Conclusione Danno materiale – domanda respinta
CORTE (CAMERA)
CAUSA ZANGH? C. Italia (Articolo 50)
( Richiesta no11491/85)
SENTENZA
STRASBURGO
10 febbraio 1993
Nella causa Zangh? c. Italia *,
La Corte europea dei Diritti dell’uomo, costituita, conformemente all’articolo 43 (arte). 43, della Convenzione di salvaguardia dei Diritti dell’uomo e delle Libert? fondamentali (“la Convenzione”) * * ed alle clausole pertinenti del suo regolamento, in una camera composta dei giudici di cui il nome segue,:
SIGG.. J. Cremona, presidente,
Th?r Vilhj?lmsson,
La Sig.ra D. Bindschedler-Robert,
Il Sig. F. G?lc?kl?,
Sir Vincent Evans,
SIGG.. C. Russo,
N. Valticos,
S.K. Martens,
J.M. Morenilla,
cos? come di Sigg.. – A. Eissen, cancelliere, e H. Petzold, cancelliere aggiunto,
Dopo avere deliberato in camera del consigliere il 23 settembre 1992 e 1 febbraio 1993,
Rende la sentenza che ecco adottata a questa ultima data:
PROCEDIMENTO E FATTI
1. La causa ? stata deferita alla Corte per la Commissione europea dei Diritti dell’uomo (“la Commissione”) il 16 febbraio 1990. Alla sua origine si trova una richiesta (no 11491/85) diretta contro la Repubblica italiana e in cui un cittadino residente all’estero di questo Stato, il Sig. Claudio Zangh?, aveva investito la Commissione il 16 aprile 1985.
2. Per i fatti della causa, egli si riferisce ai paragrafi 9 a 14 della sentenza resa il 19 febbraio 1991 ( serie a no 194-C, p. 45). La Corte ha rilevato una violazione dell’articolo 6 par. 1 (art 6-1) della Convenzione perch? un procedimento civile, impegnato il 3 aprile 1982, rimaneva pendente nonostante il suo difetto di complessit? (ibidem, pp. 46-47, paragrafi 18-21 dei motivi e punto 1 del dispositivo). Non ha giudicato necessaria di esaminare per di pi? la lagnanza derivata dell’articolo 1 del Protocollo no 1 (P1-1) (ibidem, p. 47, paragrafi 22-23 dei motivi e punto 2 del dispositivo).
3. Il Sig. Zangh? non aveva formulato nessuna rivendicazione pecuniaria del capo dell’infrazione all’articolo 6 par. 1 (art6-1) n? richiesto il rimborso degli oneri e parcella sopportata davanti alla Commissione poi alla Corte. Aveva sollecitato in compenso un’indennit? di 7 950 000 lire italiane per il danno materiale che risulta dalla trasgressione addotta alle esigenze dell’articolo 1 del Protocollo no 1 (P1-1).
La Corte ha respinto questa pretesa in stato: le giurisdizioni nazionali si conservavano la possibilit? di cancellare le conseguenze patrimoniali del superamento del termine ragionevole (ibidem, pp. 47-48, paragrafi. 24-26 dei motivi e punto 3 del dispositivo).
4. Per una sentenza del 31 maggio 1990, depositata alla sua cancelleria il 25 giugno 1990 e diventata definitiva il 26 settembre 1991, la corte di appello di Catania ha respinto la Sig.ra D. ed accordato al citato, il Sig. Zangh?, un’indennit? di 298 000 lire, corrispondenti al valore di un appezzamento di terreno abusivamente occupato dal suo avversario.
Il richiedente ha informato di questa decisione la cancelleria della Corte europea il 24 maggio 1991; gliene ha fornito il testo il 27 gennaio 1992.
5. Cos? come il presidente l’aveva autorizzato, l’interessato ha comunicato le sue domande di soddisfazione equa il 18 settembre 1991.
L?11 e 23 marzo 1992, il Governo poi la Commissione hanno fatto pervenire le loro osservazioni; il richiedente ha risposto il 21 aprile.
6. Il 23 settembre 1992, la Corte ha reiscritto la causa al ruolo e deciso di non tenere udienza.
7. Il Sig. R. Ryssdal che si trova impossibilitato di partecipare alla deliberazione del 1 febbraio 1993, la Sig. J. Cremona l’ha sostituito alla testa della camera ( articolo 21 par. 5, secondo capoverso, del regolamento) e Sir Vincent Evans, supplendo, in qualit? di membro di questa (articoli 22 par. 1 e 24 par. 1).
IN DIRITTO
8. Ai termini dell’articolo 50 (art). 50,
“Se la decisione della Corte dichiara che una decisione presa o una misura ordinata da un’autorit? giudiziale o tutta altra autorit? di una Parte Contraente si trovano interamente o parzialmente in opposizione con gli obblighi che derivano del Convenzione, e se il diritto interno di suddetta Parte permette solamente imperfettamente di cancellare le conseguenze di questa decisione o di questa misura, la decisione della Corte accorda, se c’? luogo, alla parte lesa una soddisfazione equa”.
9. Il Sig. Zangh? sostiene che il rigetto da parte della Corte, “in stato”, delle sue precedenti pretese si spiegava per la mancanza di decisione interna definitiva e per la possibilit?, per le autorit? competenti, di cancellare il danno patrimoniale che risulta dal superamento del termine ragionevole. La situazione essendo cambiata nel frattempo ( paragrafo 4 sopra) prega la Corte di assegnargli 13 057 862 lire – somma da rivalutare ed da aumentare degli interessi legali fino alla data del pagamento – in risarcimento del “danno immobiliare subito durante il periodo che corrisponde alla durata eccessiva del procedimento”( lettera del 18 settembre 1991, par. 11).
10. Il Governo conclude al respinto, perch? la nuova domanda coinciderebbe con la prima. In ordine sussidiario, sostiene la decadenza, il richiedente avendo dichiarato, nel suo esposto del 16 luglio 1990, rinunciare ad ogni indennit? legata alla violazione dell’articolo 6 par. 1 (art. 6-1) della Convenzione.
11. In quanto alla Commissione, nota al primo colpo che non gli appartiene di interpretare la sentenza del 19 febbraio 1991. Si stupisce che il Sig. Zangh? abbia trascurato di segnalare alla Corte, durante l’udienza del 3 ottobre 1990, che la corte di appello di Catania aveva deliberato quattro mesi prima : non si tratterebbe di una questione di semplice cortesia ma dell’obbligo, per le parti, di informare la Corte di ogni fatto pertinente per l’esame di una causa. Esprime infine l’opinione che il passaggio in forza di cosa giudicata di una sentenza, immediatamente esecutivo per di pi?, non saprebbe giustificare una nuova decisione sul terreno dell’articolo 50 (arte. 50).
12. Non avendo stimato necessario di deliberare sulla lagnanza derivata dell’articolo 1 del Protocollo no 1 (P1-1), la Corte nota che le conseguenze patrimoniali di un attentato al diritto del richiedente al rispetto dei suoi beni non saprebbero entrare qui in fila di conto. In quanto a queste che derivano dalla violazione dell’articolo 6 par. 1 (art. 6-1) della Convenzione, constatata da lei il 19 febbraio 1991, ha rilevato all’epoca, nonostante la mancanza di domanda di soddisfazione equa ivi relativa, che le giurisdizioni italiane si conservavano la possibilit? di cancellarle. La sentenza resa dalla corte di appello di Catania il 31 maggio 1990, e a cui il richiedente non ha comunicato il testo che il 27 gennaio 1992, non ? di natura tale da esigere un riesame della decisione pronunciata il 19 febbraio 1991.
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE,
Respinge, per otto voci contro una, le domande di soddisfazione equa del richiedente.
Fatta in francese ed in inglese, comunicata poi per iscritto il 10 febbraio 1993 in applicazione dell’articolo 55 par. 2, secondo capoverso, del regolamento.
John CREMONA
Presidente
Marc-Andr? EISSEN
Cancelliere
Alla presente sentenza si trova unito, conformemente agli articoli 51 per. 2 (arte). 51-2, della Convenzione e 53 per. 2 del regolamento, l’esposizione dell’opinione dissidente della Sig.ra Bindschedler-Robert.
J. C.
SIG. – A. E.
OPINIONE DISSIDENTE DEL GIUDICE SIG.RA BINDSCHEDLER-ROBERT
Mi unisco alla Corte
– quando ammette – implicitamente – che il rigetto della domanda di risarcimento equo, pronunziato “in stato” nella sua sentenza del 19 febbraio 1991, era provvisorio solamente;
– quando considera – sempre implicitamente – che la questione da troncare per lei ? quella dei danni che risultano per il richiedente dalla violazione dell’articolo 6 (art. 6) riconoscendo cos? che non c’? luogo di dichiarare questo precluso perch? avrebbe invocato all’epoca, a sostegno della sua domanda, l’articolo 1 del Protocollo no 1 (P1-1) e non l’articolo 6 (art. 6)della Convenzione, e tenendo conto di ci? che lei stessa ha detto dunque, nella sua sentenza del 19 febbraio 1991, non giudicare necessario di esaminare la lagnanza derivata dal secondo di questi testi, visto le circostanze della causa e la constatazione di una violazione del primo per superamento del “termine ragionevole”;
– quando si astiene da derivare delle conseguenze sfavorevoli per il richiedente di ci? che non le ha comunicato, prima della decisione della sentenza del 19 febbraio 1991, il testo di quello della corte di appello di Catania, tenendo conto cos? del fatto che questo ultimo non ? entrato in forza di cosa giudicata che il 26 settembre 1991, o dopo la decisione della sua propria sentenza.
Al mio grande dispiacere, mi vedo portata tuttavia a separarmi dalla maggioranza quando dichiara che la sentenza della corte di appello di Catania non ? di natura tale da esigere un riesame della decisione pronunciata il 19 febbraio 1991″ e che respinge le domande di soddisfazione equa del richiedente dunque, questa volta di un modo definitivo.
? vero che la corte di appello di Catania, confermando il giudizio del tribunale civile di Catania, ha condannato la convenuta, la Sig.ra D., a pagare al richiedente un’indennit? di 298 000 lire. Tuttavia, l’analisi della sentenza mostra che questa indennit? portava sui danni materiali causati dall’erezione del muro di cinta – che non entrano in fila di conto sotto l’angolo dell’articolo 6 (art. 6). La corte di appello conferma bene l’esistenza di un “diritto di vista” costituente una schiavit? al profitto del richiedente, ma non ricerca se dei danni sarebbero derivati dalla privazione temporanea di questo diritto, ne in che cosa sarebbero consistiti n? quale sarebbe l’importo. Del resto, anche se l’indennit? accordata era stata a titolo di tali danni, la questione si porrebbe di sapere in quale misura corrisponde alle esigenze dell’articolo 50 (art. 50). Al mio avviso, ? cos? minima che la risposta a questa questione pu? essere negativa solamente.
In conclusione, sono principalmente dell’avviso che la Corte avrebbe dovuto esaminare la portata della sentenza della corte di appello di Catania rispetto all’articolo 50 (art. 50). Stimo inoltre che l’indennit? confermata da suddetta sentenza che non si riferisce al danno subito a causa della privazione prolungata del diritto di vista, e l’indennit? accordata essendo del resto troppo minima per soddisfare le esigenze dell’articolo 50 (art. 50) apparteneva alla Corte di condannare lo stato italiano a versare una certa indennit? a titolo di risarcimento equo.
* La causa porta il n? 3/1990/194/254. Le prime due cifre ne indicano la riga nell’anno di introduzione, i due ultimi il posto sull’elenco dell? immissione nel processo della Corte dall’origine e su quella delle richieste iniziali, alla Commissione, corrispondenti.
* * Come l’ha modificato l’articolo 11 del Protocollo n? 8 (P8-11), entrato in vigore il 1 gennaio 1990.
MALONE C. IL GIUDIZIO DEL REGNO UNITO
SENTENZA ZANGH? C. Italia (Articolo 50)
SENTENZA ZANGH? C. Italia (Articolo 50)
SENTENZA ZANGH? C. Italia (Articolo 50)
OPINIONE DISSIDENTE DEL GIUDICE BINDSCHEDLER-ROBERT
SENTENZA ZANGH? C. Italia (Articolo 50)
OPINIONE DISSIDENTE DEL GIUDICE SIG.RA BINDSCHEDLER-ROBERT