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Testo originale e tradotto della sentenza selezionata

AFFAIRE ZAZZERI c. ITALIE

Tipologia: Sentenza
Importanza: 3
Articoli: 41, P1-1
Numero: 35006/97/2002
Stato: Italia
Data: 2002-12-19 00:00:00
Organo: Sezione Prima
Testo Originale

Conclusione Violazione di P1-1; Violazione dell’art. 6-1; danno materiale – risarcimento pecuniario; Danno morale – risarcimento pecuniario; Rimborso parziale oneri e spese
PRIMA SEZIONE
CAUSA ZAZZERI C. ITALIA
( Richiesta no 35006/97)
SENTENZA
STRASBURGO
19 dicembre 2002
DEFINITIVO
19/03/2003
Questa sentenza diventer? definitiva nelle condizioni definite all’articolo 44 ? 2 della Convenzione. Pu? subire dei ritocchi di forma.

Nella causa Zazzeri c. Italia,
La Corte europea dei Diritti dell’uomo, prima sezione, riunendosi in una camera composta da:
IL SIG. C.L. Rozakis, presidente, la
Sig.ra F. Tulkens, il
Sig. P. Lorenzen, la Sig.ra N. Vajic, la
Sig.ra S. Botoucharova, il
Sig. A. Kovler, giudici, il Sig. G. Raimondi, giudice ad hoc, e del Sig. S. Nielsen, cancelliere aggiunto di sezione,
Dopo avere deliberato in camera del consiglio il 5 dicembre 2002,
Rende la sentenza che ha, adottata a questa data,:
PROCEDIMENTO
1. All’origine della causa si trova una richiesta (no 35006/97) diretta contro la Repubblica italiana e in cui una cittadina di questo Stato, la Sig.ra A. Z. (“il richiedente”), aveva investito la Commissione europea dei Diritti dell’uomo (“la Commissione”) il 2 ottobre 1996 in virt? del vecchio articolo 25 della Convenzione di salvaguardia dei Diritti dell’uomo e delle Libert? fondamentali (“la Convenzione”).
2. Il richiedente ? rappresentato dinnanzi alla Corte da G. V., avvocato a Firenze. Il governo italiano (“il Governo”) ? rappresentato dal suo agente, il Sig. U. Leanza, ed il suo co-agente, il Sig. V. Esposito.
3. Il richiedente adduce che l’impossibilit? prolungata di eseguire l’ordinanza di sfratto di inquilino costituisce una violazione dell’articolo 1 del Protocollo no 1 e dell’articolo 6 ? 1 della Convenzione.
4. La richiesta ? stata trasmessa alla Corte il 1 novembre 1998, data di entrata in vigore del Protocollo no 11 alla Convenzione, articolo 5 ? 2 del Protocollo no 11.
5. La richiesta ? stata assegnata alla seconda sezione della Corte, articolo 52 ? 1 dell’ordinamento. In seno a questa, la camera incaricata di esaminare la causa, articolo 27 ? 1 della Convenzione, ? stata costituita conformemente all’articolo 26 ? 1 dell’ordinamento. In seguito all’astensione del Sig. V. Zagrebelsky, giudice eletto a titolo dell’Italia (articolo 28), il Governo ha designato il Sig. G. Raimondi come giudice ad hoc per riunirsi al suo posto, articoli 27 ? 2 della Convenzione e 29 ? 1 dell’ordinamento.
6. Il 22 maggio 2001 la Corte ha dichiarato la richiesta ammissibile.
7. Il 1 novembre 2001, la Corte ha modificato la composizione delle sue sezioni, articolo 25 ? 1 dell’ordinamento. La presente richiesta ? stata assegnata alla prima sezione cos? ricomposta, articolo 52 ? 1.
IN FATTO
I. LE CIRCOSTANZE DELLO SPECIFICO
8. Il richiedente ? nato nel 1933 e ha risieduto a Firenze.
9. E? il proprietario di un appartamento a Firenze, che aveva affittato a G.L.P.
10. Con una lettera raccomandata del 27 maggio 1987, inform? l’inquilino della sua intenzione di mettere fine alla locazione alla scadenza dell’affitto, o il 31 dicembre 1987, e lo preg? di liberare i luoghi prima di questa data.
11. Con un’ordinanza del 6 ottobre 1987 che divent? esecutiva il 12 ottobre 1987, questo ultimo conferm? formalmente la disdetta dell’affitto e decise che i luoghi dovevano essere liberati al pi? tardi il 31 dicembre 1988.
12. Il 6 maggio 1989, il richiedente notific? all’inquilino il comando di liberare l’appartamento.
13. Il 15 giugno 1989, gli notific? l?avviso che lo sfratto sarebbe stato eseguito il 27 giugno 1989 tramite ufficiale giudiziario di giustizia.
14. Tra il 27 giugno 1989 ed l?11 febbraio 1993, l’ufficiale giudiziario di giustizia procedette ad otto tentativi di sfratto.
15. Il 17 settembre 1993, il richiedente fece una dichiarazione solenne dichiarando che aveva un bisogno urgente di ricuperare l’appartamento per farne la sua propria abitazione.
16. Tra il 6 ottobre 1993 ed il 21 ottobre 1998, l’ufficiale giudiziario di giustizia procedette a dodici tentativi di sfratto. Questi tentativi si chiusero tutti con un fallimento, il richiedente non avendo ottenuto il concorso della forza pubblica nell’esecuzione dello sfratto.
17. Il 13 luglio 1999, il richiedente notific? l?avviso che lo sfratto sarebbe stato eseguito il 12 ottobre 1999 tramite ufficiale giudiziario di giustizia.
18. All?inizio del 2000, il richiedente ha potuto ricuperare il suo appartamento.
II. IL DIRITTO INTERNO PERTINENTE
19. Il diritto interno pertinente ? descritto nella sentenza Immobiliare Saffi c. Italia [GC], no 22774/93, ?? 18-35, CEDH 1999-V.
IN DIRITTO
I. SULLA VIOLAZIONE ADDOTTA DELL’ARTICOLO 6 ? 1 E DELL’ARTICOLO 1 DEL PROTOCOLLO NO 1 DELLA CONVENZIONE
20. Il richiedente si lamenta dell’impossibilit? prolungata di ricuperare il suo appartamento, in mancanza di concessione dell’assistenza della forza pubblica. Adduce la violazione del suo diritto di propriet?, come riconosciuto all’articolo 1 del Protocollo no 1 alla Convenzione che dispone:
“Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno pu? essere privato della sua propriet? se non a causa di utilit? pubblica e nelle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale.
Le disposizioni precedenti non recano offesa al diritto che possiedono gli Stati di mettere in vigore le leggi che giudicano necessarie per regolamentare l’uso dei beni conformemente all’interesse generale o per garantire il pagamento delle imposte o di altri contributi o delle multe. “
21. Il richiedente adduce anche una trasgressione all’articolo 6 ? 1 della Convenzione di cui la parte pertinente dispone:
“Ogni persona ha diritto affinch? che la sua causa sia sentita in un termine ragionevole, da un tribunale, chi decider? delle contestazioni sui suoi diritti ed obblighi di carattere civile “
22. La Corte ha trattato gi? a pi? riprese delle cause che sollevavano delle questioni simili a quelle del caso specifico e ha constatato la violazione degli articoli 1 del Protocollo no 1 e 6 ? 1 della Convenzione, vedere ?? 46-75 sentenza Immobiliare Saffi, precitata,; Lunari c. Italia, no 21463/96, 11 gennaio 2001, ?? 34-46; Palumbo c. Italia, no 15919/89, 30 novembre 2000, ?? 33-47.
23. La Corte ha esaminato la presente causa e ha considerato che il Governo non ha fornito nessuno fatto n? argomento che possano condurre ad una conclusione differente nel caso presente. Constata che il richiedente ha dovuto aspettare circa dieci anni e sei mesi a contare dal primo tentativo di sfratto dell’ufficiale giudiziario di giustizia per potere ricuperare il suo appartamento.
24. Di conseguenza, in questa causa, c’? stata violazione dell’articolo 1 del Protocollo no 1 e dell’articolo 6 ? 1 della Convenzione.

II. SULL’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE
25. Ai termini dell’articolo 41 della Convenzione,
“Se la Corte dichiara che c’? stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli, e se il diritto interno dell’Alta Parte contraente permette di cancellare solo imperfettamente le conseguenze di questa violazione, la Corte accorda alla parte lesa, se c’? luogo, una soddisfazione equa. “
A. Danno materiale
26. Il richiedente in primo luogo richiede il risarcimento del danno materiale subito e lo calcola nel seguente modo: 25,746,150 di lire italiane (ITL) [13 296,78 euro (EUR)] corrispondente alla differenza tra 65 000 000 ITL [33 569,70 EUR], l’affitto per l’appartamento che ha dovuto affittare, e 39 253 850 ITL [20 272,92 EUR], l’affitto che gli versava l’inquilino, e 7 038 710 [3 635,19 EUR] per gli oneri del procedimento di esecuzione.
27. Il Governo contesta i criteri utilizzati dal richiedente. In quanto agli oneri del procedimento interno, il Governo fa valere che gli oneri del procedimento sul merito non sono in relazione con le violazioni addotte e che gli oneri della fase di esecuzione sono dovuti solamente per il periodo che ha costituito un’ingerenza sproporzionata nel diritto di propriet? del richiedente.
28. La Corte considera che c’? luogo di assegnare un risarcimento a titolo di danno materiale. Considerando il modo di calcolo del richiedente per la valutazione del danno e basandosi su elementi in suo possesso ed il periodo considerato, la Corte decide di accordare in equit? la somma di 9 000 EUR a questo titolo.
In quanto agli oneri del procedimento di esecuzione, la Corte stima che devono essere rimborsati in parte, sentenza Scollo c. Italia del 28 settembre 1995, serie A no 315-C, p. 56, ? 50. Considera quindi che solo gli oneri relativi al ritardo nello sfratto devono essere rimborsati: decide di conseguenza di accordare al richiedente la somma di 2 000 EUR.
B. Danno morale
29. Il richiedente chiede il rimborso del danno morale senza specificare nessuno importo.
30. La Corte stima che il richiedente ha subito un torto morale certo; decide di conseguenza, deliberando in equit? come vuole l’articolo 41 della Convenzione, di accordargli la somma di 9 000 EUR a questo titolo.
C. Oneri e spese
31. Il richiedente chiede anche 4 445 595 ITL [2 295,96 EUR] per oneri e spese incorsi dinnanzi alla Commissione.
32. Secondo la giurisprudenza della Corte, un richiedente non pu? ottenere il rimborso dei suoi oneri e spese se non nella misura in cui si trovano stabiliti la loro realt?, la loro necessit? ed il carattere ragionevole del loro tasso (vedere, per esempio, Bottazzi c. Italia [GC], no 34884/97, CEDH 1999-V, ? 30). Nello specifico e tenuto conto degli elementi in suo possesso e dei criteri suddetti, la Corte stima ragionevole la somma di 2 000 EUR e l’accorda al richiedente.
D. Interessi moratori
33. La Corte giudica appropriato basare il tasso degli interessi moratori sul tasso di interesse della facilit? di prestito marginale della Banca centrale europea aumentata di tre punti percentuale.
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL’UNANIMIT?,
1. Stabilisce che c’? stata violazione dell’articolo 1 del Protocollo no 1 alla Convenzione;
2. Stabilisce che c’? stata violazione dell’articolo 6 ? 1 della Convenzione;
3. Stabilisce
a) che lo stato convenuto deve versare al richiedente, nei tre mesi a contare dal giorno in cui la sentenza sar? diventata definitiva conformemente all’articolo 44 ? 2 della Convenzione, le seguenti somme:
i. 11 000 EUR (undicimila euro) per danno materiale,;
ii. 9 000 EUR (novemila euro) per danno morale,;
iii. 2 000 EUR,(duemila euro) per oneri e spese,;
b) che a contare dalla scadenza di suddetto termine e fino al versamento, questi importi saranno da aumentare di un interesse semplice ad un tasso uguale a quello della facilit? di prestito marginale della Banca centrale europea applicabile durante questo periodo, aumentato di tre punti percentuale,;
4. Respinge la domanda di soddisfazione equa per il surplus.

Fatto in francese, comunicato poi per iscritto il 19 dicembre 2002 in applicazione dell’articolo 77 ?? 2 e 3 dell’ordinamento.
S?ren Nielsen Christos Rozakis
Cancelliere aggiunto Presidente

Testo Tradotto

Conclusion Violation de P1-1 ; Violation de l’art. 6-1 ; Dommage mat?riel – r?paration p?cuniaire ; Pr?judice moral – r?paration p?cuniaire ; Remboursement partiel frais et d?pens
PREMI?RE SECTION
AFFAIRE ZAZZERI c. ITALIE
(Requ?te no 35006/97)
ARR?T
STRASBOURG
19 d?cembre 2002
D?FINITIF
19/03/2003
Cet arr?t deviendra d?finitif dans les conditions d?finies ? l’article 44 ? 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.

En l’affaire Zazzeri c. Italie,
La Cour europ?enne des Droits de l’Homme (premi?re section), si?geant en une chambre compos?e de :
M. C.L. Rozakis, pr?sident,
Mme F. Tulkens,
M. P. Lorenzen,
Mme N. Vajic,
Mme S. Botoucharova,
M. A. Kovler, juges,
M. G. Raimondi, juge ad hoc,
et de M. S. Nielsen, greffier adjoint de section,
Apr?s en avoir d?lib?r? en chambre du conseil le 5 d?cembre 2002,
Rend l’arr?t que voici, adopt? ? cette date :
PROC?DURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requ?te (no 35006/97) dirig?e contre la R?publique italienne et dont une ressortissante de cet Etat, Mme A. Z. (? la requ?rante ?), avait saisi la Commission europ?enne des Droits de l’Homme (? la Commission ?) le 2 octobre 1996 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libert?s fondamentales (? la Convention ?).
2. La requ?rante est repr?sent?e devant la Cour par Me G. V., avocat ? Florence. Le gouvernement italien (? le Gouvernement ?) est repr?sent? par son agent, M. U. Leanza, et son co-agent, M. V. Esposito.
3. La requ?rante all?gue que l’impossibilit? prolong?e d’ex?cuter l’ordonnance d’expulsion de locataire constitue une violation de l’article 1 du Protocole no 1 et de l’article 6 ? 1 de la Convention.
4. La requ?te a ?t? transmise ? la Cour le 1er novembre 1998, date d’entr?e en vigueur du Protocole no 11 ? la Convention (article 5 ? 2 du Protocole no 11).
5. La requ?te a ?t? attribu?e ? la deuxi?me section de la Cour (article 52 ? 1 du r?glement). Au sein de celle-ci, la chambre charg?e d’examiner l’affaire (article 27 ? 1 de la Convention) a ?t? constitu?e conform?ment ? l’article 26 ? 1 du r?glement. A la suite du d?port de M. V. Zagrebelsky, juge ?lu au titre de l’Italie (article 28), le Gouvernement a d?sign? M. G. Raimondi comme juge ad hoc pour si?ger ? sa place (articles 27 ? 2 de la Convention et 29 ? 1 du r?glement).
6. Le 22 mai 2001 la Cour a d?clar? la requ?te recevable.
7. Le 1er novembre 2001, la Cour a modifi? la composition de ses sections (article 25 ? 1 du r?glement). La pr?sente requ?te a ?t? attribu?e ? la premi?re section ainsi remani?e (article 52 ? 1).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESP?CE
8. La requ?rante est n?e en 1933 et r?side ? Florence.
9. Elle est propri?taire d’un appartement ? Florence, qu’elle avait lou? ? G.L.P.
10. Par une lettre recommand?e du 27 mai 1987, elle informa le locataire de son intention de mettre fin ? la location ? l’expiration du bail, soit le 31 d?cembre 1987, et le pria de lib?rer les lieux avant cette date.
11. Par une ordonnance du 6 octobre 1987, qui devint ex?cutoire le 12 octobre 1987, ce dernier confirma formellement le cong? du bail et d?cida que les lieux devaient ?tre lib?r?s au plus tard le 31 d?cembre 1988.
12. Le 6 mai 1989, la requ?rante signifia au locataire le commandement de lib?rer l’appartement.
13. Le 15 juin 1989, elle lui signifia l’avis que l’expulsion serait ex?cut?e le 27 juin 1989 par voie d’huissier de justice.
14. Entre le 27 juin 1989 et le 11 f?vrier 1993, l’huissier de justice proc?da ? huit tentatives d’expulsion.
15. Le 17 septembre 1993, la requ?rante fit une d?claration solennelle qu’elle avait un besoin urgent de r?cup?rer l’appartement pour en faire son habitation propre.
16. Entre le 6 octobre 1993 et le 21 octobre 1998, l’huissier de justice proc?da ? douze tentatives d’expulsion. Ces tentatives se sold?rent toutes par un ?chec, la requ?rante n’ayant pas obtenu le concours de la force publique dans l’ex?cution de l’expulsion.
17. Le 13 juillet 1999, la requ?rante signifia l’avis que l’expulsion serait ex?cut?e le 12 octobre 1999 par voie d’huissier de justice.
18. D?but 2000, la requ?rante a pu r?cup?rer son appartement.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
19. Le droit interne pertinent est d?crit dans l’arr?t Immobiliare Saffi c. Italie [GC], no 22774/93, ?? 18-35, CEDH 1999-V.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALL?GU?E DE L’ARTICLE 6 ? 1 ET DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1 ? LA CONVENTION
20. La requ?rante se plaint que l’impossibilit? prolong?e de r?cup?rer son appartement, faute d’octroi de l’assistance de la force publique, constitue une atteinte ? son droit de propri?t?, tel que reconnu ? l’article 1 du Protocole no 1 ? la Convention, qui dispose :
? Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut ?tre priv? de sa propri?t? que pour cause d’utilit? publique et dans les conditions pr?vues par la loi et les principes g?n?raux du droit international.
Les dispositions pr?c?dentes ne portent pas atteinte au droit que poss?dent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent n?cessaires pour r?glementer l’usage des biens conform?ment ? l’int?r?t g?n?ral ou pour assurer le paiement des imp?ts ou d’autres contributions ou des amendes. ?
21. La requ?rante all?gue aussi un manquement ? l’article 6 ? 1 de la Convention, dont la partie pertinente dispose :
? Toute personne a droit ? ce que sa cause soit entendue (…) dans un d?lai raisonnable, par un tribunal (…) qui d?cidera (…) des contestations sur ses droits et obligations de caract?re civil (…) ?
22. La Cour a d?j? trait? ? maintes reprises des affaires soulevant des questions semblables ? celles du cas d’esp?ce et a constat? la violation des articles 1 du Protocole no 1 et 6 ? 1 de la Convention (voir arr?t Immobiliare Saffi, pr?cit?, ?? 46-66; Lunari c. Italie, no 21463/96, 11 janvier 2001, ?? 34-46; Palumbo c. Italie, no 15919/89, 30 novembre 2000, ?? 33-47).
23. La Cour a examin? la pr?sente affaire et consid?re que le Gouvernement n’a fourni aucun fait ni argument pouvant mener ? une conclusion diff?rente dans le cas pr?sent. Elle constate que la requ?rante a d? attendre environ dix ans et six mois ? compter de la premi?re tentative d’expulsion de l’huissier de justice avant de pouvoir r?cup?rer son appartement.
24. Par cons?quent, dans cette affaire, il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1 et de l’article 6 ? 1 de la Convention.

II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
25. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
? Si la Cour d?clare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les cons?quences de cette violation, la Cour accorde ? la partie l?s?e, s’il y a lieu, une satisfaction ?quitable. ?
A. Dommage mat?riel
26. La requ?rante r?clame en premier lieu la r?paration du pr?judice mat?riel subi et le chiffre de la mani?re suivante : 25,746,150 lires italiennes (ITL) [13 296,78 euros (EUR)] correspondant ? la diff?rence entre 65 000 000 ITL [33 569,70 EUR] (le loyer pour l’appartement qu’elle a d? louer) et 39 253 850 ITL [20 272,92 EUR] (le loyer que lui versait le locataire) et 7 038 710 [3 635,19 EUR] pour les frais de la proc?dure d’ex?cution.
27. Le Gouvernement conteste les crit?res utilis?s par la requ?rante. S’agissant des frais de la proc?dure interne, le Gouvernement fait valoir que les frais de la proc?dure sur le fond ne sont pas en relation avec les violations all?gu?es et que les frais de la phase d’ex?cution ne sont dus que pour la p?riode qui a constitu? une ing?rence disproportionn?e dans le droit de propri?t? de la requ?rante.
28. La Cour consid?re qu’il y a lieu d’allouer un d?dommagement ? titre de dommage mat?riel. Consid?rant le mode de calcul de la requ?rante pour l’?valuation du pr?judice et se fondant sur la base des ?l?ments en sa possession et la p?riode consid?r?e, la Cour d?cide d’accorder en ?quit? la somme de 9 000 EUR ? ce titre.
S’agissant des frais de la proc?dure d’ex?cution, la Cour estime qu’ils doivent ?tre rembours?s en partie (arr?t Scollo c. Italie du 28 septembre 1995, s?rie A no 315-C, p. 56, ? 50). Elle consid?re cependant que seuls les frais relatifs au retard dans l’expulsion doivent ?tre rembours?s : elle d?cide par cons?quent d’accorder ? la requ?rante la somme de 2 000 EUR.
B. Dommage moral
29. La requ?rante demande le remboursement du dommage moral sans sp?cifier aucun montant.
30. La Cour estime que la requ?rante a subi un tort moral certain ; elle d?cide par cons?quent, statuant en ?quit? comme le veut l’article 41 de la Convention, de lui accorder la somme de 9 000 EUR ? ce titre.
C. Frais et d?pens
31. La requ?rante demande ?galement 4 445 595 ITL [2 295,96 EUR] pour les frais et d?pens encourus devant la Commission.
32. Selon la jurisprudence de la Cour, un requ?rant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et d?pens que dans la mesure o? se trouvent ?tablis leur r?alit?, leur n?cessit? et le caract?re raisonnable de leur taux (voir, par exemple, Bottazzi c. Italie [GC], no 34884/97, CEDH 1999-V, ? 30). En l’esp?ce et compte tenu des ?l?ments en sa possession et des crit?res susmentionn?s, la Cour estime raisonnable la somme de 2 000 EUR et l’accorde ? la requ?rante.
D. Int?r?ts moratoires
33. La Cour juge appropri? de baser le taux des int?r?ts moratoires sur le taux d’int?r?t de la facilit? de pr?t marginal de la Banque centrale europ?enne major? de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, ? L’UNANIMIT?,
1. Dit qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1 ? la Convention ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 ? 1 de la Convention ;
3. Dit
a) que l’Etat d?fendeur doit verser ? la requ?rante, dans les trois mois ? compter du jour o? l’arr?t sera devenu d?finitif conform?ment ? l’article 44 ? 2 de la Convention, les sommes suivantes :
i. 11 000 EUR (onze mille euros) pour dommage mat?riel ;
ii. 9 000 EUR (neuf mille euros) pour dommage moral ;
iii. 2 000 EUR (deux mille euros) pour frais et d?pens ;
b) qu’? compter de l’expiration dudit d?lai et jusqu’au versement, ces montants seront ? majorer d’un int?r?t simple ? un taux ?gal ? celui de la facilit? de pr?t marginal de la Banque centrale europ?enne applicable pendant cette p?riode, augment? de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction ?quitable pour le surplus.

Fait en fran?ais, puis communiqu? par ?crit le 19 d?cembre 2002 en application de l’article 77 ?? 2 et 3 du r?glement.
S?ren Nielsen Christos Rozakis
Greffier adjoint Pr?sident

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