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Testo originale e tradotto della sentenza selezionata

AFFAIRE ZAPPA S.A.S. c. ITALIE

Tipologia: Sentenza
Importanza: 3
Articoli: 01,P1-1
Numero: 43842/11/2019
Stato: Italia
Data: 2019-07-04 00:00:00
Organo: Sezione Prima
Testo Originale

PRIMA SEZIONE
CAUSA ZAPPA S.A.S. c. ITALIA
(Ricorso n. 43842/11)
SENTENZA
STRASBURGO
4 luglio 2019
Questa sentenza diverr? definitiva alle condizioni definite nell?articolo 44 ? 2 della Convenzione. Pu? subire modifiche di forma.

Nella causa Zappa S.a.s. c. Italia,
La Corte europea dei diritti dell?uomo (prima sezione), riunita in una camera composta da:
Ksenija Turkovi?, presidente,
Ale? Pejchal,
Armen Harutyunyan,
Pere Pastor Vilanova,
Tim Eicke,
Gilberto Felici,
Raffaele Sabato, giudici,
e da Renata Degener, cancelliere di sezione,
Dopo avere deliberato in camera di consiglio l?11 giugno 2019,
Pronuncia la seguente sentenza, adottata in tale data:
PROCEDURA
1. All?origine della causa vi ? un ricorso (n. 43842/11) proposto contro la Repubblica italiana da una societ? di tale Stato, denominata Zappa S.a.s. (?la ricorrente?), che ha adito la Corte il 7 luglio 2011 ai sensi dell?articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell?uomo e delle libert? fondamentali (?la Convenzione?).
2. La ricorrente ? stata rappresentata dall?avv. I. Cacciavillani, del foro di Stra. Il governo italiano (?il Governo?) ? stato rappresentato dal suo ex agente, E. Spatafora.
3. La ricorrente lamenta, in particolare, di essere stata privata del suo ?bene? (una valle da pesca litoranea, detta Valle Zappa).
4. L?8 settembre 2016 la doglianza riguardante l?articolo 1 del Protocollo n. 1 ? stata comunicata al Governo e il ricorso ? stato dichiarato irricevibile per il resto conformemente all?articolo 54 ? 3 del regolamento della Corte.
IN FATTO
LE CIRCOSTANZE DEL CASO DI SPECIE
5. La ricorrente ? una societ? con sede sociale a Padova.
6. Con atto notarile datato 14 luglio 1972, essa divenne proprietaria di Valle Zappa, una delle numerose valli da pesca situate nella laguna in provincia di Venezia. Composta da isolotti, che accolgono i locali e il materiale di gestione, e di bacini idrici separati dal mare per mezzo di dighe, la valle permette, tra l?altro, l?allevamento ittico.
7. Nel 1989, nel 1991 e poi nel 1994, l?Intendenza di Finanza di Padova intim? alle societ? che avevano in gestione le valli da pesca di lasciare i terreni dalle stesse occupati in quanto appartenenti al demanio pubblico, e di corrispondere allo Stato una indennit? per i danni causati dall?occupazione sine titulo.
8. Simili a quelli esposti nella sentenza Valle Pierimpi? Societ? Agricola S.p.A. c. Italia, n. 46154/11, 23 settembre 2014, i fatti di causa, come presentati dalla ricorrente non sono stati contestati dal Governo.
IN DIRITTO
I. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL?ARTICOLO 1 DEL PROTOCOLLO N. 1
9. La ricorrente lamenta di essere stata privata del suo diritto di propriet? sancito dall?articolo 1 del Protocollo n. 1, che recita:
?Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno pu? essere privato della sua propriet? se non per causa di pubblica utilit? e nelle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale.
Le disposizioni precedenti non portano pregiudizio al diritto degli Stati di porre in vigore le leggi da essi ritenute necessarie per disciplinare l?uso dei beni in modo conforme all?interesse generale o per assicurare il pagamento delle imposte o di altri contributi o delle ammende.?
10. Il Governo contesta questa tesi.
A. Sulla ricevibilit?
11. La Corte prende atto anzitutto del fatto che il Governo ammette che il ricorso ? ricevibile. Constatando peraltro che esso non ? manifestamente infondato ai sensi dell?articolo 35 ? 3 a) della Convenzione, e non incorre in altri motivi di irricevibilit?, la Corte lo dichiara ricevibile.
B. Sul merito
12. Gli argomenti delle parti divergono unicamente per quanto riguarda la proporzionalit? dell?ingerenza in contestazione. Mentre il Governo chiede alla Corte di dichiarare che le autorit? nazionali non hanno il alcun modo violato i diritti della ricorrente, quest?ultima chiede il riconoscimento della privazione illegittima del suo diritto di propriet?.
13. Facendo riferimento ai principi generali della sua giurisprudenza in materia, alle proprie considerazioni e alla conclusione contenuti nei paragrafi 62 ? 78 della sentenza Valle Pierimpi? Societ? Agricola S.p.A. (merito) sopra citata, e tenuto conto della similitudine dei fatti delle due cause, la Corte ritiene che anche nel caso di specie vi sia stata violazione dell?articolo 1 del Protocollo n. 1.
II. SULL?APPLICAZIONE DELL?ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE
14. Ai sensi dell?articolo 41 della Convenzione,
?Se la Corte dichiara che vi ? stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli e se il diritto interno dell?Alta Parte contraente non permette se non in modo imperfetto di rimuovere le conseguenze di tale violazione, la Corte accorda, se del caso, un?equa soddisfazione alla parte lesa.?
A. Danni e spese
15. La ricorrente si affida al giudizio della Corte per quanto riguarda la riparazione del danno materiale e morale che ritiene di avere subito. Essa chiede anche il rimborso di spese relative ai procedimenti dinanzi ai giudici nazionali e dinanzi alla Corte, senza tuttavia quantificarle.
16. Il Governo chiede alla Corte di respingere le richieste della ricorrente.
17. La Corte osserva che la ricorrente non ha quantificato alcun importo relativo al danno materiale dedotto e respinge la domanda presentata in tal senso. Invece, tenuto conto delle circostanze particolari della causa, essa considera doversi accordare in via equitativa la somma di 5.000 euro (EUR) per il danno morale.
18. Per il resto, secondo la giurisprudenza della Corte, un ricorrente pu? ottenere il rimborso delle sue spese solo nella misura in cui ne siano accertate la realt? e la necessit? e il loro importo sia ragionevole. Nel caso di specie, tenuto conto del fatto che la ricorrente non ha n? ripartito gli importi in singole voci, n? presentato giustificativi a sostegno, la Corte decide di respingere la sua domanda.
B. Interessi moratori
19. La Corte ritiene opportuno basare il tasso degli interessi moratori sul tasso di interesse delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea maggiorato di tre punti percentuali.
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE,
1. Dichiara, all?unanimit?, il ricorso ricevibile;
2. Dichiara, all?unanimit?, che vi ? stata violazione dell?articolo 1 del Protocollo n. 1;
3. Dichiara, con quattro voti contro tre,
a. che lo Stato convenuto deve versare alla ricorrente, entro tre mesi a decorrere dal giorno in cui la sentenza sar? divenuta definitiva in virt? dell?articolo 44 ? 2 della Convenzione, la somma seguente: 5.000 EUR (cinquemila euro), pi? l?importo eventualmente dovuto a titolo di imposte, per danno morale;
b. che, a decorrere dalla scadenza di detto termine e fino al versamento, tale importo dovr? essere maggiorato di un interesse semplice ad un tasso equivalente a quello delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea applicabile durante quel periodo, aumentato di tre punti percentuali;
4. Respinge, a maggioranza, la domanda di equa soddisfazione per il resto.
Fatta in francese, poi comunicata per iscritto il 4 luglio 2019, in applicazione dell?articolo 77 ?? 2 e 3 del regolamento della Corte.
Ksenija Turkovi?
Presidente
Renata Degener
Cancelliere aggiunto
Alla presente sentenza ? allegata, conformemente agli articoli 45 ? 2 della Convenzione e 74 ? 2 del regolamento, l?esposizione dell?opinione separata dei giudici Turkovi?, Harutyunyan e Eicke.
K.T.U.
R.D.
OPINIONE DISSENZIENTE DEI GIUDICI TURKOVI?, HARUTYUNYAN ED EICKE
1. Abbiamo votato contro il paragrafo 3 del dispositivo della presente sentenza (equa soddisfazione). E questo non perch? abbiamo ritenuto che fosse sbagliato riconoscere alla societ? ricorrente l?equa soddisfazione per il danno morale ma, al contrario, perch? abbiamo considerato che il ricorrente avesse il diritto ad una effettiva possibilit? di richiedere la riparazione del danno materiale e di quantificare la sua richiesta. Alla societ? ricorrente non era stata data nemmeno in parte tale possibilit?, a causa di una svista della Corte, e, di conseguenza, avremmo preferito seguire l?approccio, adottato dalla Corte nell?analoga causa Valle Pierimpi? Societ? Agricola S.P.A. c. Italia, n. 46154/11, ? 83, 23 settembre 2014, consistito nel riservare la questione relativa alla richiesta di danni materiali ai sensi dell?articolo 75 ? 1 in fine.
2. Esattamente come in Valle Pierimpi? Societ? Agricola S.P.A., il caso di specie riguardava la privazione della propriet? nelle valli da pesca della laguna di Venezia, tramite atti amministrativi adottati nel 1989, 1991 e 1994 (si vedano il paragrafo 7 della sentenza e il paragrafo 6 della sentenza Valle Pierimpi? Societ? Agricola S.P.A. (merito)); l?espropriazione ? stata ritenuta in entrambi i casi sproporzionata non solo in quanto non ? stato corrisposto alcun indennizzo alle societ? ricorrenti, ma anche perch? il provvedimento di espropriazione disponeva che la societ? ricorrente pagasse un corrispettivo al Governo per il precedente utilizzo della propriet?.
3. In Valle Pierimpi? Societ? Agricola S.P.A., la Corte aveva riconosciuto al ricorrente 5.000 EUR a titolo di danno morale. Tuttavia, poich? la Corte aveva riservato la questione dell?applicazione dell?articolo 41 per quanto riguardava il danno materiale, il Governo italiano aveva proposto una composizione amichevole della controversia e, come la Corte aveva indicato in Valle Pierimpi? Societ? Agricola S.P.A. c. Italia (equa soddisfazione ? cancellazione dal ruolo), n. 46154/11, ? 6, 1 settembre 2016, tale composizione comprendeva inter alia l?impegno da parte del ricorrente a corrispondere la somma di 186.129,94 EUR a titolo di indennizzo. Sia il governo convenuto che la Corte erano pertanto pienamente consapevoli delle perdite pecuniarie non trascurabili che tali cause potevano comportare.
4. Nel caso di specie la Corte, avendo ricevuto le osservazioni del governo convenuto in data 15 maggio 2017, ha trasmesso alla societ? ricorrente, secondo la propria prassi, copia di dette osservazioni, invitandola a presentare delle osservazioni in risposta. Tuttavia, purtroppo, la lettera della Corte alla societ? ricorrente ha omesso alcune importanti istruzioni che avrebbero dovuto ? secondo la prassi corrente ? essere incluse nella lettera. Di seguito riportiamo la lettera come avrebbe dovuto essere normalmente e come, nel caso di specie, avrebbe dovuto essere spedita ai ricorrenti in questa fase del procedimento, e indichiamo in grassetto gli elementi che sono stati omessi nella lettera inviata il 16 maggio 2017 alla societ? ricorrente:
?…
In conformit? alle istruzioni del presidente della sezione, vi invito ad inviarmi, entro il 27 giugno 2017, le osservazioni in risposta e le domande di equa soddisfazione a nome della parte ricorrente. Prima di formulare le vostre domande di equa soddisfazione, vi invito a leggere le istruzioni pratiche che vi allego. Vi prego di inviarmi una copia delle vostre osservazioni (nonch? degli eventuali allegati) e le domande di equa soddisfazione per posta e, se possibile, una copia via fax. Vi ricordo che, ai sensi dell?articolo 34 ? 3 del regolamento, tutte le comunicazioni con il ricorrente o il suo rappresentante e tutte le osservazioni orali o scritte presentate da questi ultimi devono, in linea di principio, essere formulate in una delle lingue ufficiali della Corte.
Per facilitare il trattamento dei documenti presentati durante lo scambio di memorie e domande a titolo dell?equa soddisfazione, si prega di inviare tutti i documenti, compresi gli allegati, in formato A4, con pagine numerate, senza che i fogli siano in alcun modo pinzati, attaccati, incollati o tenuti insieme. Vi ricordo inoltre che non dovete inviare alla Corte gli originali dei documenti.
Per quanto riguarda le domande di equa soddisfazione, richiamo la vostra attenzione sull?articolo 60 del regolamento. Vi ricordo che, se le richieste quantificate e i documenti giustificativi necessari non sono presentati entro il termine previsto a tal fine, la camera respinger? in tutto o in parte la domanda di equa soddisfazione, anche se la parte ricorrente ha indicato le sue richieste al riguardo in una fase precedente del procedimento….?
5. Diversamente dal solito, pertanto, la lettera del 16 maggio 2017 non forniva alla societ? ricorrente ? come avrebbe dovuto fare ? istruzioni precise per presentare e quantificare la sua richiesta di equa soddisfazione, compresi i danni materiali.
6. Facendo seguito a tale lettera e, secondo il nostro punto di vista, coerentemente con le istruzioni che la Corte ha comunicato alla societ? ricorrente, quest?ultima ha presentato le sue osservazioni in risposta a quelle del Governo il 27 giugno 2017. Tali osservazioni sono state redatte esclusivamente con riferimento alle conclusioni pertinenti della Corte (e ai paragrafi pertinenti) nella sentenza emessa da quest?ultima nel ricorso Valle Pierimpi? Societ? Agricola S.P.A. e, senza quantificare la perdita economica (si veda il paragrafo 14 della sentenza), concludevano:
?Poich? le due cause sono sostanzialmente simili, i principi giuridici affermati dalla Corte europea dei diritti dell?uomo nella causa Pierimpi? avrebbero dovuto essere applicati anche nell?esame della causa Zappa e, di conseguenza, il governo italiano avrebbe dovuto agire al fine di concludere una composizione amichevole.
Il fatto che al ricorrente sia stato ora riconosciuto il diritto di usare la valle da pesca in virt? di una concessione pubblica, non rileva sulla circostanza che la societ? Zappa sia stata privata della sua propriet? senza indennizzo e con la condanna a pagare un risarcimento per una presunta occupazione indebita delle acque poco profonde delimitate dalle sue terre.
Inoltre, in questa causa particolare, la condanna a pagare il risarcimento per l?occupazione indebita ha causato una enorme perdita alla ricorrente, in quanto, oltre ad essere estremamente illegittima, ? veramente eccessiva e sproporzionata rispetto agli obiettivi che il governo italiano dichiara di perseguire. Infatti, non vi ? dubbio che il governo italiano avrebbe dovuto agire con maggiore diligenza e accortezza per limitare la sua ingerenza economica nei beni della societ?.?
7. Alla luce di quanto sopra esposto, ci sembra evidente che, in una causa in cui
a. la Corte, in un contesto fattuale pressoch? identico ha rilevato nuovamente che vi ? stata una privazione della propriet? della societ? ricorrente in violazione dell?articolo 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione, e
b. sia il governo convenuto che la Corte erano consapevoli che tali cause potevano comportare perdite economiche significative;
vi era un rischio molto concreto che alla societ? ricorrente, in parte per una svista della Corte, non fosse data una adeguata possibilit? di chiedere e/o quantificare la perdita patrimoniale.
8. Di conseguenza, secondo la nostra opinione, la questione del risarcimento per danno patrimoniale non era (ancora) istruita per la decisione e sarebbe stato pi? opportuno per la Corte esercitare la discrezione chiaramente conferitale dall?articolo 60 ? 3 del Regolamento della Corte e riservare la materia, tenendo conto della possibilit? di un accordo tra lo Stato convenuto e la societ? ricorrente (come in Valle Pierimpi? Societ? Agricola S.P.A.; articolo 75 ?? 1 e 4 del Regolamento della Corte).

Testo Tradotto

PREMI?RE SECTION

AFFAIRE ZAPPA S.A.S. c. ITALIE

(Requ?te no 43842/11)

ARR?T

STRASBOURG

4 juillet 2019

D?FINITIF

04/10/2019

Cet arr?t est devenu d?finitif en vertu de l?article 44 ? 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.

En l?affaire Zappa S.a.s. c. Italie,
La Cour europ?enne des droits de l?homme (premi?re section), si?geant en une Chambre compos?e de :
Ksenija Turkovi?, pr?sidente,
Ale? Pejchal,
Armen Harutyunyan,
Pere Pastor Vilanova,
Tim Eicke,
Gilberto Felici,
Raffaele Sabato, juges,
et de Renata Degener, greffi?re adjointe de section,
Apr?s en avoir d?lib?r? en chambre du conseil le 11 juin 2019,
Rend l?arr?t que voici, adopt? ? cette date :
PROC?DURE
1. ? l?origine de l?affaire se trouve une requ?te (no 43842/11) dirig?e contre la R?publique italienne et dont une soci?t? de cet ?tat, Zappa S.a.s. (? la requ?rante ?), a saisi la Cour le 7 juillet 2011 en vertu de l?article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l?homme et des libert?s fondamentales (? la Convention ?).
2. La requ?rante a ?t? repr?sent?e par Me I. Cacciavillani, avocat ? Stra. Le gouvernement italien (? le Gouvernement ?) a ?t? repr?sent? par son ancien agent, Mme E. Spatafora.
3. La requ?rante all?gue en particulier avoir ?t? priv?e de son ? bien ? (une vall?e de p?che littorale, dite Valle Zappa).
4. Le 8 septembre 2016, le grief concernant l?article 1 du Protocole no 1 a ?t? communiqu? au Gouvernement et la requ?te a ?t? d?clar?e irrecevable pour le surplus conform?ment ? l?article 54 ? 3 du r?glement de la Cour.
EN FAIT
LES CIRCONSTANCES DE L?ESP?CE
5. La requ?rante a son si?ge social ? Padoue.
6. Par acte notari? du 14 juillet 1972, elle devint propri?taire de Valle Zappa, l?une des nombreuses vall?es de p?che (valli da pesca) sise dans une lagune en province de Venise. Compos?e d??lots, accueillant les locaux et le mat?riel d?exploitation, et d??tendues d?eau s?par?es de la mer par des barrages, la vall?e permet, entre autres, l??levage de poissons.
7. En 1989, en 1991 puis en 1994, les soci?t?s exploitant les vall?es de p?che, y compris la requ?rante, furent somm?es par l?Administration des finances de Padoue (Intendenza di Finanza) de cesser l?occupation des ?tendues d?eau car appartenant au domaine public et de d?dommager l??tat des pr?judices caus?s par l?occupation sine titulo.
8. Similaires ? ceux expos?s dans l?arr?t Valle Pierimpi? Societ? Agricola S.p.A. c. Italie, no 46154/11, 23 septembre 2014, les faits de la cause tels que pr?sent?s par la requ?rante n?ont pas ?t? contest?s par le Gouvernement.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALL?GU?E DE L?ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1
9. La requ?rante all?gue avoir ?t? priv?e de son droit de propri?t? tel que garanti par l?article 1 du Protocole no 1, ainsi libell? :
?Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut ?tre priv? de sa propri?t? que pour cause d?utilit? publique et dans les conditions pr?vues par la loi et les principes g?n?raux du droit international.
Les dispositions pr?c?dentes ne portent pas atteinte au droit que poss?dent les ?tats de mettre en vigueur les lois qu?ils jugent n?cessaires pour r?glementer l?usage des biens conform?ment ? l?int?r?t g?n?ral ou pour assurer le paiement des imp?ts ou d?autres contributions ou des amendes.?
10. Le Gouvernement s?oppose ? cette th?se.
A. Sur la recevabilit?
11. La Cour prend d?abord acte de ce que le Gouvernement conc?de que la requ?te est recevable. Constatant ensuite qu?elle n?est pas manifestement mal fond?e au sens de l?article 35 ? 3 a) de la Convention et ne se heurte ? aucun autre motif d?irrecevabilit?, la Cour la d?clare recevable.
B. Sur le fond
12. Les arguments des parties divergent uniquement en ce qui concerne la proportionnalit? de l?ing?rence litigieuse. Tandis que le Gouvernement demande ? la Cour de d?clarer que les autorit?s nationales n?ont nullement enfreint les droits de la requ?rante, celle-ci r?clame la reconnaissance de la privation ill?gitime de son droit de propri?t?.
13. Se r?f?rant aux principes g?n?raux de sa jurisprudence en la mati?re, ? ses consid?rations et ? la conclusion contenus aux paragraphes 62 ? 78 de l?arr?t Valle Pierimpi? Societ? Agricola S.p.A. (fond) pr?cit?, et compte tenu de la similitude des faits des deux causes, la Cour estime qu?il y a eu aussi en l?esp?ce violation de l?article 1 du Protocole no1.
II. SUR L?APPLICATION DE L?ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
14. Aux termes de l?article 41 de la Convention,
? Si la Cour d?clare qu?il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d?effacer qu?imparfaitement les cons?quences de cette violation, la Cour accorde ? la partie l?s?e, s?il y a lieu, une satisfaction ?quitable. ?
A. Dommages et frais et d?pens
15. La requ?rante s?en remet ? la sagesse de la Cour quant ? la r?paration du dommage mat?riel et moral qu?elle estime avoir subi. Elle demande aussi le remboursement de frais et d?pens relatifs aux proc?dures internes et devant la Cour, sans toutefois les chiffrer.
16. Le Gouvernement demande ? la Cour de rejeter ces pr?tentions.
17. La Cour rel?ve que la requ?rante n?a chiffr? aucun montant quant au dommage mat?riel all?gu? et rejette cette demande. En revanche, compte tenu des circonstances particuli?res de la cause, elle consid?re qu?il y a lieu de lui octroyer en ?quit? 5 000 euros (EUR) au titre du pr?judice moral.
18. Pour le reste, selon la jurisprudence de la Cour, un requ?rant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et d?pens que dans la mesure o? se trouvent ?tablis leur r?alit?, leur n?cessit? et le caract?re raisonnable de leur taux. En l?esp?ce, compte tenu de ce que la requ?rante n?a ni ventil? ni justifi? sa demande, la Cour d?cide de la rejeter.
B. Int?r?ts moratoires
19. La Cour juge appropri? de calquer le taux des int?r?ts moratoires sur le taux d?int?r?t de la facilit? de pr?t marginal de la Banque centrale europ?enne major? de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
1. D?clare, ? l?unanimit?, la requ?te recevable ;

2. Dit, ? l?unanimit?, qu?il y a eu violation de l?article 1 du Protocole no 1 ;

3. Dit, par quatre voix contre trois,
a) que l??tat d?fendeur doit verser ? la requ?rante, dans les trois mois ? compter du jour o? l?arr?t sera devenu d?finitif conform?ment ? l?article 44 ? 2 de la Convention, la somme suivante 5 000 EUR (cinq mille euros), plus tout montant pouvant ?tre d? ? titre d?imp?t, pour dommage moral ;
b) qu?? compter de l?expiration dudit d?lai et jusqu?au versement, ce montant sera ? majorer d?un int?r?t simple ? un taux ?gal ? celui de la facilit? de pr?t marginal de la Banque centrale europ?enne applicable pendant cette p?riode, augment? de trois points de pourcentage ;

4. Rejette, ? la majorit?, la demande de satisfaction ?quitable pour le surplus.
Fait en fran?ais, puis communiqu? par ?crit le 4 juillet 2019, en application de l?article 77 ?? 2 et 3 du r?glement de la Cour.
Renata Degener Ksenija Turkovi?
Greffi?re adjointe Pr?sidente
Au pr?sent arr?t se trouve joint, conform?ment aux articles 45 ? 2 de la Convention et 74 ? 2 du r?glement, l?expos? de l?opinion s?par?e des juges Turkovi?, Harutyunyan et Eicke.
K.T.U.
R.D.

DISSENTING OPINION OF JUDGES TURKOVI?, HARUTYUNYAN AND EICKE

1. We voted against paragraph 3 of the operative part of this judgment (just satisfaction). This was not because we considered that it was wrong to award the applicant company just satisfaction for non-pecuniary damages but on the contrary because we considered that the applicant was entitled to a proper opportunity to claim and quantify its claim for pecuniary damages. The applicant company had not been given such an opportunity at least in part because of an oversight on the part of the Court and, as a result, we would have preferred to follow the approach taken by this Court in the look-a-like case of Valle Pierimpi? Societ? Agricola S.P.A. v. Italy, no. 46154/11, ? 83, 23 September 2014 to reserve the claim for pecuniary damages under Rule 75 ? 1 in fine.
2. Just as in Valle Pierimpi? Societ? Agricola S.P.A. this case concerned the expropriation of property in the valli da pesca in the Venise region of Italy by administrative acts taken in 1989, 1991 and 1994 (see ? 7 of the judgment and ? 6 of the merits judgment in Valle Pierimpi? Societ? Agricola S.P.A.); expropriation which was found in both cases to have been disproportionate not only because of the absence of any compensation being paid to the applicant company but also because the expropriation order was accompanied by an order that the applicant company pay compensation to the Government for its prior use of the property.
3. In Valle Pierimpi? Societ? Agricola S.P.A., the Court awarded the applicant ? 5,000 by way of non-pecuniary damages. However, following an adjournment of the Article 41 pecuniary damages claim, the Italian government agreed to settle the case and, as the Court recorded in Valle Pierimpi? Societ? Agricola S.P.A. v. Italy (just satisfaction ? striking out), no. 46154/11, ? 6, 1 September 2016, the settlement included inter alia an agreement to pay the applicant in that case pecuniary damages in the sum of ? 186 129,94. Both the respondent Government and the Court were therefore fully aware of the potentially not insignificant pecuniary losses involved in these cases.
4. In the present case, having received the observations of the Respondent Government of 15 May 2017, the applicant company was, as is the standard practice of this Court, provided with a copy of the Government?s observations and an invitation to submit their observations in response. However, unfortunately, the Court?s letter to the applicant company omitted certain important instructions which should ? as a matter of standard practice – have been included in that letter. Below we set out the letter as it would normally be and in this case should have been sent to applicants at this stage of the proceedings and indicate in bold those aspects which were omitted in the letter to the applicant company, sent on 16 May 2017:
?…
Conform?ment aux instructions de la pr?sidente de la section, je vous invite ? me faire parvenir au plus tard le 27 juin 2017 les observations en r?ponse et les demandes de satisfaction ?quitable au nom de la partie requ?rante. Avant de formuler vos demandes de satisfaction ?quitable, vous voudrez bien prendre connaissance de l?instruction pratique ci-jointe. Je vous prie de m?envoyer un exemplaire de vos observations (ainsi que des annexes, le cas ?ch?ant) et les demandes de satisfaction ?quitable par courrier et, si possible, un exemplaire par t?l?copie. Je vous rappelle que, selon l?article 34 ? 3 du r?glement, toutes communications avec le requ?rant ou son repr?sentant et toutes observations orales ou ?crites soumises par eux doivent en principe ?tre formul?es dans l?une des langues officielles de la Cour.
Pour faciliter le traitement des documents soumis lors de l??change des m?moires et des demandes au titre de la satisfaction ?quitable, vous ?tes pri? d?adresser tous les documents, y compris les annexes, au format A4, avec les pages num?rot?es, sans que les feuilles soient agraf?es, attach?es, coll?es ou tenues ensemble d?aucune mani?re. Nous vous rappelons ?galement que vous ne devez pas envoyer ? la Cour les originaux des documents.
En ce qui concerne les demandes de satisfaction ?quitable, j?attire votre attention sur l?article 60 du r?glement. Je vous rappelle que, si les pr?tentions chiffr?es et les justificatifs n?cessaires ne sont pas soumis dans le d?lai imparti ? cet effet, la chambre rejettera en tout ou en partie la demande de satisfaction ?quitable, quand bien m?me la partie requ?rante aurait indiqu? ses pr?tentions ? ce titre ? un stade ant?rieur de la proc?dure.
…?
5. Unusually, therefore, the letter of 16 May 2017 did not ? as it would normally have done ? include express instructions to the applicant company to set out and quantify its claim for just satisfaction, including pecuniary damages.
6. In response to this letter, and in our view consistently with the instructions communicated to the applicant company by the Court, the latter submitted its reply to the Observations of the Government on 27 June 2017. Those observations were drafted exclusively by reference to the relevant findings of this Court (and the relevant paragraphs) in its judgment in Valle Pierimpi? Societ? Agricola S.P.A. and, without quantifying the pecuniary loss (see judgment ? 14) concluded:
?Since the two cases are similar in the substance of the matter, the law principles affirmed by the European Court of Human Rights in the Pierimpi? case should have been applied in dealing with the Zappa case as well and, consequently, the Italian government should have acted in order to conclude a fair settlement agreement.
The fact that the applicant is now entitled to use of the fishing valley in virtue of a public concession does not affect the circumstance that the Zappa company has been deprived of its own property without compensation and with the conviction to pay compensation for alleged improper occupation of the shallow waters fenced off by its dry lands.
Furthermore, in this particular case the conviction to pay compensation for improper occupation causes an enormous loss to the applicant because, besides been deeply unlawful, is indeed excessive and disproportionate in terms of the goals that the Italian Government declares to pursue. In fact, there is no doubt that the Italian Government should have acted with more diligence and consideration in order to limit its economic interference in the company?s assets.?
7. In light of the above, it seemed clear to us that, in a case where
(a) the Court, in a near identical factual context, has yet again found that there had been a deprivation of the applicant company?s property in breach of Article 1 of the First Protocol to the Convention, and
(b) both the respondent Government and the Court were aware that these cases involved potentially significant pecuniary losses;
there was a very real risk that the applicant company, in part by reason of an oversight by this Court, had not been given a proper opportunity to claim and/or quantify the pecuniary loss.
8. Consequently, in our view the issue of compensation for any pecuniary damage was not (yet) ready for decision and it would have been more appropriate for the Court to exercise the discretion clearly conferred by Rule 60 ? 3 of the Rules of Court and to reserve the matter, due regard being had to the possibility of an agreement between the respondent State and the applicant company (as in Valle Pierimpi? Societ? Agricola S.P.A.; Rule 75 ?? 1 and 4 of the Rules of Court).

A chi rivolgersi e i costi dell'assistenza

Il Diritto dell'Espropriazione è una materia molto complessa e poco conosciuta, che "ingloba" parti importanti di molteplici rami del diritto. Per tutelarsi è quindi essenziale farsi assistere da un Professionista (con il quale si consiglia di concordare in anticipo i costi da sostenere, come ormai consentito dalle leggi in vigore).

Se l'espropriato ha già un Professionista di sua fiducia, può comunicagli che sul nostro sito trova strumenti utili per il suo lavoro.
Per capire come funziona la procedura, quando intervenire e i costi da sostenere, si consiglia di consultare la Sezione B.6 - Come tutelarsi e i Costi da sostenere in TRE Passi.

  • La consulenza iniziale, con esame di atti e consigli, è sempre gratuita
    - Per richiederla cliccate qui: Colloquio telefonico gratuito
  • Un'eventuale successiva assistenza, se richiesta, è da concordare
    - Con accordo SCRITTO che garantisce l'espropriato
    - Con pagamento POSTICIPATO (si paga con i soldi che si ottengono dall'Amministrazione)
    - Col criterio: SE NON OTTIENI NON PAGHI

Se l'espropriato è assistito da un Professionista aderente all'Associazione pagherà solo a risultato raggiunto, "con i soldi" dell'Amministrazione. Non si deve pagare se non si ottiene il risultato stabilito. Tutto ciò viene pattuito, a garanzia dell'espropriato, con un contratto scritto. è ammesso solo un rimborso spese da concordare: ad. es. 1.000 euro per il DAP (tutelarsi e opporsi senza contenzioso) o 2.000 euro per il contenzioso. Per maggiori dettagli si veda la pagina 20 del nostro Vademecum gratuito.

La data dell'ultimo controllo di validità dei testi è la seguente: 06/10/2024