Conclusione Violazione di P1-1; Danno patrimoniale – risarcimento; Danno morale – constatazione di violazione sufficiente
SECONDA SEZIONE
CAUSA YETİŞ ED ALTRI C. TURCHIA
( Richiesta no 40349/05)
SENTENZA
STRASBURGO
6 luglio 2010
Questa sentenza diventerà definitiva nelle condizioni definite all’articolo 44 § 2 della Convenzione. Può subire dei ritocchi di forma.
Nella causa Yetiş ed altri c. Turchia,
La Corte europea dei diritti dell’uomo, seconda sezione, riunendosi in una camera composta da:
Francesca Tulkens, presidentessa, Ireneu Cabral Barreto, Danutė Jočienė, András Sajó, Nona Tsotsoria, Işıl Karakaş, Guido Raimondi, giudici,
e da Stanley Naismith, cancelliere aggiunto di sezione,
Dopo avere deliberato in camera del consiglio il 15 giugno 2010,
Rende la sentenza che ha adottato in questa data:
PROCEDIMENTO
1. All’origine della causa si trova una richiesta (no 40349/05) diretta contro la Repubblica della Turchia e in cui cinque cittadini di questo Stato, OMISSIS (“i richiedenti”), hanno investito la Corte il 25 ottobre 2005 in virtù dell’articolo 34 della Convenzione di salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (“la Convenzione”).
2. I richiedenti sono rappresentati A. A. e Ö. Y., avvocati a Mersin. Il governo turco (“il Governo”) è rappresentato dal suo agente.
3. Il 12 maggio 2009, la Corte ha deciso di comunicare la richiesta al Governo. Come permesso dall’articolo 29 § 3 della Convenzione, è stato deciso inoltre che la camera si sarebbe proninciata sull’ammissibilità ed il merito della causa allo stesso tempo.
IN FATTO
I. LE CIRCOSTANZE DELLO SPECIFICO
4. I richiedenti sono nati rispettivamente nel 1928, 1969, 1947, 1963 e 1965; risiedono a Niğde.
5. Il 6 dicembre 2000, la direzione generale delle strade presso il ministero dell’ambiente e dei Lavori pubblici (“l’amministrazione”) dichiarò di utilità pubblica l’espropriazione di parecchi beni immobili ubicati in tre villaggi di Ulukışla tra cui il terreno dei richiedenti, ai fini della costruzione di un troncone dell’autostrada che collega Ankara a Pozantı. Il bene in questione, di una superficie di 15 400 m², si era inserito nel registro fondiario a nome del de cujus dei richiedenti in quanto terreno agricolo.
6. Secondo il certificato di eredità rilasciato dalla pretura di Niğde il 15 novembre 2001, il de cujus dei richiedenti decedette il 25 luglio 1990. L richiedente H. Y., moglie del defunto, ricevette i 4/16 della successione e gli altri richiedenti, figli del defunto, ricevettero ciascuno i 3/16 della successione.
Procedimento di determinazione dell’indennità di espropriazione: 1 parte
7. Non avendo avuto successo il procedimento di acquisto previsto dall’articolo 8 della legge sull’espropriazione, l’amministrazione investì, con una richiesta del 27 maggio 2002, la corte d’appello di Ulukışla (“il TGI”) sul fondamento dell’articolo 10 di questa stessa legge. L’azione aveva per scopo di fare determinare l’indennità di espropriazione e di procedere all’iscrizione del terreno controverso nel registro fondiario a nome dell’amministrazione.
8. Il 29 giugno 2002, per valutare il valore del bene controverso, il giudice del TGI effettuò una prima visita dei luoghi in compagnia di una commissione di periti competenti in materia che depositò il suo rapporto il 10 luglio 2002. I periti stimarono il valore posseduto dal terreno in data di immissione nel processo del TGI, conformemente alle disposizioni della legge sull’espropriazione.
9. Il 1 agosto 2002, in seguito ad un’opposizione formulata dalle parti al processo contro il rapporto di perizia, il giudice del TGI effettuò una seconda visita dei luoghi, sempre accompagnata da una commissione di periti, differentemente composta.
10. Il 15 agosto 2002, la seconda commissione di periti depositò il suo rapporto. Constatava la confisca dell’amministrazione sul terreno espropriato e l’inizio dei lavori di costruzione.
11. Contestando tra l’altro l’importo dell’indennità determinata dai periti, i richiedenti chiesero al giudice di ordinare una terza perizia. Il TGI stimò fondate le pretese dei richiedenti ed ordinò alla seconda commissione di periti di stabilire un rapporto complementare che fu depositato il 2 settembre 2002. Il valore del terreno in data dell’ immissione nel processo era stimato a 32 266 248 000 lire turche (TRL).
12. Il 14 ottobre 2002, il TGI ordinò all’amministrazione di versare l’importo così determinato su un conto bancario aperto per la circostanza, ciò che l’amministrazione fece il 22 novembre 2002.
13. Con un giudizio del 26 novembre 2002, definitivo relativamente al trasferimento di proprietà ma suscettibile di essere oggetto di un ricorso in cassazione in quanto all’importo dell’indennità di espropriazione, il TGI ordinò il pagamento dell’indennità di espropriazione ai richiedenti che non era abbinata di interessi moratori. Ordinò inoltre l’iscrizione del bene controverso a nome dell’amministrazione nel registro fondiario.
14. Tra il 26 giugno e il 26 novembre 2002, il tribunale tenne otto udienze, nel corso delle quali, oltre ai sopralluoghi e alle istanze di perizie, ascoltò le parti e i periti nelle loro dichiarazioni ed adottò degli atti di procedura; chiese in particolare la produzione di documenti che gli sembravano necessari per la determinazione dell’indennità.
15. Il 18 novembre 2003, la Corte di cassazione annullò il giudizio di prima istanza, considerando che i rapporti di perizia comprendevano degli errori di valutazione che ledevano direttamente l’importo dell’indennità di espropriazione da assegnare.
Procedimento di determinazione dell’indennità di espropriazione: 2 parte
16. Conformandosi alla sentenza della Corte di cassazione, il TGI ordinò due perizie complementari alle commissioni di periti che avevano effettuato uno sopralluogo nella prima parte del procedimento. La prima commissione depositò il suo rapporto il 20 maggio 2004 e la seconda commissione il 6 giugno 2004.
La seconda commissione di periti il cui rapporto fu considerato dal TGI per determinare l’indennità di espropriazione, stimò a 68 490 333 328 TRL il valore del terreno in data dell’immissione nel processo. Secondo questo rapporto, il tasso di affitto1 del terreno controverso era del 6%. Il reddito annuo netto dello sfruttamento del terreno dei richiedenti era di 265 400 000 la decara (una decara equivaleva a 1 000 m2) il reddito annuo netto per l’insieme del terreno era di 4 087 160 000 TRL.
17. Il 19 settembre 2004, i richiedenti, basandosi sull’articolo 46 della Costituzione, investirono a loro volta il TGI di un’istanza di applicazione di interessi moratori all’indennità complementare di espropriazione che si aspettavano di percepire al termine del procedimento. Chiesero il corso degli interessi a contare dalla data dell’immissione nel processo da parte dell’amministrazione della giurisdizione di prima istanza, ossia il 27 maggio 2002.
18. Il TGI procedette alla congiunzione delle due cause.
19. Il 15 ottobre 2004, il TGI fissò l’importo dell’indennità di espropriazione a 68 490 333 328 TRL, il che corrispondeva a ciò che aveva calcolato la seconda commissione nel suo rapporto del 6 giugno 2004. Ingiunse all’amministrazione di versare la somma restante dovuta, ossia 36 224 093 328 TRL (68 490 333 328 TRL meno i 32 266 248 000 TRL già versati ai richiedenti, sul conto bancario aperto per la circostanza. L’amministrazione l’eseguì il 23 dicembre 2004.
20. Con un giudizio del 31 dicembre 2004, il TGI ordinò alla banca di versare questa somma ai richiedenti.
Trattandosi dell’istanza relativa agli interessi, il tribunale la respinse al motivo che era priva di fondamento giuridico. Rilevò che la legge sull’espropriazione non comprendeva nessuna disposizione concernente gli interessi, che l’articolo 46 della Costituzione poteva applicarsi solo per le indennità di espropriazione diventate definitive e che, visto la natura dell’azione per l’ applicazione di interessi, non era possibile chiedere l’interesse più elevato che poteva essere applicato ai crediti pubblici in virtù dell’articolo 46 della Costituzione.
21. Il 12 maggio 2005, la Corte di cassazione allontanò il ricorso formato dai richiedenti e confermò il giudizio di prima istanza.
II. IL DIRITTO E LE PRATICA INTERNA PERTINENTI
1) la legge no 2942 sull’espropriazione
22. Considerando che la legge no 2942 del 4 novembre 1983 sull’espropriazione (vedere le sentenze Aka c. Turchia, 23 settembre 1998, Raccolta delle sentenze e decisioni 1998-VI, ed Akkuş c. Turchia, 9 luglio 1997, Raccolta 1997-IV che riguardava il procedimento di espropriazione che era stato instaurato da questa legge) aveva per effetto di rallentare il procedimento di espropriazione e di causare agli espropriati certi danni a causa del ritardo impiegato dalle giurisdizioni interne nel determinare le indennità di espropriazione e di quello impiegato dalle amministrazioni a pagarle, la Turchia modificò la sua legislazione il 24 aprile 2001 (legge no 4650, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale il 5 maggio 2001 ed entrata in vigore nella stessa data). Le disposizioni pertinenti della legge sull’espropriazione sono formulate così:
CONDIZIONI D’ ESPROPRIAZIONE
Articolo 3. – Le amministrazioni possono procedere all’espropriazione dei beni immobili, delle risorse e dei diritti di servitù necessarie per la condotta dei servizi e delle imprese pubbliche che devono compiere in virtù delle leggi, a patto di pagare l’indennità, in contanti.
(…)
(Paragrafo aggiunto: legge no 4650-24.4.2001 / Art. 1, I procedimenti di espropriazione non possono essere iniziati prima di tutto senza la riunione dei fondi necessari da parte dell’amministrazione.
PROCEDIMENTO D’ACQUISTO
Articolo 8. -Quando un’amministrazione intende procedere all’espropriazione di un bene immobile iscritto nel registro fondiario in virtù della presente legge, l’utilizzazione da parte sua del procedimento di acquisto è il principio prioritario.
Secondo questo procedimento, una commissione di periti nominata con l’amministrazione espropriata valuta la somma che gli sembra dovere essere proposta al futuro espropriato in compenso bene del riguardato. In caso di accordo tra le amministrazioni ed il futuro espropriato, l’indennità non è pagata a questo ultimo che se consente al trasferimento di proprietà autorizzando l’amministrazione a fare iscrivere bene l’in questione al suo nome nel registro fondiario.
In caso di disaccordo tra le parti sull’importo dell’indennità di espropriazione, l’articolo 10 si applica.
LA DETERMINAZIONE DELL’INDENNITÀ DI ESPROPRIAZIONE DA PARTE DEL TRIBUNALE E L’ISCRIZIONE DEL BENE IMMOBILE A NOME DELL’AMMINISTRAZIONE
Articolo 10. -Quando l’espropriazione non ha potuto essere effettuata tramite il procedimento di acquisto, l’amministrazione, investe la corte d’appello del luogo dove è ubicato il bene immobile [da espropriare] e gli chiede di determinare l’indennità di espropriazione del bene e di ordinare la sua iscrizione [nel registro fondiario] a nome dell’amministrazione in compenso del pagamento in contanti di questo importo.
Il tribunale [notifica al proprietario del bene] il giorno dell’udienza, che fissa al più tardi a trenta giorni dopo la sua immissione nel processo da parte dell’amministrazione
(…)
Se le parti non si accordano sull’importo dell’indennità all’epoca della [prima] udienza, il giudice, pure fissando al più tardi una visita dei luoghi nei dieci giorni ed una [nuova] data dell’ udienza nei trenta giorni, effettua una visita dei luoghi per la determinazione del valore del bene immobile, con l’aiuto dei periti indicati all’articolo 15 ed in presenza di tutti gli interessati.
I periti rimettono al tribunale, nei quindici giorni, il loro rapporto che indica il valore del bene immobile conformemente alle condizioni enumerate all’articolo 11. Il tribunale notifica questo rapporto alle parti senza aspettare il giorno dell’udienza. (…).
Se le parti non si accordano sull’importo dell’indennità [e] se occorre, il giudice designa una nuova commissione di periti che deve rimettere il suo rapporto entro quindici giorni. Il giudice, prendendo in considerazione le dichiarazioni delle parti e le dichiarazioni ed il rapporto o i rapporti dei periti, fissa allora un’indennità di espropriazione equa L’importo così determinato dal tribunale è l’indennità di espropriazione del bene immobile. (…) Il giudice accorda all’amministrazione un termine di quindici giorni per il deposito presso la banca della somma determinata come indennità di espropriazione e la presentazione della ricevuta relativa al deposito. Se necessario, il tribunale può prorogare questo termine, nel limite di una volta. Su presentazione della ricevuta relativa al pagamento dell’indennità di espropriazione a nome del titolare del diritto da parte dell’amministrazione, il tribunale ordina l’iscrizione del bene immobile a nome dell’amministrazione ed il pagamento dell’indennità di espropriazione al titolare del diritto, ed il giudizio viene notificato all’ufficio del registro fondiario ed alla banca dove il denaro è stato depositato. La decisione relativa alla registrazione è definitiva, ma le parti possono ricorrere in cassazione in quanto all’importo dell’indennità.
I CRITERI DI DETERMINAZIONE DELL’INDENNITÀ DI ESPROPRIAZIONE
Dopo il sopralluogo dei giudici sul luogo dove è situato il bene da espropriare e dopo avere raccolto il parere degli interessati, la commissione dei periti costituita secondo l’articolo 15 stabilisce un rapporto tenendo conto;
a) del genere e della natura del bene considerato,
b) della sua superficie,
c) dei requisiti e degli elementi suscettibili di influenzare il suo valore così come della valutazione di ogni elemento,
d) della dichiarazione di imposta relativa al bene se ne esiste una,
e) dei valori determinati dalle autorità in data dell’ espropriazione,
f) per i terreni di cultura, del profitto che si può trarre in data dell’ espropriazione se si tiene conto dell’utilizzazione tale quale e dell’area,
g) per i terreni da costruire, del valore commerciale determinato tramite paragone con quello di altri terreni equivalenti venduti, in condizioni normali, prima della data dell’ espropriazione,
h) per gli edifici, del prezzo unitario ufficiale, dei costi di costruzione e del tasso di usura,
i) di ogni altro criterio obiettivo suscettibile di influenzare il valore del bene da espropriare.
La commissione determina il valore del bene menzionando nel suo rapporto la risposta data per ogni criterio suddetto, tenendo conto delle dichiarazioni degli interessati e basandosi su un rapporto di valutazione motivata.
Per la determinazione del valore del bene, non è tenuto conto del plusvalore generato dall’iniziativa del servizio, di urbanistica o di altro che è all’origine dell’espropriazione, né dei guadagni futuri in rapporto coi differenti modi di utilizzazione prevista.
(…) “
I PERITI
Articolo 15. -, Modificato: legge no 4650-24.4.2001 / Art. 8,
(…)
All’epoca della determinazione del valore [del bene] da parte dei periti, si tiene conto del giorno in cui l’amministrazione ha restituito i documenti al tribunale.
1) l’articolo 46 della Costituzione, relativo all’espropriazione,
23. Parallelamente alla modifica della legge sull’espropriazione, la legge no 4709 del 3 ottobre 2001, entrata in vigore il 17 ottobre 2001, modificò l’articolo 46 della Costituzione, intitolato “Espropriazione”. Questa disposizione si legge oramai come segue nella sua parte pertinente:
“Lo stato e le persone giuridiche pubbliche sono autorizzati, nei casi in cui l’interesse pubblico lo esige ed a patto di pagare ne in contanti la contropartita reale, ad espropriare, in tutto o in parte, i beni immobiliari che appartengono agli individui, o a stabilire su questi beni delle servitù amministrative, conformemente alle regole e procedimenti fissati dalla legge.
(…)
Le fette di pagamento, nel caso contemplato al capoverso 2, e le indennità di espropriazione che resta dovuta, qualunque ne sia la causa, saranno aumentate di interessi al tasso più elevato applicabile ai crediti pubblici. “
24. Secondo la giurisprudenza ben consolidata della Corte di cassazione, il tasso previsto dall’articolo 46 della Costituzione è applicabile solamente a partire dalla data in cui la decisione relativa all’indennità di espropriazione è diventata definitiva (vedere, tra altre, le sentenze dell’assemblea generale delle camere civili della Corte di cassazione del 22 giugno 2005, E 2005/12-384, K 2005/400, e del 12 aprile 2006, E 2006/12-135-K 2006/150).
3) l’articolo 105 del codice degli obblighi
“Quando il danno subito dal creditore supera gli interessi moratori, il debitore è tenuto a ripararlo, salvo se dimostra che nessuna mancanza gli è imputabile.
Se il danno eccedentario è suscettibile di essere valutato immediatamente, il giudice può fissare l’importo quando delibera al merito. “
25. In materia di espropriazione, la Corte di cassazione non ammette che il danno eccedentario previsto dall’articolo 105 del codice degli obblighi possa risultare da un tasso di inflazione elevato.
4) dati economici
26. Gli effetti dell’inflazione in Turchia possono essere determinati a partire dall’indizio dei prezzi al dettaglio pubblicati dall’istituto statistico dello stato.
27. Secondo il calcolo dell’ inflazione della Banca centrale della Repubblica della Turchia (http://www.tcmb.gov.tr /), costituito a partire dall’indice dei prezzi al dettaglio pubblicati dall’istituto statistico dello stato, http://www.tuik.gov.tr /), i dati economici pertinenti per la presente causa si presentano come segue:
a) Tra il 27 maggio 2002 (immissione nel processo della corte d’appello) ed il 26 novembre 2002 (data del primo giudizio), l’inflazione media è stata del 31,51% l’anno. L’indennità di espropriazione dei richiedenti si è deprezzata dunque del 14,68% durante questo periodo.
b) Tra il 27 maggio 2002 (immissione nel processo della corte d’appello) ed il 31 dicembre 2004 (data del secondo giudizio), l’inflazione media è stata del 15,06% l’anno. L’indennità di espropriazione dei richiedenti si è deprezzata dunque del 43,67% durante questo periodo.
IN DIRITTO
I. SULLA VIOLAZIONE ADDOTTA DELL’ARTICOLO 1 DEL PROTOCOLLO NO 1
28. I richiedenti adducono la violazione del loro diritto al rispetto dei loro beni. Sostengono che non hanno ricevuto un’indennità che corrispondeva al valore reale del loro terreno nel momento in cui le autorità hanno effettuato il pagamento. A questo riguardo, arguiscono che è passato un tempo considerevole tra la data di stima del valore del loro bene e quella in cui il pagamento della loro indennità di espropriazione è stato effettuato e che la mancanza di un meccanismo che permette di correggere il deprezzamento di questa ha portato violazione del loro diritto di proprietà. Fanno valere inoltre che, per cancellare la perdita subita da loro a causa del deprezzamento della loro indennità, le giurisdizioni interne avrebbero dovuto applicare il tasso di interesse massimo previsto dall’articolo 46 della costituzione. Adducono la violazione dell’articolo 1 del Protocollo no 1, così formulato:
“Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno può essere privato della sua proprietà se non a causa di utilità pubblica e nelle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale.
Le disposizioni precedenti non recano offesa al diritto che possiedono gli Stati di mettere in vigore le leggi che giudicano necessarie per regolamentare l’uso dei beni conformemente all’interesse generale o per garantire il pagamento delle imposte o di altri contributi o delle multe. “
A. Sull’ammissibilità
29. Il Governo sostiene che, contrariamente a ciò che esige l’articolo 35 § 1 della Convenzione, i richiedenti non hanno esaurito le vie di ricorso interne, in mancanza di avere esercitato il ricorso messo a loro disposizione dall’articolo 105 del codice degli obblighi.
30. La Corte ricorda che ai fini dell’articolo 35 § 1 della Convenzione, un richiedente deve avvalersi normalmente dei ricorsi disponibili e sufficienti per permettergli di ottenere risarcimento delle violazioni che adduce. Questi ricorsi devono esistere ad un grado sufficiente di certezza, in pratica come in teoria, manca loro altrimenti l’effettività e l’accessibilità voluta. Incombe sul Governo che eccepisce del non-esaurimento di convincerne la Corte (vedere, tra altre, Aka, precitata, § 34).
31. La Corte rileva che il ricorso previsto dall’articolo 105 del codice degli obblighi prevede il risarcimento del danno eccedentario (munzam zarar) non coperto dagli interessi moratori. La Corte sottolinea che ha già dovuto esaminare il ricorso invocato dal Governo in numerose cause turche di espropriazione, dove i richiedenti si lamentavano dell’insufficienza degli interessi moratori rispetto al tasso dell’inflazione. Ha stimato che un creditore dello stato non poteva trovare in questo mezzo di risarcimento una possibilità di risarcimento del danno risultato dal deprezzamento monetario e non compensato dagli interessi moratori (Aka, precitata).
32. La Corte nota che la presente causa riguarda il nuovo procedimento di espropriazione che non contempla alcuna indennità moratoria. Osserva che il Governo non ha prodotto nessuna decisione di giustizia relativa all’applicazione dell’articolo 105 del codice degli obblighi per il risarcimento del danno subito a ragione della mancanza di interessi moratori nella cornice del nuovo procedimento di espropriazione. Non ha dimostrato in nessun modo che l’esercizio del ricorso precitato avrebbe potuto provocare la correzione della violazione addotta. Quindi, la Corte stima che il Governo è restato in difetto nello stabilire l’adeguamento e l’effettività del ricorso contemplato all’articolo 105 del codice degli obblighi (Dalia c. Francia, 19 febbraio 1998, § 38, Raccolta 1998-I). Di conseguenza, respinge l’eccezione.
33. La Corte constata peraltro che il motivo di appello dei richiedenti non è manifestamente mal fondato ai sensi dell’articolo 35 § 3 della Convenzione e che non incontra nessun altro motivo di inammissibilità. Lo dichiara dunque ammissibile.
B. Sul merito
1. Argomenti delle parti
34. I richiedenti reiterano le loro affermazioni.
35. Il Governo menziona gli emendamenti portati alla legge sull’espropriazione. Considera che, da quando è stata modificata, questa legge si è adattata perfettamente alla situazione economica del paese ed è favorevole ai proprietari espropriati. Precisa che l’espropriazione del terreno dei richiedenti è stata condotta conformemente alle disposizioni di questa legge e della Costituzione.
36. Il Governo aggiunge che la legge sull’espropriazione è stata emendata in materia alla luce della giurisprudenza della Corte. Spiega che il diritto interno mira a prevenire un’eventuale diminuzione del valore degli immobili espropriati e che i termini legali tengono conto per se di un eventuale deprezzamento. Precisa che questi termini sono stati rispettati nella presente causa e che il procedimento di determinazione dell’indennità si è concluso in un termine ragionevole.
37. Trattandosi della pretesa dei richiedenti a titolo dell’articolo 46 della Costituzione, fa notare che gli interessi previsti da questa disposizione si applicano unicamente alle indennità di espropriazione rimaste insolute malgrado una decisione definitiva. Secondo lui, i richiedenti, rappresentati da un avvocato, avrebbero dovuto sapere che non potevano beneficiare di questa disposizione.
38. Il Governo afferma inoltre che i richiedenti avevano la possibilità di chiedere degli interessi moratori al tasso legale. Indica che, sebbene la legge sull’espropriazione non contempli chiaramente il pagamento di interessi, gli interessati potevano chiedere degli interessi al tasso legale, a patto di rispettare le regole procedurali, come l’indicazione dell’importo concreto su cui gli interessi dovevano applicarsi, e di portare debitamente il motivo di appello dinnanzi al tribunale. Sottolineando che le giurisdizioni civili sono legate dalla domanda, fa notare che i richiedenti non hanno chiesto degli interessi al tasso legale.
39. Riferendosi alla giurisprudenza della Corte, il Governo sottolinea che l’articolo 1 del Protocollo no 1 non esige in ogni caso un indennizzo integrale di espropriazione.
40. Infine, osserva che i richiedenti hanno avuto il possesso del terreno fino al trasferimento della proprietà del bene all’amministrazione, da cui ne conclude che non c’è stato deprezzamento dell’indennità di espropriazione. Aggiunge che supponendo anche che tale deprezzamento si sia prodotto, il possesso del terreno era proprio a compensarlo.
2. Valutazione della Corte
41. Nella presente causa, non è contestato che gli interessati sono stati privati della loro proprietà conformemente alla legge e che l’espropriazione inseguiva uno scopo legittimo di utilità pubblica. Quindi, è la seconda frase del primo paragrafo dell’articolo 1 del Protocollo no 1 che si applica nello specifico (vedere, tra altre, Aka, precitata, § 43, e Papachelas c. Grecia [GC], no 31423/96, § 45, CEDH 1999-II). Resta da ricercare se, nella cornice di questa privazione di proprietà lecita, i richiedenti hanno dovuto sopportare un carico sproporzionato ed eccessivo.
42. La Corte nota da prima che l’importo dell’indennità di espropriazione fissato dalla corte d’appello non è controverso. Non c’è dunque luogo di esaminare questo aspetto della causa.
43. I richiedenti si lamentano del deprezzamento che la loro indennità di espropriazione avrebbe subito tra la data in cui è stata determinata e la data in cui è stata pagata. Secondo loro, questa indennità avrebbe dovuta essere abbinata ad interessi moratori al tasso previsto dall’articolo 46 della Costituzione.
44. Trattandosi del mancata applicazione dell’articolo 46 della Costituzione al caso dei richiedenti, la Corte nota che, secondo questa disposizione, le indennità di espropriazione che resta dovuta, qualunque ne sia la causa, sono aumentate di interessi al tasso più elevato applicabile ai crediti pubblici (paragrafo 23 sopra). Secondo la giurisprudenza ben consolidata della Corte di cassazione, il tasso previsto dall’articolo 46 della Costituzione è applicabile solamente se esiste un’indennità di espropriazione assegnata in modo definitivo e rimasta insoluta (paragrafo 24 sopra). Oro tale non è il caso nello specifico. Le indennità di espropriazione determinate dalla corte d’appello sono state versate in contanti ai richiedenti in data dei giudizi. Gli interessati dunque non potrebbero pretendere l’applicazione dell’articolo 46 della Costituzione in diritto interno.
45. In quanto al motivo di appello derivato dal deprezzamento dell’indennità di espropriazione, la Corte deve assicurarsi che un rapporto ragionevole di proporzionalità tra i mezzi impiegati e lo scopo perseguito è stato rispettato e che i richiedenti non si sono visti imporre un carico smisurato.
A questo riguardo, ricorda che ogni attentato al diritto al rispetto dei beni deve predisporre un “giusto equilibrio” tra le esigenze dell’interesse generale della comunità e gli imperativi della salvaguardia dei diritti fondamentali dell’individuo (vedere, tra altre, Sporrong e Lönnroth c. Svezia, 23 settembre 1982, § 69, serie A no 52). Per determinare se la misura controversa rispetta “il giusto equilibrio” voluto e, in particolare, se non fa pesare sui richiedenti un carico sproporzionato, c’è luogo di prendere in considerazione le modalità di indennizzo previsto dalla legislazione interna. A questo riguardo, la Corte ha detto già che, senza il versamento di una somma ragionevolmente in rapporto col valore del bene, una privazione di proprietà costituisce normalmente un attentato eccessivo (Papachelas, precitata, § 48).
46. Nello specifico, dato che i richiedenti hanno ricevuto il pagamento dell’indennità di espropriazione in due volte, una al termine della prima parte del procedimento dinnanzi alla corte d’appello e l’altro al termine della seconda parte del procedimento dinnanzi a questa stessa giurisdizione, la Corte stima che c’è luogo di esaminare separatamente queste due parti.
a) Prima parte del procedimento
47. La Corte nota che il 27 maggio 2002 l’amministrazione investe la corte d’appello di un’azione alle fini di determinazione dell’indennità di espropriazione a versare ai richiedenti. Nella cornice di questo procedimento, il tribunale ordinò parecchie perizie, alla conclusione dalle quali fu determinata un’indennità di 32 266 248 000 TRL; per questo fare, i periti valutarono il valore che possedeva il terreno espropriato alla data dell’immissione nel processo del tribunale. Il 26 novembre 2002, il tribunale ordinò il pagamento di questa indennità ai richiedenti e l’iscrizione del bene al nome dell’amministrazione nel registro fondiario.
48. Ora la Corte rileva che la somma così assegnata ai richiedenti con la giurisdizione interna non era abbinata di interessi moratori, allora stesso che durante il periodo considerato-dell’immissione nel processo del tribunale al giudizio-l’inflazione era stata in media del 31,5% l’anno.
49. Perciò, l’indennità di espropriazione dei richiedenti aveva perso il 14,68% del suo valore. Il Governo considera che questo deprezzamento era compensato dal fatto che i richiedenti avevano potuto utilizzare il terreno fino alla data del giudizio. Aggiunge che i termini legali sono stati rispettati nella cornice del procedimento di determinazione dell’indennità.
50. La Corte osserva di prima che l’articolo 10 della legge sull’espropriazione impone alla giurisdizione di primo istanza sequestro di un’azione in determinazione dell’indennità di espropriazione il rispetto di termini precisi per il compimento di certi prende atto, questo affinché il procedimento possa concludersi prontamente. Su questo punto, la Corte non può accettare l’affermazione dei richiedenti secondo la quale questo tipo di procedimento deve recintare si entro tre mesi e mezzo. Difatti, se è vero che suddetta legge contempla il rispetto di certi termini, non fa in nessun caso stato di un tale termine. Nell’occorrenza, la corte d’appello di Ulukışla ha impiegato sei mesi per determinare l’indennità di espropriazione e ha preso durante questo periodo di numerosi atti di procedimento. Agli occhi della Corte, questo lasso di tempo non può passare per irragionevole.
51. Osserva poi che, contrariamente a ciò che afferma il Governo, i richiedenti non hanno continuato ad utilizzare il bene durante il procedimento. Così come risulta chiaramente dal rapporto di perizia del 15 agosto 2002, l’amministrazione aveva, a disprezzo del diritto interno, proceduto ad una confisca sul terreno espropriato ed iniziato dei lavori di costruzione (paragrafo 10 sopra) anche se il procedimento di determinazione dell’indennità era pendente.
52. In più, la Corte stima che il solo fatto che il procedimento sia stato condotto con zelo e che il bene abbia continuato ad essere utilizzato dalle persone espropriate durante il procedimento non è sempre atto a compensare il deprezzamento dell’indennità di espropriazione. Occorre anche che il valore dell’indennità in questione non sia sminuito in modo sensibile a ragione dell’inflazione osservata durante questo periodo.
53. Nel caso di specie, la perdita di valore è del 14,68%. Ora si tratta di una perdita considerevole, che la sola utilizzazione del terreno da parte dei richiedenti, supponendola stabilita, non sarebbe bastato a compensare. La Corte osserva che, secondo il rapporto di perizia del 6 giugno 2004, il reddito annuo netto per l’insieme del terreno era di 4 087 160 000 TRL (paragrafo 16 sopra); questo importo rappresenta circa il 6% dell’indennità di espropriazione. Così, sebbene si trattasse là di un elemento da prendere in conto secondo le circostanze di ogni causa, nello specifico, l’utilizzazione del terreno durante un periodo di sei mesi potrebbe compensare la perdita di valore dell’indennità solo all’altezza del 3%.
54. Peraltro, la Corte non aderisce alla tesi del Governo secondo cui i richiedenti potevano chiedere degli interessi moratori al tasso legale. Difatti, la legge sull’espropriazione non contempla il pagamento di interessi moratori. Per di più, il Governo non ha supportato la sua affermazione: non ha indicato su quale base giuridica i richiedenti potevano chiedere simili interessi e non ha prodotto neanche un qualsiasi esempio di decisione in questo senso.
55. Infine, la Corte nota che l’espropriazione controversa non si trova in un contesto di riforma economica, sociale o politica e non ricollega a nessuna altra circostanza particolare. Di conseguenza, non vede nessun obiettivo legittimo “di utilità pubblica” da poter giustificare un rimborso inferiore al valore commerciale (Scordino no 1, § 102).
56. Alla vista di ciò che precede, la Corte stima che la differenza osservata tra il valore dell’indennità di espropriazione in data dell’immissione nel processo del tribunale ed il suo valore all’epoca del suo ordinamento effettivo è imputabile alla mancanza di interessi moratori. È questo divario che conduce la Corte a considerare che i richiedenti hanno dovuto sopportare un carico sproporzionato ed eccessivo che ha rotto il giusto equilibro che deve a regnare tra le salvaguardie del diritto di proprietà e le esigenze dell’interesse generale.
b) Seconda parte del procedimento
57. Su ricorso dei richiedenti, la Corte di cassazione stimò insufficiente l’importo dell’indennità di espropriazione fissata dal giudizio del 26 novembre 2002 e rinviò la pratica dinnanzi alla giurisdizione di prima istanza.
58. Il 31 dicembre 2004, la corte d’appello rivalutò l’importo dell’indennità di espropriazione a 68 490 33 328 TRL. Avendo percepito i richiedenti già 32 266 248 000 TRL, il tribunale ordinò all’amministrazione di pagare il residuo, ossia 36 224 093 328 TRL. Questo importo che corrispondeva al valore del bene espropriato in data dell’immissione nel processo, non fu abbinato ad alcuna indennità moratoria, mentre l’inflazione media era stata del 15% l’anno durante il periodo compreso tra la data dell’immissione nel processo della giurisdizione ed il secondo giudizio. Durante questo periodo di circa due anni e sette mesi, l’indennità complementare di espropriazione ha subito così una perdita di valore di circa il 43%.
59. Alla vista di questo tasso, la Corte stima che i richiedenti hanno dovuto sopportare un carico sproporzionato ed eccessivo che non può essere giustificato da un interesse generale legittimo perseguito dalle autorità.
60. Pertanto, c’è stata violazione dell’articolo 1 del Protocollo no 1.
II. SULLA VIOLAZIONE ADDOTTA DELL’ARTICOLO 6 DELLA CONVENZIONE
61. Invocando l’articolo 6 § 1 della Convenzione, i richiedenti si lamentano di una mancanza di equità del procedimento. Sostengono che la legge no 2942, come modificata dalla legge no 4650, imponeva alle giurisdizioni di rispettare certi termini allo scopo di finire prontamente il procedimento di determinazione dell’indennità di espropriazione. Adducono che questi termini, coprendo al totale un periodo di tre mesi e mezzo, erano conformi alle esigenze della Convenzione e che la loro mancata osservanza ha portato violazione del loro diritto ad un processo equo.
Sempre sul terreno dell’articolo 6 § 1, i richiedenti rimproverano alle giurisdizioni nazionali di non avere applicato al loro caso una disposizione costituzionale che, secondo loro, imponeva di tenere conto del tasso di interesse massimo applicato ai crediti pubblici.
62. Il Governo contesta questa tesi.
63. Avuto riguardo alle constatazioni relative all’articolo 1 del Protocollo no 1 (paragrafi 41-60 sopra) la Corte stima che non c’è luogo di esaminare separatamente se c’è stata nella specifico violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione.
III. SULL’APPLICAZIONE DEGLI ARTICOLI 41 E 46 DELLA CONVENZIONE
A. Articolo 46 della Convenzione
64. Ai termini di questa disposizione:
“1. Le Alte Parti contraenti si impegnano a conformarsi alle sentenze definitive della Corte nelle controversie alle quali sono parti.
2. La sentenza definitiva della Corte è trasmessa al Comitato dei Ministri che ne sorveglia l’esecuzione. “
65. La Corte ricorda che una sentenza che constata una violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli provoca non solo per lo stato convenuto l’obbligo giuridico di versare agli interessati la somma assegnata a titolo di soddisfazione equa, ma anche di scegliere, sotto il controllo del Comitato dei Ministri, le misure generali e/o, all’occorrenza, individuali da adottare nel suo ordine giuridico interno per mettere un termine alla violazione constatata dalla Corte.
66. Constata che la violazione del diritto dei richiedenti al rispetto dei loro beni come garantito dall’articolo 1 del Protocollo no 1 trae la sua origine da un problema strutturale che tiene alla mancanza nel diritto interno di un meccanismo che permette alle giurisdizioni nazionali di tenere conto del deprezzamento che può subire sotto l’effetto congiunto della durata del procedimento e dell’inflazione l’importo dell’indennità assegnata alle persone espropriate.
67. La Corte ricorda che sono pendenti attualmente dinnanzi a lei più di due cento richieste introdotte dalle persone riguardate dal nuovo procedimento di espropriazione e che potrebbero dare luogo a sentenze che concludono alla violazione della Convenzione. Stima peraltro che le lacune del diritto interno scoperte nella presente causa possono dare adito ad avvenire a numerose nuove richieste. È là un fattore aggravante in quanto alla responsabilità dello stato allo sguardo della Convenzione a ragione di una situazione passata o reale.
68. Pure riaffermando che lo stato convenuto rimane libero, sotto il controllo del Comitato dei Ministri, di scegliere i mezzi per liberarsi dal suo obbligo giuridico allo sguardo dell’articolo 46 della Convenzione, per quanto questi mezzi siano compatibili con le conclusioni contenute nella sentenza della Corte, Broniowski c. Polonia [GC], no 31443/96, § 192, CEDH 2004-V) la Corte osserva che l’adozione di misure generali a livello nazionale si impone sicuramente nella cornice dell’esecuzione della presente sentenza.
69. Visto la conclusione alla quale è giunta in questa causa, e senza pregiudizio alle altre misure che lo stato convenuto può prevedere per liberarsi dai suoi obblighi allo sguardo dell’articolo 46 della Convenzione, la Corte considera che la correzione più adeguata consisterebbe nell’ integrare nel sistema giuridico turco un meccanismo suscettibile di tenere conto del deprezzamento che le indennità di espropriazione possono subire sotto l’effetto congiunto della durata del procedimento e dell’inflazione. Questo obiettivo potrebbe essere raggiunto, per esempio, mediante l’applicazione di interessi moratori propri ad impedire simile deprezzamento o, a difetto, dalla concessione di una correzione adeguata per la perdita subita dagli interessati (vedere, mutatis mutandis, Viaşu c. Romania, no 75951/01, § 83, 9 dicembre 2008; per ciò che riguarda le misure destinate a garantire l’effettività del meccanismo stabilito dalla Convenzione, vedere anche la risoluzione (Res(2004)3, e la raccomandazione) (Rec(2004)6), del Comitato dei Ministri del Consiglio dell’Europa adottata il 12 maggio 2004).
B. Articolo 41 della Convenzione
70. Ai termini dell’articolo 41 della Convenzione,
“Se la Corte dichiara che c’è stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli, e se il diritto interno dell’Alta Parte contraente permette di cancellare solo imperfettamente le conseguenze di questa violazione, la Corte accorda alla parte lesa, se c’è luogo, una soddisfazione equa. “
71. I richiedenti richiedono 43 811 euro (EUR, per danno patrimoniale,). Questo importo corrisponde alla differenza tra l’ importo dell’indennità di espropriazione versata agli interessati e l’importo ottenuto dopo l’applicazione a questa indennità del tasso di interesse massimo previsto dall’articolo 46 della Costituzione.
I richiedenti richiedono inoltre 5 000 EUR per danno morale.
72. Il Governo contesta queste pretese.
73. La Corte considera che per valutare il danno patrimoniale subito dai richiedenti, bisogna prendere in considerazione la differenza tra gli importi che sono stati versati loro effettivamente il 26 novembre 2002 e il 31 dicembre 2004 e quelli che avrebbero ricevuto se le indennità fossero state adeguate per tenere conto dell’erosione monetaria a partire dal 27 maggio 2002, data dell’immissione nel processo della corte d’appello.
74. Dato che il carattere adeguato di un risarcimento rischia di sminuire se il pagamento di questo fa astrazione di elementi suscettibili di ridurne il valore, come lo scorrimento di un lasso di tempo considerevole (Raffinerie greche Stran e Stratis Andreadis c. Grecia, 9 dicembre 1994, § 82, serie A no 301-B) una volta dedotte le somme concesse a livello nazionale ed ottenuto così la differenza col valore dell’indennità di espropriazione in data dei pagamenti, questi importi dovranno essere attualizzati per compensare gli effetti dell’inflazione (Scordino no 1, precitata, § 258).
75. Tenuto conto di questi elementi, e deliberando in equità, la Corte stima ragionevole accordare congiuntamente ai richiedenti la somma di 16 000 EUR.
76. Per il resto, la Corte stima che la constatazione di violazione basta a riparare il danno morale che si può reputare i richiedenti abbiano sofferto a ragione dei fatti della causa.
C. Oneri e spese
77. I richiedenti chiedono anche 3 317 EUR per gli oneri e le spese impegnati dinnanzi alle giurisdizioni interne e alla Corte. A titolo di giustificativo, forniscono un conteggio orario ed un elenco di spese, così come la tabella di parcella del foro di Mersin.
78. Il Governo contesta questo importo.
79. Secondo la giurisprudenza della Corte, un richiedente può ottenere il rimborso dei suoi oneri e spese solo nella misura in cui si stabilisce la loro realtà, la loro necessità ed il carattere ragionevole del loro tasso. Tenuto conto dei documenti in suo possesso e dei criteri suddetti, la Corte stima ragionevole accordare ai richiedenti la somma di 500 EUR ogni onere compreso.
D. Interessi moratori
80. La Corte giudica appropriato ricalcare il tasso degli interessi moratori sul tasso di interesse della facilità di prestito marginale della Banca centrale europea aumentato di tre punti percentuale.
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL’UNANIMITÀ,
1. Dichiara la richiesta ammissibile in quanto al motivo di appello derivato dAll’articolo 1 del Protocollo no 1;
2. Stabilisce che c’è stata violazione dell’articolo 1 del Protocollo no 1;
3. Stabilisce che non c’è luogo di esaminare separatamente il motivo di appello derivato dall’articolo 6 della Convenzione;
4. Stabilisce
a) che lo stato convenuto deve versare congiuntamente ai richiedenti, nei tre mesi a contare dal giorno in cui la sentenza sarà diventata definitiva conformemente all’articolo 44 § 2 della Convenzione, 16 000 EUR (sedicimila euro) per danno patrimoniale, più ogni importo che può essere dovuto a titolo di imposta, e 500 EUR per oneri e spese, più ogni importo che può essere dovuto a titolo di imposta dai richiedenti, da convertire in lire turche al tasso applicabile in data dell’ordinamento;
b) che a contare dalla scadenza di suddetto termine e fino al versamento, questi importi saranno da aumentare di un interesse semplice ad un tasso uguale a quello della facilità di prestito marginale della Banca centrale europea applicabile durante questo periodo, aumentato di tre punti percentuale;
5. Respinge la domanda di soddisfazione equa per il surplus.
Fatto in francese, poi comunicato per iscritto il 6 luglio 2010, in applicazione dell’articolo 77 §§ 2 e 3 dell’ordinamento.
Stanley Naismith Francesca Tulkens
Cancelliere aggiunto Presidentessa
1. Questo tasso è chiamato tasso di capitalizzazione in diritto turco; si tratta del rapporto tra i prezzi di vendita del terreno ed i redditi regolari tirati del terreno.