Conclusioni. Parzialmente inammissibile Violazione dell’articolo 1 del Protocollo n° 1 – Protezione della proprietà, articolo 1 al. 1 del Protocollo n° 1-Rispetto dei beni, Danno patrimoniale e danno morale – risarcimento
PRIMA SEZIONE
CAUSA ZOLOTAS C. Grecia (No 2)
( Richiesta no 66610/09)
SENTENZA
STRASBURGO
29 gennaio 2013
Questa sentenza diventerà definitiva nelle condizioni definite all’articolo 44 § 2 della Convenzione. Può subire dei ritocchi di forma.
Nella causa Zolotas c. Grecia (no 2),
La Corte europea dei diritti dell’uomo, prima sezione, riunendosi in una camera composta da:
Isabelle Berro-Lefèvre, presidentessa,
Elisabetta Steiner,
Khanlar Hajiyev,
Mirjana Lazarova Trajkovska,
Julia Laffranque,
Linos-Alexandre Sicilianos,
Erik Møsehiudici e
da André Wampach, cancelliere aggiunto di sezione,
Dopo avere deliberato in camera del consiglio l’ 8 gennaio 2013, rende la sentenza che ha adottato in questa data:
PROCEDIMENTO
1. All’origine della causa si trova una richiesta (no 66610/09) diretta contro la Repubblica ellenica e in cui un cittadino di questo Stato, OMISSIS (“il richiedente”), ha investito la Corte il 7 dicembre 2009 in virtù dell’articolo 34 della Convenzione di salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (“la Convenzione”).
2. Il governo greco (“il Governo”) è rappresentato dal suo agente, la Sig.ra F. Dedoussi, assessore delegato presso il Consulente legale dello stato, e la Sig.ra Z. Hadjipavlou, ascoltatrice presso il Consulente legale dello stato.
3. Il richiedente adduce in particolare una violazione del diritto garantito dall’articolo 1 del Protocollo no 1.
4. Il 31 agosto 2011, la richiesta è stata comunicata al Governo. Siccome lo permette l’articolo 29 § 1 della Convenzione, è stato deciso inoltre che la camera si sarebbe pronunciata sull’ammissibilità ed il merito allo stesso tempo.
IN FATTO
5. Il richiedente, nato in 1924, è deceduto il 27 febbraio 2011 mentre la sua richiesta era pendente dinnanzi alla Corte. Suo figlio, il OMISSIS, ha espresso il desiderio di riprendere l’istanza.
I. LE CIRCOSTANZE DELLO SPECIFICO
6. L’ 11 luglio 1974, il richiedente che esercitava allora la professione di avvocato, aprì presso un conto bancario della Banca generale di Grecia su che versò la somma di 660 000 dracme (1 936,90 euro (EUR)). Dal secondo semestre 1981 fino a 2003, il richiedente non fece nessuno passo relativo a conto suo (prelevamento, deposito o iscrizione degli interessi sul blocchetto. In ragione dell’incidi problemi di salute invalidata che gli destina sé così come sua sposa, dovette allontanarsi dagli anni durante all’esteri. Il 6 febbraio 2003, chiese alla banca di informarlo sullo stato di conto suo. La banca gli rispose che come dal secondo semestre del 1981 aveva avuto non ci nessuno movimento sul conto, tutte le sue pretese egli concernente erano state colpite di prescrizione. Tuttavia, gli fece sapere che teneva aggiornata nel suo libro dei conti la scheda personale del richiedente sulla quale iscriveva gli interessi generati dal conto.
7. Il 3 giugno 2003, il richiedente investe le giurisdizioni civili di un’azione contro la banca. Richiedeva la somma che aveva depositato alla banca aumentata di interessi, o un totale di 30 550,74 euro. Il 21 aprile 2005, giudizio no 1481/2005, il tribunale di prima istanza di Atene respinse l’azione considerando che le pretese del richiedente erano state raggiunte dalla prescrizione di vent’ anni contemplati per le pretese che provengono di una convenzione di deposito irregolare, anomali parakatathiki, al senso dell’articolo 830 del codice civile, paragrafi 18-19 sotto. Più particolarmente, il tribunale precisò:
“(…) [Il richiedente] invoco l’articolo 1 del Protocollo no 1 così come il Protocollo di Parigi del 20 marzo 1952 relativo al rispetto della proprietà che non trova ad applicarsi nello specifico, perché la prescrizione, in quanto istituzione del diritto nazionale, prevali su questi. Questa prescrizione [dell’articolo 247 del codice civile] è indipendente per il fatto che, conformemente all’articolo 3 della decreto-legge no 1195/1942, i depositi in contanti e gli interessi nelle banche nazionali sono definitivamente devoluti allo stato quando non sono stati richiesti dai loro titolari, per i depositi, durante una durata di vent’ anni, e per gli interessi, durante una durata di cinque anni, (…). “
8. Il richiedente interpose appello contro questo giudizio. Si basava sulle disposizioni del diritto interno pertinente e sull’articolo 1 del Protocollo no 1. Sosteneva che il termine di prescrizione era stato sospeso a causa di forza maggiorenne o interrotta in virtù dell’articolo 260 del codice civile, perché la banca metteva aggiornata tutti i sei mesi la pratica del richiedente in c’iscrivendo gli interessi generati.
9. Il 6 aprile 2006, la corte di appello di Atene respinse l’appello, sentenza no 2452/2006, considerando che l’applicazione della prescrizione di vent’ anni per i contratti di deposito irregolare erano giustificati da un scopo di interesse pubblico: la liquidazione, per le ragioni di economia sociale, dei rapporti giuridici che erano stati creati in un passato così lontano che la loro esistenza era diventata incerta. Il fatto che la banca continuava a versare degli interessi sul conto del richiedente non costituiva, secondo la corte di appello, un atto di riconoscenza delle pretese del richiedente, suscettibile di interrompere il termine di prescrizione di vent’ anni. Nel caso di depositi bancari, il corso di questo termine non può essere interrotto che con un nuovo atto di deposito o di ritiro, un trasferimento di denaro o un deposito di interessi. La corte di appello si basò, inoltre, sulla decreto-legge no 1195/1942 che contempla che le somme di denaro posto su dei conti bancari che restano inattivi durante un periodo di vent’ anni, ritornano allo stato alla scadenza da questo termine.
10. La corte di appello respinse anche l’obiezione del richiedente secondo la quale il termine di prescrizione sarebbe stato sospeso a causa di forza maggiorenne, le malattie di sua sposa e le sue. Considerò che non c’era stato con la forza nello specifico di caso maggiore perché queste malattie non erano stati continuato durante tutto il termine della prescrizione e particolarmente non durante i sei ultimi mesi di questo, così che il richiedente non si trovava nell’impossibilità di togliere sé o tramite un rappresentante l’intimo depositata e gli interessi di questa.
11. Il richiedente si ricorse in cassazione. Si basava sull’articolo 1 del Protocollo no 1.
12. Il 12 gennaio 2009, la Corte di cassazione respinse il ricorso come infondato affermando che l’applicazione della legislazione in causa non recava offesa al diritto del richiedente al rispetto dei suoi beni come definito con l’articolo 1 del Protocollo no 1, sentenza no 50/2009. Più precisamente, la Corte di cassazione considerò che:
“(…) per il fatto che la prescrizione precitata, come ogni prescrizione, è imposta dall’interesse generale che esige la regolarizzazione delle relazioni che rilevano del passato e di questo fatto è diventata incerte, e dettata anche dai motivi di economia sociale, le disposizioni controverse non sono contrarie [al Protocollo no 1]. “
13. Questa sentenza fu messa al netta e fu certificata conforme il 9 giugno 2009.
II. IL DIRITTO E LE PRATICA INTERNI PERTINENTI
14. L’articolo 3 della decreto-legge no 1195/1942 “relativo alla prescrizione a favore dello stato dei depositi presso delle banche e di altri valori e pretese” si legge come segue:
Prescrizione del deposito-interessi a favore dello stato
“I depositi in contanti ed i loro interessi presso di banche nazionali spettano definitivamente allo stato quando non sono stati richiesti dal titolare del conto o non sono stati oggetto di nessuno movimento del conto durante un periodo di vent’ anni da quando erano disponibili e per i loro interessi durante un periodo di cinque anni da quando erano diventati esigibili. “
15. Il decreto-legge no 1195/1942 è stato ratificato dall’atto no 315 del Consiglio dei ministri del 30 maggio 1946 e è stato mantenuto in vigore dopo l’adozione del codice civile.
16. In virtù di questo decreto-legge, la prescrizione di certi crediti e pretese, al posto di giovare al debitore, come questo è il caso in virtù del diritto ordinario, gioca a favore dello stato. Oltre i depositi presso delle banche e delle determinazioni di credito, dei tali crediti e pretese sono presso queste conclusioni dei capitali e delle rendite dei titoli e valori mobiliari, esistenti di banche e di società anonime.
17. L’articolo 16 § 2 del decreto-legge contemplano che, in certi casi, il creditore ha il diritto, dopo restituzione allo stato delle sue pretese, di ritorcersi contro lo stato con un’azione dinnanzi alle giurisdizioni civili che deve essere introdotta nel termine di prescrizione della pretesa.
18. Le disposizioni pertinenti del codice civile sono formulate così:
Articolo 247
Prescrizione delle pretese
“Il diritto di esigere di altrui un atto o un’astensione (pretesa) è soggetto a prescrizione. “
Articolo 249
Prescrizione di vent’ anni
“Salvo disposizione contraria, il termine di prescrizione delle pretese è di vent’ anni. “
Articolo 250
Prescrizione di cinque anni
Sono prescritte entro cinque anni le pretese: (…) 15. conclusioni degli interessi .”
Articolo 251
Principio della prescrizione
“La prescrizione comincia appena la pretesa ha avuto nascita ed è possibile perseguirne la realizzazione tramite via giuridica. “
Articolo 255
Sospensione della prescrizione
“La prescrizione è sospesa anche molto tempo che il titolare del diritto è impedito di fare valere la sua pretesa in ragione di o di un altro caso con la forza maggiore durante i sei ultimi mesi del termine di prescrizione. (…) “
Articolo 260
Interruzione – Riconoscenza
“La prescrizione è interrotta dalla riconoscenza della pretesa, di qualche modo che questo sia, con la persona tenuta alla prestazione, il debitore. “
Articolo 272
Effetti della prescrizione compiuta
“Quando la prescrizione ha toccato, il debitore ha il diritto di rifiutare la prestazione.
(…) “
Articolo 274
Prescrizione delle pretese accessorie
“La pretesa principale essendo prescritta, sono prescritte anche le pretese accessorie che ne derivano, allora stesso che la prescrizione che è loro applicabile non sarebbe ancora scaduta. “
Articolo 827
Tempo di restituzione
“Se il depositante richiede la cosa, il depositario deve restituirla, allora stesso che il termine fissato per la sua guardia non avrebbe espirato. “
Articolo 830
Deposito irregolare
“Il deposito di una somma di denaro o di altre cose fungibili è, nel dubbio, considerato come un prestito, se il depositario ha il potere di avvalersi ne. Tuttavia, in ciò che riguarda il tempo ed il luogo di restituzione, sono applicabili, nel dubbio, le disposizioni relative al deposito. (…) “
19. Si designa con l’espressione “deposito irregolare” il deposito, dopo accordo delle parti, di denaro o di altre cose fungibili alle fini della guardia con l’altra parte quando questa ha il potere di disporre ne. Secondo la dottrina ed una giurisprudenza buona invalsa, il deposito di denaro in una banca al tasso di interesse abituale e con possibilità di ritiro immediato della somma depositata riveste il carattere di una convenzione di deposito irregolare.
20. In virtù dell’articolo 260 del codice civile, la prescrizione è interrotta quando il debitore riconosce la pretesa di qualche modo che questo sia. È ammesso generalmente che affinché ci sia una tale riconoscenza, basta un atto o di un comportamento che dimostra chiaramente che il debitore riconosca il suo obbligo così come la pretesa del creditore. Una tale riconoscenza può consistere nel rimborso parziale del debito, il versamento di interessi, la costituzione di una sicurezza, la domanda di concessione di un termine o la domanda di essere esonerato del debito (Georgiadis-Stathopoulos, Codice civile. Interpretazione articolo per articolo, p. 461.
21. Affinché l’atto di riconoscenza del debitore provoca interruzione della prescrizione (articolo 260 del codice civile), deve essere indirizzato e deve essere giunto al creditore, sentenza no 1178/1976 della Corte di cassazione, Nomiko Vima 25/710. Il semplice fatto che il debitore registra il debito nei suoi libri contabili non costituisce una riconoscenza della pretesa al senso dell’articolo 260 e non può interrompere la prescrizione dunque, sentenza no 924/1977 della Corte di cassazione, Nomiko Vima 26/726.
22. In ciò che riguarda la prescrizione delle pretese dei titolari di un conto su questo conto, è ammesso che questa è interrotto da ogni nuovo deposito o ritiro o con ogni atto che provoca una modifica del conto. La prescrizione non è interrotta dagli interessi che generano il conto, anche se questi sono trasformati in capitale, né col collocamento aggiornato della pratica del titolare del conto fatto tutti i sei mesi, sentenze no 739/2004 e no 50/2009 della Corte di cassazione.
23. Con un atto no 2501 del 31 ottobre 2002, il Governatore della Banca della Grecia precisava:
“Le determinazioni di credito devono fornire un minimo di informazione ai contraenti, del seguente modo:
1. Condizioni generali
(…)
c, devono informare i contraenti, prima della determinazione del contratto, di tutte le condizioni che regolano la relazione tra essi e di fornire loro ne un esemplare completo dopo la determinazione di questo.
(…)
e, In caso di modifica unilaterale delle condizioni dei contratti, nelle tenute dove questa modifica è permessa, [le determinazioni di credito] informano i contraenti delle modifiche delle condizioni iniziali, in modo o collettiva o individuale, ed annunciano in vigore nei due casi la data dell’entrata delle notizie condizioni.
(…)
2. Informazione periodica
ha, Depositi: Un’informazione è data almeno tutti i tre mesi per gli elementi ha, e f, del capitolo B, paragrafo 1, così come sul saldo del conto, salvo se non c’è movimento del conto; in questo caso, l’informazione è data tutti i sei mesi.
In ciò che riguarda i conti di risparmio per che un libretto è fornito, il collocamento aggiornato si fa con la presentazione del libretto.
(…) “
24. Nello stesso ordine di idee, la Corte di cassazione ha giudicato che una banca non abbia l’obbligo di prevenire l’interessato prima della scadenza del termine di prescrizione. Come un libretto di conto gli è rimesso con la banca, gli appartiene di fare tenerlo aggiornati, questo libretto che costituisce la prova dell’importo depositato su conto suo e dell’esistenza di movimenti di questo, sentenze della Corte di cassazione no 432/1990 e no 1623/1995.
IN DIRITTO
I. CONSIDERAZIONI GENERALI
25. La Corte deve decidere innanzitutto la questione del diritto di OMISSIS a mantenere la richiesta in origine introdotta dal richiedente che è deceduto nel febbraio 2011.
26. La Corte ricorda che, in parecchie cause dove un richiedente era deceduto durante il procedimento, ha preso in conto la volontà di inseguire questa espresso dagli eredi o affini prossimi (vedere, per esempio, Deweer c. Belgio, 27 febbraio 1980, §§ 37-38, serie Ha no 35; X c. Regno Unito, 5 novembre 1981, § 32, serie Ha no 46; Vocaturo c. Italia, 24 maggio 1991, § 2, serie Ha no 206-C; G. c. Italia, 27 febbraio 1992, § 2, serie Ha no 228-F; Pandolfelli e Palumbo c. Italia, 27 febbraio 1992, § 2, serie Ha no 231-B; X c. Francia, 31 marzo 1992, § 26, serie Ha no 234-C; Raimondo c. Italia, 22 febbraio 1994, § 2, serie Ha no 281-ha; Malhous c. Repubblica ceca, déc.) [GC], no 33071/96, CEDH 2000-XII, e, ha contrario, il sentenza Scherer c. Svizzera, 25 marzo 1994, §§ 31-32, serie Ha no 287.
27. Nello specifico, la Corte nota che OMISSIS è il figlio del richiedente ed erede ab intestato e con indivis di questo e che il diritto garantito dall’articolo 1 del Protocollo no 1 è eminentemente trasferibile. OMISSIS ha un interesse dunque legittimo dandogli requisito per lamentarsi al nome di suo padre deceduto.
II. SULLA VIOLAZIONE ADDOTTA DELL’ARTICOLO 1 DEL PROTOCOLLO NO 1
28. Il richiedente si lamenta per il fatto che le giurisdizioni interne civili, basandosi sul termine di prescrizione di vent’ anni prescritti dal codice civile così come sul decreto legislativo no 1195/1942, hanno considerato che le sue pretese verso la banca dove disponeva di un conto erano prescritte e che il saldo di conto suo spettava allo stato che è il beneficiario estremo dei conti bancari inattivi. Adduce una violazione dell’articolo 1 del Protocollo no 1 che si legge così:
“Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno può essere privato della sua proprietà se non a causa di utilità pubblica e nelle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale.
Le disposizioni precedenti non recano offesa al diritto che possiedono gli Stati di mettere in vigore le leggi che giudicano necessarie per regolamentare l’uso dei beni conformemente all’interesse generale o per garantire il pagamento delle imposte o di altri contributi o delle multe. “
A. Sull’ammissibilità
29. La Corte constata che questo motivo di appello non è manifestamente male fondato al senso dell’articolo 35 § 3, ha, della Convenzione. La Corte rileva peraltro che non cozza contro nessuno altro motivo di inammissibilità. Conviene dichiararlo ammissibile dunque.
B. Sul fondo
1. Argomenti delle parti
ha, Il Governo
30. Il Governo sottolinea che l’obiettivo essenziale della decreto-legge no 1195/1942 consiste in servire l’interesse generale che evita il captation con le banche, società anonime ed altre persone giuridiche delle somme di denaro che sono depositate e che risultano dei capitali e delle rendite che provengono dai titoli e dei valori mobiliari, in seguito all’inattività dei loro titolari, dovuti spesso al fatto che questi decedono senza discendenti o alla loro volontà di abbandonare le loro pretese.
31. La pretesa del richiedente è caduta sotto l’influenza della prescrizione prevista dalle disposizioni generali del codice civile che sono in vigore parallelamente a queste della decreto-legge ed a prescindere di queste. La differenziazione portata dalla decreto-legge rispetto alla prescrizione degli articoli 247 e segue del codice civile è che il credito prescritto è devoluto allo stato e non alla banca dove è tenuto il conto inattivo. L’applicazione delle disposizioni della decreto-legge nel caso del richiedente non ha avuto nessuna incidenza particolare sulla prescrizione perché la sua pretesa sarebbe stata prescritta comunque anche sul semplice fondamento del codice civile, alla sola differenza presso che in questo caso il beneficiario sarebbe stato la banca e non lo stato.
32. La banca non aveva l’obbligo di prevenire il richiedente prima della scadenza del termine di prescrizione. Come un libretto di conto gli era stato rimesso con la banca, gli apparteneva di fare tenerlo aggiornati, questo libretto che costituisce la prova dell’importo depositato su conto suo e dell’esistenza di movimenti di questo, sentenze della Corte di cassazione no 432/1990 e no 1623/1995-paragrafo 24 sopra.
33. Ne risulta che il collocamento aggiornato tutti i sei mesi dell’estratto dei conti del richiedente con la banca, con l’iscrizione degli interessi generati dal conto, non portare interruzione del termine di prescrizione, perché questo atto non era indirizzato al richiedente e non gli è giunto, ma riguardava solamente l’attualizzazione dei dati della banca, ciò che costituisce un procedimento interno alla banca. Questo atto non è stato portato alla cognizione del richiedente, questo non essendo presentato si per effettuare un’operazione o per fare iscrivere sul suo libretto le modifiche portate su conto suo.
34. Peraltro, il Governo rimprovera al richiedente di non avere dato prova di un minimo di zelo. Le giurisdizioni interne hanno respinto infine, con la forza i motivi maggiori invocati dal richiedente a sostegno del suo argomento secondo che il termine di prescrizione era sospeso in ragione delle malattie di sé e di sua sposa.
b) Il richiedente
35. Il richiedente sostiene che la sua intenzione, al momento dell’apertura di conto suo e nello spirito della libertà contrattuale, era di concludere un contratto di rendita vitalizia. Il gioco della prescrizione, mentre era manifesto che l’ordine pubblico non era minacciato, non era compatibile coi principi della buona fede, dei buoni mœurs e delle pratiche sinallagmatiche. Inoltre, la capitalizzazione del deposito col verso dell’accumulo di interessi non poteva essere soggetta a prescrizione, nella misura in cui, con questo mezzo, la banca riconosceva, indirettamente ma sicuramente, la pretesa del richiedente. D’altra parte, la capitalizzazione di interessi costituisce una causa di sospensione della prescrizione.
36. Il richiedente sottolinea che la banca l’avrebbe dovuto informare del rischio che inseguiva di perdere il suo denaro e che lo stato si sarebbe dovuto guardare durante un minimo ragionevole da tempo i fondi al di là della data di prescrizione per proteggere la proprietà del richiedente e del suo avente diritto. Il richiedente fa valere l’esempio delle legislazioni francesi, italiane e tedesche che contemplano una tale informazione.
37. Il richiedente afferma che il fatto che ha avuto non ci nessuno movimento di conto suo durante il termine di prescrizione era dovuto con la forza ad una causa maggiore, in particolare tra gli ultimi semestri del termine (1994) ed il momento, 6 febbraio 2003, dove ha chiesto alla banca di informarlo sullo stato di conto suo.
38. Infine, il richiedente afferma che la decreto-legge no 1195/1942 non è stato ratificato mai e non è stato avuto la forza di un atto morale valido. Stima opprimente per un paese democratico come la Grecia di applicare un testo che data dell’epoca della sua occupazione con la Germania nazistica e di procedere in modo tacito alla confisca dei fondi di un individuo. Ai suoi occhi, l’interesse pubblico non può essere invocato allo scapito dell’interesse privato nello specifico, nella mancanza di una legge che contemplerebbe l’indennizzo delle persone riguardate per la perdita dei loro beni.
2. Valutazione della Corte
a) Richiamo dei principi
39. La Corte ricorda che l’articolo 1 del Protocollo no 1 che tende per l’essenziale a premunire l’individuo contro ogni attentato con lo stato al rispetto dei suoi beni, può implicare anche degli obblighi positivi che provocano per lo stato certe misure necessarie per proteggere il diritto di proprietà, particolarmente là dove esiste un legame diretto tra le misure che un richiedente potrebbe aspettare legittimamente delle autorità ed il godimento effettivo con questo ultimo dei suoi beni, Öneryıldız c. Turchia [GC], no 48939/99, § 134, CEDH 2004-XII, Păduraru c. Romania, no 63252/00, § 88, CEDH 2005-XII, Broniowski c,. Polonia [GC], no 31443/96, § 143, CEDH 2004-V, e Sovtransavto Holding c. Ucraina, no 48553/99, § 96, CEDH 2002-VII. Nella cornice di “relazioni orizzontali” può avere anche ci delle considerazioni di interesse pubblico suscettibile di imporre certi obblighi allo stato. Così, nel sentenza Broniowski, § 143, precitata, la Corte ha detto che gli obblighi positivi che derivano dell’articolo 1 del Protocollo no 1 possono provocare per lo stato certe misure necessarie per proteggere il diritto di proprietà. Quindi, delle considerazioni di interesse generale suscettibile di imporre certi obblighi allo stato possono entrare in gioco stesso nella cornice di “relazioni orizzontali”, Kotov c. Russia [GC], no 54522/00, § 109, 3 aprile 2012.
40. La frontiera tra gli obblighi positive e negative dello stato a titolo dell’articolo 1 del Protocollo no 1 non suscita una definizione precisa, ma i principi applicabili sono tuttavia comparabili. Che si analizza la causa in termini di obbligo positivo dello stato o di ingerenza dei poteri pubblici che bisogna giustificare, i criteri ad applicare non sono differenti in sostanza. Tanto un attentato al rispetto dei beni che un’astensione di agire deve predisporre un giusto equilibra tra le esigenze dell’interesse generale della comunità e gli imperativi della salvaguardia dei diritti fondamentali dell’individuo (vedere, tra altre Sporrong e Lönnroth c. Svezia, 23 settembre 1982, § 69, serie A no 52 e Kotov precitata, § 110.
41. La Corte ha affermato anche che, in certe circostanze, l’articolo 1 del Protocollo no 1 può imporre “certe misure necessarie per proteggere il diritto di proprietà, anche nei casi dove si tratta di una controversia tra le persone fisiche o giuridiche”, Sovtransavto Holding, precitata, § 96. Questo principio è stato applicato largamente nel contesto di procedimenti di esecuzione diretta contro i debitori privati, Fouklev c. Ucraina, no 71186/01, §§ 89-91, 7 giugno 2005; Kesyan c. Russia, no 36496/02, §§ 79-80, 19 ottobre 2006; vedere anche Kin-Stib e Majkić c. Serbia, no 12312/05, § 84, 20 aprile 2010, Marčić ed altri c. Serbia, no 17556/05, § 56, 30 ottobre 2007, e, mutatis mutandis, Matheus c. Francia, no 62740/00, §§ 68 e succ., 31 marzo 2005.
42. Per valutare la conformità della condotta dello stato all’articolo 1 del Protocollo no 1, la Corte deve concedersi ad un esame globale dei diversi interessi in gioco, tenendo allo spirito che la Convenzione ha per scopo di salvaguardare dei diritti “concreti ed effettivi”. Deve andare al di là delle apparenze e deve ricercare la realtà della situazione controversa. Questa valutazione può cadere non solo sulle modalità di indennizzo applicabile-se la situazione si apparentarsi ad una privazione di proprietà- ma anche sulla condotta delle parti, ivi compreso i mezzi adoperati dallo stato ed il loro collocamento in opera. A questo riguardo, bisogna sottolineare che l’incertezza-che sia legislativa, amministrativa, o tenendo alle pratiche applicate dalle autorità-è un fattore che bisogna prendere in conto per valutare la condotta dello stato. Difatti, quando una questione di interesse generale è in gioco, i poteri pubblici sono tenuti di reagire in tempo utile, in modo corretta e con la più grande coerenza, Galleria Rinvio Limited c. Francia, no 27940/07, § 39, 18 novembre 2010.
43. La Corte ricorda inoltre la sua giurisprudenza secondo la quale il solo fatto che le pretese di un richiedente siano sottoposte ad un termine di prescrizione non dà nessun problemi al riguardo della Convenzione. L’istituzione di termini di prescrizione è un fatto riferimento comune ai sistemi giuridici degli Stati contraenti, mirando a garantire la sicurezza giuridica fissando un termine alle azioni ed ad impedire l’ingiustizia che potrebbe prodursi se i tribunali fossero chiamati a pronunciarsi su degli avvenimenti sopraggiunti in un passato lontano (J.A). Pye, Oxford, Ltd e J.A. Pye (Oxford, Land Ltd c,). Regno Unito [GC], no 44302/02, § 68, CEDH 2007-III; Stubbings ed altri c. Regno Unito, 22 ottobre 1996, § 51, Raccolta delle sentenze e decisioni 1996-IV.
44. Infine, la Corte sottolinea che il nozione d ‘ “utilità pubblica” del secondo fraseggio del primo capoverso dell’articolo 1 del Protocollo no 1 è ampio con natura. Le autorità nazionali si trovano in principio più meglio collocato che il giudice internazionale per determinare ciò che è “di utilità pubblica.” Stimando normale che il legislatore dispone di una grande latitudine per condurre una politica economica e sociale, la Corte rispetta il modo di cui concepisce gli imperativi di l ‘ “utilità pubblica” salvo si il suo giudizio si rivela manifestamente privo di fondamento. In quanto alle soluzioni di ricambio, la loro esistenza eventuale non rende unica ingiustificata a lei la legislazione in causa. Finché il legislatore non supera i limiti del suo margine di valutazione, la Corte non ha a dire se ha scelto la migliore modo di trattare il problema o se avrebbe dovuto esercitare differentemente il suo potere, J.A. Pye, Oxford, Ltd e J.A. Pye (Oxford, Land Ltd c,). Regno Unito, no 44302/02, §§ 43-45, 15 novembre 2005.
b) Applicazione al caso di specie
45. Nella presente causa, la Corte rileva innanzitutto che quando il richiedente è andato il 6 febbraio 2003 alla sua banca per informarsi dello stato di conto suo, ha appreso che, nella mancanza di ogni movimento sul conto dal secondo semestre del 1981, ogni pretesa egli concernente erano state raggiunte dalla prescrizione. Risulta delle decisioni delle giurisdizioni interne che aprendo conto suo, il richiedente ha concluso con la banca una convenzione che, secondo la giurisprudenza e le dottrina costanti, costituiva una convenzione di deposito irregolare (articolo 830 del codice civile). Le pretese del richiedente nate di questa convenzione erano sottoposte alla prescrizione di vent’ anni previsti dal codice civile, articoli 247 e 249.
46. La Corte nota anche che le giurisdizioni interne investite dal richiedente hanno fatto applicazione dell’articolo 3 della decreto-legge no 1195/1942, ai termini del quale i depositi in contanti ed i loro interessi presso di banche spettano definitivamente allo stato quando non sono stati richiesti dal titolare del conto o che ha avuto non ci nessuno movimento del conto su un periodo di vent’ anni. La corte di appello ha giudicato per di più che il termine di prescrizione non era né interrotto-l’iscrizione degli interessi generati dal conto del richiedente sui libri contabili della banca che non costituisce un caso di interruzione del termine, paragrafo 9 sopra,-né sospeso per la causa con la forza maggiore invocata dal richiedente, paragrafo 10 sopra.
47. Per la Corte, la prescrizione delle pretese del richiedente su proprio conto suo ha costituito un attentato al diritto di proprietà di questo, ma che non corrispondeva né ad un’espropriazione né ad una misura di regolamentazione dell’uso dei beni; deve essere esaminata sotto l’angolo della prima frase del primo capoverso dell’articolo 1 dunque (vedere, mutatis mutandis, Optim ed Industerre c. Belgio, déc.), no 23819/06, § 35, 11 settembre 2012. Così invita egli di determinare se un giusto equilibrio è stato predisposto tra le esigenze relative all’interesse generale della società e gli imperativi legati alla protezione dei diritti fondamentali dell’individuo.
48. La Corte non dubita che la prescrizione istituita dagli articoli 247 e 249 del codice civile e l’articolo 3 del decreto-legge no 1195/1942 insegua un scopo legittimo. Siccome l’ha sottolineato la corte di appello nella sua sentenza del 6 aprile 2006, la prescrizione di vent’ anni per i contratti di deposito irregolare sono giustificati da un scopo di interesse pubblico: la liquidazione, per le ragioni di economia sociale, dei rapporti giuridici creato in un passato così lontano che la loro esistenza diventa incerta.
49. La Corte, avuta riguardo tra altri alla sua giurisprudenza in materia di prescrizione, paragrafo 43 sopra, stima che il sistema greco di prescrizione suddetta è ragionevole: il termine di vent’ anni è ampi ed egli non è difficile né impossibile agli interessati di arrestare la prescrizione.
50. Pronunciandosi nella causa del richiedente, le giurisdizioni greche hanno seguito ed applicato la legislazione e la giurisprudenza pertinente in vigore: da una parte, l’articolo 3 della decreto-legge che contempla che la prescrizione delle pretese del titolare di un conto è interrotta solamente quando il titolare richiede il suo deposito o effettua un’operazione sul conto; di altra parte, l’articolo 260 del codice civile che contempla che il termine di prescrizione è interrotto dalla riconoscenza della pretesa con la persona tenuta dalla prestazione, nell’occorrenza la banca. A questo riguardo, la Corte di cassazione ha giudicato che questa riconoscenza dovuta essere indirizzata al creditore ed essergli giunta e che la semplice iscrizione del debito nei libri contabili della banca non costituisce una riconoscenza della pretesa al senso dell’articolo 260 e non può interrompere il termine di prescrizione dunque, paragrafi 18 e 21 sopra.
51. Tuttavia, la Corte stima che una misura anche radicale che la prescrizione delle pretese afferenti ad un conto bancario al motivo che durante un certo periodo ha avuto non ci nessuno movimento su questo conto-accoppiata alla giurisprudenza secondo la quale l’iscrizione di interessi non costituisce di movimenti di conto- è di natura tale da porre i detentori dei conti, soprattutto quando questi sono dei semplici particolari non rotti al diritto civile o bancario, in una situazione svantaggiosa rispetto alla banca o anche allo stato quando l’articolo 3 della decreto-legge si applica.
52. La Corte nota che in virtù dell’articolo 830 del codice civile, se quello che deposita una somma di denaro alla banca gli trasferisce il diritto di avvalersi ne, la banca deve tenerla e, se l’utilizza per conto suo, deve rendere alla fine della convenzione una somma equivalente al depositante. Il titolare di un conto può allora di buona fede aspettarsi di questo che il suo deposito presso della banca sia in sicurezza, soprattutto quando nota che gli interessi sono caduti su conto suo. È legittimo che si aspetta che una situazione che minaccia l’equilibrio della convenzione che ha concluso con la banca ed i suoi interessi finanziari gli siano segnalati affinché possa prendere in anticipo le sue disposizioni per conformarsi alla legge e salvaguardare il suo diritto di proprietà. Questa relazione di fiducia è inerente alle operazioni bancarie ed al diritto relative.
53. La Corte ricorda, peraltro, che il principio della sicurezza giuridica è implicito nell’insieme degli articoli della Convenzione e costituisca uno degli elementi fondamentali dello stato di diritto, Nejdet Şahin e Perihan Şahin c. Turchia, [GC], no 13279/05, § 56, 20 ottobre 2011. Ora, del parere della Corte, lo stato ha l’obbligo positivo di proteggere il cittadino e contemplare così l’obbligo delle banche, tenuto conto delle conseguenze spiacevoli che possono avere la prescrizione, di attenersi informato il titolare di un conto inattivo dell’approccio della fine del termine di prescrizione e dargli così la possibilità di interrompere la prescrizione – effettuando un’operazione sul conto per esempio. Non esigere nessuna informazione di questo tipo rischia di rompere appena l’equilibro tra le esigenze dell’interesse generale della comunità e gli imperativi della salvaguardia dei diritti fondamentali dell’individuo.
54. Mancanza di una tale informazione, la Corte stima che il richiedente è stato portato a sopportare un carico eccessivo e sproporzionato che non saprebbe giustificarsi con la necessità di liquidare i rapporti giuridici di cui l’esistenza sarebbe incerta- siccome ha affermato nello specifico la corte di appello- né col buon funzionamento del sistema bancario.
55. Quindi, c’è stata violazione dell’articolo 1 del Protocollo no 1 nel capo del richiedente.
III. SULLE ALTRE VIOLAZIONI ADDOTTE
56. Invocando l’articolo 6 § 1 della Convenzione, il richiedente si lamenta dell’applicazione della regola di prescrizione operata dalle giurisdizioni civili che hanno condotto al rigetto delle sue pretese.
57. La Corte ricorda che non ha per compito di sostituirsi alle giurisdizioni interne. Appartiene al primo capo alle autorità nazionali, ed in particolare ai corsi e tribunali, che tocca di interpretare la legislazione interna (vedere, mutatis mutandis, i sentenze Brualla Gómez del Torre c. Spagna, 19 dicembre 1997, § 31, Raccolta 1997-VIII ed Edificaciones March Gallego S.p.A. c. Spagna, 19 febbraio 1998, § 33, Raccolta 1998-I, e la Corte non sostituiranno la sua propria valutazione del diritto alla loro nella mancanza di arbitrarietà (vedere, entra altri, il sentenza Tejedor García c. Spagna, 16 dicembre 1997, § 31, Raccolta 1997-VIII. Nello specifico, la Corte nota che le giurisdizioni interne hanno applicato in materia nel caso del richiedente la legislazione e la giurisprudenza pertinente.
58. Segue che questo motivo di appello è manifestamente male fondato e deve essere respinto quindi, in applicazione dell’articolo 35 §§ 3 e 4 della Convenzione.
IV. SULL’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE
59. Ai termini dell’articolo 41 della Convenzione,
“Se la Corte dichiara che c’è stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli, e se il diritto interno dell’Alta Parte contraente permette di cancellare solo imperfettamente le conseguenze di questa violazione, la Corte accorda alla parte lesa, se c’è luogo, una soddisfazione equa. “
A. Danno
60. Il figlio del richiedente richiede di prima l’indennizzo del danno patrimoniale subito da suo padre. Rinvia a questo effetto alla richiesta di questo dinnanzi alla Corte nella quale chiedeva il rimborso della somma di 660 000 dracme che aveva depositato alla banca aumentata degli interessi e come era indicata nella sua azione del 3 giugno 2003 dinnanzi al tribunale di prima istanza di Atene, a sapere 30 550,74 EUR. Per danno morale, richiede la somma di 100 000 EUR.
61. In ciò che riguarda il danno patrimoniale, il Governo sostiene che il figlio del richiedente non ha presentato di domanda specifica, espressa nella moneta dello stato convenuto e nel termine assegnato, siccome esigilo l’articolo 60 § 2 dell’Ordinamento. Rinvia solamente al formulario di richiesta che non conteneva di domanda bacino di ingrassamento per ostriche e che sé rinvia all’azione del richiedente dinnanzi al tribunale di prima istanza di Atene. In quanto al danno morale, il Governo considera non solo che la somma sollecitata è infondata ed eccessiva, ma che il figlio del richiedente non saprebbe pretendere a nessuna indennità a questo titolo perché la persona lesa dalla misura controversa era il richiedente sé, all’esclusione dei suoi eredi.
62. La Corte stima che il figlio del richiedente non ha mancato di presentare siccome lo doveva le sue pretese a titolo del danno patrimoniale. Richiede fa la somma ne che il richiedente sé chiedeva nella sua azione del 3 giugno 2003 dinnanzi al tribunale di prima istanza di Atene e che era espressa chiaramente in euro in questa azione, o 30 550,74 EUR.
63. La Corte, da una parte, ricorda che ha concluso che c’è stato nello specifico una violazione della prima frase del primo capoverso dell’articolo 1 del Protocollo no 1, e, altro parte, stima che non saprebbe speculare sulla somma che le giurisdizioni elleniche avrebbero accordato al richiedente se questo avesse ottenuto guadagno di causa. Considera mentre c’è luogo di assegnare al figlio del richiedente una somma di 15 000 EUR, ogni danno confuso.
B. Oneri e spese
64. Il figlio del richiedente chiede anche 5 000 EUR per gli oneri e spese ma senza precisare se questa somma cade sugli oneri impegnati dinnanzi alle giurisdizioni interne o dinnanzi alla Corte o dinnanzi ai due.
65. Il Governo sottolinea che il figlio del richiedente non porta nessuna prova delle sue pretese.
66. Secondo la giurisprudenza della Corte, un richiedente non può ottenere il rimborso dei suoi oneri e spese che nella misura in cui si trovano stabilisco la loro realtà, la loro necessità ed il carattere ragionevoli del loro tasso. Nel caso di specifico, la Corte nota che il richiedente non produce nessuna fattura in ciò che riguarda gli oneri impegnati dinnanzi alle giurisdizioni sequestri e la Corte. Egli decide dunque di respingere le sue pretese a titolo degli oneri e spese.
C. Interessi moratori
67. La Corte giudica appropriata di ricalcare il tasso degli interessi moratori sul tasso di interesse della facilità di prestito marginale della Banca centrale europea aumentata di tre punti di percentuale.
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL’UNANIMITÀ,
1. Dichiara la richiesta ammissibile in quanto al motivo di appello derivato dell’articolo 1 del Protocollo no 1 ed inammissibile per il surplus;
2. Stabilisce che c’è stata violazione dell’articolo 1 del Protocollo no 1;
3. Stabilisce
a) che lo stato convenuto deve versare al figlio del richiedente, entro tre mesi, a contare dal giorno in cui la sentenza sarà diventata definitiva conformemente all’articolo 44 § 2 della Convenzione, la somma di 15 000 EUR, quindicimila euro, ogni danno compreso, più ogni importo che può essere dovuto a titolo di imposta;
b) che a contare della scadenza di suddetto termine e fino al versamento, questo importo sarà da aumentare di un interesse semplice ad un tasso uguale a quello della facilità di prestito marginale della Banca centrale europea applicabile durante questo periodo, aumentato di tre punti percentuale;
4. Respinge la domanda di soddisfazione equa per il surplus.
Fatto in francese, poi comunicato per iscritto il 29 gennaio 2013, in applicazione dell’articolo 77 §§ 2 e 3 dell’ordinamento.
André Wampach Isabelle Berro-Lefèvre
Cancelliere aggiunto Presidentessa