Conclusioni: Eccezione preliminare respinta, Articolo 35-3-b – Nessuno danno importante, Violazione dell’articolo 1 del Protocollo n° 1 – Protezione della proprietà, articolo 1 al. 1 del Protocollo n° 1 – Privazione di proprietà,
Soddisfazione equa riservata
GRANDE CAMERA
CAUSA VISTIŅŠ E PEREPJOLKINS C. LETTONIA
, Richiesta no 71243/01,
SENTENZA
(Fondo)
STRASBURGO
25 ottobre 2012
Questa sentenza è definitiva. Può subire dei ritocchi di forma.
Nel causa Vistiņš e Perepjolkins c. Lettonia,
La Corte europea dei diritti dell’uomo, riunendosi in una Grande Camera composta di:
Nicolas Bratza, presidente,
Francesca Tulkens,
Nina Vajić,
Dean Spielmann,
Lech Garlicki,
Peer Lorenzen,
Karel Jungwiert,
Elisabetta Steiner,
Ján Šikuta,
András Sajó,
Nona Tsotsoria,
Işıl Karakaş,
Kristina Pardalos,
Angelika Nußberger,
Julia Laffranque,
Linos-Alexandre Sicilianos,
André Potocki, juges,et
di Michael O’Boyle, cancelliere aggiunge,
Dopo avere deliberato in camera del consiglio il 11 gennaio e 19 settembre 2012,
Rende la sentenza che ha, adottata a questa ultima, dato:
PROCEDIMENTO
1. All’origine della causa si trova una richiesta (no 71243/01) diretta contro la Repubblica della Lettonia e di cui due cittadini di questo Stato, OMISSIS (“i richiedenti”), hanno investito la Corte il 5 giugno 2001 in virtù dell’articolo 34 della Convenzione di salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (“la Convenzione”).
2. Dinnanzi alla Corte, i richiedenti sono stati rappresentati da OMISSIS, avvocato a Riga. Il governo lettone (“il Governo”) è stato rappresentato dal suo agente, la Sig.ra I. Reine.
3. Nella loro richiesta, gli interessati adducevano che l’espropriazione di terreni che appartenevano loro in applicazione di una legge che contempla un procedimento che si applicava solamente ad essi e mediante un indennizzo irrisorio aveva portato violazione del loro diritto al rispetto dei loro beni garantiti dall’articolo 1 del Protocollo no 1. Si dicevano anche vittime di una discriminazione proibita dall’articolo 14 della Convenzione.
4. In seguito all’astensione di Ineta Ziemele, giudice eletta a titolo della Lettonia, articolo 28 § 3 dell’ordinamento della Corte, il Governo ha designato Lech Garlicki, giudice eletto a titolo della Polonia, per riunirsi al suo posto, vecchi articoli 27 § 2 della Convenzione e 29 § 1 dell’ordinamento.
5. Con una decisione del 30 novembre 2006, una camera della terza sezione ha dichiarato la richiesta ammissibile. In seguito, tanto i richiedenti che il Governo ha depositato delle osservazioni scritte complementari, articolo 59 § 1 dell’ordinamento.
6. Il 8 marzo 2011, una camera della stessa sezione, composta di Josep Casadevall, Corneliu Bîrsan, Boštjan il Sig. Zupanèiè, Lech Garlicki, Alvina Gyulumyan, Egbert Myjer e Luccica López Guerra, giudici, cosě come di Santiago Quesada, cancelliere di sezione, ha reso una sentenza concludente, con sei voci contro una, alla no-violazione dell’articolo 1 del Protocollo no 1 e, all’unanimità, alla no-violazione dell’articolo 14 della Convenzione.
7. Il 15 settembre 2011, facendo diritto ad una domanda formulata dai richiedenti il 16 maggio 2011, il collegio della Grande Camera ha deciso di rinviare la causa dinnanzi a questa in applicazione dell’articolo 43 della Convenzione. La composizione della Grande Camera è stata arrestata conformemente alle disposizioni degli articoli 26 §§ 4 e 5 della Convenzione e 24 dell’ordinamento.
8. Tanto i richiedenti che il Governo ha depositato delle osservazioni scritte, articolo 59 § 1 dell’ordinamento.
9. Un’udienza si è svolta in pubblico al Palazzo dei diritti dell’uomo, a Strasburgo, il 11 gennaio 2012, articolo 59 § 3 dell’ordinamento.
Sono comparsi:
-per il GouvernementMmes
I. Reine, agente,
S. Kauliņa, consiglio,
L. Priedīte-Kancēviča,
I. Strautmane,M.
Ģ. Bramans, consiglieri;
-per i requérantsMes
E. Radziņš,
G. Kārkliņa, conseils,MM.
J. Gromovs, consigliare,
G. Perepjolkins, richiedendo.
La Corte ha inteso nelle loro dichiarazioni Io Radziņš, il Sig. Gromovs e la Sig.ra Reine. Mi ha inteso anche Radziņš e la Sig.ra Reine nelle loro risposte alle questioni poste dai giudici.
IN FATTO
I. LE CIRCOSTANZE DI LO SPECIFICO
A. L’acquisizione dei terreni controversi coi richiedenti
10. Coi contratti di donazione tra vivi firmati nel 1994, i richiedenti diventarono proprietari di cinque terreni ubicati sull’isola di Kundziòsala. Situata no lontano dalla foce del fiume Daugava, questa isola fa parte della città di Riga alla quale è collegata da un ponte stradale ed una linea ferroviaria. Essenzialmente occupata con le infrastrutture portuarie, consta anche di un piccolo quartiere residenziale nella sua parte sud.
11. Il primo richiedente acquisì un terreno di 17 998 m2 in virtù di un contratto di donazione conclusa con la Sig.ra P. il 21 aprile 1994. Questo trasferimento di proprietà fu iscritto al catasto con la Divisione dei libri fondiari della città di Riga, Rīgas pilsētas Zemesgrāmatu nodaļa, il 26 luglio 1994. Per la sua parte, il secondo richiedente diventò proprietario:
ha, di un terreno che misura 11 000 m2, in virtù di un contratto di donazione conclusa con la Sig.ra J. il 21 aprile 1994, operazione iscritta al catasto lo stesso giorno,;
b, di un terreno che misura 7 150 m2, in virtù di un contratto di donazione conclusa col Sig. O. il 21 aprile 1994, operazione iscritta al catasto lo stesso giorno,;
c, di un terreno che misura 10 970 m2, in virtù di un contratto di donazione conclusa con lo stesso M.O. il 12 settembre 1994, operazione iscritta al catasto l’indomani, o il 13 settembre 1994,;
d, di un terreno che misura 18 620 m2, in virtù di un contratto di donazione conclusa con la Sig.ra D. il 28 giugno 1994, operazione iscritta al catasto lo stesso giorno.
12. Le clausole dei contratti in questione erano praticamente identiche. Il contratto concluso a favore del primo richiedente stipulava che il secondo richiedente agiva in qualità di mandatario della donatrice. Dello stesso modo, era precisato nei primi tre contratti conclusi dal secondo richiedente, punti hanno, b) e c, del paragrafo precedente, che il primo richiedente agiva al nome dei donatori.
13. Tutti i donatori erano degli eredi dei proprietari legittimi dei terreni susvisés che erano stati espropriati dall’unione sovietica dopo 1940. Durante il processo di denazionalizzazione operata all’inizio degli anni 1990, il loro diritto di proprietà su suddetti terreni era stato ristabilito. Secondo le spiegazioni dei richiedenti, non contestate dal Governo, le donazioni di cui avevano beneficiato miravano a ricompensare certi favori personali che avevano fatto ai donatori. La Sig.ra D. avrebbe offerto il suo terreno al secondo richiedente per ricompensarlo dell’aiuto che gli aveva portato per il compimento delle formalità di restituzione dei suoi diciannove beni immobiliari dispersi in tutta la Lettonia. La Sig.ra J. sarebbe stato un’amica di lunga data del secondo richiedente, ed il donatore dei due terreni restante, il Sig. O., li avrebbe ceduti all’interessato per ringraziarlo di avere preso incaricati un’operazione cardiaca costosa. Per la sua parte, il primo richiedente sarebbe diventato proprietario del suo terreno in scambio di servizi di cui non precisa la natura.
14. Ciascuno dei terreni in questione si vide assegnare coi contraenti, nel contratto che lo riguardava, un valore fissato a 500 lats lettoni (LVL, o circa 705 euros (EUR)), eccetto quello di 10 970 m² che fu stimato a 1 000 LVL, circa 1 410 EUR. Le parti si accordano a dire che non si trattava del valore catastale dei terreni in causa (valore che serve di riferimento alle fini del calcolo dell’imposta fondiaria), ma di una somma puramente indicativa che ha per sola funzione di permettere il calcolo della tassa di registrazione che, all’epoca pertinente, rappresentava il 10% del valore del bene. Difatti, secondo le spiegazioni dei richiedenti non smentite dal Governo, i valori catastali non esistevano a questa epoca e l’unica basa di calcolo della tassa era il prezzo di cessione dei beni, conformemente alla legge applicabile, paragrafo 64 sotto.
15. Inoltre, gli interessati si liberarono da una tassa notarile di 0,25 LVL. In compenso, non furono debitori di nessuna imposta su reddito in ragione di queste operazioni, le donazioni tra individui ne essendo esentate. Peraltro, conformemente alla legge applicabile all’epoca, paragrafo 63 sotto, furono esentati anche del pagamento dell’imposta fondiaria, zemes nodoklis, durante i sei seguente mese l’acquisizione, questo essere-a-argomento fino alla fine dell’anno 1994.
16. Le parti sono in disaccordo in quanto al valore reale dei terreni in questione all’epoca della loro espropriazione. Il Governo spiega che lo sfruttamento di questi terreni aveva cominciato durante il periodo sovietico, nel 1980, al momento della costruzione delle infrastrutture portuarie-container di magazzino ed insediamenti di trasporto a cielo aperto-che si trovano attualmente. Secondo lui, queste infrastrutture portuarie sono fuori dal commercio, così che la stima del loro eventuale valore commerciale è impossibile e senza oggetto.
17. Secondo i richiedenti, non esistevano sui cinque terreni controversa nessuna altra infrastruttura che le placche di cemento. Precisano che queste permettevano ai terreni in questione di servire al deposito di container marittimi, ma che nessuno altra attrezzatura come delle strade ferrate, delle gru o dei magazzini erano state installate non ci. Delle schede di inventario di tre di questi terreni alle quali rinviano i richiedenti, indicano che il valore di queste placche di cemento ammontava a 5,28 LVL con metro quadrato.
18. Secondo le informazione statistiche fornite col Governo di cui i richiedenti ammettono l’esattezza, il 89% di tutti i container speciali spediti nel 1996 da via marittima da o verso la Lettonia è transitata dalla parte dell’isola dove si trovano i terreni controversi. Gli interessati non contestano neanche che le prime decisioni concernente la zona portuaria di Kundziņsala sono state prese durante il periodo di transizione costituzionale, entra 1990 e 1991, col Consiglio supremo della Repubblica della Lettonia, l’assemblea legislativa dell’epoca. Nel 1992, le autorità impegnarono un procedimento che mira a fissare i limiti del porto ed a determinare le infrastrutture a trasferire dell’ex-unione sovietica allo stato lettone indipendente.
B. L’espropriazione dei terreni controversi
19. Il 15 agosto 1995, il Consiglio dei ministri della Repubblica della Lettonia adottò l’ordinamento no 278 relativo alla determinazione dei limiti del porto di Riga, Noteikumi con Rīgas ostas robežu noteikšanu. Conformemente a questo ordinamento, tutti i terreni che appartengono ai richiedenti furono incorporati nel perimetro del porto, operazione che fu interinata dalla legge sul porto autonomo di commercio di Riga, Rīgas tirdzniecības brīvostas likums, adottato dal Parlamento il 6 novembre 1996. In applicazione della legge in questione, tutti i terreni privati situati nei limiti del porto furono gravati di una servitù al profitto della società anonima pubblica incaricata della gestione di questo, a carico per questa società di versare un’indennità annua plafonata al 5% del valore catastale dei terreni riguardati ai proprietari.
20. Nel gennaio 1996, i richiedenti chiesero al Centro di valutazione immobiliare del Servizio fondiario dello stato, Valsts Zemes dienesta Nekustamā īpašuma vērtēšanas centrs, di determinare il valore catastale dei loro terreni per l’anno 1996. Con cinque lettere del 15 gennaio 1996, il Centro fissò a 564 410 LVL, o circa 900 000 EUR, il valore catastale del terreno del Sig. Vistiņš, ed a 285 830 LVL, 767 724 LVL, 769 824 LVL e 1 303 102 LVL, o 3 126 480 LVL al totale, circa 5 010 000 EUR,) i valori catastali rispettivi degli appezzamenti che appartengono al Sig. Perepjolkins.
21. Il 11 giugno 1997, la direzione del porto autonomo di commercio di Riga sequestra al suo turno lo Centro di valutazione, chiedendogli di calcolare l’importo delle indennità dovute ai richiedenti in caso di espropriazione, con applicazione dell’articolo 2 della decisione del Consiglio supremo sulle modalità dell’entrata in vigore della legge relativa all’espropriazione di beni immobiliari a causa di utilità pubblica, sotto la “legge generale sull’espropriazione”, adottata in 1923. Questo articolo-applicabile, entra altri, ai richiedenti-plafono l’importo delle indennità a versare ai proprietari di certi terreni ad espropriare al valore catastale dei terreni in questione al 22 luglio 1940 moltiplicato da un coefficiente di conversione.
22. Il 12 giugno 1997, il Centro rilasciò due attestati secondo che il primo richiedente doveva ricevere 548,26 LVL, o circa 850 EUR, per il suo appezzamento di 17 998 m², ed i secondo 8 616,87 LVL, o circa 13 500 EUR, per i suoi terreni di una superficie totale di 47 740 m².
23. Conformemente all’ordinamento no 273 del 5 agosto 1997, adottato in applicazione del potere legislativo delegato, paragrafo 41 sotto, ed entrato in vigore il 9 settembre 1997, il Consiglio dei ministri ordinò l’espropriazione di tutti i terreni in causa al profitto dello stato. Il 30 ottobre 1997, questa misura fu confermata dal Parlamento che adottò una legge speciale a questo effetto, paragrafo 54 sotto. La legge in questione contemplava il versamento di indennità a Sigg. Vistiņš e Perepjolkins in compenso dell’espropriazione ed enunciava che questa sarebbe reputato compiuta una volta l’è in questione depositate sui conti correnti dei richiedenti.
24. Il 8 maggio 1998, la Banca ipotecaria e fondiaria della Lettonia, Latvijas Hipotēku un zemes banka, aprì un conto corrente al nome di ciascuno dei richiedenti. Il 14 ottobre 1998, attestò ufficialmente che gli importi precitati di 548,26 e 8616,87 LVL, assegnati ai richiedenti a titolo di indennità, erano stati versati effettivamente su questi due conti. Tuttavia, gli interessati negarono di effettuare qualche operazione che siano con suddetti ammontati. In seguito a questi versamenti, il giudice dei libri fondiari, zemesgrāmatu tiesnesis, di Riga prescrisse la registrazione, al profitto dello stato, del diritto di proprietà sui terreni espropriati rispettivamente da due ordinanze prese il 17 e 20 novembre 1998. Nessuna imposta fu prelevata sulle somme in questione.
C. I procedimenti in rimborso di subnormale di affitto
25. Nel 1998, il secondo richiedente intentò due procedimenti in vista di ottenere il versamento di subnormale di affitto per l’uso dei suoi terreni successivamente. Nella cornice del primo procedimento, sollecitato contro la Direzione portuaria di Riga ed il porto autonomo di commercio di Riga, chiese il pagamento di subnormale di affitto dovuto a titolo del periodo che va dal 21 aprile 1994 al 31 marzo 1996. Con una sentenza del 15 ottobre 1998, confermato in cassazione il 6 gennaio 1999, la corte regionale di Riga condannò il porto autonomo a versare 278 175 LVL all’interessato, o circa 448 150 EUR, per l’uso dei suoi terreni durante il periodo in questione.
26. In seguito, il secondo richiedente esercitò una nuova azione contro il porto autonomo al quale chiese il versamento di subnormale di affitto per il periodo posteriore al 1 aprile 1996 e di un’indennità a titolo della servitù fondiaria che grava la sua proprietà. Il 18 marzo 1999, la camera delle cause civili della Corte suprema diventò parzialmente dritta a questa domanda, concedendo al richiedente una somma di 90 146,84 LVL, circa 145 000 EUR, a questo titolo dopo avere fissato l’importo dell’affitto al 2% del valore catastale dei terreni all’epoca pertinente. Per determinare questa somma, la camera tenne particolarmente conto per il fatto che l’interessato non aveva effettuato nessuno investimento sui terreni controversi. Precisò anche che il diritto di proprietà del richiedente si era estinto il 9 settembre 1997, data alla quale l’espropriazione era diventata effettiva. Con una sentenza del 12 maggio 1999, il senato della Corte suprema confermò la sentenza della camera.
27. Il Sig. Vistiņš intentò un procedimento analogo. Con una sentenza del 9 giugno 1999, la camera delle cause civili condannò il porto autonomo a versargli 53 036 LVL, circa 85 000 EUR, a titolo di subnormale di affitto dovuto per il periodo che va del 1994 a 1997.
D. Il procedimento in annullamento del titolo di proprietà dello stato
28. Nel gennaio 1999, i richiedenti citarono il ministero dei Trasporti, Satiksmes ministrija, dinnanzi alla corte regionale di Riga. Nella loro memoria, chiesero l’annullamento della registrazione catastale del diritto di proprietà dello stato e la reiscrizione, nei libri fondiari, dei loro titoli di proprietà iniziale sui terreni controversi.
29. All’appoggio della loro domanda, gli interessati addussero che la legge generale sull’espropriazione contemplava un procedimento uniforme che non era stato rispettato al loro riguardo. Secondo questo procedimento, dopo l’adozione della legge speciale del 30 ottobre 1997, il ministero dei Trasporti avrebbe dovuto iniziare innanzitutto con essi dei negoziati in vista di giungere ad un accordo amichevole sull’importo delle indennità (articolo 5 della legge generale sull’espropriazione) poi, in caso di fallimento dei negoziati, investire il tribunale competente per fare decidere la controversia (articolo 9). I richiedenti insisterono in particolare sul fatto che non erano soddisfatti delle somme versate a titolo di indennizzo e che erano privati del loro diritto di contestarli in giustizia. A questo riguardo, ricordarono che le ordinanze del giudice dei libri fondiari erano state prese nella mancanza di un giudizio preliminare passato in forza di cosa giudicata sull’importo delle indennità, ragione per la quale queste ordinanze erano secondo essi contrari all’articolo 18 della legge generale sull’espropriazione. Ai loro occhi, l’espropriazione in generale, e la trasmissione del titolo legale di proprietà in particolare, erano state operate in violazione della legge generale sull’espropriazione, e dunque al disprezzo dell’articolo 1 del Protocollo no 1.
30. Con una sentenza del 29 marzo 2000, la corte regionale respinse i richiedenti delle loro domande. Nella sua sentenza, precisò che, contrariamente a ciò che sostenevano, l’espropriazione non era fondata sulla legge generale sull’espropriazione perché era stata pronunciata nella cornice della riforma fondiaria in Lettonia, circostanza che provoca l’applicazione della legge speciale del 30 ottobre 1997. Aggiunse che, secondo l’articolo 4 di questa legge, la semplice esistenza di questa e la constatazione del versamento dell’indennità di espropriazione bastava ad operare un trasferimento legale di proprietà al profitto dello stato. Rilevando nello specifico che le indennità dovute agli interessati erano state versate su conti loro, la corte regionale constatò che i due elementi si trovavano riunisco e conclude che il giudice dei libri fondiari aveva agito conformemente alla legge registrando lo stato in quanto nuovo proprietario dei terreni in causa.
31. Peraltro, osservò che l’articolo 3 § 1 della legge del 30 ottobre 1997-relativo agli importi delle indennità-si riferiva in vigore all’articolo 2 della decisione del Consiglio supremo sulle modalità dell’entrata della legge generale sull’espropriazione, e che questa decisione era stata dichiarata conforme all’articolo 1 del Protocollo no 1 con la Corte costituzionale.
32. I richiedenti fecero appello di questa sentenza dinnanzi alla camera delle cause civili della Corte suprema. Sottolineando al primo colpo che non opponevano all’espropriazione in quanto tale, purché le formalità prescritte dalla legge fossero osservate e che l’importo delle indennità fusto ragionevole, sostennero che tale non era stato il caso nello specifico, facendo valere in particolare che nessuna perizia era stata ordinata per determinare il valore reale dei terreni in controversia, articolo 16 della legge generale sull’espropriazione. Senza contestare la conclusione della corte regionale secondo la quale la legge del 30 ottobre 1997 si analizzava in un lex specialis rispetto alla legge generale, avanzarono tuttavia che questo testo non poteva essere interpretato come derogando al procedimento normale di espropriazione, e che il giudice dei libri fondiari aveva agito quindi illegalmente riconoscendo il diritto di proprietà dello stato senza avere ricevuto copia di un giudizio che determina l’importo dell’indennizzo.
33. Con una sentenza del 28 settembre 2000, la camera delle cause civili respinse l’appello interposto dagli interessati, aderendo in sostanza ai motivi ed alle constatazioni della sentenza intrapresa. Per quanto i richiedenti criticavano l’importo delle indennità assegnate, rilevò che questo era stato fissato conformemente all’articolo 2 della decisione precitata del Consiglio supremo. Aggiunse che, se gli interessati stimavano che il calcolo del Servizio fondiario dello stato era erroneo e che i coefficienti pertinenti erano stati applicati scorrettamente, l’avrebbero potuto contestare per mezzo di un procedimento distinto, ciò che non avevano fatto.
34. I richiedenti si ricorsero in cassazione dinnanzi al senato della Corte suprema. Nel loro ricorso, precisarono che l’oggetto diretto ed immediato della loro domanda non era la contestazione del calcolo dell’indennizzo in quanto tale, ma piuttosto il fatto che non avevano potuto ottenere che l’indennizzo in questione fosse fissato alla conclusione di un procedimento giudiziale equo, procedimento che si imporsi secondo essi in applicazione della legge generale sull’espropriazione. Addussero che la tenuta di un tale procedimento avrebbe permesso loro di presentare al giudice le prove dei loro investimenti sui terreni in questione, ricordando che non potevano sequestrare loro stessi il tribunale a questo effetto poiché l’articolo 9 della legge suddetta riservava questo diritto all’amministrazione dello stato.
35. Con una sentenza del 20 dicembre 2000, il senato respinse il ricorso dei richiedenti, per gli stessi motivi che la camera delle cause civili.
36. Nel frattempo, lo stato aveva concesso l’uso di tutti i terreni in causa ad una società anonima di trasporto privato, B. di cui continua di percepire degli affitti, il 17 agosto 2000.
E. I procedimenti di correzione fiscale
37. Il 9 dicembre 1999, il dipartimento delle finanze del consiglio comunale di Riga indirizzò al primo richiedente un parere di correzione fiscale, ingiungendogli di prosciogliere una somma di 18 891 LVL che corrispondono all’imposta fondiaria che grava il terreno che gli era appartenuto, aumentato di una penalità, a titolo del periodo che va dal 1 gennaio 1997 al 30 ottobre 1997, data dell’espropriazione. L’interessato investe il tribunale di prima istanza del distretto di Ziemeļu che gli diede ragione ed annullņ il parere controverso. La municipalità interpose appello di questa decisione dinnanzi alla corte regionale di Riga che confermò l’annullamento del parere con una sentenza del 10 gennaio 2003. Nella sua sentenza, la corte regionale precisò che l’imposta fondiaria poteva essere prosciolta da una persona altro che il proprietario perché si trattava di un’imposta reale e non di un’imposta personale, e rilevò che era stato pagato già dalla società anonima pubblica incaricata della gestione del porto che sfruttava il terreno in causa a titolo di una servitù. Il ricorso in cassazione formata dal consiglio comunale dinnanzi al senato della Corte suprema fu respinto da una sentenza del 19 marzo 2003.
38. Il 22 gennaio 1999, il dipartimento delle finanze del consiglio comunale di Riga notificò al secondo richiedente un parere di correzione fiscale di 78 382 LVL, penalità comprese, a titolo dell’anno 1997. L’interessato formò un ricorso in annullamento dinnanzi al tribunale competente che fece diritto. Su appello della municipalità, la corte regionale di Riga annullò il giudizio del tribunale di prima istanza con una sentenza del 26 febbraio 2002, dichiarando che i terreni del richiedente non facevano parte di quelli per che la società anonima portuaria aveva pagato l’imposta fondiaria. Questa sentenza fu confermata ulteriormente in cassazione. Tuttavia, appellandosi su dei fatti di recente scoperti, il senato della Corte suprema riaprì il procedimento nel settembre 2003. La pratica fu rinviata dinnanzi alla Corte amministrativa di appello che, con una sentenza del 15 luglio 2005, accolse il ricorso del secondo richiedente ed annullò il parere di correzione contestata, al motivo che la società portuaria aveva pagato già l’imposta fondiaria per i terreni riguardati. Il senato della Corte suprema che delibera in cassazione avendo confermato questa sentenza il 7 febbraio 2006, il secondo richiedente non ebbe a prosciogliere di imposta sui terreni in questione.
II. IL DIRITTO E LE PRATICA INTERNE PERTINENTI
A. Disposizioni costituzionali
39. Adottata in 1922, il Costituzione lettonne (Satversme) ha ritrovato la sua piena applicazione nel 1993. Nel 1997, anno in cui le espropriazioni controverse ebbero luogo, non comprendeva ancora di carta dei diritti fondamentali. Questi erano regolati da un testo distinto, la legge costituzionale del 10 dicembre 1991 sui diritti ed obblighi dell’uomo e del cittadino, Konstitucionālais likums “Cilvēka un pilsoņa tiesības un pienākumi”). L’articolo 21 di questa legge si leggeva così:
“Lo stato riconosce e protegga la proprietà ed il diritto all’eredità.
Un individuo può fare il proprietario di beni di ogni tipo, salvo quelli sottopose alle restrizioni stabilite all’articolo 9 [relativo alle risorse naturali].
I beni non possono essere oggetto di un’espropriazione che secondo le modalità previste da legge e su decisione di giustizia. Se i beni sono espropriati in vista della realizzazione di progetti pubblici, il proprietario ha diritto ad un indennizzo adeguato. “
40. Con una legge del 15 ottobre 1998, entrata il 6 novembre 1998, il legislatore inserì in vigore nella Costituzione una novella rimprovero VIII, consacrato ai diritti fondamentali. In seno a questo capitolo, il nuovo articolo 105 della Costituzione dispone che:
“Ciascuno ha diritto alla proprietà. La proprietà non può essere utilizzata alle fini contrarie agli interessi della società. Il diritto di proprietà può essere restretto solamente conformemente alla legge. L’espropriazione costretta a causa di utilità pubblica può essere autorizzata solamente nei casi eccezionali, sul fondamento di una legge speciale e mediante un indennizzo equo. “
41. Abrogato nel 2007, l’articolo 81 della Costituzione conferiva al Consiglio dei ministri un potere legislativo delegato e limitato. In vigore all’epoca dell’espropriazione controversa, si leggeva così:
“Durante gli intersessions parlamentari, il Consiglio dei ministri può, in caso di bisogno imperioso, adottare degli ordinamenti che hanno forza di legge. Questi non possono modificare la legge sulle elezioni parlamentari, né le leggi di organizzazione giudiziale e di procedimento, né la legge di bilancio, né il diritto di bilancio, né le leggi adottate dalla legislatura in corso. Non possono regolare neanche l’amnistia, l’emissione di buoni del Tesoro, le imposte dello stato, le dogane, le tariffe delle ferrovie ed i prestiti. Diventano nulli se non sono al più tardi sottomessi al Parlamento tre giorni dopo l’apertura della sessione seguente parlamentare. “
B. Disposizioni legislative e regolamentari
1. Restituzione dei terreni illegalmente investiti dall’unione sovietica
42. Nella sua redazione iniziale, il primo capoverso dell’articolo 12 della legge del 20 novembre 1991 sulla riforma fondiaria nelle città della Repubblica della Lettonia, Likums “Con zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās”) si leggeva così:
“In tutti i caso, quando degli edifici sono stati eretti [nel frattempo] sui terreni dei vecchi proprietari, o che, conformemente ai piani di urbanistica, è contemplato di edificare delle costruzioni necessarie alla soddisfazione dei bisogni della società, i vecchi proprietari dei terreni o i loro eredi potranno, alla loro convenienza:
• richiedere la restituzione della loro proprietà ed ottenere del proprietario degli edifici o delle costruzioni il pagamento di un affitto di cui l’importo massimale sarà fissato dal Consiglio dei ministri, o
chiedere che si accorda loro parimenti la proprietà o l’uso di altri appezzamenti valore situato nei limiti amministrativi della stessa città, secondo la destinazione degli appezzamenti in questione, o
ricevere un indennizzo secondo le modalità definite dalla legge. “
43. Una legge del 31 marzo 1994 portò delle restrizioni alla restituzione dei terreni occupati da certe costruzioni o insediamenti, modificante l’articolo precitato del seguente modo:
“I vecchi proprietari fondiari o i loro eredi si vedranno restituire la proprietà dei terreni che appartenevano loro, salvo:
(…)
3, se i terreni in questione sono occupati con degli insediamenti o delle infrastrutture di genio civile o di trasporto, [per esempio] dei porti. In simile caso, il diritto di proprietà su questi terreni sarà registrato al nome dello stato o della collettività locale riguardato ed i vecchi proprietari o i loro eredi potranno, alla loro convenienza, chiedere che si assegna loro parimenti la proprietà di altri appezzamenti valore situato nei limiti amministrativi della stessa città o ricevere un indennizzo secondo le modalità definite dalla legge. “
44. Una legge del 24 novembre 1994 modificò questa disposizione del seguente modo:
“I vecchi proprietari fondiari o i loro eredi si vedranno restituire la proprietà dei terreni che appartenevano loro, salvo:
(…)
3, se i terreni in questione sono occupati con degli insediamenti o delle infrastrutture di genio civile o di trasporto, [per esempio] dei porti. In simile caso, il diritto di proprietà su questi terreni sarà registrato al nome dello stato o della collettività locale riguardato dopo attribuzione ai vecchi proprietari o ai loro eredi, secondo la loro convenienza e secondo le modalità definite dalla legge, di appezzamenti parimenti valore situato altrove o di un’indennità. Se è impossibile giungere parimenti ad un accordo coi vecchi proprietari dei terreni o i loro eredi a proposito dell’indennità o dell’attribuzione di altri appezzamenti valore, i terreni dovranno essere oggetto di un’espropriazione secondo le modalità definite dalla legge relativa all’espropriazione di beni immobiliari a causa di utilità pubblica. “
45. La legge del 12 ottobre 1995 modificò la disposizione precitata annullando l’ultima fraseggio relativa all’espropriazione dei terreni. Entrata in vigore il 6 giugno 1997, la legge del 8 maggio 1997 abbina il capoverso precitato di una nota che ha lo stesso valore giuridico che l’articolo 12 e formulata così:
“Nota: I vecchi proprietari di terreni o i loro eredi che possiedono degli immobili di abitazione situata sul territorio di un porto potranno vedersi restituire la proprietà di questi terreni per quanto ne abbiano l’uso legale [e purché la superficie dei terreni in questione] non supero 1 200 metri quadrati, salvo se i terreni riguardati sono situati nel quartiere residenziale dell’isola di Kundziòsala compresi nel territorio del porto autonomo di commercio di Riga al quale caso i vecchi proprietari ed i loro eredi potranno vedersi restituire la proprietà di tutta la superficie che apparteneva loro. “
46. Inoltre, la legge in questione inserì nel testo dell’articolo 12 un nuovo capoverso che si leggeva così:
“Quando i vecchi proprietari o i loro eredi si sono visti restituire la proprietà di un terreno occupato dagli insediamenti menzionati al punto 3 del primo capoverso di lui [presente] articolo, l’importo annuo dell’affitto esigibile non può superare cinque per cento del valore catastale del terreno in questione.”
47. All’epoca dei fatti, l’articolo 19 § 4 della legge del 22 giugno 1994 sui porti (Likums con ostām) si leggeva così:
“Soli lo stato e le collettività locali agendo tramite una direzione portuaria può acquistare dei terreni sul territorio di un porto. È vietato alle direzioni portuarie vendere dei terreni situati sul territorio di un porto. “
48. Modificato in vigore da una legge del 24 ottobre 2002 entrata il 28 novembre 2002, l’articolo 19 § 5 della legge precitata si leggono oramai così:
“I vecchi proprietari, o i loro eredi che, alla data del 21 luglio 1940, possedevano dei terreni situati sul territorio reale del porto, e di cui il diritto di proprietà su questi terreni è stato riconosciuto ma non è stato ristabilito in ragione delle restrizioni previste dalla legge, si vedranno assegnare parimenti degli appezzamenti valore o saranno indennizzati per mezzo di certificati di indennizzo di cui il numero sarà calcolato secondo il valore catastale attualizzato dei terreni in questione. Se le persone riguardate hanno ricevuto dei certificati di indennizzo che corrisponde al valore catastale dei terreni per l’anno 1940, si vedranno accordare un numero di certificati supplementare corrispondente alla differenza tra i valori catastali di 1940 ed il valore catastale attualizzato. “
49. L’ordinamento no 171 del 6 maggio 1997 relativo al calcolo dell’indennizzo dovuto ai vecchi proprietari fondiari o ai loro eredi ed alla determinazione del valore dei terreni urbani da cui la proprietà è stata trasferita, Noteikumi con kompensācijas aprēķināšanu bijušajiem zemes īpašniekiem vai viņu mantiniekiem un maksas noteikšanu con īpašumā nodoto zemi pilsētās, adottato in applicazione della legge sulla riforma fondiaria nelle città della Repubblica della Lettonia, comprendi così un articolo 8 formula:
“I richiedenti in indennizzo che contestano l’importo delle indennità calcolate [col Servizio fondiario dello stato] possono investire i tribunali. “
2. Espropriazione
ha, Disposizioni generali
50. All’epoca dei fatti, e fino al 1 gennaio 2011, l’espropriazione era regolata dalla legge relativa all’espropriazione di beni immobiliari a causa di utilità pubblica, Likums “Con nekustamā īpašuma piespiedu atsavināšanu valsts vai sabiedriskajām vajadzībām”) adottata in 1923 e rimette in vigore il 15 settembre 1992. Gli articoli pertinenti di questa legge erano formulati così:
Articolo primo
“L’espropriazione di beni immobiliari a causa di utilità pubblica è autorizzata solamente nei casi eccezionali. Uguale misura deve sempre dare luogo ad indennizzo ed essere presa sul fondamento di una legge speciale. “
Articolo 3, primo capoverso,
“La proposta di espropriazione è presentata dal governo sulla base di un parere emesso dall’organo amministrativo competente o la collettività locale riguardata, se l’istituzione in questione non può ottenere bene l’immobiliare con la via di un accordo col proprietario. La proposta deve comprendere delle informazione relative al bene immobiliare ad espropriare ed indicare i motivi che giustificano l’espropriazione. “
Articolo 5
“Dopo adozione della legge [di espropriazione], l’istituzione espropriata invita il proprietario a concludere con lei un accordo di cessione [amichevole] del bene immobiliare riguardato ed a scegliere, al suo gradimento, entra un giusto indennizzo e lo scambio [del bene] contro un bene parimenti valore. “
Articolo 6
“Quando l’indennità [di espropriazione] è fissata dalla via di un accordo amichevole, o che l’indennizzo ha luogo con compenso del valore del bene immobiliare espropriato con quella di un altro bene assegnato in scambio di questo, un contratto, deve essere concluso. “
Articolo 9, primo e secondo capoversi,
“Quando [le parti] non possono giungere ad un accordo, la causa è esaminata da un tribunale alla domanda dell’istituzione espropriata.
A ricevimento della domanda in questione, il tribunale designa un ufficiale giudiziario di giustizia con missione di descrivere e di valutare bene l’immobiliare, in presenza di un rappresentante dell’istituzione espropriata, il proprietario, così come tre periti scelti di un comune accordo con le parti. (…) “
Articolo 10
“L’istituzione espropriata sottopone una dichiarazione che indica il valore che assegna al bene immobiliare ad espropriare al tribunale e giustificando la sua valutazione. Copie di questa dichiarazione sono rilasciate al proprietario del bene immobiliare ed ai suoi creditori ipotecari “
Articolo 13
“La valutazione è effettuata bene in funzione dei prezzi locali e dello stato del riguardato. Se il proprietario lo chiede, [il bene] deve essere valutato anche in funzione dei redditi che genera.
I redditi che generano un bene immobiliare sono valutati allo sguardo delle informazioni fornite dal suo proprietario. Quando il valore del bene è determinato in funzione dei redditi generati da questo, corrisponde ai redditi netti medi generati dal bene durante i cinque ultimi anni aumentati del 5%, o, se il proprietario ha posseduto bene il meno di cinque anni, ai redditi netti medi generati dal bene durante tutto il periodo in questione aumentato del 5%”
Articolo 16
“Prima di esaminare la causa, il tribunale cita il proprietario, il rappresentante dell’istituzione espropriata ed i creditori ipotecari.
Il tribunale determina l’importo dell’indennizzo sulla base dei pareri dei periti ed in funzione dei prezzi locali o dei redditi che generano [il bene] quando il proprietario lo chiede e che il tribunale giudica questa domanda ragionevole.
Il giudizio del tribunale è suscettibile di ricorso secondo le modalità definite dalla legge. “
Articolo 17, primo capoverso,
“Una volta il giudizio relativo all’espropriazione del bene immobiliare diventato esecutivo, il proprietario di questo deve vedersi versare l’indennità dovuta e, all’occorrenza, gli interessi fissati dal tribunale-che non possono essere inferiori al 6% l’anno-a contare della data del trasferimento di proprietà fino alla data del versamento. “
Articolo 18
“Dopo il versamento dell’indennità, l’istituzione riguardata trasmette una copia del giudizio corredato della descrizione del bene immobiliare alla divisione dei libri fondiari affinché questa lo registra al nome dello stato o della collettività locale. “
51. Una legge del 19 dicembre 1996 inserì nell’articolo 2 della decisione del Consiglio supremo del 15 settembre 1992 sulle modalità dell’entrata in vigore della legge generale di 1923, Lçmums “Con Latvijas Republikas likuma “Con nekustamā īpašuma piespiedu atsavināšanu valsts vai sabiedriskajām vajadzībām” spēkā stāšanās kārtību”) delle disposizioni di cui le parti pertinenti si leggevano così:
“(…) Quando un’espropriazione realizzata nella cornice della riforma fondiaria cadeva su un bene immobiliare necessario a la manutenzione o al funzionamento di infrastrutture di trasporto, [e quando l’oggetto dell’espropriazione] è stato o deve essere restituito al vecchio proprietario, o ai suoi eredi, l’importo dell’indennità deve essere determinato in denaro secondo le modalità fissate dalla legge senza potere superare il valore del bene immobiliare riguardato fissata nei libri fondiari o i documenti di catasto preparato prima del 22 luglio 1940 e comprendendo la menzione del valore di questo bene. Incombe sul Servizio fondiario dello stato di determinare bene i coefficienti di conversione in prezzi reali del valore dell’espressa in prezzo degli anni 1938-1940, stabiliti in lats di anteguerra.
Quando, dopo avere ricuperato il suo bene, il proprietario ne ha aumentato il valore, gli investimenti all’origine di questo aumento devono essi anche essere oggetto di un indennizzo. Parimenti, c’è luogo di compensare ragionevolmente le spese impegnate col proprietario, o i suoi eredi, e legate presso alla restituzione della proprietà, l’agrimensura, l’ottenimento di informazione degli archivi, ecc.). L’è pagata in rimunerazione dei servizi di un rappresentante devono essere rimborsate a concorrenza degli oneri realmente impegnati da cui l’importo non può superare quello determinato dalla tabella della parcella di avvocato.
Le modalità di espropriazione definita dal presente articolo si applicano anche ai proprietari avendo acquisito un bene immobiliare con via di donazione acconsentita dai vecchi proprietari, o i loro eredi, di questo. “
52. Il 1 gennaio 2011, la legge di 1923 è stata sostituita da una nuova legge sull’espropriazione di beni immobiliari a causa di utilità pubblica, Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likums, adottata il 14 ottobre 2010. Ai termini dell’articolo 4 di questa nuova legge, l’espropriazione di un bene immobiliare può prendere la forma di un accordo amichevole concluso tra lo stato ed i proprietari del bene in questione o di un’espropriazione “forzata” ordinato sul fondamento di una legge speciale.
53. L’impiego dell’espressione “legge speciale” nell’articolo 105 della Costituzione e l’articolo primo della legge di 1923 implica che tutte le misure individuali di espropriazione rilevano della competenza esclusiva del legislatore, questo essere-a-argomento del Parlamento. Come la Corte costituzionale l’ha rilevato nella sua sentenza del 16 dicembre 2005, si tratta là di una particolarità del sistema giuridico lettone rispetto alla maggior parte degli altri paesi, paragrafo 62 sotto. In questo sistema, ogni espropriazione è fondata sempre su due testi legislativi, a sapere la legge generale che determina le regole di diritto comune dell’espropriazione, ed una legge speciale e mirata con la quale il Parlamento ordina l’espropriazione di tale o tale bene. In quanto all’importo dell’indennizzo, è fissato all’amichevole o, a difetto, con via giudiziale, articolo 9 della legge generale di 1923.
b, Disposizioni speciali applicabili ai richiedenti
54. Adottato il 5 agosto 1997, l’ordinamento no 273 che cade espropriazione di terreni per i bisogni dello stato sul territorio del porto autonomo di commercio di Riga fu sottoposto subito al Parlamento, conformemente all’articolo 81 della Costituzione, nella sua versione in vigore all’epoca pertinente. Il 30 ottobre 1997, il Parlamento adottò la legge che cade espropriazione di terreni per i bisogni dello stato sul territorio del porto autonomo di commercio di Riga, Likums “Con zemes īpašuma atsavināšanu valsts vajadzībām Rīgas tirdzniecības brīvostas teritorijā”) di cui i termini sono quasi identici a quelli dell’ordinamento precitato. I passaggi pertinenti di questa legge si leggono così:
Articolo primo
Sono espropriati, per i bisogni dello stato, dei terreni che appartengono al Sig. Genādijs Perepjolkins situati sul territorio del porto autonomo di commercio di Riga, a Kundziòsala, banchina del Daugava, di una superficie rispettiva di 1,8620 ettaro, 1,1000 ettaro, 1,0970 ettaro, e 0,7150 ettaro , così come un terreno appartenendo al Sig. Jânis Vistiņš situato nello stesso settore ed in una superficie di 1,7998 ettaro. “
Articolo 2
“Il ministero dei Trasporti farà registrare al nome dello stato i terreni menzionati all’articolo 1 della presente legge nel libro fondiario”
Articolo 3
“1o Un conto corrente sarà presso aperto della società anonimo pubblico “Latvijas Hipotēku un zemes banka” [“la banca ipotecaria e fondiaria della Lettonia”] al nome di ciascuno dei proprietari previsti dall’articolo 1 della presente legge. Gli importi destinati all’indennizzo saranno versati conformemente all’articolo 2 della decisione del Consiglio supremo sulle modalità dell’entrata in vigore della legge relativa all’espropriazione di beni immobiliari a causa di utilità pubblica.
2o Il numero del conto corrente sarà comunicato, con lettera raccomandata, a ciascuno dei beneficiari dell’indennizzo. “
Articolo 4
“I terreni previsti dalla presente legge saranno registrati nel libro fondiario al nome dello stato, sul fondamento della presente legge e dopo conferma del versamento [effettivo] degli importi destinati all’indennizzo sul conto delle persone menzionate all’articolo 1 della presente legge con la società anonimo pubblico “Latvijas Hipotēku un zemes banka.” “
55. La legge del 5 febbraio 1997 cadendo espropriazione di terreni per i bisogni dello stato sul territorio della società aeroportuale pubblico “Riga”, Likums “Con zemes īpašumu atsavināšanu valsts vajadzībām valsts lidostu uzņēmuma “Rīga” teritorijā”) possiedo una struttura quasi identica alla legge suddetta. I suoi articoli 1 e 2 ordina l’espropriazione di terreni buoni precisi enumerati negli allegati alla legge. L’articolo 3 incarica il ministero dei Trasporti di fare iscrivere il titolo di proprietà dello stato nel libro fondiario. Per la loro parte, i due ultimi articoli regolano le modalità di pagamento delle indennità ed il trasferimento effettivo del diritto di proprietà.
3. Affitti e servitù sul territorio del porto autonomo di Riga
56. Il 6 novembre 1996, il Parlamento adottò la legge relativa al porto autonomo di commercio di Riga, Rīgas tirdzniecības brīvostas likums. Le parti pertinenti nello specifico dell’articolo 6 di questa legge erano formulate così:
“1o Con la presente legge, è istituito una servitù personale al profitto della società anonimo pubblico “porto di commercio di Riga” sui terreni delle persone fisiche o giuridiche occupati dal porto autonomo.
(…)
6o L’utente del terreno versa al proprietario di questo, in compenso dell’uso della servitù, un’indennità di cui l’importo annuo sarà determinato di un comune accordo senza potere superare cinque per cento del valore catastale del terreno. “
(…) “
57. Il 9 marzo 2000, il Parlamento adottò una nuova legge relativa al porto autonomo di Riga, Rīgas brīvostas likums. Entrata in vigore il 11 aprile 2000, questa legge sostituì la legge precedente. L’articolo 4 § 8 di questo nuovo testo sono identici all’articolo 6 § 6 della vecchia legge.
4. Disposizioni del codice civile
58. Ai termini dell’articolo 994, primo capoverso, del codice civile (Civillikums), “[s]eul quello che si è inserito nei libri fondiari come il proprietario di un bene immobiliare può essere riconosciuto come tale.” Però, l’articolo 1477, secondo capoverso, precisa che “[l]es dritti reali creati da una legge sono anche effettivi nella mancanza di iscrizione nei libri fondiari.”
59. Le disposizioni pertinenti dello stesso codice relativo alla validità dei contratti e delle altre convenzioni si leggono così:
Articolo 1415
“Un atto illecito o immorale di cui l’obiettivo è contrario alla religione, alle leggi o ai buoni mœurs, o che miro ad aggirare la legge, non può essere appena oggetto di una convenzione di nullità di questa. “
Articolo 1439
“Una convenzione che esprime una volontà reale ma che è stata occultata da un’altra convenzione è valido, salvo se è stata conclusa nello scopo di ingannare un terzo o, di un modo generale, di procedere ad un’operazione illecita. La convenzione apparente rimane valida solamente nella misura in cui ciò si rivela necessario alla validità della convenzione occulta. “
60. L’articolo 1919 del codice civile autorizza la revoca di una donazione (dāvinājums, a causa di ingratitudine del donatario,). Oltre la donazione ordinaria, il codice civile lettone contempla tre categorie particolari di donazione: la donazione di tutti i beni presenti del donatore, la donazione con carichi o condizioni, e la donazione rimuneratoria, dāvinājums atlīdzības nozīmē, regolato dall’articolo 1933 dello stesso codice, così formulato,:
“La donazione rimuneratoria è una donazione effettuata in compenso di un servizio reso.
Una tale donazione non può essere revocata a causa di ingratitudine. “
C. Giurisprudenza della Corte costituzionale
61. Con una sentenza del 30 aprile 1998, reso nella causa no 09-02(98, la Corte costituzionale dichiarò in vigore l’articolo 2 della decisione del Consiglio supremo sulle modalità dell’entrata della legge generale sull’espropriazione, paragrafo 51 sopra, conforma all’articolo 1 del Protocollo no 1. Si espresse così:
“(…) 5o La riforma fondiaria è un processo continuo e complesso che non prende fine con la restituzione dei beni immobiliari riguardati ai loro vecchi proprietari o agli eredi di questi, ma col completamento della ristrutturazione delle relazioni giuridiche, sociali ed economiche.
(…)
7o I secondo e quarto capoversi dell’articolo 2 della decisione non privano i proprietari di cui i beni immobiliari sono stati espropriati a causa di utilità pubblica del loro diritto di investire i tribunali affinché questi decidono la questione dell’importo dell’indennizzo. Il secondo capoverso dell’articolo 2 della decisione ha per solo effetto di plafonare l’importo dell’indennizzo. Di conseguenza, il mezzo derivato di ciò che queste persone si troverebbero private del loro diritto alla protezione giudiziale ed all’uguaglianza dinnanzi ai tribunali è privo di fondamento “
62. Con una sentenza del 16 dicembre 2005, reso nella causa no 2005-12-0103, la Corte costituzionale dichiarò anticostituzionale, nulle e non esistenti le modifiche portate alla legge generale sull’espropriazione durante l’anno 2005. I passaggi pertinenti di questa sentenza sono formulati così:
“(…) 22o
22-2, la quarta frase dell’articolo 105 della Costituzione dispone che l’espropriazione costretta può essere autorizzata solamente sul fondamento di una “legge speciale” adottata dal legislatore nei casi eccezionali.
Il fatto che l’espropriazione debba essere [effettuata] non sul fondamento di una legge, ma “sul fondamento di una legge speciale” è, in una certa misura, una particolarità del Costituzione lettonne. La maggior parte delle costituzioni degli Stati europei si accontentano di enunciare che l’espropriazione debba farsi in applicazione di una legge o secondo le modalità definite dalla legge.
La disposizione dell’articolo 105 della Costituzione che subordina l’espropriazione all’édiction di una legge speciale mira a proteggere i diritti fondamentali della persona contro l’arbitrarietà eventuale delle autorità amministrative. Nello specifico, il termine “speciale” deve essere interpretato non solo secondo la sua notificazione formale e grammaticale, ma anche e soprattutto secondo la sua essenza. Adottando una legge “speciale”, il legislatore deve suscitare attenzione tutte le circostanze della causa; deve determinare se l’espropriazione riveste veramente un carattere eccezionale e se serve i bisogni dello stato o della società; deve assicurarsi anche che dà adito ad indennizzo equo.
(…) “
D. Disposizioni fiscali
63. Il primo capoverso dell’articolo 9 della legge del 20 dicembre 1990 sull’imposta fondiaria, Likums “Con zemes nodokli”) in vigore all’epoca dei fatti enunciava che l’acquirente di un terreno era esentato del pagamento dell’imposta fondiaria su questo terreno durante i sei primo seguente mese l’acquisizione di questo.
64. Nella sua versione in vigore nel 1994, l’articolo 17 della legge sulla riforma e le modalità dell’entrata in vigore della legge del 22 dicembre 1937 sul registro fondiario era formulato così:
“Per determinare il valore del bene generoso luogo alla percezione di una tassa per la registrazione di diritti di proprietà conseguente ad un trasferimento contrattuale di proprietà, converrà considerare più elevato dei seguenti ammontati:
1, l’importo della cessione indicata nel contratto;
2, l’importo risultante della valutazione operata alle fini della determinazione dell’imposta fondiaria;
3, l’importo della valutazione operata presso alle fini del collocamento in pegno del bene di una determinazione di credito.”
IN DIRITTO
I. Su L’applicabilità Di L’articolo 35 § 3 b, Di La Convenzione,
65. Dinnanzi alla Grande Camera, il Governo sostiene che i richiedenti non hanno subito nessuno danno importante, la violazione addotta non avendo raggiunto secondo lui il minimo di gravità richiesi per meritare di essere esaminata dalla Corte. Perciò, il Governo chiede alla Corte di respingere la presente richiesta in applicazione del nuovo criterio di ammissibilità introduce col Protocollo no 14, nuovo articolo 35 § 3 b, della Convenzione. Le parti pertinenti dell’articolo 35 si leggono come segue:
“3. La Corte dichiara inammissibile ogni richiesta individuale introdotta in applicazione dell’articolo 34 quando stima:
(…)
b, che il richiedente non ha subito nessuno danno importante, salvo se il rispetto dei diritti dell’uomo garantito dalla Convenzione ed i suoi Protocolli esigono un esame della richiesta al fondo ed a patto di non respingere per questo motivo nessuna causa che non è stata esaminata debitamente da un tribunale interno.
4. La Corte respinge ogni richiesta che considera come inammissibile con applicazione del presente articolo. Può procedere così ad ogni stadio del procedimento. “
66. La Corte rileva al primo colpo che il Governo non ha sollevato questa eccezione durante il procedimento seguito dinnanzi alla camera che ha reso la sua sentenza dopo il 1 giugno 2010, data dell’entrata in vigore del Protocollo no 14. Ad ogni modo, ricorda che, ai termini dell’articolo 20 § 2 di suddetto Protocollo, “[l]e nuovo criterio di ammissibilità inserita con [egli] presente Protocollo nell’articolo 35, paragrafo 3 b, della Convenzione non si applica in vigore alle richieste dichiarate ammissibili prima dell’entrata del Protocollo.” La presente richiesta essendo stata dichiarata ammissibile nel 2006, paragrafo 5 sopra, cade chiaramente all’infuori del campo di applicazione del nuovo criterio. Perciò, l’eccezione sollevata dal Governo deve essere respinta.
II. Su La Violazione Addotta Di L’articolo 1 Del Protocollo No 1
67. I richiedenti adducono una violazione dell’articolo 1 del Protocollo no 1, così formulato,:
“Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno può essere privato della sua proprietà che a causa di utilità pubblica e nelle condizioni previste dalla legge ed i principi generali del diritto internazionale.
Le disposizioni precedenti non recano offesa al diritto che possiede gli Stati di mettere in vigore le leggi che giudicano necessari per regolamentare l’uso dei beni conformemente all’interesse generale o per garantire il pagamento delle imposte o di altri contributi o delle multe. “
A. La sentenza della camera
68. Nella sua sentenza, la camera ha analizzato la causa alla luce delle tre condizioni alle quali la giurisprudenza della Corte subordina tradizionalmente la conformità di un’espropriazione alla Convenzione. In ciò che riguarda la prima di esse, volendo che l’espropriazione sia realizzata “nelle condizioni previste dalla legge”, la camera ha rilevato che, siccome l’avevano constatato le giurisdizioni lettoni, il procedimento normale di espropriazione in Lettonia all’epoca dei fatti erano regolati da una legge generale, ma che i richiedenti si erano visti applicare una legge speciale adottata nel 1997 che contemplava un procedimento derogatorio di espropriazione. Pure riconoscente che, prima dell’adozione della legge speciale, i richiedenti potevano aspettarsi di ciò che un’espropriazione eventuale si svolgesse nelle condizioni previste dalla legge generale, la camera ha stimato che questo fatto non bastava in si a rimettere in causa la legalità delle disposizioni speciali applicabili agli interessati. Sottoscrivendo alla tesi del Governo secondo la quale l’espropriazione criticata si inseriva nel processo di denazionalizzazione dopo il ritorno della Lettonia all’indipendenza, la camera ha ammesso che, in questo genere di situazione, una legge speciale poteva stabilire delle regole specifiche che prevedono un’o parecchie persone senza recare necessariamente offesa all’esigenza di legalità, e che il legislatore doveva disporre in particolare di un margine di manœuvre particolarmente largo per correggere, per i motivi di equità e di giustizia sociale, delle lacune o ingiustizie creato all’epoca della denazionalizzazione. Ha dichiarato niente non vedere di irragionevole o di manifestamente contrario agli obiettivi fondamentali dell’articolo 1 del Protocollo no 1 nella legge speciale del 30 ottobre 1997.
69. In quanto alla seconda condizione secondo la quale l’espropriazione dovuta essere condotta “a causa di utilità pubblica”, la camera ha ammesso che era stata rispettata perché la misura controversa tendeva all’ottimizzazione della gestione delle infrastrutture del porto autonomo di Riga, questione che rileva della politica dei trasporti e, più generalmente, della politica economico del paese.
70. Infine, in ciò che riguarda la terza condizione che esige il rispetto di un “giusto equilibro”, la camera ha constatato un’estrema sproporzione tra i valori catastali reali dei terreni in causa e quella di 1940-prende in conto per determinare l’importo delle indennità-, la prima che è circa 350 volte superiora al secondo. Tuttavia, ha valutato questa sproporzione allo sguardo di un certo numero di considerazioni, rilevando in primo luogo che il molto forte aumento del valore dei terreni risultava dallo sviluppo delle infrastrutture portuarie e del cambiamento totale dell’importanza strategica di questi terreni tra 1940 e 1990, fattori obiettivi ai quali i richiedenti non avevano contribuito in nessun modo, in secondo luogo che questi avevano acquisito gratuitamente questi terreni e li avevano posseduti solamente tre anni, senza niente c’investire né pagare di imposte a questo titolo, in terzo luogo che gli interessati avevano approfittato di un vero “effetto di fortuna” percependo circa 85 000 EUR e 593 150 EUR di subnormale di affitto e, in quarto ed ultimo luogo, che avevano beneficiato di garanzie procedurali adeguate. Prevedendo questi fatti in modo globali e ricordando le considerazioni-menzionate già-derivate della necessità di correggere le eventuali ingiustizie generate dal processo di denazionalizzazione, la camera ha ammesso che, nelle circostanze molto particolari dello specifico, le somme indennizzanti ricevute dai richiedenti non erano sproporzionate. Perciò, ha concluso alla no-violazione dell’articolo 1 del Protocollo no 1.
B. Argomenti delle parti
1. I richiedenti
71. I richiedenti contestano al primo colpo ogni tentativo di collocamento in causa del modo di cui hanno acquisito i terreni controversi. Secondo essi, la quasi-simultaneità della conclusione dei contratti di donazione si spiega col fatto che i libri fondiari non sono stati rimessi in servizio che fine 1993 e che, prima di questa epoca, era impossibile fare registrare delle operazioni che portano su dei trasferimenti di diritti di proprietà fondiaria. Parimenti, riconoscono che hanno loro stessi inizialmente deciso di assegnare ai terreni in questione un valore piuttosto basso, ma ricordano che i valori catastali non esistevano a questa epoca e che, in virtù della disposizione legislativa allora in vigore, paragrafo 64 sopra, l’unica basa di calcolo della tassa di registrazione era il prezzo di cessione dei beni che, nell’occorrenza, era obiettivamente indefinibile. Spiegano che in queste condizioni, indipendenti della loro volontà, hanno pagato la tassa minimale per fare registrare i loro diritti di proprietà nei libri fondiari, e che non hanno indicato nei contratti di donazione gli importi che figurano che per le ragioni formali. Adducendo che non potevano contemplare che l’espropriazione futura dei loro terreni darebbe loro diritto ad un’indennità di cui l’importo potrebbe dipendere da quello della tassa di registrazione dei loro diritti di proprietà, stimano che sarebbe ingiusto considerare questo elemento contro essi.
72. In quanto al rispetto delle esigenze dell’articolo 1 del Protocollo no 1, i richiedenti sostengono innanzitutto che la loro causa non può essere esaminata sul terreno delle leggi di restituzione, perché non appartengono alla categoria dei vecchi proprietari ai quali lo stato ha restituito dei beni confiscati dall’URSS. Avanzano che la riserva formulata dalla Lettonia all’epoca della ratifica del Protocollo no 1, ai termini della quale l’articolo 1 di questo testo non si applica alle “leggi, chi regola la restituzione o il rimborso ai vecchi proprietari o ai loro eredi legali dei beni mobiliari statalizzati, confiscati collettivizzati od o di quelli di cui sono stati espropriati illegalmente di tutto altro modo durante il periodo dell’annessione sovietica”, non è loro opponibile perché hanno acquisito i terreni controversi con via di contratti civili di diritto comune concluso già con gli individui iscritti al catasto in qualità di proprietari di questi terreni, circostanza che indica secondo essi che la riforma fondiaria era già definitivamente compiuta allo sguardo di questi beni. A questo riguardo, rinviano ad una sentenza della sezione amministrativa del senato della Corte suprema, di dove risulta che “la riforma della proprietà è una misura isolata che si conclude all’epoca del passaggio dei beni immobiliari riguardati sotto il regime della proprietà privata.” Ne concludono che, nel momento in cui hanno acquistato i terreni controversi, questi erano tutti perciò disponibili che non importa quali altri beni privati, e che sarebbe erroneo di iscrivere il loro caso nella cornice della riforma fondiaria.
73. Stimano che la misura controversa non è stata presa “nelle condizioni previste dalla legge.” Ricordano che, al senso della giurisprudenza consolidata della Corte, la nozione di “legalità” implica necessariamente il prevedibilità delle conseguenze giuridiche della disposizione in causa, prevedibilità che ha fatto difetto nello specifico. A questo riguardo, fanno valere, in primo luogo, che gli autorità lettonnes non hanno applicato il procedimento ordinario previsto dalla legge generale sull’espropriazione secondo la quale l’importo delle indennità a versare sarebbe dovuto essere determinata convenzionalmente e hanno corrisposto bene al valore dell’espropriato, e, in secondo luogo, che la determinazione definitiva dell’importo in questione non è stata effettuata dal giudice competente, ma col Servizio fondiario dello stato.
74. Peraltro, sostengono che la legge del 1996 modificante l’articolo 2 della decisione del Consiglio supremo del 1992 deve analizzarsi in una misura ad personam specialmente concepito dal legislatore per applicarsi alla loro situazione particolare. Ne vogliono per prova che questa legge non è stata adottata che nel dicembre 1996, ad un’epoca dove facevano i già proprietari dei loro terreni da due anni, che erano i soli ad entrare nel campo di applicazione del nuova formulato dell’ultimo capoverso dell’articolo 2, e che sono stati effettivamente i soli a subire gli effetti di questa disposizione. A questo riguardo, si riferiscono alla formula dell’articolo 19 § 5 della legge sui porti come modificato nel 2002 che accordo ai proprietari di terreni situati nel perimetro dei porti il diritto alle indennità calcolate sulla base del valore reale dei loro terreni, e non di quella di 1940, paragrafo 48 sopra, e fanno osservare che questa modifica è intervenuta dopo l’espropriazione controversa, così che nessuna altra persona ha potuto subire la stessa sorte che essi. Vedono una prova del carattere ingiustificato della misura controversa.
75. Inoltre, contestano che l’espropriazione incriminata sia stata operata per i motivi “di utilità pubblica.” Pure riconoscente che il legislatore nazionale dispone di una grande latitudine per condurre una politica economica e sociale, stimano che è manifestamente irragionevole nello specifico invocare “l’utilità pubblica” a proposito di una misura che presenta esclusivamente un interesse commerciale. A questo riguardo, avanzano che, in definitiva, solo la tenuta pubblica ha beneficiato di questa operazione poiché è oramai lo stato-e non loro stessi-che percepisce in compenso degli affitti dell’uso dei terreni controversi con la società commerciale che li sfrutta al momento, situazione che non approfitta in generale a nessuno gruppo sociale né alla società.
76. Peraltro, negano che l’esempio dell’espropriazione dei terreni destinati all’aeroporto internazionale di Riga dati dal Governo e pregiudicato con la sentenza della camera sia pertinente, stimando che la situazione in questione non è per niente comparabile