SECONDA SEZIONE
CAUSA VITIELLO C. ITALIA
( Richiesta no 6870/03)
SENTENZA
STRASBURGO
17 luglio 2007
DEFINITIVO
17/10/2007
Questa sentenza diventerà definitiva nelle condizioni definite all’articolo 44 § 2 della Convenzione. Può subire dei ritocchi di forma.
Nella causa Vitiello c. Italia,
La Corte europea dei Diritti dell’uomo, seconda sezione, riunendosi in una camera composta da:
La Sig.ra F. Tulkens, presidentessa, Sigg. A.B. Baka, I. Cabral Barreto, V. Zagrebelsky, le Sig.re A. Mularoni, D. Jočienė, il Sig. D. Popović, giudici,
e dalla Sig.ra S. Dollé, cancelliera di sezione,
Dopo avere deliberato in camera del consiglio il 5 luglio 2005 e il 26 giugno 2007,
Rende la sentenza che ha adottato in questa ultima data:
PROCEDIMENTO
1. All’origine della causa si trova una richiesta (no 6870/03) diretta contro la Repubblica italiana e in cui due cittadini di questo Stato, la Sig.ra R. V. ed il Sig. S. V. (“i richiedenti”), hanno investito la Corte il 12 febbraio 2003 in virtù dell’articolo 34 della Convenzione di salvaguardia dei Diritti dell’uomo e delle Libertà fondamentali (“la Convenzione”).
2. I richiedenti sono rappresentati da M B. e R. R., avvocati a Pannarano (Benevento). Il governo italiano (“il Governo”) è rappresentato dal suo agente, il Sig. I. M. Braguglia, e dal suo coagente, il Sig. F. Crisafulli.
3. I richiedenti adducevano in particolare un attentato al loro diritto al rispetto dei loro beni e di accesso ad un tribunale.
4. Con una decisione del 5 luglio 2005, la camera ha dichiarato la richiesta parzialmente ammissibile.
5. Tanto i richiedenti che il Governo hanno depositato delle osservazioni scritte complementari (articolo 59 § 1 dell’ordinamento).
IN FATTO
I. LE CIRCOSTANZE DELLO SPECIFICO
6. I richiedenti sono nati rispettivamente nel 1952 e 1923 e risiedono a Pompei (Napoli).
7. Sono i proprietari di un immobile ubicato a Pompei vicino alla zona archeologica.
8. In una data non precisata, V. e S. costruirono un magazzino destinato ad un uso commerciale accanto all’immobile dei richiedenti.
1. Il procedimento dinnanzi alle giurisdizioni penali
9. Un procedimento penale fu aperto contro V. e S. per violazione delle regole di urbanistica (abuso edilizio).
10. I richiedenti si costituirono parti civili in questo procedimento.
11. Con un giudizio depositato alla cancelleria il 24 luglio 2000, il tribunale di Torre Annunziata condannò V., S. essendo deceduto nel frattempo, ad un anno ed otto mesi di detenzione così come ad una multa di 1 500 000 ITL per violazione delle regole di urbanistica. Inoltre, il tribunale ordinò alla municipalità di Pompei di procedere alla demolizione della costruzione controversa, mise gli oneri di demolizione a carico di V. ed ordinò il ristabilimento dei luoghi come erano inizialmente. Infine, riconobbe ai richiedenti il diritto ad un risarcimento, da quantificare dalle giurisdizioni civili competenti.
12. V. interpose appello a questo giudizio.
13. Con una sentenza depositata alla cancelleria il 12 maggio 2001, la corte di appello condannò V. ad un anno di detenzione ed ad una multa di 1 000 000 ITL. Inoltre, confermò l’ordine di demolizione della costruzione controversa ed il diritto dei richiedenti ad un risarcimento da quantificare dalle giurisdizioni civili competenti, ma revocò l’ordine di ristabilimento dei luoghi nel loro stato anteriore.
14. V. ricorse in cassazione
15. Con una sentenza depositata alla cancelleria il 15 gennaio 2002, la Corte di cassazione respinse il ricorso di V..
16. La demolizione della costruzione controversa non ha avuto mai luogo.
2. Il procedimento di regolarizzazione
17. Il 7 agosto 2001, V. aveva introdotto nel frattempo, dinnanzi alle autorità municipali di Pompei un’istanza che mirava ad ottenere la regolarizzazione (sanatoria) della costruzione controversa.
18. Con una lettera del 23 settembre 2005, i richiedenti hanno informato la cancelleria del rigetto, con un’ordinanza del 16 luglio 2002, di questa istanza.
II. IL DIRITTO INTERNO PERTINENTE
A. Sulla costituzione di parte civile
19. Gli articoli pertinenti del codice di procedimento penale (il “CPP”) dispongono:
Articolo 79
“La costituzione di parte civile ha luogo a partire dall’udienza preliminare “
Articolo 90
“La parte lesa esercita i diritti e le facoltà che le sono riconosciute espressamente dalla legge e può inoltre, ad ogni stadio del procedimento, presentare delle memorie così come, salvo in cassazione, indicare degli elementi di prova. “
Articolo 101
“La parte lesa può nominare un rappresentante legale per l’esercizio dei diritti e delle facoltà di cui gode “
B. Sulla demolizione
20. L’articolo 7 della legge no 47 del 28 febbraio 1985, nelle sue parti pertinenti, dispone:
“2. Nel caso in cui delle costruzioni vegano realizzate in mancanza di un permesso di costruire o in violazione di questo il sindaco deve ordinarne la demolizione.
3. Nel caso in cui la persona responsabile della violazione delle regole di urbanistica non procede alla demolizione, la proprietà della costruzione e del terreno ubicato vicino a questa viene trasferita senza onere alla municipalità
5. La costruzione così acquistata al patrimonio della municipalità deve essere demolita a spese della persona che ha violato le regole di urbanistica
9. Nel caso in cui la demolizione non è stata già effettuata, il giudice che emette un giudizio di condanna(…)la ordina. “
IN DIRITTO
I. SULLA VIOLAZIONE ADDOTTA DELL’ARTICOLO 1 DEL PROTOCOLLO NO 1
21. I richiedenti si lamentano dei danni derivanti dell’impossibilità di ottenere la demolizione della costruzione realizzata dai loro vicini. Invocano l’articolo 1 del Protocollo no 1 che si legge così:
“Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno può essere privato della sua proprietà se non a causa di utilità pubblica e nelle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale.
Le disposizioni precedenti non recano offesa al diritto che possiedono gli Stati di mettere in vigore le leggi che giudicano necessarie per regolamentare l’uso dei beni conformemente all’interesse generale o per garantire il pagamento delle imposte o di altri contributi o delle multe. “
A. Sulle eccezioni preliminari del Governo
22. Il Governo reitera l’eccezione di non-esaurimento delle vie di ricorso interne, così come quella derivata della mancanza di requisito di “vittima”, già sollevata allo stadio dell’ammissibilità della richiesta.
23. La Corte nota che le due eccezioni sono state già respinte nella decisione sull’ammissibilità del 5 luglio 2005 e che il Governo si appella a degli argomenti che non sono di natura tale da rimettere in causa questa decisione. Di conseguenza, le eccezioni non potrebbero essere considerate.
B. Sul merito
1. Tesi delle parti
a) Il Governo
24. A titolo principale, il Governo osserva che l’ordine di demolizione pronunciato dalle giurisdizioni penali soddisfa in quanto tale l’esigenza di protezione degli interessi della collettività e non degli individui, ossia i richiedenti.
25. Si tratta difatti di una misura di natura amministrativa, che insegue lo scopo di interesse generale di ristabilire la situazione di fatto che le regole di urbanistica violate miravano a proteggere.
26. Quindi, la non esecuzione dell’ordine di demolizione non costituirebbe, in quanto tale, una violazione di un diritto individuale di carattere privato dei richiedenti e non potrebbe essere considerato dunque come un’ingerenza nel diritto di questi al rispetto dei beni ai sensi dell’articolo 1 del Protocollo no 1.
27. A titolo accessorio, il Governo fa valere che il procedimento di regolarizzazione iniziato da V. è sempre pendente. Ora, nelle cause in cui c’era stato un principio di esecuzione dell’ordine di demolizione contro cui l’interessato aveva formato opposizione dinnanzi alle giurisdizioni competenti (incidente di esecuzione) la Corte di cassazione ha affermato la necessità di sospendere l’esecuzione dell’ordine di demolizione quando un’istanza di regolarizzazione è stata fatta nelle forme e nei termini legali, corredati dal pagamento richiesto. Il Governo riconosce che la presente causa è differente rispetto a quelle prese in considerazione dalla Corte di cassazione, ma considera tuttavia che questa giurisprudenza dovrebbe orientare l’azione delle giurisdizioni come quella delle amministrazioni pubbliche.
28. Anche supponendo che l’inadempimento dell’ordine di demolizione abbia costituito un’ingerenza nel diritto dei richiedenti ai sensi dell’articolo 1 del Protocollo no 1, tale sacrificio sarebbe inferiore a quello che colpirebbe lo stesso diritto di V., nel caso in cui tale ordine venisse eseguito quando il procedimento di regolarizzazione è sempre pendente e la situazione è ancora suscettibile di essere regolarizzata.
b) I richiedenti,
29. I richiedenti si oppongono agli argomenti del Governo, facendo valere in particolare che con un’ordinanza del 16 luglio 2002 le autorità municipali hanno respinto l’istanza di regolarizzazione introdotta da V.
2. Valutazione della Corte
a) La regola applicabile
30. Nello specifico, la Corte osserva che il rifiuto delle autorità municipali a conformarsi alla decisione definitiva delle giurisdizioni penali ha avuto come conseguenza il mantenimento in stato della costruzione realizzata irregolarmente da V. tenuto conto della prossimità di questa costruzione con l’abitazione dei richiedenti, le autorità italiane sono responsabili dell’ingerenza nel diritto di proprietà dei richiedenti; l’ingerenza in questione non costituisce né un’espropriazione né una regolamentazione dell’uso dei beni, ma dipende dalla prima frase del primo capoverso dell’articolo 1.
b) Sull’osservazione dell’articolo 1 del Protocollo no 1
31. La Corte ricorda che l’articolo 1 del Protocollo no 1 esige che un’ingerenza dell’autorità pubblica nel godimento del diritto al rispetto dei beni sia legale: la seconda frase del primo capoverso di questo articolo autorizza, difatti, una privazione di proprietà solo “nelle condizioni previste dalla legge”; il secondo capoverso riconosce agli Stati il diritto di regolamentare l’uso dei beni mettendo in vigore delle “leggi.”
32. In più, la preminenza del diritto, uno dei principi fondamentali di una società democratica, è inerente all’insieme degli articoli della Convenzione (vedere, tra altre, Belvedere Alberghiera S.r.l. c. Italia, no 31524/96, § 63, CEDH 2000-VI, Amuur c,. Francia, sentenza del 25 giugno 1996, Raccolta delle sentenze e decisioni 1996-III, pp. 850-851, § 50) ed implica il dovere dello stato o di un’autorità pubblica di piegarsi ad un giudizio o ad una sentenza resa a loro carico (vedere, mutatis mutandis, Hornsby c. Grecia, sentenza del 19 marzo 1997, Raccolta 1997-II, p. 511, § 41). La stessa constatazione vale per gli atti degli organi amministrativi che hanno un carattere definitivo ed esecutivo.
33. Ne segue che la necessità di ricercare se un giusto equilibrio è stato mantenuto tra le esigenze dell’interesse generale della comunità e gli imperativi della salvaguardia dei diritti fondamentali dell’individuo (vedere Sporrong e Lönnroth c. Svezia, sentenza del 23 settembre 1982, serie A no 52, p. 26, § 69) può farsi sentire solo quando è accertato che l’ingerenza controversa ha rispettato il principio della legalità e non era arbitraria (vedere Iatridis c. Grecia [GC], no 31107/96, § 58, CEDH 1999-II).
34. Nel caso specifico, la Corte stima opportuno ricordare certi fatti che le sembrano essenziali. Da prima, la Corte rileva che con un procedimento concluso da una sentenza della Corte di cassazione, le giurisdizioni penali hanno ordinato definitivamente la demolizione della costruzione controversa, dato che questa era stata realizzata in violazione delle regole di urbanistica. Le autorità municipali avevano il dovere di procedere dunque così, ma non hanno preso tuttavia nessuna iniziativa in questo senso.
35. Poi, la Corte ha il dovere di constatare che le giurisdizioni penali hanno riconosciuto anche definitivamente che i richiedenti hanno subito un danno materiale in ragione della costruzione illegale e hanno riconosciuto di conseguenza a questi il diritto ad un risarcimento, essendo necessario l’ eventuale procedimento dinnanzi alle giurisdizioni civili necessario solamente per quantificarlo.
36. Infine, in quanto al procedimento per regolarizzazione iniziato da V. dinnanzi alla municipalità di Pompei, la Corte rileva che questo si è concluso il 16 luglio 2002 con un rigetto dell’istanza di regolarizzazione.
37. Risulta dunque dai fatti della causa che il rifiuto o l’omissione dell’amministrazione municipale di procedere alla demolizione della costruzione controversa non aveva nessuna base legale in diritto interno. Tale conclusione dispensa la Corte dal ricercare se un giusto equilibrio è stato mantenuto tra le esigenze dell’interesse generale della comunità e gli imperativi della salvaguardia dei diritti individuali (vedere Antonetto c. Italia, no 15918/89, 20 luglio 2000 e Fotopoulou c. Grecia, no 66725/01, 18 novembre 2004).
38. Pertanto, c’è stata violazione dell’articolo 1 del Protocollo no 1.
II. SULLA VIOLAZIONE ADDOTTA DELL’ARTICOLO 6 § 1 DELLA CONVENZIONE
39. Invocando il diritto ad una protezione giudiziale effettiva, i richiedenti si lamentano dell’impossibilità di ottenere l’esecuzione del giudizio definitivo delle giurisdizioni penali che ordinava la demolizione dell’immobile controverso. Invocano l’articolo 6 § 1 della Convenzione che, nelle sue parti pertinenti, disponi:
“Ogni persona ha diritto affinché la sua causa sia sentita da un tribunale che deciderà delle contestazioni sui suoi diritti ed obblighi di carattere civile “
A. Tesi delle parti
40. Il Governo sostiene che nessuna giurisdizione nazionale ha riconosciuto ai richiedenti il diritto alla demolizione dell’immobile controverso. Difatti la costituzione di parte civile nel procedimento dinnanzi alle giurisdizioni penali sarebbe stata accettata solo ai fini della concessione di un risarcimento e non per ottenere l’ordine di demolizione.
41. In ragione della mancanza di un diritto individuale dei richiedenti alla demolizione, il Governo conclude che l’articolo 6 § 1 della Convenzione non è stato violati nello specifico.
42. Ad ogni modo, il Governo sostiene che l’ordine di demolizione non costituisce una misura il cui collocamento in esecuzione è un dovere discutibile per i suoi destinatari, dato che l’amministrazione può, in certe condizioni previste dalla legge, sospendere la sua esecuzione ed anche ignorarlo.
43. I richiedenti si oppongono alla tesi del Governo.
B. Valutazione della Corte
44. La Corte ricorda che, secondo la sua giurisprudenza, il diritto ad un tribunale sarebbe illusorio se l’ordine giuridico interno di un Stato contraente permettesse che una decisione giudiziale definitiva ed obbligatoria resti inoperante a scapito di una parte. L’esecuzione di un giudizio o di una sentenza, di qualsiasi giurisdizione questo sia, deve essere considerata come facente parte integrante del “processo” ai sensi dell’articolo 6 dunque (vedere, tra altre, Immobiliare Saffi c. Italia [GC], no 22774/93, § 63 in fine, CEDH 1999-V, e Hornsby c. Grecia, precitata, § 40).
45. Nello specifico, la Corte considera che il motivo di appello dei richiedenti sollevato sotto l’angolo del diritto di accesso ad un tribunale si confonde con quello derivato dall’articolo 1 del Protocollo no 1, nella misura in cui i richiedenti si lamentano a questo titolo dei danni derivanti dall’impossibilità di ottenere la demolizione della costruzione controversa.
46. Avuto riguardo alla conclusione formulata al paragrafo 38, non stima necessario esaminarlo separatamente sotto l’angolo dell’articolo 6 § 1 della Convenzione.
III. SULL’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 41 DELL CONVENZIONE
47. Ai termini dell’articolo 41 della Convenzione,
“Se la Corte dichiara che c’è stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli, e se il diritto interno dell’Alta Parte contraente permette di cancellare solo imperfettamente le conseguenze di questa violazione, la Corte accorda alla parte lesa, se c’è luogo, una soddisfazione equa. “
A. Danno materiale
48. Appellandosi a una perizia che hanno depositato, i richiedenti sollecitano il versamento di una somma di 153 864 EUR, uguale alla diminuzione di valore del loro immobile in ragione della presenza della costruzione controversa.
49. Il Governo fa valere che i richiedenti non hanno diritto a nessuna somma, dato che l’inadempimento dell’ordine di demolizione non costituirebbe la violazione di un diritto individuale di carattere privato dei richiedenti. Ad ogni modo, il Governo sostiene che i richiedenti non hanno supportato la loro richiesta.
50. Inoltre, il Governo fa valere che la perizia depositata dai richiedenti non sarebbe stata stabilita secondo dei criteri obiettivi.
51. In più, il Governo sostiene che l’ordine di demolizione deve essere ancora eseguito e che l’immobile dei richiedenti ricupererà il suo valore dopo questa demolizione.
52. Infine, il Governo rileva che, conformemente alla decisione delle giurisdizioni penali, i richiedenti potrebbero iniziare un’azione dinnanzi alle giurisdizioni civili per ottenere un risarcimento.
53. La Corte stima che, tenuto conto delle circostanze dello specifico ed astrazione fatta della conclusione che sarà riservata alla questione della demolizione, un risarcimento costituirebbe un risarcimento adeguato del danno subito dai richiedenti. A questo riguardo, la Corte rileva che le giurisdizioni penali hanno determinato definitivamente che i richiedenti hanno subito un danno materiale in ragione della costruzione illegale realizzata da V. (paragrafi 11 e 13 sopra). Tuttavia, dato che conformemente alla decisione di queste giurisdizioni, i richiedenti possono impegnare un’azione dinnanzi alle giurisdizioni civili per ottenere un risarcimento, la Corte stima che non c’è luogo di accordare una somma a titolo di danno materiale.
B. Danno morale
54. I richiedenti chiedono la somma di 50 000 EUR.
55. Il Governo reitera gli argomenti presentati sopra e fa valere che ad ogni modo, la somma chiesta è eccessiva.
56. La Corte ammette che i richiedenti hanno dovuto subire un danno giuridico –per il fatto in particolare della frustrazione provocata dal rifiuto o dall’omissione dell’amministrazione di procedere alla demolizione della costruzione controversa malgrado la decisione definitiva delle giurisdizioni penali-che non viene compensato sufficientemente dalla constatazione di violazione (vedere, tra altre, Antonetto c. Italia, precitata, Dactylidi c. Grecia, no 52903/99, § 58, 27 marzo 2003 e Fotopoulou c. Grecia, precitata). Deliberando in equità, la Corte assegna a questo titolo 5 000 EUR a ciascuno dei richiedenti.
C. Oneri e spese
57. I richiedenti sollecitano il versamento di 9 556,38 EUR a titolo di oneri e spese per ciò che riguarda il procedimento dinnanzi alla Corte.
58. Il Governo sostiene che la somma chiesta è esorbitante e si rimette alla saggezza della Corte.
59. La Corte ricorda la sua giurisprudenza secondo la quale il sussidio degli oneri e spese a titolo dell’articolo 41 presuppone che si stabilisca la loro realtà, la loro necessità ed il carattere ragionevole del loro tasso. Inoltre, gli oneri di giustizia sono recuperabili solamente nella misura in cui si riferiscono alla violazione constatata (vedere, per esempio, Beyeler c. Italia (soddisfazione equa) [GC], no 33202/96, § 27, 28 maggio 2002; Sahin c. Germania [GC], no 30943/96, § 105, CEDH 2003-VIII).
60. La Corte ha appena concluso alla violazione dell’articolo 1 del Protocollo no 1, ammettendo così la tesi dei richiedenti. Se la Corte non dubita della necessità degli oneri richiesti né che siano stati sostenuti effettivamente a questo titolo, trova però eccessiva la parcella rivendicata per il procedimento a Strasburgo. Considera quindi che vi è luogo di rimborsarli solo in parte. Tenuto conto delle circostanze della causa, la Corte assegna ai richiedenti, congiuntamente, 3 000 EUR al totale, più ogni importo che può essere dovuto a titolo di imposta su questa somma.
D. Interessi moratori
61. La Corte giudica appropriato dbasare il tasso degli interessi moratori sul tasso di interesse della facilità di prestito marginale della Banca centrale europea aumentato di tre punti percentuale.
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL’UNANIMITÀ,
1. Respinge le eccezioni preliminari del Governo;
2. Stabilisce che c’è stata violazione dell’articolo 1 del Protocollo no 1;
3. Stabilisce che non c’è luogo di esaminare separatamente il motivo di appello tratto dall’articolo 6 § 1 della Convenzione;
4. Stabilisce
a) che lo stato convenuto deve versare, nei tre mesi a contare dal giorno in cui la sentenza sarà diventata definitiva conformemente all’articolo 44 § 2 della Convenzione, le seguenti somme:
i. 5 000 EUR (cinquemila euro) ad ogni richiedente per danno morale;
ii. 3 000 EUR ( tremila euro) ai richiedenti, congiuntamente, per oneri e spese;
iii. ogni importo che può essere dovuto a titolo di imposta su suddette somme;
b) che a contare dalla scadenza di suddetto termine e fino al versamento, questi importi saranno da aumentare di un interesse semplice ad un tasso uguale a quello della facilità di prestito marginale della Banca centrale europea applicabile durante questo periodo, aumentato di tre punti percentuale;
5. Respinge la domanda di soddisfazione equa per il surplus.
Fatto in francese, comunicato poi per iscritto il 17 luglio 2007 in applicazione dell’articolo 77 §§ 2 e 3 dell’ordinamento.
S. Dollé F. Tulkens
Cancelliera Presidentessa