Conclusioni
Violazione dell’articolo 3 – Interdizione della tortura, Articolo 3 – Trattamento degradante
Trattamento disumano Obblighi positivi,
Violazione dell’articolo 8 – Diritto al rispetto della vita privata e familiare, Articolo 8 – Obblighi positivi Articolo 8-1 – Rispetto della vita privata,
Danno morale – risarcimento, Articolo 41 – Danno morale Soddisfazione equa,
PRIMA SEZIONE
CAUSA V.C. c. ITALIA
(Richiesta no 54227/14)
SENTENZA
STRASBURGO
1 febbraio 2018
Questa sentenza diventer? definitiva nelle condizioni definite all’articolo 44 ? 2 della Convenzione. Pu? subire dei ritocchi di forma.
Nel causa V.C. c. Italia,
La Corte europea dei diritti dell’uomo, prima sezione, riunendosi in una camera composta di:
Linos-Alexandre Sicilianos, presidente,
Guido Raimondi,
Ale? Pejchal,
Krzysztof Wojtyczek,
Ksenija Turkovi?,
Pauliine Koskelo,
Tim Eicke, giudici,
e di Renata Degener, greffi?re collaboratrice di sezione,
Dopo avere deliberato in camera del consiglio il 12 dicembre 2017,
Rende la sentenza che ha, adottata a questa data,:
PROCEDIMENTO
1. All’origine della causa si trova una richiesta (no 54227/14) diretta contro la Repubblica italiana e di cui una cittadina di questo Stato, la Sig.ra V.C. (“il ricorrente”), ha investito la Corte il 23 luglio 2014 in virt? dell’articolo 34 della Convenzione di salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libert? fondamentali (“la Convenzione”). Il presidente della sezione ha aderito alla domanda di no-divulgazione della sua identit? formulata dal ricorrente, articolo 47 ? 4 dell’ordinamento della Corte.
2. Il ricorrente ? stato rappresentato dai Miei S. Menichetti e C. Carrano, avvocati a Roma. Il governo italiano (“il Governo”) ? stato rappresentato dal suo agente, la Sig.ra E. Spatafora, e col suo co-agente, la Sig.ra Sig. L. Aversano.
3. Il 24 agosto 2016, la richiesta ? stata comunicata al Governo.
IN FATTO
I. LE CIRCOSTANZE DI LO SPECIFICO
4. Il ricorrente ? nato nel 1997.
5. Dopo il decesso di sua nonna, sopraggiunta nel 2010, il ricorrente, all’epoca minorenne, cominci? ad esprimere dei segni di sconforto. I suoi genitori chiesero il parere di un psichiatra che sottoline? che la loro ragazza soffriva di instabilit? emozionale, alterno dei periodi di collera e dei periodi di eccitazione.
6. Il 19 aprile 2013, il ricorrente partecip? ad una festa dove circolavano della droga e dell’alcol. La polizia arriv? sui luoghi, investe la droga e l’alcol e verific? l’identit? dei minore presenti.
A. Il procedimento dinnanzi al tribunale per bambini ed il collocamento del minore
7. Il 23 aprile 2013, il prefetto di Roma inform? il procuratore presso il tribunale per bambini della stessa citt? (“il tribunale per bambini”) dell’intervento poliziesco effettuato il 19 aprile 2013 e della presenza del minorenne V.C. sui luoghi oggetto di questo intervento. Un’inchiesta penale fu aperta ed il procuratore presso il tribunale per bambini ne fu informato.
8. Il 31 maggio 2013, il procuratore intese i genitori di V.C. Questi ultimi riferirono le difficolt? espresse dal loro bambino e si dichiararono inquieti per lei, precisando a questo riguardo che la loro ragazza si drogava e rubava del denaro alla casa. Di pi?, informarono il procuratore che, secondo il psichiatra che seguiva il ricorrente, soffriva di un’agitazione bipolare e di un’agitazione del deficit dell’attenzione dovuta all’uso di stupefacenti e mostrava anche dei segni di un personalit? borderline ed antisociale.
9. In seguito, nel giugno 2013, i genitori di V.C. informa il procuratore che avevano scoperto, sul conto Facebook della loro ragazza, che un fotografo si era messo in contatto con questa per fare delle fotografie a carattere pornografico. Il Governo sostiene che, a questa occasione, i genitori hanno indicato al procuratore che il loro bambino non desiderava rendersi in una determinazione specializzata.
10. Il 5 giugno 2013, il procuratore intese il minore che dichiar? che aveva cominciato a consumare della droga all’et? di dodici anni e che aveva da ordinanza. L’interessata indic? opporre al suo collocamento in una determinazione specializzata o in una famiglia di accoglimento.
11. Il 25 giugno 2013, la madre del ricorrente inform? con telefono il procuratore che la situazione non aveva migliorato e che il ricorrente era stato contattato per fare delle fotografie a carattere pornografico.
12. Il 2 luglio 2013, il procuratore segnal? al tribunale per bambini che risultava delle dichiarazioni dei genitori e dei queste del ricorrente che aveva confessato avere lasciato la scuola ed avere fatto uso di droga cos? come dei diagnostici effettuata dal psichiatra che V.C. si trovava in una situazione di pericolo ai motivi che non frequentava pi? la scuola e che esisteva un rischio che fosse mischiata ad una rete di prostituzione di bambini, dato che aveva era contattata per fare delle foto. Il procuratore chiese al tribunale per bambini di aprire un procedimento in emergenza al senso dell’articolo 25 del decreto reale no 1404 di 1934 dunque, di procedere al collocamento del minore in una determinazione specializzata e di affidare la sua guardia ai servizi sociali.
13. Il 24 luglio 2013, il tribunale design? un giudice, giudice onorario, per intendere il minore, i suoi genitori ed i servizi sociali, per verificare l’ambiente in che il bambino si trovava e di prendere le misure opportune per proteggerla.
14. Il 14 ottobre 2013, o vicino a tre mesi pi? tardi, il tribunale per bambini convoc? i servizi sociali che non si presentarono.
15. Il tribunale convoc? i genitori del minore per il 21 ottobre 2013. Questi furono sentiti nella mancanza dei servizi sociali e, a questa occasione, affermarono che il loro bambino non voleva essere sentito.
16. Il 24 ottobre 2013, il procuratore chiese al giudice di affidare la guardia del minore ai servizi sociali e di porre l’interessata in una determinazione specializzata.
17. Il 9 dicembre 2013, il tribunale per bambini, dopo avere inteso i genitori ed avere versato alla pratica le conversazioni che il minore che aveva rifiutato di essere estesa, aveva avuto sul suo conto Facebook, e conta tenuto che i servizi sociali non si erano presentati all’udienza, decise che era necessario affidare la guardia del ricorrente ai servizi sociali e decise il suo collocamento, per un periodo iniziale di dodici mesi, in una determinazione specializzata affinch? il minore, col verso di un progetto specifico, potesse essere aiutato a rettificare il suo comportamento, qualificato di irregolare, e cos? ritrovare una vita normale.
18. Il 11 dicembre 2013, i servizi sociali riceverono copia della decisione cos? presa dal tribunale.
19. Il 17 dicembre 2013 ebbe luogo la prima manutenzione tra i servizi sociali ed i genitori del minore. All’epoca di questa manutenzione, questi ultimi informarono i servizi sociali che c’era un rischio che la loro ragazza fosse mischiata ad una rete di prostituzione e che un’inchiesta penale era in corso.
20. Il 18 dicembre 2013, i servizi sociali si misero in contatto col psichiatra che seguiva il bambino, poi incontrarono questa.
21. Il 19 dicembre 2013, il procuratore presso del tribunale penale inform? presso il procuratore del tribunale per bambini che un’inchiesta penale era in corso contro due persone per sfruttamento della prostituzione del ricorrente. Questa ultima era stata sentita il 4 e 9 dicembre (vedere sotto paragrafo 48).
Il procuratore sottoline? che un arresto dei due sospetti era imminente e chiese presso al procuratore del tribunale per bambini di informarlo delle misure prese per l’esecuzione della decisione del tribunale per bambini del 9 dicembre 2013, paragrafo 17 sopra, dato che il ricorrente doveva essere sentito nella cornice l’udienza ad hoc, proposizione incidentale probatorio, (vedere qui sotto paragrafo 51.
22. Il 20 dicembre 2013, il ricorrente riafferm? volere non essere posta in una determinazione specializzata.
23. Nel gennaio 2014, diede per? il suo consenso al suo collocamento in una determinazione specializzata.
24. Il 30 gennaio 2014, i servizi sociali si misero in contatto col servizio regionale competente in materia di addiction alla droga per ottenere delle informazioni sul modo di procedere ad un svezzamento.
25. Nella notte del 30 al 31 gennaio 2014, V.C. ? vittima di un stupro, violenza sessuale, commesso con due persone (vedere sotto paragrafo 54). Il 31 gennaio, il ricorrente and? all’ospedale con un ufficiale di polizia e sua madre per farsi esaminare.
26. Il 6 febbraio 2014, i servizi sociali indicarono al tribunale per bambini che avevano avuto parecchie manutenzioni coi genitori di V.C, cos? come con la psicologa ed il psichiatra che seguivano questa. L’informarono anche che il minore aveva accettato la proposta di essere posta in una determinazione specializzata per seguire una cura di disintossicazione.
27. Il 7 febbraio 2014, i servizi sociali furono informati dell’aggressione subita dal ricorrente.
28. Il 19 febbraio 2014, la presidentessa del tribunale per bambini chiese in emergenza ai servizi sociali di informarlo sulle misure prese in favore del minore. Sottoline? che, tenuto conto dell’et? di questa ultima, era ancora possibile ottenere un cambiamento nel suo comportamento e che bisognava mettere in posto un progetto per sottrarrla ai rischi ai quali era esposta.
29. Il 25 febbraio 2014, non avendo ricevuto nessuna informazione sulla situazione del minore, il tribunale per bambini chiese alle strutture competenti dei servizi sociali di preparare un rapporto sulle misure prese in favore dell’interessata.
30. Il 13 marzo 2014, il servizio competente in materia di salute mentale dei minore inform? il tribunale che il ricorrente era stato diagnosticato come essendo asociale e tossicomane e che aveva dato il suo accordo al suo collocamento in un centro di cure, comunit? terapeutica, e che, di conseguenza, aveva chiesto al centro V.L. di prenderla incaricati.
31. Il 17 marzo 2014, il servizio competente in materia di toxicod?pendances indic? al tribunale per bambini che il minore non aveva dato il suo consenso al suo collocamento e che, ad ogni modo, una perizia psichiatrica era necessaria prima di procedere a questo.
32. Il 27 marzo 2014, i servizi sociali chiesero il collocamento temporaneo del minore in una casa di accoglimento. Il 31 marzo 2014, la casa di accoglimento scelto segnal? che non aveva posti disponibili.
33. Con un rapporto del 3 aprile 2014, il servizio competente in materia di toxicod?pendances inform? il tribunale che aveva scelto un centro di cure dove il minore avrebbe potuto seguire un percorso di riabilitazione.
34. Il 3 aprile 2014, i genitori di V.C. domanda al tribunale l’esecuzione della decisione del 9 dicembre 2013 che contemplava il collocamento in una determinazione specializzata per aiutare il minore. Chiesero anche che un curatore fosse nominato e che il tribunale prendesse delle misure urgenti per proteggere la loro ragazza.
35. Il 4 aprile 2014, il tribunale per bambini decise il collocamento immediato del minore nel centro di cure Karisma. Questa misura prese effetto il 14 aprile 2014.
36. Il 2 luglio 2014, gli educatori del centro Karisma osservarono che il minore mostrava un comportamento difficile dovuto ad una dipendenza alla droga ed all’alcol.
37. Il 19 dicembre 2014, il centro di cure Karisma inform? i servizi sociali che i problemi del minore persistevano e che le sue infrastrutture non erano adeguate per fare a fronte, tenuto conto della tossicodipendenza dell’interessata. Chiese il trasferimento del minore in un centro specializzato competente nella presa incaricata dei minorenne addictifs alle droghe.
38. I servizi sociali non risposero a questa domanda.
39. Il 7 settembre 2015, V.C. lascia il centro Karisma e torn? a casa i suoi genitori.
40. Il 22 ottobre 2015, i servizi sociali fecero pervenire un rapporto al tribunale per bambini in che sottolineavano che due manutenzioni avevano avuto luogo coi genitori del ricorrente e che una perizia psichiatrica era stata condotta. Secondo il perito, soffriva di un’agitazione delle capacit? aritmetiche e gli era raccomandato di seguire una terapia farmacologica.
41. Il 19 maggio 2016, il tribunale per bambini tenne un’udienza alla quale i servizi sociali non si presentarono. Il ricorrente fu sentito a questa occasione. Rifer? che aveva ricominciato a frequentare la scuola e che era seguita ancora dai servizi sociali. Indic? che aveva dei nuovi amici e che guardava positivamente il periodo passato nel centro di cure.
42. Il 1 giugno 2016, la procura diede un parere favorevole alla continuazione del progetto messo in posto. A questo riguardo, il ricorrente afferma che nessuno progetto aveva in realt? stati messi in posto.
43. Il 22 dicembre 2016, il tribunale per bambini convoc? due rappresentanti dei servizi sociali per essere messo informato della situazione del minore. Secondo i servizi sociali, questa andava meglio e, di conseguenza, il loro intervento non era pi? necessario.
44. Il 10 gennaio 2017, il procuratore diede un parere favorevole alla chiusura del procedimento aperto sul fondamento dell’articolo 25 del decreto reale no 1404 di 1934.
45. Con una decisione del 17 gennaio 2017, il tribunale recint? suddetta procedimento.
B. Il procedimento penale concernente la rete di prostituzione
46. Un’inchiesta sulla rete di prostituzione fu aperta nell’aprile 2013; si concluse nel dicembre 2013.
47. Il 25 settembre 2013, il procuratore presso del tribunale per bambini segnal? presso la situazione del minore al procuratore del tribunale penale di Roma.
48. Il minore fu sentito il 4 e 9 dicembre 2013 nella cornice dell’inchiesta penale. Dichiar? essere prostituita si per il conto di due persone.
49. Il 16 gennaio 2014 ed il 6 febbraio 2014, due indiziati furono arrestati.
50. Il 21 gennaio 2014, il ministero pubblico intese di nuovo il ricorrente.
51. Il 26 marzo 2014, nella cornice dell’udienza ad hoc, proposizione incidentale probatorio, il ricorrente reiter? che si era prostituita per il conto dei due sospetti tra agosto e dicembri 2013.
52. Il 17 novembre 2014, il tribunale di Roma condann? rispettivamente i due sospetti a cinque anni di reclusione ed a quattro anni di reclusione per prox?n?tisme ed ad indennizzare il ricorrente che si era costituito parte civile. Secondo i giudici, i due colpevoli avevano esercitato una pressione sul ricorrente affinch? si prostituisce, avevano tratto profitto dalla prostituzione del ricorrente che era minorenne e ne avevano diviso i guadagni. Nella sua decisione, il tribunale indic? che la minore era stata vittima di sfruttamento sessuale di agosto al dicembre 2013 e che i colpevoli avevano cognizione della sua et?.
Il 4 febbraio 2016, la corte di appello conferm? la condanna.
53. Il ricorrente indica non avere percepito la somma concessa dalle giurisdizioni a titolo di indennizzo.
C. Il procedimento penale concernente lo stupro del ricorrente
54. Un’inchiesta per stupro in riunione, violenza sessuale di gruppo, sul ricorrente nella notte del 30 al 31 gennaio 2014, fu aperta contro due sospetti. L’udienza preliminare fu fissata al 6 novembre 2015 dinnanzi al tribunale di Roma. Risulta della pratica che un’altra udienza si ? tenuta il 16 febbraio 2016 e che il procedimento sembra essere ancora pendente.
II. IL DIRITTO E LA PRATICA INTERNI PERTINENTI
55. Il decreto reale no 1404 del 20 luglio 1934, convertito nella legge no 835 di 1935, ha istituito i tribunali per bambini. Questa legge ha subito ulteriormente delle modifiche.
56. L’articolo 25 del decreto reale di 1934 contempla ci? che segue in caso di comportamento irregolare, irregolare condotta, di un minore,:
“Quando un minore manifesto un’irregolarit? nella sua condotta e nel suo carattere, il procuratore, il responsabile dei servizi sociali, i genitori, il tutore, gli organismi di educazione, di protezione e di sostegno dell’infanzia possono informare il tribunale per bambini che pu? effettuare delle inchieste approfondite sulla personalit? del minore ed ordinare, con una decisione motivata, la guardia ai servizi sociali ed il collocamento in un istituto. “
L’articolo 25 bis di suddetto decreto reale ? formulato cos?:
“L’ufficiale pubblico che viene a conoscere per il fatto che un minore si concede alla prostituzione o ? vittima di violenze sessuali deve informare il procuratore presso il tribunale per bambini che scatena i procedimenti per la protezione del bambino e pu? proporre al tribunale la nomina di un curatore. Il tribunale per bambini adotta le misure necessarie per il sostegno psicologico del minore e per il suo reinserimento. In caso di emergenza, il tribunale pu? procedere di ufficio. “
L’articolo 27 di questo stesso testo dispone ci? che segue:
“Nel caso in cui il tribunale ha ordinato la misura prevista dall’articolo 25, un verbale ? redatto. Il verbale deve contenere le direttive che il bambino deve seguire ; in suddetto documento pu? essere ordinato l’allontanamento del minore del domicilio familiare e deve essere indicato il luogo in che [questo] deve vivere. (…)
Un membro dei servizi sociali deve controllare la condotta del minore e deve aiutare [questo] a superare le sue difficolt? mettendosi in relazione con la sua famiglia Ne deve riferire inoltre in modo regolare al tribunale fornendo delle notizie dettagliate sul comportamento del minore e le persone che hanno preso cura di lui “
IN DIRITTO
I. SULL’AMMISSIBILIT?
57. Il Governo arguisce che il ricorrente non ha pi? la qualit? di vittima. Indica a questo riguardo che le autorit? hanno preso tutte le misure necessarie alla sua protezione ponendola in una determinazione specializzata, dove sarebbe restata durante un anno, che i procedimenti penali condotti contro i suoi aggressori sono stati condotti a termine e che i suoi genitori si sono costituiti parti civili.
58. Inoltre, il Governo sostiene che il ricorrente non ha esaurito le vie di ricorso interni al motivo che il procedimento nazionale era ancora pendente al momento dell’introduzione della richiesta.
59. Il ricorrente contesta la tesi del Governo. Indica in particolare che l’azione delle autorit? ? stata non effettiva e che i suoi motivi di appello non cadono sui procedimenti penali condotti contro le persone perseguite per stupro e prox?n?tisme.
60. La Corte stima al primo colpo, come il ricorrente, che i motivi di appello di questa non cadono sui procedimenti penali per sfruttamento sessuale e stupro. Trattandosi poi dell’eccezione del Governo derivato del difetto di requisito di vittima, la Corte ricorda che una decisione o una misura favorevole ad un ricorrente non basta in principio a togliere egli la qualit? di “vittima” che se le autorit? nazionali hanno riconosciuto, esplicitamente o in sostanza, poi riparata la violazione della Convenzione, Eckle c. Germania, 15 luglio 1982, ?? 69 e suiv., serie Ha no 51, Amuur c. Francia, 25 giugno 1996, ? 36, Raccolta delle sentenze e decisioni 1996-III, Dalban c. Romania [GC], no 28114/95, ? 44, CEDH 1999-VI, e Jensen c. Danimarca, d?c.), no 48470/99, CEDH 2001 X. Questa regola vale anche se l’interessato ottiene soddisfazione mentre il procedimento ? impegnato gi? dinnanzi alla Corte; cos? lo vuole il carattere accessorio del sistema delle garanzie della Convenzione (vedere, in particolare, Mikheyeva c. Lettonia, d?c.), no 50029/99, 12 settembre 2002. La questione di sapere se una persona pu? definirsi ancora vittima di una violazione addotta della Convenzione implico essenzialmente per la Corte di concedersi ad un esame ex post facto della situazione della persona riguardata, Scordino c. Italia (no 1) [GC], no 36813/97, ? 181, CEDH 2006-V.
61. Girandosi verso i fatti dello specifico, la Corte considera che ha avuto non ci, nella presente causa, n? una riconoscenza implicita dell’esistenza di una violazione della Convenzione n? un risarcimento per il periodo durante la quale il ricorrente si ? trovato in una situazione di vulnerabilit? in attesa che le autorit? prendono delle misure concrete per proteggerla.
62. Alla luce di ci? che precede, la Corte stima che il ricorrente pu? definirsi ancora vittima di una violazione degli articoli 3, 8 e 13 della Convenzione. Respinge l’eccezione sollevata a questo riguardo dal Governo dunque.
63. In quanto all’eccezione derivata della no-esaurimento delle vie di ricorso interni, la Corte nota innanzitutto che il ricorrente ha introdotto la sua richiesta il 23 luglio 2014, mentre era posta in una determinazione specializzata che suddetto collocamento si ? concluso nel settembre 2015 e che il procedimento ? stato chiuso nel gennaio 2017, paragrafo 44 sopra. Rileva poi che il procedimento in causa, prevista dal decreto reale no 1404 del 20 luglio 1934, non era suscettibile di offrire la correzione dei motivi di appello del ricorrente che cade sull’inoperosit? dei servizi sociali e sul ritardo nel collocamento in ?uvre delle misure di protezione. Inoltre, la Corte constata che i procedimenti penali condotti per sfruttamento sessuale e stupro che si sono conclusi in 2016 ed in 2015 rispettivamente, non sono oggetto della presente richiesta. Di conseguenza, la Corte considera che la richiesta non saprebbe essere respinta per difetto di esaurimento delle vie di ricorso interni, malgrado il fatto che il procedimento previsto dal decreto reale no 1404 del 20 luglio 1934 era pendente al momento dell’introduzione della richiesta. Segue che l’eccezione del Governo deve essere respinta.
64. Constatando che la richiesta non ? manifestamente male fondata al senso dell’articolo 35 ? 3 ha, della Convenzione e che non cozza peraltro contro nessuno altro motivo di inammissibilit?, la Corte la dichiara ammissibile.
II. Su La Violazione Addotta Degli Articoli 3 e 8 Di La Convenzione
65. Il ricorrente adduce che, sebbene minore e vittima di una rete di prostituzione, non ha beneficiato di tutte le misure di protezione necessaria da parte delle autorit? italiane. Invoca gli articoli 3 e 8 della Convenzione che si leggono cos?:
Articolo 3
“Nessuno pu? essere sottomesso alla tortura n? alle pene o trattamenti disumani o degradanti. “
Articolo 8
“1. Ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare “
A. Argomenti del ricorrente
66. Il ricorrente sostiene che, sebbene minore e vulnerabile, non ha beneficiato delle misure di protezione necessaria da parte dello stato. Le autorit? non avrebbero mostrato lo zelo richiesto e non avrebbero preso in conto i rischi decorsi da lei. L’interessata avrebbe lasciato senza protezione, in una situazione vulnerabile, a partire dal 20 aprile 2013, e questo fino al giorno del suo collocamento nel centro di cure Karisma il 14 aprile 2014.
67. Il ricorrente considera che la sua protezione era fondamentale, e che il tribunale per bambini ed i servizi sociali competenti l’hanno lasciata unica e senza difesa durante un certo periodo. Precisa che, durante il periodo avendo visto la sua guardia essere affidata ai servizi sociali, ha sofferto di una mancanza di controllo da parte di questi ultimi e ? stata violata. Secondo lei, il rischio di aggressione sessuale era prevedibile.
68. Il ricorrente indica poi che i suoi genitori hanno chiesto l’adozione di una misura di protezione nel luglio 2013, che l’udienza dinnanzi al tribunale per bambini ? stata fissata nell’ottobre 2013 e che la decisione sulla sua guardia ed il suo collocamento sono stati presi nel dicembre 2013. Secondo lei, si tratta l? di un lasso di tempo molto lungo.
Aggiunge che ? stata vittima di sfruttamento sessuale tra agosto e dicembri 2013 e che ? stata violata nel gennaio 2014.
69. Secondo il ricorrente, le autorit? non hanno fatto tutto ci? che si poteva aspettare ragionevolmente di esse per impedire la materializzazione di un rischio certo ed immediato per la sua vita di cui avevano o avrebbero dovuto avere cognizione.
70. A questo riguardo, il ricorrente stima che le autorit? sono restate passive. A questo motivo, precisa che il tribunale per bambini ha ordinato il suo collocamento dieci mesi dopo la domanda fatta in questo senso coi suoi genitori e che, una volta la decisione adottata, i servizi sociali non hanno preso le misure che permettono di porrla velocemente in una determinazione specializzata. Aggiunge che il giudice ha dovuto chiedere a due riprese ai servizi sociali di indicare quali misure erano stati presi per proteggerla, paragrafi 28 e 29 sopra.
71. Il ricorrente indica anche che, dopo il suo collocamento nella determinazione specializzata, i servizi sociali si sono disinteressati della sua sorte. La sua reintegrazione tra suoi prossimi sarebbe stata decisa cos?, esclusivamente dagli educatori del centro di cure l’avendo accolta; i servizi sociali non avrebbero espresso mai nessuno parere a questo motivo; e, dopo il suo ritorno al domicilio familiare, non si sarebbero occupati di suo seguito.
72. Il ricorrente stima che, conformemente agli obblighi positivi che derivano dell’articolo 8 della Convenzione, le autorit? avrebbero dovuto prendere delle misure urgenti. Precisa che, bene al contrario, suddette autorit? l’hanno lasciata in una situazione di vulnerabilit? mentre avrebbero avuto cognizione del pericolo decorso da lei. L’inerzia delle autorit? in un primo tempo e quella dei servizi sociali in un secondo tempo l’avrebbero privato cos? della protezione richiesta.
73. Di conseguenza, per il ricorrente, le autorit? non hanno rispettato gli obblighi positivi che derivano degli articoli 3 e 8 della Convenzione.
B. Argomenti del Governo
74. Il Governo indica avere adottato tutte le misure necessarie per trovare una soluzione nel presente genere. Aggiunge che, considerando la complessit? della situazione del ricorrente, legato a differenti problemi relativi tra altri all’addiction di questa ultima alla droga, non era facile trovare una determinazione specializzata adeguata in grado di garantire il seguito del minore.
75. Il Governo afferma che, subito il tribunale per bambini prevenuti, coi genitori del ricorrente, dell’esposizione di questa ai pericoli tra che il rischio di cadere in una rete di prostituzione di minore, un’inchiesta penale ? stata aperta ed i responsabile dei fatti in causa sono stati arrestati in 2014.
Le autorit? avrebbero preso tutte le misure per proteggere il ricorrente dunque e per prevenire dei cattivi trattamenti.
76. In quanto all’aggressione sessuale subita dal ricorrente, il Governo considera che non poteva essere prevista dalle autorit?, e questo tanto pi? che, vivente con suoi prossimi al momento della commissione di questa violazione, il minore non sarebbe stato esclusivamente sotto il controllo dello stato.
77. Di conseguenza, il Governo stima che l’aggressione sessuale subita dal ricorrente non pu? essere considerata come una conseguenza del ritardo dell’amministrazione nell’esecuzione della decisione del tribunale per bambini.
78. ? di parere che questa aggressione sessuale era la conseguenza di un comportamento imprevedibile e che, di pi?, le autorit? hanno fatto tutto ci? che era ne essi potere per identificare i responsabile e rinviarli in giudizio.
79. Il Governo indica poi che la concessione della guardia di un bambino ai servizi sociali non ? in si una misura di protezione e che deve essere considerato come un aiuto accordato alla famiglia, considerando la necessit? di ottenere il consenso del minore prima di porre questo in un istituto e di mettere in opera un procedimento terapeutico di sostegno. Attira in particolare l’attenzione della Corte sulla doppio finalit? perseguita dalla misura prevista dal decreto reale no 1404 di 1934, convertito nella legge no 835 di 1935: questa misura sarebbe destinata, da una parte, a garantire il diritto all’educazione dei bambini in difficolt? e, altro parte, a prevenire la delinquenza giovanile.
80. In quanto al motivo di appello derivato dell’articolo 8 della Convenzione, il Governo sostiene che le autorit? hanno preso tutte le misure necessarie per proteggere il minore fin dalla presa di cognizione con esse dei rischi decorsi da questa ultima.
81. Precisa che le autorit? hanno inteso il ricorrente ed i suoi genitori parecchie volte per provare a scegliere la struttura pi? atta a prendere incaricati l’interessata e che parecchi delle strutture presentite non erano in grado di ospitare questa.
82. Il Governo stima che le autorit? hanno preso tutte le misure necessarie, poich? avrebbero aperto immediatamente un’inchiesta per sfruttamento sessuale ed avrebbero condannato i responsabile di questa violazione ed identificato gli autori dell’aggressione sessuale subita dal ricorrente. Riferendosi alla sentenza resa dalla Corte nel causa O’Keeffe c. Irlanda ([GC], no 35810/09, ?? 191-192, CEDH 2014 (brani)), afferma che il motivo di appello derivato dell’articolo 8 della Convenzione non solleva nessuna questione distinta di quella posto sotto l’angolo dell’articolo 3 della Convenzione.
C. Valutazione della Corte
1. Applicabilit? dell’articolo 3 della Convenzione
83. Per cadere sotto l’influenza dell’articolo 3 della Convenzione, un cattivo trattamento deve raggiungere un minimo di gravit?. La valutazione di questo minimo dipende dall’insieme dei dati della causa, in particolare della durata del trattamento e dei suoi effetti fisici o mentali, cos? come, talvolta, del sesso, dell’et?, dello stato di salute della vittima, ecc. (idem, ? 86, essendo sentito che la circostanza che un trattamento non aveva per scopo di umiliare o di abbassare la vittima non esclude in modo definitiva una constatazione di violazione dell’articolo 3 (vedere, entra altri, V. c. Regno Unito [GC], no 24888/94, ? 71, CEDH 1999 IX. Deve essere preso anche in conto il contesto in che il trattamento ? stato inflitto, tali un’atmosfera di viva tensione ed a forte carico emozionale (confrontare, per esempio, con Selmouni, precitato, ? 104; vedere anche, in particolare, G?fgen, precitato, ? 88, e l’eventuale situazione di vulnerabilit? nella quale potrebbe trovarsi la vittima, Khlaifia ed altri c. Italia [GC], no 16483/12, ? 160, CEDH 2016,
84. Nello specifico, la Corte ricorda che non ? contestato, nel caso di specifico, che il ricorrente si trovava in una situazione di vulnerabilit?: stima, di conseguenza, che il ricorrente pu? essere considerato come rilevando della categoria delle “persone vulnerabili” che hanno diritto alla protezione dello stato, A. c. Regno Unito, 23 settembre 1998, ? 22, Raccolta 1998 VI. A questo riguardo, prende atto delle violenze che il ricorrente ha subito, essendo stato vittima di sfruttamento sessuale durante il periodo che va di fine agosto a dicembre 2013 e di un stupro nel gennaio 2014. Rileva, inoltre, che le violenze inflitte all’interessata che si ? manifestata negli attentati corporali e delle pressioni psicologiche, sono sufficientemente gravi per raggiungere il grado di gravit? necessaria per rilevare dell’articolo 3 della Convenzione e che, quindi, questa disposizione ? applicabile nello specifico.
2. Applicabilit? dell’articolo 8 della Convenzione
85. La Corte rileva che l’applicabilit? dell’articolo 8 della Convenzione non ? contestata entra le parti. Stima che non fa nessuno dubbio che le violenze subite dal ricorrente che recava offesa al diritto di questa al rispetto della sua integrit? fisica (M.P). ed altri c. Bulgaria, no 22457/08, ? 110, 15 novembre 2011, sono stati sorgente di perturbazioni nello svolgimento della vita quotidiana dell’interessata e hanno recato offesa alla sua vita privata. Inoltre, ricorda avere giudicato gi? che l’integrit? fisica e morale di un individuo sono inglobate nella nozione di vita privata che si dilunga anche alle relazioni degli individui tra essi. Sembra del resto ci non avere nessuna ragione di principio di considerare la nozione di “vita privata” come escludendo gli attentati all’integrit? fisica (M.C, precitato ? 150.
86. Segue che questa disposizione ? applicabile alle circostanze dello specifico.
3. Conclusione
87. Tenuto conto di ci? che precede cos? come della natura e della sostanza dei motivi di appello espressi dal ricorrente nello specifico, la Corte stima che conviene di esaminarli sotto l’angolo degli articoli 3 e 8 della Convenzione.
4. Sulla violazione degli articoli 3 e 8 della Convenzione
ha, Principi applicabili
88. La Corte ricorda al primo colpo che l’interdizione dei trattamenti disumani e degradanti ? un valore fondamentale delle societ? democratiche (vedere, tra molto altri, Selmouni c. Francia [GC], no 25803/94, ? 95, CEDH 1999-V, G?fgen c. Germania [GC], no 22978/05, ? 87, CEDH 2010, El-Masri c. l’ex Repubblica iugoslava del Macedonia [GC], no 39630/09, ? 195, CEDH 2012, e Mocanu ed altri c. Romania [GC], nostri 10865/09, 45886/07 e 32431/08, ? 315, CEDH 2014 (brani)). Si tratta anche di un valore di civilt? strettamente legata al rispetto della dignit? umana che si trova al c?ur stesso della Convenzione, Bouyid c. Belgio [GC], no 23380/09, ?? 81 e 89-90, CEDH 2015. L’interdizione in questione ha un carattere assoluto, perch? non soffre nulla derogazione, anche in caso di pericolo pubblico che minaccia la vita della nazione, ed anche nelle circostanze i pi? difficili, tale la lotta contro il terrorismo ed il crimine organizzato, qualunque sia il comportamento della persona riguardata (vedere, in particolare, Georgia c. Russia (I) [GC], no 13255/07, ? 192, CEDH 2014 (brani), Svinarenko e Slyadnev c. Russia [GC], i nostri 32541/08 e 43441/08, ? 113, CEDH 2014 (brani), e Bouyid, precitato, ? 81.
89. La Corte ricorda che, combinata con l’articolo 3, l’obbligo che l’articolo 1 della Convenzione impone alle Alte Parti contraenti di garantire ad ogni persona che rileva della loro giurisdizione i diritti e libert? consacrate dalla Convenzione comandano loro di prendere delle misure proprie ad impedire che suddette persone non siano sottoposte ai cattivi trattamenti, anche amministrati dagli individui, A. c. Regno Unito, precitato, ? 22, Z ed altri c. Regno Unito [GC], no 29392/95, ?? 73-75, CEDH 2001-V, E. ed altri c. Regno Unito, no 33218/96, 26 novembre 2002, e M.C. c. Bulgaria, no 39272/98, ? 149, CEDH 2003 XII. Queste misure devono fornire in particolare una protezione effettiva trattandosi dei bambini che sono particolarmente vulnerabili, a fronte a diverse forme di violenza, ed includere delle misure ragionevoli che mirano ad impedire i cattivi trattamenti di cui le autorit? avevano o avrebbero dovuto avere cognizione cos? come una prevenzione efficace mettendo anche i minore al riparo da forme gravi di attentato all’integrit? della persona (vedere, mutatis mutandis, Osman c. Regno Unito, 28 ottobre 1998, ? 116, Raccolta 1998-VIII, ed E. ed altri c. Regno Unito, no 33218/96, ? 88, 26 novembre 2002, Z ed altri, precitato, ? 73, e M.P. ed altri, precitato, ? 108. Simili misure devono mirare a garantire il rispetto della dignit? umana e la protezione dell’interesse superiore del bambino (C.A.S). e C.S. c. Romania, no 26692/05, ? 82, 20 marzo 2012, e Pretty c. Regno Unito, no 2346/02, ? 65, CEDH 2002 III.
90. Avuto riguardo alle difficolt? per la polizia di esercitare le sue funzioni nelle societ? contemporanee, all’imprevedibilit? del comportamento umano ed alle scelte operative a fare in termini di precedenze e di risorse, bisogna interpretare tuttavia questo obbligo positivo in modo da non imporre alle autorit? un onere insopportabile o eccessivo. Ogni minaccia presunta contro la vita non obbliga le autorit?, allo sguardo della Convenzione, a prendere delle misure concrete per prevenire ne la realizzazione. Affinch? si possa parlare di un obbligo positivo, deve essere stabilito che le autorit? avevano o avrebbero dovuto avere cognizione all’epoca dell’esistenza di un rischio reale ed immediato per un individuo identificato di subire dei cattivi trattamenti a causa degli atti criminali di un terzo e che sono restate in difetto di prendere, nella cornice dei loro poteri, delle misure che sarebbero potute essere reputate ragionevolmente di natura tale da evitare questo rischio. Un’altra considerazione pertinente ? la necessit? di assicurarsi che la polizia esercita il suo potere di soffocare e di prevenire la criminalit? rispettando pienamente le vie legali ed altre garanzie che limitano legittimamente la superficie dei suoi atti di investigazioni criminali e di traduzione dei delinquenti in giustizia, ivi compreso le garanzie che figurano all’articolo 8 della Convenzione, ?orevi ?c. Croazia, no 41526/10, ?? 139, CEDH 2012 e le citazioni che sono contenute.
91. Per ci? che ? a fronte della protezione dell’integrit? fisica e morale di un individuo ad altrui, la Corte ha detto gi? che gli obblighi positivi che pesano sulle autorit?-in certi casi in virt? dell’articolo 2 o dell’articolo 3 della Convenzione, ed in altri casi in virt? dell’articolo 8, considerato solo o combinato con l’articolo 3 della Convenzione-possono comprendere un dovere di mettere in posto e di applicare in pratica una cornice giuridica adattata offrendo una protezione contro gli atti di violenza che pu? essere commesso dagli individui (vedere, tra altri, Osman c. Regno Unito, 28 ottobre 1998, ?? 128-130, Raccolta 1998 VIII, Bevacqua e S. c. Bulgaria, no 71127/01, ? 65, 12 giugno 2008, Sandra Jankovi ?c,. Croazia, no 38478/05, ? 45, 5 marzo 2009, Ha c. Croazia, no 55164/08, ? 60, 14 ottobre 2010, ed ?orevi, ?precitato, ?? 141-143,).
92. Ci? che ?, non entra nelle attribuzioni della Corte di sostituirsi alle autorit? nazionali e di effettuare al posto di queste una scelta tra il largo ventaglio di misure proprie a garantire il rispetto degli obblighi positivi che l’articolo 3 della Convenzione impone loro (idem, ? 165. Peraltro, in virt? dell’articolo 19 della Convenzione e del principio che vuole che lo scopo di questa consiste in garantire dei diritti non teorici o illusori, ma concreti ed effettivi, la Corte deve badare a ci? che gli Stati si liberano correttamente dal loro obbligo di proteggere i diritti delle persone poste sotto la loro giurisdizione, Sandra Jankovi, ?precitato, ? 46, e Hajduov? c. Slovacchia, no 2660/03, ? 47, 30 novembre 2010. La questione dell’adeguamento della risposta delle autorit? pu? sollevare un problema allo sguardo della Convenzione, Bevacqua e S., precitato, ? 79.
93. L’obbligo positiva di proteggere l’integrit? fisica dell’individuo si dilunga alle questioni concernente l’effettivit? di un’inchiesta penale, ci? che non saprebbe essere limitato ai soli casi dei cattivi trattamenti inflitti dagli agenti dello stato (M.C, precitato, ? 151,).
94. Questo aspetto dell’obbligo positivo non richiede necessariamente una condanna ma l’applicazione effettiva delle leggi, particolarmente penali, per garantire la protezione dei diritti garantiti dall’articolo 3 della Convenzione (M.G). c. Turchia, no 646/10, ? 80, 22 marzo 2016.
95. Un’esigenza di celerit? e di zelo ragionevole ? implicita nell’obbligo di indagare. I meccanismi di protezione contemplata in dritto interno devono funzionare in pratica nei termini ragionevoli che permettono di concludere l’esame in fondo alle cause concrete che sono sottoposte alle autorit?, Opuz c. Turchia, no 33401/02, ?? 150-151, CEDH 2009. Difatti, l’obbligo dello stato allo sguardo dell’articolo 3 della Convenzione non pu? essere reputato soddisfatto se i meccanismi di protezione contemplata in dritto interno esistono solamente in teoria: occorre tanto pi? che funzionano infatti in pratica, ci? che suppone un esame della causa pronta e senza ritardo inutile.
b, Applicazione allo specifico dei principi suddetti
96. Nella presente causa, non fa nessuno dubbio che le violenze subite dal ricorrente, rientrano nel campo di applicazione dell’articolo 3 della Convenzione e costituiscono un’ingerenza nel diritto di questa al rispetto della sua integrit? fisica, come garantito con l’articolo 8 della Convenzione.
97. La Corte deve ricercare se la legislazione e la sua applicazione nello specifico, socia all’inoperosit? addotta dei servizi sociali, sono stati inadempienti al punto di portare violazione degli obblighi positivi che incombono sullo stato convenuto in virt? degli articoli 3 e 8 della Convenzione.
98. La questione principale che si porsi nello specifico ? di sapere dunque se le autorit? hanno preso tutte le misure necessarie per prevenire le violenze alle quali il ricorrente era esposto ed a proteggere la sua integrit? fisica.
99. La Corte va a ricercare innanzitutto se le autorit? competenti erano o sarebbero dovuti essere al fatto della situazione di vulnerabilit? del ricorrente.
100. A questo riguardo, la Corte constata che risulta della pratica che, fin da aprile 2013, le autorit? avevano cognizione della condotta irregolare del minore che era stato trovato in possesso di alcol e di droga, poich? il procuratore presso il tribunale per bambini era stato allertato di questa situazione.
101. Nota anche che, in maggio e giugno 2013, i genitori del minore hanno informato le autorit? della situazione di sconforto nella quale si trovava la loro ragazza che soffriva di un’agitazione bipolare cos? come di un’agitazione del deficit dell’attenzione e hanno mostrato anche dei segni di un personalit? borderline ed antisociale (vedere sopra paragrafo 8). Hanno menzionato anche, documenti all’appoggio, il rischio che questa non cadesse in una rete di prostituzione.
102. Alla vista di questi elementi, la Corte ? convinta che le autorit? nazionali erano a cognizione della situazione di vulnerabilit? del minore e del rischio reale ed immediato che incorreva. Va a ricercare dunque se queste stesse autorit? hanno, avuto riguardo alle circostanze dello specifico, preso tutte le misure ragionevoli per proteggere il ricorrente, e questo appena i rischi decorsero da questa sono stati portati alla loro cognizione.
103. La Corte rileva cos? come le autorit? hanno scatenato immediatamente un’inchiesta penale, ma che nessuna misura di protezione non ? stata presa al riguardo del ricorrente che, all’epoca, era vecchia di quindici anni. Difatti, sebbene il procuratore abbia, fin dal 2 luglio 2013, paragrafo 12 sopra, chiesto l’apertura di un procedimento urgente cos? come il collocamento del minore in una determinazione specializzata e la concessione della sua guardia ai servizi sociali, il tribunale per bambini ha messo pi? di quattro mesi per prendere una decisione.
104. La Corte nota anche che risulta del procedimento penale relativo alla rete di prostituzione che, durante il periodo in causa, la minore ? stata vittima di sfruttamento sessuale, paragrafo 52 sopra,: il ricorrente era portato a prostituirsi dunque ed una parte dei suoi guadagni era dovuta al maneggi dei due membri della rete di prostituzione.
105. La Corte osserva che, in seguito alla decisione del tribunale per bambini di dicembre 2013, i servizi sociali hanno messo pi? di quattro mesi per mettere qui sopra in ?uvre il collocamento del minore, nonostante le domande fatte in questo senso coi genitori di questa ultima e due domande di informazione urgente formulata dal tribunale per bambini, paragrafi 28 e 29.
106. La Corte nota che, nell’intervallo, la minore ? stata vittima di un stupro, paragrafo 25 sopra, che un’inchiesta penale per stupro in riunione ? stata aperta a questo motivo, che gli autori presunti del reato sono stati identificati e che il procedimento ? pendente dinnanzi al tribunale di Roma (vedere sopra paragrafo 54).
107. La Corte stima che, in ci? che riguarda la valutazione del rispetto con lo stato dei suoi obblighi che derivano degli articoli 3 e 8 della Convenzione, un peso considerevole deve essere dato agli sforzi esposti dai servizi sociali et/ou di protezione dell’infanzia per prendere le misure per proteggere il minore (vedere, mutatis mutandis. M.P. ed altri, precitato, ? 116.
108. Nello specifico, la Corte osserva che ha occorso quattro mesi al tribunale per bambini, a contare del giorno dove ha avuto cognizione della situazione difficile e pericolosa nella quale si trovava il ricorrente, (vedere sopra paragrafo 12, per adottare le misure di protezione prevista dalla legge e chieste dal procuratore, mentre i rischi che la minore fosse vittima di sfruttamento sessuale erano conosciuti, dato che un’inchiesta penale era in corso e che i genitori del minore avevano informato le autorit?.
109. La Corte non ? convinta dall’argomento del Governo secondo che, in mancanza di consenso del minore, il collocamento, in una determinazione, come ordinato col tribunale nella sua decisione del 9 dicembre 2013 (vedere sopra paragrafo 17), non era possibile. A supporre anche che tale era il caso, la Corte nota ha questo riguardo che, se il minore aveva rifiutato di essere posto nel dicembre 2013, paragrafo 22 sopra, ha dato il suo consenso nel gennaio 2014, paragrafo 23 sopra, o tre mesi anteriori il suo collocamento nel centro Karisma, paragrafo 35 sopra. La Corte ne conclude che la mancanza, ad un dato momento, di consenso non dispensava, a lei unica, lo stato di prendere velocemente delle misure di protezione di un minore adeguato e sufficiente, e suscettibile di garantire la conformit? con gli obblighi positivi imposti con gli articoli 3 e 8 della Convenzione.
Peraltro, avuto riguardo al comportamento dei servizi sociali che non si presentavano alle udienze, paragrafi 14 e 15 sopra, ed al tempo che hanno messo a scegliere una determinazione di accoglimento-e questo malgrado il carattere urgente della domanda formulata dalla presidentessa del tribunale in quanto alle misure prese in favore del minore che si trovava in una situazione difficile-, la Corte conclude ad una mancanza di implicazione reali desdits servizi nell’esecuzione della decisione del tribunale per bambini.
110. Per la Corte, incombeva sulle istanze nazionali di tenere conto della situazione di vulnerabilit? particolare, morale e fisica nella quale si trovavano il ricorrente e di valutare perci? la situazione, prendendo delle misure di protezione adeguata in un breve termine. Ci? non ? stato il caso nello specifico.
111. La Corte constata che, contrariamente alle giurisdizioni penali che hanno agito velocemente, in realt? le autorit? competenti (tribunale per bambini e servizi sociali) non hanno adottato nessuna misura di protezione in un breve termine mentre sapevano che il ricorrente era vulnerabile, che un procedimento per sfruttamento sessuale lei concernente era ancora pendente e che un’inchiesta per stupro in riunione era in corso. Ci? che fa, le autorit? non hanno proceduto a nessuna valutazione dei rischi decorsi dal ricorrente.
112. In queste circostanze, la Corte considera che le autorit? non saprebbero passare per avere dato prova dello zelo richiesto. Quindi, stima che non hanno preso, in tempo utile, tutte le misure ragionevoli per impedire le estorsioni di cui il ricorrente ? stato vittima.
113. Pertanto, la Corte conclude alla violazione degli articoli 3 e 8 della Convenzione.
III. Su La Violazione Addotta Di L’articolo 13 Di La Convenzione
114. Il ricorrente adduce non avere disposto di un ricorso in dritto interno per lamentarsi delle violazioni subite da lei. Invoca l’articolo 13 della Convenzione che ? formulata cos?:
“Tutto nessuno di cui i diritti e libert? riconobbero nel Convenzione ? stata violata ha diritto alla concessione di un ricorso effettivo dinnanzi ad un’istanza nazionale, allora stesso che la violazione sarebbe stata commessa dalle persone che agiscono nell’esercizio delle loro funzioni ufficiali. “
115. Il Governo contesta questa tesi.
116. Avuto riguardo alla constatazione di violazione al quale ? giunta sotto l’angolo degli articoli 3 e 8 della Convenzione, paragrafo 113 sopra, la Corte stima avere esaminato la questione giuridica principale posta dal presente genere. Tenuto conto dell’insieme dei fatti della causa e degli argomenti delle parti, giudica che non sia necessario esaminare gli stessi fatti sul terreno dell’articolo 13 della Convenzione, Centro di risorse giuridiche al nome di Valentin C?mpeanu c. Romania [GC], no 47848/08, ? 156, CEDH 2014 e le citazioni che sono contenute.
IV. SULL’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE
117. Ai termini dell’articolo 41 della Convenzione,
“Se la Corte dichiara che c’? stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli, e se il diritto interno dell’Alta Parte contraente non permette di cancellare che imperfettamente le conseguenze di questa violazione, la Corte accorda alla parte lesa, se c’? luogo, una soddisfazione equa. “
A. Danno
118. Il ricorrente richiede 150 000 euro (EUR, a titolo del danno morale che dice avere subito,).
119. Il Governo contesta questa domanda.
120. La Corte considera che c’? luogo di concedere al ricorrente 30 000 EUR per danno morale.
B. Oneri e spese
121. Giustificativi all’appoggio, il ricorrente chiede anche 4 152 000 EUR per gli oneri e spese impegnate dinnanzi alle giurisdizioni interne e 19 153,65 EUR per quegli impegnato dinnanzi alla Corte.
122. Il Governo contesta la pretesa formulata dal ricorrente, arguendo che questa non ha dimostrato avere esposto gli oneri e spese richieste.
123. Secondo la giurisprudenza della Corte, un ricorrente non pu? ottenere il rimborso dei suoi oneri e spese che nella misura in cui si trovano stabilisco la loro realt?, la loro necessit? ed il carattere ragionevoli del loro tasso. Nello specifico, tenuto conto dei documenti di cui dispone e della sua giurisprudenza, la Corte respinge la domanda relativa agli oneri e spese del procedimento nazionale. In compenso, stima ragionevole l’intimo di 10 000 EUR per il procedimento dinnanzi a lei e l’accordo al ricorrente.
C. Interessi moratori
124. La Corte giudica appropriata di ricalcare il tasso degli interessi moratori sul tasso di interesse della facilit? di prestito marginale della Banca centrale europea aumentata di tre punti di percentuale.
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL’UNANIMIT?,
1. Dichiara la richiesta ammissibile;
2. Stabilisce che c’? stata violazione degli articoli 3 e 8 della Convenzione;
3. Stabilisce che non c’? luogo di esaminare il motivo di appello derivato dell’articolo 13 della Convenzione;
4. Stabilisce
a, che lo stato convenuto deve versare al ricorrente, nei tre mesi a contare del giorno dove la sentenza sar? diventata definitiva conformemente all’articolo 44 ? 2 della Convenzione, il seguente somme:
i. 30 000 EUR, trentamila euros, pi? ogni importo che pu? essere dovuto a titolo di imposta, per danno morale,
ii. 10 000 EUR, diecimila euros, pi? ogni importo che pu? essere dovuto dal ricorrente a titolo di imposta, per oneri e spese,;
b che a contare della scadenza di suddetto termine e fino al versamento, questi importi saranno ad aumentare di un interesse semplice ad un tasso uguale a quello della facilit? di prestito marginale della Banca centrale europea applicabile durante questo periodo, aumentato di tre punti di percentuale,;
5. Respingi la domanda di soddisfazione equa per il surplus.
Fatto in francese, poi comunicato per iscritto il 1 febbraio 2018, in applicazione dell’articolo 77 ?? 2 e 3 dell’ordinamento della Corte.
Renata Degener Linos-Alexandre Sicilianos
Greffi?re collaboratrice Presidente
Alla presente sentenza si trova unito, conformemente agli articoli 45 ? 2 della Convenzione e 74 ? 2 dell’ordinamento, l’esposizione dell’opinione si separata dal giudice Wojtyczek.
L.A.S.
R.D.
OPINIONE CONCORDANTE DEL GIUDICE WOJTYCZEK
1. Sono di accordo coi miei colleghi concernente il dispositivo del giudizio reso nella presente causa, ma desidero tuttavia aggiungere alcune sfumature concernente la motivazione.
2. La presente causa riguarda un minore vecchio di 17 anni al momento dell’introduzione della richiesta. La formula della motivazione pu? suscitare dei dubbi concernente l’ammissibilit? della richiesta.
Normalmente, i minore sono rappresentati dai loro genitori che prendono le decisioni concernente l’utilizzazione delle vie legali per fare valere i diritti dei loro bambini. Appartiene in particolare ai genitori di decidere presso dell’introduzione della Corte di una richiesta concernente i diritti dei loro bambini. Noto in questo contesto che la richiesta introdotta al nome del ricorrente ? stata firmata debitamente dai due genitori. La richiesta ? ammissibile dunque. Constato anche che il ricorrente, dopo avere raggiunto la maggioranza, ha espresso-dei differenti modi-il suo desiderio di inseguire il procedimento dinnanzi alla Corte.
3. Il compito di proteggere i bambini contro le estorsioni legate all’uso della droga ed alla prostituzione spetta in primo luogo ai genitori, il ruolo dello stato che ? innanzitutto di rinforzare l’autorit? parentale e di aiutare i genitori ad esercitare questa in modo efficace. La difficolt? della presente causa ? legata all’incapacit? dei genitori di proteggere la loro ragazza della droga e della prostituzione.
Nella motivazione del giudizio, la Corte ha espresso l’opinione secondo la quale le autorit? italiane non hanno preso tutte le misure ragionevoli per impedire le estorsioni di cui il ricorrente ? stato vittima. Allo stesso tempo, indica implicitamente che la misura adeguata era la collocamento dell’interessata nel centro Karisma. Questa soluzione non ? tuttavia senza dare problemi.
Bisogna notare in primo luogo che, se i genitori hanno chiesto alle autorit? di agire, questi sembrano non avere accettato il collocamento della loro ragazza che il 3 aprile 2014. Di pi?, bisogna sottolineare che la misura raccomandata abbia condotto a limitare considerevolmente la libert? del ricorrente e che l’interessata si ? opposto fino nel gennaio 2014. La richiesta spetta a rimproverare alle autorit? italiane di non avere agito contro la volont? del ricorrente in quanto minore e di non avere limitato la libert? personale dell’interessata. Dice diversamente, il ricorrente si lamenta per il fatto che le autorit? sono mancate a proteggerla non solo faccia ai terzo, ma anche contro lei stessa. ? innegabile che i genitori e, all’occorrenza, le autorit?, possono e devono proteggere un minorenne contro s? se il suo interesse l’esige. Tuttavia, ? difficile se no impossibile di curare efficacemente la tossicodipendenza senza ottenere la cooperazione del paziente, anche adolescente, e soprattutto senza guadagnare la sua fiducia. Le autorit? italiane sono state confrontate ad una situazione particolarmente difficile dunque.
Di un altro lato, le autorit? sono mancate innegabilmente al primo obbligo in questa causa che era di condurre il procedimento dinnanzi al tribunale per bambini con la celerit? richiesta e di deliberare in questa causa. Risulta della pratica che i servizi competenti non hanno provato a portare un consiglio psicologico appropriato e l’aiuto necessario ai genitori prima di chiedere delle restrizioni all’autorit? parentale. Di pi?, non ? stato stabilito che i differenti servizi hanno sviluppato gli sforzi richiesi per provare a convincere il ricorrente della necessit? di un trattamento contro la tossicodipendenza e di guadagnare la sua fiducia. Queste considerazioni sono sufficienti per concludere ad una violazione della Convenzione nelle circostanze della presente causa.