PRIMA SEZIONE
CAUSA ZAPPA S.A.S. c. ITALIA
(Ricorso n. 43842/11)
SENTENZA
STRASBURGO
4 luglio 2019
Questa sentenza diverr? definitiva alle condizioni definite nell?articolo 44 ? 2 della Convenzione. Pu? subire modifiche di forma.
Nella causa Zappa S.a.s. c. Italia,
La Corte europea dei diritti dell?uomo (prima sezione), riunita in una camera composta da:
Ksenija Turkovi?, presidente,
Ale? Pejchal,
Armen Harutyunyan,
Pere Pastor Vilanova,
Tim Eicke,
Gilberto Felici,
Raffaele Sabato, giudici,
e da Renata Degener, cancelliere di sezione,
Dopo avere deliberato in camera di consiglio l?11 giugno 2019,
Pronuncia la seguente sentenza, adottata in tale data:
PROCEDURA
1. All?origine della causa vi ? un ricorso (n. 43842/11) proposto contro la Repubblica italiana da una societ? di tale Stato, denominata Zappa S.a.s. (?la ricorrente?), che ha adito la Corte il 7 luglio 2011 ai sensi dell?articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell?uomo e delle libert? fondamentali (?la Convenzione?).
2. La ricorrente ? stata rappresentata dall?avv. I. Cacciavillani, del foro di Stra. Il governo italiano (?il Governo?) ? stato rappresentato dal suo ex agente, E. Spatafora.
3. La ricorrente lamenta, in particolare, di essere stata privata del suo ?bene? (una valle da pesca litoranea, detta Valle Zappa).
4. L?8 settembre 2016 la doglianza riguardante l?articolo 1 del Protocollo n. 1 ? stata comunicata al Governo e il ricorso ? stato dichiarato irricevibile per il resto conformemente all?articolo 54 ? 3 del regolamento della Corte.
IN FATTO
LE CIRCOSTANZE DEL CASO DI SPECIE
5. La ricorrente ? una societ? con sede sociale a Padova.
6. Con atto notarile datato 14 luglio 1972, essa divenne proprietaria di Valle Zappa, una delle numerose valli da pesca situate nella laguna in provincia di Venezia. Composta da isolotti, che accolgono i locali e il materiale di gestione, e di bacini idrici separati dal mare per mezzo di dighe, la valle permette, tra l?altro, l?allevamento ittico.
7. Nel 1989, nel 1991 e poi nel 1994, l?Intendenza di Finanza di Padova intim? alle societ? che avevano in gestione le valli da pesca di lasciare i terreni dalle stesse occupati in quanto appartenenti al demanio pubblico, e di corrispondere allo Stato una indennit? per i danni causati dall?occupazione sine titulo.
8. Simili a quelli esposti nella sentenza Valle Pierimpi? Societ? Agricola S.p.A. c. Italia, n. 46154/11, 23 settembre 2014, i fatti di causa, come presentati dalla ricorrente non sono stati contestati dal Governo.
IN DIRITTO
I. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL?ARTICOLO 1 DEL PROTOCOLLO N. 1
9. La ricorrente lamenta di essere stata privata del suo diritto di propriet? sancito dall?articolo 1 del Protocollo n. 1, che recita:
?Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno pu? essere privato della sua propriet? se non per causa di pubblica utilit? e nelle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale.
Le disposizioni precedenti non portano pregiudizio al diritto degli Stati di porre in vigore le leggi da essi ritenute necessarie per disciplinare l?uso dei beni in modo conforme all?interesse generale o per assicurare il pagamento delle imposte o di altri contributi o delle ammende.?
10. Il Governo contesta questa tesi.
A. Sulla ricevibilit?
11. La Corte prende atto anzitutto del fatto che il Governo ammette che il ricorso ? ricevibile. Constatando peraltro che esso non ? manifestamente infondato ai sensi dell?articolo 35 ? 3 a) della Convenzione, e non incorre in altri motivi di irricevibilit?, la Corte lo dichiara ricevibile.
B. Sul merito
12. Gli argomenti delle parti divergono unicamente per quanto riguarda la proporzionalit? dell?ingerenza in contestazione. Mentre il Governo chiede alla Corte di dichiarare che le autorit? nazionali non hanno il alcun modo violato i diritti della ricorrente, quest?ultima chiede il riconoscimento della privazione illegittima del suo diritto di propriet?.
13. Facendo riferimento ai principi generali della sua giurisprudenza in materia, alle proprie considerazioni e alla conclusione contenuti nei paragrafi 62 ? 78 della sentenza Valle Pierimpi? Societ? Agricola S.p.A. (merito) sopra citata, e tenuto conto della similitudine dei fatti delle due cause, la Corte ritiene che anche nel caso di specie vi sia stata violazione dell?articolo 1 del Protocollo n. 1.
II. SULL?APPLICAZIONE DELL?ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE
14. Ai sensi dell?articolo 41 della Convenzione,
?Se la Corte dichiara che vi ? stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli e se il diritto interno dell?Alta Parte contraente non permette se non in modo imperfetto di rimuovere le conseguenze di tale violazione, la Corte accorda, se del caso, un?equa soddisfazione alla parte lesa.?
A. Danni e spese
15. La ricorrente si affida al giudizio della Corte per quanto riguarda la riparazione del danno materiale e morale che ritiene di avere subito. Essa chiede anche il rimborso di spese relative ai procedimenti dinanzi ai giudici nazionali e dinanzi alla Corte, senza tuttavia quantificarle.
16. Il Governo chiede alla Corte di respingere le richieste della ricorrente.
17. La Corte osserva che la ricorrente non ha quantificato alcun importo relativo al danno materiale dedotto e respinge la domanda presentata in tal senso. Invece, tenuto conto delle circostanze particolari della causa, essa considera doversi accordare in via equitativa la somma di 5.000 euro (EUR) per il danno morale.
18. Per il resto, secondo la giurisprudenza della Corte, un ricorrente pu? ottenere il rimborso delle sue spese solo nella misura in cui ne siano accertate la realt? e la necessit? e il loro importo sia ragionevole. Nel caso di specie, tenuto conto del fatto che la ricorrente non ha n? ripartito gli importi in singole voci, n? presentato giustificativi a sostegno, la Corte decide di respingere la sua domanda.
B. Interessi moratori
19. La Corte ritiene opportuno basare il tasso degli interessi moratori sul tasso di interesse delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea maggiorato di tre punti percentuali.
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE,
1. Dichiara, all?unanimit?, il ricorso ricevibile;
2. Dichiara, all?unanimit?, che vi ? stata violazione dell?articolo 1 del Protocollo n. 1;
3. Dichiara, con quattro voti contro tre,
a. che lo Stato convenuto deve versare alla ricorrente, entro tre mesi a decorrere dal giorno in cui la sentenza sar? divenuta definitiva in virt? dell?articolo 44 ? 2 della Convenzione, la somma seguente: 5.000 EUR (cinquemila euro), pi? l?importo eventualmente dovuto a titolo di imposte, per danno morale;
b. che, a decorrere dalla scadenza di detto termine e fino al versamento, tale importo dovr? essere maggiorato di un interesse semplice ad un tasso equivalente a quello delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea applicabile durante quel periodo, aumentato di tre punti percentuali;
4. Respinge, a maggioranza, la domanda di equa soddisfazione per il resto.
Fatta in francese, poi comunicata per iscritto il 4 luglio 2019, in applicazione dell?articolo 77 ?? 2 e 3 del regolamento della Corte.
Ksenija Turkovi?
Presidente
Renata Degener
Cancelliere aggiunto
Alla presente sentenza ? allegata, conformemente agli articoli 45 ? 2 della Convenzione e 74 ? 2 del regolamento, l?esposizione dell?opinione separata dei giudici Turkovi?, Harutyunyan e Eicke.
K.T.U.
R.D.
OPINIONE DISSENZIENTE DEI GIUDICI TURKOVI?, HARUTYUNYAN ED EICKE
1. Abbiamo votato contro il paragrafo 3 del dispositivo della presente sentenza (equa soddisfazione). E questo non perch? abbiamo ritenuto che fosse sbagliato riconoscere alla societ? ricorrente l?equa soddisfazione per il danno morale ma, al contrario, perch? abbiamo considerato che il ricorrente avesse il diritto ad una effettiva possibilit? di richiedere la riparazione del danno materiale e di quantificare la sua richiesta. Alla societ? ricorrente non era stata data nemmeno in parte tale possibilit?, a causa di una svista della Corte, e, di conseguenza, avremmo preferito seguire l?approccio, adottato dalla Corte nell?analoga causa Valle Pierimpi? Societ? Agricola S.P.A. c. Italia, n. 46154/11, ? 83, 23 settembre 2014, consistito nel riservare la questione relativa alla richiesta di danni materiali ai sensi dell?articolo 75 ? 1 in fine.
2. Esattamente come in Valle Pierimpi? Societ? Agricola S.P.A., il caso di specie riguardava la privazione della propriet? nelle valli da pesca della laguna di Venezia, tramite atti amministrativi adottati nel 1989, 1991 e 1994 (si vedano il paragrafo 7 della sentenza e il paragrafo 6 della sentenza Valle Pierimpi? Societ? Agricola S.P.A. (merito)); l?espropriazione ? stata ritenuta in entrambi i casi sproporzionata non solo in quanto non ? stato corrisposto alcun indennizzo alle societ? ricorrenti, ma anche perch? il provvedimento di espropriazione disponeva che la societ? ricorrente pagasse un corrispettivo al Governo per il precedente utilizzo della propriet?.
3. In Valle Pierimpi? Societ? Agricola S.P.A., la Corte aveva riconosciuto al ricorrente 5.000 EUR a titolo di danno morale. Tuttavia, poich? la Corte aveva riservato la questione dell?applicazione dell?articolo 41 per quanto riguardava il danno materiale, il Governo italiano aveva proposto una composizione amichevole della controversia e, come la Corte aveva indicato in Valle Pierimpi? Societ? Agricola S.P.A. c. Italia (equa soddisfazione ? cancellazione dal ruolo), n. 46154/11, ? 6, 1 settembre 2016, tale composizione comprendeva inter alia l?impegno da parte del ricorrente a corrispondere la somma di 186.129,94 EUR a titolo di indennizzo. Sia il governo convenuto che la Corte erano pertanto pienamente consapevoli delle perdite pecuniarie non trascurabili che tali cause potevano comportare.
4. Nel caso di specie la Corte, avendo ricevuto le osservazioni del governo convenuto in data 15 maggio 2017, ha trasmesso alla societ? ricorrente, secondo la propria prassi, copia di dette osservazioni, invitandola a presentare delle osservazioni in risposta. Tuttavia, purtroppo, la lettera della Corte alla societ? ricorrente ha omesso alcune importanti istruzioni che avrebbero dovuto ? secondo la prassi corrente ? essere incluse nella lettera. Di seguito riportiamo la lettera come avrebbe dovuto essere normalmente e come, nel caso di specie, avrebbe dovuto essere spedita ai ricorrenti in questa fase del procedimento, e indichiamo in grassetto gli elementi che sono stati omessi nella lettera inviata il 16 maggio 2017 alla societ? ricorrente:
?…
In conformit? alle istruzioni del presidente della sezione, vi invito ad inviarmi, entro il 27 giugno 2017, le osservazioni in risposta e le domande di equa soddisfazione a nome della parte ricorrente. Prima di formulare le vostre domande di equa soddisfazione, vi invito a leggere le istruzioni pratiche che vi allego. Vi prego di inviarmi una copia delle vostre osservazioni (nonch? degli eventuali allegati) e le domande di equa soddisfazione per posta e, se possibile, una copia via fax. Vi ricordo che, ai sensi dell?articolo 34 ? 3 del regolamento, tutte le comunicazioni con il ricorrente o il suo rappresentante e tutte le osservazioni orali o scritte presentate da questi ultimi devono, in linea di principio, essere formulate in una delle lingue ufficiali della Corte.
Per facilitare il trattamento dei documenti presentati durante lo scambio di memorie e domande a titolo dell?equa soddisfazione, si prega di inviare tutti i documenti, compresi gli allegati, in formato A4, con pagine numerate, senza che i fogli siano in alcun modo pinzati, attaccati, incollati o tenuti insieme. Vi ricordo inoltre che non dovete inviare alla Corte gli originali dei documenti.
Per quanto riguarda le domande di equa soddisfazione, richiamo la vostra attenzione sull?articolo 60 del regolamento. Vi ricordo che, se le richieste quantificate e i documenti giustificativi necessari non sono presentati entro il termine previsto a tal fine, la camera respinger? in tutto o in parte la domanda di equa soddisfazione, anche se la parte ricorrente ha indicato le sue richieste al riguardo in una fase precedente del procedimento….?
5. Diversamente dal solito, pertanto, la lettera del 16 maggio 2017 non forniva alla societ? ricorrente ? come avrebbe dovuto fare ? istruzioni precise per presentare e quantificare la sua richiesta di equa soddisfazione, compresi i danni materiali.
6. Facendo seguito a tale lettera e, secondo il nostro punto di vista, coerentemente con le istruzioni che la Corte ha comunicato alla societ? ricorrente, quest?ultima ha presentato le sue osservazioni in risposta a quelle del Governo il 27 giugno 2017. Tali osservazioni sono state redatte esclusivamente con riferimento alle conclusioni pertinenti della Corte (e ai paragrafi pertinenti) nella sentenza emessa da quest?ultima nel ricorso Valle Pierimpi? Societ? Agricola S.P.A. e, senza quantificare la perdita economica (si veda il paragrafo 14 della sentenza), concludevano:
?Poich? le due cause sono sostanzialmente simili, i principi giuridici affermati dalla Corte europea dei diritti dell?uomo nella causa Pierimpi? avrebbero dovuto essere applicati anche nell?esame della causa Zappa e, di conseguenza, il governo italiano avrebbe dovuto agire al fine di concludere una composizione amichevole.
Il fatto che al ricorrente sia stato ora riconosciuto il diritto di usare la valle da pesca in virt? di una concessione pubblica, non rileva sulla circostanza che la societ? Zappa sia stata privata della sua propriet? senza indennizzo e con la condanna a pagare un risarcimento per una presunta occupazione indebita delle acque poco profonde delimitate dalle sue terre.
Inoltre, in questa causa particolare, la condanna a pagare il risarcimento per l?occupazione indebita ha causato una enorme perdita alla ricorrente, in quanto, oltre ad essere estremamente illegittima, ? veramente eccessiva e sproporzionata rispetto agli obiettivi che il governo italiano dichiara di perseguire. Infatti, non vi ? dubbio che il governo italiano avrebbe dovuto agire con maggiore diligenza e accortezza per limitare la sua ingerenza economica nei beni della societ?.?
7. Alla luce di quanto sopra esposto, ci sembra evidente che, in una causa in cui
a. la Corte, in un contesto fattuale pressoch? identico ha rilevato nuovamente che vi ? stata una privazione della propriet? della societ? ricorrente in violazione dell?articolo 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione, e
b. sia il governo convenuto che la Corte erano consapevoli che tali cause potevano comportare perdite economiche significative;
vi era un rischio molto concreto che alla societ? ricorrente, in parte per una svista della Corte, non fosse data una adeguata possibilit? di chiedere e/o quantificare la perdita patrimoniale.
8. Di conseguenza, secondo la nostra opinione, la questione del risarcimento per danno patrimoniale non era (ancora) istruita per la decisione e sarebbe stato pi? opportuno per la Corte esercitare la discrezione chiaramente conferitale dall?articolo 60 ? 3 del Regolamento della Corte e riservare la materia, tenendo conto della possibilit? di un accordo tra lo Stato convenuto e la societ? ricorrente (come in Valle Pierimpi? Societ? Agricola S.P.A.; articolo 75 ?? 1 e 4 del Regolamento della Corte).