Conclusione Violazione di P1-1; Violazione dell’art. 6-1; danno materiale – risarcimento pecuniario; Danno morale – risarcimento pecuniario; Rimborso parziale oneri e spese
PRIMA SEZIONE
CAUSA ZAZZERI C. ITALIA
( Richiesta no 35006/97)
SENTENZA
STRASBURGO
19 dicembre 2002
DEFINITIVO
19/03/2003
Questa sentenza diventer? definitiva nelle condizioni definite all’articolo 44 ? 2 della Convenzione. Pu? subire dei ritocchi di forma.
Nella causa Zazzeri c. Italia,
La Corte europea dei Diritti dell’uomo, prima sezione, riunendosi in una camera composta da:
IL SIG. C.L. Rozakis, presidente, la
Sig.ra F. Tulkens, il
Sig. P. Lorenzen, la Sig.ra N. Vajic, la
Sig.ra S. Botoucharova, il
Sig. A. Kovler, giudici, il Sig. G. Raimondi, giudice ad hoc, e del Sig. S. Nielsen, cancelliere aggiunto di sezione,
Dopo avere deliberato in camera del consiglio il 5 dicembre 2002,
Rende la sentenza che ha, adottata a questa data,:
PROCEDIMENTO
1. All’origine della causa si trova una richiesta (no 35006/97) diretta contro la Repubblica italiana e in cui una cittadina di questo Stato, la Sig.ra A. Z. (“il richiedente”), aveva investito la Commissione europea dei Diritti dell’uomo (“la Commissione”) il 2 ottobre 1996 in virt? del vecchio articolo 25 della Convenzione di salvaguardia dei Diritti dell’uomo e delle Libert? fondamentali (“la Convenzione”).
2. Il richiedente ? rappresentato dinnanzi alla Corte da G. V., avvocato a Firenze. Il governo italiano (“il Governo”) ? rappresentato dal suo agente, il Sig. U. Leanza, ed il suo co-agente, il Sig. V. Esposito.
3. Il richiedente adduce che l’impossibilit? prolungata di eseguire l’ordinanza di sfratto di inquilino costituisce una violazione dell’articolo 1 del Protocollo no 1 e dell’articolo 6 ? 1 della Convenzione.
4. La richiesta ? stata trasmessa alla Corte il 1 novembre 1998, data di entrata in vigore del Protocollo no 11 alla Convenzione, articolo 5 ? 2 del Protocollo no 11.
5. La richiesta ? stata assegnata alla seconda sezione della Corte, articolo 52 ? 1 dell’ordinamento. In seno a questa, la camera incaricata di esaminare la causa, articolo 27 ? 1 della Convenzione, ? stata costituita conformemente all’articolo 26 ? 1 dell’ordinamento. In seguito all’astensione del Sig. V. Zagrebelsky, giudice eletto a titolo dell’Italia (articolo 28), il Governo ha designato il Sig. G. Raimondi come giudice ad hoc per riunirsi al suo posto, articoli 27 ? 2 della Convenzione e 29 ? 1 dell’ordinamento.
6. Il 22 maggio 2001 la Corte ha dichiarato la richiesta ammissibile.
7. Il 1 novembre 2001, la Corte ha modificato la composizione delle sue sezioni, articolo 25 ? 1 dell’ordinamento. La presente richiesta ? stata assegnata alla prima sezione cos? ricomposta, articolo 52 ? 1.
IN FATTO
I. LE CIRCOSTANZE DELLO SPECIFICO
8. Il richiedente ? nato nel 1933 e ha risieduto a Firenze.
9. E? il proprietario di un appartamento a Firenze, che aveva affittato a G.L.P.
10. Con una lettera raccomandata del 27 maggio 1987, inform? l’inquilino della sua intenzione di mettere fine alla locazione alla scadenza dell’affitto, o il 31 dicembre 1987, e lo preg? di liberare i luoghi prima di questa data.
11. Con un’ordinanza del 6 ottobre 1987 che divent? esecutiva il 12 ottobre 1987, questo ultimo conferm? formalmente la disdetta dell’affitto e decise che i luoghi dovevano essere liberati al pi? tardi il 31 dicembre 1988.
12. Il 6 maggio 1989, il richiedente notific? all’inquilino il comando di liberare l’appartamento.
13. Il 15 giugno 1989, gli notific? l?avviso che lo sfratto sarebbe stato eseguito il 27 giugno 1989 tramite ufficiale giudiziario di giustizia.
14. Tra il 27 giugno 1989 ed l?11 febbraio 1993, l’ufficiale giudiziario di giustizia procedette ad otto tentativi di sfratto.
15. Il 17 settembre 1993, il richiedente fece una dichiarazione solenne dichiarando che aveva un bisogno urgente di ricuperare l’appartamento per farne la sua propria abitazione.
16. Tra il 6 ottobre 1993 ed il 21 ottobre 1998, l’ufficiale giudiziario di giustizia procedette a dodici tentativi di sfratto. Questi tentativi si chiusero tutti con un fallimento, il richiedente non avendo ottenuto il concorso della forza pubblica nell’esecuzione dello sfratto.
17. Il 13 luglio 1999, il richiedente notific? l?avviso che lo sfratto sarebbe stato eseguito il 12 ottobre 1999 tramite ufficiale giudiziario di giustizia.
18. All?inizio del 2000, il richiedente ha potuto ricuperare il suo appartamento.
II. IL DIRITTO INTERNO PERTINENTE
19. Il diritto interno pertinente ? descritto nella sentenza Immobiliare Saffi c. Italia [GC], no 22774/93, ?? 18-35, CEDH 1999-V.
IN DIRITTO
I. SULLA VIOLAZIONE ADDOTTA DELL’ARTICOLO 6 ? 1 E DELL’ARTICOLO 1 DEL PROTOCOLLO NO 1 DELLA CONVENZIONE
20. Il richiedente si lamenta dell’impossibilit? prolungata di ricuperare il suo appartamento, in mancanza di concessione dell’assistenza della forza pubblica. Adduce la violazione del suo diritto di propriet?, come riconosciuto all’articolo 1 del Protocollo no 1 alla Convenzione che dispone:
“Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno pu? essere privato della sua propriet? se non a causa di utilit? pubblica e nelle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale.
Le disposizioni precedenti non recano offesa al diritto che possiedono gli Stati di mettere in vigore le leggi che giudicano necessarie per regolamentare l’uso dei beni conformemente all’interesse generale o per garantire il pagamento delle imposte o di altri contributi o delle multe. “
21. Il richiedente adduce anche una trasgressione all’articolo 6 ? 1 della Convenzione di cui la parte pertinente dispone:
“Ogni persona ha diritto affinch? che la sua causa sia sentita in un termine ragionevole, da un tribunale, chi decider? delle contestazioni sui suoi diritti ed obblighi di carattere civile “
22. La Corte ha trattato gi? a pi? riprese delle cause che sollevavano delle questioni simili a quelle del caso specifico e ha constatato la violazione degli articoli 1 del Protocollo no 1 e 6 ? 1 della Convenzione, vedere ?? 46-75 sentenza Immobiliare Saffi, precitata,; Lunari c. Italia, no 21463/96, 11 gennaio 2001, ?? 34-46; Palumbo c. Italia, no 15919/89, 30 novembre 2000, ?? 33-47.
23. La Corte ha esaminato la presente causa e ha considerato che il Governo non ha fornito nessuno fatto n? argomento che possano condurre ad una conclusione differente nel caso presente. Constata che il richiedente ha dovuto aspettare circa dieci anni e sei mesi a contare dal primo tentativo di sfratto dell’ufficiale giudiziario di giustizia per potere ricuperare il suo appartamento.
24. Di conseguenza, in questa causa, c’? stata violazione dell’articolo 1 del Protocollo no 1 e dell’articolo 6 ? 1 della Convenzione.
II. SULL’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE
25. Ai termini dell’articolo 41 della Convenzione,
“Se la Corte dichiara che c’? stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli, e se il diritto interno dell’Alta Parte contraente permette di cancellare solo imperfettamente le conseguenze di questa violazione, la Corte accorda alla parte lesa, se c’? luogo, una soddisfazione equa. “
A. Danno materiale
26. Il richiedente in primo luogo richiede il risarcimento del danno materiale subito e lo calcola nel seguente modo: 25,746,150 di lire italiane (ITL) [13 296,78 euro (EUR)] corrispondente alla differenza tra 65 000 000 ITL [33 569,70 EUR], l’affitto per l’appartamento che ha dovuto affittare, e 39 253 850 ITL [20 272,92 EUR], l’affitto che gli versava l’inquilino, e 7 038 710 [3 635,19 EUR] per gli oneri del procedimento di esecuzione.
27. Il Governo contesta i criteri utilizzati dal richiedente. In quanto agli oneri del procedimento interno, il Governo fa valere che gli oneri del procedimento sul merito non sono in relazione con le violazioni addotte e che gli oneri della fase di esecuzione sono dovuti solamente per il periodo che ha costituito un’ingerenza sproporzionata nel diritto di propriet? del richiedente.
28. La Corte considera che c’? luogo di assegnare un risarcimento a titolo di danno materiale. Considerando il modo di calcolo del richiedente per la valutazione del danno e basandosi su elementi in suo possesso ed il periodo considerato, la Corte decide di accordare in equit? la somma di 9 000 EUR a questo titolo.
In quanto agli oneri del procedimento di esecuzione, la Corte stima che devono essere rimborsati in parte, sentenza Scollo c. Italia del 28 settembre 1995, serie A no 315-C, p. 56, ? 50. Considera quindi che solo gli oneri relativi al ritardo nello sfratto devono essere rimborsati: decide di conseguenza di accordare al richiedente la somma di 2 000 EUR.
B. Danno morale
29. Il richiedente chiede il rimborso del danno morale senza specificare nessuno importo.
30. La Corte stima che il richiedente ha subito un torto morale certo; decide di conseguenza, deliberando in equit? come vuole l’articolo 41 della Convenzione, di accordargli la somma di 9 000 EUR a questo titolo.
C. Oneri e spese
31. Il richiedente chiede anche 4 445 595 ITL [2 295,96 EUR] per oneri e spese incorsi dinnanzi alla Commissione.
32. Secondo la giurisprudenza della Corte, un richiedente non pu? ottenere il rimborso dei suoi oneri e spese se non nella misura in cui si trovano stabiliti la loro realt?, la loro necessit? ed il carattere ragionevole del loro tasso (vedere, per esempio, Bottazzi c. Italia [GC], no 34884/97, CEDH 1999-V, ? 30). Nello specifico e tenuto conto degli elementi in suo possesso e dei criteri suddetti, la Corte stima ragionevole la somma di 2 000 EUR e l’accorda al richiedente.
D. Interessi moratori
33. La Corte giudica appropriato basare il tasso degli interessi moratori sul tasso di interesse della facilit? di prestito marginale della Banca centrale europea aumentata di tre punti percentuale.
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL’UNANIMIT?,
1. Stabilisce che c’? stata violazione dell’articolo 1 del Protocollo no 1 alla Convenzione;
2. Stabilisce che c’? stata violazione dell’articolo 6 ? 1 della Convenzione;
3. Stabilisce
a) che lo stato convenuto deve versare al richiedente, nei tre mesi a contare dal giorno in cui la sentenza sar? diventata definitiva conformemente all’articolo 44 ? 2 della Convenzione, le seguenti somme:
i. 11 000 EUR (undicimila euro) per danno materiale,;
ii. 9 000 EUR (novemila euro) per danno morale,;
iii. 2 000 EUR,(duemila euro) per oneri e spese,;
b) che a contare dalla scadenza di suddetto termine e fino al versamento, questi importi saranno da aumentare di un interesse semplice ad un tasso uguale a quello della facilit? di prestito marginale della Banca centrale europea applicabile durante questo periodo, aumentato di tre punti percentuale,;
4. Respinge la domanda di soddisfazione equa per il surplus.
Fatto in francese, comunicato poi per iscritto il 19 dicembre 2002 in applicazione dell’articolo 77 ?? 2 e 3 dell’ordinamento.
S?ren Nielsen Christos Rozakis
Cancelliere aggiunto Presidente