Conclusione Violazione dell’art. 8 (rispetto della vita privata); Violazione dell’art. 13; violazione di P1-3; Parzialmente inammissibile; Radiazione dal ruolo (durata del procedimento ed effettivit? del ricorso previsto dalla legge Pinto); Danno morale – risarcimento pecuniario; Danno materiale – domanda respinta; Rimborso parziale oneri e spese – procedimento della Convenzione
TERZA SEZIONE
CAUSA VINCENZO TAIANI C. ITALIA
( Richiesta no 3638/02)
SENTENZA
STRASBURGO
13 luglio 2006
DEFINITIVO
13/10/2006
Questa sentenza diventer? definitiva nelle condizioni definite all’articolo 44 ? 2 della Convenzione. Pu? subire dei ritocchi di forma.
Nella causa Vincenzo Taiani c. Italia,
La Corte europea dei Diritti dell’uomo, terza sezione, riunendosi in una camera composta da:
SIGG. B.M. Zupancic, presidente,
J. Hedigan,
L. Caflisch,
V. Zagrebelsky,
La Sig.ra A. Gyulumyan,
Il Sig. E. Myjer,
La Sig.ra I. Ziemele, giudici,
e del Sig. V. Berger, cancelliere di sezione,
Dopo avere deliberato in camera del consiglio il 22 giugno 2006,
Rende la sentenza che ha, adottata a questa data,:
PROCEDIMENTO
1. All’origine della causa si trova una richiesta (no 3638/02) diretta contro la Repubblica italiana e in cui un cittadino di questo Stato, il Sig. V. T. (“il richiedente”), ha investito la Corte il 6 settembre 2001 in virt? dell’articolo 34 della Convenzione di salvaguardia dei Diritti dell’uomo e delle Libert? fondamentali (“la Convenzione”).
2. Il richiedente che ? stato ammesso a favore dell’assistenza giudiziale, ? rappresentato dal Sig. S. F. ed dal Sig. R., avvocati a Benevento. Il governo italiano (“il Governo”) ? rappresentato dal suo agente, il Sig. Ivo Maria Braguglia, e dal suo coagente aggiunto, il Sig. Nicola Lettieri.
3. Il 23 settembre 2004, la Corte, prima sezione, ha dichiarato la richiesta parzialmente inammissibile e ha deciso di comunicare le lagnanze derivate dagli articoli 6, 8 e 13 della Convenzione, 1 del Protocollo no 1, 2 del Protocollo no 4 e 3 del Protocollo no 1 al Governo. Avvalendosi dell’articolo 29 ? 3, ha deciso che sarebbero state esaminate l’ammissibilit? e la fondatezza della causa allo stesso tempo.
4. Il 1 novembre 2004, la Corte ha modificato la composizione delle sue sezioni, articolo 25 ? 1 dell’ordinamento. La presente richiesta ? stata assegnata alla terza sezione cos? ricomposta, articolo 52 ? 1.
IN FATTO
I. LE CIRCOSTANZE DELLO SPECIFICO
5. Il richiedente ? nato nel 1935 e ha risieduto a Benevento.
1. Il procedimento di fallimento
6. Con un giudizio deposto il 7 marzo 1996, il tribunale di Benevento dichiar? il fallimento della societ? di fatto esistente tra la Sig.ra S.N. ed il richiedente cos? come il fallimento personale di questi, in quanto soci finanziati.
7. Tra il 19 novembre 1997 ed i 21 giugno 1999, sei udienze per la verifica del passivo del fallimento ebbero luogo. A questa ultima data, il passivo del fallimento fu dichiarato esecutivo.
8. Il 27 aprile 2000, il giudice delegato (“il giudice”) autorizz? la vendita di certi beni che fanno parte del passivo del fallimento.
9. Il 24 ottobre 2000, il giudice autorizz? il curatore a prelevare una somma del conto corrente del fallimento.
10. Il 20 febbraio 2001, il giudice ordin? un piano di ripartizione parziale dell’attivo del fallimento.
11. Il 1 luglio 2002, una domanda di amissione al passivo del fallimento fu introdotta dinnanzi al tribunale.
12. Il 19 luglio 2004, il curatore depose un rapporto dinnanzi al giudice. Indic? che, ad una data non precisata, il fallimento era intervenuto in altri procedimenti esecutivi ed aveva chiesto al giudice di nominare un perito per valutare un certo bene immobile che fa parte dell’attivo del fallimento. Il 4 agosto 2004, il giudice accolse questa domanda.
13. Secondo le informazione fornite dal richiedente, il procedimento era ancora pendente al 16 marzo 2006.
2. Il procedimento introdotto conformemente alla legge Pinto
14. Il 22 novembre 2002, il richiedente introdusse un ricorso dinnanzi alla corte di appello di Roma conformemente alla legge Pinto lamentandosi della durata del procedimento cos? come della durata delle incapacit? che derivano del suo collocamento in fallimento.
15. Con una decisione depositata il 20 giugno 2003, la corte di appello, considerando che il procedimento non era complesso, condann? il ministero della Giustizia al pagamento di 1 050 euro (EUR) in favore del richiedente per il risarcimento del danno morale che questo aveva subito. Questa decisione, notificata al foro dello stato il 27 agosto 2003, divent? definitiva il 15 novembre 2003, cio? sessanta giorni pi? tardi, tenuto conto della sospensione dell’attivit? giudiziaria durante il periodo estivo.
16. Ad una data non precisata, il richiedente introdusse un procedimento di sequestro (pignoramento presso terzi) dinnanzi al tribunale di Roma per ottenere l’esecuzione della decisione della corte di appello da parte del ministero della Giustizia ed un’udienza fu fissata al 3 novembre 2004.
17. In questa data, il giudice dell’esecuzione ordin? al ministero della Giustizia di pagare al richiedente il suo credito. Il 15 dicembre 2004, il ministero vers? al richiedente 1 993,38 EUR, ivi compreso gli interessi e gli oneri e spese.
II. IL DIRITTO INTERNO PERTINENTE
18. Il diritto interno pertinente ? descritto nelle sentenze Campagnano c. Italia (no 77955/01, ?? 19-22, 23 marzo 2006) Albanese c. Italia, (no 77924/01, ?? 23-26, 23 marzo 2006) e Vitiello c. Italia (no 77962/01, ?? 17-20, 23 marzo 2006,).
IN DIRITTO
I. SULLA VIOLAZIONE ADDOTTA DEGLI ARTICOLI 8 DELLA CONVENZIONE, IN QUANTO AL DIRITTO AL RISPETTO DELLA CORRISPONDENZA, 1 DEL PROTOCOLLO NO 1 E 2 DEL PROTOCOLLO NO 4
19. Invocando l’articolo 8 della Convenzione, il richiedente si lamenta della violazione del suo diritto al rispetto della corrispondenza in ragione del fatto che la corrispondenza del fallito ? sottoposta al controllo del curatore. Invocando l’articolo 1 del Protocollo no 1 alla Convenzione, si lamenta che la dichiarazione di fallimento l’abbia privato dei suoi beni, in particolare in ragione della durata del procedimento. Invocando l’articolo 2 del Protocollo no 4 alla Convenzione, il richiedente denuncia la limitazione della sua libert? di circolazione, in particolare in ragione della durata del procedimento. Questi articoli sono formulati cos?:
Articolo 8 della Convenzione
“1. Ogni persona ha diritto al rispetto di suo corrispondenza.
2. Non pu? esserci ingerenza di un’autorit? pubblica nell’esercizio di questo diritto se non per quanto questa ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una societ? democratica, sia necessaria alla sicurezza nazionale, alla sicurezza pubblica, al benessere economico del paese, alla difesa dell’ordine ed alla prevenzione delle violazioni penali, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e libert? altrui. “
Articolo 1 del Protocollo no 1
“Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno pu? essere privato della sua propriet? se non a causa di utilit? pubblica e nelle condizioni previste dalla legge ed dai principi generali del diritto internazionale.
Le disposizioni precedenti non recano offesa al diritto che possiedono gli Stati di mettere in vigore le leggi che giudicano necessarie per regolamentare l’uso dei beni conformemente all’interesse generale o per garantire il pagamento delle imposte o di altri contributi o delle multe. “
Articolo 2 del Protocollo no 4
“1. Chiunque si trovi regolarmente sul territorio di un Stato ha il diritto di circolarvi liberamente e di scegliere liberamente la sua residenza.
2. Ogni persona ? libera di lasciare qualsiasi paese, ivi compreso il suo.
3. L’esercizio di questi diritti non pu? essere oggetto di altre restrizioni se non quelle che, previste dalla legge, costituiscono delle misure necessarie, in una societ? democratica, alla sicurezza nazionale, alla sicurezza pubblica, al mantenimento dell’ordine pubblico, alla prevenzione delle violazioni penali, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e libert? altrui.
20. Il Governo sostiene che il richiedente si sarebbe potuto lamentare delle incapacit? prolungate derivanti dal suo collocamento in fallimento dinnanzi alla corte di appello competente conformemente alla legge Pinto. Si riferisce, tra l?altro, alla sentenza della Corte di cassazione no 362 del 2003.
21. Il richiedente osserva che la legge Pinto non costituisce un mezzo di ricorso efficace per lamentarsi della durata delle incapacit? personali che derivano del collocamento in fallimento.
22. La Corte rileva che, nella sua sentenza no 362 del 2003, depositata il 14 gennaio 2003, la Corte di cassazione ha per la prima volta riconosciuto che il risarcimento morale relativo alla durata dei procedimenti di fallimento deve tenere conto, tra l?altro, del prolungamento delle incapacit? che derivano dello statuto di fallito.
23. La Corte ricorda di avere considerato che, a partire dal 14 luglio 2003, la sentenza no 362 del 2003 non pu? pi? essere ignorata dal pubblico e che ? a contare di questa data che deve essere esatto dai richiedenti che utilizzino questo ricorso ai fini dell’articolo 35 ? 1 della Convenzione (vedere Sgattoni c. Italia, no 77132/01, sentenza del 6 ottobre 2005, ? 48).
24. Essendo diventata definitiva il 15 novembre 2003 la decisione della corte di appello impugnata dal richiedente conformemente alla legge Pinto, la Corte stima che il richiedente si sarebbe potuto ricorrere efficacemente in cassazione.
25. Stima pertanto che questa parte della richiesta ? inammissibile per non-esaurimento delle vie di ricorso interne e deve essere respinta conformemente all’articolo 35 ?? 1 e 4 della Convenzione.
II. SULLA VIOLAZIONE ADDOTTA DELL’ARTICOLO 3 DEL PROTOCOLLO NO 1
26. Invocando l’articolo 3 del Protocollo no 1, il richiedente si lamenta inoltre della limitazione dei suoi diritti elettorali nella misura in cui questa costituisce una misura repressiva ed anacronistica, priva di una giustificazione legittima e che mira a punire ed emarginare il fallito. Questo articolo ? formulato cos?:
“Le Alte Parti contraenti si impegnano ad organizzare, ad intervalli ragionevoli, delle elezioni libere dallo scrutino segreto, incondizioni che garantiscono la libera espressione dell’opinione del popolo sulla scelta del corpo legislativo. “
A. Sull’ammissibilit?
27. La Corte constata che questa lagnanza non ? manifestamente male fondata al senso dell’articolo 35 ? 3 della Convenzione. Rileva peraltro che questo non si scontra con nessuno altro motivo di inammissibilit?. Conviene dichiararla ammissibile dunque.
B. Sul merito
28. Il Governo sostiene che gli Stati godono di un ampio margine di valutazione per stabilire le condizioni che restringono i diritti elettorali garantiti all’articolo 3 del Protocollo no 1 e che, comunque, la limitazione in questione ha una durata di cinque anni a partire dalla dichiarazione di fallimento.
29. Il richiedente considera che la limitazione dei diritti elettorali del fallito si fondi sull’idea che questo ? penalmente responsabile del suo fallimento. Questa misura che non ha altro scopo che quello di sanzionare il fallito, appare oggi anti-democratica e rappresenta un attentato alla dignit? umana del fallito.
30. La Corte ricorda che l’articolo 3 del Protocollo no 1 implica i diritti soggettivi di voto e di eleggibilit? (Mathieu-Mohin e Clerfayt c. Belgio, sentenza del 2 marzo 1987, serie A no 113, pp. 22-23, ? 51) e considera che questi diritti siano cruciali per l’instaurazione ed il mantenimento dei fondamenti di una vera democrazia regolata dallo stato di diritto (Hirst c. Regno Unito (no 2), GC, no 74025/01, ? 58). Ricorda anche che, pur importanti che siano, questi diritti non sono per? assoluti. Nei loro ordini giuridici rispettivi, gli Stati contraenti restringono i diritti di voto e di eleggibilit? di condizioni alle quali l’articolo 3 in principio non mette alcun ostacolo. Godono in materia di un ampio margine di valutazione, ma appartiene alla Corte di deliberare in ultima istanza sull’osservazione delle esigenze del Protocollo no 1; le occorre assicurarsi che queste condizioni non riducano i diritti di cui si tratta al punto di toccarli nella loro sostanza stessa e di privarli della loro effettivit?, che inseguano un scopo legittimo e che i mezzi impiegati non si rivelino sproporzionati (vedere Gitonas ed altri c. Grecia, sentenza del 1 luglio 1997, Raccolta delle sentenze e decisioni 1997-IV, ? 39, Aziz c. Cipro, sentenza del 22 giugno 2004 no 69949/01, ? 25, e Hirst, precitato, ? 62).
31. Nello specifico, la Corte rileva che la misura controversa ? contemplata dalla legge, ossia l’articolo 2, capoverso 1, lettera a, del decreto del presidente della Repubblica no 223 del 20 marzo 1967, modificato dalla legge no 15 del 16 gennaio 1992, che prevede essenzialmente la sospensione dei diritti elettorali del fallito per tutta la durata del procedimento di fallimento e, in ogni caso, per un periodo non superiore a cinque anni a partire dalla dichiarazione di fallimento.
32. Evidentemente, questa misura costituisce un’ingerenza nei diritti elettorali del richiedente garantito all’articolo 3 del Protocollo no 1.
Peraltro altre incapacit? personali derivano dalla limitazione dei diritti elettorali, come, per esempio, l’impossibilit? di occupare degli impieghi civili per lo stato.
33. La Corte rileva per di pi? che il richiedente ha subito una limitazione dei suoi diritti elettorali per cinque anni a partire dal 7 marzo 1996 e che le elezioni politiche, alla Camera dei deputati ed al Senato, si sono tenute in Italia il 21 aprile 1996.
34. In quanto allo scopo perseguito da questa misura, la Corte ricorda che, contrariamente ad altre disposizioni della Convenzione, l’articolo 3 del Protocollo no 1 non precisa n? limita gli scopi che una restrizione deve mirare. Una grande variet? di scopi pu? trovarsi compatibile con esso dunque (vedere ? 74 Hirst, precitata, e, per esempio, Podkolzina c. Lettonia, no 46726/99, ? 33, CEDH 2002-II).
La Corte rileva anche che nella causa Hirst (precitata, ? 74) la Grande Camera della Corte ha constatato che la restrizione del diritto di voto dei detenuti poteva passare per mirare lo scopo di prevenire il crimine, rinforzare il senso civico ed il rispetto dello stato di diritto.
La Corte tiene a sottolineare che il procedimento di fallimento in questione dipende non del diritto penale ma del diritto civile. Di questo fatto, ogni nozione di dolo o di frode della persona dichiarata fallita ? estranea ai fatti dello specifico, altrimenti si cadrebbe nell’ipotesi del reato di bancarotta semplice o fraudolenta, regolamentata dagli articoli 216 e 217 della legge sul fallimento. La Corte sottolinea inoltre che la limitazione dei diritti elettorali del fallito insegue una finalit? di carattere essenzialmente afflittivo, che mira solo a disprezzare e punire, il fallito in quanto individuo indegno e coperto di infamia per la sola ragione che ? stato oggetto di un procedimento di fallimento civile.
35. Alla vista di queste considerazioni, la Corte stima che la misura prevista dall’articolo 2 del decreto del presidente della Repubblica no 223 del 20 marzo 1967 non ha per scopo che sminuire il fallito e costituisce un biasimo morale per questo per il solo fatto di essere insolvibile ed a prescindere da ogni colpevolezza (vedere, mutatis mutandis, Sabou e Pircalab c. Romania, no 46572/99, ? 48, 28 settembre 2004). Non insegue un obiettivo legittimo dunque. Peraltro, la Corte sottolinea che, lontano da essere un privilegio, votare costituisce un diritto garantito dalla Convenzione (vedere ? 75 Hirst, precitato,).
Questa conclusione dispensa la Corte dal verificare nello specifico se i mezzi adoperati per raggiungere lo scopo perseguito si rivelano sproporzionati.
C’? stata dunque violazione dell’articolo 3 del Protocollo no 1.
III. SULLA VIOLAZIONE ADDOTTA DELL’ARTICOLO 8 DELLA CONVENZIONE, IN QUANTO AL DIRITTO AL RISPETTO DELLA VITA PRIVATA
36. Invocando l’articolo 8 della Convenzione, il richiedente si lamenta di un attentato al suo diritto al rispetto della sua vita privata nella misura in cui, in ragione dell’iscrizione del suo nome nel registro dei falliti, non pu? esercitare nessuna attivit? professionale o commerciale. Inoltre, denuncia il fatto che, secondo l’articolo 143 della legge sul fallimento, la sua riabilitazione che mette fine a queste incapacit? personali, non pu? essere chiesta che cinque anni dopo la chiusura del procedimento di fallimento. L’articolo 8 ? formulato cos?:
“1. Ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata.
2. Non pu? esserci ingerenza di un’autorit? pubblica nell’esercizio di questo diritto se non per quanto questa ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una societ? democratica, sia necessario alla sicurezza nazionale, alla sicurezza pubblica, al benessere economico del paese, alla difesa dell’ordine ed alla prevenzione delle violazioni penali, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e libert? altrui. “
A. Sull’ammissibilit?
37. La Corte constata che la lagnanza non ? manifestamente male fondata al senso dell’articolo 35 ? 3 della Convenzione. Rileva peraltro che questo non si si scontra con nessuno altro motivo di inammissibilit?. Conviene dichiararlo ammissibile dunque.
B. Sul merito
38. La Corte considera che l’insieme delle incapacit? che derivano dall’iscrizione del nome del fallito nel registro provoca in s? un’ingerenza nel diritto al rispetto della vita privata del richiedente che, tenuto conto della natura automatica di questa iscrizione, della mancanza di una valutazione e di un controllo giurisdizionale sull’applicazione delle incapacit? ivi relative cos? come del lasso di tempo previsto per l’ottenimento della riabilitazione, non ? “necessaria in una societ? democratica” al senso dell’articolo 8 ? 2 della Convenzione.
La Corte stima dunque che c’? stata violazione dell’articolo 8 della Convenzione.
IV. SULLA VIOLAZIONE ADDOTTA DEGLI ARTICOLI 6 ? 1, IN QUANTO ALLA DURATA DEL PROCEDIMENTO, E 13 DELLA CONVENZIONE
39. Con una lettera del 30 luglio 2003, il richiedente ha indicato alla Corte che la corte di appello di Roma, con una decisione depositata il 20 giugno 2003, gli aveva accordato 1 050 EUR in risarcimento del danno morale causato dalla durata del procedimento. Invocava gli articoli 6 ? 1 e 13 della Convenzione riferendosi “alla decisione Scordino c. Italia” e si riservava “di argomentare queste lagnanze durante il procedimento.” Questi articoli sono formulati cos?:
Articolo 6 ? 1
“1. Ogni persona ha diritto affinch? la sua causa sia sentita in un termine ragionevole da un tribunale che decider? delle contestazioni sui suoi diritti ed obblighi di carattere civile.
Articolo 13
“Ogni persona i cui diritti e libert? riconosciuto nella Convenzione sono stati violati, ha diritto alla concessione di un ricorso effettivo dinnanzi ad un’istanza nazionale, anche se la violazione fosse stata commessa da persone che agiscono nell’esercizio delle loro funzioni ufficiali. “
40. Il 23 settembre 2004, la Corte ha comunicato queste lagnanze al Governo.
41. Nelle sue osservazioni, il Governo sostiene che la corte di appello ha accordato al richiedente il risarcimento del danno morale che questo ultimo stimava avere subito.
42. Il richiedente fa valere che “la presente richiesta non riguarda la durata del procedimento di fallimento ma il prolungamento delle incapacit? che derivano dal suo collocamento in fallimento.”
43. La Corte considera dunque che, il richiedente non intendendo pi? mantenere queste lagnanze, questa parte della richiesta deve essere cancellata dal ruolo conformemente all’articolo 37 ? 1 hanno, della Convenzione.
V. SULLA VIOLAZIONE ADDOTTA DELL’ARTICOLO 13 DELLA CONVENZIONE
44. Invocando l’articolo 13 della Convenzione, il richiedente si lamenta di non disporre di un ricorso effettivo per lamentarsi delle incapacit? patrimoniali e personali toccate a seguito del suo collocamento in fallimento. Questo articolo ? formulato cos?:
“Ogni persona i cui diritti e libert? riconosciuti nella Convenzione sono stati violati, ha diritto alla concessione di un ricorso effettivo dinnanzi ad un’istanza nazionale, anche se la violazione fosse stata commessa da persone che agiscono nell’esercizio delle loro funzioni ufficiali. “
A. Sull’ammissibilit?
45. In quanto alla parte della lagnanza del richiedente concernente la limitazione prolungata del suo diritto al rispetto dei suoi beni, articolo 1 del Protocollo no 1, della sua corrispondenza (articolo 8 della Convenzione) e della sua libert? di circolazione, articolo 2 del Protocollo no 4, la Corte ricorda di avere concluso all’inammissibilit? di queste lagnanze. Pertanto, stima che, non trattandosi di lagnanze “difendibili” allo sguardo della Convenzione, questa parte della richiesta deve essere respinta in quanto manifestamente male fondata secondo l’articolo 35 ?? 3 e 4 della Convenzione.
46. In quanto alla parte della lagnanza riguardante le incapacit? personali che derivano dall’iscrizione del nome del fallito nel registro dei falliti e che perdurando fino all’ottenimento della riabilitazione civile, la Corte constata che non ? manifestamente male fondata al senso dell’articolo 35 ? 3 della Convenzione. Rileva peraltro che non si scontra con nessuno altro motivo di inammissibilit?. Conviene dichiararla ammissibile dunque.
B. Sul merito
47. La Corte ha trattato gi? cause che sollevano delle questioni simili a queste del caso specifico e ha constatato la violazione dell’articolo 13 della Convenzione (vedere Bottaro c. Italia, no 56298/00, ?? 41-46, 17 luglio 2003).
48. La Corte ha esaminato la presente causa e ha considerato che il Governo non ha fornito nessuno fatto n? argomento che possa condurre ad una conclusione differente nel caso presente.
Pertanto, la Corte conclude che c’? stata violazione dell’articolo 13 della Convenzione.
VI. SULL’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE
49. Ai termini dell’articolo 41 della Convenzione,
“Se la Corte dichiara che c’? stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli, e se il diritto interno dell’Alta Parte contraente non permette di cancellare che imperfettamente le conseguenze di questa violazione, la Corte accorda alla parte lesa, se c’? luogo, una soddisfazione equa. “
A. Danno
50. Il richiedente presenta una perizia che valuta a 88 068 euro (EUR) il danno materiale che avrebbe subito. Questa somma corrisponde al salario minimo (pensione sociale) che avrebbe percepito a partire dalla sua dichiarazione di fallimento. Il richiedente richiede anche 200 000 EUR per il danno morale che avrebbe subito.
51. Il Governo contesta queste pretese.
52. La Corte non vede legame di causalit? tra le violazioni constatate ed il danno materiale addotto e respinge la domanda. In quanto al danno morale, stima che il richiedente ha subito in particolare un torto morale certo, dovuto alla privazione del suo diritto di voto. Deliberando in equit?, gli accorda 1 500 EUR a questo titolo.
B. Oneri e spese
53. Il richiedente chiede anche 29 927,40 EUR per oneri e spese incorsi dinnanzi alla Corte cos? come 1 813,02 EUR per oneri di perizia.
54. Il Governo contesta queste pretese.
55. Secondo la giurisprudenza della Corte, un richiedente non pu? ottenere il rimborso dei suoi oneri e spese se non nella misura in cui si stabilisca la loro realt?, la loro necessit? ed il carattere ragionevole del loro tasso. Nello specifico e tenuto conto degli elementi in suo possesso e dei criteri suddetti, la Corte stima ragionevole la somma di 2 000 EUR a titolo di oneri e spese per il procedimento dinnanzi alla Corte e l’accorda al richiedente.
C. Interessi moratori
56. La Corte giudica appropriato basare il tasso degli interessi moratori sul tasso di interesse della facilit? di prestito marginale della Banca centrale europea aumentata di tre punti percentuale.
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL’UNANIMIT?,
1. Decidi di cancellare dal ruolo le lagnanze tratte dagli articoli 6 ? 1, in quanto alla durata del procedimento, e 13 della Convenzione, in quanto all’efficacia del rimedio fornito dalla legge Pinto per lamentarsi della durata del procedimento,;
2. Dichiara la richiesta ammissibile in quanto alle lagnanze derivate degli articoli 8 della Convenzione, per ci? che riguarda il diritto al rispetto della vita privata del richiedente, 13 della Convenzione, per ci? che riguarda la mancanza di un ricorso per lamentarsi delle incapacit? che derivano dall’iscrizione del nome del fallito nel registro, e 3 del Protocollo no 1, ed inammissibile per il surplus;
3. Stabilisce che c’? stata violazione dell’articolo 8 della Convenzione;
4. Stabilisce che c’? stata violazione dell’articolo 13 della Convenzione;
5. Stabilisce che c’? stata violazione dell’articolo 3 del Protocollo no 1;
6. Stabilisce
a) che lo stato convenuto deve versare al richiedente, nei tre mesi a contare dal giorno in cui la sentenza sar? diventata definitiva conformemente all’articolo 44 ? 2 della Convenzione, 1 500 EUR (mille cinque cento euro) per danno morale e 2 000 EUR (duemila euro) per oneri e spese, pi? ogni importo che pu? essere dovuto a titolo di imposta;
b) che a contare della scadenza di suddetto termine e fino al versamento questo importo sar? da aumentare di un interesse semplice ad un tasso uguale a quello della facilit? di prestito marginale della Banca centrale europea applicabile durante questo periodo, aumentato di tre punti percentuale,;
7. Respinge la domanda di soddisfazione equa per il surplus.
Fatto in francese, comunicato poi per iscritto il 13 luglio 2006 in applicazione dell’articolo 77 ?? 2 e 3 dell’ordinamento.
Vincent Pastore Bo?tjan Sig. Zupancic
Cancelliere Presidente
Alla presente sentenza si trova unito, conformemente agli articoli 45 ? 2 della Convenzione e 74 ? 2 dell’ordinamento, l’esposizione dell’opinione concordante del Sig. Caflisch e la Sig.ra Ziemele.
B.M.Z.
V.B.
OPINIONE CONCORDANTE COMUNE
A GIUDICE CAFLISCH E AL GIUDICE ZIEMELE
Sottoscriviamo la sentenza salvo per ci? che riguarda il paragrafo 52 di questo, in cui la Corte constata che il richiedente ha subito in particolare un torto morale certo, dovuto alla limitazione del suo diritto di voto” e gli accorda “1 500 EUR a questo titolo.”
Secondo noi, il torto morale che risulta da una limitazione del diritto di voto non ? quantificabile. La Corte avrebbe dovuto giudicare che la constatazione di una violazione dell’articolo 3 del Protocollo no 1 avrebbe costituito per se stessa, una soddisfazione equa adeguata.
L’ordine delle opinioni: concordi, in parte concordante, in parte dissidente, dissidente, poi con ordine di anzianit? dei giudici.
Aggiungere le iniziali del cognome.
I tipi di opinione sono: concordi, in parte concordante, in parte dissidente e dissidente.