PRIMA SEZIONE
CAUSA ABBASOV C. RUSSIA
(Richiesta n. 11470/03)
SENTENZA
STRASBOURG
18 febbraio 2010
Questa sentenza diverrà definitiva nelle circostanze esposte nell’ Articolo 44 § 2 della Convenzione. Può essere soggetta a revisione editoriale.
Nella causa Abbasov c. Russia,
La Corte europea dei Diritti umani (Prima Sezione), riunendosi in una Camera, composta da:
Christos Rozakis, Presidente, Nina Vajić, Anatoly Kovler, Elisabeth Steiner, Khanlar Hajiyev, Dean Spielmann, Giorgio Malinverni, giudici,
e Søren Nielsen, Cancelliere di Sezione,
Avendo deliberato in privato il 28 gennaio 2010,
Consegna la seguente sentenza che fu adottata in quella data:
PROCEDURA
1. La causa nacque da una richiesta (n. 11470/03) contro la Federazione russa depositata presso la Corte sotto l’Articolo 34 della Convenzione per la Protezione dei Diritti umani e delle Libertà Fondamentali (“la Convenzione”) da un cittadino russo, Sig. K. K.-o. A. (“il richiedente”), il 19 febbraio 2003.
2. Il Governo russo (“il Governo”) fu rappresentato dalla Sig.ra V. Milinchuk, Rappresentante precedente della Federazione russa alla Corte europea dei Diritti umani e dall Sig. G. Matyushkin, Rappresentante della Federazione russa alla Corte europea dei Diritti umani.
3. Il 21 gennaio 2008 il Presidente della prima Sezione decise di dare avviso della richiesta al Governo. Fu deciso anche di esaminare i meriti della richiesta allo stesso tempo della sua ammissibilità (Articolo 29 § 3).
I FATTI
I. LE CIRCOSTANZE DELLA CAUSA
4. Il richiedente nacque nel 1956 e vive a Nizhnevartovsk, una città nel Distretto Autonomo di Khanty-Mansi.
5. Nel 1987 il richiedente fu dichiarato colpevole di frode e di complicità in corruzione. Nel 1988 un giudice di prima istanza direttiva annullò la condanna ed ordinò una nuova indagine. L’indagine era pendente sino al 1999. Nel febbraio 1999 i procedimenti penali contro il richiedente furono cessati.
6. Il richiedente citò in giudizio il Ministero delle Finanze per il risarcimento. Il 14 settembre 2001 la Corte distrettuale di Nizhnevartovsk assegnò 37 016 rubli russi (RUB) al richiedente per danno patrimoniale e 800 000 RUB per danno non-patrimoniale.
7. Il 28 novembre 2001 la Corte Regionale di Khanty-Mansi ha sostenuto su ricorso la sentenza a riguardo del danno patrimoniale, ma ha ridotto l’importo del risarcimento del danno non-patrimoniale a 80 000 RUB.
8. Il richiedente fece domanda per una revisione direttiva della decisione di ricorso del 28 novembre 2001. Il 7 dicembre 2001 la Corte Regionale di Khanty-Mansi annullò la decisione di ricorso del 28 novembre 2001 e ripristinò in pieno la validità della sentenza del 14 settembre 2001.
9. Il 10 dicembre 2002 il richiedente ricevette i soldi assegnatigli per danno patrimoniale dalla sentenza del 14 settembre 2001.
10. Il 26 settembre 2003 la Corte Suprema annullò, tramite revisione direttiva, le sentenze del 14 settembre 2001 e dl 7 dicembre 2001 e ripristinò la validità della decisione di ricorso del 28 novembre 2001.
11. Il 13 maggio 2004 il richiedente ricevette i soldi assegnatigli per danno non-patrimoniale dalla decisione di ricorso di 28 novembre 2001.
II. DIRITTO NAZIONALE ATTINENTE
12. Il diritto nazionale attinente che disciplina la procedura della revisione direttiva al tempo attinente è riassunto nella sentenza della Corte nella causa Sobelin ed Altri c. Russia (N. 30672/03 et seq., §§ 33-42, 3 maggio 2007).
13. Nel 2001-2004 le sentenze consegnate contro le autorità pubbliche furono eseguite in conformità con una procedura speciale stabilita, inter alia, dal Decreto del Governo N.ro 143 del 22 febbraio 2001 e, successivamente, dal Decreto N.ro 666 del 22 settembre 2002, affidandone l’esecuzione al Ministero delle Finanze (vedere ulteriori dettagli in Pridatchenko ed Altri c. Russia, N. 2191/03, 3104/03 16094/03 e 24486/03, §§ 33-39 del 21 giugno 2007).
LA LEGGE
I. VIOLAZIONE ADDOTTA DELL’ ARTICOLO 6 DELLA CONVENZIONE E DELL’ARTICOLO 1 DEL PROTOCOLLO N.RO 1 A CAUSA DELLA REVISIONE DIRETTIVA DEL 26 SETTEMBRE 2003
14. Il richiedente si lamentò in sostanza che le sentenze del 14 settembre 2001 e del 7 dicembre 2001 erano state annullate dalla Corte Suprema. La Corte esaminerà questa azione di reclamo sotto l’Articolo 6 § 1 della Convenzione e l’ Articolo 1 del Protocollo N.ro 1. Nelle parti attinenti, questi Articoli recitano come segue:
Articolo 6 § 1
“ Nella determinazione dei suoi diritti civili ed obblighi… ognuno è abilitato ad un’udienza corretta… all’interno di un termine ragionevole…da[un] tribunale …”
Articolo 1 di Protocollo N.ro 1
“Ogni persona fisica o giuridica è abilitata al godimento pacifico delle sue proprietà. Nessuno sarà privato delle sue proprietà eccetto che nell’interesse pubblico e soggetto alle condizioni previste dalla legge e dai principi generali di diritto internazionale.
Comunque, le disposizioni precedenti non possono in qualsiasi modo danneggiare il diritto di un Stato ad eseguire simili leggi come ritiene necessario per controllare l’uso di proprietà in conformità con l’interesse generale o assicurare il pagamento di tasse o gli altri contributi o sanzioni penali.”
15. Il Governo dibatté che questa azione di reclamo era stata introdotta fuori termine.
16. Il richiedente sostenne la sua azione di reclamo, ma non fece commenti sulla questione dei sei mesi.
17. La Corte nota che l’annullamento di cui si è lamentato accadde il 26 settembre 2003, mentre l’azione di reclamo fu sollevata davvero per la prima volta di fronte alla Corte solamente il23 gennaio 2006. La Corte reitera che l’annullamento di una sentenza tramite revisione direttiva è un atto istantaneo che non crea una situazione continua (vedere Sardin c. la Russia (dec.), n. 69582/01, 12 febbraio 2004). La Corte osserva che il 13 maggio 2004 il richiedente ricevette i soldi assegnatigli per danno non-patrimoniale dalla decisione di ricorso del 28 novembre 2001 (vedere paragrafo 11 sopra), la validità di cui era stata ripristinata dalla revisione direttiva del 26 settembre 2003. Questo fatto permette alla Corte di concludere che il richiedente deve avere appreso della revisione direttiva in oggetto al più tardi il 13 maggio 2004. Ne segue che l’azione di reclamo dell’annullamento del 26 settembre 2003 è stata introdotta fuori termine e deve essere respinta in conformità con l’Articolo 35 §§ 1 e 4 della Convenzione.
II. VIOLAZIONE ADDOTTA DELL’ ARTICOLO 6 DELLA CONVENZIONE E DELL’ARTICOLO 1 DEL PROTOCOLLO N.RO 1 A CAUSA DELLA NON-ESECUZIONE DELLA SENTENZA DEL 14 SETTEMBRE 2001 COME CONFERMATA IL 7 DICEMBRE 2001
18. Il richiedente si lamentò della non-esecuzione della sentenza del 14 settembre 2001 come confermata dalla sentenza del 7 dicembre 2001. La Corte esaminerà questa azione di reclamo sotto l’Articolo 6 § 1 della Convenzione e dell’ Articolo 1 del Protocollo N.ro 1, le parti attinenti dei quali sono citati sopra.
A. Ammissibilità
19. Il Governo addusse che il richiedente non aveva esaurito le vie di ricorso nazionali disponibili a lui sotto il diritto nazionale. In primo luogo, il richiedente si sarebbe potuto lamentare, sotto il Capitolo 25 del Codice di Procedura Civile dell’inosservanza delle autorità di conformarsi ad una determinata sentenza. In secondo luogo, il richiedente avrebbe potuto depositare una rivendicazione per danno non-patrimoniale sotto il Capitolo 59 § 4 del Codice civile. Terzo, il richiedente avrebbe potuto richiedere un aggiornamento del debito della sentenza sotto l’Articolo 208 del Codice di Procedura Civile.
20. Il richiedente sostenne la sua azione di reclamo.
21. La Corte ha già valutato l’efficacia delle vie di ricorso citate dal Governo e ha concluso che non soddisfacevano i requisiti della Convenzione al tempo attinente (vedere Kulkov ed Altri c. Russia, N. 25114/03 et seq., §§ 42-47, 8 gennaio 2009). La Corte non vede nessuna ragione di abbandonare quelle sentenze nella presente causa.
22. La Corte nota che questa azione di reclamo non è manifestamente mal-fondata all’interno del significato dell’ Articolo 35 § 3 della Convenzione. Nota inoltre che non è inammissibile per qualsiasi altro motivo. Deve essere dichiarata perciò ammissibile.
B. Meriti
23. Il Governo non ha trovato qualsiasi irregolarità nei procedimenti di esecuzione in oggetto, mentre il richiedente sostenne la sua azione di reclamo.
24. La Corte nota che la sentenza del 14 settembre 2001, vincolante dal 7 dicembre 2001 è rimasta ineseguita nella parte dell’assegnazione del danno patrimoniale sino al 10 dicembre 2002, mentre nella parte dell’assegnazione del danno non-patrimoniale la sua non-esecuzione durò sino alla revisione direttiva del 26 settembre 2003. Quindi, i periodi dell’ esecuzione equivalgono rispettivamente a dodici e ventuno mesi. Mentre il primo periodo può essere considerato come discutibilmente ragionevole, il secondo è incompatibile coi requisiti della Convenzione (vedere Burdov c. Russia (n. 2), n. 33509/04, §§ 66-67 ECHR 2009 -…).
25. C’è stata , di conseguenza, una violazione dell’ Articolo 6 § 1 della Convenzione e dell’Articolo 1 del Protocollo N.ro 1.
III. ALTRE VIOLAZIONI ADDOTTE DELLA CONVENZIONE
26. Il richiedente si lamentò sotto gli Articoli 5 e 6 della Convenzione, e sotto l’ Articolo 3 del Protocollo N.ro 7, che la sua condanna era ingiusta e che il risarcimento per questa era troppo ridotto.
27. Nella misura in cui queste azioni di reclamo si riferiscono alla condanna del richiedente ed alla reclusione, la Corte nota che questi eventi ebbero luogo nel 1987, cioè ben prima dell’entrata in vigore della Convenzione a riguardo della Russia il 5 maggio 1998. Ne segue che queste azioni di reclamo sono incompatibili ratione temporis con le disposizioni della Convenzione all’interno del significato dell’ Articolo 35 § 3 e devono essere respinte in conformità con l’Articolo 35 § 4 (vedere Zhuravlev c. Russia, n. 5249/06, § 17 del 15 gennaio 2009).
28. Nella misura in cui queste azioni di reclamo si riferiscono all’importo del risarcimento, la Corte nota che la condanna fu annullata nel 1988, cioè prima dell’entrata in vigore del Protocollo N.ro 7 a riguardo della Russia il 1 agosto 1998. Ne segue che anche queste azioni di reclamo sono incompatibili ratione temporis con le disposizioni della Convenzione all’interno del significato dell’ Articolo 35 § 3 e devono essere respinte in conformità con l’Articolo 35 § 4 (vedere Zhuravlev, § 18 citata sopra).
IV. L’APPLICAZIONE DELL’ ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE
29. L’Articolo 41 della Convenzione prevede:
“Se la Corte costata che c’è stata una violazione della Convenzione o dei Protocolli, e se la legge interna dell’Alta Parte Contraente riguardata permette una riparazione solamente parziale, la Corte può, se necessario, riconoscere una soddisfazione equa alla vittima.”
A. Danno
30. Il richiedente chiese 1,000,000 euro (EUR) a riguardo del danno non-patrimoniale.
31. Il Governo dibatté che questa rivendicazione era eccessiva ed irragionevole.
32. La Corte accetta che il richiedente sia stato angosciato a causa della non-esecuzione della sentenza. Facendo la sua valutazione su una base equa, la Corte assegna 1,800 EUR sotto questo capo.
B. Costi e spese
33. Il richiedente non ha costituito rivendicazione per costi e spese. Quindi, la Corte non fa assegnazione sotto questo capo.
C. Interesse di mora
34. La Corte considera appropriato che l’interesse di mora dovrebbe essere basato sul tasso di prestito marginale della Banca Centrale europea a cui dovrebbero essere aggiunti tre punti percentuale.
PER QUESTE RAGIONI, LA CORTE ALL’UNANIMITA’
1. Dichiara l’azione di reclamo riguardo alla non-esecuzione della sentenza del 14 settembre 2001 come confermata il 7 dicembre 2001 ammissibile ed il resto della richiesta inammissibile;
2. Sostiene che c’è stata una violazione dell’ Articolo 6 § 1 della Convenzione e dell’ Articolo 1 del Protocollo No.1;
3. Sostiene
(a) che lo Stato rispondente deve pagare il richiedente, entro tre mesi dalla data in cui la sentenza diviene definitiva in conformità con l’Articolo 44 § 2 della Convenzione EUR 1,800 (mille ottocento euro), più qualsiasi tassa che può essere addebitabile, a riguardo del danno non-patrimoniale da convertire in rubli russi al tasso applicabile in data dell’ accordo;
(b) che dalla scadenza dei tre mesi summenzionati sino all’ accordo l’ interesse semplice sarà pagabile sull’importo sopra ad un tasso uguale al tasso di prestito marginale della Banca Centrale europea durante il periodo predefinito più tre punti percentuale;
4. Respinge il resto della rivendicazione del richiedente per la soddisfazione equa.
Fatto in inglesi, e notificato per iscritto il 18 febbraio 2010, facendo seguito all’Articolo 77 §§ 2 e 3 dell’ordinamento di Corte.
Søren Nielsen Christos Rozakis
Cancelliere Presidente