Conclusione Radiazione dal ruolo (ordinamento amichevole)
PRIMA SEZIONE
CAUSA VISCA C. ITALIA
( Richiesta no 36734/97)
SENTENZA
(Ordinamento amichevole)
STRASBURGO
7 novembre 2002
Questa sentenza ? definitiva. Pu? subire dei ritocchi di forma.
Nella causa Visca c. Italia,
La Corte europea dei Diritti dell’uomo, prima sezione, riunendosi in una camera composta da:
IL SIG. C.L. Rozakis, presidente, la
Sig.ra F. Tulkens, il
Sig. P. Lorenzen, la Sig.ra N. Vajic,
Sigg. E. Levits, A. Kovler, giudici, la Sig.ra M. Del Tufo, giudice ad hoc,
e del Sig. S. Nielsen, cancelliere aggiunto di sezione,
Dopo avere deliberato in camera del consiglio il 17 ottobre 2002,
Rende la sentenza che ha, adottata a questa data,:
PROCEDIMENTO
1. All’origine della causa si trova una richiesta (no 36734/97) diretta contro la Repubblica italiana e in cui una cittadina di questo Stato, la Sig.ra M V. (“il richiedente”), aveva investito la Commissione europea dei Diritti dell’uomo (“la Commissione”) il 15 marzo 1997 in virt? del vecchio articolo 25 della Convenzione di salvaguardia dei Diritti dell’uomo e delle Libert? fondamentali (“la Convenzione”).
2. Il richiedente ? rappresentato dinnanzi alla Corte da C.N. S., avvocato a Roma. Il governo italiano (“il Governo”) ? rappresentato dal suo agente, il Sig. U. Leanza, e dal suo co-agente, il Sig. V. Esposito.
3. Il richiedente si lamentava dell’impossibilit? prolungata di ricuperare il suo appartamento in mancanza di assistenza della forza pubblica in materia di sfratto di inquilini cos? come della durata del procedimento di sfratto.
4. La causa ? stata trasferita alla Corte il 1 novembre 1998 in virt? dell’articolo 5 ? 2 del Protocollo no 11 alla Convenzione. Il 4 ottobre 2001, dopo avere raccolto le osservazioni delle parti, la Corte ha dichiarato la richiesta ammissibile.
5. Il 13 agosto 2002 e il 18 settembre 2002, il richiedente ed il Governo hanno presentato rispettivamente delle dichiarazioni formali di accettazione di un ordinamento amichevole della causa.
IN FATTO
6. Il richiedente ? il proprietario di un appartamento a Roma, che aveva affittato a L.C.
7. Con un atto notificato il 16 novembre 1983, il richiedente diede disdetta all’inquilina e la cit? a comparire dinnanzi al giudice di istanza di Roma.
8. Con un’ordinanza del 20 febbraio 1984 che divent? esecutiva lo stesso giorno, questo ultimo conferm? formalmente la disdetta dell’affitto e decise che i luoghi dovevano essere liberati al pi? tardi il 15 febbraio 1985.
9. Il 14 marzo 1986, il richiedente notific? all’inquilina il comando di liberare l’appartamento.
10. Il 4 aprile 1986, gli notific? l?avviso che lo sfratto sarebbe stato eseguito il 26 maggio 1986 tramite ufficiale giudiziario di giustizia.
11. Tra il 26 maggio 1986 ed il 18 giugno1992, l’ufficiale giudiziario di giustizia procedette a trentasette tentativi di sfratto.
12. Questi tentativi si chiusero tutti con un fallimento,non permettendo al richiedente le leggi sulla sospensione o lo scaglionamento dell’esecuzione delle decisioni di sfratto di beneficiare del concorso della forza pubblica.
13. Il 6 ottobre 1992, il richiedente fece una dichiarazione solenne dichiarando che aveva un bisogno urgente di ricuperare l’appartamento per farne la sua propria abitazione.
14. Tra il 13 ottobre 1992 ed il 29 ottobre 1996, l’ufficiale giudiziario di giustizia procedette a quindici tentativi di sfratto.
15. Il 12 aprile 1997, l’inquilina decedette. Il 5 settembre 1997, l’erede dell’inquilina riconsegn? le chiavi dell’appartamento al richiedente.
IN DIRITTO
16. Il 18 settembre 2002, la Corte ha ricevuto dal Governo la seguente dichiarazione:
“Dichiaro che in vista di un ordinamento amichevole della causa che ha per origine la richiesta no 36734/97 introdotta dalla Sig.ra M V., il governo italiano offre di versare a questa la somma di 10 500 (diecimila cinque cento) euro a titolo di danno materiale e morale cos? come per oneri e spese, nei tre mesi a contare dalla notificazione della sentenza della Corte resa conformemente all’articolo 39 della Convenzione europea dei Diritti dell’uomo. Questo versamento varr? come ordinamento definitivo della causa.
La presente dichiarazione non implica da parte del Governo nessuna riconoscenza di una violazione della Convenzione europea dei Diritti dell’uomo nello specifico.
Inoltre, il Governo si impegna a non chiedere, dopo la decisione della sentenza, il rinvio della causa alla Grande Camera conformemente all’articolo 43 ? 1 della Convenzione. “
17. Il 13 agosto 2002, la Corte ha ricevuto la seguente dichiarazione, firmata dal richiedente,:
“Ho preso cognizione della dichiarazione del governo italiano secondo la quale ? pronto a versare alla Sig.ra M V. la somma di 10 500 (diecimila cinque cento) euro a titolo di danno materiale e morale cos? come per oneri e spese in vista di un ordinamento amichevole della causa che ha per origine la richiesta no 36734/97 pendente dinnanzi alla Corte europea dei Diritti dell’uomo.
Accetto questa proposta e rinuncio peraltro a ogni altra pretesa contro l’Italia a proposito dei fatti all’origine di suddetta richiesta fino alla decisione della sentenza della Corte resa conformemente all’articolo 39 della Convenzione europea dei Diritti dell’uomo. Dichiaro la causa definitivamente regolata.
La presente dichiarazione si inserisce nella cornice dell’ordinamento amichevole al quale il Governo ed io stesso siamo giunti.
Inoltre, mi impegno a non chiedere, dopo la decisione della sentenza, il rinvio della causa alla Grande Camera conformemente all’articolo 43 ? 1 della Convenzione. “
18. La Corte prende atto dell’ordinamento amichevole al quale sono giunte le parti (articolo 39 della Convenzione). Garantisce che questo ordinamento si ispira al rispetto dei diritti dell’uomo come riconosciuti dalla Convenzione o i suoi Protocolli, articoli 37 ? 1 in fine della Convenzione e 62 ? 3 dell’ordinamento.
19. Pertanto, conviene cancellare la causa dal ruolo.
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL’UNANIMIT?,
1. Decide di cancellare la causa dal ruolo;
2. Prende atto dell’impegno delle parti di non chiedere il rinvio della causa alla Grande Camera.
Fatto in francese, comunicato poi per iscritto il 7 novembre 2002 in applicazione dell’articolo 77 ?? 2 e 3 dell’ordinamento.
S?ren Nielsen Christos Rozakis
Cancelliere aggiunto Presidente