PRIMA SEZIONE
CASO DI VLASTARIS v. GRECIA
(Applicazione n. 43543/14)
Art. 1 P1 – Rispetto della propriet? – Espropriazione ai fini della creazione di uno spazio verde automaticamente revocato a seguito del mancato pagamento dell’indennizzo fissato giudizialmente entro il termine prescritto – Comune espropriatore che non ha successivamente rinnovato l’esproprio o confermato la revoca dello stesso, n? ha revocato le servit? urbanistiche relative al progetto iniziale – Onere individuale esorbitante
Art. 41 – Giusta soddisfazione – Danni materiali da riparare mediante il ripristino dei diritti di propriet? dell’attore nell’isolato urbano interessato o, in mancanza, mediante il pagamento dell’indennit? di espropriazione aggiornata – Danni non materiali
STRASBURGO
20 febbraio 2020
Tale sentenza diventa definitiva alle condizioni previste dall’articolo 44 ? 2 della Convenzione. Pu? essere soggetta a modifiche editoriali.
Nel caso di Vlastaris contro la Grecia,
La Corte europea dei diritti dell’uomo (Prima Sezione), che si riunisce in una sezione composta da :
Ksenija Turkovi?, Presidente
Krzysztof Wojtyczek,
Linos-Alexander Sicilianos,
Armen Harutyunyan,
Padre Pastore Vilanova,
Pauliine Koskelo,
Jovan Ilievski, giudici,
e Abel Campos, impiegato della sezione,
Dopo la delibera in Aula del Consiglio del 28 gennaio 2020,
Emette la seguente sentenza, adottata in tale data:
PROCEDURA
1. La causa ha avuto origine da un ricorso (n. 43543/14) contro la Repubblica ellenica proposto alla Corte il 28 maggio 2014 da un cittadino di tale Stato, il sig. Nikolaos Vlastaris (in prosieguo: il “ricorrente”), ai sensi dell’articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libert? fondamentali (in prosieguo: la “Convenzione”).
2. Il ricorrente era rappresentato dal sig. P. Georgountzos, avvocato ad Atene. Il Governo greco (“il Governo”) era rappresentato dal delegato del suo agente, il sig. K. Georghiadis, un perito del Consiglio giuridico dello Stato.
3. Il ricorrente ha fatto valere, in particolare, la violazione del suo diritto al rispetto della sua propriet? per il fatto di non aver ricevuto un indennizzo per l’esproprio dei suoi terreni, nonostante l’importo finale dell’indennizzo per l’esproprio fosse stato fissato dalla sentenza n. 2281/2010 della Corte d’appello di Atene.
4. Il 30 agosto 2018 la denuncia ? stata trasmessa al Governo.
IN FATTO
LE CIRCOSTANZE DEL CASO
5. La ricorrente ? nata nel 1939 e risiede ad Atene.
6. E’ il proprietario di un terreno di 1.154 m? elencato come blocco urbano 985 del Comune di Aegaleo. Su questo terreno si trovano l’ex casa della famiglia Vlastaris, un giardino ed edifici professionali (frigoriferi industriali e magazzini della societ? del richiedente, che ? un commerciante al mercato centrale di Atene).
7. In accordo con il piano urbanistico del Comune di Aegaleo, approvato con i decreti del 7 dicembre 1959 e del 17 aprile 1992, il Consiglio Comunale di Aegaleo ha preso la decisione, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’11 maggio 1992, di modificare il tracciato dell’isolato urbano 985 al fine di creare un’area verde. Tale decisione faceva seguito ad una richiesta dei proprietari dei terreni adiacenti, che avevano chiesto al Comune di Aegaleo di espropriare la propriet? del richiedente.
8. Con la legge n. 16/1995 del 6 giugno 1995, intitolata “Calcolo del risarcimento per lo sviluppo della propriet? nel blocco urbano 985 di Aegaleo”, la competente autorit? urbanistica di Atene ha definito quattordici proprietari di propriet? adiacenti che, oltre al Comune di Aegaleo, dovevano risarcire il richiedente: il richiedente doveva essere risarcito dai proprietari del terreno adiacente per una parte del terreno espropriato e dal Comune di Aegaleo per gli edifici sulla sua propriet? e il resto del terreno.
9. Con sentenza 3 luglio 2008, il Tribunale di primo grado di Atene ha fissato l’importo provvisorio del risarcimento per l’esproprio dei beni della ricorrente.
10. Il 30 aprile 2010, con sentenza n. 2281/2010, la Corte d’Appello di Atene ha fissato l’importo definitivo del risarcimento. Secondo la ricorrente, tale importo ammontava a EUR 1 264 327,48, di cui EUR 799 200 a carico dei proprietari dei terreni adiacenti e EUR 465 127,48 a carico del Comune di Aegaleo. La Corte d’Appello ha inoltre fissato gli onorari dell’avvocato al 3 % dell’importo del risarcimento, ossia 37 929,83 euro, e le spese processuali a 550 euro. Poich? la sentenza della Corte d’Appello non ? stata impugnata dalle parti, ? diventata definitiva.
11. Tuttavia, il risarcimento non ? stato versato al ricorrente entro il termine di diciotto mesi previsto dalla Costituzione e dal Codice degli espropri (periodo che va fino al 1? novembre 2011), con la conseguenza che, ai sensi dell’articolo 17 ? 4 della Costituzione, l’esproprio ? da considerarsi revocato per effetto di legge.
12. Il 24 febbraio 2012, il ricorrente ha chiesto al Comune di Aegaleo il mantenimento dell’esproprio, affinch? gli venisse corrisposto l’importo del risarcimento stabilito dalla Corte d’Appello. A sostegno della sua domanda, egli si ? basato sull’articolo 11, comma 3, del Codice degli espropri (come modificato dalla legge n. 4024/2011), che consentiva ai proprietari di terreni la cui espropriazione non era stata completata entro i termini di legge di chiedere il pagamento dell’indennizzo fissato in luogo della restituzione della propriet? nei loro possedimenti. La sua richiesta ? stata tacitamente respinta dal Comune di Aegaleo.
13. La ricorrente si ? ripetutamente lamentata presso varie autorit? del mancato pagamento dell’indennizzo per l’esproprio.
14. In una lettera indirizzata alla Regione Attica il 18 febbraio 2014, il Sindaco di Aegaleo ha dichiarato quanto segue:
? (…)
Poich? [l’immobile in questione] era stato classificato come spazio ad uso comune, i proprietari del terreno adiacente erano responsabili del risarcimento dovuto [all’attore] per [il risarcimento dovuto] per il terreno e il comune per [il risarcimento dovuto] per gli edifici.
Il periodo di diciotto mesi durante il quale l’esproprio avrebbe dovuto essere completato si ? concluso il 23 giugno 2011 (deposito dell’indennit? di esproprio (…)).
In questo caso, [il richiedente] avrebbe potuto, dopo la scadenza del suddetto termine, ottenere la decisione del tribunale di revocare l’esproprio e porre fine alla privazione dei suoi beni. Ricordiamo inoltre che l’acquisto dell’immobile in questione doveva essere finanziato dal “fondo verde”.
Il finanziamento coprirebbe solo le obbligazioni del Comune (pari a 465.000 euro) e non quelle dei proprietari dei terreni adiacenti (…), per i quali l’importo complessivo ? pari a 753.300 euro. 753 300. Poich? [il ricorrente] non accetta di rinunciare alle sue pretese nei confronti dei proprietari del terreno adiacente e il comune non ? obbligato ad assumersi i debiti dei proprietari del terreno adiacente, l’unica soluzione per soddisfare la pretesa [del ricorrente] sarebbe quella di revocare l’esproprio. Anche la sentenza n. 4452/2010 del Consiglio di Stato sostiene questa tesi. (…)
Quanto alle affermazioni del [querelante] secondo cui gli sforzi compiuti dal Comune di Aegaleo per ottenere sussidi dal Ministero dell’Interno [per il pagamento del risarcimento] non sarebbero stati sufficienti, […], [va sottolineato che il finanziamento del risarcimento attraverso sussidi ? possibile solo per l’importo dovuto dal Comune e non per [gli importi dovuti] dai terzi proprietari dei terreni adiacenti. ?
15. Il 28 febbraio 2014 l’Assessorato all’Urbanistica della Regione Attica ha inviato una lettera di risposta al richiedente e al Comune di Aegaleo. Ha affermato, in termini generali, che, per ottemperare alle sentenze dei tribunali amministrativi, ha dovuto prendere in considerazione le richieste di revoca degli espropri e di blocco delle propriet? quando i comuni non hanno avviato procedure di indennizzo per i proprietari. Ha ricordato che, secondo la giurisprudenza consolidata del Consiglio di Stato, l’amministrazione, dopo aver revocato l’esproprio, dovrebbe modificare di conseguenza l’assetto del piano urbanistico oppure, se sussistono le condizioni legali, reimpostare l’esproprio.
16. Nella sua lettera, l’Assessorato all’Urbanistica ha affermato che il Comune di Aegaleo dovrebbe risarcire in via prioritaria il proprietario dell’immobile in questione e, allo stesso tempo, fornire risorse per l’acquisizione di aree comuni al fine di realizzare i nuovi percorsi, se ancora necessari, in conformit? con le esigenze urbanistiche. Ha dichiarato che il Comune di Aegaleo aveva le seguenti opzioni: a) inserire l’importo dell’indennizzo nel bilancio dell’anno in corso e nei bilanci degli anni successivi per consentire l’esproprio mediante il risarcimento del legittimo proprietario; b) presentare programmi di indennizzo, mediante sovvenzioni ottenute da banche o altri enti. Infine, l’Assessorato all’Urbanistica ha indicato che il Comune potrebbe esaminare l’opportunit? di presentare una proposta per la creazione di uno spazio verde simile in un altro luogo adatto, al posto del terreno del richiedente.
LA LEGISLAZIONE E LA PRASSI NAZIONALE IN MATERIA
17. Le disposizioni pertinenti in questo caso dell’articolo 17 ?? 2 e 4 della Costituzione prevedono quanto segue:
? 2. Nessuno pu? essere privato dei propri beni, se non nel pubblico interesse debitamente provato, nei casi e secondo le modalit? previste dalla legge, e sempre con riserva di un preventivo e completo indennizzo, che deve corrispondere al valore dei beni espropriati al momento dell’udienza di fissazione provvisoria dell’indennizzo …”.
4. (….) L’indennizzo fissato dal tribunale deve essere pagato entro un massimo di diciotto mesi dalla pubblicazione della decisione che fissa l’indennizzo provvisorio (…), in caso contrario l’esproprio sar? automaticamente revocato (…).
18. L’articolo 11, paragrafi 3 e 4, del Codice degli espropri (legge n. 2882/2001), modificato dall’articolo 29, paragrafo 3, lettera a), della legge n. 4024/2011, prevede quanto segue:
? 3. L’esproprio ? revocato automaticamente se non ? [finalizzato] entro diciotto mesi dalla pubblicazione della decisione che fissa l’indennizzo provvisorio …”. L’autorit? competente per l’esproprio ? tenuta a pubblicare, entro quattro mesi dalla scadenza del suddetto termine, un atto che certifichi la cessazione dell’esproprio per effetto di legge. Il presente atto ? pubblicato nella Gazzetta ufficiale.
Qualora i proprietari interessati desiderino mantenere l’esproprio revocato per effetto di legge (…), possono presentare una domanda (…) all’autorit? che ha preso la decisione di esproprio entro un anno dalla scadenza del termine previsto per [il completamento] dell’esproprio e il pagamento dell’indennizzo provvisorio o definitivo fissato dal tribunale. Se la domanda viene accolta dall’autorit? che ha preso la decisione di esproprio e che ? responsabile del risarcimento, non ? consentito rivalutare il risarcimento n? chiedere interessi di mora.
Le disposizioni del quarto e quinto comma del paragrafo 1 si applicano anche alle espropriazioni che sono state dichiarate conformemente alle disposizioni della presente legge e che si estinguono automaticamente dopo la scadenza del termine di diciotto mesi. In tali casi, gli interessati possono presentare domanda di prosecuzione dell’esproprio fino al 31.12.2012.
4. 4. Se i termini di cui ai paragrafi 2 e 3 sono scaduti (…), ogni parte interessata pu? chiedere al tribunale amministrativo (…) una sentenza che annulli l’atto o l’omissione contestata e confermi la revoca automatica (…) dell’esproprio (…). (…) ?
19. Con la sentenza n.26/2010, la Corte Suprema Speciale ha risolto la divergenza di giurisprudenza esistente tra le divisioni plenarie della Corte di Cassazione e del Consiglio di Stato in merito all’interpretazione del suddetto articolo 11 ? 3. La Corte Speciale di Cassazione ha stabilito che la revoca d’ufficio dell’esproprio ? stata considerata non avvenuta solo nel solo caso in cui il proprietario espropriato abbia presentato al Ministero delle Finanze una dichiarazione scritta in cui dichiarava di volere che l’esproprio continuasse. La Corte ha dichiarato che solo quando questa dichiarazione ? stata depositata, il desiderio del proprietario espropriato di mantenere l’esproprio ? diventato chiaro e inequivocabile e ogni dubbio sullo status giuridico dei beni espropriati ? stato dissipato.
20. La Corte di Cassazione, riunita in seduta plenaria (sentenza n. 12/2018), ha ritenuto che la decisione dell’amministrazione di sostenere un esproprio non rientrasse in una giurisdizione vincolata, ma in una giurisdizione discrezionale. Ha affermato che, nel prendere la sua decisione, l’amministrazione deve tenere conto dell’interesse generale e dell’opportunit? di svolgere l’opera per la quale ? stato deciso l’esproprio. Ha inoltre affermato che, a differenza di quanto previsto dalla legge applicabile prima dell’entrata in vigore dell’articolo 29, comma 3, lettera a), della legge n. 4024/2011, la semplice formulazione, da parte del proprietario interessato, di una richiesta di mantenimento dell’esproprio revocato per effetto di legge non era pi? sufficiente: d’ora in poi, la richiesta doveva essere accolta dall’autorit? che aveva deciso l’esproprio.
21. L’articolo 32 ? 11 della legge n. 4067/2012 recita come segue:
“In caso di parere positivo per l’attuazione di un nuovo esproprio o di un nuovo blocco della propriet? (…), quando l’autorit? competente per l’esproprio ? un comune, quest’ultimo anticipa le spese a carico dei proprietari dei terreni adiacenti [che sono responsabili di una parte dell’indennizzo] (…)”.
22. Gli articoli 105 e 106 della legge che accompagna il Codice Civile recitano come segue:
Articolo 105
“Lo Stato ha l’obbligo di risarcire i danni causati dagli atti o dalle omissioni illecite dei suoi organi nell’esercizio dei pubblici poteri, a meno che l’atto o l’omissione non siano avvenuti in violazione di una disposizione destinata a servire il pubblico interesse. La persona colpevole ? responsabile in solido con lo Stato, fatte salve le disposizioni speciali sulla responsabilit? dei ministri. ?
Articolo 106
“Le disposizioni dei due articoli precedenti si applicano anche in materia di responsabilit? delle collettivit? territoriali o di altre persone giuridiche di diritto pubblico per i danni causati dagli atti o dalle omissioni dei loro organi. ?
IN DIRITTO
I.SULLA PRESUNTA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 1 DEL PROTOCOLLO N. 1 DELLA CONVENZIONE
23. Il ricorrente lamenta di non aver ricevuto alcun indennizzo per l’esproprio del suo terreno, nonostante la fissazione dell’importo unitario dell’indennizzo per l’esproprio con la sentenza n. 2281/2010 della Corte d’appello di Atene, e di essere stato costretto a rinunciare alle sue pretese nei confronti dei proprietari dei terreni adiacenti per poter riscuotere l’indennizzo dovuto dal Comune di Aegaleo. Egli lamenta una violazione dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 della Convenzione, che recita come segue:
“Ogni persona fisica o giuridica ha il diritto al rispetto della sua propriet?. Nessuno pu? essere privato dei suoi beni se non nell’interesse pubblico e nel rispetto della legge e dei principi generali del diritto internazionale.
Le disposizioni che precedono non pregiudicano il diritto degli Stati di emanare le leggi che ritengono necessarie per regolamentare l’uso dei beni in conformit? all’interesse pubblico o per assicurare il pagamento di tasse o altri contributi o multe. ?
A. Sulla ricevibilit?
24. Il Governo invita la Corte a respingere la richiesta di non esaurimento dei rimedi interni, in quanto il richiedente non ha presentato un’azione di risarcimento danni ai sensi degli articoli 105 e 106 della legge che accompagna il codice civile dinanzi ai tribunali amministrativi. Essa sostiene che se il ricorrente avesse adito i tribunali amministrativi, questi ultimi avrebbero esaminato la legittimit? degli atti amministrativi che hanno dato luogo alla richiesta di risarcimento, nonch? la loro conformit? alla Convenzione, e avrebbero potuto concedergli un risarcimento. Secondo il governo convenuto, poich? il ricorrente si era astenuto dal proporre tale azione, non poteva criticare le autorit? per averlo privato dell’uso e dello sfruttamento della sua propriet? durante il lungo periodo in questione, non avendo dato loro la possibilit? di rimediare alla situazione di cui si lamentava attualmente dinanzi al Tribunale.
25. Il ricorrente sostiene che la sua domanda al Tribunale non si basa sul mancato pagamento del risarcimento, ma sull’asserita violazione dei suoi diritti di propriet? da parte di tale mancato pagamento. A suo avviso, il rimedio cui il Governo ha fatto riferimento era inopportuno e il suo esercizio non farebbe altro che prolungare l’ingiustizia che sarebbe stata commessa nei suoi confronti a causa dei 30 anni trascorsi dall’esproprio, della sua et? (90 anni) e della durata del procedimento per il risarcimento dei danni indicato dal Governo, che rischiava di durare altri 10 anni circa.
26. La Corte rileva che il 3 luglio 2008 il Tribunale di primo grado di Atene ha fissato l’importo provvisorio dell’indennizzo per l’esproprio relativo ai beni della ricorrente e che il 30 aprile 2010 la Corte d’appello di Atene ha fissato l’importo definitivo nella sentenza n. 2281/2010, che ? la sentenza definitiva nella presente causa. In seguito al procedimento dinanzi a tali tribunali, il ricorrente aveva cos? ottenuto un credito finanziario nei confronti dello Stato. La Corte ribadisce la sua giurisprudenza secondo la quale, in un caso del genere, un ricorrente non pu?, ai fini di esaurire i rimedi nazionali, essere obbligato ad avviare un nuovo procedimento per riconfermare l’obbligo dell’amministrazione di pagargli una certa somma di denaro (Kosmidis e a./. Grecia (dic.), n. 32141/04, 24 ottobre 2006, Metaxas c. Grecia, n. 8415/02, ? 19, 27 maggio 2004, e Karahalios c. Grecia (dic.), n. 62503/00, 26 settembre 2002).
27. Poich? la ricorrente aveva un credito finanziario nei confronti dello Stato, la Corte non vedeva come una nuova azione contro lo Stato ai sensi degli articoli 105 e 106 della legge che accompagna il codice civile avrebbe contribuito all’esaurimento dei rimedi interni. La Corte ha pertanto respinto l’obiezione del Governo a tale riguardo.
B. I meriti
1. Argomenti delle parti
28. La ricorrente sostiene che il mancato pagamento del risarcimento ? il risultato di un atteggiamento deliberato delle autorit?, che hanno cercato di rinviare il pagamento del risarcimento a tempo indeterminato. Egli afferma che il comune ha ritenuto che l’esproprio fosse stato revocato senza tuttavia aver adottato un atto che ne attestasse la revoca. Egli afferma inoltre che il comune ha contestato il termine entro il quale aveva presentato la sua richiesta di mantenere l’esproprio e che si ? rifiutato di pagare il risarcimento a causa della sua incapacit? di reperire i fondi necessari.
29. Inoltre, il ricorrente critica l’atteggiamento del comune, in quanto gli ha chiesto di rinunciare alle sue pretese nei confronti dei proprietari dei terreni adiacenti per pagare la sua parte di risarcimento. Si dice che questo atteggiamento consista in un ricatto, che si spiega con manovre politiche ed elettorali a livello comunale. Si tratterebbe di un meccanismo ben congegnato, che verrebbe applicato su larga scala e che avrebbe lo scopo di spingere i proprietari ad accettare un risarcimento inferiore a quello concesso dai tribunali.
30. Il Governo risponde che l’esproprio contestato era stato revocato automaticamente il 3 gennaio 2010, dopo di che non sarebbe stato pi? possibile pagare l’indennizzo di esproprio stabilito dai tribunali. Essa sostiene che, a partire da tale data, il ricorrente avrebbe potuto presentare al Tribunale amministrativo di Atene una richiesta di adozione di una decisione che confermasse la revoca automatica dell’esproprio. Aggiunge che il richiedente si ? astenuto dal presentare tale richiesta e che, in data 24 febbraio 2012, ha chiesto al Comune di Aegaleo di mantenere l’esproprio per poter riscuotere il risarcimento stabilito.
31. Alla luce di quanto sopra, il Governo sostiene che, contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, non vi ? stata una continua inattivit? da parte del Comune di Aegaleo, n? una continua violazione delle decisioni giudiziarie. Il Governo convenuto aggiunge che, inoltre, come previsto dal diritto interno, secondo l’interpretazione della Corte di Cassazione (sentenza n. 12/2018), il Comune aveva il potere discrezionale di decidere se accogliere o meno la domanda di esproprio del ricorrente.
32. Il Governo ha inoltre sostenuto che, per ottenere la revoca del blocco della sua propriet? e la cessazione della sua classificazione come area verde, il richiedente avrebbe dovuto chiedere al Tribunale amministrativo, sulla base dell’articolo 11 ? 4 del Codice degli espropri, una decisione del tribunale che confermasse la revoca dell’esproprio. Aggiunge che, successivamente, il ricorrente avrebbe dovuto proporre un’azione per la modifica del tracciato del piano urbanistico in attuazione della citata decisione giudiziaria (art. 32 ? 3 della legge n. 4067/2012).
2.Valutazione della Corte
33. La Corte ricorda la sua giurisprudenza secondo la quale l’incapacit? di un richiedente di ottenere l’esecuzione di una sentenza pronunciata a suo favore costituisce un’ingerenza nel suo diritto al rispetto dei suoi beni, come stabilito all’articolo 1, primo comma, prima frase, del protocollo n. 1 della Convenzione (v., tra l’altro, Voytenko c. Voytenko). Ucraina, n. 18966/02, ? 53, 29 giugno 2004, Jasi?nien? c. Lituania, n. 41510/98, ? 45, 6 marzo 2003, e Burdov c. Russia, n. 59498/00, ? 40, CEDU 2002-III). Essa sottolinea inoltre che un “credito” pu? costituire una “propriet?” ai sensi dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 se ? sufficientemente accertato per essere esecutivo (Raffinerie greche Stran e Stratis Andreadis c. Grecia, 9 dicembre 1994, ? 59, serie A n. 301-B, e Burdov, citata, ? 40).
34. Nel caso di specie, la Corte rileva che, a seguito dell’adozione della sentenza del 30 aprile 2010, definitiva, con la quale la Corte d’appello di Atene aveva fissato l’importo definitivo del risarcimento per l’esproprio, il ricorrente aveva un credito accertato, liquidato ed esigibile che avrebbe dovuto essergli corrisposto entro diciotto mesi dalla pubblicazione della sentenza del 3 luglio 2008 da parte del Tribunale di primo grado, che aveva fissato l’importo provvisorio di tale risarcimento, ossia entro un termine che scadeva il 1? novembre 2011. Tuttavia, a quest’ultima data, n? il comune n? i proprietari dei terreni adiacenti avevano versato al ricorrente il risarcimento cos? fissato, con la conseguenza che l’esproprio in questione ? stato considerato, in base alle pertinenti disposizioni di diritto interno, come revocato automaticamente.
35. La Corte rileva poi che, avvalendosi della possibilit? offertagli dall’art. 11 del Codice degli espropri, il ricorrente ha poi chiesto al Comune di Aegaleo il mantenimento dell’esproprio che, se tale autorit? avesse risposto affermativamente, gli avrebbe dato diritto a ricevere il risarcimento gi? fissato. Constata inoltre che il comune ha tacitamente respinto la richiesta. Stando cos? le cose, se il Comune aveva effettivamente il potere discrezionale di accettare o respingere la richiesta di mantenere l’esproprio, la sua decisione in merito, in un modo o nell’altro, avrebbe dovuto portare ad una linea di condotta che, in questo caso, sarebbe consistita o nella reimposizione di un esproprio o nella modifica del tracciato del piano urbanistico, che risale al 1992. Ad oggi, tuttavia, il Comune di Aegaleo non ha ancora emesso un atto che certifichi la revoca dell’esproprio per legge (come previsto dall’articolo 11 ? 3 del Codice degli espropri), n? ha imposto un nuovo esproprio, n? ha modificato, a seguito della revoca dell’esproprio, l’assetto del piano urbanistico in modo da non designare pi? la propriet? del richiedente come area verde. L’incoraggiamento al Comune a revocare l’esproprio, indicato come l’unica soluzione possibile per accogliere la richiesta del richiedente, ? stato chiaramente indicato anche nella lettera inviata dall’Assessorato all’Urbanistica della Regione Attica al Comune di Aegaleo e al richiedente il 28 febbraio 2014 (cfr. paragrafo 15).
36. A questo proposito, il Tribunale non pu? fare a meno di notare che lo stesso sindaco di Aegaleo, in una lettera alla regione dell’Attica del febbraio 2014, ha sottolineato che l’unica soluzione per accogliere la richiesta del richiedente era la revoca dell’esproprio. Il sindaco ha inoltre affermato, con riferimento alle affermazioni del ricorrente secondo cui gli sforzi compiuti dal comune di Aegaleo per ottenere sovvenzioni dal Ministero dell’Interno per il pagamento del risarcimento non sarebbero stati sufficienti, che il finanziamento del risarcimento mediante sovvenzioni era possibile solo per l’importo dovuto dal comune e non per le somme dovute dai terzi proprietari dei terreni adiacenti (si veda il precedente paragrafo 14).
37. Parimenti, il Tribunale osserva che, nella citata lettera del 28 febbraio 2014, la Direzione Urbanistica della Regione Attica ha affermato che il comune di Aegaleo dovrebbe indennizzare in via prioritaria il ricorrente e, nel contempo, fornire risorse per l’acquisizione di aree comuni al fine di realizzare i nuovi percorsi, se ancora necessari, secondo le esigenze urbanistiche. L’Assessorato all’Urbanistica ha anche suggerito al Comune le modalit? e i mezzi per reperire i finanziamenti necessari (vedi paragrafo 16).
38. E’ vero che il Comune avrebbe potuto revocare l’esproprio e reimporne un altro modificando la destinazione d’uso dei beni del richiedente, ma in tal caso, ai sensi dell’articolo 32 ? 11 della legge n. 4067/2012 (cfr. paragrafo 21), avrebbe dovuto anticipare anche la parte di risarcimento spettante ai proprietari dei terreni adiacenti.
39. Tuttavia, dalle due lettere di cui sopra emerge chiaramente che n? i proprietari dei terreni adiacenti, che erano debitori della maggior parte dell’indennizzo per l’esproprio, n? il comune avevano i mezzi per pagare le somme dovute. Ci? premesso, la Corte ha gi? ritenuto che la mancanza di risorse di un ente locale, e quindi di un organismo statale, non pu? giustificare il mancato rispetto da parte di un ente locale degli obblighi derivanti da una sentenza definitiva nei suoi confronti (De Luca c. Italia, n. 43870/04, ? 54, 24 settembre 2013).
40. Infine, e soprattutto, il Tribunale osserva che a tutt’oggi il ricorrente non ha ricevuto alcun pagamento del risarcimento che gli ? stato concesso dalla Corte d’appello, n? il suo terreno ? stato liberato dalle servit? urbanistiche che lo gravano. Tale situazione ha sconvolto il giusto equilibrio tra le esigenze dell’interesse generale della comunit? e gli imperativi di tutela dei diritti fondamentali della persona.
41. Di conseguenza, vi ? stata una violazione dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 della Convenzione.
SULL’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE
42. Ai sensi dell’articolo 41 della Convenzione,
“Se il Tribunale dichiara che vi ? stata una violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli, e se il diritto interno dell’Alta Parte contraente consente solo imperfettamente di eliminare le conseguenze di tale violazione, il Tribunale dar? giusta soddisfazione alla parte lesa, se del caso. ?
A.Danni
1.Danni materiali
43. Per il danno materiale che sostiene di aver subito, il ricorrente chiede EUR 2 296 584,13 (EUR). Egli suddivide la sua pretesa come segue: EUR 1 302 807,31 per l’indennit? fissata dalla Corte d’appello; EUR 37 929,83 per gli onorari dell’avvocato fissati dalla Corte d’appello; EUR 550 per le spese legali; EUR 13 456,70 per l’affitto che egli sostiene di aver dovuto pagare per l’affitto di un appartamento dal 2002 al 2017; EUR 862 320,12, somma corrispondente agli interessi sull’importo dell’indennit? di espropriazione fino al 31 dicembre 2018.
44. Il governo ha sostenuto che le affermazioni del ricorrente relative ai danni materiali erano infondate e non avevano alcun nesso causale con la presunta violazione dell’articolo 1 del protocollo n. 1. Essi hanno criticato la ricorrente per aver cercato di rendere il Tribunale un tribunale di primo grado che sarebbe stato chiamato a pronunciarsi sulle questioni che rientrano nella competenza dei giudici nazionali. Essa richiama l’attenzione del Tribunale sulla contraddizione che, a suo avviso, esiste tra le richieste di risarcimento dei danni materiali del ricorrente e le affermazioni del ricorrente nelle sue osservazioni, secondo le quali egli non cercherebbe di chiedere il risarcimento dovuto al comune e ai proprietari dei terreni adiacenti.
45. La Corte ricorda che una sentenza che constata una violazione comporta per lo Stato convenuto l’obbligo giuridico, ai sensi della Convenzione, di porre fine alla violazione e di cancellarne le conseguenze in modo da ristabilire, per quanto possibile, la situazione precedente. Gli Stati contraenti che sono parti di un caso sono in linea di principio liberi di scegliere i mezzi che utilizzeranno per conformarsi a una sentenza che constata una violazione. Questa discrezionalit? sui mezzi di esecuzione di una sentenza riflette la libert? di scelta che va di pari passo con l’obbligo prioritario imposto dalla Convenzione agli Stati contraenti di assicurare il rispetto dei diritti e delle libert? garantite. Se la natura della violazione consente la restitutio in integrum, spetta allo Stato convenuto eseguirla, in quanto la Corte non ha n? la competenza n? la possibilit? pratica di farlo essa stessa. Se invece il diritto nazionale non permette, o permette solo in modo imperfetto, di cancellare le conseguenze della violazione, l’articolo 41 della Convenzione autorizza la Corte a dare alla parte lesa la soddisfazione che ritiene opportuna (Papamichalopoulos e altri c. Grecia (articolo 50), 31 ottobre 1995, ? 34, serie A n. 330-B, e Vontas e altri c. Grecia, n. 43588/06, ? 49, 5 febbraio 2009).
46. Nelle circostanze del caso, la Corte ritiene che il ripristino dei diritti di propriet? del richiedente nell’isolato urbano 985 lo metterebbe in una situazione equivalente a quella in cui si sarebbe trovato se non si fosse verificata la violazione dell’articolo 1 del Protocollo n. 1.
47. Se lo Stato convenuto non effettua tale restituzione entro sei mesi dalla data di pronuncia della presente sentenza, la Corte decide che lo Stato convenuto paga agli interessati, per i danni materiali, una somma equivalente all’importo del danno subito. A tale riguardo, la Corte rileva che la Corte d’appello di Atene ha fissato il risarcimento per l’esproprio in EUR 1 264 327,48, di cui EUR 799 200 dovevano essere versati alla ricorrente dai proprietari dei terreni adiacenti e EUR 465 127,48 dal comune di Aegaleo. La Corte d’Appello ha inoltre fissato gli onorari dell’avvocato al 3 % dell’importo del risarcimento, ossia 37 929,83 euro, e le spese processuali a 550 euro.
48. Il Tribunale ritiene pertanto che alla ricorrente debba essere riconosciuta, per il danno materiale, la parte del risarcimento dovuto dal Comune, pi? gli onorari degli avvocati calcolati in proporzione a tale somma, ossia EUR 13 953,82, e le spese legali, per un totale di EUR 479 631,30. Tale somma dovr? essere aumentata di un tasso di interesse del 3% annuo a partire dal 2010, anno in cui la Corte d’Appello ha fissato l’importo definitivo del risarcimento, per un totale di 620.020,30 euro.
2.Danni non materiali
49. Per il danno morale che ritiene di aver subito, il ricorrente chiede una somma pari a quella richiesta per il danno materiale, vale a dire EUR 2 296 584,13.
50. Il governo ha ritenuto che l’affermazione della ricorrente fosse eccessiva e che la constatazione di una violazione avrebbe costituito una soddisfazione sufficiente.
51. In questo caso, la violazione dei diritti del richiedente ai sensi dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 deve avergli causato sentimenti di impotenza e frustrazione. La Corte ritiene che un adeguato risarcimento di questo danno non pecuniario debba essere effettuato (cfr., mutatis mutandis, Burdov (n. 2), n. 33509/04, ?? 151-157, CEDU 2009) e concede al ricorrente la somma di EUR 20.000 a tale riguardo.
B. Costi e spese
52. Poich? la ricorrente non ha presentato alcuna richiesta di rimborso delle spese, il Tribunale ritiene di non dover concedere alcuna somma a tale riguardo.
C. Interessi moratori
53. La Corte ritiene opportuno basare il tasso di interesse di mora sul tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea, maggiorato di tre punti percentuali.
PER QUESTI MOTIVI, IL TRIBUNALE, CON UNA DECISIONE UNANIME,
Dichiara la domanda ammissibile ;
Dichiara che vi ? stata una violazione dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 della Convenzione;
Dice
a) che lo Stato convenuto deve, entro sei mesi dalla data in cui la sentenza ? passata in giudicato ai sensi dell’articolo 44 ? 2 della Convenzione, ripristinare i diritti di propriet? dell’istante nel blocco urbano 985;
b) in alternativa, e in mancanza di tale ripristino entro il termine previsto, che lo Stato convenuto paghi all’istante, entro nove mesi dalla data in cui la sentenza ? passata in giudicato ai sensi dell’articolo 44 ? 2 della Convenzione, la somma di 620.020,30 euro (seicentoventimila ventimila venti euro e trenta centesimi), pi? l’importo eventualmente dovuto a titolo di imposta, per i danni materiali;
(c) che lo Stato convenuto paghi all’istante, entro tre mesi dalla data in cui la sentenza ? passata in giudicato ai sensi dell’articolo 44 ? 2 della Convenzione, la somma di 20.000 euro (ventimila euro) pi? l’importo eventualmente dovuto a titolo di imposta, per danni non patrimoniali;
d) che, dalla scadenza dei periodi di cui alle precedenti lettere b) e c) fino al pagamento, tali importi sono produttivi di interessi semplici ad un tasso pari al tasso sulle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea applicabile durante tale periodo, maggiorato di tre punti percentuali ;
Respinge la richiesta per la giusta soddisfazione per il resto.
Fatto in francese, comunicato per iscritto il 20 febbraio 2020, ai sensi dell’articolo 77, paragrafi 2 e 3 del regolamento.
Abel Campos Ksenija Turkovi?
Cancelliere Presidente