Conclusioni:
Parzialmente inammissibile, Art. 35, Condizioni di ammissibilit?
, L’art. 35-3-ha, Manifestamente male fondato
No-violazione dell’articolo 1 del Protocollo n? 1 – Protezione della propriet?, Articolo 1 al. 1 del Protocollo n? 1 – Rispetto dei beni
Articolo 1 al. 2 del Protocollo n? 1 – Regolamentare l’uso dei beni,
Violazione dell’articolo 1 del Protocollo n? 1 – Protezione della propriet?, Articolo 1 al. 1 del Protocollo n? 1 – Rispetto dei beni
Articolo 1 al. 2 del Protocollo n? 1 – Regolamentare l’uso dei beni,
Soddisfazione equa riservata, Articolo 41 – Danno giuridico
Danno patrimoniale
Soddisfazione equa,
TERZA SEZIONE
CAUSA ZHIDOV ED ALTRI C. RUSSIA
, Richieste i nostri 54490/10 e 3 altri-vedere elenco qui accluso,
SENTENZA
(Fondo)
STRASBURGO
16 ottobre 2018
Domanda di rinvio dinnanzi alla Grande Camera in corso
Questa sentenza diventer? definitiva nelle condizioni definite all’articolo 44 ? 2 della Convenzione. Pu? subire dei ritocchi di forma.
Nel causa Zhidov ed altri c. Russia,
La Corte europea dei diritti dell’uomo, terza sezione, riunendosi in una camera composta di:
Vincent A. Di Gaetano, presidente,
Branko Lubarda,
Dmitry Dedov,
Padre Pastor Vilanova,
Alena Pol?kov??,
Georgios A. Serghides,
Jolien Schukking, giudici,
e di Fato ?Arac?, greffi?re collaboratrice di sezione,
Dopo avere deliberato in camera del consiglio il 25 settembre 2018,
Rende la sentenza che ha, adottata a questa data,:
PROCEDIMENTO
1. All’origine della causa si trovano quattro richieste, nostri 54490/10, 1153/14, 2680/14 e 31636/14, dirette contro la Federazione della Russia e di cui sei cittadini di questo Stato (“i richiedenti”) hanno investito la Corte in virt? dell’articolo 34 della Convenzione di salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libert? fondamentali (“la Convenzione”). I nomi dei richiedenti cos? come di altre informazione essi concernente figurano qui accluso.
2. Il governo russo (“il Governo”) ? stato rappresentato inizialmente dal Sig. G. Matiouchkine, vecchio rappresentante della Federazione della Russia presso della Corte europea dei diritti dell’uomo, poi col Sig. Sig. Galperine, il suo rappresentante reale.
3. I richiedenti adducevano in particolare che il loro diritto al rispetto dei loro beni era stato ignorato.
4. Il 17 gennaio 2011 ed il 23 novembre 2016, questi motivi di appello sono stati comunicati al Governo e le richieste i nostri 1153/14 e 2680/14 sono state dichiarate inammissibili per il surplus conformemente all’articolo 54 ? 3 dell’ordinamento della Corte.
IN FATTO
I. LE CIRCOSTANZE DI LO SPECIFICO
5. Tutti i richiedenti facevano i proprietari di immobili situati vicino a gasdotti o di oleodotti. Le giurisdizioni interne, deliberando sulle domande delle societ? gestore di questi insediamenti, qualificarono gli immobili in causa di “costruzioni illegali” ed ordinarono la loro demolizione agli oneri dei richiedenti.
A. I fatti che si riferiscono alla richiesta no 54490/10 introdotto dal Sig. Zhidov
1. Le informazione relative al gasdotto
6. Dal 1977, un gasdotto ? in servizio vicino alla citt? di Penza, dove abita il richiedente. Dal 1993, la presenza del gasdotto ? segnalata dai cartelli. Nel 2006, il societ? Gazprom Transgaz Nijni Novgorod, la padrona del gasdotto, registr? al catasto dello stato le zone protette (?) lungo questo insediamento.
2. La genesi della causa
7. Il 7 giugno 1990, l’amministrazione locale diede al richiedente un appezzamento per fare costruire una casa individuale entro due anni. Gli ingiung? di ottenere a priori le autorizzazioni necessarie, a sapere un progetto di costruzione (?) ed una pratica di fattibilit? (-?), e di fare gradire queste con l’architetto locale.
8. Senza avere chiesto queste autorizzazioni e senza avere proceduto all’agrimensura dell’appezzamento, il richiedente cominci? la costruzione di una casa. Per?, si rivel? che l’appezzamento dove la costruzione era cominciata non era quella che gli era stato assegnato ma un’altro, trovandosi pi? lontano vicino a 200 metri, vicino immediata del gasdotto.
9. Avendo scoperto che parecchie persone, ivi compreso il richiedente, avevano cominciato a costruire delle case vicino al gasdotto, il 25 maggio 1993, il capo dell’amministrazione regionale adott? un’ordinanza che vieta ogni costruzione in questa zona. Il 18 ottobre 1993, l’ispezione presso del Comitato di architettura e di costruzione (?) inform? l’amministrazione del distretto Oktiabrski di Penza del perseguimento illecito dei lavori di costruzione vicino al gasdotto.
10. Il 15 novembre 1993, il capo dell’amministrazione del distretto adott? un’ordinanza relativa alle costruzioni illegali. Secondo questa ordinanza, la casa del richiedente che era durante costruzione, era stata eretta illegalmente (?) e doveva essere spostata sull’appezzamento che era stato assegnato all’interessato all’origine.
11. Ad una data non precisata nel 1993, un rappresentante dell’amministrazione del distretto inform? personalmente il richiedente che la sua casa si trovava nella zona protetta del gasdotto e lo preg? di arrestare la costruzione. Il richiedente persegu? tuttavia la costruzione. Nel 1994, fin? i lavori e trasloc? nella sua notizia casalinga.
12. Il 27 e 30 marzo 2009, il richiedente registr? rispettivamente il suo diritto di propriet? sul terreno e sulla casa nel registro unificato dei diritti immobiliari secondo il procedimento semplificato – su presentazione del passaporto catastale dell’immobile (?) e della decisione del 7 giugno 1990 relativo all’attribuzione dell’appezzamento, vedere “Il diritto e le pratica interne pertinenti” la parte).
3. Il procedimento di dichiarazione della casa come costruzione illegale
13. Ad una data non precisata nel 2009, la societ? gestore del gasdotto cit? il richiedente in giustizia. Chiedeva la demolizione della sua casa al motivo che si trattava di una costruzione illegale (?).
14. Nella cornice del processo, il tribunale del distretto Oktiabrski di Penza ordin? una perizia tecnica. Secondo il rapporto di perizia del 15 dicembre 2009, cos? come secondo le deposizioni orali del perito all’udienza, la casa del richiedente si trovava al tempo stesso a meno nella zona protetta di 25 metri dell’asse del gasdotto e nella zona della distanza minimale tra il gasdotto e le abitazioni (?), questo essere-a-argomento a meno di 125 metri del gasdotto, paragrafi 59-60 sotto.
15. Il 19 marzo 2010, il tribunale del distretto Oktiabrski fece diritto all’azione della societ? gestore del gasdotto riferendosi alle disposizioni che regolano la sicurezza degli insediamenti pericolosi, vedere “Il diritto e la pratica la parte interne pertinenti”). Si pronunci? in particolare come segue:
“(…) l’immobile ? stato eretto dal convenuto su un appezzamento che non gli era stato assegnato a questa fine secondo le modalit? legali, senza l’ottenimento delle autorizzazioni necessarie, con l’incidi violazioni delle norme e disposizioni di urbanistica e di costruzione; inoltre, il mantenimento di [suddetti] costruzione viola i diritti ed interessi legittimi di altrui e crei una minaccia a [il carico di] la vita e [di] la salute pubblica “
Il tribunale, riferendosi alle disposizioni del codice civile pertinente nello specifico, respinse il mezzo del richiedente secondo che l’azione sarebbe stata estinta in ragione del prescrizione extinctive. Annull? il diritto di propriet? dell’interessato e gli ordin? di demolire la casa a suoi oneri.
Il 27 aprile 2010, la corte regionale di Penza conferm? questo giudizio in appello.
4. Altri fatti sopraggiunti dopo la comunicazione della richiesta
16. Appare che gli ufficiali giudiziari incaricati dell’esecuzione del giudizio del 19 marzo 2010 cozzarono contro la mancanza di ingiunzione giudiziale di sfratto del richiedente e di sua sposa della casa in causa.
17. Ad una data non precisata nella pratica, la societ? gestore del gasdotto, Gazprom Transgaz Nijni Novgorod, incontrando delle difficolt? per eseguire il giudizio, cit? il richiedente e sua sposa dinnanzi al tribunale del distretto Oktiabrski chiedendo il loro sfratto della casa. Il procedimento di esecuzione del giudizio fu sospeso finch? fosse deliberato sulla domanda di sfratto.
18. All’epoca di una delle udienze, la sposa del richiedente dichiar? che, in 1993-1994, per le ragioni di sicurezza, le autorit? avevano negato di raccordare la loro casa alle reti di elettricit?, di gas e di acqua, ma che il richiedente si era procurato un gruppo elettrogeno, aveva scavato un pozzo ed aveva installato un forno a bosco per il riscaldamento. Indic? anche che, per continuare i lavori di costruzione, suoi sposi e lei avevano rivenduto un appartamento che possedevano a Penza ed avevano investito il denaro di questa vendita.
19. Il 15 novembre 2011, il tribunale del distretto Oktiabrski respinse l’azione al motivo che lo sfratto non poteva essere effettuato che da un “alloggio” e che la casa del richiedente, essendo una costruzione illegale, non poteva essere qualificata di “alloggio.”
Il 17 gennaio 2012, la corte regionale di Penza respinse l’appello interposto da Gazprom Transgaz Nijni Novgorod contro il giudizio suddetto.
20. Durante l’anno 2012, l’ufficiale giudiziario incaricato dell’esecuzione del giudizio del 19 marzo 2010 investe il tribunale del distretto Oktiabrski di una domanda di explicitation delle modalit? di esecuzione del giudizio nella mancanza di ingiunzione giudiziale di sfratto del richiedente e di sua sposa. Il 10 ottobre 2012, il tribunale del distretto respinse questa domanda. Il 20 novembre 2012, la corte regionale di Penza conferm? questa decisione in appello al motivo che il dispositivo del giudizio del 19 marzo 2010 era chiaro e che il tribunale non aveva deliberato sulla questione relativa al lic?it? dell’insediamento del richiedente e di sua sposa ed alla registrazione del loro domicilio nella casa controversa.
21. Risulta dei documenti forniti dal richiedente che, alla data del 17 giugno 2017, abitava sempre la casa in causa.
B. I fatti che si riferiscono alle richieste i nostri 1153/14 e 2680/14 introdotti dal Sig.re Kastornova e Vdovina ed il Sig. Vdovin
1. Le informazione relative al gasdotto
22. Dal 1963, un gasdotto ? in servizio vicino alla citt? di Cecov (regione di Mosca). Nel 2002, l’esistenza di questo gasdotto fu realizzata sulla mappa catastale del distretto di Cecov.
2. La genesi della causa
23. La Sig.ra Kastornova, richiesta no 1153/14, e la Sig.ra Vdovina, richiesta no 2680/14, sono proprietari di case individuali situate nella citt? di Cecov. Il Sig. Vdovin, richiesta no 2680/14, ? l’ex-marito della Sig.ra Vdovina (qui di seguito, il Sig. e la Sig.ra Vdoviny.
ha, In ci? che riguarda la Sig.ra Kastornova
24. Nel 1999, l’amministrazione della citt? di Cecov diede al Sig. K., un genitore della Sig.ra Kastornova, un appezzamento alle fini di costruzione di una casa individuale. Nel 2003, il Sig. K. fece effettuare un’agrimensura del suo appezzamento (?) con l’architetto locale ed ottenne un permesso di costruire per una sauna con una mansarda.
25. Nel 2007, il Sig. K. fece dono del suo appezzamento con un atto notarile alla Sig.ra Kastornova che, lo stesso anno, iscrisse il suo diritto di propriet? al registro unificato dei diritti immobiliari.
26. Nel 2009, una casa individuale fu edificata su suddetta appezzamento, e, in 2012, la Sig.ra Kastornova iscrisse il suo diritto di propriet? su questa casa secondo il procedimento semplificato-su presentazione del passaporto catastale dell’immobile.
b, In ci? che riguarda il Sig. e la Sig.ra Vdoviny,
27. Nel 1994, l’amministrazione della citt? di Cecov diede alla Sig.ra Z. un appezzamento alle fini di costruzione di una casa individuale. Nel 2003, l’interessata fece effettuare un’agrimensura del suo appezzamento ed ottenne un permesso di costruire.
28. Nel 2004, fece costruire una casa sul suo appezzamento. Il completamento dei lavori fu approvato da un verbale di ricevimento (?) addestrato con una commissione presso dell’amministrazione del distretto di Cecov.
29. Sempre nel 2004, la Sig.ra Z. vend? con un atto notarile il suo appezzamento e la sua casa alla Sig.ra Vdovina che si install? col Sig. Vdovin. Lo stesso anno, la Sig.ra Vdovina iscrisse il suo diritto di propriet? al registro unificato dei diritti immobiliari secondo il procedimento semplificato – su presentazione dell’atto di vendita. Nel 2005, fece costruire un’altra casa su questo appezzamento e, nel settembre 2012, iscrisse anche il suo diritto di propriet? su presentazione del passaporto catastale dell’immobile. Le due case avevano lo stesso indirizzo postale: “via Gazoprovodnaya, no 2”.
3. Il procedimento di dichiarazione delle case come costruzioni illegali
30. In febbraio e nell’aprile 2012, il societ? Gazprom Transgaz Moskva cit? i richiedenti in giustizia. Chiedeva la demolizione delle loro case in quanto costruzioni illegali erette vicino al gasdotto. Il Sig. e la Sig.ra Vdoviny fecero una domanda riconvenzionale di spostamento del gasdotto.
31. Nella cornice del processo, i richiedenti e l’amministrazione municipale che intervenivano come terza partito, sostenevano che le zone protette lungo il gasdotto e le zone di distanze minimali tra i gasdotti e gli immobili non erano stati identificati mai, segnalate n? registrate nel catasto, e che nessuna restrizione dei loro diritti di propriet? sui loro appezzamenti non era stata registrata nel registro unificato dei diritti immobiliari. L’amministrazione sosteneva per di pi? che, al momento del rilascio dei permessi di costruire, ignorava l’esistenza del gasdotto.
32. Il 19 marzo 2013, il tribunale della citt? di Cecov accolse l’azione di Gazprom Transgaz Moskva. Qualific? gli immobili di costruzioni illegali perch? eretti senza le autorizzazioni richieste in violazione delle disposizioni che regolano lo sfruttamento e la sicurezza dei gasdotti e senza rispettare le distanze minimali di 200 metri tra i gasdotti e gli immobili. Il tribunale stim? anche che l’attrice aveva avvertito a pi? riprese “tutte le istanze riguardate” dell’esistenza del gasdotto e che l’amministrazione locale non poteva ignorarlo nel momento in cui aveva rilasciato i permessi di costruire. Il tribunale ordin? ai richiedenti di demolire le case a loro oneri. Pi? particolarmente, concernente M. e la Sig.ra Vdoviny, il tribunale ordin? loro di demolire “la casa di abitazione situata nella zona di distanza minimale ubicata via Gazoprovodnaya, no 2”.
33. Il tribunale respinse la domanda riconvenzionale formata da M. e la Sig.ra Vdoviny. Stim? che lo spostamento del gasdotto, regolarmente installato e servendo una missione di servizio pubblico, provocherebbe una sentenza prolungata dell’alimentazione in gas della regione di Mosca e causerebbe un danno ad un gran numero di consumatori di gas.
34. I richiedenti fecero appello di questa decisione. Rimproveravano in particolare all’amministrazione locale ed a Gazprom Transgaz Moskva di non li avere informati dell’esistenza del gasdotto vicino ai loro appezzamenti.
Il 3 luglio 2013, la corte regionale di Mosca respinse l’appello dei richiedenti che fanno suoi i conclusioni del tribunale di Cecov.
4. Altre informazione pertinenti
35. Nelle sue osservazioni del 17 marzo 2017, il Governo fornisce alla Corte il seguente informazione.
36. Ad una data non precisata, il Sig. e la Sig.ra Vdoviny, richiesta no 2680/14, formarono un’azione in giustizia contro le autorit? municipali che tendono a dichiarare la loro casa inagibile, ad ottenere un altro alloggio ed il pagamento di un’indennit? per il danno giuridico che stimavano avere subito a causa dell’ingiunzione di demolire le loro case.
37. Il 9 aprile 2014, il tribunale di Cecov respinse l’azione al motivo che i richiedenti non avevano rapporti contrattuali con le autorit? e che non avevano denunciato il contratto di vendita del terreno e della casa concluso con la Sig.ra Z. fece anche riferimento al giudizio del 19 marzo 2013, paragrafi 32-33 sopra, avendo l’autorit? di cosa giudicata.
Il 11 agosto 2014, la corte regionale di Mosca conferm? questo giudizio in appello.
C. I fatti che si riferiscono alla richiesta no 31636/14 introdotto dal Sig.re Kosenko e Tikhonova
1. Le informazione relative ai due oleodotti
38. Dagli anni 1950, due oleodotti sono in servizio vicino alla citt? di Tcheliabinsk, dove abitano i richiedenti. Appare che, dagli anni 1990, gli oleodotti sono protetti da una diga in terra (?) sormontata di una chiusura.
39. Nel 1993, gli oleodotti e le zone protette lungo questi insediamenti furono realizzati sul piano generale di Tcheliabinsk. In 2012, le zone protette furono segnalate.
40. In 2012, il societ? Uraltransnefteprodukt, proprietario e sfrutti degli oleodotti, registr? le zone protette nel catasto. In 2013, fece iscrivere al registro unificato dei diritti immobiliari la menzione relativa alle zone protette che implicano delle restrizioni dei diritti immobiliari (?/?) sui terreni situati intorno agli oleodotti.
2. La genesi della causa
41. Il 6 agosto 1993, l’amministrazione della citt? di Tcheliabinsk adott? al profitto di un’associazione cooperativa di giardinaggio un’ordinanza relativa all’attribuzione di un terreno ed al rilascio di un documento giustificativo di diritto sul terreno (?). A questa ordinanza fu annessa un brano del piano generale di Tcheliabinsk su che gli oleodotti e le zone protette lungo questi erano indicati.
Appare che una delle frontiere del terreno era stata designata dalla chiusura che sormonta la diga in terra, paragrafo 38 sopra.
42. Nel 2006 e nel 2010 i richiedenti acquistarono rispettivamente, presso dei membri dell’associazione cooperativi suddetti due appezzamenti e due capanni (?) con le dipendenze, costruite negli anni 2000. Questi appezzamenti essendo destinati al giardinaggio, la costruzione dei capanni era permessa. Appare che questi appezzamenti si trovavano vicino immediati della diga in terra che protegge gli oleodotti.
43. I richiedenti privatizzarono gli appezzamenti e, in 2010 e 2011 rispettivamente, iscrissero i loro diritti di propriet? al registro unificato dei diritti immobiliari. In 2011, iscrissero anche i loro diritti di propriet? sui capanni secondo i procedimenti semplificati: La Sig.ra Kosenko lo fece su presentazione di una dichiarazione relativa all’immobile (?) e del documento giustificativo di diritto sul terreno (?), e la Sig.ra Tikhonova su presentazione del contratto di vendita immobiliare.
44. In 2013, al termine di lavori di geometra effettuato alla domanda dell’architetto locale, si rivel? che gli appezzamenti in questione si trovavano all’esterno dei limiti del terreno assegnato alla cooperativa di giardinaggio.
3. Il procedimento di dichiarazione dei capanni come costruzioni illegali
45. Stimando che gli appezzamenti dei richiedenti si trovavano nelle zone protette che costeggiano gli oleodotti, ad una data non precisata nella pratica, il societ? Uraltransnefteprodukt cit? i richiedenti in giustizia e chiese la demolizione dei capanni e delle loro dipendenze in quanto costruzioni illegali. L’amministrazione municipale partecip? al processo come terza partito.
46. Il 28 maggio 2013, il tribunale del distretto Sovetski di Tcheliabinsk fece diritto a questa domanda. Il tribunale stim? che gli appezzamenti dei richiedenti si trovavano partire nelle zone protette lungo gli oleodotti e che questi appezzamenti non erano stati assegnati mai all’associazione cooperativa di giardinaggio, paragrafi 41 e 44 sopra. Consider? che i capanni e dipendenze erano stati eretti senza rispettare le distanze minimali e senza l’accordo del gestore degli oleodotti, in violazione delle disposizioni imperative relative agli oleodotti. Giudic? infine che, sebbene le zone protette siano state registrate solamente nel catasto in 2012, le autorit? municipali erano state informate della loro esistenza fin da 1992. A questo riguardo, il tribunale indic? che “il fatto che i convenuti non ignoravano le restrizioni all’uso degli appezzamenti signifi[ait] non che queste restrizioni erano assenti.” Il tribunale ordin? la demolizione dei capanni, dipendenze e chiudi al motivo che si trattava di costruzioni illegali agli oneri dei richiedenti.
Il 22 ottobre 2013, la corte regionale di Tcheliabinsk conferm? il giudizio in appello.
4. Altre informazione pertinenti
47. Nelle sue osservazioni del 17 marzo 2017, il Governo ha informato la Corte che, il 20 dicembre 2016, il tribunale del distretto Sovetski, deliberando sulla domanda della Sig.ra Tikhonova, risolse il contratto di vendita del terreno e del capanno ed ordin? al venderesse di rimborsargli il prezzo dell’acquisto. Il Governo non ha fornito di testo di giudizio n? di informazione in quanto al carattere definitivo di questo.
48. Con una lettera raccomandata del 16 giugno 2017, la Corte ricord? alla Sig.ra Tikhonova che il termine assegnato per la presentazione di osservazioni in risposta aveva toccato dal 25 maggio 2017 ed attir? la sua attenzione sull’articolo 37 ? 1 ha, della Convenzione. Il richiedente non ricuper? questa lettera.
II. IL DIRITTO E LE PRATICA INTERNE PERTINENTI
A. Le disposizioni generali relative alla propriet? immobiliare ed alla costruzione immobiliare
1. Le disposizioni relative alla registrazione dei diritti immobiliari
49. Secondo l’articolo 2 della legge federale no 122-FZ del 3 luglio 1997 relativo alla registrazione dei diritti immobiliari e delle transazioni immobiliari, in vigore tra il 28 gennaio 1998 ed i 1 gennai 2017, la registrazione dei diritti immobiliari cos? come delle restrizioni ai diritti immobiliari nel registro unificato dei diritti immobiliari era un atto giuridico che vale riconoscenza con lo stato di questi diritti. Secondo questo articolo, un diritto registrato non poteva essere contestato che in giustizia.
50. Secondo l’articolo 9 ? 3 della stessa legge, l’autorit? competente in materia di registrazione era incaricata di verificare l’autenticit? e la validit? dei documenti presentati a sostegno della domanda di registrazione, cos? come l’esistenza di diritti immobiliari registrati anteriormente sullo stesso immobile o di domande anteriori. Secondo l’articolo 13 della legge, dopo ricevimento della domanda di registrazione del diritto e dei documenti presentato a sostegno di questa, suddetta autorit? procedeva alle verifiche (?) concernente questi documenti, ivi compreso trattandosi del lic?it? delle transazioni, eccetto le transazioni notarili.
51. Il 1 settembre 2006, un nuovo articolo 25.3 fu introdotto nella legge federale suddetta. Questo articolo contemplava un procedimento semplificato di registrazione di diritto di propriet? su certi immobili. In particolare, secondo i paragrafi 1, 3 e 4 di questo articolo, la registrazione del diritto di propriet? su una casa individuale di abitazione e su un immobile eretto su un appezzamento destinato al giardinaggio si effettuava su presentazione dei titoli costitutivi del diritto sull’appezzamento, cos? come su presentazione, nel primo caso, di documenti giustificativi della costruzione dell’immobile (come, per esempio, il passaporto catastale dell’immobile, e, nel secondo caso, di una dichiarazione relativa all’immobile.
52. Il 1 gennaio 2017, la nuova legge federale relativa alla registrazione dei beni immobiliari (?) no 218-FZ ? entrato in vigore. Questa legge contempla un sistema unico di registrazione dei beni immobiliari in un registro di stato, fondendo i servizi, separati fino l?, di registrazione dei diritti immobiliari e del catasto.
53. Secondo l’articolo 56 del codice fondiario, pu? avere delle restrizioni ai diritti immobiliari sui terreni, in particolare quando si tratta di terreni dove sono stabilite delle zone protette. Queste restrizioni ai diritti immobiliari erano oggetto di una registrazione “secondo le modalit? previste dalla legge federale relativa alla registrazione dei diritti immobiliari e delle transazioni immobiliari” fino al 25 ottobre 2011 e, dopo questa data, “nei casi e secondo le modalit? previste dalle leggi federali”, essendo sentito che si trattava della legge federale relativa al catasto.
2. Le disposizioni relative alla costruzione immobiliare
54. L’articolo 222 del codice civile, come in vigore all’epoca dei fatti, qualificava di costruzione illegale tutto immobile eretta: ha, su un terreno non assegnato secondo le modalit? previste dalla legge o non edificabile, b) senza le autorizzazioni necessarie, o c, in violazione delle norme di urbanistica e di costruzione. Precisava che la persona avendo eretto la costruzione illegale non diventava proprietario che una tale costruzione non poteva essere oggetto di transazioni e che doveva essere demolita agli oneri del nessuno che l’aveva eretta, articolo 222 ?? 1 e 2. L’articolo 222 ? 3 permettevano una regolarizzazione delle costruzioni illegali con la giustizia sotto certe condizioni. Precisava che nessuna regolarizzazione era possibile se, entra altri, la costruzione violava i diritti ed interessi legittimi di altrui o minacciava la vita e la salute delle persone.
55. Secondo l’articolo 196 del codice civile, il termine del prescrizione extinctive di diritto comune ? di tre anni. Il 29 aprile 2010, il pl?num della Corte suprema e quello della Corte superiore di commercio, in una direttiva congiunta, ha confermato la pratica delle giurisdizioni interne che consistono in non applicare il prescrizione extinctive alle domande in giustizia che tende a fare demolire delle costruzioni illegali che rappresentano una minaccia alla vita ed alla salute. Nella stessa direttiva, hanno precisato che la registrazione nel registro unificato dei diritti immobiliari del diritto di propriet? su un immobile che presenta delle caratteristiche di costruzione illegale non escludeva la possibilit? di introdurre in giustizia un’azione che tende la demolizione di suddetto immobile.
56. Secondo l’articolo 30 ? 11 del codice fondiario, nel caso dove le autorit? danno ad un individuo un appezzamento alle fini di costruzione individuale, la persona riguardata non ha a chiedere, prima dell’inizio dei lavori di costruzione, un’autorizzazione relativa all’area precisa dell’immobile a costruire sull’appezzamento in causa (?).
B. Le disposizioni particolari relative ai gasdotti ed oleodotti
57. Secondo la legge federale relativa alla sicurezza industriale degli insediamenti pericolosi (?) no 116-FZ, entrata in vigore nel 1997, i gasdotti ed oleodotti sono degli insediamenti pericolosi. Secondo l’articolo 11 di questa legge, il gestore di un insediamento pericoloso deve garantire il rispetto delle norme di sicurezza industriale.
58. Secondo l’articolo 32 della legge federale relativa all’alimentazione in gas no 69-FZ, entrata in vigore nel 1999, i lavori che non rispettano il regime delle zone protette e delle distanze minimali rispetto ai gasdotti devono essere demoliti agli oneri delle persone avendo commesso queste irregolarit?.
59. Ai termini dell’ordinamento di costruzione dei gasdotti ed oleodotti no 2.05.06-85 (?2.05.06-85 “”?), le distanze minimali tra, da un lato, l’asse del gasdotto od oleodotto e, di un altro lato, le abitazioni o altri immobili, sono stabiliti in funzione del tipo, del diametro dell’insediamento e della necessit? della sua protezione. Queste distanze sono definite all’allegato 4 dell’ordinamento precitato.
60. Le regole di protezione dei gasdotti ed oleodotti (?), entrate in vigore nel 1992, instaurano le zone protette lungo l’asse dell’insediamento di una larghezza di 25 metri di ogni lato (articolo 4.1 delle regole). Queste zone sono destinate a garantire lo sfruttamento s?curis?e degli insediamenti ed ad escludere ogni rischio di danneggiamento agli insediamenti. Ogni attivit? ? vietata in queste zone, salvo queste, limitatamente enumerato, permesse dell’entit? gestore scrive con l’accordo (articolo 4.4 delle regole).
61. Le regole di protezione impongono alle entit? padrone l’obbligo di trasmettere alle autorit? locali competenti i dati relativi all’area esatta (?) di questi insediamenti ed alle zone protette intorno a queste, alle fini di realizzarli sui piani, cos? come l’obbligo di diffondere le informazione relative all’area dei condotti alla radio e nella stampa locale, almeno una volta con trimestre. Queste regole impongono anche una segnalazione del tracciato dei condotti tutti i 500 metri (articolo 3 delle regole) e delle zone protette lungo gli insediamenti.
62. Secondo l’articolo 90 ? 6 del codice fondiario, in vigore dal 21 luglio 2011, degli appezzamenti di terreni possono essere messi a disposizione delle entit? gestore degli insediamenti pericolosi alle fini dello sfruttamento dei gasdotti ed oleodotti ed alle fini della determinazione delle zone protette lungo questi insediamenti. Le zone protette sono stabilite secondo le modalit? esposte nelle regole di protezione dei gasdotti ed oleodotti, paragrafo 60 sopra, degli ordinamenti di costruzione, paragrafo 59 sopra, e di altre disposizioni legali. Ogni costruzione su questi appezzamenti che non rispettano le distanze minimali tra gli insediamenti e le abitazioni sono vietate.
IN DIRITTO
I. QUESTIONI PRELIMINARI
A. Sulla congiunzione delle richieste
63. Le presenti richieste che sono simili in fatto ed in diritto, la Corte decide di unirli, conformemente all’articolo 42 ? 1 del suo ordinamento.
B. Sulla radiazione del ruolo della richiesta no 31636/14 nella sua parte che riguarda la Sig.ra Tikhonova
64. La Corte constata che la Sig.ra Tikhonova non ha ricuperato la lettera raccomandata della cancelleria che gli ricorda che il termine che gli era assegnato per la presentazione di osservazioni in risposta aveva toccato, e che non ha sollecitato il prolungamento di questo termine, paragrafo 48 sopra.
65. La Corte conclude che la Sig.ra Tikhonova non intende mantenere la sua pi? richiesta, articolo 37 ? 1 hanno, della Convenzione. Nella mancanza di circostanze particolari toccare al rispetto dei diritti garantiti dalla Convenzione o i suoi Protocolli, la Corte considera che non si giustifica pi? di inseguire l’esame di questa parte della richiesta, al senso dell’articolo 37 ? 1 in fine della Convenzione. C’? luogo dunque di cancellarla del ruolo.
II. Su La Violazione Addotta Di L’articolo 1 Del Protocollo No 1 A La Convenzione
66. I richiedenti si dicono vittime di una privazione di propriet?. Adducono pi? precisamente della qualifica con la giustizia dei loro immobili di costruzioni illegali e le ingiunzioni di demolizione di questi si analizzano in una violazione dell’articolo 1 del Protocollo no 1 alla Convenzione, cos? formulata,:
“Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno pu? essere privato della sua propriet? che a causa di utilit? pubblica e nelle condizioni previste dalla legge ed i principi generali del diritto internazionale.
Le disposizioni precedenti non recano offesa al diritto che possiede gli Stati di mettere in vigore le leggi che giudicano necessari per regolamentare l’uso dei beni conformemente all’interesse generale o per garantire il pagamento delle imposte o di altri contributi o delle multe. “
A. Sull’ammissibilit?
1. Applicabilit? ratione personae dell’articolo 1 del Protocollo no 1 alla Convenzione
ha, Gli argomenti delle parti
67. Concernente la richiesta no 54490/10, introdotto dal Sig. Zhidov, il Governo considera che l’articolo 1 del Protocollo no 1 ? inapplicabile ratione personae perch? si tratterebbe di una controversia tra persone private: il richiedente ed una societ? commerciale a responsabilit? limitata, Gazprom Transgaz Nijni Novgorod. Il Governo fornisce a sostegno dei suoi argomenti un brano del registro unificato delle societ? che menzionano che l’unico socio di Gazprom Transgaz Nijni Novgorod ? la societ? con azioni Gazprom e non lo stato, e che lo scopo statutario di Gazprom Transgaz Nijni Novgorod non si limita allo sfruttamento del gasdotto ed all’alimentazione in gas, ma gli permette anche l’esercizio di altre attivit? commerciali non legate alle missioni di servizio pubblico.
68. Il richiedente combatte questa tesi. Arguisce che l’articolo 1 del Protocollo no 1 alla Convenzione trova bene ad applicarsi nello specifico perch?, secondo lui, sono le autorit? che gli avevano assegnato l’appezzamento in causa e che gli avevano indicato la sua area in modo erronea. Secondo lui, era la mancanza delle autorit? se aveva costruito su un altro appezzamento che quella che gli sarebbe stato assegnato. Indica inoltre che l’elemento pubblico era predominante nella presente causa perch? l’ingiunzione di demolizione sarebbe stata emessa alle fini di protezione della vita e della salute delle persone. Infine, il richiedente sostiene che lo stato russo detiene pi? del 50% delle azioni del societ? Gazprom e che, di conseguenza, il suo filiale Gazprom Transgaz Nijni Novgorod non sarebbe una vera societ? privata.
69. Trattandosi degli altri tre richieste, il Governo non solleva di tale obiezione ma ammette che c’? stata un’ingerenza dello stato nel diritto dei richiedenti al rispetto dei loro beni. Pi? particolarmente, nelle osservazioni concernente le richieste i nostri 1153/14 e 2680/14, introdotte rispettivamente dalla Sig.ra Kastornova e con M. e la Sig.ra Vdoviny, sottolinea l’importanza sociale dell’alimentazione in gas di un gran numero di persone fisiche e giuridiche e ricordi considerandolo delle giurisdizioni interne secondo la quale lo spostamento del gasdotto lederebbe gli interessi degli abitanti, paragrafo 33 sopra.
b, La valutazione della Corte
70. Ricordando che l’eccezione ratione personae tiene alla sua competenza, la Corte analizzer? questa questione per le quattro richieste.
71. Ricorda che non ? chiamata, in principio, a regolare delle dispute puramente private e che il fatto per lo stato, col verso del suo sistema giudiziale, di fornire una cornice per la valutazione dei diritti ed obblighi del richiedente non impegnare automaticamente la sua responsabilit? allo sguardo dell’articolo 1 del Protocollo no 1 alla Convenzione (vedere, tra altri, Vulakh ed altri c. Russia, no 33468/03, ? 44, 10 gennaio 2012, Anheuser Busch Inc,. c. Portogallo [GC], no 73049/01, ?? 83-87, CEDH 2007 I, e Kotov c. Russia [GC], no 54522/00, ? 92, 3 aprile 2012. La Corte ha avuto per?, gi? l’occasione di giudicare implicitamente che l’articolo 1 del Protocollo no 1 alla Convenzione si applicava al contenzioso civile relativo alle costruzioni illegali intentate da una societ? delle ferrovie, Mkhchyan c. Russia, no 54700/12, ?? 69-70, 7 febbraio 2017, o impegnato nell’interesse dei terzo, Allard c. Svezia, no 35179/97, ?? 50 e 52, CEDH 2003 VII.
72. La Corte considera che, nello specifico, l’applicabilit? della disposizione suddetta ? legata intrinsecamente all’esistenza di un’ingerenza nel diritto dei richiedenti al rispetto dei loro beni e di un scopo di utilit? pubblica perseguita dalle ingiunzioni di demolizione, e dunque in fondo al motivo di appello. Quindi, decide di unire questa eccezione al fondo.
2. Applicabilit? ratione materiae dell’articolo 1 del Protocollo no 1 alla Convenzione
ha, Gli argomenti delle parti
73. Trattandosi della richiesta no 54490/10, introdotto dal Sig. Zhidov, il Governo adduce che la casa del richiedente non era il suo “bene” al senso dell’articolo 1 del Protocollo no 1 alla Convenzione. Secondo lui, la registrazione del diritto di propriet? dell’interessato nel registro unificato ? stata illecita e ha effettuato dal richiedente di malafede e con l’intenzione di indurre le autorit? in errore.
74. Il richiedente combatte questa tesi e sostiene che le autorit? hanno tollerato durante numerosi anni l’esistenza della sua casa, ci? che gli conferirebbe un interesse sostanziale protetto dall’articolo 1 del Protocollo no 1 alla Convenzione. Inoltre, adduce avere registrato il suo diritto di propriet? in ogni buona fede, senza che il servizio di registrazione competente che aveva verificato i documenti presentati, non abbia scoperto di irregolarit?.
75. Nelle sue osservazioni che riguardano gli altri tre richieste, il Governo non solleva di tale obiezione, ammettendo implicitamente che gli immobili dei richiedenti erano i loro “beni.”
b, La valutazione della Corte
76. Ricordando che la compatibilit? ratione materiae di un motivo di appello tocca anche alla sua competenza, la Corte analizzer? questa questione per le quattro richieste.
77. Ricorda che la nozione di “bene” ha una portata autonoma che ? indipendente delle qualifiche formali del diritto interno. Ci? che importa, ? di ricercare se le circostanze di una causa dato, considerata nel loro insieme, possono passare per avere reso il richiedente titolare di un interesse sostanziale protetto dall’articolo 1 del Protocollo no 1 alla Convenzione (vedere, per esempio, ?neryldz ?c. Turchia [GC], no 48939/99, ? 124, CEDH 2004 XII.
78. Nello specifico, la Corte constata che, a prescindere della questione di sapere se il tempo smerciato ha fatto nascere a casa i richiedenti un interesse patrimoniale sufficientemente importante e riconosciuto, al senso del giurisprudenza Hamer c. Belgio, no 21861/03, ? 76, CEDH 2007 V (brani)) e Brosset Triboulet ed altri c. Francia [GC], no 34078/02, ? 71, 29 marzo 2010, le autorit? si sono inserite nel registro unificato dei diritti immobiliari i diritti di propriet? degli interessati sugli immobili controversi e hanno avuto cos? riconosciuto formalmente il loro requisito di proprietario. Quegli erano qui dunque titolari di “beni” al senso dell’articolo 1 del Protocollo no 1 alla Convenzione, Sociedad An?nima del Ucieza c. Spagna, no 38963/08, ?? 78 79, 4 novembre 2014, e Bidzhiyeva c. Russia, no 30106/10, ? 60, 5 dicembre 2017. Pertanto, la Corte respinge questa eccezione del Governo.
3. Conclusione
79. Constatando che questo motivo di appello non ? manifestamente male fondato al senso dell’articolo 35 ? 3 ha, della Convenzione e che non cozza peraltro contro nessuno altro motivo di inammissibilit?, la Corte lo dichiara ammissibile.
B. Sul fondo
1. Gli argomenti delle parti
ha, In ci? che riguarda il Sig. Zhidov, richiesta no 54490/10,
80. Il Governo sottolinea che il richiedente ha costruito la sua casa su un altro appezzamento che quella che aveva ricevuto delle autorit? e che, fin da 1993, l’interessato era informato della prossimit? immediata del gasdotto che implica l’interdizione di ogni costruzione.
81. Peraltro, il Governo assimila la presente causa al causa Saliba c. Malta, no 4251/02, 8 novembre 2005, dove la Corte non ha trovato di violazione dell’articolo 1 del Protocollo no 1 alla Convenzione concernente l’ingiunzione di demolire un capannone illegalmente eretto.
82. Infine, il Governo indica che il richiedente non ha chiesto mai in giustizia la regolarizzazione della sua costruzione, siccome lo permetteva, secondo lui, l’articolo 222 del codice civile, paragrafo 54 sopra.
83. Il richiedente contesta questi argomenti. Senza negare essere stato informato della prossimit? del gasdotto e dell’interdizione di costruire nella zona intorno a questo, rimprovera tuttavia alle autorit? di non avergli notificato” “ufficialmente l’interdizione di costruire, di avere tollerato la sua casa durante parecchi anni senza reagire, di avere percepito le imposte afferenti e di non avere scoperto di errore all’epoca del procedimento di registrazione del suo diritto di propriet? nel registro unificato, procedimento all’epoca della quale sostiene essere stato di buona fede.
84. Stima anche che la sua causa differisce della causa Saliba precitato in ci? che il diritto russo non contempla di responsabilit? penale per le costruzioni illegali, ma che, al contrario, il codice civile permette di regolarizzarli in certe circostanze.
b, In ci? che riguarda la Sig.ra Kastornova, il Sig. e la Sig.ra Vdoviny e la Sig.ra Kosenko, richieste nostri 1153/14, 2680/14 e 31636/14,
85. Il Governo stima che l’ingerenza nel diritto dei richiedenti al rispetto dei loro beni era prevista dalla legge, che inseguiva un scopo legittimo e che era proporzionata a questo scopo.
86. Fa suoi i conclusioni delle giurisdizioni interne in quanto alla necessit? di demolire gli immobili dei richiedenti in quanto costruzioni illegali. In particolare, considera che, trattandosi delle richieste i nostri 1153/14 e 2680/14, introdotte rispettivamente dalla Sig.ra Kastornova e con M. e la Sig.ra Vdoviny, un spostamento del gasdotto sarebbe troppo costoso e costituirebbe una misura sproporzionata che implica una sentenza prolungata dell’alimentazione in gas della regione di Mosca e delle regioni vicine. Trattandosi della richiesta no 31636/14, introdotto dalla Sig.ra Kosenko, il Governo sostiene che l’associazione cooperativa di giardinaggio era informata della prossimit? degli oleodotti e delle zone protette e doveva al suo turno informare ne ciascuno dei suoi membri.
87. Analizzando differenti disposizioni interne, il Governo conclude che i proprietari e gestori dei gasdotti ed oleodotti non sono legalmente tenuti di registrare di restrizioni ai diritti immobiliari sui terreni attraversati da questi insediamenti.
88. Il Governo assimila le presenti cause ai cause Saliba, Hamer e Brosset-Triboulet ed altri, precitate, dove la Corte non ha trovato di violazione dell’articolo 1 del Protocollo no 1 alla Convenzione a causa dell’obbligo di demolire, agli oneri dei proprietari e senza indennizzo, degli immobili eretti senza autorizzazioni necessarie nelle zone vietate alla costruzione nei primi due casi, e situati sulla tenuta pubblica marittima nell’ultimo caso.
89. Infine, il Governo dichiara che, alla data del 17 marzo 2017, i giudizi che ordinano la demolizione non sempre sono stati eseguiti e che, peraltro, i richiedenti non hanno chiesto in giustizia dei danno-interessi per l’annullamento del loro diritto di propriet?.
90. I richiedenti contestano questi argomenti. Arguiscono che le autorit? hanno registrato bene il loro diritto di propriet? sugli appezzamenti e gli immobili senza la minima obiezione legata alla prossimit? dei gasdotti ed oleodotti e senza avere scoperto le zone protette lungo questi insediamenti o le zone di distanze minimali.
91. Pi? particolarmente, la Sig.ra Kastornova ed il Sig. e la Sig.ra Vdoviny, richieste i nostri 1153/14 e 2680/14, sostengono che, all’epoca della distribuzione degli appezzamenti edificabili, le autorit? avrebbero dovuto cooperare con la societ? gestore del gasdotto. Arguiscono che, quando i precedenti proprietari hanno ricevuto gli appezzamenti in causa i permessi di costruire poi, e quando si sono inseriti i loro diritti nel registro unificato, ignoravano che un gasdotto si trovava vicino e non potevano contemplare assolutamente che i loro immobili sarebbero qualificati di costruzioni illegali. Aggiungono che le zone protette lungo il gasdotto non sono state segnalate mai e che, di conseguenza, la societ? gestore ha mancato ai suoi obblighi imposti dalla legge federale relativa alla sicurezza industriale.
92. I richiedenti stimano anche che le giurisdizioni interne hanno interpretato arbitrariamente ed applicato l’articolo 222 del codice civile e sostengono che l’ingerenza nel loro diritto al rispetto dei loro beni non ? stata effettuata secondo le vie legali. Inoltre, adducendo avere perso totalmente i loro immobili, nella mancanza di ogni indennizzo, i richiedenti stima che questa ingerenza non ? stata proporzionata.
93. La Sig.ra Kosenko, richiesta no 31636/14, sostiene che, durante gli anni, le autorit? hanno tollerato l’esistenza del capanno sull’appezzamento vicino agli oleodotti, e che pagava le imposte e tasse afferenti. Arguisce che il suo appezzamento si trova bene dentro al terreno dell’associazione cooperativa di giardinaggio e che era stata data alla precedente proprietaria conformemente alla legge.
2. La valutazione della Corte
ha, Sull’esistenza di un’ingerenza, il suo scopo e la sua legalit?
94. La Corte constata che le giurisdizioni interne hanno ordinato la demolizione degli immobili dei richiedenti al motivo che si trattava di costruzioni illegali. Per questo fare, si sono riferite alle disposizioni che regolano la sicurezza degli insediamenti pericolosi, alle norme di urbanistica e di costruzione (paragrafi 15) 32 e 46 sopra, e, nelle richieste i nostri 1153/14 e 2680/14, hanno preso anche in considerazione gli interessi dei consumatori di gas, paragrafo 33 sopra.
95. La Corte considera cos? come, a prescindere della questione relativa al controllo con lo stato russo delle societ? gestore dei gasdotti ed oleodotti, le ingiunzioni giudiziali di demolizione inseguivano una finalit? di interesse generale, in particolare la protezione della vita delle persone e della salute pubblica, la sicurezza dello sfruttamento di insediamenti pericolosi ed un’alimentazione in gas ininterrotto degli abitanti. Questi elementi bastano alla Corte per concludere che le ingiunzioni di demolizione si analizzino in un’ingerenza delle autorit? nel diritto dei richiedenti al rispetto dei loro beni, ingerenza che insegue parecchi scopi legittimi (vedere anche sopra paragrafi 57 61 sulla sicurezza dello sfruttamento degli insediamenti pericolosi) (confrontare e contrastare col causa Anheuser-Buch, precitata, dove la Corte ha trovato che non c’era ingerenza delle autorit? pubbliche che si trattano di una controversia puramente privata priva di un elemento pubblico, cos? come col causa Kotov, precitata, dove la Corte ha stimato che lo stato non poteva essere tenuto per direttamente responsabile delle irregolarit? commesse dal liquidatore privato di una banca.
La Corte respinge cos? l’eccezione del Governo tratto dall’inammissibilit? ratione personae del motivo di appello a causa della natura privata del contenzioso denunciato dai richiedenti.
96. In quanto al tipo di ingerenza ed alla norma applicabile, la Corte considera che si trattava di una misura di r?glementation dell’uso dei beni al senso del secondo capoverso dell’articolo 1 del Protocollo no 1 (Saliba, precitato, ?? 27-28, 8 novembre 2005, Hamer, precitato, ? 60, Ivanova e Cherkezov c. Bulgaria, no 46577/15, ? 69, 21 aprile 2016, e Mkhchyan, precitato, ? 70.
97. Infine, trattandosi della legalit? dell’ingerenza, la Corte ricorda che, salvo nei casi di arbitrariet? evidente, non ? competente per rimettere in causa l’interpretazione della legislazione interna con le giurisdizioni nazionali. Nello specifico, non scopre nessuno elemento che gli permetta di concludere che, qualificando le case dei richiedenti di costruzioni illegali al senso dell’articolo 222 del codice civile, le giurisdizioni interne hanno fatto un’interpretazione o un’applicazione arbitraria di questa disposizione. Considera dunque che l’ingerenza ? stata operata “nelle condizioni previste dalla legge” al senso dell’articolo 1 del Protocollo no 1 alla Convenzione.
Resta a determinare se l’ingerenza ? stata proporzionata agli scopi legittimi perseguiti.
b, Sulla proporzionalit? dell’ingerenza,
i. In ci? che riguarda l’insieme delle presenti richieste
98. La Corte ricorda che la proporzionalit? dell’ingerenza implica l’esistenza di un giusto equilibro tra le esigenze dell’interesse generale della collettivit? e gli imperativi della salvaguardia dei diritti fondamentali degli individui. Questo equilibrio ? rotto se la persona riguardata ha avuto a subire “un carico speciale ed esorbitante.” Ricorda anche che la verifica dell’esistenza di un giusto equilibrio esige un esame globale dei differenti interessi in causa e pu? chiamare in particolare un’analisi del comportamento delle parti, dei mezzi adoperati dallo stato ed il loro collocamento in ?uvre, l’obbligo delle autorit? di agire in tempo utile, in modo corretta e coerente (Bidzhiyeva, precitato, ? 64, coi riferimenti citati. In materia di diritto di propriet?, la Corte accorda un’importanza particolare al principio di buono baliato, e desidera che le autorit? pubbliche agiscono con le pi? grandi precauzioni, Moskal c. Polonia, no 10373/05, ? 72, 15 settembre 2009.
99. Nello specifico, nella sua analisi della proporzionalit? dell’ingerenza, la Corte prende nota dell’argomento dei richiedenti secondo che le autorit? si sono inserite nel registro unificato dei diritti immobiliari i loro diritti di propriet? sugli immobili situati vicino ad insediamenti pericolosi, mancanti cos? al loro obbligo di agire con zelo. Aggiungono che questa trasgressione non dovrebbe essere pregiudizievole ai richiedenti di buona fede. La Corte analizzer? dunque se l’autorit? di registrazione avrebbe dovuto negare di iscrivere i diritti immobiliari dei richiedenti a causa degli insediamenti pericolosi vicino ai loro immobili, o per altri motivi.
100. La Corte rileva che l’autorit? di registrazione era competente per verificare l’autenticit? e la validit? dei documenti cos? come l’esistenza dei diritti immobiliari gi? registrati al riguardo dello stesso bene, paragrafo 50 sopra, ma che non poteva condurre sul posto di verifiche.
101. Nello specifico, i richiedenti hanno iscritto i loro diritti secondo il procedimento semplificato: su semplice presentazione dei passaporti catastali dei beni, il Sig. Zhidov e la Sig.ra Kastornova, il Sig. e la Sig.ra Vdoviny per la casa che hanno costruito, della dichiarazione relativa all’immobile, la Sig.ra Kosenko, e dell’atto di vendita immobiliare, il Sig. e la Sig.ra Vdoviny. Nella cornice di questo procedimento semplificato, l’autorit? di registrazione non poteva verificare se la costruzione degli immobili necessitava l’ottenimento dei permessi di costruire o di altre autorizzazioni e se gli interessati li avevano ottenuti effettivamente, confrontare col causa Gladysheva c. Russia (no 7097/10) ?? 78-79, 16 dicembre 2011, dove le autorit? non hanno effettuato di passi basici per scoprire delle falsificazioni dei documenti, cos? come col causa Anna Popova c. Russia (no 59391/12) ?? 10-12 e 35, 4 ottobre 2016, dove un appartamento previsto da un’inchiesta penale ? stato rivenduto parecchie volte ed il diritto di propriet? registrata ad ogni volta mentre un procuratore aveva chiesto espressamente all’autorit? della registrazione di rifiutare le domande di registrazione.
102. Trattandosi dell’obbligo di suddetta autorit? di verificare si delle restrizioni a causa dell’esistenza di zone protette o di zone di distanze minimali colpiva gli appezzamenti dei richiedenti, la Corte constata che le zone protette dovevano essere effettivamente oggetto di una registrazione nel registro unificato ed ulteriormente nel catasto, paragrafo 53 sopra, in dispetto di ci? che sostiene il Governo, paragrafo 87 sopra. Nello specifico, i beni immobiliari del Sig. Zhidov e della Sig.ra Kosenko, richieste i nostri 54490/10 e 31636/14, erano partire situati in queste zone protette, ma le societ? gestore non hanno registrato di restrizioni che colpiscono l’appezzamento del Sig. Zhidov a causa dell’esistenza di queste zone protette. Hanno registrato peraltro, solamente queste ultime dopo la registrazione del diritto di propriet? della Sig.ra Kosenko (paragonare sopra 40 e 43 paragrafi). In quanto alle distanze minimali tra il gasdotto e le abitazioni, distanze in che si trovavano gli immobili della Sig.ra Kastornova ed il Sig. e la Sig.ra Vdoviny, richieste i nostri 1153/14 e 2680/14, queste non erano oggetto di nessuna registrazione ufficiale.
103. In queste circostanze, la Corte stima che l’autorit? di registrazione non poteva verificare se gli appezzamenti dei richiedenti o i loro immobili si trovavano nelle zone protette o nelle distanze minimali tra i gasdotti e le abitazioni e rifiutare, di conseguenza, l’iscrizione del diritto di propriet? degli interessati. Cos?, del parere della Corte, la registrazione del diritto di propriet? dei richiedenti non costituisce in si una trasgressione delle autorit? al loro dovere di reagire in tempo utile ed in modo coerente. La Corte esaminer? cos? di altre circostanze pertinenti per la valutazione della proporzionalit? dell’ingerenza.
ii. In ci? che riguarda il Sig. Zhidov, richiesta no 54490/10,
104. La Corte osserva che il richiedente ha cominciato la costruzione della sua casa senza avere chiesto le autorizzazioni richieste (vedere, ha contrario, N.A. ed altri c. Turchia, no 37451/97, CEDH 2005 X, e senza avere proceduto ad un’agrimensura del suo appezzamento e che, nel 1993, prima del completamento dei lavori, ha appreso che costruiva su un appezzamento altro che quella che gli era stato assegnato e che la sua casa incompiuta si trovava vicino immediata del gasdotto di cui la presenza era segnalata gi? a questa epoca. La Corte osserva che il richiedente, essendo stato pregato dalle autorit? di arrestare la costruzione ed essendo urtato si al rifiuto di queste di raccordare la casa alle reti di acqua, elettricit? e gas, ha tuttavia, ai suoi rischi e pericoli, inseguito i lavori e traslocato nella casa nel 1994.
105. Del parere della Corte, questa casa comprendeva tutti gli elementi costitutivi di una costruzione illegale al senso dell’articolo 222 del codice civile, a sapere una costruzione su un terreno non assegnato a questa fine, senza le autorizzazioni necessarie ed in violazione flagrante delle norme di urbanistica e di costruzione, paragrafi 8 e 15 sopra, (Saliba, precitato, ? 46, ed Ivanova e Cherkezov, precitato, ? 75.
106. Certo, un grande lasso di tempo ha trascorso senza che le autorit? non reagiscono, e prima che la societ? gestore del gasdotto non forma l’azione in giustizia contro il richiedente. La Corte ammette cos? come le autorit? che sono state informato della situazione, hanno contribuito a perpetuare una situazione pregiudizievole alla sicurezza ed alla salute pubblica. Per?, considera che questa tolleranza delle autorit? non poteva creare a casa il richiedente il sentimento di essere al riparo dai perseguimenti. La sua costruzione non era difatti, da un lato, r?gularisable al senso del paragrafo 3 dell’articolo 222 del codice civile, paragrafo 54 sopra, e, supponendo che il richiedente adduceva il contrario, non ha chiesto mai in giustizia una tale regolarizzazione. Di un altro lato, non c’era termine di prescrizione extinctive per agire in giustizia contro questo tipo di lavori, paragrafo 55 sopra, (vedere anche ? 85 Hamer, precitato.
107. Tutti questi elementi conducono la Corte a concludere che il richiedente non ha subito un attentato sproporzionato al suo diritto di propriet?.
Pertanto, non c’? stata violazione dell’articolo 1 del Protocollo no 1 alla Convenzione.
iii. In ci? che riguarda la Sig.ra Kastornova ed il Sig. e la Sig.ra Vdoviny, richieste i nostri 1153/14 e 2680/14,
108. La Corte osserva che le autorit? hanno rilasciato ai precedenti proprietari gli appezzamenti edificabili in 1994 e 1999 che, nel 2002, la presenza del gasdotto ? stata realizzata sulla mappa catastale del distretto, ma che, nel 2003, le autorit? hanno rilasciato tuttavia ai precedenti proprietari dei permessi di costruire.
109. Peraltro, nota che, nel caso della Sig.ra Z., vecchio proprietario, nel 2004, le autorit? hanno ne pi? addestrato un verbale di ricevimento dopo il completamento dei lavori di costruzione della sua casa. Rileva anche che, pi? tardi, nel 2005, il Sig. e la Sig.ra Vdoviny hanno edificato un’altra casa su questo stesso appezzamento destinato alla costruzione.
110. Tenuto conto di questi permessi e consensi, la Corte stima che, alla differenza delle cause invocate dal Governo, i richiedenti potevano credere legittimamente si in situazione di sicurezza giuridica in quanto al lic?it? della costruzione dei loro immobili (vedere, nello stesso senso, N.A. ed altri c. Turchia, precitato, ? 36. I richiedenti sono stati obbligati a demolire le loro case a causa della negligenza delle autorit? (vedere, mutatis mutandis, Moskal, precitato, ?? 73 in fini e 74, e senza che la loro propria buona fede e la loro mancanza di responsabilit? non abbiano potuto giocare il minimo ruolo nei procedimenti interni (vedere, mutatis mutandis, Sud Fondi srl ed altri c. Italia, no 75909/01, ? 121, 20 gennaio 2009.
111. In quanto all’osservazione del Governo secondo la quale i richiedenti non hanno chiesto in giustizia un indennizzo per la perdita dei loro beni, la Corte rileva che la Sig.ra Kastornova non ha infatti non intentato di azione in danno-interessi e che la domanda di rialloggio e di indennizzo di M. e la Sig.ra Vdoviny sono state respinte al motivo, in particolare, che non avevano denunciato il contratto di vendita conclusa con la Sig.ra Z., paragrafi 38 sopra. Nota che i richiedenti non hanno tentato di ritorcersi contro i loro cocontractants.
112. La Corte considera che erano le autorit? che erano all’origine dell’ingerenza nel diritto al rispetto dei beni dei richiedenti e non i precedenti proprietari, e che questi ultimi avevano ottenuto tutti i consensi necessari alla costruzione, e ci? senza che la loro buona fede non sia stata rimessa mai in questione con le istanze interne. Infine, non esclude che le azioni in giustizia eventualmente impegnata dai richiedenti siano inammissibili in ragione del prescrizione extinctive di tre anni.
113. In queste circostanze, la Corte stima che sarebbe eccessivo di esigere dei richiedenti di iniziare contro i loro cocontractants delle notizie procedimenti giudiziali segnati da una totale incertezza in quanto ad una fortuna ragionevole di successo e di cui l’effettivit? pratico non ? stato dimostrato dal Governo (B.K.M). Lojistik Tasimacilik Ticaret Limited Sirketi c. Slovenia, no 42079/12, ? 50, 17 gennaio 2017, e S.C. Servizio Benz Com S.R.L. c. Romania, no 58045/11, ?? 37-42, 4 luglio 2017, coi riferimenti che sono citate.
114. Questi elementi bastano alla Corte per concludere che le autorit? non abbiano predisposto un giusto equilibro tra le esigenze dell’interesse pubblico e la necessit? di proteggere il diritto di propriet? dei richiedenti.
Pertanto, c’? stata violazione dell’articolo 1 del Protocollo no 1 alla Convenzione.
iv. In ci? che riguarda la Sig.ra Kosenko, richiesta no 31636/14,
115. La Corte osserva che, fin da 1993, la presenza degli oleodotti e delle zone protette ? stata realizzata sul piano generale di Tcheliabinsk e che un brano pertinente di questo piano ? stato annesso all’ordinanza dell’amministrazione locale che assegna il terreno all’associazione cooperativa di giardinaggio. Questa ultima non poteva ignorarli dunque. Il richiedente ha registrato il suo diritto di propriet? su presentazione del documento giustificativo del suo diritto sul terreno rilasciato in virt? dell’ordinanza suddetta. La Corte stima che, al momento dell’acquisto ed al momento del deposito della sua pratica di registrazione del suo diritto di propriet?, il richiedente avrebbe potuto consultare questo piano generale di Tcheliabinsk che era a sua disposizione, e che si sarebbe dovuta rendere conto che l’appezzamento controverso si trovava vicino agli oleodotti (confrontare con le richieste i nostri 1153/14 e 2680/14) dove il piano del distretto non era annesso ai documenti giustificativi di diritto di propriet? e non era a disposizione dei richiedenti. La Corte nota che il richiedente ha sostenuto mai solamente non era in grado di consultare il brano del piano generale di Tcheliabinsk.
La Corte considera per di pi? che il richiedente non poteva ignorare la presenza fisica della diga in terra che protegge gli oleodotti e trovandosi vicino immediata dell’appezzamento che stava acquistando, e che sarebbe dovuta essere incerto almeno sulla destinazione di questa diga ed avrebbe dovuto chiedere presso delle informazioni del presidente dell’associazione cooperativa o presso delle autorit? locali.
116. Del parere della Corte, l’ingiunzione di demolire il capanno e le sue dipendenze al motivo che si trattava di costruzioni illegali non ha fatto pesare sul richiedente di carico sproporzionato.
Pertanto, non c’? stata violazione dell’articolo 1 del Protocollo no 1 alla Convenzione.
III. Su La Violazione Addotta Di L’articolo 8 Di La Convenzione In La Richiesta No 54490/10, il Sig. ZHIDOV,
117. Il richiedente denuncia una violazione dell’articolo 8 della Convenzione a causa del suo sfratto forzato della sua casa. L’articolo precitato ? formulato cos?:
“1. Ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza.
2. Non pu? avere ingerenza di un’autorit? pubblica nell’esercizio di questo diritto che per quanto questa ingerenza ? prevista dalla legge e che costituisce una misura che, in una societ? democratica, ? necessario alla sicurezza nazionale, alla sicurezza pubblica, al bene essere economico del paese, alla difesa dell’ordine ed alla prevenzione dei reati penali, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e libert? di altrui. “
A. Gli argomenti delle parti
118. Il richiedente indica che vive nella sua casa da 18 anni e che non dispone altro alloggio. Assimila la sua causa alla causa ?osi ?c. Croazia, no 28261/06, 15 gennaio 2009, dove la Corte ha constatato la violazione dell’articolo 8 della Convenzione a causa della trasgressione delle giurisdizioni interne di analizzare la situazione personale del richiedente e la proporzionalit? del suo sfratto allo scopo perseguito. Il richiedente considera che il suo sfratto gli ha fatto sopportare un carico eccessivo, in violazione dell’articolo 8 della Convenzione.
119. Il Governo reitera gli argomenti delle giurisdizioni interne in quanto alla mancanza di statuto di “alloggio” della costruzione illegale, ed egli stima che le decisioni giudiziali rese nella controversia relativa allo sfratto del richiedente non costituiscono un’ingerenza nel diritto di questo al rispetto del suo domicilio. Considera che, anche supponendo che ci sia stata un’ingerenza, questa ? stato legale, necessario e proporzionata, perch? il richiedente avrebbe in piena cognizione di causa inseguita la costruzione della casa nella zona protetta vicino al gasdotto.
B. La valutazione della Corte
120. La Corte considera che, il richiedente che abita continuamente la casa controversa dal 1994, questa costituiva il suo domicilio al senso dell’articolo 8 della Convenzione, Ivanova e Cherkezov, precitato, ? 33, coi riferimenti citati.
121. Stima mentre non ? necessario pronunciarsi sull’insieme degli argomenti delle parti perch? il motivo di appello del richiedente ? manifestamente male fondato per il seguente ragioni.
122. La Corte ricorda che, nelle cause anteriori concernente gli sfratti delle abitazioni dove ha concluso ad una violazione dell’articolo 8 della Convenzione, si trattava sempre di un solo procedimento che si conclude o con un ordine di espulsione costrittivo contro i richiedenti (?osi, ?precitato, Orli c. Croazia, no 48833/07, 21 giugno 2011, Gladysheva, precitato, Stolyarova c. Russia, no 15711/13, 29 gennaio 2015, o con un’ingiunzione di demolire un’abitazione che porta implicitamente un ordine di espulsione, Ivanova e Cherkezov, precitato, Bagdonavicius ed altri c. Russia, no 19841/06, 11 ottobre 2016.
123. Ora lei presente causa differisce considerevolmente delle cause suddette in ci? che un contenzioso separato relativo allo sfratto del richiedente della sua casa ? stato iniziato e si ? conclusa da un rigetto della domanda di sfratto, paragrafi 19 sopra. Cos?, il rifiuto delle giurisdizioni di ordinare lo sfratto del richiedente, qualunque ne sia la motivazione, era in contraddizione col giudizio che ordina la demolizione della casa del richiedente e ha costituito di facto un ostacolo alla demolizione. La Corte considera che questa situazione ? stata proficua al richiedente che, del suo lato, non ha fatto appello del giudizio del 15 novembre 2011, paragrafo 19 sopra, e sembra abitare sempre la casa controversa.
124. In queste circostanze, il motivo di appello del richiedente derivato di una violazione del suo diritto al rispetto del suo domicilio ? manifestamente male fondato e deve essere respinto, in applicazione dell’articolo 34 ? 3 hanno, della Convenzione.
IV. Su La Violazione Addotta Di L’articolo 6 Di La Convenzione In La Richiesta No 54490/10, il Sig. ZHIDOV,
125. Il richiedente si lamenta infine che il suo processo relativo alla qualifica della sua casa di costruzione illegale non sia stato equo, in violazione dell’articolo 6 ? 1 della Convenzione cos? formula nelle sue parti pertinenti nello specifico:
“Ogni persona ha diritto a ci? che la sua causa sia equamente sentita con un tribunale indipendente ed imparziale, invalso con la legge che decider?, delle contestazioni sui suoi diritti ed obblighi di carattere civile “
A. Gli argomenti delle parti
126. In modo prova