un] tribunale …”
Articolo 1 di Protocollo N.ro 1
““Ogni persona fisica o giuridica è abilitata al godimento pacifico delle sue proprietà. Nessuno sarà privato delle sue proprietà eccetto che nell’interesse pubblico e soggetto alle condizioni previste dalla legge e dai principi generali di diritto internazionale.[…]”
A. Ammissibilità
15. Il Governo asserì che il richiedente non era riuscito ad esaurire tutte le vie di ricorso nazionali siccome lui non aveva depositato un ricorso contro la sentenza di prima istanza presa contro lui. Questo ricorso fu depositato dal negoziante Y. che era un co-imputato ai procedimenti insieme al richiedente.
16. La Corte osserva che il 16 marzo 2004 il richiedente si unì al ricorso di Y. (vedere paragrafo 8). In qualsiasi caso, l’insuccesso addotto nel fare appello contro la sentenza di prima -istanza sarebbe irrilevante per la questione considerata nella presente causa che è una revisione direttiva della sentenza della corte di seconda istanza.
17. La Corte conclude che l’azione di reclamo non è manifestamente mal-fondata all’interno del significato dell’ Articolo 35 § 3 della Convenzione. Nota inoltre che non è inammissibile per qualsiasi altro motivo. Deve essere dichiarata perciò ammissibile.
B. Meriti
1. Articolo 6 della Convenzione
(a) revisione Direttiva: certezza legale
18. Il Governo dibatté che la revisione direttiva era stata compatibile con la Convenzione poiché fu tesa a correggere un errore giudiziale fondamentale, poiché la richiesta per revisione direttiva era stata depositata da una parte ai procedimenti e poiché era stata depositata, e la causa revisionata, entro un periodo molto breve di tempo. Asserì anche che al richiedente era stato notificato in modo appropriato dell’orario, della data e del luogo dell’udienza della revisione direttivo. Il richiedente mantenne la sua azione di reclamo.
19. La Corte reitera che nell’interesse della certezza legale richiesta implicitamente dall’ Articolo 6, le sentenze definitive dovrebbero essere lasciate generalmente intatte. Loro possono essere toccate solamente per correggere degli errori fondamentali. La mera possibilità che ci siano due prospettive sullo stessa questioni non è una base per riesame (vedere Ryabykh c. Russia, n. 52854/99, §§ 51-52 ECHR 2003-IX).
20. La Corte reitera inoltre che ha trovato frequentemente violazioni del principio della certezza legale e del diritto ad una corte nei procedimenti di revisione direttiva disciplinata dal Codice di Procedura Civile in vigore dal 2003 (vedere, fra le altre autorità, Sobelin ed Altri, citata sopra, §§ 57-58, e Bodrov c. Russia, n. 17472/04, § 31 del 12 febbraio 2009).
21. Nella presente causa la sentenza di ricorso definitiva e vincolante fu annullata perché il Presidium non era d’accordo con la valutazione resa dalla corte di ricorso il che non è di per sé una circostanza eccezionale che garantisce l’annullamento (vedere Kot c. Russia, n. 20887/03, § 29 del 18 gennaio 2007). C’è stata di conseguenza, una violazione dell’ Articolo 6 § 1 della Convenzione.
(b) revisione Direttiva: problema procedurale
22. La Corte costata che, avendo concluso che c’è stata una violazione del “diritto ad un tribunale” del richiedente proprio a causa dell’uso stesso della procedura di revisione direttiva, non è necessario considerare separatamente se le garanzie procedurali dell’ Articolo 6 della Convenzione furono rispettate durante quei procedimenti (vedere Ryabykh, citata sopra, § 59).
2. Articolo 1 del Protocollo N.ro 1
23. La Corte osserva inoltre che sotto la sentenza di ricorso definitiva il richiedente mantenne il suo titolo sulla parte contestata dell’alloggio. Il suo annullamento in violazione del principio della certezza legale frustrò la fiducia del richiedente in questo. C’è stata anche di conseguenza, una violazione dell’Articolo 1 del Protocollo N.ro 1.
II. L’APPLICAZIONE DELL’ ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE
24. L’Articolo 41 della Convenzione prevede:
“Se la Corte costata che c’è stata una violazione della Convenzione o dei Protocolli, e se la legge interna dell’Alta Parte Contraente riguardata permette una riparazione solamente parziale, la Corte può, se necessario, riconoscere una soddisfazione equa alla vittima.”
25. Il richiedente non presentò una rivendicazione per la soddisfazione equa. Di conseguenza, la Corte considera che non c’è nessun bisogno di assegnargli alcuna somma sotto questo capo.
PER QUESTE RAGIONI, LA CORTE ALL’UNANIMITA’
1. Dichiara la richiesta ammissibile;
2. Sostiene che c’è stata una violazione dell’ Articolo 6 della Convenzione e dell’ Articolo 1 del Protocollo N.ro 1 a riguardo dell’annullamento tramite revisione direttiva della sentenza di ricorso definitiva a favore del richiedente;
3. Sostiene che non c’è nessun bisogno di esaminare l’azione di reclamo sotto l’Articolo 6 della Convenzione al motivo che il richiedente non è stato informato dell’udienza del 23 settembre 2004.
Fatto in inglese, e notificato per iscritto l’11 febbraio 2010, facendo seguito all’Articolo 77 §§ 2 e 3 dell’Ordinamentodi Corte.
Søren Nielsen Christos Rozakis
Cancelliere Presidente